CA
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/03/2024, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIA NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1315/2021 R.G. trattenuta in udienza del 7 novembre 2023 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
Codice Fiscale 1 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1 (cf del foro di Chieti ed elettivamente domiciliato in L'Aquila presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Andrea BALENA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf C.F. 2 P_ Parte_2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Dario BINI del
[...] (cf C.F. 3 foro di Pescara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1438/21 del 16 novembre
2021 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e recesso contratto preliminare compravendita.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
1 RE BBLICA ITALIANA PU
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha definito un articolato contenzioso tra le parti estrinsecatosi attraverso la pendenza di due distinti giudizi.
1.1.1.Un primo, rubricato al nr. 796/18 RG, avente ad oggetto l'opposizione proposta dai germani al decreto, peraltro già munito della Controparte_2 e Parte_2 provvisoria esecuzione, n. 299/18 con cui gli è stato intimato il pagamento, in favore di Pt 1
[...] della somma complessiva di € 75.000,00, costituita da una (più cospicua) parte, pari ad € "
55.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e la restante, per € 20.000, quale acconto del prezzo, corrisposta in forza di un contratto preliminare (sul quale, nel prosieguo meglio si dirà) per l'acquisto di un immobile di proprietà dei P_ situato in Pescara in Vittoria Colonna 29.
Gli opponenti hanno, in estrema sintesi, rappresentato che nella pendenza della condizione il
Pt 1 , in spregio al canone generale di buona fede, non si è adoperato per l'ottenimento, da parte di un istituto di credito di un finanziamento o comunque di un leasing per l'acquisto dell'immobile al prezzo concordato di € 700.000,00.
Muovendo, allora, da tale premessa, gli opponenti, spiegando nella sostanza domanda riconvenzionale hanno esercitato il diritto di recesso dal suddetto contratto richiedendo di trattenere la somma corrisposta di € 75.000,00 e soltanto in via subordinata, agendo con un'azione risarcitoria, hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 170.000,00 derivante dalla differenza tra l'importo concordato con il Pt 1 e quello inferiore successivamente loro corrisposto da Org_1 che ha provveduto al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile.
1.1.2. Un secondo giudizio, invece iscritto al n. 688/18 RG, introdotto dai CP 2 nel quale gli stessi hanno integralmente riprodotto le medesime argomentazioni svolte nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La novità risulta al contrario rappresentata dal Pt 1 il quale, costituendosi ha a sua volta spiegato domanda riconvenzionale volta a conseguire in via principale la restituzione della sola somma di € 55.000,00 (facendo in tal modo riferimento a quanto concordato nell'atto integrativo dell'accordo preliminare) e soltanto in via meramente gradata ha chiesto la condanna delle controparti alla restituzione del doppio della caparra stessa nonché dell'acconto corrisposto di €
20.000,00. RE PU BLICA ITALIANA
1.2. Disposta la riunione dei due giudizi, ed attenendosi alle sole risultanze documentali (le prove orali richieste dal Pt 1 anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, non sono state ammesse) il primo giudice ha così deciso la lite:
Il decreto ingiuntivo, in ordine al quale era stata nel frattempo sospesa la provvisoria esecuzione, è
stato revocato;
L'opposizione proposta dai P_ (e di conseguenza anche la domanda proposta in via principale) è stata parzialmente accolta;
È stata parzialmente accolta la domanda riconvenzionale e di conseguenza è stato disposto che la sola somma di € 55.000,00, pari alla caparra confirmatoria, deve essere trattenuta dai promittenti alienanti a cui è stata invece ordinata la restituzione (quale conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare) della minor somma di € 20.000,00;
Le spese di lite (anche di quelle della fase cautelare) sono state integralmente compensate;
1.3.Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
-Al contratto preliminare, anche in seguito all'integrazione del 1 agosto 2017, è stata applicata una condizione potestativa mista relativa al conseguimento del finanziamento necessario a procurarsi la provvista necessaria per il prezzo della vendita dell'immobile;
-Fermo tale inquadramento, il parametro normativo di riferimento deve individuarsi nell'art. 1358 cod civ sicchè, nella pendenza della condizione, la parte è tenuta a comportarsi secondo fede;
-Il Pt 1 non ha di contro dimostrato di essersi attivato per la concessione del finanziamento quanto meno sino alla data del 29 settembre 2017;
-A tale fine, non assume alcuna rilevanza la nota del 14 novembre 2017 dell'istituto di credito indirizzata alla società Parte 3 (che avrebbe dovuto procedere all'acquisto) in difetto di un formale atto di elezione;
Pt 1 mediante 1.4.La decisione del tribunale adriatico è stata ritualmente impugnata dal l'articolazione di cinque motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione del materiale probatorio da cui, al contrario, si sarebbe potuto agevolmente desumere un comportamento finalizzato a garantire l'avveramento della condizione.
3 RE BBLICA ITALIANA PU
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha censurato la scelta del primo giudice di non ammettere le prove orali (interpello e prova per testi) da cui, al contrario, sarebbe stato possibile accertare ulteriormente il proprio comportamento conforme a buona fede.
Il terzo motivo, poi, si è incentrato unicamente sull'omessa pronunzia circa la questione, parimenti sollevata, della validità della clausola inserita nell'atto integrativo del preliminare sulla facoltà riconosciuta al promissario acquirente di esercitare il recesso dal contratto.
Anche la quarta censura, al pari di quella precedente, si è appuntata sul vizio di omessa pronunzia questa volta però sull'assenza dei requisiti per l'esercizio, da parte dei promittenti alienanti del recesso dal contratto non essendo stato previsto nell'accordo preliminare alcun termine essenziale per la stipula del definitivo e non essendovi stata una preventiva diffida ad adempiere.
L'ultimo motivo, infine, ha interessato il capo delle spese di lite. L'appellante, in particolare, si è lamentato del mancato riconoscimento in suo favore di quelle della fase monitoria e di quella cautelare alla luce del duplice rigetto (anche all'esito dell'interposto gravame) della domanda, introdotta in corso di causa secondo le forme del provvedimento d'urgenza ex art 700 cpc, di cancellazione o comunque riduzione dell'ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo.
1.5.1 germani P_ hanno resistito all'interposto gravame deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto.
Hanno, tuttavia, spiegato appello incidentale relativamente al capo delle spese lamentando, alla luce dell'esito complessivo della lite, la compensazione (che, a voler tutto concedere, sarebbe potuta essere parziale).
Chiaramente in forma condizionata (e quindi soltanto nell'ipotesi di accoglimento del gravame principale), hanno reiterato la domanda di condanna del Pt 1 al risarcimento dei danni nella misura di € 170.000,00 pari alla differenza tra il prezzo concordato nel preliminare e quello poi in concreto percepito dal nuovo acquirente dell'immobile di loro proprietà.
In ultimo, è stata reiterata anche la domanda di cancellazione dell'ipoteca giudiziale.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 novembre 2021, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fatte precisare le conclusioni, la causa, giusta ordinanza riservata del 9 novembre 2023, che
4 RE BBLICA ITALIANA PU
quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta, è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le memorie di replica.
2.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Si impone, tuttavia, una ricostruzione della cornice al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
Facendo seguito alla proposta del 28 luglio 2016, le parti hanno sottoscritto il successivo 29 novembre 2016 un contratto preliminare avente ad oggetto l'acquisto da parte del Pt 1 (o di persona da nominare in sede di stesura dell'atto pubblico) di un immobile (a più piani) di proprietà dei fratelli CP 2 ubicato in Pescara alla Via Colonna 29.
Le principali condizioni (rilevanti ai fini che ci occupano) possono essere di seguito riportate:
- Il corrispettivo della vendita è stato fissato in € 700,000;
- Al momento della firma del preliminare, è stata versata dal Pt 1 la somma complessiva di € 75.000,00 di cui € 55.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e la restante parte, pari ad
€ 20.000,00 quale acconto sul maggior importo dovuto;
La sottoscrizione del rogito è stata subordinata all'avveramento di tre condizioni: a) conseguimento di un finanziamento;
b) rilascio del permesso di costruire finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile; c) esito positivo delle verifiche statiche e strutturali;
In data 1 agosto 2017, vi è stata la firma di un accordo integrativo che ha modificato il precedente limitatamente alla parte relativa alle condizioni essendo stata conservata unicamente quella del conseguimento del finanziamento entro il 30 settembre 2017.
A tal riguardo, è stato riconosciuto in favore del Pt 1 il diritto di recesso (ad nutum) in due ipotesi: a) mancata comunicazione a mezzo raccomandata entro la suddetta data del rilascio del finanziamento;
b) assenza di ogni ulteriore comunicazione da parte del promissario acquirente entro la medesima data.
Ricorrendo tali presupposti, i promittenti alienanti sono tenuti alla restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra e di acconto.
Dalla disamina del solo materiale documentale è inoltre risultato che:
5 RE BBLICA ITALIANA PU
Contr Il 14 novembre 2017, ha comunicato a Parte_3 l'esito negativo della domanda di finanziamento;
Di tenore sostanzialmente identico si è rivelata la nota del 15 gennaio 2018 rivolta anche in tal caso alla medesima società (evidentemente indicata dal Pt 1 come acquirente in sede di rogito dell'immobile);
In questo senso, poi, depongono anche le comunicazioni a mezzo posta elettronica risalenti
Contr al mese di marzo 2017 (anche lo studio commercialista Serafini ed il referente di
Testimone 1 );
In particolare, in una delle suddette note, il Tes 1 ha espressamente richiesto il bilancio provvisorio al 31 dicembre 2016 di nonché un prospetto delle pregresse Org_2 esperienze lavorative di Persona 1 ;
Il 29 settembre 2017, il Pt 1 e prima del termine indicato nel contratto ha informato le controparti dell'intenzione, non avendo conseguito il finanziamento, di avvalersi della clausola inserita nell'accordo integrativo così esercitando il recesso dal contratto;
- La società Controparte_4 (come da visura camerale) è stata costituita nel febbraio 2017; Pt 1 e Persona 2 si è fatto riferimento alleNegli SMS intercorsi nel luglio 2017 tra il rilevazioni che l'architetto avrebbe dovuto effettuare all'interno dell'immobile nonché all'istruttoria della pratica di finanziamento da presentarsi nel mese di luglio;
Tanto considerato, è dunque possibile procedere allo scrutinio dei motivi dell'appello principale.
3.1.1. La disamina del primo motivo rende indispensabile la qualificazione della condizione apposta all'atto integrativo del 1 agosto 2017.
Sul punto, deve essere condivisa l'opzione interpretativa del primo giudice che ha inquadrato tale condizione all'interno dello schema tipico di quella potestativa mista, ferma in ogni caso la sua natura risolutiva essendo il suo mancato avveramento idoneo ad incidere (come poi in effetti accaduto) sullo scioglimento del contratto preliminare.
Trattasi di una soluzione che si allinea perfettamente all'interno del solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che, anche negli arresti più recenti, ha chiarito che “Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal
6 RE BBLICA ITALIANA PU
comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista" (cfr Cass Civ., Sez II, 22.6.2023 n. 17919).
Risulta consequenziale a tale inquadramento l'applicazione dell'art. 1358 cod civ. non potendosi escludere che l'obbligo di comportarsi secondo buona fede deve sussistere anche in presenza di una condizione potestativa mista.
La corretta applicazione di tale regola di condotta si traduce nell'espletamento di tutte le attività che dipendono dalla parte per l'avveramento della condizione.
3.1.2. L'essenza della lite (o quanto meno del primo motivo di appello) risiede a questo punto nello stabilire se il Pt 1 abbia tenuto un comportamento conforme a buona fede.
A tal riguardo, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione operata dal primo giudice del materiale documentale.
L'assunto, però, non persuade e di conseguenza non può essere condiviso in quanto:
- Risulta pacifico dal compendio probatorio esaminato che il soggetto che avrebbe dovuto procedere all'acquisto dell'immobile dei CP 2 fosse la società Parte 3 sicchè è
lecito ritenere che in vista del rogito (dove ben sarebbe stata possibile l'indicazione della suddetta società) la pratica per il conseguimento del finanziamento avrebbe dovuto riguardare la predetta società;
- Dalla visura camerale, è risultato che la Parte 3 è stata costituita successivamente al preliminare nel mese di febbraio 2017 con un capitale versato di € 3.000,00;
Inizialmente e sino al marzo 2018, il legale rappresentante è stato Persona 1 (a cui è
poi subentrato il Pt 1 ) proprietario delle quote unitamente a Persona 3 e Parte_4
Org_2[...] questi ultimi anche componenti di
7 RE BBLICA ITALIANA PU
Le comunicazioni provenienti dalla banca (presso cui è stata aperta la pratica per la concessione del finanziamento) si sono limitate a rendere noto l'esito negativo della richiesta senza invero specificare alcunchè di ulteriore;
È certo che era stato richiesto il bilancio provvisorio della sola Org_2 nonché
informazioni sulle pregresse esperienze lavorative del Per 1 quanto alla prima, la richiesta è stata evidentemente motivata dal fatto che i soci Per 3 e Parte 4
comparivano anche nella Parte_3 mentre il Per 1 è risultato inizialmente (e certamente all'epoca della richiesta di finanziamento) il legale rappresentante della predetta società;
Agli atti di causa, però, non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuta trasmissione
-
all'istituto di credito di tale documentazione a nulla valendo la e-mail dello studio Serafini
circa il bagaglio di esperienze professionali dei soggetti coinvolti;
Non può sottacersi che la pratica di finanziamento ha riguardato un importo assai considerevole (almeno € 700.000,00) a fronte dell'assenza di prova circa la possibilità della società di far fronte all'obbligo di restituzione della sorte capitale e degli interessi avendo un capitale sociale versato di appena € 3.000,00, non avendo dato prova dell'espletamento della propria attività;
Il Pt 1 inoltre non ha dimostrato neppure di essersi adoperato in prima persona per -
conseguire il finanziamento;
CP 2Le conversazioni intercorse con devono ritenersi del tutto ininfluenti
-
facendo riferimento all'accesso di un architetto che però non ha alcuna incidenza con la richiesta di finanziamento essendo al contrario più verosimile che trattasi di attività strettamente afferente al rilascio del titolo autorizzativo per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
Il quadro così come tratteggiato, pertanto, deve ritenersi certamente tale per ritenere che l'odierno appellante ha tenuto un comportamento contrario a buona fede.
Tale canone di condotta infatti impone ad una parte di attivarsi nella fase esecutiva del contratto
(tale principio proprio perché di portata generale ben può trovare applicazione anche in sede di accordo preliminare) per preservare l'affidamento che la controparte ha maturato in ordine al buon esito dell'affare.
80 RE BBLICA ITALIANA PU
Risulta in ogni caso di sin troppa chiara evidenza che il comportamento che in concreto può essere richiesto concerne il compimento di quanto sia necessario, con il solo limite dell'impossibilità sopravvenuta (in quanto tale non imputabile), per la corretta esecuzione del contratto.
Orbene, tale livello minimo di impegno richiesto al Pt 1 non può ritenersi assolto alla luce delle considerazioni sin qui svolte.
Esso, volendo scendere ancor più nel dettaglio, non può ritenersi raggiunto dalla semplice presentazione all'istituto di credito di una pratica per la concessione del finanziamento.
L'assenza della violazione della buona fede postula la dimostrazione che l'esito negativo della pratica è stato il frutto di fattori non direttamente ascrivibili al Pt 1 (il quale, per esempio avrebbe potuto individuare un altro soggetto o procedere in prima persona avendo comunque sottoscritto il preliminare).
Non vale, infine, nell'ottica di un diverso inquadramento dei fatti, la circostanza che le parti nell'accordo integrativo del 1 agosto 2017, hanno espressamente riconosciuto in favore dello stesso
Pt 1 la facoltà di recesso ad nutum.
L'operatività di tale clausola è comunque subordinata al rispetto del criterio generale della buona fede poiché, opinando in senso contrario, si potrebbe pervenire al risultato, non giustificabile in diritto, di approntare uno strumento di tutela in favore di una parte che è venuta meno ad un obbligo precipuo immanente all'esecuzione del contratto.
Per queste ragioni, quindi, il primo motivo deve essere rigettato.
3.2. A non diverse conclusioni, seppur chiaramente mediante un diverso percorso argomentativo, deve pervenirsi anche per quanto attiene al secondo motivo incentrato, come peraltro già anticipato, sulla mancata ammissione delle prove orali richieste dal Pt 1 nel corso del primo grado, istanza ritualmente reiterata anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Come noto, il profilo dell'ammissione dei mezzi di prova involge il più ampio e delicato tema della ammissibilità della circostanza dedotta ed anche della sua rilevanza ai fini della decisione.
Nella fattispecie, è proprio tale vaglio (che afferisce propriamente al merito) che deve ritenersi negativo.
Passando, infatti, in rapida rassegna i singoli capitoli è possibile affermare quanto segue.
La prova per interpello (trattasi nello specifico dei capitoli 1-12) è preordinata a favorire la confessione della parte a cui l'interrogatorio è stato deferito, mentre quelli articolati dal Pt 1
9 RE PU BLICA ITALIANA
riguardano circostanze non contestate o comunque già documentate per tabulas (quali la richiesta di finanziamento alla banca, la pratica in favore di Parte_3 la composizione societaria) oppure ノ
del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Tanto vale per i capitoli 4 e 5 relativi all'accesso dell'architetto all'interno dell'immobile trattandosi di attività più direttamente finalizzata all'espletamento delle pratiche edilizia per la ristrutturazione del bene.
La prova testimoniale è stata articolata su più livelli. Ai professionisti Persona 4 (capitoli 13-14),
Tes 2 (capitoli 15-22), CP 5 (capitoli 23-25), Tes 3 (capitoli 26-27), Parte_4 (28-32) è stato chiesto di riferire su aspetti della vicenda in ordine ai quali, essendovi peraltro idonea produzione documentale, non vi è stata contestazione.
Al dott. Serafini, nello specifico (per quanto riguarda i capitoli 34-50) sono state pacificamente richieste delle valutazioni (si veda per tutti il capitolo 46) in quanto tali inammissibili.
I capitoli di prova a cui avrebbe dovuto rispondere il dott. Tes 1 vertono su aspetti inerenti la fase iniziale della richiesta di finanziamento (profilo sul quale non vi è dubbio alcuno anche alla luce delle produzioni documentali). Anche il capitolo n. 55 ( del seguente tenore “Per quale motivo la domanda di leasing non ha ottenuto l'approvazione da parte dell'istituto bancario?"), non deve essere ammesso non avendo dimostrato l'appellante l'avvenuto inoltro della documentazione richiesta dalla banca.
Tes 4 (il n. Del tutto irrilevanti, infine, ai fini della decisione il capitolo di prova per il teste
Testimone 5 ha effettuato un sopralluogo presso 33 "Vero che con il Pt 1 e la Sig.ra
Colonna di Pescara) per studiare sul posto la l'immobile dei P_ (ubicato in Via Vitt. disposizione delle scrivanie della che sarebbe stata nominata in sede di stipula del Parte_3
definitivo?").
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il motivo deve essere rigettato.
3.3. Se il terzo profilo di doglianza risulta assorbito dal rigetto del primo motivo, è possibile passare subito allo scrutinio del quarto motivo con il quale, in estrema sintesi, l'appellante ha lamentato l'omessa pronunzia del giudice di prime cure sul diritto di recesso esercitato, a suo dire, in assenza dei presupposti, dai fratelli P_
Anche in tal caso, però, la prospettazione del Pt 1 non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa.
1
10
0 REPUBBLICA ITALIANA
Come noto, all'interno del panorama normativo possono individuarsi due modalità di recesso: legale e convenzionale.
All'interno del primo genus, deve ricondursi l'ipotesi disciplinata dall'art. 1385 cod civ per la cui applicazione è sufficiente che vi sia stata la corresponsione della caparra (confirmatoria) ed alla stessa deve essere attribuita la funzione di modalità predefinita di risarcimento del danno da inadempimento (con l'unica differenza della diversa quantificazione della caparra a seconda della parte inadempiente).
Per tale ragione, le argomentazioni svolte dall'appellante sull'indispensabilità dell'indicazione di un termine essenziale e della preventiva (prima del recesso) diffida ad adempiere non possono essere condivise.
Resta piuttosto da verificare (trattandosi di un requisito indispensabile per il corretto esercizio del recesso) la gravità dell'inadempimento da valutarsi secondo le coordinate ermeneutiche tratteggiate dalla giurisprudenza e quindi sia in termini oggettivi che soggettivi.
Tale profilo deve certamente ritenersi sussistente nel caso di specie in quanto in difetto del finanziamento (pacificamente indicato come unico mezzo di procacciamento della provvista necessaria per il pagamento del prezzo dell'immobile) non sarebbe stato possibile il perfezionamento dell'effetto traslativo.
3.4. L'esito del gravame principale (che, in definitiva, deve essere rigettato) non può comportare alcuna modifica delle spese sia del monitorio che della fase cautelare.
Quanto al primo è infatti sufficiente osservare che il decreto ingiuntivo è stato revocato e disposto il trattenimento della sola caparra confirmatoria in favore dei CP 2 il Pt 1 ha avuto diritto alla restituzione della sola somma di € 20.000,00 corrisposta alle controparti a titolo di acconto.
Con riferimento al giudizio cautelare, definito in prima istanza ed all'esito dell'interposto reclamo, con un provvedimento di rigetto della tutela d'urgenza invocata dai promittenti alienanti, deve farsi applicazione del principio ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“In tema di spese giudiziali civili, il principio della soccombenza, in forza del quale si attribuisce l'onere di pagamento delle spese, deve essere apprezzato in base all'esito finale della lite, alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi o i vari gradi del giudizio, sicché non può considerarsi (nemmeno in minima parte) soccombente la parte la cui
111 1 RE BBLICA ITALIANA PU
domanda sia stata integralmente accolta, pur dopo (e nonostante) il rigetto di una istanza cautelare formulata in corso di causa" (cfr Cass Civ, Sez III, 17.11.2022 n. 33925).
Ne deriva quindi il rigetto anche dell'ultimo motivo di appello principale.
4. I promittenti alienanti hanno spiegato impugnazione incidentale (dovendosi qualificare tale) la richiesta di modifica del capo delle spese di lite che, facendo leva sull'esistenza di una soccombenza prevalente, dovevano essere poste a carico della controparte.
Valgono, in definitiva, le medesime argomentazioni sopra svolte e quindi, dovendosi avere riguardo all'esito complessivo della lite, la compensazione deve ritenersi corretta.
Ne discende il rigetto anche del gravame incidentale.
5. Un discorso a parte merita la richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal Pt 1 presso i RR.II. dell' ufficio provinciale di Pescara in data 07/03/2018 al n. Organizzazione_3
,
430 di formalità.
La garanzia è stata fondata sul decreto ingiuntivo n. 299/18, dichiarato provvisoriamente esecutivo ma, come anticipato, revocato all'esito del giudizio di primo grado.
Non ricorrono ulteriori condizioni per la conservazione della garanzia avendo pacificamente provveduto i Per_2 alla restituzione (dando in tal modo spontanea esecuzione alla pronunzia di primo grado) della somma di € 20.000,00 in effetti non ricompresa nella caparra confirmatoria.
In conclusione, quindi, va pronunziata la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal Pt 1
presso i RR.II. dell' Organizzazione_3 ufficio provinciale di Pescara in data 07/03/2018 al n. '
430 di formalità.
6. Le spese del presente grado, alla luce della soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.
7. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante principale e gli
12 RE BBLICA ITALIANA PU
appellanti incidentali sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1438/21 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello principale;
b) Rigetta l'appello incidentale;
c) Compensa integralmente le spese del presente grado;
Pt 1 presso i RR.II. d) Ordina la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal ufficio provinciale di Pescara in data 07/03/2018 al n. dell' Organizzazione_3 '
430 di formalità.
e) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 25 gennaio 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
13 RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIA NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1315/2021 R.G. trattenuta in udienza del 7 novembre 2023 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
Codice Fiscale 1 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1 (cf del foro di Chieti ed elettivamente domiciliato in L'Aquila presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Andrea BALENA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf C.F. 2 P_ Parte_2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Dario BINI del
[...] (cf C.F. 3 foro di Pescara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1438/21 del 16 novembre
2021 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e recesso contratto preliminare compravendita.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
1 RE BBLICA ITALIANA PU
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha definito un articolato contenzioso tra le parti estrinsecatosi attraverso la pendenza di due distinti giudizi.
1.1.1.Un primo, rubricato al nr. 796/18 RG, avente ad oggetto l'opposizione proposta dai germani al decreto, peraltro già munito della Controparte_2 e Parte_2 provvisoria esecuzione, n. 299/18 con cui gli è stato intimato il pagamento, in favore di Pt 1
[...] della somma complessiva di € 75.000,00, costituita da una (più cospicua) parte, pari ad € "
55.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e la restante, per € 20.000, quale acconto del prezzo, corrisposta in forza di un contratto preliminare (sul quale, nel prosieguo meglio si dirà) per l'acquisto di un immobile di proprietà dei P_ situato in Pescara in Vittoria Colonna 29.
Gli opponenti hanno, in estrema sintesi, rappresentato che nella pendenza della condizione il
Pt 1 , in spregio al canone generale di buona fede, non si è adoperato per l'ottenimento, da parte di un istituto di credito di un finanziamento o comunque di un leasing per l'acquisto dell'immobile al prezzo concordato di € 700.000,00.
Muovendo, allora, da tale premessa, gli opponenti, spiegando nella sostanza domanda riconvenzionale hanno esercitato il diritto di recesso dal suddetto contratto richiedendo di trattenere la somma corrisposta di € 75.000,00 e soltanto in via subordinata, agendo con un'azione risarcitoria, hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 170.000,00 derivante dalla differenza tra l'importo concordato con il Pt 1 e quello inferiore successivamente loro corrisposto da Org_1 che ha provveduto al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile.
1.1.2. Un secondo giudizio, invece iscritto al n. 688/18 RG, introdotto dai CP 2 nel quale gli stessi hanno integralmente riprodotto le medesime argomentazioni svolte nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La novità risulta al contrario rappresentata dal Pt 1 il quale, costituendosi ha a sua volta spiegato domanda riconvenzionale volta a conseguire in via principale la restituzione della sola somma di € 55.000,00 (facendo in tal modo riferimento a quanto concordato nell'atto integrativo dell'accordo preliminare) e soltanto in via meramente gradata ha chiesto la condanna delle controparti alla restituzione del doppio della caparra stessa nonché dell'acconto corrisposto di €
20.000,00. RE PU BLICA ITALIANA
1.2. Disposta la riunione dei due giudizi, ed attenendosi alle sole risultanze documentali (le prove orali richieste dal Pt 1 anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, non sono state ammesse) il primo giudice ha così deciso la lite:
Il decreto ingiuntivo, in ordine al quale era stata nel frattempo sospesa la provvisoria esecuzione, è
stato revocato;
L'opposizione proposta dai P_ (e di conseguenza anche la domanda proposta in via principale) è stata parzialmente accolta;
È stata parzialmente accolta la domanda riconvenzionale e di conseguenza è stato disposto che la sola somma di € 55.000,00, pari alla caparra confirmatoria, deve essere trattenuta dai promittenti alienanti a cui è stata invece ordinata la restituzione (quale conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare) della minor somma di € 20.000,00;
Le spese di lite (anche di quelle della fase cautelare) sono state integralmente compensate;
1.3.Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
-Al contratto preliminare, anche in seguito all'integrazione del 1 agosto 2017, è stata applicata una condizione potestativa mista relativa al conseguimento del finanziamento necessario a procurarsi la provvista necessaria per il prezzo della vendita dell'immobile;
-Fermo tale inquadramento, il parametro normativo di riferimento deve individuarsi nell'art. 1358 cod civ sicchè, nella pendenza della condizione, la parte è tenuta a comportarsi secondo fede;
-Il Pt 1 non ha di contro dimostrato di essersi attivato per la concessione del finanziamento quanto meno sino alla data del 29 settembre 2017;
-A tale fine, non assume alcuna rilevanza la nota del 14 novembre 2017 dell'istituto di credito indirizzata alla società Parte 3 (che avrebbe dovuto procedere all'acquisto) in difetto di un formale atto di elezione;
Pt 1 mediante 1.4.La decisione del tribunale adriatico è stata ritualmente impugnata dal l'articolazione di cinque motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione del materiale probatorio da cui, al contrario, si sarebbe potuto agevolmente desumere un comportamento finalizzato a garantire l'avveramento della condizione.
3 RE BBLICA ITALIANA PU
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha censurato la scelta del primo giudice di non ammettere le prove orali (interpello e prova per testi) da cui, al contrario, sarebbe stato possibile accertare ulteriormente il proprio comportamento conforme a buona fede.
Il terzo motivo, poi, si è incentrato unicamente sull'omessa pronunzia circa la questione, parimenti sollevata, della validità della clausola inserita nell'atto integrativo del preliminare sulla facoltà riconosciuta al promissario acquirente di esercitare il recesso dal contratto.
Anche la quarta censura, al pari di quella precedente, si è appuntata sul vizio di omessa pronunzia questa volta però sull'assenza dei requisiti per l'esercizio, da parte dei promittenti alienanti del recesso dal contratto non essendo stato previsto nell'accordo preliminare alcun termine essenziale per la stipula del definitivo e non essendovi stata una preventiva diffida ad adempiere.
L'ultimo motivo, infine, ha interessato il capo delle spese di lite. L'appellante, in particolare, si è lamentato del mancato riconoscimento in suo favore di quelle della fase monitoria e di quella cautelare alla luce del duplice rigetto (anche all'esito dell'interposto gravame) della domanda, introdotta in corso di causa secondo le forme del provvedimento d'urgenza ex art 700 cpc, di cancellazione o comunque riduzione dell'ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo.
1.5.1 germani P_ hanno resistito all'interposto gravame deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto.
Hanno, tuttavia, spiegato appello incidentale relativamente al capo delle spese lamentando, alla luce dell'esito complessivo della lite, la compensazione (che, a voler tutto concedere, sarebbe potuta essere parziale).
Chiaramente in forma condizionata (e quindi soltanto nell'ipotesi di accoglimento del gravame principale), hanno reiterato la domanda di condanna del Pt 1 al risarcimento dei danni nella misura di € 170.000,00 pari alla differenza tra il prezzo concordato nel preliminare e quello poi in concreto percepito dal nuovo acquirente dell'immobile di loro proprietà.
In ultimo, è stata reiterata anche la domanda di cancellazione dell'ipoteca giudiziale.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 novembre 2021, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fatte precisare le conclusioni, la causa, giusta ordinanza riservata del 9 novembre 2023, che
4 RE BBLICA ITALIANA PU
quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta, è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le memorie di replica.
2.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Si impone, tuttavia, una ricostruzione della cornice al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
Facendo seguito alla proposta del 28 luglio 2016, le parti hanno sottoscritto il successivo 29 novembre 2016 un contratto preliminare avente ad oggetto l'acquisto da parte del Pt 1 (o di persona da nominare in sede di stesura dell'atto pubblico) di un immobile (a più piani) di proprietà dei fratelli CP 2 ubicato in Pescara alla Via Colonna 29.
