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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5536 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: dott. LE HI Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott. ssa AR RO PO Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avverso la sentenza n. 433 del 2023 del Tribunale di Benevento, depositata e notificata in data 16 febbraio 2023
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Vico I Annunziata 4 ed elettivamente domiciliata in Genova, P.zza Leonardo Da Vinci, 2/3, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Figone (C.F.
) e UL TA (C.F. ) in forza di C.F._2 C.F._3 procura in calce al presente atto, i quali dichiarano ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni di legge, quale numero di fax lo 010.8563646 e quali indirizzi PEC:
Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
nato ad [...], il [...]. C.F. Controparte_1
, residente in [...], alla C.da Serroni, rappresentato e C.F._4 difeso dagli avv.ti AR Chiara Trulio (c.f. ) e Antonio Trulio (c.f. C.F._5
), giusta mandato in calce al presente atto ed elettivamente C.F._6 domiciliato presso il loro studio in Avellino alla via Vasto n. 22. I predetti difensori indicano l'indirizzo pec: e Email_3
1 ed il numero di fax 0825/23256 presso cui Email_4 poter ricevere le notificazioni e comunicazioni di legge.
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI:
Per , gli Avv.ti Alberto Figone e UL TA così insistono: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, Firmato Da: FIGONE ALBERTO Emesso Da: FIRMA QUALIFICATA Serial#: CP_2
41 1) dichiarare nulla la sentenza per il motivo dedotto sub 1, con C.F._7 rimessione degli atti di causa al giudice di prime cure;
2) ove in subordine, salva ed impregiudicata la dedotta nullità. ritenesse di procedere nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie tutte riproposte sub 7), in riforma della sentenza del Tribunale civile di Benevento n. 433/2023 (Giudice Dr. Rocco Abbondandolo – Rep. 546/2023), notificata il 16.2.2023 (R.G. n. 2078/2020), ed in accoglimento dello spiegato appello: - accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Controparte_1 per i fatti di cui in premessa, connotati da serietà del danno e gravità della lesione, incidenti su diritti costituzionalmente garantiti;
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Sig. a risarcire i danni patiti e Controparte_1 patiendi dall'attrice, nella misura di Euro 126.365,00, quanto al danno biologico ed Euro 50.000,00 quanto al danno incidente sui diritti fondamentali della persona, ovvero altre somme meglio viste e/o ritenute, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e con condanna del Sig. alla restituzione della somma di Euro Controparte_1
6.151,65, corrisposta sulla base della sentenza di prime cure;
3) Nella denegata ipotesi in cui la sentenza impugnata fosse confermata e l'appello respinto, dichiarare la Dr.ssa tenuta a versare nei confronti del Sig. le Parte_1 CP_1 spese di lite liquidate in primo grado, nella misura di 1/3, con diritto alla ripetizione dell'eccedenza versata.”.
Per , gli Avv.ti AR Chiara Trulio e Antonio Trulio così insistono: Controparte_3
“Voglia la Corte accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi indicati al punto n. 1 del presente atto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra per i motivi indicati al punto n. 2 del Parte_1 presente atto;
- rigettare nel merito il gravame proposto dalla sig.ra , Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nella presente comparsa e 2 per l'effetto confermare la sentenza n. 433/2023 emessa dal Tribunale di Benevento nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dal danno non patrimoniale;
- rigettare la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie;
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado n. 433/2023 del Tribunale di Benevento nella parte in cui statuisce che le spese di lite vadano compensate parzialmente e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del doppio grado di giudizio.”.
Svolgimento del processo
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2020 conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento , suo padre biologico, Controparte_1
per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2059, c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali – in particolare, quello biologico derivante da lesione del diritto alla salute psico-fisica e quello derivante da lesione dei diritti fondamentali della persona, quali il diritto all'identità personale, alle origini ed al nome – asseritamente patiti in conseguenza del comportamento illecito perpetrato da parte convenuta.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice individuava il comportamento illecito del nel non aver mai proceduto al formale riconoscimento della figlia, CP_1
nonostante quest'ultimo non avesse, in fatto, mai contestato la sua paternità biologica;
paternità pacificamente riconosciuta sia all'interno che al di fuori del contesto familiare.
L'attrice deduceva, inoltre, di essere venuta a conoscenza – solo in età adulta (44 anni)
– di essere stata adottata quando aveva nove anni, dai suoi zii materni (nonostante l'assenza di una situazione di abbandono), in forza di un decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli in data 27 maggio 1971, sulla scorta della disciplina transitoria ex art. 6, l. 431 del 1967; zii con i quali parte attrice avrebbe convissuto dalla nascita e sino all'adolescenza – data la temporanea incapacità economica dei genitori biologici
(che, da subito, ha proceduto al riconoscimento) e Persona_1 CP_1
3 di provvedere alla piccola, nata in [...] una relazione giovanile CP_1
tra i due.
Le predette circostanze (comportando uno scollamento tra la realtà fattuale e quella giuridica), unite ai comportamenti discriminatori che il avrebbe perpetrato CP_1
ai danni di , avendo il primo sin da subito proceduto al Parte_1
riconoscimento di nonostante anch'egli fosse nato prima del Persona_2
matrimonio nonché delle altre due figlie femmine, anch'esse riconosciute immediatamente, avrebbero ingenerato, a danno di parte attrice, un disturbo d'ansia generalizzato – confermato dalla diagnosi del Prof. Dott. Specialista in Persona_3
Medicina Legale e Psicologica, Emerito in Psicopatologia;
danno biologico quantificato in misura pari al 25% più personalizzazione -, nonché una grave lesione dei diritti fondamentali della sua persona (diritto al nome, all'identità personale e alle origini), quantificato in via equitativa in misura non inferiore ad euro 50.000.
si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e di Controparte_1
risposta, prospettando in via preliminare l'inammissibilità della domanda, avendo la parte rinunciato alle proprie pretese risarcitorie con atto redatto in data 13 ottobre
2023 e che aveva definito il giudizio, dalla stessa instaurato nei confronti di , CP_1
dinanzi il Tribunale di Avellino (R.G. 2903/2007), avente ad oggetto il riconoscimento di paternità e il risarcimento per danno esistenziale.
In particolare, una volta instaurato il giudizio, il Tribunale di Avellino prospettava l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento giudiziale della paternità in ragione dello status di figlio adottato di;
perciò, le parti Parte_1
sottoscrivevano “atto di rinunzia all'azione e alla domanda” con la conseguente definizione del giudizio con ordinanza del medesimo Tribunale, che così statuiva: “Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con la sottoscrizione del presente atto le controversie innanzi indicate, presenti e future e quindi rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto, ragione od azione dipendente dai giudizi di cui innanzi”. 4 Parte convenuta eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto “tenuto conto del lungo lasso temporale decorso dall'asserito fatto lesivo e/o dall'asserito evento. La sig.ra
ha l'età di anni 58, onde sia il dedotto fatto generativo del pregiudizio, sia Parte_1
l'asserito danno risalgono a periodo ben superiore al termine ordinario di prescrizione”
e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda sia perché i fatti dedotti e ascrivibili al comportamento del non integrerebbero gli estremi di un comportamento CP_1
illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia per mancato assolvimento della prova del danno e del relativo nesso di causalità.
