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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 467/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(C.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Igor Germanà, giusta procura in atti, appellante contro (P.I n. , in qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_1 all'incasso di (c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Giada Isidori, giusta procura in atti, appellato avente ad oggetto: contratti bancari(deposito bancario, etc). In fatto ed in diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 943/2019 con la Parte_1 quale il giudice di pace di Messina, in rigetto dell'opposizione proposta dallo stesso, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1080/16, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 3.660,84 in favore della Controparte_1
(nella qualità di mandataria all'incasso di in ragione del Controparte_2 mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento del 06.04.07 stipulato con Credial s.p.a..
A fondamento del proposto appello, ha allegato di avere proposto opposizione in primo grado lamentando che il taeg indicato in contratto non Con considereva di taluni costi quali assicurazione su , spese fisse mensili (estratto C7C), quota associativa annuale, prelievi contanti allo sportello, prelievi contanti sportello bancario, oltre gli onerari a titolo di indennità per il ritardato pagamento;
il difetto di legittimazione attiva della società
[...]
l'opposta difetta di legittimazione attiva, il contratto contiene CP_1 numeroso clausole vessatorie.
Ha pertanto censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la cessione del credito, nonché la non usurarietà del taeg correttamente calcolato omettendo altresì di vagliare la censura relativa alla vessatorietà delle clausole.
Ha chiesto, dunque, l'annullamento della sentenza n. 934/2019 del Giudice di Pace di Messina e il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio. La costituendosi, ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità ex artt. 342 c.p.c. del proposto gravame, nonché, contestato le difese di controparte chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Tale preliminare eccezione di inammissibilità è infondata e va rigettata. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi anche
EZ NI (cfr. Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis:
Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle EZ NI 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401). L'appello proposto, alla luce dei superiori principi, supera il vaglio di ammissibilità. Lo stesso, infatti, consente di individuare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel merito, l'appello è, tuttavia, infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Quanto alla carenza di legittimazione attiva della si Controparte_1 condividono le motivazioni offerte dal giudice di prime cure. Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi
2 dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III,
20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento sottoscritto dal con la Findomestic, la cessione del Pt_1 credito, con riferimento specifico in allegato a quello oggetto di causa, da
Fondomestic alla Eclips 1 s.r.l., nonché specifica procura al rogito del Notaio
repertorio n.16267 raccolta n. 8804 del 26.10.15, con la Persona_1 quale la società creditrice ha conferito incarico alla Controparte_2 CP_1 per il compimento di una serie di atti e attività tra cui “compiere e/o
[...] sottoscrivere ogni atto ricorso, istanza o documento necessario al fine di istaurare giudizi, ivi compresi processi esecutivi, cautelari, penali, comparire all'udienza di cui all'art. 185 c.c.p., con potere di conciliare o transigere, intervenire, chiamare terzi in causa, costituirsi e comunque partecipare ad azioni avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa, in ogni stato e grado di giudizio […]”. Quanto all'eccezione relativa alla vessatorietà delle clausole, pur riscontrandosi invero in parte qua una omessa pronuncia da parte del primo giudice, la stessa è infondata e va rigettata.
Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola, sicché, la mancata allegazione e prova da parte dell'opponente della concreta applicazione delle clausole ritenute abusive e delle circostanze per le quali le stesse devono ritenersi “di importo manifestamente eccessivo” o comportanti un “significativo squilibrio dei
3 diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” non consente l'accoglimento della domanda proposta.
Dal momento che le clausole vessatorie sono species del più ampio genus delle condizioni generali del contratto, è infatti onere dell'attore provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale idonea a far valere la nullità della clausola (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14.03.2014, n. 5952). Nel caso di specie, invece, nulla in ordine alla manifesta eccessività è stato allegato da parte opponente, essendosi la stessa limitata a contestare la vessatorietà della clausola in modo generico, senza allegare sotto quale profilo rilevi tale illegittimità, né questo Giudice, dalla disamina del contratto in atti, rinviene profili di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio trattandosi, nella specie di costi che legittimamente le parti possono pattiziamente inserire in contratto, come da disciplina codicistica, e che non appaiono determinati in misura eccessiva.
Quanto alla presunta usurarietà del contratto di finanziamento basti osservare come correttamente motivato dal giudice di prime cure che sfuggendo quest'ultima, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, che si condivide, alla determinazione del tasso soglia (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 04.11.2020, n. 6927), in quanto l'obbligazione nascente dalla clausola penale non è un corrispettivo dell'obbligazione principale, bensì un effetto derivante da una diversa causa rappresentata dall'inadempimento del debitore (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 05.08.2019, n. 16100). Tale soluzione appare, d'altronde, corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale (richiamando il principio di simmetria, per cui non sono accomunabili voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni) ha concluso per
“l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori”, osservando che “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale
4 convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass. Civ., sez. III, 07.03.2022, n. 7352). Escludendo, infatti, la commisione di estinzione anticipata (8%) il taeg come rilevato e ricostruito in modo effettivo dal ctu ( pari al 31,87), comprensivo di tutti costi che vanno computati ai fini dle Taeg ( tanto che il
Taeg poggetto di ricostruzione peritale è di gran lunga superiore rispetto a quello indicato in contratto) è comunque inferiore al tasso soglia.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico di e in favore di e liquidate, tenuto conto del Parte_1 Controparte_1 valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 1100,00 ed € 5200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice istruttore in funzione di
Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.467/2020 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado liquidate in € 1.278,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Messina, 3 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 467/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(C.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Igor Germanà, giusta procura in atti, appellante contro (P.I n. , in qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_1 all'incasso di (c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Giada Isidori, giusta procura in atti, appellato avente ad oggetto: contratti bancari(deposito bancario, etc). In fatto ed in diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 943/2019 con la Parte_1 quale il giudice di pace di Messina, in rigetto dell'opposizione proposta dallo stesso, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1080/16, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 3.660,84 in favore della Controparte_1
(nella qualità di mandataria all'incasso di in ragione del Controparte_2 mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento del 06.04.07 stipulato con Credial s.p.a..
