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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1234/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.
GARRAMONE LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CODELLA SERGIO ALBERTO ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 19 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA SAN PIO V N. 20 10125 TORINO presso lo studio dell'avv. CARAPELLE
ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni.
Per : - riformare la Sentenza n. Parte_1
1612/2024 datata 27 marzo 2024 e pubblicata in data 16 maggio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Julie Martini, nel giudizio recante n. R.G. 6573/2023 e, per l'effetto, rigettare il Ricorso di primo grado proposto dal sig. sia per la genericità di cui è affetto sia per Controparte_1
l'infondatezza nel merito dello stesso e per tutti i motivi ivi esposti e, comunque, dichiarare non dovuta alcuna somma in forza delle domande di cui al Ricorso ex art. 414
c.p.c.;
- condannare l'odierno Appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Per : - respingersi l'appello in quanto infondato con conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado;
- in ogni caso vinte le spese del grado di giudizio con maggiorazione di spese generali,
CPA ed IVA e distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle, antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 1612 del 27.3.2024 il Tribunale di Milano, dr.ssa Julie Martini ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente con la qualifica di macchinista nei confronti di (di seguito, per brevità, Parte_1
solo ), disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro, ha Pt_1
accertato il diritto del lavoratore all'inclusione, nel computo della retribuzione feriale, della indennità di riserva, di permanenza a bordo treno, dell'indennità di pagina 2 di 19 efficientamento e provvigioni e dell'indennità di trattamento per servizio fuori distretto, condannando al pagamento di euro 4.576,50 per differenze retributive maturate dal Pt_1
gennaio 2013 al 31 dicembre 2022.
Ha proposto appello la società mediante due articolati motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado non ha motivato nel merito della domanda, limitandosi il primo giudice ad un mero richiamo dei precedenti giurisprudenziali, emessa in violazione delle Direttive nn. 2000/79 e
2003/88 dell'art. 36 Cost.
Da tale vizio discenderebbe il mancato vaglio da parte del giudice della previsione della contrattazione collettiva che ha nella sua autonomia esaminato la questione risolvendola nei modi attuati dall'azienda.
In particolare, nella prospettiva del gravame, il Tribunale non ha esaminato le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie, contratti nei quali le parti sociali avevano espressamente chiarito che:
“Gli istituti dell'incentivo di efficienza, di provvigioni e premio di risultato, hanno carattere di natura variabile e ricomprendono tutti gli istituti legali contrattuali diretti, indiretti e differiti”: ad avviso dell'appellante, simile previsione dimostrava che le parti sociali avevano concepito tali trattamenti come inclusivi anche della loro eventuale incidenza sugli istituti indiretti tra cui doveva essere fatto rientrare anche il calcolo della retribuzione feriale.
Inoltre, secondo l'appellante, le voci indennitarie oggetto di causa presupponevano tutte l'effettiva presenza in servizio e lo svolgimento dell'attività, ragione per cui erano ontologicamente non computabili nel caso in cui il lavoratore non fosse presente, perché in ferie.
Né il Tribunale aveva chiarito le ragioni per cui alle voci di compenso indicate dal dipendente dovesse essere riconosciuta natura retributiva, anziché puramente pagina 3 di 19 indennitaria (a compensazione di un peculiare tipo di disagio, ravvisabile solo in caso di effettiva prestazione del servizio).
Anche a voler accedere alla ricostruzione offerta dal lavoratore, la mancata percezione di importi di ammontare così contenuto secondo la società non poteva essere considerata idonea a spiegare alcun effetto dissuasivo sulla effettiva fruizione delle ferie (che, infatti,
l'appellato aveva utilizzato).
Sotto altro profilo, deduce che il primo giudice aveva omesso di valutare la genericità dei conteggi offerti dal lavoratore, e nello specifico l'eccezione sollevata dalla società circa l'erronea applicazione del divisore mensile di 22, anziché di 26 e che in tale senso la somma sarebbe inferiore.
Con il secondo motivo di appello, ha criticato la decisione per non avere dichiarato Pt_1
la parziale prescrizione delle poste creditorie ex adverso richieste.
Per queste ragioni, la società chiede la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è infondato, questo Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte richiamandosi anche ai fini di motivazione la sentenza n.