Il Tribunale di Benevento, dopo aver ricostruito la vicenda nei seguenti termini “La questione che va affrontata in questa sede è se la violazione dei doveri da parte del genitore naturale sia idonea a fondare o meno una responsabilità, con richiamo alla normativa Costituzionale ed a quella comunitaria, anche in presenza di un'adozione legittimante”, e decidendo allo stato degli atti (non dava seguito, infatti, le richieste istruttorie di parte attrice), rigettava le pretese attoree sulla base delle seguenti considerazioni:
• I comportamenti tenuti da non potrebbero integrare gli Controparte_1
estremi del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto, a fronte dell'adozione da parte degli zii materni, avrebbe perduto Parte_1
ogni diritto o pretesa azionabile nei suoi confronti. In particolare, se da un lato il mancato riconoscimento della paternità sarebbe stato a causa dell'adozione, dall'altro, i comportamenti tenuti dal padre biologico si configurerebbero quali obbligazioni meramente naturali, non sussistendo a monte alcun obbligo e non potendo configurarsi, a valle, alcuna responsabilità;
• “In conclusione, se il non poteva riconoscere la figlia, avendo la CP_1
stessa già lo status di figlia legittima dei predetti coniugi , ed avendo Parte_1
la medesima anche rinunziato alla domanda di riconoscimento, non può fondare una domanda risarcitoria sulla medesima causa petendi”.
5 In ragione della sussistenza di “giusti motivi”, il Tribunale procedeva in motivazione alla integrale compensazione delle spese di lite ponendo la metà a carico dell'attrice per una somma pari ad euro 4.216,00. Nel
P.Q.M.
, invece, così statuiva: “rigetta la domanda e compensate per due terzi le spese di lite, condanna l'attrice al pagamento della residua metà, liquidata questa in euro 4.216,00 […]”.
Giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 433 del 2023 – relativa alla causa iscritta a R.G. 2078/2020 – depositata e notificata in data 16.02.2023, propone appello affidando il gravame a sei motivi di impugnazione. Parte_1
Con il primo motivo l'appellate prospetta la nullità della sentenza impugnata per aver il Tribunale depositato la sentenza (a far data 16 febbraio 2023) prima dello spirare dei termini per le difese finali, incorrendo così nella violazione degli artt. 155 e 190, c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost. I termini successivi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. – precisa l'appellante – avrebbero iniziato a decorrere a partire dal 3 dicembre 2022, essendo stata la causa rimessa in decisione in data 1° dicembre 2022 e comunicata alle parti il giorno successivo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante prospetta la violazione degli artt. 4 e 6 della l. 431/1967 con conseguente travisamento nella ricostruzione dei fatti, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che gli effetti dell'adozione speciale da parte dei
Sig.ri e , decorressero dal giorno in cui era Parte_1 Pt_2 Parte_1
stata a loro affidata dal Sindaco di AR PI con atto amministrativo del 16 febbraio del 1963; e, ciò, al fine di “avallare l'erronea tesi che a parte convenuta non sia imputabile il mancato riconoscimento della figlia, , avendo la Parte_1
stessa acquisito lo status di figlia legittima degli zii adottivi, a partire dal 1963 e comunque l'atto di affidamento, datato, 16 febbraio 1963 è comunque successivo alla
6 nascita della figlia, sicche' il padre ben avrebbe potuto riconoscerla anche nel lasso di tempo intercorso tra la sua nascita e l'atto di affidamento”.
Con il terzo motivo è prospettata violazione degli artt. 30 Cost. e 8 CEDU per avere il
Tribunale erroneamente negato a , versante tutt'oggi nella Parte_1
“condizione di figlia non riconoscibile”, la pretesa risarcitoria formulata in primo grado.
Ciò di cui si duole l'appellante e che avrebbe dovuto essere considerato meritevole di risarcimento, in altri termini, sarebbe la lesione del diritto all'identità personale e alle origini che avrebbe ingenerato ai danni di Controparte_1 Parte_1
mediante una serie di comportamenti quali: a) il mancato riconoscimento della figlia nei primi nove anni di vita;
b) il fatto che egli non abbia mantenuto fede alle promesse di accordare tutela alla propria figlia (ignara di essere stata adottata sino all'età di 44 anni) illudendola più volte, anche in età adulta, di voler operare il riconoscimento;
c) il non essersi avvalso dell'istituto della mancata adozione di maggiorenne, di cui avrebbe potuto avvalersi nonostante l'adozione speciale degli zii materni (essendo l'adozione speciale ostativa al riconoscimento della paternità).
Con il quarto motivo l'appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 279, co. 2, c.p.c., per avere il Tribunale omesso di esaminare le preliminari questioni relative alla prescrizione del diritto azionato e al ne bis in idem (essendo stati i fatti di causa oggetto di transazione tra le medesime parti) erroneamente applicando il principio della “ragione più liquida” con conseguente trattazione diretta della causa nel merito.
Con il quinto motivo è prospettata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 2043 e 2059 c.c. per avere il Tribunale negato a Parte_1
il risarcimento del danno biologico (“conseguente alla lesione psico-fisica permanente, accertata tramite perizia medico-legale, redatta dal Prof. e Persona_4
prodotta in atti, quale violazione dell'art. 32 Cost.”), cui aggiungere il maggior danno morale, e del danno endo-familiare (“derivato dalla lesione di diritti ed interessi, nell'ambito familiare e tutelati costituzionalmente”) sulla base dell'erroneo 7 presupposto che quest'ultima avesse rinunciato, a mezzo transazione, ai diritti derivanti dall'azione di dichiarazione giudiziale di paternità; mediante la transazione, precisa l'appellante, aveva espressamente rinunciato alla (sola) Parte_1
liquidazione del danno da vita di relazione, “non anche alla liquidazione del danno alla salute e/o di qualsiasi altra voce di danno non patrimoniale, non avendone, all'epoca, alcuna contezza, per non essersi sottoposta a perizia medico-legale aggiornata”.
Con il presente motivo è denunciato, inoltre, l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dal convenuto nel giudizio di primo grado e che dovrà essere riesaminata in caso di trattazione della causa nel merito;
eccezioni, in ogni caso, infondate in quanto il dies a quo a partire dal quale inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione coinciderebbe con la data della perizia medico legale
(20.09.2019, momento a partire dal quale l'appellante avrebbe percepito la riconducibilità causale della proprie patologie psichiche alla condotta del padre), nel caso del danno biologico, e con la data della notifica dell'atto di citazione (essendo la violazione degli obblighi genitoriali un danno lungo latente), nel caso di danno endo- familiare.
Con il sesto motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92,
c.p.c., per avere il Tribunale condannato a versare, in favore della Parte_1
controparte, una somma pari alla metà delle spese di lite, nonostante avesse dichiarato di compensarle in misura pari a 2/3.
D'altro lato, in caso di riforma della sentenza impugnata in favore dell'appellante, quest'ultima insiste per la totale restituzione della somma, pari ad euro 6.151,65, versata in (parziale) esecuzione della sentenza di primo grado.
In via istruttoria. L'appellante denuncia, infine, l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale deciso ex actis senza accogliere le richieste istruttorie delle parti che sono, in questa sede, integralmente rinnovate;
cioè, l'istanza di CTU sulle condizioni di salute psico-fisica dell'attrice (a fronte delle contestazioni di parte
8 convenuta sulla perizia del Prof. , nonché l'istanza di ammissione di Persona_3
prova per interpello formale del convenuto e per testi sui menzionati capitoli di prova.