A fondamento del proposto appello, ha allegato di avere proposto opposizione in primo grado lamentando che il taeg indicato in contratto non Con considereva di taluni costi quali assicurazione su , spese fisse mensili (estratto C7C), quota associativa annuale, prelievi contanti allo sportello, prelievi contanti sportello bancario, oltre gli onerari a titolo di indennità per il ritardato pagamento;
il difetto di legittimazione attiva della società
[...]
l'opposta difetta di legittimazione attiva, il contratto contiene CP_1 numeroso clausole vessatorie.
Ha pertanto censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la cessione del credito, nonché la non usurarietà del taeg correttamente calcolato omettendo altresì di vagliare la censura relativa alla vessatorietà delle clausole.
Ha chiesto, dunque, l'annullamento della sentenza n. 934/2019 del Giudice di Pace di Messina e il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio. La costituendosi, ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità ex artt. 342 c.p.c. del proposto gravame, nonché, contestato le difese di controparte chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Tale preliminare eccezione di inammissibilità è infondata e va rigettata. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi anche
EZ NI (cfr. Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis:
Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle EZ NI 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401). L'appello proposto, alla luce dei superiori principi, supera il vaglio di ammissibilità. Lo stesso, infatti, consente di individuare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel merito, l'appello è, tuttavia, infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Quanto alla carenza di legittimazione attiva della si Controparte_1 condividono le motivazioni offerte dal giudice di prime cure. Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi
2 dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III,
20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento sottoscritto dal con la Findomestic, la cessione del Pt_1 credito, con riferimento specifico in allegato a quello oggetto di causa, da
Fondomestic alla Eclips 1 s.r.l., nonché specifica procura al rogito del Notaio
repertorio n.16267 raccolta n. 8804 del 26.10.15, con la Persona_1 quale la società creditrice ha conferito incarico alla Controparte_2 CP_1 per il compimento di una serie di atti e attività tra cui “compiere e/o
[...] sottoscrivere ogni atto ricorso, istanza o documento necessario al fine di istaurare giudizi, ivi compresi processi esecutivi, cautelari, penali, comparire all'udienza di cui all'art. 185 c.c.p., con potere di conciliare o transigere, intervenire, chiamare terzi in causa, costituirsi e comunque partecipare ad azioni avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa, in ogni stato e grado di giudizio […]”. Quanto all'eccezione relativa alla vessatorietà delle clausole, pur riscontrandosi invero in parte qua una omessa pronuncia da parte del primo giudice, la stessa è infondata e va rigettata.
Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola, sicché, la mancata allegazione e prova da parte dell'opponente della concreta applicazione delle clausole ritenute abusive e delle circostanze per le quali le stesse devono ritenersi “di importo manifestamente eccessivo” o comportanti un “significativo squilibrio dei
3 diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” non consente l'accoglimento della domanda proposta.
Dal momento che le clausole vessatorie sono species del più ampio genus delle condizioni generali del contratto, è infatti onere dell'attore provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale idonea a far valere la nullità della clausola (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14.03.2014, n. 5952). Nel caso di specie, invece, nulla in ordine alla manifesta eccessività è stato allegato da parte opponente, essendosi la stessa limitata a contestare la vessatorietà della clausola in modo generico, senza allegare sotto quale profilo rilevi tale illegittimità, né questo Giudice, dalla disamina del contratto in atti, rinviene profili di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio trattandosi, nella specie di costi che legittimamente le parti possono pattiziamente inserire in contratto, come da disciplina codicistica, e che non appaiono determinati in misura eccessiva.
Quanto alla presunta usurarietà del contratto di finanziamento basti osservare come correttamente motivato dal giudice di prime cure che sfuggendo quest'ultima, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, che si condivide, alla determinazione del tasso soglia (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 04.11.2020, n. 6927), in quanto l'obbligazione nascente dalla clausola penale non è un corrispettivo dell'obbligazione principale, bensì un effetto derivante da una diversa causa rappresentata dall'inadempimento del debitore (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 05.08.2019, n. 16100). Tale soluzione appare, d'altronde, corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale (richiamando il principio di simmetria, per cui non sono accomunabili voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni) ha concluso per
“l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori”, osservando che “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale
4 convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass. Civ., sez. III, 07.03.2022, n. 7352). Escludendo, infatti, la commisione di estinzione anticipata (8%) il taeg come rilevato e ricostruito in modo effettivo dal ctu ( pari al 31,87), comprensivo di tutti costi che vanno computati ai fini dle Taeg ( tanto che il
Taeg poggetto di ricostruzione peritale è di gran lunga superiore rispetto a quello indicato in contratto) è comunque inferiore al tasso soglia.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico di e in favore di e liquidate, tenuto conto del Parte_1 Controparte_1 valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 1100,00 ed € 5200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice istruttore in funzione di
Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.467/2020 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado liquidate in € 1.278,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Messina, 3 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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