CA
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2024, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3657/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3657/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. , con sede legale a Sondrio, via Fumagalli n. 3, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico, Signor rappresentata e difesa, in forza di procura speciale Parte_2 rilasciata su foglio separato e allegato in atti secondo le specifiche di cui al D.M. 44/2011, come sostituito dal D.M. 48/2013, dagli Avv.ti Luca Muffatti (C.F. ) e Giacomo Piacentini (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito a Milano, Foro C.F._2
Bonaparte n. 68.
- appellante
CONTRO
(C.F. , corrente a Milano, viale Majno n. 9, Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 7 rappresentata e difesa nel primo grado di giudizio dall'Avv. Niccolò Scardaccione (C.F.
), nonché dall'Avv. Benedetta Pelandini (C.F. ). C.F._3 C.F._4
- appellata contumace
All'udienza del 24.10.2024 la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6 maggio 2019, alla veniva notificato il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
3249/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 3 marzo 2019, su richiesta della con Parte_1 cui le veniva ingiunto di corrispondere, a favore di quest'ultima, la somma di € 72.253,70, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di corrispettivo delle varianti all'impianto di riscaldamento e di condizionamento eseguite nel complesso commerciale di proprietà della (e da questa CP_1
Parte promesso in vendita al signor , la cui realizzazione era stata data in appalto alla . Per_1
si opponeva al decreto ingiuntivo emesso, eccependo la sua carenza di legittimazione passiva, CP_1 non essendo mai intercorso autonomo contratto d'appalto con la , in realtà solo subappaltatrice Parte_1
Parte dei lavori affidatile dalla .
Si costituiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa , il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 161/2023, pubblicata il 30 maggio 2023, così statuiva: “
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 324/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 3 maggio 2019; 2. accerta e dichiara che la parte opponente nulla deve alla opposta per i titoli azionati con il procedimento monitorio;
3. condanna
a rifondere a le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 406,50 per esborsi ed € 12.000,00, per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società chiedendone la riforma per i motivi in Parte_1 seguito esposti.
Nessuno si è costituito per la società , dichiarata contumace. CP_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, fissato termine per il deposito di memorie, all'udienza del 24.10.2024, all'esito della discussione, è stata posta in decisione ex art. 350-bis c.p.c.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Sondrio, nell'accogliere le pretese di parte opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, affermando che la pretesa avanzata in monitorio fosse rimasta del tutto carente sul piano probatorio.
Ha premesso che secondo la prospettazione dell'opposta “era intervenuto un nuovo e diverso contratto di appalto
(rispetto a quello intervenuto tra l'attrice opponente e tra e , in qualità di Controparte_2 Parte_1 CP_1 committente, da cui derivava il diritto della prima di richiedere il corrispettivo per le opere eseguite nei confronti della seconda”; di contro, secondo la diversa prospettazione dell'opponente, aveva invece assunto obblighi CP_1 esclusivamente nei confronti di “non avendo mai raggiunto con la convenuta opposta Controparte_2 alcuna intesa contrattuale circa la realizzazione delle varianti ai lavori”.
Aderendo a questa seconda prospettazione, non ha ritenuta provata, da parte della l'esistenza di Parte_1 un autonomo contratto di appalto tra la stessa e . CP_1
In particolare, quanto ai documenti prodotti in giudizio, ha affermato:
- che risultava “provato documentalmente che in data 12 giugno 2017 aveva sottoscritto un contratto di CP_1 appalto con per la realizzazione di un complesso commerciale artigianale in Poggiridenti (SO) (cfr. Controparte_2 doc. 1 fascicolo attrice) e tra i lavori oggetto del contratto rientravano quelli relativi agli impianti idrico - sanitari, di condizionamento e di riscaldamento”;
- che fosse stata ad affidare a l'incarico di eseguire alcuni lavori presso Controparte_2 Parte_1 il cantiere di Poggiridenti (SO), quali la fornitura di materiali e la posa di impianti idro-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento;
- che “la stima dei lavori eseguita dal perito su committenza della (cfr. doc. B pag. 1 fascicolo Persona_2 Parte_1 convenuta) è inidonea a provare che avesse assunto l'impegno di pagare a varianti d'opera, il cui CP_1 Parte_1 corrispettivo, peraltro, era già stato disciplinato nel contratto di appalto stipulato tra e CP_1 Controparte_2
;
[...]