Per la declaratoria di nullità e di inammissibilità dell'appello nonché, in via subordinata, per la sua integrale reiezione essendo infondato nel merito, si costituisce in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
Propone, altresì, appello incidentale impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui è disposta compensazione delle spese di lite e non anche il pagamento integrale delle stesse a carico di , in violazione dei principi in Parte_1
materia di soccombenza.
Con ordinanza depositata il 10.10.205 questa Corte riservava la causa in decisione, ai sensi dell'art. 352, c.p.c., assegnando alle parti i tre termini per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica;
ciascuno, depositato da entrambe le parti le quali si riportavano integralmente alle difese svolte mediante gli atti introduttivi.
Motivi della decisione
1.L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Occorre preliminarmente considerare come, attraverso le censure con cui è prospettata l'errata applicazione del principio della ragione più liquida (in particolare, il quarto e il quinto motivo d'appello), l'odierna appellante abbia devoluto alla cognizione di questa Corte anche le questioni non decise dal giudice di primo grado e concernenti la violazione del ne bis in idem e l'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, l'inammissibilità dell'appello discende dal fatto che, nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Avellino, le medesime parti – e Parte_1 [...]
– hanno, con atto sottoscritto dai rispettivi procuratori, formalmente CP_1
rinunziato “reciprocamente a qualsiasi diritto, ragione od azione dipendente dai giudizi di cui innanzi”, cioè il giudizio avente ad oggetto l'azione di riconoscimento giudiziale
9 della paternità con conseguente danno esistenziale (R.G. 2903/2007) e connesso procedimento cautelare (R.G. 2903-bis/2007).
Tale dichiarazione – pur se contenuta all'interno di un atto che possiede tutte le caratteristiche che la giurisprudenza tradizionalmente ascrive ad una rinunzia agli atti del giudizio (Cass. n. 33761 del 2019; Cass. n. 23749 del 2011): a) atto sottoscritto dai procuratori di entrambe le parti (requisito formale); b) accettazione della controparte
(requisito sostanziale); c) compensazione delle spese – si sostanzia in una manifestazione di volontà di rinunzia al diritto che, comportando l'estinzione dello stesso sul piano sostanziale e della relativa azione, determina l'improponibilità di successive domande giudiziali a sua tutela.
Pertanto, all'interno di quest'atto è possibile ravvisare sia una rinunzia agli atti, in relazione ai due giudizi instaurati dinanzi al Tribunale di Avellino (che, in quanto tale, avrebbe consentito in astratto la riproponibilità delle domande in tale sede azionate, con particolare riferimento al diritto al risarcimento del danno – qualificato attraverso una formula generica – esistenziale), che una rinunzia ai diritti sostanziali, appunto, dipendenti dai giudizi fatti valere ex ante.
E che di rinunzia di un diritto si tratti trova implicita conferma nelle affermazioni dell'odierna appellante contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 7): “Solo per completezza occorre precisare come il riconoscimento di tali danni, che in oggi l'attrice richiede, non possa in alcun modo ritenersi oggetto di rinuncia in forza della suddetta scrittura privata del 13 ottobre 2009, ove si fa riferimento “a qualsiasi diritto o azione dipendente dai giudizi di cui innanzi” (afferenti, come si è anticipato, allo status filiationis e al risarcimento del solo danno esistenziale) […] ”, “[…] come noto la rinuncia ad un diritto, per essere valida ed efficace, deve individuare in modo preciso e circostanziato l'oggetto della rinuncia stessa. Rinunce generiche o non circostanziate sono prive di qualsivoglia efficacia dovendo valere solo in relazione ai titoli specificamente dedotti nel caso di specie: la
10 domanda di status (di per sé indisponibile) e quella di risarcimento del danno esistenziale.”.
In altri termini, sostenendo l'argomentazione secondo cui i diritti fatti valere nel presente giudizio non possono intendersi rinunziati per insussistenza di una relazione con il giudizio 'principale' (concernente l'accertamento giudiziale di paternità e il risarcimento del danno esistenziale), parte attrice ha sostanzialmente confermato come quella dichiarazione abbia natura di rinunzia al diritto.
Ciò posto, è di tutta evidenza la circostanza – già rilevata dal giudice di primo grado – secondo cui la causa petendi del processo instaurato dinanzi al Tribunale di Avellino e quello che ha dato origine all'odierno giudizio sia la stessa: il mancato riconoscimento della paternità che, unito alle condotte discriminatorie asseritamente patite rispetto al fratello immediatamente riconosciuto e alla conoscenza tardiva dell'adozione,
l'avrebbero portata, nel 2007, ad agire mediante azione di riconoscimento giudiziale di paternità con conseguente danno esistenziale (individuato da parte attrice come danno derivante da mancata osservanza degli obblighi di assistenza e di mantenimento connessi alla responsabilità genitoriale nonché, genericamente, la sofferenza che tale indifferenza del genitore biologico le avrebbero provocato) e, nel
2020, come conseguenza del mancato riconoscimento, ad agire per il solo danno biologico, derivante dalle patologie psicologiche causalmente riconducibili alle tormentate vicende di vita familiare, nonché il danno derivante da lesione dei diritti fondamentali della persona.
Ciò posto, in questa sede non si può non rilevare come tra i diritti azionati nel 2020 e il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Avellino sussista quel rapporto di
“dipendenza” cui le parti hanno fatto espressamente riferimento al momento della rinunzia. In altri termini, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e il diritto al risarcimento del danno endofamiliare, da violazione dei diritti fondamentali della persona, sono stati azionati in conseguenza del mancato riconoscimento giudiziale della paternità e del danno esistenziale oggetto di rinunzia agli atti. 11 E che tale rapporto di 'dipendenza' – tra le pretese risarcitorie riproposte in questa sede dalla e il riconoscimento della paternità – in realtà sussiste, trova Parte_1
anche qui implicita conferma negli atti di parte appellante che, all'interno dell'atto di citazione del 2007, faceva rientrare, nella generica locuzione 'danno esistenziale' non solo quello patito in conseguenza della inosservanza dei doveri genitoriali ma anche
“la “lesione in sé” provocata della negligenza e dal disinteresse del genitore […] la mera frustrazione prodotta dal fatto, con il suo carico di speranze ed aspettative vanificate, di affetti e relazioni umane messi in discussione, può riverberarsi anche nel lungo periodo sulla quotidiana esistenza dell'individuo, a prescindere da un danno fisico medicalmente accertabile [con conseguente necessità] del risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana” (pag. 5 atto di citazione).
Dunque, quel risarcimento del danno genericamente definito 'esistenziale' partecipa in fondo della stessa natura dei diritti azionati nel presente giudizio (diritto al risarcimento del danno biologico ed endofamiliare) con la differenza che, nel primo caso, esso troverebbe la propria fonte nel mancato riconoscimento dello status filiationis, mentre, nel secondo, nella impossibilità di poterlo più conseguire;
diritti che, dunque, non possono che essere considerati nascenti in “dipendenza” dal primo giudizio, con tutto ciò che consegue in termini di rinunzia al diritto come sin qui esposto.
