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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11589/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11589/2022
Da remoto tra
Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 maggio 2025 alle ore 12,00, a seguito di precedenti tentativi di collegamento alla piattaforma
Teams andati a vuoto, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela
Biggi, sono comparsi:
Per e l'avv. RISTORI FEDERICO Parte_1 Parte_1
FRANCESCO. Per l'avv. FRANCO ROBERTO. Controparte_1
L'avv. Ristori si riporta a tutti gli atti difensivi, chiedendo l'accoglimento della domanda. L'avv. Franco si riporta a tutti gli atti difensivi, in particolare alle note conclusive depositate il 6.5.25.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11589/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISTORI Parte_1 C.F._1 PIERPAOLO e dell'avv. RISTORI FEDERICO FRANCESCO;
elettiv. domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RISTORI Pierpaolo
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISTORI Parte_1 C.F._2 PIERPAOLO e dell'avv. RISTORI FEDERICO FRANCESCO;
elettiv. domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RISTORI Pierpaolo
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO ROBERTO, Controparte_1 P.IVA_1 elettiv. domiciliato in Piazza del Lavoro 3, 89900 Vibo Valentia presso il difensore avv. FRANCO R. PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: opponente “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, A. In via Parte_1
principale e nel merito, accertare che il contratto di prestito è parzialmente nullo perché gli interessi appplicati sono calcolati in violazione dell'articolo 1813 c.c. e per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo avente n. 3189/2022 ( R.G. n. 9099/2022), emesso dal Tribunale Ordinario di
Firenze in data 16 Agosto 2022, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad € 15.793,67
via gradata accertare e dichiarare l'effettivo debito residuo e in ogni casorevocare il decreto Pt_2 opposto e per l'effetto dichiarare la rimessione nei termini per i Sigg.ri e per Pt_1 Pt_1
adempiere al contratto. C. In via cautelare rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione perché
l'opposizione è fondata su prova scritta”
pagina 2 di 9 opponente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, A. In via principale Parte_1
e nel merito, accertare che il contratto di prestito è parzialmente nullo perché gli interessi appplicati sono calcolati in violazione dell'articolo 1813 c.c. e per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo avente n. 3189/2022 ( R.G. n. 9099/2022), emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze in data 16 Agosto 2022, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad € 15.793,67 via Pt_2 gradata accertare e dichiarare l'effettivo debito residuo e in ogni casorevocare il decreto opposto e per l'effetto dichiarare la rimessione nei termini per i Sigg.ri e per adempiere al Pt_1 Pt_1 contratto. C.In via cautelare rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione perché l'opposizione è fondata su prova scritta. D. In via istruttoria si richiede sin d'ora la nomina di un Consulente Tecnico
d'Ufficio che provveda al ricalcolo di quanto dovuto espungendo gli interessi sugli interessi richiesti con il piano di ammortamento alla francese.” opposta : “conclude per il rigetto della proposta opposizione, per la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, per la condanna del debitore opponente al pagamento delle somme dovute. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3189/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 12-16.08.2022, con il quale veniva a questi intimato il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
€ 15.793,67 oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, a titolo di restituzione delle somme erogate in forza di un contratto di finanziamento. Chiedevano, in via principale, di accertare la nullità del contratto per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, accertare e dichiarare l'effettivo debito residuo.
A fondamento dell'opposizione, sostenevano l'errato calcolo degli interessi conseguente al fenomeno anatocistico, stante l'applicazione dell'ammortamento cd. 'alla francese' quale regime di capitalizzazione composta – caratterizzato da produzione di interessi su interessi in contrasto con il divieto previsto dall'art. 1283 c.c. - palesando, pertanto, la necessità di procedere ad un ricalcolo degli interessi effettivamente dovuti.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta quale mandataria di Controparte_2 [...]
contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate da parte opponente ed allegando Controparte_1
prova della propria legittimazione ad agire in virtù dell'acquisto dei crediti oggetto di giudizio, a seguito di cessione del credito da parte di avvenuta in data 18.11.2021. Nel Parte_3
merito, evidenziava la genericità delle contestazioni mosse quanto al calcolo degli interessi, sostenendo che l'applicazione del piano di ammortamento alla francese non comportava la produzione automatica di interessi anatocistici, in quanto gli interessi venivano calcolati unicamente sulla quota capitale decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.06.2023, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva l'esperimento della mediazione che, successivamente, dava esito negativo per mancata partecipazione della parte opponente (verbale del 12.10.2023). In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., con termine fino a 7 giorni prima per deposito di note conclusive delle parti.
pagina 4 di 9 L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le motivazioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulla titolarità del credito in capo ad Controparte_1
Preliminarmente, deve darsi atto che la titolarità del rapporto di diritto sostanziale fatto valere in giudizio dalla società opposta, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente e, pertanto, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.Ciò detto, risulta comunque provata dai documenti allegati in giudizio, ossia dal contratto di cessione del credito, datato 18.11.2021, con il quale
[...]