- che gli elaborati tecnici allegati dall'attrice, a firma del perito (cfr. allegato B fascicolo Per_2 convenuta), non indicassero mai come committente la “mentre tra i destinatari delle e-mail CP_1 prodotte da controparte (cfr. doc. E fascicolo convenuta) non vi è mai , mentre vi sono sempre CP_1 [...]
Per_
o il suo incaricato Geometra ”; Controparte_2
- che il fatto che gli elaborati tecnici venissero inviati al Direttore dei Lavori arch. non fosse Persona_4 idoneo a provare l'esistenza di un diverso contratto di appalto tra e “in quanto il CP_1 Parte_1 direttore dei lavori è un soggetto incaricato di verificare la corretta esecuzione delle opere e pertanto usualmente gli elaborati tecnici devono essere allo stesso inviati per la sua valutazione”; pagina 3 di 7 - che “l'articolo 6 del contratto stipulato tra e prevedeva, in caso di variazione, che CP_1 Controparte_2
l'appaltatore non avesse diritto ad un maggior compenso qualora le variazioni non avessero superato la soglia dell'alea contrattuale stabilita nella misura del 5%”, e dunque la non aveva motivo di procedere alla stipula CP_1 di un nuovo e oneroso contratto di appalto con per l'esecuzione di lavori costituenti una Parte_1 modifica di quelli previsti nel contratto di appalto concluso con e ricompresi nel Controparte_2 limite menzionato.
Quanto invece alle risultanze delle prove orali assunte, il Tribunale ha in particolare evidenziato che “il teste ha affermato che in quella riunione era stata la società a confermare alla Persona_2 Controparte_2
l'esecuzione dei lavori di variante” e che il teste direttore dei lavori, sentito sul capitolo Parte_1 Persona_4
12 (ovvero se i nuovi interventi avessero comportato lo smantellamento del lavoro già eseguito) così rispondeva: “no, ci sono stati solo dei nuovi interventi che hanno apportato delle modifiche, sezionamenti e variazioni, non si può parlare di smantellamento”.
Ha quindi accolto l'opposizione della , revocando il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla CP_1 era dovuto per i titoli azionati con il ricorso.
^^^^
L'appellante critica tale decisione sostenendo che il Tribunale di Sondrio ha errato nella Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie e nel ritenere non assolto l'onere probatorio da parte circa l'esistenza di un autonomo contratto di appalto tra la stessa e , avente ad oggetto le varianti. CP_1
Invero, parte appellante afferma che “tra le parti in causa è stato stipulato – in forma orale – un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di alcune varianti rispetto al progetto iniziale alla base dell'appalto del 12 giugno 2017”; che
“nel corso della realizzazione del complesso commerciale – artigianale sull'immobile di proprietà della (e da CP_1 questa promesso in vendita al signor è sorta l'esigenza di apportare delle varianti al progetto iniziale, sia per Per_1
l'impianto elettrico, sia per quello di riscaldamento e di condizionamento”; che “tale esigenza è riconducibile alle richieste avanzate dal signor a ”; che “con riguardo alle modifiche all'impianto di riscaldamento e di Per_1 CP_1 condizionamento, i lavori sono stati eseguiti da ; che “non vi è contestazione circa l'esecuzione di tali opere a Parte_1 regola d'arte da parte di né sulla loro quantificazione, fermo restando che qualsiasi tardiva contestazione in ordine Parte_1
a tale ultimo profilo potrà eventualmente essere oggetto di CTU”; che “dall'esame delle dichiarazioni rese dagli altri testi, emerge un quadro fattuale esattamente opposto a quello da esso recepito”.
Nello specifico, evidenzia che:
- gli ordini impartiti da parte dell'arch. debbano intendersi quali ordini, in realtà, di Persona_4 CP_1
, alla luce dei poteri riconosciuti alla Direzione dei lavori e le cui disposizioni dovevano essere quotate
[...] ed approvate dal committente;
pagina 4 di 7 - il sig. legale rappresentate di non sapeva se la fosse stata Per_5 Controparte_2 Parte_1 incaricata di eseguire le varianti da parte di , così implicitamente escludendo che fosse stata CP_1
a subappaltare a l'esecuzione delle varianti;
Controparte_2 Parte_1
- non vi è traccia di alcun ruolo concreto di nella realizzazione delle varianti, avendo Controparte_2 tutti i testi riferito che in cantiere era presente solo il legale rappresentante di e che era il CP_1 direttore lavori di ad impartire tutte le direttive agli operai e ai tecnici di CP_1 Parte_1
- “lo scambio dei disegni esecutivi e delle schede di aggiornamento è avvenuto di fatto soltanto tra il perito
, per conto di e l'Arch. per conto di , senza alcun apporto Per_2 Parte_1 Persona_4 CP_1 sostanziale da parte del geom. (che era invece il direttore lavori della ”. CP_3 Controparte_2
Ha quindi insistito per la integrale riforma della sentenza impugnata.