In ogni caso, e ad abundantiam, i diritti in questa sede riproposti da Parte_1
sono prescritti.
[...]
In particolare, il termine prescrizionale di cinque anni – previsto in caso di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – inizia a decorrere o dal momento del verificarsi del danno o dal momento della percezione dello stesso da parte del danneggiato (ciò che avviene, essenzialmente, in caso di scissione temporale tra momento di verificazione dell'illecito ed emersione del danno stesso, come avviene nei cd. danni lungo latenti). 12 Nel caso di specie, ha da sempre avuto contezza del fatto che la Parte_1
condotta antigiuridica del padre biologico – consistente nel non averla mai formalmente riconosciuta come figlia nonostante il pacifico (e mai contestato) fatto della procreazione, qualificato dalla giurisprudenza di legittimità in termini di illecito endofamiliare (Cass. Ord. III, n. 22496 del 2021) – avesse cagionato in lei sia una lesione del suo diritto alle origini e all'identità, che un danno biologico provocato a causa delle ripercussioni psicologiche (contestate da parte appellata) che tali vicende le avrebbero provocato.
Dagli stessi atti emerge a più riprese come la stessa abbia da sempre Parte_1
sofferto del mancato riconoscimento del padre biologico nonché percepito la disparità di trattamento rispetto al fratello che, ancorché nato anch'egli fuori dal matrimonio, è stato ben presto riconosciuto:
• “la definitiva consapevolezza che gli zii non fossero i veri genitori, generano nell'adolescente, un tale disagio psicologico ed esistenziale, da indurla a tentare il suicidio con del veleno per topi”, “l'inserimento nella nuova famiglia
[quella biologica] si rivela però alquanto disastroso accentuando sempre più il suo calvario per l'evidente disagio che vive, per non sentirsi accettata, né considerata dai veri genitori, oltre alla disparità di trattamento che quotidianamente avverte comparandosi al fratello ”, (atto di citazione Per_2
introduttivo del giudizio R.G. 2903/2007);
• “ soffriva, provando una forte inquietudine e quasi un senso di colpa, sia Pt_1
per il mancato riconoscimento da parte del padre, sia per il clima ostile che si respirava in famiglia, tra i genitori in perenne disaccordo, e con un fratello che la trattava con sufficienza, considerandosi “figlio unico”, “[sin dai 21 anni] il padre continuò a promettere di riconoscerla, senza peraltro mai sottoscrivere un documento ufficiale. Anche in quel periodo la vita familiare è descritta come “un inferno”” (relazione di parte del Dott. ; CP_4
13 • “ ha agito anche sul presupposto di essere stata Parte_1
fortemente discriminata dal proprio genitore naturale, in favore del figlio maschio, , riconosciuto e a cui sono stati accordati ampi Persona_2
benefici economici, tanto da assumere posizioni apicali in società divenute di sua proprietà per donazione del genitore”, “malgrado si sia Parte_1
laureata ed abbia avuto una vita lavorativa parzialmente soddisfacente, ciò non esclude in alcun modo che la stessa sia una persona sofferente ed irrisolta per le questioni afferenti alla propria discendenza, che hanno pesato e continuano a pesare sulla sua serenità, traducendosi in una menomazione fisica”, (atto d'appello relativo al presente giudizio).
Indipendentemente dal momento della conoscenza del fatto dell'adozione – che, per altro, la individua nel 2006, quando aveva 44 anni, (pag. 7 atto d'appello), Parte_1
a differenza del perito di parte Dott. che, invece, affermava come la Persona_3
avesse avuto conoscenza del fatto dell'adozione a 18 anni dalla stessa Parte_1
madre (pag. 5 relazione peritale) – in altri termini, la ha da sempre avuto Parte_1
contezza del danno cagionato dal comportamento tenuto dal padre biologico e, di conseguenza, avrebbe potuto agire per vedere tutelate le proprie pretese sin dalla maggiore età quando, acquisita la capacità di agire, avrebbe potuto attivarsi personalmente a tutela dei propri diritti. E ciò, s'intende, per ottenere il risarcimento del danno biologico e del danno endofamiliare asseritamente patiti, stante l'impossibilità di vedersi più riconosciuto lo status filiationis in ragione dell'adozione da parte degli zii paterni (circostanza che, indipendentemente dalla effettiva conoscenza della , sarebbe verosimilmente emersa in quella sede). Parte_1
Per questi motivi
, non sono meritevoli di condivisione le affermazioni con cui parte appellata sostiene che il termine prescrizionale, quinquennale, decorrerebbe, per l'illecito endofamiliare, dalla notificazione dell'atto di citazione (stante la natura di illecito permanente) mentre, per il danno endofamiliare, dalla perizia medico-legale
(momento a partire dal quale ella avrebbe ricondotto l'eziologia dei suoi danni alla
14 condotta del padre biologico): con riferimento al danno endofamiliare, il comportamento antigiuridico sarebbe cessato al momento dell'adozione da parte degli zii materni (non potendo più essere giuridicamente riconosciuta in un momento successivo), attenendo quindi la permanenza al piano degli effetti;
con riferimento al danno biologico, invece, ci si riporta alle considerazioni sopra effettuate circa la già matura consapevolezza della riconducibilità causale del proprio stato di sofferenza alla condotta paterna.
Sulle spese processuali del giudizio di primo grado
4. È meritevole di accoglimento l'appello incidentale proposto da Controparte_1
non avendo il giudice di prime cure precisato i “giusti motivi” (pag. 7 sentenza di primo grado) posti a fondamento della statuizione sulla compensazione delle spese di lite.
Per poter derogare alla regola generale della soccombenza, infatti, non solo è necessaria la sussistenza di una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. – cui, con sentenza interpretativa di accoglimento, la Corte costituzionale ha aggiunto quella ulteriore della sussistenza di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Cort. Cost. sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77) – ma è altresì necessario, in quest'ultimo caso, che il giudice fornisca adeguata motivazione sul punto, la cui assenza o illogicità è sindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass.
Ord. 20755 del 2025).
Pertanto, l'assenza di motivazione sul punto da parte del Tribunale, non evincibile nemmeno implicitamente dal corpo della motivazione, non può che portare alla riespansione della regola generale della soccombenza.
Sulle spese del presente grado.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, in assenza di circostanze che ne giustifichino la deroga. In sede di determinazione si utilizzeranno le
Tabelle 2022 attualmente vigenti nonché, per determinare il valore della causa, lo
15 scaglione di riferimento indicato dall'appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi): € 14.317,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla sentenza n. 433 del 2023 del Tribunale di
Benevento, depositata e notificata in data 16 febbraio 2023, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) accoglie l'appello incidentale, con conseguente condanna di Parte_1
al pagamento, in favore di , dell'integrale somma
[...] Controparte_1
delle spese di lite liquidate in primo grado, al netto delle somme già versate in esecuzione della sentenza impugnata;
c) per le spese del presente giudizio, condanna al Parte_1
pagamento, in favore di , della somma di € 14.317,00, a titolo Controparte_1
di compensi, rimborso delle spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., come per legge;
d) in ragione della declaratoria di inammissibilità dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso, Napoli, 5 novembre 2025.
Presidente
LE HI
16 Consigliere Estensore
AR RO PO
Il presente provvedimento è stato sottoscritto con l'integrale collaborazione della
Dott.ssa Federica Ponticelli – Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT).