CP cedeva ad un pacchetto di crediti inerenti a prestiti personali, finanziamenti ai Parte_3
professionisti e alle imprese e contratti di credito collegato (doc. 4 – fascicolo monitorio), tra cui risulta compreso il rapporto riferito agli odierni opponenti (all.1 – parte opposta); nonché dalla relativa comunicazione del 5.01.2022, con il quale veniva portata a conoscenza dell'opponente la ricomprensione, tra i crediti oggetto di cessione, del credito nascente dal contratto di finanziamento n.
17982177 (doc. 5 e 8 – fascicolo monitorio).
2. Sul rapporto di finanziamento e sulla pretesa applicazione di anatocismo indebito
Sul punto occorre richiamare il principio consolidato in giurisprudenza con riferimento al riparto dell'onere di allegazione e prova nella materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent.,
30.10.2001, n. 13533).Come noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio grava sulla parte opposta, in quanto ritenuta parte attrice in senso sostanziale;
in tali casi, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto mentre all'opponente, ossia il convenuto in senso sostanziale, spetterà dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Ciò premesso, nel caso di specie costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la sottoscrizione da parte degli opponenti del contratto di finanziamento n. 17982177 con la banca in data 17.08.2017, per la Parte_3 concessione di un prestito personale dell'importo di € 15.000,00 finalizzato all'acquisto di auto usata pagina 5 di 9 (doc. 3 – fascicolo monitorio), l'estratto conto ex art. 50 TUB dal quale risulta un saldo debitore di €
15.793,67 (doc. 9 – fascicolo monitorio), nonché la cessione del credito in oggetto da parte di
[...] all'odierna opposta (doc.
4-5 fascicolo monitorio e all.1 parte opposta). Parte_3
Preme evidenziare che parte opponente non ha contestato la conclusione del contratto di finanziamento oggetto di procedimento monitorio, all'erogazione della somma in esso indicata e all'avvenuto adempimento, da parte sua, dell'obbligazione; né ha sollevato alcuna specifica contestazione con riferimento alle risultanze contenute negli atti allegati da parte opposta, limitandosi invece ad una sintetica e generica contestazione circa la nullità parziale del contratto di mutuo per l'applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 c.c., stante la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ed omettendo di specificare in che termini ed in che misura gli interessi sarebbero non dovuti, neppure allegando una perizia di parte contenente specifico calcolo volto a provare le tesi soltanto asserite.
Dunque, ferma l'estrema genericità dell'unica contestazione mossa nel caso de quo, occorre premettere che il piano di ammortamento consiste in uno strumento volto a garantire una informazione maggiormente dettagliata della composizione dei singoli canoni, in quanto esso provvede a scomporre le singole rate differenziando la parte di quota capitale da quella di interessi. Ciò detto, l'utilizzatore ha fin dall'inizio contezza delle obbligazioni derivanti dal contratto concluso, se in esso è indicata la somma totale oggetto di restituzione, il numero predefinito di rate da rimborsare e l'esatto importo di ciascuna di essa (cfr Corte d'Appello di Firenze n. 1641 del 2023). Quanto precisato, ha trovato conferma nel recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali con riferimento al contratto di mutuo bancario hanno precisato che: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Nel caso in esame, il contestato fenomeno anatocistico risulta meramente asserito dall'opponente, ma la contestazione è rimasta priva di qualsiasi supporto probatorio. Principalmente perché eccepita quale automatico fenomeno discendente dall'applicato meccanismo di ammortamento cd. 'alla francese'.
