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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SEZIONE IMMIGRAZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11315/2023 tra da Parte_1 [...]
[...]
Parte_2 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE nonché con Pubblico Ministero
Oggi 23.06.2025 alle ore 9.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv. Federica Migliardi in sostituzione dell'avv. Francesco Boschetti per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_1 Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_1 dichiara la contumacia. Il procuratore si riporta ai rispettivi scritti difensivi. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11315/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...], Brasile, privo di codice fiscale Parte_3 italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n. per sé medesimo e, congiuntamente con P.IVA_1 l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale della figlia minore pagina 1 di 3 nata il [...] a [...], Brasile, priva di codice fiscale italiano e Parte_2 titolare di codice fiscale brasiliano n. , P.IVA_2 residenti in [...]de Oliveira Simões, n. 22, ap. 162, San Paolo,
[...]
, nata il [...] a [...], Brasile, priva di codice fiscale italiano Parte_4 e titolare di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...], n. 129, Bragança P.IVA_3 Paulista, Stato di San Paolo, Pt_4 rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 contumace nonché con Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato a [...] Persona_1 X, Provincia di Treviso, il 13/04/1877, cittadino italiano emigrato in e ivi deceduto, senza mai Pt_4 naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1 Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta, inoltre, che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e Persona_1 mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, che pagina 2 di 3 l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora figlia di R_ [...]
, avo dei ricorrenti. Per_1 E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento. In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da . Persona_1 Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dal 1 gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono di dichiarare la CP_1 compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_1 Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Dichiara la compensazione delle spese Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Venezia, 23.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 3 di 3
[...]
Parte_2 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE nonché con Pubblico Ministero
Oggi 23.06.2025 alle ore 9.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv. Federica Migliardi in sostituzione dell'avv. Francesco Boschetti per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_1 Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_1 dichiara la contumacia. Il procuratore si riporta ai rispettivi scritti difensivi. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11315/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...], Brasile, privo di codice fiscale Parte_3 italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n. per sé medesimo e, congiuntamente con P.IVA_1 l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale della figlia minore pagina 1 di 3 nata il [...] a [...], Brasile, priva di codice fiscale italiano e Parte_2 titolare di codice fiscale brasiliano n. , P.IVA_2 residenti in [...]de Oliveira Simões, n. 22, ap. 162, San Paolo,
[...]
, nata il [...] a [...], Brasile, priva di codice fiscale italiano Parte_4 e titolare di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...], n. 129, Bragança P.IVA_3 Paulista, Stato di San Paolo, Pt_4 rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 contumace nonché con Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato a [...] Persona_1 X, Provincia di Treviso, il 13/04/1877, cittadino italiano emigrato in e ivi deceduto, senza mai Pt_4 naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1 Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta, inoltre, che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e Persona_1 mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, che pagina 2 di 3 l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora figlia di R_ [...]
, avo dei ricorrenti. Per_1 E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento. In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da . Persona_1 Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dal 1 gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono di dichiarare la CP_1 compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_1 Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Dichiara la compensazione delle spese Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Venezia, 23.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
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