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: dott. LE HI Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott. ssa AR RO PO Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avverso la sentenza n. 433 del 2023 del Tribunale di Benevento, depositata e notificata in data 16 febbraio 2023
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Vico I Annunziata 4 ed elettivamente domiciliata in Genova, P.zza Leonardo Da Vinci, 2/3, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Figone (C.F.
) e UL TA (C.F. ) in forza di C.F._2 C.F._3 procura in calce al presente atto, i quali dichiarano ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni di legge, quale numero di fax lo 010.8563646 e quali indirizzi PEC:
Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
nato ad [...], il [...]. C.F. Controparte_1
, residente in [...], alla C.da Serroni, rappresentato e C.F._4 difeso dagli avv.ti AR Chiara Trulio (c.f. ) e Antonio Trulio (c.f. C.F._5
), giusta mandato in calce al presente atto ed elettivamente C.F._6 domiciliato presso il loro studio in Avellino alla via Vasto n. 22. I predetti difensori indicano l'indirizzo pec: e Email_3
1 ed il numero di fax 0825/23256 presso cui Email_4 poter ricevere le notificazioni e comunicazioni di legge.
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI:
Per , gli Avv.ti Alberto Figone e UL TA così insistono: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, Firmato Da: FIGONE ALBERTO Emesso Da: FIRMA QUALIFICATA Serial#: CP_2
41 1) dichiarare nulla la sentenza per il motivo dedotto sub 1, con C.F._7 rimessione degli atti di causa al giudice di prime cure;
2) ove in subordine, salva ed impregiudicata la dedotta nullità. ritenesse di procedere nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie tutte riproposte sub 7), in riforma della sentenza del Tribunale civile di Benevento n. 433/2023 (Giudice Dr. Rocco Abbondandolo – Rep. 546/2023), notificata il 16.2.2023 (R.G. n. 2078/2020), ed in accoglimento dello spiegato appello: - accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Controparte_1 per i fatti di cui in premessa, connotati da serietà del danno e gravità della lesione, incidenti su diritti costituzionalmente garantiti;
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Sig. a risarcire i danni patiti e Controparte_1 patiendi dall'attrice, nella misura di Euro 126.365,00, quanto al danno biologico ed Euro 50.000,00 quanto al danno incidente sui diritti fondamentali della persona, ovvero altre somme meglio viste e/o ritenute, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e con condanna del Sig. alla restituzione della somma di Euro Controparte_1
6.151,65, corrisposta sulla base della sentenza di prime cure;
3) Nella denegata ipotesi in cui la sentenza impugnata fosse confermata e l'appello respinto, dichiarare la Dr.ssa tenuta a versare nei confronti del Sig. le Parte_1 CP_1 spese di lite liquidate in primo grado, nella misura di 1/3, con diritto alla ripetizione dell'eccedenza versata.”.
Per , gli Avv.ti AR Chiara Trulio e Antonio Trulio così insistono: Controparte_3
“Voglia la Corte accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi indicati al punto n. 1 del presente atto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra per i motivi indicati al punto n. 2 del Parte_1 presente atto;
- rigettare nel merito il gravame proposto dalla sig.ra , Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nella presente comparsa e 2 per l'effetto confermare la sentenza n. 433/2023 emessa dal Tribunale di Benevento nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dal danno non patrimoniale;
- rigettare la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie;
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado n. 433/2023 del Tribunale di Benevento nella parte in cui statuisce che le spese di lite vadano compensate parzialmente e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del doppio grado di giudizio.”.
Svolgimento del processo
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2020 conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento , suo padre biologico, Controparte_1
per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2059, c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali – in particolare, quello biologico derivante da lesione del diritto alla salute psico-fisica e quello derivante da lesione dei diritti fondamentali della persona, quali il diritto all'identità personale, alle origini ed al nome – asseritamente patiti in conseguenza del comportamento illecito perpetrato da parte convenuta.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice individuava il comportamento illecito del nel non aver mai proceduto al formale riconoscimento della figlia, CP_1
nonostante quest'ultimo non avesse, in fatto, mai contestato la sua paternità biologica;
paternità pacificamente riconosciuta sia all'interno che al di fuori del contesto familiare.
L'attrice deduceva, inoltre, di essere venuta a conoscenza – solo in età adulta (44 anni)
– di essere stata adottata quando aveva nove anni, dai suoi zii materni (nonostante l'assenza di una situazione di abbandono), in forza di un decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli in data 27 maggio 1971, sulla scorta della disciplina transitoria ex art. 6, l. 431 del 1967; zii con i quali parte attrice avrebbe convissuto dalla nascita e sino all'adolescenza – data la temporanea incapacità economica dei genitori biologici
(che, da subito, ha proceduto al riconoscimento) e Persona_1 CP_1
3 di provvedere alla piccola, nata in [...] una relazione giovanile CP_1
tra i due.
Le predette circostanze (comportando uno scollamento tra la realtà fattuale e quella giuridica), unite ai comportamenti discriminatori che il avrebbe perpetrato CP_1
ai danni di , avendo il primo sin da subito proceduto al Parte_1
riconoscimento di nonostante anch'egli fosse nato prima del Persona_2
matrimonio nonché delle altre due figlie femmine, anch'esse riconosciute immediatamente, avrebbero ingenerato, a danno di parte attrice, un disturbo d'ansia generalizzato – confermato dalla diagnosi del Prof. Dott. Specialista in Persona_3
Medicina Legale e Psicologica, Emerito in Psicopatologia;
danno biologico quantificato in misura pari al 25% più personalizzazione -, nonché una grave lesione dei diritti fondamentali della sua persona (diritto al nome, all'identità personale e alle origini), quantificato in via equitativa in misura non inferiore ad euro 50.000.
si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e di Controparte_1
risposta, prospettando in via preliminare l'inammissibilità della domanda, avendo la parte rinunciato alle proprie pretese risarcitorie con atto redatto in data 13 ottobre
2023 e che aveva definito il giudizio, dalla stessa instaurato nei confronti di , CP_1
dinanzi il Tribunale di Avellino (R.G. 2903/2007), avente ad oggetto il riconoscimento di paternità e il risarcimento per danno esistenziale.
In particolare, una volta instaurato il giudizio, il Tribunale di Avellino prospettava l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento giudiziale della paternità in ragione dello status di figlio adottato di;
perciò, le parti Parte_1
sottoscrivevano “atto di rinunzia all'azione e alla domanda” con la conseguente definizione del giudizio con ordinanza del medesimo Tribunale, che così statuiva: “Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con la sottoscrizione del presente atto le controversie innanzi indicate, presenti e future e quindi rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto, ragione od azione dipendente dai giudizi di cui innanzi”. 4 Parte convenuta eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto “tenuto conto del lungo lasso temporale decorso dall'asserito fatto lesivo e/o dall'asserito evento. La sig.ra
ha l'età di anni 58, onde sia il dedotto fatto generativo del pregiudizio, sia Parte_1
l'asserito danno risalgono a periodo ben superiore al termine ordinario di prescrizione”
e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda sia perché i fatti dedotti e ascrivibili al comportamento del non integrerebbero gli estremi di un comportamento CP_1
illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia per mancato assolvimento della prova del danno e del relativo nesso di causalità.
