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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 27083/'24 del ruolo generale
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. M. D'Ago, Parte_1 presso il cui studio in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa 30, elett.e domicilia
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale procuratore speciale di CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Controparte_2 di Roma del 21.7.2015, dall'avv. A. di Stefano, elettivamente Persona_1 domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, l'istante in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 37120240015217929000, avente ad oggetto contribuzione per il periodo 05/2023 – 12/2023 nella Gestione Commercianti, deducendo: di essere socio e amministratore della società “19 Marzo S.r.l.” a far data al 29.5.2023; di essere iscritto alla gestione separata;
di svolgere unicamente i compiti connessi alla CP_1 titolarità della carica di amministratore. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “Annullare l'avviso di addebito impugnato per difetto assoluto di motivazione e per carenza dei requisiti di cui all'art. 30 comma 2 D.L. 31 maggio 2010 n.78 conv. nella Legge 30.07.2010 n. 122 e di cui all'art. L. 241/90 e s.m.i.; Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per mancanza dei requisiti di cui all'art. 29 Legge 160/1975 e all'art. 203 comma 1 della L. 662/96; Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione coattiva del ricorrente alla Gestione Commercianti, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 29 Legge 160/1975 e all'art. 203 comma 1 della L. 662/96, a far data dal 01.01.2013; condannare l' al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' . Deduceva che la società aveva alle proprie dipendenze CP_1 Parte_2
(impiegato ammnistrativo part-time per 36 ore settimanali dal 03- 03-
[...]
2023), (quale videoterminalista part-time per per 16 Parte_3 ore settimanali dal 01-02-2018) e (quale videoterminalista Parte_4 part-time per 36 ore settimanali dal 01- 02-2018). Assumendo la partecipazione del ricorrente all'attività aziendale in rgione della ritenuta inadeguatezza della struttura organizzativa, concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso merita accoglimento.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. civ. S.U. n. 3240 dei 2010 - l'assicurazione obbligatoria intende accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa. Pertanto, è necessaria la prova, il cui onere incombe sull' , CP_1 di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che tali indicazioni offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa (Cass. n. 18892 cit.).
Nella specie, parte resistente, gravata del relativo onere, non ha fornito prova alcuna dello svolgimento di attività lavorativa e con caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire l'iscrizione nella gestione commercianti, da parte del socio amministratore
. Di contro, dalla visura camerale agli atti risulta che nel primo trimestre Parte_1
2024, immediatamente successivo al periodo di cui all'avviso di addebito, la società impiegava tre lavoratori dipendenti e si avvaleva dell'apporto di un lavoratore autonomo.
Alla luce di quanto esposto, non essendo emersa prova dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per il periodo in oggetto (maggio/dicembre 2023), devono dichiararsi non dovuti i contributi di cui all'avviso di addebito n. 37120240015217929000.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara non dovute le poste per contributi gestione commercianti di cui all'avviso di addebito n 37120240015217929000;
2) condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite, che liquida in euro 900,00, oltre CU rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. M. D'Ago, dichiaratosi antistatario.
Napoli 29.6.2025
Il Giudice del lavoro