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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 343/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nato ad [...] il Parte_1
15.05.1988, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Gennaro Napolano ed elettivamente domiciliato in Lioni (Av) alla via Ronca n. 24 e nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore De Rogatis ed elettivamente domiciliata in
Teora (Av) alla via Largo Europa n. 3;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 8.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.02.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso Per_ di aver contratto matrimonio il 25.01.2020 e che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 13.06.2020 e il 13.03.2022, hanno esposto che a causa di incomprensioni e Per_2 incompatibilità caratteriali la convivenza è divenuta intollerabile.
Con note scritte depositate per l'udienza del 24.04.2025 e con successive note del 26.5.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e nei relativi allegati e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni riportate nel ricorso e nei relativi allegati non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite. 1/2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso e agli atti allegati;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 343/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nato ad [...] il Parte_1
15.05.1988, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Gennaro Napolano ed elettivamente domiciliato in Lioni (Av) alla via Ronca n. 24 e nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore De Rogatis ed elettivamente domiciliata in
Teora (Av) alla via Largo Europa n. 3;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 8.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.02.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso Per_ di aver contratto matrimonio il 25.01.2020 e che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 13.06.2020 e il 13.03.2022, hanno esposto che a causa di incomprensioni e Per_2 incompatibilità caratteriali la convivenza è divenuta intollerabile.
Con note scritte depositate per l'udienza del 24.04.2025 e con successive note del 26.5.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e nei relativi allegati e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni riportate nel ricorso e nei relativi allegati non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite. 1/2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso e agli atti allegati;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2