Il Tribunale di Benevento, dopo aver ricostruito la vicenda nei seguenti termini “La questione che va affrontata in questa sede è se la violazione dei doveri da parte del genitore naturale sia idonea a fondare o meno una responsabilità, con richiamo alla normativa Costituzionale ed a quella comunitaria, anche in presenza di un'adozione legittimante”, e decidendo allo stato degli atti (non dava seguito, infatti, le richieste istruttorie di parte attrice), rigettava le pretese attoree sulla base delle seguenti considerazioni:
• I comportamenti tenuti da non potrebbero integrare gli Controparte_1
estremi del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto, a fronte dell'adozione da parte degli zii materni, avrebbe perduto Parte_1
ogni diritto o pretesa azionabile nei suoi confronti. In particolare, se da un lato il mancato riconoscimento della paternità sarebbe stato a causa dell'adozione, dall'altro, i comportamenti tenuti dal padre biologico si configurerebbero quali obbligazioni meramente naturali, non sussistendo a monte alcun obbligo e non potendo configurarsi, a valle, alcuna responsabilità;
• “In conclusione, se il non poteva riconoscere la figlia, avendo la CP_1
stessa già lo status di figlia legittima dei predetti coniugi , ed avendo Parte_1
la medesima anche rinunziato alla domanda di riconoscimento, non può fondare una domanda risarcitoria sulla medesima causa petendi”.
5 In ragione della sussistenza di “giusti motivi”, il Tribunale procedeva in motivazione alla integrale compensazione delle spese di lite ponendo la metà a carico dell'attrice per una somma pari ad euro 4.216,00. Nel
P.Q.M.
, invece, così statuiva: “rigetta la domanda e compensate per due terzi le spese di lite, condanna l'attrice al pagamento della residua metà, liquidata questa in euro 4.216,00 […]”.
Giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 433 del 2023 – relativa alla causa iscritta a R.G. 2078/2020 – depositata e notificata in data 16.02.2023, propone appello affidando il gravame a sei motivi di impugnazione. Parte_1
Con il primo motivo l'appellate prospetta la nullità della sentenza impugnata per aver il Tribunale depositato la sentenza (a far data 16 febbraio 2023) prima dello spirare dei termini per le difese finali, incorrendo così nella violazione degli artt. 155 e 190, c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost. I termini successivi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. – precisa l'appellante – avrebbero iniziato a decorrere a partire dal 3 dicembre 2022, essendo stata la causa rimessa in decisione in data 1° dicembre 2022 e comunicata alle parti il giorno successivo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante prospetta la violazione degli artt. 4 e 6 della l. 431/1967 con conseguente travisamento nella ricostruzione dei fatti, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che gli effetti dell'adozione speciale da parte dei
Sig.ri e , decorressero dal giorno in cui era Parte_1 Pt_2 Parte_1
stata a loro affidata dal Sindaco di AR PI con atto amministrativo del 16 febbraio del 1963; e, ciò, al fine di “avallare l'erronea tesi che a parte convenuta non sia imputabile il mancato riconoscimento della figlia, , avendo la Parte_1
stessa acquisito lo status di figlia legittima degli zii adottivi, a partire dal 1963 e comunque l'atto di affidamento, datato, 16 febbraio 1963 è comunque successivo alla
6 nascita della figlia, sicche' il padre ben avrebbe potuto riconoscerla anche nel lasso di tempo intercorso tra la sua nascita e l'atto di affidamento”.
Con il terzo motivo è prospettata violazione degli artt. 30 Cost. e 8 CEDU per avere il
Tribunale erroneamente negato a , versante tutt'oggi nella Parte_1
“condizione di figlia non riconoscibile”, la pretesa risarcitoria formulata in primo grado.
Ciò di cui si duole l'appellante e che avrebbe dovuto essere considerato meritevole di risarcimento, in altri termini, sarebbe la lesione del diritto all'identità personale e alle origini che avrebbe ingenerato ai danni di Controparte_1 Parte_1
mediante una serie di comportamenti quali: a) il mancato riconoscimento della figlia nei primi nove anni di vita;
b) il fatto che egli non abbia mantenuto fede alle promesse di accordare tutela alla propria figlia (ignara di essere stata adottata sino all'età di 44 anni) illudendola più volte, anche in età adulta, di voler operare il riconoscimento;
c) il non essersi avvalso dell'istituto della mancata adozione di maggiorenne, di cui avrebbe potuto avvalersi nonostante l'adozione speciale degli zii materni (essendo l'adozione speciale ostativa al riconoscimento della paternità).
Con il quarto motivo l'appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 279, co. 2, c.p.c., per avere il Tribunale omesso di esaminare le preliminari questioni relative alla prescrizione del diritto azionato e al ne bis in idem (essendo stati i fatti di causa oggetto di transazione tra le medesime parti) erroneamente applicando il principio della “ragione più liquida” con conseguente trattazione diretta della causa nel merito.
Con il quinto motivo è prospettata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 2043 e 2059 c.c. per avere il Tribunale negato a Parte_1
il risarcimento del danno biologico (“conseguente alla lesione psico-fisica permanente, accertata tramite perizia medico-legale, redatta dal Prof. e Persona_4
prodotta in atti, quale violazione dell'art. 32 Cost.”), cui aggiungere il maggior danno morale, e del danno endo-familiare (“derivato dalla lesione di diritti ed interessi, nell'ambito familiare e tutelati costituzionalmente”) sulla base dell'erroneo 7 presupposto che quest'ultima avesse rinunciato, a mezzo transazione, ai diritti derivanti dall'azione di dichiarazione giudiziale di paternità; mediante la transazione, precisa l'appellante, aveva espressamente rinunciato alla (sola) Parte_1
liquidazione del danno da vita di relazione, “non anche alla liquidazione del danno alla salute e/o di qualsiasi altra voce di danno non patrimoniale, non avendone, all'epoca, alcuna contezza, per non essersi sottoposta a perizia medico-legale aggiornata”.
Con il presente motivo è denunciato, inoltre, l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dal convenuto nel giudizio di primo grado e che dovrà essere riesaminata in caso di trattazione della causa nel merito;
eccezioni, in ogni caso, infondate in quanto il dies a quo a partire dal quale inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione coinciderebbe con la data della perizia medico legale
(20.09.2019, momento a partire dal quale l'appellante avrebbe percepito la riconducibilità causale della proprie patologie psichiche alla condotta del padre), nel caso del danno biologico, e con la data della notifica dell'atto di citazione (essendo la violazione degli obblighi genitoriali un danno lungo latente), nel caso di danno endo- familiare.
Con il sesto motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92,
c.p.c., per avere il Tribunale condannato a versare, in favore della Parte_1
controparte, una somma pari alla metà delle spese di lite, nonostante avesse dichiarato di compensarle in misura pari a 2/3.
D'altro lato, in caso di riforma della sentenza impugnata in favore dell'appellante, quest'ultima insiste per la totale restituzione della somma, pari ad euro 6.151,65, versata in (parziale) esecuzione della sentenza di primo grado.
In via istruttoria. L'appellante denuncia, infine, l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale deciso ex actis senza accogliere le richieste istruttorie delle parti che sono, in questa sede, integralmente rinnovate;
cioè, l'istanza di CTU sulle condizioni di salute psico-fisica dell'attrice (a fronte delle contestazioni di parte
8 convenuta sulla perizia del Prof. , nonché l'istanza di ammissione di Persona_3
prova per interpello formale del convenuto e per testi sui menzionati capitoli di prova.
