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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 478 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], presso la
[...]
beneficiario dell'amministrazione di sostegno R.G. Parte_2
1907/2011 V.G. Tribunale di Vicenza, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco
Piacentini del Foro di Vicenza
contro
1 (C.F. ) nata a [...]-La Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vega (Repubblica Domenicana) il 16/09/1963, ultima residente nota in Alessandria
(AL) in Via Carlo Caselli n. 1, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente:
Chiede che il Tribunale dichiari la separazione personale dei coniugi e rimetta la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e la declaratoria di divorzio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 4.2.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Vicenza il 2.12.1995; che Controparte_1
dall'unione non erano nati figli;
che subito dopo la celebrazione delle nozze, era venuto meno l'affectio coniugalis e la moglie si era allontanata e si era resa irreperibile,
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
formulava altresì
ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. domanda di scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citata, la resistente non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 12.6.2025 fissata avanti il Giudice Relatore per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza, presente il solo ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
. Controparte_1
2 Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero
intervenuto nel giudizio.
La domanda di separazione avanzata da va accolta in conformità Parte_1
anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151
c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni del ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale .
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale Parte_1
domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, per la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in Vicenza il 2.12.1995 con atto trascritto Controparte_1
al n. 163, parte I, anno 1995;
b)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
3 Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 478 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], presso la
[...]
beneficiario dell'amministrazione di sostegno R.G. Parte_2
1907/2011 V.G. Tribunale di Vicenza, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco
Piacentini del Foro di Vicenza
contro
1 (C.F. ) nata a [...]-La Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vega (Repubblica Domenicana) il 16/09/1963, ultima residente nota in Alessandria
(AL) in Via Carlo Caselli n. 1, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente:
Chiede che il Tribunale dichiari la separazione personale dei coniugi e rimetta la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e la declaratoria di divorzio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 4.2.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Vicenza il 2.12.1995; che Controparte_1
dall'unione non erano nati figli;
che subito dopo la celebrazione delle nozze, era venuto meno l'affectio coniugalis e la moglie si era allontanata e si era resa irreperibile,
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
formulava altresì
ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. domanda di scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citata, la resistente non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 12.6.2025 fissata avanti il Giudice Relatore per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza, presente il solo ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
. Controparte_1
2 Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero
intervenuto nel giudizio.
La domanda di separazione avanzata da va accolta in conformità Parte_1
anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151
c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni del ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale .
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale Parte_1
domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, per la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in Vicenza il 2.12.1995 con atto trascritto Controparte_1
al n. 163, parte I, anno 1995;
b)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
3 Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4