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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/11/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott.ssa Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 797/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. OLCESE CARLO, elettivamente domiciliata in VIA ASSAROTTI N. 8/3-3A,
GENOVA, presso lo studio del difensore
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
AVV. (C.F. ), in qualità Controparte_2 C.F._3 di curatrice speciale e difensore del minore , Persona_1 elettivamente domiciliata in VIA MONS. , presso il proprio Controparte_3 studio;
Pag. 1 di 10 INTERVENUTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ha chiesto dichiararsi Parte_1 che è il padre naturale del minore , con Controparte_1 Persona_1
l'autorizzazione a conservare il cognome materno;
per l'effetto, condannare il convenuto al versamento di un assegno di mantenimento mensile in favore del minore nella misura ritenuta di giustizia;
se del caso, emettere, ai sensi dell'art. 277, c.c., i provvedimenti, anche in via provvisoria, ritenuti necessari per il mantenimento del minore;
condannare al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'attrice Controparte_1 nell'interesse del minore;
condannare a corrispondere pro quota Controparte_1 all'attrice quanto dalla stessa versato per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio dalla nascita fino alla data della sentenza, da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite.
L'attrice ha esposto che, a seguito della convivenza more uxorio con
[...] avvenuta in e della durata di circa due anni, nel mese di dicembre 2011 CP_1 CP_3 la signora ha scoperto di essere incinta;
che da quel momento tra le parti sono CP_1 insorti dei contrasti sulla prosecuzione o meno della gravidanza, tali da deteriorare il rapporto di coppia e rendere intollerabile la convivenza;
che in data 4.10.2012 le parti hanno concordato la cessazione della convivenza;
che in data 26.6.2012 l'attrice è stata aggredita fisicamente dal in occasione del ritiro dei propri effetti personali CP_1 dall'abitazione ove le parti avevano convissuto;
che per tale episodio nei confronti di
è stata pronunciata sentenza di condanna n. 65/2015 all'esito di un Controparte_1 procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace di che in data 3.8.2012 è nato a CP_3
NO De , attualmente di anni 13, riconosciuto esclusivamente Persona_1 dalla madre;
che il è stato informato della nascita del bambino e ha rifiutato di CP_1 procedere al suo riconoscimento;
che l'attrice negli anni ha provveduto in via esclusiva al mantenimento di;
che l'attrice ha convenuto in giudizio Persona_1 CP_1
di fronte al Tribunale di NO;
che il Tribunale di NO con ordinanza del
[...]
4.11.2023 ha dichiarato la sua incompetenza a favore del Tribunale di Nuoro, quale foro del convenuto;
che è interesse dell'attrice riassumere il procedimento.
Pag. 2 di 10 Il convenuto è rimasto contumace.
Disposta la nomina del curatore speciale del minore, con comparsa depositata il
10.10.2023 si è costituita in giudizio la curatrice del minore, la quale ha chiesto ammettersi la ctu medico-legale per accertare il rapporto di filiazione naturale.
Svolta la ctu ed esperita la prova testimoniale, la curatrice del minore ha concluso chiedendo: “dichiarare che il Signor (C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2 il 15/02/1971 è il padre biologico del minore CP_3 Persona_1 acconsentire che il minore conservi il cognome materno;
porre a carico del Sig.
[...]