371/2023 (a cui è seguita la sentenza n. 866/2023) ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente pronunciatasi in controversia analoga a quella oggetto di causa, ha ricordato che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso pagina 4 di 19 CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-
385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C514/20). Di tali principi si è fatta interprete questa
Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019
n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021
n. 37589).
pagina 5 di 19 7.4.Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione
Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. pagina 6 di 19 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE
10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso” (Cassazione civile sez. lav. - 11/07/2023,
n. 19663).
Questa Corte ha già avuto modo di dare concreta applicazione di detti principi e, con specifico riguardo al contenzioso promosso da altri lavoratori dipendenti di si è pronunciata con la sentenza n. 371/2023 (a cui è seguita la sentenza n. 866/2023), le cui motivazioni di seguito si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto, seppur resa nei confronti di personale con mansioni diverse le argomentazioni sono utilizzabili anche per il personale di macchina, essendo le medesime le norme pattizie applicabili:
«Gli istituti che, secondo la prospettazione attorea, devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione feriale, sono i seguenti (si riporta la formulazione, da ultimo vigente, del CCAL Italo 2019): 1) l'indennità di permanenza a bordo treno di cui all'art. 34: “L'indennità di permanenza a bordo treno è funzione del tempo di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio). […] Per Manager e l'indennità di permanenza a bordo treno è pari a € 1.50 per ogni ora di permanenza a bordo successiva alla quarta (es: se il tempo di permanenza a bordo è pari a 5h e 2', sarà corrisposta un'indennità pari a € 3.00). Ai fini del calcolo di tale indennità:
pagina 7 di 19 sono sommati all'interno del turno di lavoro giornaliero tutti i tempi di permanenza a bordo treno su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio);
-ai fini del computo complessivo, sono considerati per il personale di bordo (PDM/Train
Manager/Train Specialist) i tempi accessori programmati;
si arrotonda a ora intera la frazione superiore al minuto primo.
Ad esempio, se il tempo di permanenza a bordo per il personale di macchina è 3h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a 3,50 euro;
se il tempo di permanenza a bordo è 4h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a euro 7,00.
L'indennità di permanenza a bordo sarà corrisposta a partire dalla prima ora, qualora il tempo di permanenza a bordo di un turno di lavoro sia superiore a 6 h”;
2) l'indennità di riserva di cui all'art. 36: “Il servizio di Riserva, per il personale di macchina e di bordo, è prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotto o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate ed accessorie alla mansione prevalente.
Il servizio di Riserva è prestazione lavorativa a tutti gli effetti e matura un'indennità giornaliera al loro delle ritenute di legge come di seguito indicata: - AC € 16.00
– Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward di bordo € 9.00.
Nel caso in cui, durante il servizio di riserva, il dipendente venga impiegato per servizi a bordo treno, in sostituzione dei suddetti importi, verranno riconosciute le indennità previste dal CCAL Utilizzazione della riserva.
In aggiunta a quanto contrattualmente previsto, nei soli casi non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, qualora un turno di
Riserva durante losvolgimento diventasse un turno di lavoro con RFD, al personale interessato sarà riconosciuta la seguente indennità di assenza dal distretto di pagina 8 di 19 assegnazione aggiuntiva per ciascuna giornata di utilizzazione. - AC € 13.00 -
Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward € 6.50
2.Il numero massimo di turni di riserva che durante lo svolgimento possono diventare un turno di lavoro con RFD è pari a due per risorse al mese sulle giornate appositamente individuate sul turno”;
3) l'indennità di servizio svolto fuori distretto di cui all'art. 30: “1. Al lavoratore cui venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione e riconosciuto il seguente trattamento: a) spese di trasporto, rimborso a piè di lista b) spese di alloggio e prima colazione di norma prepagato o con rimborso a piè di lista;
c) spese per il pasto serale prepagato o con rimborso a piè di lista fino a un valore massimo di € 25,00; d) per il personale di macchina e per il personale di bordo,
l'indennità giornaliera di assenza dal distretto di assegnazione per una durata superiore a un'ora è pari a: Profilo professionale Indennità AC € 28.00 giornaliera Train
Manager € 23.00 giornaliera Hostess/Steward € 17.00 giornaliera Per il restante personale, l'indennità di assenza dal distretto di assegnazione è pari a € 15.00 giornaliere per una durata superiore alle 2 ore.
