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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. IO D'NI Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 363/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Mirto (C.F.: ; pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Email_1
Palermo, Via Houel n. 4 appellante contro
(C.F.: ) nata a [...] il 4 giugno Controparte_1 C.F._3
1981, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Alda Di Stefano (C.F.:
; pec: ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso il suo studio sito a Palermo, Via Giuseppe Alessi n. 25
Appellata – appellante incidentale con l'intervento di
1 PROCURATORE GENERALE
****
Conclusioni per l'appellante:
Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello di Palermo, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione del deposito del supporto informatico di cui si chiedeva autorizzazione al deposito a prova contraria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3, sulla quale il G.I. non si è mai pronunciato in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4306/2024 emessa dal
Tribunale di Palermo, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 288/2021, depositata in cancelleria in data 10.08.2024, mai notificata, revocare la pronuncia di addebito della separazione a carico del sig. . Parte_1
- Chiede, infine, con le note di trattazione scritta del 10.10.2025, il rigetto dell'appello incidentale poiché infondato ed inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellata-incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Palermo, reiectis adversis:
-Rigettare l'appello proposto da poiché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto per le motivazioni tutte esposte;
-In parziale riforma della sentenza n. 4306/2024 onerare il sig. al Parte_1
versamento della somma di € 150,00 in favore della sig.ra quale Controparte_1 contributo per il mantenimento della stessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi giudizio;
con richiesta di liquidazione degli onorari stante l'ammissione dell'odierna scrivente al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Esprime parere contrario in ordine al ricorso principale.
****
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 4306/2024 dei giorni 23.07/08.08.2024, il Tribunale di
Palermo, su ricorso proposto da nei confronti del marito Controparte_1 [...]
, facendo seguito alla pronunzia non definitiva n. 1030/2022 dei Parte_1
giorni 8/9.03.2022 con cui era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi:
- ha addebitato la responsabilità della separazione al;
Parte_1
- ha rigettato la domanda di addebito formulata dal nei confronti Parte_1 della CP_1
- ha disposto l'affidamento esclusivo della minore (nata l'[...]) alla Per_1
madre e, conseguentemente, l'assegnazione della casa coniugale, sita a
Altofonte (PA) in via Papa IO XXIII n. 7, alla CP_1
- ha confermato l'incarico di cui in parte motiva al Servizio Sociale del
[...]
per la durata di un anno, con onere di trasmettere relazione al Parte_2
Giudice Tutelare con cadenza semestrale, segnalando, eventualmente, anche l'opportunità di proseguire ulteriormente tale monitoraggio;
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla la CP_1
somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno sostenute nell'interesse della minore secondo quanto previsto dal Protocollo del 2.07.2019 in vigore presso il
Tribunale di Palermo;
- ha rigettato ogni ulteriore domanda formulata dalle parti;
- ha infine compensato interamente le spese processuali tra le parti.
2. Proposto appello dal , con atto depositato il 20.02.2025, nel Parte_1
contradditorio con la costituita e appellante incidentale, e col P.G., il CP_1
procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quando disposto con decreto presidenziale del 6 maggio 2025, è stato rimesso all'udienza del 10 ottobre 2025 e assunto in deliberazione in pari data senza assegnazione di termini poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 3. Con i cinque motivi di gravame, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione in quanto tutti involgenti la questione dell'addebito della separazione, l'appellante censura il percorso motivazionale all'uopo seguito dal giudice di prime cure, deducendo l'assenza di elementi di prova sufficienti a dimostrare la sussistenza di condotte maltrattanti a sé imputabili, atteso che tali presunti comportamenti sarebbero frutto di un macroscopico errore giudiziario, anche in considerazione dell'assenza di una sentenza penale di condanna emessa nei suoi confronti, circostanza, quest'ultima, che, a suo dire, già di per sé escluderebbe i presupposti per il riconoscimento dell'addebito della separazione per maltrattamenti.
4. Richiama l'attenzione della Corte, in proposito, sul fatto che la documentazione del procedimento penale posta a sostegno del provvedimento impugnato, oltre ad essere molto scarna e insufficiente a fondare qualsivoglia convincimento, concerne, in ogni caso, la fase delle indagini preliminari, essendo il relativo procedimento tuttora in corso.