l'assegno di mantenimento in favore del minore nella misura non inferiore a €. CP_1
600,00 oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie per lo stesso occorse per la cui individuazione si rimanda alle Linee Guida predisposte dalla Commissione
Famiglia del CNF, versandole nel termine del giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dalla domanda;
con vittoria di spese e competenze di causa”. La parte attrice ha chiesto: “dichiarare che il Signor CP_1
è il padre naturale del minore con l'autorizzazione a
[...] Persona_1 conservare il cognome materno;
dichiarare conseguentemente tenuto e per l'effetto condannare al mantenimento del figlio con Controparte_1 Persona_1 obbligo dello stesso a corrispondere un assegno mensile di mantenimento da quantificarsi nella misura meglio vista di Giustizia, in misura non inferiore ad € 600,00, da versare alla
NO , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del Parte_1 figlio;
se del caso, emettere ai sensi dell'art. 277 c.c. i provvedimenti, anche in via provvisoria, ritenuti necessari per il mantenimento del minore Persona_1
condannare il Signor a sostenere, nella misura del 50%, le spese
[...] Controparte_1 straordinarie e mediche non mutuabili sostenute integralmente dalla attrice nell'interesse del figlio minore condannare, infine, il Sig. Persona_1 Controparte_1
a corrispondere pro quota alla Sig.ra quanto fin qui versato per il Parte_1 mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio dal momento della Persona_1 sua nascita alla data della Sentenza, importo da quantificarsi nella misura meglio vista di
Giustizia, all'esito di espletanda istruttoria;
con vittoria di compensi professionali, spese di causa ed eventuali successive occorrende”.
All'udienza del 4.2.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Pag. 3 di 10 Con ordinanza del 21.8.2025, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo per l'ascolto del minore in considerazione del raggiungimento dell'età di 12 anni.
All'udienza del 30.9.2025 si è proceduto all'audizione di il Persona_1 quale ha dichiarato di voler mantenere il solo cognome materno. Le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate e il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla nomina di un curatore per il minore.
1) Preliminarmente, dev'essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
2) La domanda di parte attrice diretta a dichiarare padre naturale di Controparte_1
è fondata e va accolta. Persona_1
Sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che nel 2011 la signora abbia intrattenuto una relazione sentimentale e un rapporto di convivenza con Per_1
la teste ha confermato l'esistenza della relazione Controparte_1 Testimone_1 sentimentale e della convivenza in un appartamento a tra le parti. La stessa ha CP_3 dichiarato che il sig. e la signora “a Natale del 2011 stavano insieme, loro CP_1 Per_1 erano venuti a casa dei miei genitori e la signora era in stato interessante, ce l'aveva Per_1 fatto capire la signora (…) Lei poi mi ha telefonato raccontandomi di una situazione Per_1 non molto felice, però io non sapevo come aiutarla. Lei mi aveva detto che il bambino era nato e che lui non voleva il bambino. Non so da quanto tempo stessero insieme. Io avevo interrotto i rapporti con il sig. ”. CP_1
Ulteriori argomenti di prova possono trarsi dal comportamento del convenuto che non è comparso all'udienza fissata per l'interrogatorio formale e non si è presentato, senza alcuna giustificazione, alle operazioni peritali fissate per il prelievo dei campioni biologici al fine di effettuare le indagini genetiche, mostrando di non avere ragioni da spendere per contrastare la domanda di parte attrice. Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. n. 28886/2019; Cass. n. 7092/2022; in senso conforme, Cass. n.
28444/2023: “il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., anche
Pag. 4 di 10 in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Per questo motivo è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda”).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi dimostrato che sia il Controparte_1 padre naturale di . Persona_1
Per quanto concerne l'attribuzione del cognome paterno, l'art. 262, 2°, 3° e 4° comma, c.c., prevede che “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo;
il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Nel caso di specie il minore ha dichiarato di voler Persona_1 mantenere solo il cognome materno in quanto “è quello con cui tutti mi Per_1 conoscono”.
Considerate le dichiarazioni del minore ormai tredicenne, ritenute meritevoli di apprezzamento anche in ragione della sua maturità e dell'età adolescenziale, e tenuto conto del fatto che lo stesso è da sempre identificato e conosciuto con il cognome
[...]
deve ritenersi che il mantenimento del solo cognome materno sia conforme Per_1 all'interesse del ragazzo, in quanto corrispondente alle modalità con cui Per_1
è individuato nell'ambiente in cui è cresciuto, mentre il cambio del cognome –
[...]