Il tribunale difatti intende seguire quella giurisprudenza di merito confermata anche dalla Suprema
Corte di Cassazione (ex multis, v. recentissima pronuncia a SS. UU. n. 15130 del 29 maggio 2024) che pagina 6 di 9 in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito, regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, hanno ritenuto non trattarsi di causa di nullità neppure parziale del contratto la “mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Dal piano di ammortamento 'alla francese' difatti non si genera, di per sé, alcuna forma di anatocismo né aumento occulto di costi a carico del mutuatario ed il calcolo degli interessi viene sempre effettuato sul debito residuo, a prescindere dalla durata complessiva del piano e dalla cadenza periodica dei pagamenti. Il piano di ammortamento rateale prevede la maturazione di interessi corrispettivi con rate costituite, da una parte, dal capitale e, dall'altri, dagli interessi a scalare, secondo una formula matematica che consente al debitore, per tutta la durata del piano, di rimborsare una rata costante, cosicché, al termine del periodo stabilito, il debito viene completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. L'importo della rata costante viene calcolato tenendo conto della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'utilizzo di una formula che consente di rendere uguali il capitale finanziato con la somma dei valori attuati di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Tale sistema non produce - si ripete - di per sé, alcun fenomeno anatocistico, come invece vorrebbe vedersi riconosciuto l'opponente, posto che risulta evidente dal piano di ammortamento applicato che gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e che alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso del finanziamento. Nel sistema di ammortamento 'alla francese' la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi. Inoltre nella rata, oltre agli interessi sul capitale a scadere, vi è anche la quota del debito in linea capitale via via decrescente con il progredire del rimborso. Stabilito il numero complessivo delle rate costanti, non è possibile alcuna variazione, né l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.: una volta che le parti hanno concordato la somma oggetto di finanziamento, il tasso di interessi e il numero delle rate, la Concedente non può intervenire modificando la suddivisione della rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
Ciò premesso, è errato l'assunto dell'opponente secondo cui nel caso in esame si avrebbe una violazione del divieto di anatocismo, consistente nel fatto che gli interessi delle singole rate sarebbero calcolati sia sul capitale che sugli interessi dei periodi precedenti, tale da determinare un interesse pagina 7 di 9 composto volto a celare un'ipotesi di produzione di interessi su interessi. Ciò perché, come già osservato sopra, il calcolo degli interessi avviene sempre sul capitale residuo, ossia sulla somma ancora da restituire via via decrescente, e non anche sugli interessi pregressi: pertanto, come ormai riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza, nell'ambito di tale tipologia di ammortamento la produzione di interessi da interessi rimane strutturalmente preclusa.
Deve pertanto concludersi che il tasso di interesse corrispettivo non può considerarsi indeterminato ai sensi degli art. 1346 e 1418 c.c., quale conseguenza dei pretesi effetti anatocistici insiti nel piano di ammortamento a rate costanti, poiché il calcolo degli interessi, a prescindere dalla durata complessiva del piano e dalla cadenza periodica dei pagamenti, risulta sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. Anzi, è la stessa modalità di calcolo della misura costante della rata ad escludere la produzione di interessi anatocistici. Quest'ultima è infatti determinata in base ad una formula matematica i cui elementi sono: il capitale dato in prestito, il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento ed il numero dei periodi di pagamento. Tale modalità di calcolo fa sì che gli interessi da corrispondere per ogni rata siano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, quindi non sugli interessi pregressi. L'assenza di qualsivoglia capitalizzazione esclude al medesimo tempo che possa verificarsi discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello effettivo. (ex multis, v. Trib.
Torino, 25.05.2017; Trib. Verona, 25.03.2015 n. 758; Trib. Taranto 26.1.2015 n. 262; Tribunale di
Modena, 11.11.2014 n. 2040). Va dunque escluso che l'adozione di un piano di ammortamento cd.
'alla francese' possa comportare, di per sé, automaticamente, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c., posto che detta ipotesi si verifica solo quando le parti non abbiano chiaramente precisato nel contratto le modalità per determinare, in caso di tasso variabile, in modo certo ed univoco, l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in esame, al contrario, il contratto di finanziamento indica chiaramente la somma di capitale erogato pari ad € 15.000,00, il numero delle rate (precisamente, 84 mensili dell'importo di €
285,82 da versare il 30 di ogni mese a partire dal 30.09.2017), ed un tasso di interesse nominale annuo fisso al 11,95 % (doc. 3 ).