Per la declaratoria di nullità e di inammissibilità dell'appello nonché, in via subordinata, per la sua integrale reiezione essendo infondato nel merito, si costituisce in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
Propone, altresì, appello incidentale impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui è disposta compensazione delle spese di lite e non anche il pagamento integrale delle stesse a carico di , in violazione dei principi in Parte_1
materia di soccombenza.
Con ordinanza depositata il 10.10.205 questa Corte riservava la causa in decisione, ai sensi dell'art. 352, c.p.c., assegnando alle parti i tre termini per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica;
ciascuno, depositato da entrambe le parti le quali si riportavano integralmente alle difese svolte mediante gli atti introduttivi.
Motivi della decisione
1.L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Occorre preliminarmente considerare come, attraverso le censure con cui è prospettata l'errata applicazione del principio della ragione più liquida (in particolare, il quarto e il quinto motivo d'appello), l'odierna appellante abbia devoluto alla cognizione di questa Corte anche le questioni non decise dal giudice di primo grado e concernenti la violazione del ne bis in idem e l'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, l'inammissibilità dell'appello discende dal fatto che, nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Avellino, le medesime parti – e Parte_1 [...]
– hanno, con atto sottoscritto dai rispettivi procuratori, formalmente CP_1
rinunziato “reciprocamente a qualsiasi diritto, ragione od azione dipendente dai giudizi di cui innanzi”, cioè il giudizio avente ad oggetto l'azione di riconoscimento giudiziale
9 della paternità con conseguente danno esistenziale (R.G. 2903/2007) e connesso procedimento cautelare (R.G. 2903-bis/2007).
Tale dichiarazione – pur se contenuta all'interno di un atto che possiede tutte le caratteristiche che la giurisprudenza tradizionalmente ascrive ad una rinunzia agli atti del giudizio (Cass. n. 33761 del 2019; Cass. n. 23749 del 2011): a) atto sottoscritto dai procuratori di entrambe le parti (requisito formale); b) accettazione della controparte
(requisito sostanziale); c) compensazione delle spese – si sostanzia in una manifestazione di volontà di rinunzia al diritto che, comportando l'estinzione dello stesso sul piano sostanziale e della relativa azione, determina l'improponibilità di successive domande giudiziali a sua tutela.
Pertanto, all'interno di quest'atto è possibile ravvisare sia una rinunzia agli atti, in relazione ai due giudizi instaurati dinanzi al Tribunale di Avellino (che, in quanto tale, avrebbe consentito in astratto la riproponibilità delle domande in tale sede azionate, con particolare riferimento al diritto al risarcimento del danno – qualificato attraverso una formula generica – esistenziale), che una rinunzia ai diritti sostanziali, appunto, dipendenti dai giudizi fatti valere ex ante.
E che di rinunzia di un diritto si tratti trova implicita conferma nelle affermazioni dell'odierna appellante contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 7): “Solo per completezza occorre precisare come il riconoscimento di tali danni, che in oggi l'attrice richiede, non possa in alcun modo ritenersi oggetto di rinuncia in forza della suddetta scrittura privata del 13 ottobre 2009, ove si fa riferimento “a qualsiasi diritto o azione dipendente dai giudizi di cui innanzi” (afferenti, come si è anticipato, allo status filiationis e al risarcimento del solo danno esistenziale) […] ”, “[…] come noto la rinuncia ad un diritto, per essere valida ed efficace, deve individuare in modo preciso e circostanziato l'oggetto della rinuncia stessa. Rinunce generiche o non circostanziate sono prive di qualsivoglia efficacia dovendo valere solo in relazione ai titoli specificamente dedotti nel caso di specie: la
10 domanda di status (di per sé indisponibile) e quella di risarcimento del danno esistenziale.”.
In altri termini, sostenendo l'argomentazione secondo cui i diritti fatti valere nel presente giudizio non possono intendersi rinunziati per insussistenza di una relazione con il giudizio 'principale' (concernente l'accertamento giudiziale di paternità e il risarcimento del danno esistenziale), parte attrice ha sostanzialmente confermato come quella dichiarazione abbia natura di rinunzia al diritto.
Ciò posto, è di tutta evidenza la circostanza – già rilevata dal giudice di primo grado – secondo cui la causa petendi del processo instaurato dinanzi al Tribunale di Avellino e quello che ha dato origine all'odierno giudizio sia la stessa: il mancato riconoscimento della paternità che, unito alle condotte discriminatorie asseritamente patite rispetto al fratello immediatamente riconosciuto e alla conoscenza tardiva dell'adozione,
l'avrebbero portata, nel 2007, ad agire mediante azione di riconoscimento giudiziale di paternità con conseguente danno esistenziale (individuato da parte attrice come danno derivante da mancata osservanza degli obblighi di assistenza e di mantenimento connessi alla responsabilità genitoriale nonché, genericamente, la sofferenza che tale indifferenza del genitore biologico le avrebbero provocato) e, nel
2020, come conseguenza del mancato riconoscimento, ad agire per il solo danno biologico, derivante dalle patologie psicologiche causalmente riconducibili alle tormentate vicende di vita familiare, nonché il danno derivante da lesione dei diritti fondamentali della persona.
Ciò posto, in questa sede non si può non rilevare come tra i diritti azionati nel 2020 e il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Avellino sussista quel rapporto di
“dipendenza” cui le parti hanno fatto espressamente riferimento al momento della rinunzia. In altri termini, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e il diritto al risarcimento del danno endofamiliare, da violazione dei diritti fondamentali della persona, sono stati azionati in conseguenza del mancato riconoscimento giudiziale della paternità e del danno esistenziale oggetto di rinunzia agli atti. 11 E che tale rapporto di 'dipendenza' – tra le pretese risarcitorie riproposte in questa sede dalla e il riconoscimento della paternità – in realtà sussiste, trova Parte_1
anche qui implicita conferma negli atti di parte appellante che, all'interno dell'atto di citazione del 2007, faceva rientrare, nella generica locuzione 'danno esistenziale' non solo quello patito in conseguenza della inosservanza dei doveri genitoriali ma anche
“la “lesione in sé” provocata della negligenza e dal disinteresse del genitore […] la mera frustrazione prodotta dal fatto, con il suo carico di speranze ed aspettative vanificate, di affetti e relazioni umane messi in discussione, può riverberarsi anche nel lungo periodo sulla quotidiana esistenza dell'individuo, a prescindere da un danno fisico medicalmente accertabile [con conseguente necessità] del risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana” (pag. 5 atto di citazione).
Dunque, quel risarcimento del danno genericamente definito 'esistenziale' partecipa in fondo della stessa natura dei diritti azionati nel presente giudizio (diritto al risarcimento del danno biologico ed endofamiliare) con la differenza che, nel primo caso, esso troverebbe la propria fonte nel mancato riconoscimento dello status filiationis, mentre, nel secondo, nella impossibilità di poterlo più conseguire;
diritti che, dunque, non possono che essere considerati nascenti in “dipendenza” dal primo giudizio, con tutto ciò che consegue in termini di rinunzia al diritto come sin qui esposto.