Pag. 5 di 10 ovvero l'aggiunta di quello del padre – comporterebbe un danno alla sua identità personale, intesa come proiezione della personalità sociale del minore.
Pertanto va accolta la domanda delle parti volta a mantenere esclusivamente il cognome Per_1
3) Stante la minore età di , è necessario assumere le disposizioni Persona_1 in ordine al suo affidamento.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che l'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, non si pone più come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso, infatti, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Come ha evidenziato la giurisprudenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (v. Cass., 2.12.2010, n. 24526; Cass., 18.6.2008, n. 16593).
Nel caso in esame è emerso chiaramente nel corso del giudizio il totale disinteresse di nei confronti del figlio. Secondo quanto dichiarato dalla Controparte_1 madre, la convivenza è cessata a causa dei litigi sorti per la volontà del sig. di far CP_1 interrompere la gravidanza. Il sig. non si è presentato né all'udienza per rendere CP_1
l'interrogatorio formale, né alle operazioni peritali per i prelievi dei campioni biologici.
Lo stesso, pur essendo a conoscenza della nascita del figlio, non ha mai incontrato il bambino né ha aiutato la madre economicamente (v. dichiarazioni dell'attrice udienza
13.09.2023).
Tale situazione di assenza e di totale disinteresse è idonea a giustificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, presso cui il bambino continuerà ad abitare.
Considerato che non ha mai incontrato il minore, il padre potrà Controparte_1 vedere il figlio esclusivamente alla presenza degli Assistenti sociali del comune di residenza del minore.
4) La domanda di parte attrice volta a disporre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minorenne è fondata e va accolta.
Pag. 6 di 10 Come ha evidenziato la giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter, c.c., il quale – nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito - individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10 luglio 2013, n. 17089), in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 316 bis, c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In particolare nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018).
Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno, va evidenziato che, secondo quanto dichiarato dall'attrice, all'epoca della convivenza, negli anni dal 2009 al 2012, il sig. riforniva le pizzerie di legname, lavorava a giornate in campagna e aveva una CP_1 piccola azienda agricola. Non risulta, né è stato allegato che le parti abbiano goduto di un tenore di vita elevato.
Considerata la capacità patrimoniale delle parti e i criteri sopra indicati, si ritiene che debba essere posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento di mediante il versamento entro il giorno 5 di ogni mese Persona_1
a favore dell'attrice della somma mensile di € 400,00 a decorrere dalla data della domanda e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie assunte nell'interesse del figlio minore.
Pag. 7 di 10 5) La domanda di parte attrice volta a condannare a corrispondere Controparte_1 all'attrice pro quota quanto versato per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio dal momento della sua nascita alla data della sentenza va accolta.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che l'obbligo del genitore di contribuire all'educazione e al mantenimento dei figli sorge sin dal momento della procreazione, anche nel caso in cui questa venga successivamente accertata con dichiarazione della paternità, producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c, tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento. Ciò a prescindere dal fatto che l'altro genitore lo abbia riconosciuto alla nascita, provvedendo poi in via esclusiva al suo mantenimento, fermo restando il dovere dell'altro genitore, anche per il periodo che precede la sentenza dichiarativa della paternità, di ottemperare i propri doveri
(Cass., n. 14770/2024).
Nel caso di specie, considerato che il sig. non ha mai riconosciuto, né CP_1 incontrato il figlio e che il convenuto non si è presentato all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, deve ritenersi dimostrato che la madre abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio. In particolare, il Collegio ritiene che debbano ritenersi ammessi i capi di prova su cui il sig. è stato convocato per rendere CP_1
l'interrogatorio formale, tra cui quello relativo alla circostanza che la signora ha Per_1 provveduto da sola al mantenimento di . Persona_1
Dall'assunzione da parte della madre dell'onere esclusivo del mantenimento del figlio anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore discende il diritto della signora ad agire in regresso per la quota delle spese da lei sopportate anche per Per_1 la porzione di pertinenza del padre giudizialmente dichiarato, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299, c.c., nei rapporti tra i condebitori solidali (Cass., n. 28442/2023).