In riferimento all'art. 14 punto 4 del presente CCAL, ai “Macchinisti” e al “Train
Manager” verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 10,00 ad integrazione dell'indennità di trasferta di cui al precedente punto per ogni turno di lavoro con inizio e fine presso l'impianto di manutenzione di effettivamente prestato;
L'importo dell'indennità di cui al precedente punto, è soggetto allo stesso trattamento contributivo e fiscale del trattamento di trasferta.
Al personale di Macchina e di Bordo che effettua un turno di lavoro con riposo successivo fuori distretto (RFD), per il solo turno di andata, in luogo delle indennità di cui al precedente punto 1 verrà riconosciuta la seguente indennità al loro delle ritenute di legge: Profilo professionale Indennità AC € 36.00 giornaliera Train Manager €
28.00 giornaliera Hostess/Steward € 20.00 giornaliera In caso di riposo fuori distretto di pagina 9 di 19 assegnazione, al fine di assicurare l'adeguato recupero fisicopsichico del lavoratore,
l'azienda procederà a stipulare convenzioni con strutture alberghiere adeguate.
Il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dagli esercizi commerciali e dalle strutture alberghiere sarà verificato dal management dell'azienda, oltre la rilevazione periodica e formalizzata del gradimento dei lavoratori”;
4)l'indennità di efficientamento di cui all'art. 38: “1. Incentivi di Efficienza per il personale di macchina, bordo e operatori Impianto.
Dalla data di applicazione dei minimi contrattuali …ai lavoratori sarà riconosciuto l'incentivo di efficienza che viene istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina, di bordo e degli operatori di impianto alla efficienza organizzativa e alla competitività dell'azienda stante il modello organizzativo di cui all'art. 15 del presente CCAL. L'erogazione dell'incentivo sarà ragguagliata alla effettiva prestazione lavorativa del suddetto personale:
L'incentivo sarà calcolato con riferimento alle ore effettivamente lavorate secondo le misure in appresso specificate al lordo delle ritenute di legge: macchinista € 0,85 Train
Manager € 0,65”;
Tali essendo le voci retributive di cui si discute anche in questa sede, questa Corte nella menzionata pronuncia ha ricordato che “la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del
17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili. … “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). pagina 10 di 19 Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018,
, C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno
2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio
2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, pagina 11 di 19 paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto 58).
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori
e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato pagina 12 di 19 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il pagina 13 di 19 rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, e a., C Per_3 -155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”. Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse. E' quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n. 892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata” (così CA MI n.
1470/21).
Si richiama, altresì, quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia (13/01/2022 causa 514/20): “in primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che pagina 14 di 19 scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017,
C214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).
In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retributive deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, , C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)”.
“…l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la
Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva
2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven sadna Republika Bulgaria e Iccrea Banca Spa, C- CP_2
762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti,
è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal pagina 15 di 19 lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza del 13 dicembre 2018, C385/17, EU:C:2018:2018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22/5/2014, Lock, C-539/12, EU:C.2014:351, punto 21)”.
“Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”. (così punti 21,22,23, 29,30,31,32,33,34 e 41).
Anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20216/22, in tema di trattamento retributivo del personale navigante durante il periodo feriale, ha dichiarato nullo l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base di computo della retribuzione da corrispondere in periodo feriale la componente retributiva della
“indennità di volo integrativa” Nella fattispecie concreta le indennità di permanenza a bordo treno e di riserva sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora, successiva alla terza, di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, mentre la seconda è conferita per le giornate in cui il lavoratore resta a disposizione anche per eventuali attività accessorie e/o complementari. Si tratta, quindi, di emolumenti erogati in maniera continuativa in quanto connessi alla prestazione tipica del personale di macchina.
pagina 16 di 19 Allo stesso modo l'indennità di efficienza è un importo intrinsecamente collegato alla prestazione di lavoro ed inoltre, tale indennità è valutabile come elemento della retribuzione correlato allo status personale e professionale del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione che comprende solo il personale di macchina, di bordo e gli operatori di impianto (così CA MI n.
32/20).
Medesima conclusione per la indennità di trattamento per servizio fuori distretto e per l'indennità di efficientamento, anch'esse strettamente correlate alla funzione di macchinista e riconosciute in quasi tutte le buste paga.