Concludendo: l'Istituto finanziario opposto ha compiutamente documentato il proprio credito e sussistono così i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3189/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, decreto che pertanto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur pagina 8 di 9 non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
3. Sulle spese di lite. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 3189/2022, emesso in data 12-
16.08.2022 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
condanna parte opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,30.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11589/2022
Da remoto tra
Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 maggio 2025 alle ore 12,00, a seguito di precedenti tentativi di collegamento alla piattaforma
Teams andati a vuoto, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela
Biggi, sono comparsi:
Per e l'avv. RISTORI FEDERICO Parte_1 Parte_1
FRANCESCO. Per l'avv. FRANCO ROBERTO. Controparte_1
L'avv. Ristori si riporta a tutti gli atti difensivi, chiedendo l'accoglimento della domanda. L'avv. Franco si riporta a tutti gli atti difensivi, in particolare alle note conclusive depositate il 6.5.25.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11589/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISTORI Parte_1 C.F._1 PIERPAOLO e dell'avv. RISTORI FEDERICO FRANCESCO;
elettiv. domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RISTORI Pierpaolo
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISTORI Parte_1 C.F._2 PIERPAOLO e dell'avv. RISTORI FEDERICO FRANCESCO;
elettiv. domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RISTORI Pierpaolo
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO ROBERTO, Controparte_1 P.IVA_1 elettiv. domiciliato in Piazza del Lavoro 3, 89900 Vibo Valentia presso il difensore avv. FRANCO R. PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: opponente “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, A. In via Parte_1
principale e nel merito, accertare che il contratto di prestito è parzialmente nullo perché gli interessi appplicati sono calcolati in violazione dell'articolo 1813 c.c. e per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo avente n. 3189/2022 ( R.G. n. 9099/2022), emesso dal Tribunale Ordinario di
Firenze in data 16 Agosto 2022, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad € 15.793,67
via gradata accertare e dichiarare l'effettivo debito residuo e in ogni casorevocare il decreto Pt_2 opposto e per l'effetto dichiarare la rimessione nei termini per i Sigg.ri e per Pt_1 Pt_1
adempiere al contratto. C. In via cautelare rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione perché
l'opposizione è fondata su prova scritta”
pagina 2 di 9 opponente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, A. In via principale Parte_1
e nel merito, accertare che il contratto di prestito è parzialmente nullo perché gli interessi appplicati sono calcolati in violazione dell'articolo 1813 c.c. e per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo avente n. 3189/2022 ( R.G. n. 9099/2022), emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze in data 16 Agosto 2022, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad € 15.793,67 via Pt_2 gradata accertare e dichiarare l'effettivo debito residuo e in ogni casorevocare il decreto opposto e per l'effetto dichiarare la rimessione nei termini per i Sigg.ri e per adempiere al Pt_1 Pt_1 contratto. C.In via cautelare rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione perché l'opposizione è fondata su prova scritta. D. In via istruttoria si richiede sin d'ora la nomina di un Consulente Tecnico
d'Ufficio che provveda al ricalcolo di quanto dovuto espungendo gli interessi sugli interessi richiesti con il piano di ammortamento alla francese.” opposta : “conclude per il rigetto della proposta opposizione, per la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, per la condanna del debitore opponente al pagamento delle somme dovute. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3189/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 12-16.08.2022, con il quale veniva a questi intimato il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
€ 15.793,67 oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, a titolo di restituzione delle somme erogate in forza di un contratto di finanziamento. Chiedevano, in via principale, di accertare la nullità del contratto per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, accertare e dichiarare l'effettivo debito residuo.
A fondamento dell'opposizione, sostenevano l'errato calcolo degli interessi conseguente al fenomeno anatocistico, stante l'applicazione dell'ammortamento cd. 'alla francese' quale regime di capitalizzazione composta – caratterizzato da produzione di interessi su interessi in contrasto con il divieto previsto dall'art. 1283 c.c. - palesando, pertanto, la necessità di procedere ad un ricalcolo degli interessi effettivamente dovuti.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta quale mandataria di Controparte_2 [...]
contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate da parte opponente ed allegando Controparte_1
prova della propria legittimazione ad agire in virtù dell'acquisto dei crediti oggetto di giudizio, a seguito di cessione del credito da parte di avvenuta in data 18.11.2021. Nel Parte_3
merito, evidenziava la genericità delle contestazioni mosse quanto al calcolo degli interessi, sostenendo che l'applicazione del piano di ammortamento alla francese non comportava la produzione automatica di interessi anatocistici, in quanto gli interessi venivano calcolati unicamente sulla quota capitale decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.06.2023, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva l'esperimento della mediazione che, successivamente, dava esito negativo per mancata partecipazione della parte opponente (verbale del 12.10.2023). In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., con termine fino a 7 giorni prima per deposito di note conclusive delle parti.
pagina 4 di 9 L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le motivazioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulla titolarità del credito in capo ad Controparte_1
Preliminarmente, deve darsi atto che la titolarità del rapporto di diritto sostanziale fatto valere in giudizio dalla società opposta, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente e, pertanto, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.Ciò detto, risulta comunque provata dai documenti allegati in giudizio, ossia dal contratto di cessione del credito, datato 18.11.2021, con il quale
[...]