Per quanto concerne la quantificazione di tale importo, la parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione da cui possa desumersi l'entità precisa degli esborsi e il tenore di vita mantenuto dalla data di nascita del minore. Va tuttavia evidenziato che, secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorchè trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretta ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi
Pag. 8 di 10 sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale (Cass., n.
16657/2014; Cass., n. 19009/2022).
Ciò premesso, considerato che l'attrice non ha dedotto di aver goduto di un reddito elevato e che, secondo le indagini statistiche, le spese sostenute da una famiglia monogenitoriale con reddito basso per mantenere un figlio ammontano a € 550,00 mensili, si ritiene che le spese sostenute dalla signora per il mantenimento del Per_1 figlio dalla nascita alla data della domanda debbano essere quantificate nell'importo complessivo di € 72.600,00 da considerarsi al valore attuale della moneta.
[...] pertanto dev'essere condannato a corrispondere a favore dell'attrice il 50% di CP_1 tale somma, pari a € 36.300,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo.
6) Le spese di lite, liquidate in dispositivo seguono il criterio della soccombenza, così come le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara nato a [...] [...], genitore naturale di Controparte_1 CP_3 [...]
, nato a [...] il [...]; Persona_1
2) dispone che il minore mantenga esclusivamente il cognome Per_1
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione della sentenza nel relativo registro di nascita e a procedere a tutte le conseguenziali incombenze;
3) condanna a corrispondere a favore dell'attrice la somma mensile Controparte_1 di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda;
4) condanna a corrispondere in favore di la Controparte_1 Per_1 Parte_1 somma di € 36.300,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo;
Pag. 9 di 10 5) condanna a corrispondere a favore dell'attrice e del minore Controparte_1 intervenuto nella persona del curatore speciale le spese di lite che liquida per ciascuno in
€ 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
6) pone le spese di ctu, in via definitiva, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott.ssa Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 797/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. OLCESE CARLO, elettivamente domiciliata in VIA ASSAROTTI N. 8/3-3A,
GENOVA, presso lo studio del difensore
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
AVV. (C.F. ), in qualità Controparte_2 C.F._3 di curatrice speciale e difensore del minore , Persona_1 elettivamente domiciliata in VIA MONS. , presso il proprio Controparte_3 studio;
Pag. 1 di 10 INTERVENUTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ha chiesto dichiararsi Parte_1 che è il padre naturale del minore , con Controparte_1 Persona_1
l'autorizzazione a conservare il cognome materno;
per l'effetto, condannare il convenuto al versamento di un assegno di mantenimento mensile in favore del minore nella misura ritenuta di giustizia;
se del caso, emettere, ai sensi dell'art. 277, c.c., i provvedimenti, anche in via provvisoria, ritenuti necessari per il mantenimento del minore;
condannare al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'attrice Controparte_1 nell'interesse del minore;
condannare a corrispondere pro quota Controparte_1 all'attrice quanto dalla stessa versato per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio dalla nascita fino alla data della sentenza, da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite.
L'attrice ha esposto che, a seguito della convivenza more uxorio con
[...] avvenuta in e della durata di circa due anni, nel mese di dicembre 2011 CP_1 CP_3 la signora ha scoperto di essere incinta;
che da quel momento tra le parti sono CP_1 insorti dei contrasti sulla prosecuzione o meno della gravidanza, tali da deteriorare il rapporto di coppia e rendere intollerabile la convivenza;
che in data 4.10.2012 le parti hanno concordato la cessazione della convivenza;
che in data 26.6.2012 l'attrice è stata aggredita fisicamente dal in occasione del ritiro dei propri effetti personali CP_1 dall'abitazione ove le parti avevano convissuto;
che per tale episodio nei confronti di
è stata pronunciata sentenza di condanna n. 65/2015 all'esito di un Controparte_1 procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace di che in data 3.8.2012 è nato a CP_3
NO De , attualmente di anni 13, riconosciuto esclusivamente Persona_1 dalla madre;
che il è stato informato della nascita del bambino e ha rifiutato di CP_1 procedere al suo riconoscimento;
che l'attrice negli anni ha provveduto in via esclusiva al mantenimento di;
che l'attrice ha convenuto in giudizio Persona_1 CP_1
di fronte al Tribunale di NO;
che il Tribunale di NO con ordinanza del
[...]