In ogni caso, e ad abundantiam, i diritti in questa sede riproposti da Parte_1
sono prescritti.
[...]
In particolare, il termine prescrizionale di cinque anni – previsto in caso di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – inizia a decorrere o dal momento del verificarsi del danno o dal momento della percezione dello stesso da parte del danneggiato (ciò che avviene, essenzialmente, in caso di scissione temporale tra momento di verificazione dell'illecito ed emersione del danno stesso, come avviene nei cd. danni lungo latenti). 12 Nel caso di specie, ha da sempre avuto contezza del fatto che la Parte_1
condotta antigiuridica del padre biologico – consistente nel non averla mai formalmente riconosciuta come figlia nonostante il pacifico (e mai contestato) fatto della procreazione, qualificato dalla giurisprudenza di legittimità in termini di illecito endofamiliare (Cass. Ord. III, n. 22496 del 2021) – avesse cagionato in lei sia una lesione del suo diritto alle origini e all'identità, che un danno biologico provocato a causa delle ripercussioni psicologiche (contestate da parte appellata) che tali vicende le avrebbero provocato.
Dagli stessi atti emerge a più riprese come la stessa abbia da sempre Parte_1
sofferto del mancato riconoscimento del padre biologico nonché percepito la disparità di trattamento rispetto al fratello che, ancorché nato anch'egli fuori dal matrimonio, è stato ben presto riconosciuto:
• “la definitiva consapevolezza che gli zii non fossero i veri genitori, generano nell'adolescente, un tale disagio psicologico ed esistenziale, da indurla a tentare il suicidio con del veleno per topi”, “l'inserimento nella nuova famiglia
[quella biologica] si rivela però alquanto disastroso accentuando sempre più il suo calvario per l'evidente disagio che vive, per non sentirsi accettata, né considerata dai veri genitori, oltre alla disparità di trattamento che quotidianamente avverte comparandosi al fratello ”, (atto di citazione Per_2
introduttivo del giudizio R.G. 2903/2007);
• “ soffriva, provando una forte inquietudine e quasi un senso di colpa, sia Pt_1
per il mancato riconoscimento da parte del padre, sia per il clima ostile che si respirava in famiglia, tra i genitori in perenne disaccordo, e con un fratello che la trattava con sufficienza, considerandosi “figlio unico”, “[sin dai 21 anni] il padre continuò a promettere di riconoscerla, senza peraltro mai sottoscrivere un documento ufficiale. Anche in quel periodo la vita familiare è descritta come “un inferno”” (relazione di parte del Dott. ; CP_4
13 • “ ha agito anche sul presupposto di essere stata Parte_1
fortemente discriminata dal proprio genitore naturale, in favore del figlio maschio, , riconosciuto e a cui sono stati accordati ampi Persona_2
benefici economici, tanto da assumere posizioni apicali in società divenute di sua proprietà per donazione del genitore”, “malgrado si sia Parte_1
laureata ed abbia avuto una vita lavorativa parzialmente soddisfacente, ciò non esclude in alcun modo che la stessa sia una persona sofferente ed irrisolta per le questioni afferenti alla propria discendenza, che hanno pesato e continuano a pesare sulla sua serenità, traducendosi in una menomazione fisica”, (atto d'appello relativo al presente giudizio).
Indipendentemente dal momento della conoscenza del fatto dell'adozione – che, per altro, la individua nel 2006, quando aveva 44 anni, (pag. 7 atto d'appello), Parte_1
a differenza del perito di parte Dott. che, invece, affermava come la Persona_3
avesse avuto conoscenza del fatto dell'adozione a 18 anni dalla stessa Parte_1
madre (pag. 5 relazione peritale) – in altri termini, la ha da sempre avuto Parte_1
contezza del danno cagionato dal comportamento tenuto dal padre biologico e, di conseguenza, avrebbe potuto agire per vedere tutelate le proprie pretese sin dalla maggiore età quando, acquisita la capacità di agire, avrebbe potuto attivarsi personalmente a tutela dei propri diritti. E ciò, s'intende, per ottenere il risarcimento del danno biologico e del danno endofamiliare asseritamente patiti, stante l'impossibilità di vedersi più riconosciuto lo status filiationis in ragione dell'adozione da parte degli zii paterni (circostanza che, indipendentemente dalla effettiva conoscenza della , sarebbe verosimilmente emersa in quella sede). Parte_1
Per questi motivi
, non sono meritevoli di condivisione le affermazioni con cui parte appellata sostiene che il termine prescrizionale, quinquennale, decorrerebbe, per l'illecito endofamiliare, dalla notificazione dell'atto di citazione (stante la natura di illecito permanente) mentre, per il danno endofamiliare, dalla perizia medico-legale
(momento a partire dal quale ella avrebbe ricondotto l'eziologia dei suoi danni alla
14 condotta del padre biologico): con riferimento al danno endofamiliare, il comportamento antigiuridico sarebbe cessato al momento dell'adozione da parte degli zii materni (non potendo più essere giuridicamente riconosciuta in un momento successivo), attenendo quindi la permanenza al piano degli effetti;
con riferimento al danno biologico, invece, ci si riporta alle considerazioni sopra effettuate circa la già matura consapevolezza della riconducibilità causale del proprio stato di sofferenza alla condotta paterna.
Sulle spese processuali del giudizio di primo grado
4. È meritevole di accoglimento l'appello incidentale proposto da Controparte_1
non avendo il giudice di prime cure precisato i “giusti motivi” (pag. 7 sentenza di primo grado) posti a fondamento della statuizione sulla compensazione delle spese di lite.
Per poter derogare alla regola generale della soccombenza, infatti, non solo è necessaria la sussistenza di una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. – cui, con sentenza interpretativa di accoglimento, la Corte costituzionale ha aggiunto quella ulteriore della sussistenza di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Cort. Cost. sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77) – ma è altresì necessario, in quest'ultimo caso, che il giudice fornisca adeguata motivazione sul punto, la cui assenza o illogicità è sindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass.
Ord. 20755 del 2025).
Pertanto, l'assenza di motivazione sul punto da parte del Tribunale, non evincibile nemmeno implicitamente dal corpo della motivazione, non può che portare alla riespansione della regola generale della soccombenza.
Sulle spese del presente grado.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, in assenza di circostanze che ne giustifichino la deroga. In sede di determinazione si utilizzeranno le
Tabelle 2022 attualmente vigenti nonché, per determinare il valore della causa, lo
15 scaglione di riferimento indicato dall'appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi): € 14.317,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla sentenza n. 433 del 2023 del Tribunale di
Benevento, depositata e notificata in data 16 febbraio 2023, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) accoglie l'appello incidentale, con conseguente condanna di Parte_1
al pagamento, in favore di , dell'integrale somma
[...] Controparte_1
delle spese di lite liquidate in primo grado, al netto delle somme già versate in esecuzione della sentenza impugnata;
c) per le spese del presente giudizio, condanna al Parte_1
pagamento, in favore di , della somma di € 14.317,00, a titolo Controparte_1
di compensi, rimborso delle spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., come per legge;
d) in ragione della declaratoria di inammissibilità dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso, Napoli, 5 novembre 2025.
Presidente
LE HI
16 Consigliere Estensore
AR RO PO
Il presente provvedimento è stato sottoscritto con l'integrale collaborazione della
Dott.ssa Federica Ponticelli – Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT).
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