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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: TRIBUNALE DI MATERA Divorzio -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Cessazione effetti
19/03/2025, nelle persone dei magistrati: civili dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1068/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato VINCI LUCIANO NATALE, C.F._1
contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), con l'avvocato INTROCASO CARMEN, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 3 settembre 2024, Parte_1
proponeva ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei confronti del coniuge . Controparte_1
Assumeva il ricorrente di aver contratto matrimonio con la resistente in Nova Siri il 7 settembre 2019 e di aver ottenuto sentenza di omologa della separazione consensuale pubblicata in data 23 novembre 2023 con il n. 928. Riferiva che prima del matrimonio erano nati dalla loro relazione due figli,
e entrambi nata a [...] il [...] e il 26 agosto 2017. Per_1 Per_2
Dava conto dell'andamento della separazione e della irreversibilità della crisi coniugale, instando per un collocamento alternato dei minori con autonomo carico del loro mantenimento.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la notifica eseguita con raccomandata postale veniva restituita per compiuta giacenza, ma la si costituiva ugualmente con comparsa depositata il 28 CP_1
novembre 2024 affermando di aver avuto occasionale notizia del ricorso e quindi al solo effetto di essere rimessa nei termini per un'opportuna difesa.
All'udienza del 29 novembre 2024 le parti affermavano la comune volontà di procedere nel giudizio non essendoci possibilità di riconciliazione, e nel seguito i loro procuratori depositavano accordo congiunto con cui le parti stabilivano concordemente le condizioni di divorzio e in ordine alle relazioni con la prole, chiedendo la sostituzione dell'udienza in presenza con la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Le parti depositavano note integrative con le quali ribadivano la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla domanda sullo stato, la stessa va pacificamente accolta ricorrendone i presupposti di legge, in ragione dell'omologa della separazione consensuale avvenuta con decreto del 6 maggio 2021, e quindi ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle relazioni con i figli minorenni, gli accordi sottoscritti dalle parti assicurano il soddisfacimento dei bisogni economici degli stessi e un regime di affido e di collocamento che garantisce il mantenimento di relazioni effettive e adeguate con entrambi i genitori;
si tratta dunque di previsioni che rispettano i principi dell'ordinamento e sono efficaci nell'assicurare i presupposti di adeguata crescita, così da far ritenere superfluo l'ascolto dei minori (art. 473 bis, 4 c.p.c.
In ragione della consensualizzazione della lite, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 03/09/2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 07/09/2019 in NOVA SIRI, alle Parte_1 Controparte_1
condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nell'accordo di divorzio congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto dai predetti coniugi e depositato con inserimento al fascicolo telematico il
30 gennaio 2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NOVA SIRI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2019, Parte II, serie A, numero 8;
3) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 19/03/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco