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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1003/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1597/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXX-19000039 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 1597/2025 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina avverso l'Avviso di Accertamento n. TXX-19000039 Ecotassa 2019. Eccepisce:
. l'Illegittimità della pretesa per assenza del presupposto di imposta;
Intervenuta prescrizione della pretesa;
Mancanza assoluta e nullità della notifica dell'atto di accertamento estesa ai presunti atti precedenti e consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 all'art. 1 comma
1042, con decorrenza dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, “chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria MI nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/Km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella…”. E poi ancora, al comma 1043 si prevede invece che “L'imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato”.
Il contribuente riferisce che il tributo richiesto non sarebbe dovuto, in quanto l'auto per la quale è stato emesso l'avviso di recupero sarebbe stato acquistato formalmente dalla compagna nell'anno 2011, pur facendo capo, nella sostanza, alla titolarità dell'odierno ricorrente a decorrere dalla stessa data. Non avrebbe, pertanto, alcun rilievo la circostanza del successivo trasferimento avvenuto nel 2019 e che sarebbe, conseguentemente, fittizio.
Secondo quanto riportato dalla precisazione normativa contenuta all'interno del comma 1042, è infatti tenuto al pagamento del tributo non solo colui che effettua acquisti di vetture nuove ma anche chi immatricola in Italia, nel periodo individuato al comma 1042, vetture già immatricolate in altro Stato.
La circostanza rappresentata dall'odierno ricorrente non può conseguentemente rappresentare causa di esclusione dall'assoggettamento al prelievo fiscale.
Il ricorrente contesta poi l'intervenuta prescrizione del termine quinquennale dell'imposta.
Per il tributo in questione, dovendo ritenersi applicabile l'ordinario termine decadenziale previsto in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in assenza di previsioni differenti ad opera della norma istitutrice, si rileva che l'accertamento del tributo doveva essere notificato a pena di decadenza entro il quinto anno successivo all'anno di riferimento del tributo.
Considerato che
il presupposto impositivo è riferito all'anno 2019 e che l'avviso di accertamento è stato notificato in data
17/12/2024, nessuna decadenza può considerarsi intervenuta.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 250,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge in favore della parte resistente. Così deciso in
Messina lì 28.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott.ssa Ria Rampulla
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1597/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXX-19000039 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 1597/2025 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina avverso l'Avviso di Accertamento n. TXX-19000039 Ecotassa 2019. Eccepisce:
. l'Illegittimità della pretesa per assenza del presupposto di imposta;
Intervenuta prescrizione della pretesa;
Mancanza assoluta e nullità della notifica dell'atto di accertamento estesa ai presunti atti precedenti e consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 all'art. 1 comma
1042, con decorrenza dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, “chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria MI nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/Km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella…”. E poi ancora, al comma 1043 si prevede invece che “L'imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato”.
Il contribuente riferisce che il tributo richiesto non sarebbe dovuto, in quanto l'auto per la quale è stato emesso l'avviso di recupero sarebbe stato acquistato formalmente dalla compagna nell'anno 2011, pur facendo capo, nella sostanza, alla titolarità dell'odierno ricorrente a decorrere dalla stessa data. Non avrebbe, pertanto, alcun rilievo la circostanza del successivo trasferimento avvenuto nel 2019 e che sarebbe, conseguentemente, fittizio.
Secondo quanto riportato dalla precisazione normativa contenuta all'interno del comma 1042, è infatti tenuto al pagamento del tributo non solo colui che effettua acquisti di vetture nuove ma anche chi immatricola in Italia, nel periodo individuato al comma 1042, vetture già immatricolate in altro Stato.
La circostanza rappresentata dall'odierno ricorrente non può conseguentemente rappresentare causa di esclusione dall'assoggettamento al prelievo fiscale.
Il ricorrente contesta poi l'intervenuta prescrizione del termine quinquennale dell'imposta.
Per il tributo in questione, dovendo ritenersi applicabile l'ordinario termine decadenziale previsto in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in assenza di previsioni differenti ad opera della norma istitutrice, si rileva che l'accertamento del tributo doveva essere notificato a pena di decadenza entro il quinto anno successivo all'anno di riferimento del tributo.
Considerato che
il presupposto impositivo è riferito all'anno 2019 e che l'avviso di accertamento è stato notificato in data
17/12/2024, nessuna decadenza può considerarsi intervenuta.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 250,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge in favore della parte resistente. Così deciso in
Messina lì 28.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott.ssa Ria Rampulla