Ciascuna di queste voci deve essere quindi considerata nella base di computo di cui si discute, poiché il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Nel caso in esame la media annua della retribuzione pretesa è di circa € 530,00, per cui non può sostenersi che l'effetto dissuasivo sia insussistente, non essendo tale importo simbolico e/o irrisorio (cfr. doc 1 appellato, buste paga del periodo oggetto di causa, dalla cui lettura è agevole riscontrare la piana sovrapponibilità della fattispecie concreta con quella già oggetto di valutazione nella pronuncia n. 371/2023, già richiamata).
Va ricordato infatti che occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie;
considerata l'incidenza di tale decurtazione sia in termini assoluti, che in percentuale, rispetto all'ammontare medio della retribuzione non feriale del dipendente (cfr. le buste paga prodotte al doc. 1 fascicolo appellato), è ravvisabile, ad avviso del Collegio, l'effetto dissuasivo di cui si discute.
Per quanto attiene agli ulteriori profili in contestazione, soccorre ancora una volta il richiamo al più volte citato precedente di questo Ufficio: “-la tesi sull'applicabilità del pagina 17 di 19 divisore convenzionale 26 relativamente al valore giornaliero di una voce retributiva mensile, anziché il divisore 22 applicato nei conteggi del lavoratore - sviluppata peraltro solo in appello - non è condivisibile. Invero la disposizione contrattuale collettiva invocata dalla datrice di lavoro (“La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 lettere a, b, c e al punto 1.2 lettera c per 26.”) indica tale divisore con riferimento a specifiche voci fisse e ad un'unica indennità non oggetto del presente contenzioso. Pertanto, giustamente è stato escluso il divisore 26 a favore invece di un divisore inferiore, basato sulla presenza effettiva al lavoro”.
Infondato è anche il terzo motivo di appello, posto che al rapporto di lavoro di XXXX trova applicazione l'art. 18 come novellato dalla c.d. legge Fornero e, secondo la
Suprema Corte di Cassazione, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass. n. 26246/22)»; ragione che porta a confermare il rigetto dell'eccezione anche nel caso di specie, posto che i crediti oggetto di causa sono sorti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 91/2012.”
Per questi motivi
, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l.
147/2022, considerato il valore della causa e l'attività svolta.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1612/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Carapelle Roberto dichiaratosi antistatario;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, 13.2.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1234/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.
GARRAMONE LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CODELLA SERGIO ALBERTO ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 19 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA SAN PIO V N. 20 10125 TORINO presso lo studio dell'avv. CARAPELLE
ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni.
Per : - riformare la Sentenza n. Parte_1
1612/2024 datata 27 marzo 2024 e pubblicata in data 16 maggio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Julie Martini, nel giudizio recante n. R.G. 6573/2023 e, per l'effetto, rigettare il Ricorso di primo grado proposto dal sig. sia per la genericità di cui è affetto sia per Controparte_1
l'infondatezza nel merito dello stesso e per tutti i motivi ivi esposti e, comunque, dichiarare non dovuta alcuna somma in forza delle domande di cui al Ricorso ex art. 414
c.p.c.;
- condannare l'odierno Appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Per : - respingersi l'appello in quanto infondato con conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado;
- in ogni caso vinte le spese del grado di giudizio con maggiorazione di spese generali,
CPA ed IVA e distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle, antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 1612 del 27.3.2024 il Tribunale di Milano, dr.ssa Julie Martini ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente con la qualifica di macchinista nei confronti di (di seguito, per brevità, Parte_1
solo ), disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro, ha Pt_1
accertato il diritto del lavoratore all'inclusione, nel computo della retribuzione feriale, della indennità di riserva, di permanenza a bordo treno, dell'indennità di pagina 2 di 19 efficientamento e provvigioni e dell'indennità di trattamento per servizio fuori distretto, condannando al pagamento di euro 4.576,50 per differenze retributive maturate dal Pt_1
gennaio 2013 al 31 dicembre 2022.
Ha proposto appello la società mediante due articolati motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado non ha motivato nel merito della domanda, limitandosi il primo giudice ad un mero richiamo dei precedenti giurisprudenziali, emessa in violazione delle Direttive nn. 2000/79 e
2003/88 dell'art. 36 Cost.
Da tale vizio discenderebbe il mancato vaglio da parte del giudice della previsione della contrattazione collettiva che ha nella sua autonomia esaminato la questione risolvendola nei modi attuati dall'azienda.