5. Si duole, inoltre, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato tutti gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio di prime cure, traendo erroneamente convincimento, oltre che dalla predetta documentazione, dalle dichiarazioni rese della piccola oltretutto poco circostanziate e segnatamente Per_1 influenzate dalla narrazione della madre, visto anche il contesto di profonda conflittualità familiare nell'ambito del quale sono state rilasciate.
6. Sottolinea, al riguardo, traendo argomento dalla Relazione redatta dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile, che la minore ha partecipato soltanto a due incontri in quanto non avrebbe poi mostrato la propria disponibilità a proseguire il percorso, e che gli operatori del Servizio non hanno rilevato indicatori tali da giustificarne l'attivazione, laddove però proprio tale circostanza avrebbe dovuto a suo avviso indurre il giudice della separazione a una più attenta valutazione, sul rilievo che, anche per consolidata esperienza, i figli che hanno anche solo assistito ad episodi di violenza all'interno del proprio contesto familiare, svilupperebbero forme di disagio psicologico.
7. Evidenzia che tali incontri si sono svolti a distanza di circa due anni dal momento in cui la minore aveva interrotto ogni rapporto con lo stesso, in seguito 4 all'applicazione nei suoi riguardi della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla moglie, tenuto conto, altresì, che all'epoca dell'applicazione della misura de qua
(ottobre 2020) non era ancora vigente nessun provvedimento del giudice civile avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti padre-figlia.
8. Lamenta, inoltre, che la non ha fornito alcun elemento probatorio CP_1 posto a sostegno dei presunti comportamenti maltrattanti asseritamente posti in essere nei suoi confronti, essendosi limitata a rilasciare dichiarazioni del tutto generiche, prive di riscontro documentale o di supporto istruttorio, aventi ad oggetto un presunto atteggiamento di prevaricazione, che, secondo la prospettazione della moglie, era diretto a ostacolare la sua realizzazione personale.
9. Rappresenta, poi, che il giudice della separazione avrebbe omesso di esaminare la documentazione che è stata prodotta dall'INPS in seguito alla richiesta di esibizione da parte dell'autorità giudiziaria nell'ambito del sub-procedimento avente ad oggetto la modifica dell'ordinanza presidenziale resa nell'ambito del giudizio di separazione, dalla quale risultava che la moglie, contrariamente a quanto dalla stessa precedentemente dichiarato, avrebbe percepito, sin dal mese di novembre 2021, il reddito di cittadinanza e anche altri emolumenti, circostanza, quest'ultima, che, a suo avviso, avrebbe dovuto indurre il giudice della separazione a valutare con particolare cautela e rigore la posizione della in quanto la CP_1 stessa, essendo stata capace di rendere dichiarazioni mendaci in merito alla propria condizione economica, poteva aver assunto una condotta analoga in merito ai presunti episodi maltrattanti.
10. Rileva, ancora, che già nel mese di luglio 2019, e quindi oltre un anno prima rispetto alla denuncia sporta dalla aveva manifestato alla moglie, CP_1 mediante lettera raccomandata a.r., la propria intenzione di addivenire alla separazione, dichiarandosi anche disponibile a una soluzione consensuale, circostanza, anch'essa, che il giudice di prime cure non avrebbe valutato.
11. Lamenta, ancora, che il Tribunale avrebbe attributo valore probatorio soltanto alla dichiarazione resa a s.i.t. dall'operatrice del centro antiviolenza, e non anche al contenuto dell'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri di Altofonte, i quali erano intervenuti per consentirgli di recuperare i suoi effetti personali dall'abitazione coniugale, in quanto la moglie era ivi rientrata con la figlia dopo essersi allontanata 5 da mesi. A parere dell'appellante, le dichiarazioni della cristallizzate CP_1
nella predetta annotazione risulterebbero in contrasto con la sua successiva condotta, visto che, in un primo momento, ossia in data 9.09.2020, in occasione del predetto intervento delle forze dell'ordine, aveva dichiarato di non aver subito maltrattamenti e di essere disponibile a proseguire la convivenza con il medesimo, e invece, qualche giorno dopo, aveva sporto denuncia nei confronti del medesimo per gravi reati.