CP cedeva ad un pacchetto di crediti inerenti a prestiti personali, finanziamenti ai Parte_3
professionisti e alle imprese e contratti di credito collegato (doc. 4 – fascicolo monitorio), tra cui risulta compreso il rapporto riferito agli odierni opponenti (all.1 – parte opposta); nonché dalla relativa comunicazione del 5.01.2022, con il quale veniva portata a conoscenza dell'opponente la ricomprensione, tra i crediti oggetto di cessione, del credito nascente dal contratto di finanziamento n.
17982177 (doc. 5 e 8 – fascicolo monitorio).
2. Sul rapporto di finanziamento e sulla pretesa applicazione di anatocismo indebito
Sul punto occorre richiamare il principio consolidato in giurisprudenza con riferimento al riparto dell'onere di allegazione e prova nella materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent.,
30.10.2001, n. 13533).Come noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio grava sulla parte opposta, in quanto ritenuta parte attrice in senso sostanziale;
in tali casi, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto mentre all'opponente, ossia il convenuto in senso sostanziale, spetterà dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Ciò premesso, nel caso di specie costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la sottoscrizione da parte degli opponenti del contratto di finanziamento n. 17982177 con la banca in data 17.08.2017, per la Parte_3 concessione di un prestito personale dell'importo di € 15.000,00 finalizzato all'acquisto di auto usata pagina 5 di 9 (doc. 3 – fascicolo monitorio), l'estratto conto ex art. 50 TUB dal quale risulta un saldo debitore di €
15.793,67 (doc. 9 – fascicolo monitorio), nonché la cessione del credito in oggetto da parte di
[...] all'odierna opposta (doc.
4-5 fascicolo monitorio e all.1 parte opposta). Parte_3
Preme evidenziare che parte opponente non ha contestato la conclusione del contratto di finanziamento oggetto di procedimento monitorio, all'erogazione della somma in esso indicata e all'avvenuto adempimento, da parte sua, dell'obbligazione; né ha sollevato alcuna specifica contestazione con riferimento alle risultanze contenute negli atti allegati da parte opposta, limitandosi invece ad una sintetica e generica contestazione circa la nullità parziale del contratto di mutuo per l'applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 c.c., stante la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ed omettendo di specificare in che termini ed in che misura gli interessi sarebbero non dovuti, neppure allegando una perizia di parte contenente specifico calcolo volto a provare le tesi soltanto asserite.
Dunque, ferma l'estrema genericità dell'unica contestazione mossa nel caso de quo, occorre premettere che il piano di ammortamento consiste in uno strumento volto a garantire una informazione maggiormente dettagliata della composizione dei singoli canoni, in quanto esso provvede a scomporre le singole rate differenziando la parte di quota capitale da quella di interessi. Ciò detto, l'utilizzatore ha fin dall'inizio contezza delle obbligazioni derivanti dal contratto concluso, se in esso è indicata la somma totale oggetto di restituzione, il numero predefinito di rate da rimborsare e l'esatto importo di ciascuna di essa (cfr Corte d'Appello di Firenze n. 1641 del 2023). Quanto precisato, ha trovato conferma nel recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali con riferimento al contratto di mutuo bancario hanno precisato che: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Nel caso in esame, il contestato fenomeno anatocistico risulta meramente asserito dall'opponente, ma la contestazione è rimasta priva di qualsiasi supporto probatorio. Principalmente perché eccepita quale automatico fenomeno discendente dall'applicato meccanismo di ammortamento cd. 'alla francese'.