4.11.2023 ha dichiarato la sua incompetenza a favore del Tribunale di Nuoro, quale foro del convenuto;
che è interesse dell'attrice riassumere il procedimento.
Pag. 2 di 10 Il convenuto è rimasto contumace.
Disposta la nomina del curatore speciale del minore, con comparsa depositata il
10.10.2023 si è costituita in giudizio la curatrice del minore, la quale ha chiesto ammettersi la ctu medico-legale per accertare il rapporto di filiazione naturale.
Svolta la ctu ed esperita la prova testimoniale, la curatrice del minore ha concluso chiedendo: “dichiarare che il Signor (C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2 il 15/02/1971 è il padre biologico del minore CP_3 Persona_1 acconsentire che il minore conservi il cognome materno;
porre a carico del Sig.
[...]
l'assegno di mantenimento in favore del minore nella misura non inferiore a €. CP_1
600,00 oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie per lo stesso occorse per la cui individuazione si rimanda alle Linee Guida predisposte dalla Commissione
Famiglia del CNF, versandole nel termine del giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dalla domanda;
con vittoria di spese e competenze di causa”. La parte attrice ha chiesto: “dichiarare che il Signor CP_1
è il padre naturale del minore con l'autorizzazione a
[...] Persona_1 conservare il cognome materno;
dichiarare conseguentemente tenuto e per l'effetto condannare al mantenimento del figlio con Controparte_1 Persona_1 obbligo dello stesso a corrispondere un assegno mensile di mantenimento da quantificarsi nella misura meglio vista di Giustizia, in misura non inferiore ad € 600,00, da versare alla
NO , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del Parte_1 figlio;
se del caso, emettere ai sensi dell'art. 277 c.c. i provvedimenti, anche in via provvisoria, ritenuti necessari per il mantenimento del minore Persona_1
condannare il Signor a sostenere, nella misura del 50%, le spese
[...] Controparte_1 straordinarie e mediche non mutuabili sostenute integralmente dalla attrice nell'interesse del figlio minore condannare, infine, il Sig. Persona_1 Controparte_1
a corrispondere pro quota alla Sig.ra quanto fin qui versato per il Parte_1 mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio dal momento della Persona_1 sua nascita alla data della Sentenza, importo da quantificarsi nella misura meglio vista di
Giustizia, all'esito di espletanda istruttoria;
con vittoria di compensi professionali, spese di causa ed eventuali successive occorrende”.
All'udienza del 4.2.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Pag. 3 di 10 Con ordinanza del 21.8.2025, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo per l'ascolto del minore in considerazione del raggiungimento dell'età di 12 anni.
All'udienza del 30.9.2025 si è proceduto all'audizione di il Persona_1 quale ha dichiarato di voler mantenere il solo cognome materno. Le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate e il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla nomina di un curatore per il minore.