In particolare, nella prospettiva del gravame, il Tribunale non ha esaminato le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie, contratti nei quali le parti sociali avevano espressamente chiarito che:
“Gli istituti dell'incentivo di efficienza, di provvigioni e premio di risultato, hanno carattere di natura variabile e ricomprendono tutti gli istituti legali contrattuali diretti, indiretti e differiti”: ad avviso dell'appellante, simile previsione dimostrava che le parti sociali avevano concepito tali trattamenti come inclusivi anche della loro eventuale incidenza sugli istituti indiretti tra cui doveva essere fatto rientrare anche il calcolo della retribuzione feriale.
Inoltre, secondo l'appellante, le voci indennitarie oggetto di causa presupponevano tutte l'effettiva presenza in servizio e lo svolgimento dell'attività, ragione per cui erano ontologicamente non computabili nel caso in cui il lavoratore non fosse presente, perché in ferie.
Né il Tribunale aveva chiarito le ragioni per cui alle voci di compenso indicate dal dipendente dovesse essere riconosciuta natura retributiva, anziché puramente pagina 3 di 19 indennitaria (a compensazione di un peculiare tipo di disagio, ravvisabile solo in caso di effettiva prestazione del servizio).
Anche a voler accedere alla ricostruzione offerta dal lavoratore, la mancata percezione di importi di ammontare così contenuto secondo la società non poteva essere considerata idonea a spiegare alcun effetto dissuasivo sulla effettiva fruizione delle ferie (che, infatti,
l'appellato aveva utilizzato).
Sotto altro profilo, deduce che il primo giudice aveva omesso di valutare la genericità dei conteggi offerti dal lavoratore, e nello specifico l'eccezione sollevata dalla società circa l'erronea applicazione del divisore mensile di 22, anziché di 26 e che in tale senso la somma sarebbe inferiore.
Con il secondo motivo di appello, ha criticato la decisione per non avere dichiarato Pt_1
la parziale prescrizione delle poste creditorie ex adverso richieste.
Per queste ragioni, la società chiede la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è infondato, questo Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte richiamandosi anche ai fini di motivazione la sentenza n.
371/2023 (a cui è seguita la sentenza n. 866/2023) ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente pronunciatasi in controversia analoga a quella oggetto di causa, ha ricordato che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso pagina 4 di 19 CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-
385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C514/20). Di tali principi si è fatta interprete questa
Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019
n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021
n. 37589).
pagina 5 di 19 7.4.Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione
Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. pagina 6 di 19 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE
10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso” (Cassazione civile sez. lav. - 11/07/2023,
n. 19663).
Questa Corte ha già avuto modo di dare concreta applicazione di detti principi e, con specifico riguardo al contenzioso promosso da altri lavoratori dipendenti di si è pronunciata con la sentenza n. 371/2023 (a cui è seguita la sentenza n. 866/2023), le cui motivazioni di seguito si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto, seppur resa nei confronti di personale con mansioni diverse le argomentazioni sono utilizzabili anche per il personale di macchina, essendo le medesime le norme pattizie applicabili:
«Gli istituti che, secondo la prospettazione attorea, devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione feriale, sono i seguenti (si riporta la formulazione, da ultimo vigente, del CCAL Italo 2019): 1) l'indennità di permanenza a bordo treno di cui all'art. 34: “L'indennità di permanenza a bordo treno è funzione del tempo di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio). […] Per Manager e l'indennità di permanenza a bordo treno è pari a € 1.50 per ogni ora di permanenza a bordo successiva alla quarta (es: se il tempo di permanenza a bordo è pari a 5h e 2', sarà corrisposta un'indennità pari a € 3.00). Ai fini del calcolo di tale indennità:
pagina 7 di 19 sono sommati all'interno del turno di lavoro giornaliero tutti i tempi di permanenza a bordo treno su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio);
-ai fini del computo complessivo, sono considerati per il personale di bordo (PDM/Train
Manager/Train Specialist) i tempi accessori programmati;
si arrotonda a ora intera la frazione superiore al minuto primo.
Ad esempio, se il tempo di permanenza a bordo per il personale di macchina è 3h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a 3,50 euro;
se il tempo di permanenza a bordo è 4h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a euro 7,00.
L'indennità di permanenza a bordo sarà corrisposta a partire dalla prima ora, qualora il tempo di permanenza a bordo di un turno di lavoro sia superiore a 6 h”;
2) l'indennità di riserva di cui all'art. 36: “Il servizio di Riserva, per il personale di macchina e di bordo, è prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotto o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate ed accessorie alla mansione prevalente.