12. L'appellante, pertanto, chiede, preliminarmente, di essere autorizzato a depositare un supporto informatico avente ad oggetto files audio e video, in quanto richiesta istruttoria già formulata in prime cure e sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato, e, nel merito, la revoca della pronuncia di addebito della separazione emessa nei suoi confronti.
13. La statuizione di natura economica costituisce invece oggetto della domanda incidentale proposta dalla che, lamentandosi del suo mancato CP_1 accoglimento, chiede che venga posto a carico dell'appellante principale un assegno di mantenimento mensile di € 150,00, richiamando l'attenzione della Corte sulla sussistenza di un'evidente situazione di squilibro reddituale tra i coniugi, rispetto alla quale essa versa in una condizione economica sensibilmente più svantaggiata e precaria rispetto a quella del marito, oltre a rivestire il ruolo di genitore che si occupa in via esclusiva della minore, provvedendo quotidianamente alla cura e alle gestione delle sue esigenze.
14. Tanto chiarito, occorre preliminarmente chiarire, in punto di diritto, che risulta costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice di primo grado devono intendersi abbandonate se non siano state reiterare in sede di precisazione delle conclusioni, pertanto, tali richieste non possono essere riproposte in appello, in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, concerne le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate (Cass. 19352/2017; Cass.15028/2019).
15. È altrettanto pacifico in giurisprudenza che le istanze istruttorie rigettate dal giudice di merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tuttavia tale presunzione può ritenersi superata qualora emerga una volontà 6 inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base a una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo e, il giudice, è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, di tale valutazione nella motivazione (Cass. 12791/2025; Cass. 10767/2022). È stato altresì specificato che quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (Cass. 4487/2021).
16. Ora, nel caso in esame, va rilevato che, seppure la richiesta istruttoria formulata dall'appellante nell'ambito del giudizio di prime cure sia stata poi riproposta in modo specifico con atto depositato il 26.03.2024, tuttavia, essa non risulta rilevante e decisiva ai fini della decisione in materia di revoca della pronuncia di addebito della separazione posta a suo carico.
17. Come è noto, ai sensi dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”. Secondo il costante orientamento dei giudici di legittimità la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. 8071/2025).
18. È jus receptum il principio secondo cui grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 35296/2023; Cass. 16169/2023; Cass. 3923/2018).
19. È altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge 7 per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale
(Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022;
Cass. 22294/2024).
20. Va altresì precisato, che, nell'ordinamento processuale vigente, l'assenza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, consente al giudice civile di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari (Cass. 24793/2024).
21. Deve infine rilevarsi che, alla luce del principio cardine del libero convincimento, il giudice di merito è libero di attingere da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass. 7014/2024). 8 22. Nel caso di specie, il giudice di prime cure si è correttamente attenuto ai suesposti principi e ha ritenuto dimostrato, con motivazione congrua, che le condotte violente e maltrattanti del siano state la causa scatenante Parte_1
dell'irreversibilità della crisi coniugale, sì da giustificare l'addebito della separazione a suo carico.
23. Non coglie nel segno, infatti, la censura sollevata dall'appellante secondo cui il
Tribunale avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni rilasciate dalla in CP_1
occasione dell'intervento dei Carabinieri intervenuti il 9.09.2020 presso il loro domicilio, dalle quali risulterebbe che essa aveva riferito di non aver subito alcuna forma di violenza e di essere disponibile ad una eventuale convivenza con il marito, circostanza, quest'ultima, che, a suo dire, risulterebbe in contraddizione con il contenuto cristallizzato nella querela successivamente sporta nei suoi confronti per gravi reati, giacché le predette dichiarazioni non possono essere scrutinate isolatamente senza tenere conto delle ulteriori risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio e fondanti la predetta pronuncia di addebito, segnatamente costituite dalle dichiarazioni rese dalla minore ai Servizi incaricati in prime cure, nonché dall'operatrice del centro antiviolenza “Le Onde” di Palermo, a sua volta escussa nell'ambito del procedimento penale come persona informata sui fatti (vedi, rispettivamente, relazione del Servizio di NPI del 22.11.2022 e verbale di s.i.t. del
7.10.2020).