1) Preliminarmente, dev'essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
2) La domanda di parte attrice diretta a dichiarare padre naturale di Controparte_1
è fondata e va accolta. Persona_1
Sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che nel 2011 la signora abbia intrattenuto una relazione sentimentale e un rapporto di convivenza con Per_1
la teste ha confermato l'esistenza della relazione Controparte_1 Testimone_1 sentimentale e della convivenza in un appartamento a tra le parti. La stessa ha CP_3 dichiarato che il sig. e la signora “a Natale del 2011 stavano insieme, loro CP_1 Per_1 erano venuti a casa dei miei genitori e la signora era in stato interessante, ce l'aveva Per_1 fatto capire la signora (…) Lei poi mi ha telefonato raccontandomi di una situazione Per_1 non molto felice, però io non sapevo come aiutarla. Lei mi aveva detto che il bambino era nato e che lui non voleva il bambino. Non so da quanto tempo stessero insieme. Io avevo interrotto i rapporti con il sig. ”. CP_1
Ulteriori argomenti di prova possono trarsi dal comportamento del convenuto che non è comparso all'udienza fissata per l'interrogatorio formale e non si è presentato, senza alcuna giustificazione, alle operazioni peritali fissate per il prelievo dei campioni biologici al fine di effettuare le indagini genetiche, mostrando di non avere ragioni da spendere per contrastare la domanda di parte attrice. Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. n. 28886/2019; Cass. n. 7092/2022; in senso conforme, Cass. n.
28444/2023: “il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., anche
Pag. 4 di 10 in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Per questo motivo è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda”).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi dimostrato che sia il Controparte_1 padre naturale di . Persona_1
Per quanto concerne l'attribuzione del cognome paterno, l'art. 262, 2°, 3° e 4° comma, c.c., prevede che “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo;
il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Nel caso di specie il minore ha dichiarato di voler Persona_1 mantenere solo il cognome materno in quanto “è quello con cui tutti mi Per_1 conoscono”.
Considerate le dichiarazioni del minore ormai tredicenne, ritenute meritevoli di apprezzamento anche in ragione della sua maturità e dell'età adolescenziale, e tenuto conto del fatto che lo stesso è da sempre identificato e conosciuto con il cognome
[...]
deve ritenersi che il mantenimento del solo cognome materno sia conforme Per_1 all'interesse del ragazzo, in quanto corrispondente alle modalità con cui Per_1
è individuato nell'ambiente in cui è cresciuto, mentre il cambio del cognome –
[...]
Pag. 5 di 10 ovvero l'aggiunta di quello del padre – comporterebbe un danno alla sua identità personale, intesa come proiezione della personalità sociale del minore.
Pertanto va accolta la domanda delle parti volta a mantenere esclusivamente il cognome Per_1
3) Stante la minore età di , è necessario assumere le disposizioni Persona_1 in ordine al suo affidamento.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che l'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, non si pone più come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso, infatti, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Come ha evidenziato la giurisprudenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (v. Cass., 2.12.2010, n. 24526; Cass., 18.6.2008, n. 16593).
Nel caso in esame è emerso chiaramente nel corso del giudizio il totale disinteresse di nei confronti del figlio. Secondo quanto dichiarato dalla Controparte_1 madre, la convivenza è cessata a causa dei litigi sorti per la volontà del sig. di far CP_1 interrompere la gravidanza. Il sig. non si è presentato né all'udienza per rendere CP_1
l'interrogatorio formale, né alle operazioni peritali per i prelievi dei campioni biologici.
Lo stesso, pur essendo a conoscenza della nascita del figlio, non ha mai incontrato il bambino né ha aiutato la madre economicamente (v. dichiarazioni dell'attrice udienza
13.09.2023).
Tale situazione di assenza e di totale disinteresse è idonea a giustificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, presso cui il bambino continuerà ad abitare.
Considerato che non ha mai incontrato il minore, il padre potrà Controparte_1 vedere il figlio esclusivamente alla presenza degli Assistenti sociali del comune di residenza del minore.
4) La domanda di parte attrice volta a disporre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minorenne è fondata e va accolta.
Pag. 6 di 10 Come ha evidenziato la giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter, c.c., il quale – nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito - individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10 luglio 2013, n. 17089), in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 316 bis, c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In particolare nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018).
Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno, va evidenziato che, secondo quanto dichiarato dall'attrice, all'epoca della convivenza, negli anni dal 2009 al 2012, il sig. riforniva le pizzerie di legname, lavorava a giornate in campagna e aveva una CP_1 piccola azienda agricola. Non risulta, né è stato allegato che le parti abbiano goduto di un tenore di vita elevato.
