Decreto cautelare 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00880/2026REG.PROV.COLL.
N. 04752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4752 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Geroldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 430/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. NZ BE, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha adito il Giudice di prime cure avverso il provvedimento con cui la Questura di Brescia ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, non ritenendo sussistenti “ i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato né per altra motivazione, stante la mancata formalizzazione dell’ingresso in Italia per lavoro subordinato presso il competente Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura ”.
2. Il Tar ha respinto il gravame, ritenendolo infondato in quanto:
“ Già dalla stessa prospettazione del ricorrente si evince come il suo ingresso in Italia, a fronte del visto e del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Roma, non sia stato seguito dagli specifici incombenti che la legge prescrive per l’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Infatti il -OMISSIS-, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale in data 5.9.2022, non si è recato nel termine dei prescritti otto giorni presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno, cui avrebbe fatto seguito l’inoltro, a cura della Prefettura, del modulo di richiesta di permesso di soggiorno alla competente Questura.
Lo stesso si sarebbe limitato a sottoscrivere con -OMISSIS- Srl un contratto di lavoro subordinato il 9.9.2022, senza tuttavia ottemperare al disposto della normativa sopra richiamata.
Ebbene, tale sottoscrizione privata, quand’anche trasmessa – come asserito - all’Inps, non può assumere alcun rilievo ai fini di causa, posto che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, non è in grado di surrogare gli incombenti di carattere pubblicistico richiesti dalla normativa di settore, che non integrano certamente le “mere lungaggini burocratiche” che lamenta il ricorso, ma che sono funzionali alla regolazione ed al controllo dei flussi migratori nel nostro Paese.
Del resto, in maniera inequivoca, l’art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. 286/1998 attribuisce alla Questura un potere di natura vincolata, stabilendo in proposito che “Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato …qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore”, nella fattispecie neppure dedotte: cosicché non si ravvisa alcun presupposto per un esito diverso del procedimento attivato dal -OMISSIS- con la – irrituale - richiesta di rilascio di permesso di soggiorno del dicembre 2022….
Il caso di specie, infatti, si caratterizza per il totale spregio delle regole e scadenze dettate dal TU Immigrazione: ed allora riconoscere in tali circostanze rilevanza al reperimento postumo di un rapporto di lavoro o alla presenza del -OMISSIS- sul territorio nazionale da qualche anno significherebbe porre nel nulla la normativa di cui si è testé fatta menzione, finendo per introdurre surrettiziamente una sanatoria delle posizioni di irregolare presenza in Italia del cittadino extracomunitario, che, invece, come dimostra il D.L. 34/2020, necessitano di una previsione normativa ad hoc ”.
3. L’appellante, con più depositi, chiede l’accoglimento del gravame, per violazione di legge ed eccesso di potere, nonché per carenza di motivazione, in quanto:
“ Se è pur vero che il signor -OMISSIS- non ha sottoscritto in presenza presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia il contratto di lavoro con il datore che gli aveva consentito l’ingresso in Italia per svolgere attività lavorativa, è altresì vero che per potersi recare in Prefettura è necessario che lo Sportello Unico per l’Immigrazione fissi un appuntamento alle parti.
Appuntamento che non è mai stato né concesso né fissato al signor -OMISSIS- che, stanco dell’attesa, aveva sottoscritto direttamente con il proprio datore di lavoro il contratto oggetto della presente diatriba.
Il dato oggettivo, però, è che il contratto in questione è stato comunque sottoscritto privatamente tra le medesime parti e successivamente tramesso all’INPS di competenza, di cui l’INPS stesso ne da conto nell’estratto contributivo (diversamente da quanto riferito da parte della Questura di Brescia che nella memoria di costituzione riferisce “da verifica al portale telematico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali effettuato in data odierna, essa non trova riscontro, infatti né con il codice comunicazione né con il codice fiscale del ricorrente, per l’anno 2022 risultano assunzioni”). Il signor -OMISSIS- sulla base di quel contratto ha presentato poi, in data 13.12.2022, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato svolgendo effettivamente attività lavorativa cos ì come richiesto e previsto per legge…
Nella situazione di specie, il signor -OMISSIS- dopo aver ricevuto un nulla osta per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, dopo aver ritirato un visto di ingresso, dopo aver effettuato un viaggio di molte ore, aver reperito idonea abitazione, dopo aver sottoscritto un contratto di lavoro ed iniziato a svolgere attività di lavoro, altro non poteva fare se non chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per poter avere anche una copertura sanitaria.
Come affermato nel ricorso di primo grado, il ricorrente ha quindi maturato e consolidato la propria aspettativa di regolare permanenza sul T.N. e soprattutto di un legittimo affidamento alla propria stabilità e tranquillità economica.