****
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello non può essere accolto.
In primo luogo va osservato che i lavori di cui l'appellante chiede il pagamento costituiscono mere modifiche, sezionamenti e variazioni di natura esclusivamente tecnica dell'impianto originario, che rendono già di per sé difficile immaginare l'intervenuta stipula di un contratto ad hoc tra le parti (cfr. testi Tes_1
e , i quali riportano tra le opere eseguite in aggiunta: “regolazione non manuale sui
[...] CP_4 termoconvettori a basamento, separazione dei circuiti con inserimento valvole di zona, materiali in aggiunta, inserimento nuovo locale termico per far funzionare gli impianti al piano terra e interrato, aggiunta tubazioni in zona per alimentare la caldaia a gas dai contatori posizionati sulla statale 38 al terrazzo, eliminazione n 10 ventilconvettori a basamento sostituiti con unità di trattamento dell'aria a soffitto”).
Appare più logico e verosimile ritenere che tali interventi si inseriscano nell'ambito dell'intervento più ampio, già in corso, quali mere modifiche dello stesso, riguardando opere che risultano dipendenti e strettamente connesse, per struttura e localizzazione, a quelle già oggetto del contratto di appalto stipulato tra e CP_1 Controparte_2
E ciò anche alla luce delle pertinenti osservazioni del Tribunale, secondo cui parte committente non aveva motivo di procedere alla stipula di un nuovo e oneroso contratto di appalto con la ditta per Parte_1
l'esecuzione di lavori costituenti una modifica di quelli previsti nel contratto di appalto concluso con e ricompresi nel limite di soglia entro il quale non era previsto un compenso Controparte_2 aggiuntivo.
Né può inferirsi l'esistenza del preteso autonomo contratto dalla condotta dell'arch. Persona_4
Il potere rappresentativo a quest'ultimo conferito dal committente era di natura solo tecnica. pagina 5 di 7 Nella parte in cui all'art. 6 del contratto d'appalto – rubricato “variazioni al progetto e corrispettivo” - è utilizzata l'espressione “per il tramite della Direzione Lavori” in relazione alla possibile richiesta da parte della
Committenza di richiedere modifiche o varianti qualitative/quantitative in corso d'opera, è evidente che le parti intendessero esclusivamente delineare i rapporti tra loro intercorrenti, e non già conferire al suddetto professionista un potere di rappresentanza esteso a stipulare nuovi contratti con i terzi.
A conferma di ciò, sempre all'art. 6 cit. le parti avevano altresì previsto che non sarebbero state “riconosciute economie e/o varianti di alcun genere dell'Appaltatore se non preventivamente autorizzate dalla Committente alla D.L. e, per il tramite di quest'ultima, autorizzate all'Appaltatore in forma scritta mediante annotazione sul giornale lavori”.
Ed ancora, neanche dalle mail è possibile evincere alcun conferimento in capo al Direttore dei Lavori di un potere di rappresentanza negoziale da parte della , come invece asserito da parte appellante. CP_1
Anzi, il quadro fattuale che emerge dai documenti allegati è esattamente l'opposto di quello prospettato dalla Parte_1
In particolare, nella mail datata 18.4.2019 inviata da indirizzata al si evince chiaramente Pt_2 Pt_4 come lo stesso fosse consapevole del fatto che il legale rappresentante di non Pt_2 CP_1 impartisse alcun ordine in relazione all'esecuzione dei lavori.
Quanto poi al contenuto delle mail intercorse tra l'arch. e (perito tecnico della Persona_4 Per_2
, trattasi esclusivamente di scambi di disegni esecutivi, e come tali non di per sé idonei a provare Parte_1 quanto sostenuto da parte appellante: una volta iniziati i lavori, difatti, è del tutto normale che il Direttore dei Lavori interloquisca con coloro che materialmente sono tenuti ad effettuarli.