Il tribunale difatti intende seguire quella giurisprudenza di merito confermata anche dalla Suprema
Corte di Cassazione (ex multis, v. recentissima pronuncia a SS. UU. n. 15130 del 29 maggio 2024) che pagina 6 di 9 in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito, regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, hanno ritenuto non trattarsi di causa di nullità neppure parziale del contratto la “mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Dal piano di ammortamento 'alla francese' difatti non si genera, di per sé, alcuna forma di anatocismo né aumento occulto di costi a carico del mutuatario ed il calcolo degli interessi viene sempre effettuato sul debito residuo, a prescindere dalla durata complessiva del piano e dalla cadenza periodica dei pagamenti. Il piano di ammortamento rateale prevede la maturazione di interessi corrispettivi con rate costituite, da una parte, dal capitale e, dall'altri, dagli interessi a scalare, secondo una formula matematica che consente al debitore, per tutta la durata del piano, di rimborsare una rata costante, cosicché, al termine del periodo stabilito, il debito viene completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. L'importo della rata costante viene calcolato tenendo conto della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'utilizzo di una formula che consente di rendere uguali il capitale finanziato con la somma dei valori attuati di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Tale sistema non produce - si ripete - di per sé, alcun fenomeno anatocistico, come invece vorrebbe vedersi riconosciuto l'opponente, posto che risulta evidente dal piano di ammortamento applicato che gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e che alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso del finanziamento. Nel sistema di ammortamento 'alla francese' la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi. Inoltre nella rata, oltre agli interessi sul capitale a scadere, vi è anche la quota del debito in linea capitale via via decrescente con il progredire del rimborso. Stabilito il numero complessivo delle rate costanti, non è possibile alcuna variazione, né l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.: una volta che le parti hanno concordato la somma oggetto di finanziamento, il tasso di interessi e il numero delle rate, la Concedente non può intervenire modificando la suddivisione della rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
Ciò premesso, è errato l'assunto dell'opponente secondo cui nel caso in esame si avrebbe una violazione del divieto di anatocismo, consistente nel fatto che gli interessi delle singole rate sarebbero calcolati sia sul capitale che sugli interessi dei periodi precedenti, tale da determinare un interesse pagina 7 di 9 composto volto a celare un'ipotesi di produzione di interessi su interessi. Ciò perché, come già osservato sopra, il calcolo degli interessi avviene sempre sul capitale residuo, ossia sulla somma ancora da restituire via via decrescente, e non anche sugli interessi pregressi: pertanto, come ormai riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza, nell'ambito di tale tipologia di ammortamento la produzione di interessi da interessi rimane strutturalmente preclusa.
Deve pertanto concludersi che il tasso di interesse corrispettivo non può considerarsi indeterminato ai sensi degli art. 1346 e 1418 c.c., quale conseguenza dei pretesi effetti anatocistici insiti nel piano di ammortamento a rate costanti, poiché il calcolo degli interessi, a prescindere dalla durata complessiva del piano e dalla cadenza periodica dei pagamenti, risulta sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. Anzi, è la stessa modalità di calcolo della misura costante della rata ad escludere la produzione di interessi anatocistici. Quest'ultima è infatti determinata in base ad una formula matematica i cui elementi sono: il capitale dato in prestito, il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento ed il numero dei periodi di pagamento. Tale modalità di calcolo fa sì che gli interessi da corrispondere per ogni rata siano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, quindi non sugli interessi pregressi. L'assenza di qualsivoglia capitalizzazione esclude al medesimo tempo che possa verificarsi discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello effettivo. (ex multis, v. Trib.
Torino, 25.05.2017; Trib. Verona, 25.03.2015 n. 758; Trib. Taranto 26.1.2015 n. 262; Tribunale di
Modena, 11.11.2014 n. 2040). Va dunque escluso che l'adozione di un piano di ammortamento cd.
'alla francese' possa comportare, di per sé, automaticamente, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c., posto che detta ipotesi si verifica solo quando le parti non abbiano chiaramente precisato nel contratto le modalità per determinare, in caso di tasso variabile, in modo certo ed univoco, l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in esame, al contrario, il contratto di finanziamento indica chiaramente la somma di capitale erogato pari ad € 15.000,00, il numero delle rate (precisamente, 84 mensili dell'importo di €
285,82 da versare il 30 di ogni mese a partire dal 30.09.2017), ed un tasso di interesse nominale annuo fisso al 11,95 % (doc. 3 ).
Concludendo: l'Istituto finanziario opposto ha compiutamente documentato il proprio credito e sussistono così i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3189/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, decreto che pertanto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur pagina 8 di 9 non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
3. Sulle spese di lite. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 3189/2022, emesso in data 12-
16.08.2022 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
condanna parte opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,30.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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