24. Precisamente, la figlia delle parti, con riguardo alla separazione dei genitori, ha raccontato di aver mal vissuto gli anni di convivenza, che “il padre, fin da piccola le pareva sempre arrabbiato e spesso assisteva a scene di liti e grida tra i genitori” e che si sentiva “terrorizzata dal padre”, nonché “di aver visto la madre ricevere un calcio nel corridoio dell'attuale abitazione” e di “un'altra lite nel posteggio nei pressi della palestra dei genitori”.
25. Detto comportamento attribuito al , oltre a trovare riscontro nel Parte_1 verbale di ricezione della querela sporta dalla e nel successivo verbale di CP_1
sommarie informazioni, risulta altresì suffragato dalle dichiarazioni rilasciate dall'operatrice del centro antiviolenza, tale la quale ha Persona_2 rappresentato di aver avuto i primi due colloqui con la “nei primi giorni CP_1
di maggio” del 2020 e un altro ad ottobre dello stesso anno, circostanza, quest'ultima, 9 che, a parere della Corte, appare di per sé significativa, in quanto attestante che la signora si era recata presso tale centro già in epoca significativamente antecedente rispetto alle dichiarazioni oggetto di contestazione da parte del Parte_1
(settembre 2020).
26. La ha dichiarato di essersi al Centro a “causa della paura generata Per_2 dal comportamento del marito dal quale si era autonomamente Parte_1 allontanata a marzo dopo una lite”. Ha altresì riferito che nel corso del primo colloquio la aveva affermato che in tanti anni di matrimonio aveva subito CP_1
“comportamenti denigratori, violenti e pregni di gelosia da parte del marito, tanto da ritenere ormai normali gesti come gli schiaffi”, che “per volere del marito aveva abbandonato gli studi universitari a pochi esami dalla laurea e aveva man mano lasciato tutti i suoi progetti di indipendenza, non lavorando, proprio perché lui con un'azione subdola e manipolatrice cercava costantemente di scoraggiarla, adducendo scuse
27. Non coglie nel segno, altresì, la doglianza del secondo cui Parte_1
sarebbe irragionevole fondare la pronuncia di addebito sugli atti del procedimento penale tuttora pendente: il giudice civile è infatti libero di formare il proprio convincimento sulle prove o risultanze di prova che appaiano più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, e può, pertanto, valutare, autonomamente e liberamente, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, inclusi quelli acquisiti in sede penale, ivi comprese le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari.
28. Nella specie, sebbene il procedimento penale nei confronti dell'appellante sia tuttora in corso, una puntuale disamina della documentazione in atti induce ragionevolmente a ritenere che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la disgregazione dell'affectio coniugalis sia eziologicamente imputabile proprio alle condotte maltrattanti perpetrate dal in danno della moglie, dovendosi Parte_1
per l'effetto confermare l'addebito della separazione a suo carico. Non può infatti la dubitarsi ragionevolmente di quanto emerso già in sede penale ancorchè il relativo procedimento non risulti ancora definito, avuto riguardo alla convergenza tra quanto colà emerso e le riferite circostanze emerse nel procedimento civile, laddove poi le une e le altre consegnano su un piano recessivo, perché imputabile a prudenza o giustificato timore, le dichiarazioni della rese ai C.C. di Altofonte, visto CP_1 che la stessa già prima di quell'intervento aveva confessato i suoi timori al Centro
10 Antiviolenza.
29. È parimenti destituita di ogni fondamento la censura sollevata in via incidentale dalla tesa al riconoscimento di un contributo economico CP_1
mensile previsto a titolo del suo mantenimento, tenuto conto della sussistenza di una sostanziale sproporzione reddituale tra le parti e della posizione economico- reddituale più favorevole del . Parte_1
30. Orbene, in relazione al thema decidendum, non pare superfluo ricordare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
31. Ancora, è stato ritenuto che l'art. 156 comma 2 c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 605 del 12/01/2017).