Stesso legittimo affidamento maturato anche dal nuovo datore di lavoro che ovviamente soddisfatto del proprio lavoratore non ha intenzione di rinunciarvi ”.
4. Con decreto cautelare monocratico n. 02117/2025, il Presidente ha:
- respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, considerato che:
“ al sommario esame proprio della presente fase non si ravvisa il fumus boni iuris atteso che:
- il provvedimento impugnato in prime cure è atto vincolato che va adottato in caso di inosservanza della prescrizione, per lo straniero, di recarsi entro otto giorni dall’ingresso in Italia presso il competente sportello unico dell’immigrazione (5 c. 5, 22, c. 5-ter e c. 6, d.lgs. n. 286/1999; artt. 35 e 36 d.P.R. n. 394/1999); l’inosservanza dell’onere di recarsi entro otto giorni presso il competente sportello è giustificata solo se il ritardo è dipeso da causa di forza maggiore;
- dalla documentazione contenuta allo stato nel fascicolo processuale si evince che:
(i) lo straniero è entrato in Italia in data 5.9.2022;
(ii) solo in data 7.10.2022 un legale ha sollecitato, per conto dello straniero, il competente sportello, (sportello unico dell’immigrazione presso la Prefettura di Roma) a fissare un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di lavoro;
(iii) non vi è in atti la prova che il ricorrente si sia attivato entro otto giorni, decorrenti dal 5.9.2022, per ottenere un appuntamento dallo sportello unico, e dunque non vi è in atti la prova che il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore;
- difettando il fumus boni iuris, il periculum in mora non può essere autonomamente apprezzato ”;
-intimato l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia “ ad integrare gli elementi istruttori forniti al Tar Brescia con la relazione del 28.10.2024 (prot. -OMISSIS- del 30.10.2024), acquisendo dallo sportello unico immigrazione della Prefettura di Roma documentate informazioni e chiarimenti circa la sussistenza di eventuali istanze di appuntamento presentate dal ricorrente a detto SU entro otto giorni lavorativi decorrenti dal 5.9.2022 ”.
5. L’Amministrazione si è costituita, comunicando in relazione all’ordinanza presidenziale di avere interessato lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma e di attendere riscontro.
6. In esito alla camera di consiglio del 3 luglio 2025 con ord. n. 2484/2025 è stata respinta l’istanza cautelare e reiterata la richiesta istruttoria:
“ Premesso, alla luce della delibazione propria della presente fase cautelare, che l’appello cautelare non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris;
Considerato che:
- con decreto cautelare n. 02117/2025 il Presidente della Sezione ha chiesto all’Amministrazione appellata di:
“integrare gli elementi istruttori forniti al Tar Brescia con la relazione del 28.10.2024 (prot. -OMISSIS- del 30.10.2024), acquisendo dallo sportello unico immigrazione della Prefettura di Roma documentate informazioni e chiarimenti circa la sussistenza di eventuali istanze di appuntamento presentate dal ricorrente a detto SU entro otto giorni lavorativi decorrenti dal 5.9.2022”.
- alla data odierna l’Amministrazione non ha fornito riscontro;
Il Collegio:
- ritiene di dover respingere l’istanza cautelare;
- reitera la richiesta all’Amministrazione di circostanziate informazioni e chiarimenti che dovranno essere forniti entro il termine di deposito dei documenti a ritroso dell’udienza pubblica che si fissa per l’8 gennaio 2026;
- avvisa la parte appellante che la richiesta istruttoria di cui sopra, quale mero non dovuto soccorso istruttorio, non assolve la parte dall’onere di provare le circostanze fattuali dedotte ”.
6.1. L’Amministrazione non ha ottemperato all’ordinanza, sostenendo che lo Sportello Unico per l’immigrazione non ha riscontrato la richiesta.
7. All’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Emerge dalla documentazione in atti, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la correttezza delle motivazioni del diniego, considerato che l’ingresso nel territorio nazionale dell’appellante non è stato seguito dall’adempimento degli obblighi previsti per il completamento della procedura, mancando la prova che egli si sia attivato nel termine perentorio degli otto giorni dall’ingresso per ottenere un appuntamento in Prefettura.
1.2. Tale circostanza, peraltro, non è stata chiarita neanche nel presente giudizio di appello dal ricorrente, su cui ricadeva l’onere di provarla.
1.3. Ne discende che le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue né illogiche.
1.4. In conclusione, la sentenza di primo grado, riposando su solide basi giuridiche, ben resiste alle doglianze dell’appellante.
2. Per quanto detto, il Collegio respinge l’appello.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN De NI, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
NZ BE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ BE | AN De NI |
IL SEGRETARIO