Ed analogo discorso va fatto con riferimento alla presenza in cantiere del ossia del legale Pt_4 rappresentante della , questa non costituisce di per sé circostanza decisiva ai fini dell'asserita CP_1 stipula di un contratto autonomo d'appalto tra la Committenza e la sub-appaltatrice, essendo, al contrario, del tutto normale che il legale rappresentante dell'appaltatore effettui dei sopralluoghi in cantiere.
La tesi di parte appellante risulta altresì smentita da quanto emerso in sede di prova testimoniale.
Posto che la maggior parte dei testi nega o non sa se alla fosse stato affidato direttamente dalla Parte_1
il compito di eseguire le varianti (alla domanda n. 6, ha affermato che “no, non è vero”; CP_1 Pt_4 ha affermato “non lo so”; ha affermato “non lo so”, per poi specificare che mandava Tes_2 Persona_4 semplicemente le disposizioni al geom. di CDM e che nelle mail mettesse esclusivamente per CP_3 conoscenza tutti gli attori interessati;
il geom. ha affermato “no, non è vero;
la era CP_3 Parte_1
Parte Parte subappaltatore della , con un contratto ben preciso;
io ero capocantiere della ”), dirimente risulta essere quanto affermato da , il quale ha confermato che, nella riunione effettuata presso il suo Persona_2
pagina 6 di 7 studio, e nella quale erano presenti il geom. di e per “veniva confermata Per_3 Parte_1 Pt_2 Parte_1
Parte alla da parte della , l'esecuzione dei lavori di variante”. Parte_1
È evidente, quindi, che la operasse in qualità di mera sub-appaltatrice anche in relazione alle Parte_1 varianti, non essendo intercorso un nuovo e distinto contratto di appalto tra la stessa e la CP_1 avente ad oggetto le suddette ulteriori lavorazioni.
Alla luce di quanto esposto, va quindi integralmente confermata la sentenza impugnata.
Vanno altresì dichiarate irripetibili le spese del presente giudizio, stante la contumacia di parte appellata.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello promosso da avverso la sentenza n. Parte_1
161/2023 del Tribunale di Sondrio, che integralmente conferma.
Dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio.
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
Così deciso in Milano il 30.10.2024
Il Presidente estensore
Francesco Distefano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3657/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. , con sede legale a Sondrio, via Fumagalli n. 3, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico, Signor rappresentata e difesa, in forza di procura speciale Parte_2 rilasciata su foglio separato e allegato in atti secondo le specifiche di cui al D.M. 44/2011, come sostituito dal D.M. 48/2013, dagli Avv.ti Luca Muffatti (C.F. ) e Giacomo Piacentini (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito a Milano, Foro C.F._2
Bonaparte n. 68.
- appellante
CONTRO
(C.F. , corrente a Milano, viale Majno n. 9, Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 7 rappresentata e difesa nel primo grado di giudizio dall'Avv. Niccolò Scardaccione (C.F.
), nonché dall'Avv. Benedetta Pelandini (C.F. ). C.F._3 C.F._4
- appellata contumace
All'udienza del 24.10.2024 la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6 maggio 2019, alla veniva notificato il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
3249/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 3 marzo 2019, su richiesta della con Parte_1 cui le veniva ingiunto di corrispondere, a favore di quest'ultima, la somma di € 72.253,70, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di corrispettivo delle varianti all'impianto di riscaldamento e di condizionamento eseguite nel complesso commerciale di proprietà della (e da questa CP_1
Parte promesso in vendita al signor , la cui realizzazione era stata data in appalto alla . Per_1
si opponeva al decreto ingiuntivo emesso, eccependo la sua carenza di legittimazione passiva, CP_1 non essendo mai intercorso autonomo contratto d'appalto con la , in realtà solo subappaltatrice Parte_1
Parte dei lavori affidatile dalla .
Si costituiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa , il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 161/2023, pubblicata il 30 maggio 2023, così statuiva: “
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 324/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 3 maggio 2019; 2. accerta e dichiara che la parte opponente nulla deve alla opposta per i titoli azionati con il procedimento monitorio;
3. condanna
a rifondere a le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 406,50 per esborsi ed € 12.000,00, per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società chiedendone la riforma per i motivi in Parte_1 seguito esposti.
Nessuno si è costituito per la società , dichiarata contumace. CP_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, fissato termine per il deposito di memorie, all'udienza del 24.10.2024, all'esito della discussione, è stata posta in decisione ex art. 350-bis c.p.c.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Sondrio, nell'accogliere le pretese di parte opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, affermando che la pretesa avanzata in monitorio fosse rimasta del tutto carente sul piano probatorio.