32. Quanto al riparto dell'onere probatorio, va ricordato che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o 11 insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
33. Ora: sulla scorta delle condizioni economiche emergenti dall'analisi della documentazione in atti, appare equo e ragionevole confermare il provvedimento impugnato anche nella parte relativa al mancato riconoscimento dell'assegno mensile a titolo del mantenimento della (classe 1981), e ciò alla luce della CP_1
documentazione prodotta dall'INPS nel corso del sub-procedimento dalla quale è emerso che la stessa, contrariamente a quanto inizialmente dalla stessa dichiarato, ha percepito emolumenti (all'udienza del 29.09.2021: “Non percepisco reddito di cittadinanza né altri redditi. Ho percepito reddito di emergenza da marzo a maggio 2021 per
l'importo di € 480,00”, e alla successiva udienza dell'1.12.2021: “Preciso che ad oggi non ho ancora trovato un'occupazione lavorativa e che non percepisco alcun reddito o indennità”), nonché, della piena capacità lavorativa della richiedente, già messa peraltro concretamente a frutto, come dalla medesima dichiarato all'udienza del 29.09.2021
(“In passato lavoravo come segretaria di mio marito presso la sede dell'associazione sportiva di cui ero presidente e mio marito segretario ed istruttore di ginnastica. Quando vivevo a
Milano con mio marito, nel 2004, lavoravo presso un poliambulatorio e studio dentistico come segretaria ed assistente alla poltrona. Da quando sono tornata a vivere a Palermo ho svolto lavori occasionali come commessa e poi come segretaria”), in quanto, anche in coerenza con il principio di autoresponsabilità economica, la potenziale capacità di guadagno, che ben può concretizzarsi in un'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa, anche tenuto conto dell'età (44 anni), delle buone condizioni di salute, del titolo di studio conseguito (diploma presso l'istituto magistrale) e delle pregresse esperienze maturate nel corso del tempo, vieppiù considerando che l'assegno de quo, seppure sia espressione del dovere solidaristico assistenziale materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, la richiedente sia effettivamente in grado di procurarsi da sola.
34. Deve altresì rilevarsi che la malgrado fosse onerata ex art. 473- CP_1 bis.12, co. 3, c.p.c. di depositare documentazione economico-reddituale in virtù del decreto presidenziale del 21.02.2025, non ha tuttavia prodotto alcuna allegazione aggiornata, circostanza, quest'ultima, che, ai sensi del medesimo decreto, può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. ai fini del proprio convincimento,
12 come oggi espressamente previsto dall'art. 473-bis.18 c.p.c.
35. È opportuno, infine, precisare, quanto alla posizione economica del
[...]
, che, oltre a svolgere attività di docente, esercita anche la professione di Pt_1
personal trainer, sostenendo, in forza di tale rapporto di collaborazione, un esborso in denaro pari a circa € 840,00 mensili. Inoltre, il , il quale ha sempre pagato Parte_1 le rate del mutuo acceso per la casa coniugale, sostiene mensilmente un canone locatizio pari a € 250,00, oltre le utenze, e su di esso gravano ancora le varie utenze relative all'ex casa coniugale.
36. Indi, sulla base di quanto osservato, non sussistono i presupposti per riconoscere in favore della il diritto alla percezione di un contributo CP_1 economico per il di lei mantenimento personale, posto che la richiedente non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico.
37. Ne deriva, pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, che la sentenza impugnata va confermata.
38. In ragione dell'esito complessivo del giudizio e avuto riguardo alla soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per disporre ex art. 92 c.p.c.
l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
39. Deve darsi atto, in ultimo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del T.U. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale e dell'appellata incidentale del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti ed il P.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, conferma la sentenza n.
4306/2024 emessa dal Tribunale di Palermo nei giorni 23.07/8.08.2024, impugnata da nei confronti di con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1 il 20.02.2025, e impugnata con appello incidentale da quest'ultima.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellata incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
13 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte di Appello, il 21/10/2025.
Il Presidente rel.
IO D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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