Il servizio di Riserva è prestazione lavorativa a tutti gli effetti e matura un'indennità giornaliera al loro delle ritenute di legge come di seguito indicata: - AC € 16.00
– Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward di bordo € 9.00.
Nel caso in cui, durante il servizio di riserva, il dipendente venga impiegato per servizi a bordo treno, in sostituzione dei suddetti importi, verranno riconosciute le indennità previste dal CCAL Utilizzazione della riserva.
In aggiunta a quanto contrattualmente previsto, nei soli casi non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, qualora un turno di
Riserva durante losvolgimento diventasse un turno di lavoro con RFD, al personale interessato sarà riconosciuta la seguente indennità di assenza dal distretto di pagina 8 di 19 assegnazione aggiuntiva per ciascuna giornata di utilizzazione. - AC € 13.00 -
Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward € 6.50
2.Il numero massimo di turni di riserva che durante lo svolgimento possono diventare un turno di lavoro con RFD è pari a due per risorse al mese sulle giornate appositamente individuate sul turno”;
3) l'indennità di servizio svolto fuori distretto di cui all'art. 30: “1. Al lavoratore cui venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione e riconosciuto il seguente trattamento: a) spese di trasporto, rimborso a piè di lista b) spese di alloggio e prima colazione di norma prepagato o con rimborso a piè di lista;
c) spese per il pasto serale prepagato o con rimborso a piè di lista fino a un valore massimo di € 25,00; d) per il personale di macchina e per il personale di bordo,
l'indennità giornaliera di assenza dal distretto di assegnazione per una durata superiore a un'ora è pari a: Profilo professionale Indennità AC € 28.00 giornaliera Train
Manager € 23.00 giornaliera Hostess/Steward € 17.00 giornaliera Per il restante personale, l'indennità di assenza dal distretto di assegnazione è pari a € 15.00 giornaliere per una durata superiore alle 2 ore.
In riferimento all'art. 14 punto 4 del presente CCAL, ai “Macchinisti” e al “Train
Manager” verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 10,00 ad integrazione dell'indennità di trasferta di cui al precedente punto per ogni turno di lavoro con inizio e fine presso l'impianto di manutenzione di effettivamente prestato;
L'importo dell'indennità di cui al precedente punto, è soggetto allo stesso trattamento contributivo e fiscale del trattamento di trasferta.
Al personale di Macchina e di Bordo che effettua un turno di lavoro con riposo successivo fuori distretto (RFD), per il solo turno di andata, in luogo delle indennità di cui al precedente punto 1 verrà riconosciuta la seguente indennità al loro delle ritenute di legge: Profilo professionale Indennità AC € 36.00 giornaliera Train Manager €
28.00 giornaliera Hostess/Steward € 20.00 giornaliera In caso di riposo fuori distretto di pagina 9 di 19 assegnazione, al fine di assicurare l'adeguato recupero fisicopsichico del lavoratore,
l'azienda procederà a stipulare convenzioni con strutture alberghiere adeguate.
Il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dagli esercizi commerciali e dalle strutture alberghiere sarà verificato dal management dell'azienda, oltre la rilevazione periodica e formalizzata del gradimento dei lavoratori”;
4)l'indennità di efficientamento di cui all'art. 38: “1. Incentivi di Efficienza per il personale di macchina, bordo e operatori Impianto.
Dalla data di applicazione dei minimi contrattuali …ai lavoratori sarà riconosciuto l'incentivo di efficienza che viene istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina, di bordo e degli operatori di impianto alla efficienza organizzativa e alla competitività dell'azienda stante il modello organizzativo di cui all'art. 15 del presente CCAL. L'erogazione dell'incentivo sarà ragguagliata alla effettiva prestazione lavorativa del suddetto personale:
L'incentivo sarà calcolato con riferimento alle ore effettivamente lavorate secondo le misure in appresso specificate al lordo delle ritenute di legge: macchinista € 0,85 Train
Manager € 0,65”;
Tali essendo le voci retributive di cui si discute anche in questa sede, questa Corte nella menzionata pronuncia ha ricordato che “la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del
17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili. … “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). pagina 10 di 19 Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018,
, C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno
2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio
2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, pagina 11 di 19 paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto 58).