Ha premesso che secondo la prospettazione dell'opposta “era intervenuto un nuovo e diverso contratto di appalto
(rispetto a quello intervenuto tra l'attrice opponente e tra e , in qualità di Controparte_2 Parte_1 CP_1 committente, da cui derivava il diritto della prima di richiedere il corrispettivo per le opere eseguite nei confronti della seconda”; di contro, secondo la diversa prospettazione dell'opponente, aveva invece assunto obblighi CP_1 esclusivamente nei confronti di “non avendo mai raggiunto con la convenuta opposta Controparte_2 alcuna intesa contrattuale circa la realizzazione delle varianti ai lavori”.
Aderendo a questa seconda prospettazione, non ha ritenuta provata, da parte della l'esistenza di Parte_1 un autonomo contratto di appalto tra la stessa e . CP_1
In particolare, quanto ai documenti prodotti in giudizio, ha affermato:
- che risultava “provato documentalmente che in data 12 giugno 2017 aveva sottoscritto un contratto di CP_1 appalto con per la realizzazione di un complesso commerciale artigianale in Poggiridenti (SO) (cfr. Controparte_2 doc. 1 fascicolo attrice) e tra i lavori oggetto del contratto rientravano quelli relativi agli impianti idrico - sanitari, di condizionamento e di riscaldamento”;
- che fosse stata ad affidare a l'incarico di eseguire alcuni lavori presso Controparte_2 Parte_1 il cantiere di Poggiridenti (SO), quali la fornitura di materiali e la posa di impianti idro-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento;
- che “la stima dei lavori eseguita dal perito su committenza della (cfr. doc. B pag. 1 fascicolo Persona_2 Parte_1 convenuta) è inidonea a provare che avesse assunto l'impegno di pagare a varianti d'opera, il cui CP_1 Parte_1 corrispettivo, peraltro, era già stato disciplinato nel contratto di appalto stipulato tra e CP_1 Controparte_2
;
[...]
- che gli elaborati tecnici allegati dall'attrice, a firma del perito (cfr. allegato B fascicolo Per_2 convenuta), non indicassero mai come committente la “mentre tra i destinatari delle e-mail CP_1 prodotte da controparte (cfr. doc. E fascicolo convenuta) non vi è mai , mentre vi sono sempre CP_1 [...]
Per_
o il suo incaricato Geometra ”; Controparte_2
- che il fatto che gli elaborati tecnici venissero inviati al Direttore dei Lavori arch. non fosse Persona_4 idoneo a provare l'esistenza di un diverso contratto di appalto tra e “in quanto il CP_1 Parte_1 direttore dei lavori è un soggetto incaricato di verificare la corretta esecuzione delle opere e pertanto usualmente gli elaborati tecnici devono essere allo stesso inviati per la sua valutazione”; pagina 3 di 7 - che “l'articolo 6 del contratto stipulato tra e prevedeva, in caso di variazione, che CP_1 Controparte_2
l'appaltatore non avesse diritto ad un maggior compenso qualora le variazioni non avessero superato la soglia dell'alea contrattuale stabilita nella misura del 5%”, e dunque la non aveva motivo di procedere alla stipula CP_1 di un nuovo e oneroso contratto di appalto con per l'esecuzione di lavori costituenti una Parte_1 modifica di quelli previsti nel contratto di appalto concluso con e ricompresi nel Controparte_2 limite menzionato.
Quanto invece alle risultanze delle prove orali assunte, il Tribunale ha in particolare evidenziato che “il teste ha affermato che in quella riunione era stata la società a confermare alla Persona_2 Controparte_2
l'esecuzione dei lavori di variante” e che il teste direttore dei lavori, sentito sul capitolo Parte_1 Persona_4
12 (ovvero se i nuovi interventi avessero comportato lo smantellamento del lavoro già eseguito) così rispondeva: “no, ci sono stati solo dei nuovi interventi che hanno apportato delle modifiche, sezionamenti e variazioni, non si può parlare di smantellamento”.
Ha quindi accolto l'opposizione della , revocando il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla CP_1 era dovuto per i titoli azionati con il ricorso.
