Articolo 28 del Codice della nautica da diporto
Articolo 32Articolo 29
Versione
15 settembre 2005
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Versione
13 febbraio 2018
Art. 28. Potenza dei motori 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore ((il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5)) , rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.
Entrata in vigore il 13 febbraio 2018
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