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori
e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato pagina 12 di 19 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il pagina 13 di 19 rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, e a., C Per_3 -155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”. Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse. E' quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n. 892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata” (così CA MI n.
1470/21).
Si richiama, altresì, quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia (13/01/2022 causa 514/20): “in primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che pagina 14 di 19 scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017,
C214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).
In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retributive deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, , C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)”.
“…l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la
Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva
2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven sadna Republika Bulgaria e Iccrea Banca Spa, C- CP_2
762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti,
è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal pagina 15 di 19 lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza del 13 dicembre 2018, C385/17, EU:C:2018:2018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22/5/2014, Lock, C-539/12, EU:C.2014:351, punto 21)”.
“Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”. (così punti 21,22,23, 29,30,31,32,33,34 e 41).
Anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20216/22, in tema di trattamento retributivo del personale navigante durante il periodo feriale, ha dichiarato nullo l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base di computo della retribuzione da corrispondere in periodo feriale la componente retributiva della
“indennità di volo integrativa” Nella fattispecie concreta le indennità di permanenza a bordo treno e di riserva sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora, successiva alla terza, di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, mentre la seconda è conferita per le giornate in cui il lavoratore resta a disposizione anche per eventuali attività accessorie e/o complementari. Si tratta, quindi, di emolumenti erogati in maniera continuativa in quanto connessi alla prestazione tipica del personale di macchina.
pagina 16 di 19 Allo stesso modo l'indennità di efficienza è un importo intrinsecamente collegato alla prestazione di lavoro ed inoltre, tale indennità è valutabile come elemento della retribuzione correlato allo status personale e professionale del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione che comprende solo il personale di macchina, di bordo e gli operatori di impianto (così CA MI n.
32/20).
Medesima conclusione per la indennità di trattamento per servizio fuori distretto e per l'indennità di efficientamento, anch'esse strettamente correlate alla funzione di macchinista e riconosciute in quasi tutte le buste paga.
Ciascuna di queste voci deve essere quindi considerata nella base di computo di cui si discute, poiché il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Nel caso in esame la media annua della retribuzione pretesa è di circa € 530,00, per cui non può sostenersi che l'effetto dissuasivo sia insussistente, non essendo tale importo simbolico e/o irrisorio (cfr. doc 1 appellato, buste paga del periodo oggetto di causa, dalla cui lettura è agevole riscontrare la piana sovrapponibilità della fattispecie concreta con quella già oggetto di valutazione nella pronuncia n. 371/2023, già richiamata).
Va ricordato infatti che occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie;
considerata l'incidenza di tale decurtazione sia in termini assoluti, che in percentuale, rispetto all'ammontare medio della retribuzione non feriale del dipendente (cfr. le buste paga prodotte al doc. 1 fascicolo appellato), è ravvisabile, ad avviso del Collegio, l'effetto dissuasivo di cui si discute.
Per quanto attiene agli ulteriori profili in contestazione, soccorre ancora una volta il richiamo al più volte citato precedente di questo Ufficio: “-la tesi sull'applicabilità del pagina 17 di 19 divisore convenzionale 26 relativamente al valore giornaliero di una voce retributiva mensile, anziché il divisore 22 applicato nei conteggi del lavoratore - sviluppata peraltro solo in appello - non è condivisibile. Invero la disposizione contrattuale collettiva invocata dalla datrice di lavoro (“La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 lettere a, b, c e al punto 1.2 lettera c per 26.”) indica tale divisore con riferimento a specifiche voci fisse e ad un'unica indennità non oggetto del presente contenzioso. Pertanto, giustamente è stato escluso il divisore 26 a favore invece di un divisore inferiore, basato sulla presenza effettiva al lavoro”.
Infondato è anche il terzo motivo di appello, posto che al rapporto di lavoro di XXXX trova applicazione l'art. 18 come novellato dalla c.d. legge Fornero e, secondo la
Suprema Corte di Cassazione, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass. n. 26246/22)»; ragione che porta a confermare il rigetto dell'eccezione anche nel caso di specie, posto che i crediti oggetto di causa sono sorti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 91/2012.”
Per questi motivi
, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l.
147/2022, considerato il valore della causa e l'attività svolta.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1612/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Carapelle Roberto dichiaratosi antistatario;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, 13.2.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
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