^^^^
L'appellante critica tale decisione sostenendo che il Tribunale di Sondrio ha errato nella Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie e nel ritenere non assolto l'onere probatorio da parte circa l'esistenza di un autonomo contratto di appalto tra la stessa e , avente ad oggetto le varianti. CP_1
Invero, parte appellante afferma che “tra le parti in causa è stato stipulato – in forma orale – un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di alcune varianti rispetto al progetto iniziale alla base dell'appalto del 12 giugno 2017”; che
“nel corso della realizzazione del complesso commerciale – artigianale sull'immobile di proprietà della (e da CP_1 questa promesso in vendita al signor è sorta l'esigenza di apportare delle varianti al progetto iniziale, sia per Per_1
l'impianto elettrico, sia per quello di riscaldamento e di condizionamento”; che “tale esigenza è riconducibile alle richieste avanzate dal signor a ”; che “con riguardo alle modifiche all'impianto di riscaldamento e di Per_1 CP_1 condizionamento, i lavori sono stati eseguiti da ; che “non vi è contestazione circa l'esecuzione di tali opere a Parte_1 regola d'arte da parte di né sulla loro quantificazione, fermo restando che qualsiasi tardiva contestazione in ordine Parte_1
a tale ultimo profilo potrà eventualmente essere oggetto di CTU”; che “dall'esame delle dichiarazioni rese dagli altri testi, emerge un quadro fattuale esattamente opposto a quello da esso recepito”.
Nello specifico, evidenzia che:
- gli ordini impartiti da parte dell'arch. debbano intendersi quali ordini, in realtà, di Persona_4 CP_1
, alla luce dei poteri riconosciuti alla Direzione dei lavori e le cui disposizioni dovevano essere quotate
[...] ed approvate dal committente;
pagina 4 di 7 - il sig. legale rappresentate di non sapeva se la fosse stata Per_5 Controparte_2 Parte_1 incaricata di eseguire le varianti da parte di , così implicitamente escludendo che fosse stata CP_1
a subappaltare a l'esecuzione delle varianti;
Controparte_2 Parte_1
- non vi è traccia di alcun ruolo concreto di nella realizzazione delle varianti, avendo Controparte_2 tutti i testi riferito che in cantiere era presente solo il legale rappresentante di e che era il CP_1 direttore lavori di ad impartire tutte le direttive agli operai e ai tecnici di CP_1 Parte_1
- “lo scambio dei disegni esecutivi e delle schede di aggiornamento è avvenuto di fatto soltanto tra il perito
, per conto di e l'Arch. per conto di , senza alcun apporto Per_2 Parte_1 Persona_4 CP_1 sostanziale da parte del geom. (che era invece il direttore lavori della ”. CP_3 Controparte_2
Ha quindi insistito per la integrale riforma della sentenza impugnata.
****
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello non può essere accolto.
In primo luogo va osservato che i lavori di cui l'appellante chiede il pagamento costituiscono mere modifiche, sezionamenti e variazioni di natura esclusivamente tecnica dell'impianto originario, che rendono già di per sé difficile immaginare l'intervenuta stipula di un contratto ad hoc tra le parti (cfr. testi Tes_1
e , i quali riportano tra le opere eseguite in aggiunta: “regolazione non manuale sui
[...] CP_4 termoconvettori a basamento, separazione dei circuiti con inserimento valvole di zona, materiali in aggiunta, inserimento nuovo locale termico per far funzionare gli impianti al piano terra e interrato, aggiunta tubazioni in zona per alimentare la caldaia a gas dai contatori posizionati sulla statale 38 al terrazzo, eliminazione n 10 ventilconvettori a basamento sostituiti con unità di trattamento dell'aria a soffitto”).
Appare più logico e verosimile ritenere che tali interventi si inseriscano nell'ambito dell'intervento più ampio, già in corso, quali mere modifiche dello stesso, riguardando opere che risultano dipendenti e strettamente connesse, per struttura e localizzazione, a quelle già oggetto del contratto di appalto stipulato tra e CP_1 Controparte_2
E ciò anche alla luce delle pertinenti osservazioni del Tribunale, secondo cui parte committente non aveva motivo di procedere alla stipula di un nuovo e oneroso contratto di appalto con la ditta per Parte_1
l'esecuzione di lavori costituenti una modifica di quelli previsti nel contratto di appalto concluso con e ricompresi nel limite di soglia entro il quale non era previsto un compenso Controparte_2 aggiuntivo.