Considerata la capacità patrimoniale delle parti e i criteri sopra indicati, si ritiene che debba essere posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento di mediante il versamento entro il giorno 5 di ogni mese Persona_1
a favore dell'attrice della somma mensile di € 400,00 a decorrere dalla data della domanda e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie assunte nell'interesse del figlio minore.
Pag. 7 di 10 5) La domanda di parte attrice volta a condannare a corrispondere Controparte_1 all'attrice pro quota quanto versato per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio dal momento della sua nascita alla data della sentenza va accolta.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che l'obbligo del genitore di contribuire all'educazione e al mantenimento dei figli sorge sin dal momento della procreazione, anche nel caso in cui questa venga successivamente accertata con dichiarazione della paternità, producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c, tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento. Ciò a prescindere dal fatto che l'altro genitore lo abbia riconosciuto alla nascita, provvedendo poi in via esclusiva al suo mantenimento, fermo restando il dovere dell'altro genitore, anche per il periodo che precede la sentenza dichiarativa della paternità, di ottemperare i propri doveri
(Cass., n. 14770/2024).
Nel caso di specie, considerato che il sig. non ha mai riconosciuto, né CP_1 incontrato il figlio e che il convenuto non si è presentato all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, deve ritenersi dimostrato che la madre abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio. In particolare, il Collegio ritiene che debbano ritenersi ammessi i capi di prova su cui il sig. è stato convocato per rendere CP_1
l'interrogatorio formale, tra cui quello relativo alla circostanza che la signora ha Per_1 provveduto da sola al mantenimento di . Persona_1
Dall'assunzione da parte della madre dell'onere esclusivo del mantenimento del figlio anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore discende il diritto della signora ad agire in regresso per la quota delle spese da lei sopportate anche per Per_1 la porzione di pertinenza del padre giudizialmente dichiarato, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299, c.c., nei rapporti tra i condebitori solidali (Cass., n. 28442/2023).
Per quanto concerne la quantificazione di tale importo, la parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione da cui possa desumersi l'entità precisa degli esborsi e il tenore di vita mantenuto dalla data di nascita del minore. Va tuttavia evidenziato che, secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorchè trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretta ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi
Pag. 8 di 10 sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale (Cass., n.
16657/2014; Cass., n. 19009/2022).
Ciò premesso, considerato che l'attrice non ha dedotto di aver goduto di un reddito elevato e che, secondo le indagini statistiche, le spese sostenute da una famiglia monogenitoriale con reddito basso per mantenere un figlio ammontano a € 550,00 mensili, si ritiene che le spese sostenute dalla signora per il mantenimento del Per_1 figlio dalla nascita alla data della domanda debbano essere quantificate nell'importo complessivo di € 72.600,00 da considerarsi al valore attuale della moneta.
[...] pertanto dev'essere condannato a corrispondere a favore dell'attrice il 50% di CP_1 tale somma, pari a € 36.300,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo.
6) Le spese di lite, liquidate in dispositivo seguono il criterio della soccombenza, così come le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara nato a [...] [...], genitore naturale di Controparte_1 CP_3 [...]
, nato a [...] il [...]; Persona_1
2) dispone che il minore mantenga esclusivamente il cognome Per_1
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione della sentenza nel relativo registro di nascita e a procedere a tutte le conseguenziali incombenze;
3) condanna a corrispondere a favore dell'attrice la somma mensile Controparte_1 di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda;
4) condanna a corrispondere in favore di la Controparte_1 Per_1 Parte_1 somma di € 36.300,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo;
Pag. 9 di 10 5) condanna a corrispondere a favore dell'attrice e del minore Controparte_1 intervenuto nella persona del curatore speciale le spese di lite che liquida per ciascuno in
€ 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
6) pone le spese di ctu, in via definitiva, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
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