Né può inferirsi l'esistenza del preteso autonomo contratto dalla condotta dell'arch. Persona_4
Il potere rappresentativo a quest'ultimo conferito dal committente era di natura solo tecnica. pagina 5 di 7 Nella parte in cui all'art. 6 del contratto d'appalto – rubricato “variazioni al progetto e corrispettivo” - è utilizzata l'espressione “per il tramite della Direzione Lavori” in relazione alla possibile richiesta da parte della
Committenza di richiedere modifiche o varianti qualitative/quantitative in corso d'opera, è evidente che le parti intendessero esclusivamente delineare i rapporti tra loro intercorrenti, e non già conferire al suddetto professionista un potere di rappresentanza esteso a stipulare nuovi contratti con i terzi.
A conferma di ciò, sempre all'art. 6 cit. le parti avevano altresì previsto che non sarebbero state “riconosciute economie e/o varianti di alcun genere dell'Appaltatore se non preventivamente autorizzate dalla Committente alla D.L. e, per il tramite di quest'ultima, autorizzate all'Appaltatore in forma scritta mediante annotazione sul giornale lavori”.
Ed ancora, neanche dalle mail è possibile evincere alcun conferimento in capo al Direttore dei Lavori di un potere di rappresentanza negoziale da parte della , come invece asserito da parte appellante. CP_1
Anzi, il quadro fattuale che emerge dai documenti allegati è esattamente l'opposto di quello prospettato dalla Parte_1
In particolare, nella mail datata 18.4.2019 inviata da indirizzata al si evince chiaramente Pt_2 Pt_4 come lo stesso fosse consapevole del fatto che il legale rappresentante di non Pt_2 CP_1 impartisse alcun ordine in relazione all'esecuzione dei lavori.
Quanto poi al contenuto delle mail intercorse tra l'arch. e (perito tecnico della Persona_4 Per_2
, trattasi esclusivamente di scambi di disegni esecutivi, e come tali non di per sé idonei a provare Parte_1 quanto sostenuto da parte appellante: una volta iniziati i lavori, difatti, è del tutto normale che il Direttore dei Lavori interloquisca con coloro che materialmente sono tenuti ad effettuarli.
Ed analogo discorso va fatto con riferimento alla presenza in cantiere del ossia del legale Pt_4 rappresentante della , questa non costituisce di per sé circostanza decisiva ai fini dell'asserita CP_1 stipula di un contratto autonomo d'appalto tra la Committenza e la sub-appaltatrice, essendo, al contrario, del tutto normale che il legale rappresentante dell'appaltatore effettui dei sopralluoghi in cantiere.
La tesi di parte appellante risulta altresì smentita da quanto emerso in sede di prova testimoniale.
Posto che la maggior parte dei testi nega o non sa se alla fosse stato affidato direttamente dalla Parte_1
il compito di eseguire le varianti (alla domanda n. 6, ha affermato che “no, non è vero”; CP_1 Pt_4 ha affermato “non lo so”; ha affermato “non lo so”, per poi specificare che mandava Tes_2 Persona_4 semplicemente le disposizioni al geom. di CDM e che nelle mail mettesse esclusivamente per CP_3 conoscenza tutti gli attori interessati;
il geom. ha affermato “no, non è vero;
la era CP_3 Parte_1
Parte Parte subappaltatore della , con un contratto ben preciso;
io ero capocantiere della ”), dirimente risulta essere quanto affermato da , il quale ha confermato che, nella riunione effettuata presso il suo Persona_2
pagina 6 di 7 studio, e nella quale erano presenti il geom. di e per “veniva confermata Per_3 Parte_1 Pt_2 Parte_1
Parte alla da parte della , l'esecuzione dei lavori di variante”. Parte_1
È evidente, quindi, che la operasse in qualità di mera sub-appaltatrice anche in relazione alle Parte_1 varianti, non essendo intercorso un nuovo e distinto contratto di appalto tra la stessa e la CP_1 avente ad oggetto le suddette ulteriori lavorazioni.
Alla luce di quanto esposto, va quindi integralmente confermata la sentenza impugnata.
Vanno altresì dichiarate irripetibili le spese del presente giudizio, stante la contumacia di parte appellata.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello promosso da avverso la sentenza n. Parte_1
161/2023 del Tribunale di Sondrio, che integralmente conferma.
Dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio.
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
Così deciso in Milano il 30.10.2024
Il Presidente estensore
Francesco Distefano
pagina 7 di 7