Le principali condizioni (rilevanti ai fini che ci occupano) possono essere di seguito riportate:
- Il corrispettivo della vendita è stato fissato in € 700,000;
- Al momento della firma del preliminare, è stata versata dal Pt 1 la somma complessiva di € 75.000,00 di cui € 55.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e la restante parte, pari ad
€ 20.000,00 quale acconto sul maggior importo dovuto;
La sottoscrizione del rogito è stata subordinata all'avveramento di tre condizioni: a) conseguimento di un finanziamento;
b) rilascio del permesso di costruire finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile; c) esito positivo delle verifiche statiche e strutturali;
In data 1 agosto 2017, vi è stata la firma di un accordo integrativo che ha modificato il precedente limitatamente alla parte relativa alle condizioni essendo stata conservata unicamente quella del conseguimento del finanziamento entro il 30 settembre 2017.
A tal riguardo, è stato riconosciuto in favore del Pt 1 il diritto di recesso (ad nutum) in due ipotesi: a) mancata comunicazione a mezzo raccomandata entro la suddetta data del rilascio del finanziamento;
b) assenza di ogni ulteriore comunicazione da parte del promissario acquirente entro la medesima data.
Ricorrendo tali presupposti, i promittenti alienanti sono tenuti alla restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra e di acconto.
Dalla disamina del solo materiale documentale è inoltre risultato che:
5 RE BBLICA ITALIANA PU
Contr Il 14 novembre 2017, ha comunicato a Parte_3 l'esito negativo della domanda di finanziamento;
Di tenore sostanzialmente identico si è rivelata la nota del 15 gennaio 2018 rivolta anche in tal caso alla medesima società (evidentemente indicata dal Pt 1 come acquirente in sede di rogito dell'immobile);
In questo senso, poi, depongono anche le comunicazioni a mezzo posta elettronica risalenti
Contr al mese di marzo 2017 (anche lo studio commercialista Serafini ed il referente di
Testimone 1 );
In particolare, in una delle suddette note, il Tes 1 ha espressamente richiesto il bilancio provvisorio al 31 dicembre 2016 di nonché un prospetto delle pregresse Org_2 esperienze lavorative di Persona 1 ;
Il 29 settembre 2017, il Pt 1 e prima del termine indicato nel contratto ha informato le controparti dell'intenzione, non avendo conseguito il finanziamento, di avvalersi della clausola inserita nell'accordo integrativo così esercitando il recesso dal contratto;
- La società Controparte_4 (come da visura camerale) è stata costituita nel febbraio 2017; Pt 1 e Persona 2 si è fatto riferimento alleNegli SMS intercorsi nel luglio 2017 tra il rilevazioni che l'architetto avrebbe dovuto effettuare all'interno dell'immobile nonché all'istruttoria della pratica di finanziamento da presentarsi nel mese di luglio;
Tanto considerato, è dunque possibile procedere allo scrutinio dei motivi dell'appello principale.
3.1.1. La disamina del primo motivo rende indispensabile la qualificazione della condizione apposta all'atto integrativo del 1 agosto 2017.
Sul punto, deve essere condivisa l'opzione interpretativa del primo giudice che ha inquadrato tale condizione all'interno dello schema tipico di quella potestativa mista, ferma in ogni caso la sua natura risolutiva essendo il suo mancato avveramento idoneo ad incidere (come poi in effetti accaduto) sullo scioglimento del contratto preliminare.
Trattasi di una soluzione che si allinea perfettamente all'interno del solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che, anche negli arresti più recenti, ha chiarito che “Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal
6 RE BBLICA ITALIANA PU
comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista" (cfr Cass Civ., Sez II, 22.6.2023 n. 17919).
Risulta consequenziale a tale inquadramento l'applicazione dell'art. 1358 cod civ. non potendosi escludere che l'obbligo di comportarsi secondo buona fede deve sussistere anche in presenza di una condizione potestativa mista.
La corretta applicazione di tale regola di condotta si traduce nell'espletamento di tutte le attività che dipendono dalla parte per l'avveramento della condizione.
3.1.2. L'essenza della lite (o quanto meno del primo motivo di appello) risiede a questo punto nello stabilire se il Pt 1 abbia tenuto un comportamento conforme a buona fede.
A tal riguardo, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione operata dal primo giudice del materiale documentale.
L'assunto, però, non persuade e di conseguenza non può essere condiviso in quanto:
- Risulta pacifico dal compendio probatorio esaminato che il soggetto che avrebbe dovuto procedere all'acquisto dell'immobile dei CP 2 fosse la società Parte 3 sicchè è
lecito ritenere che in vista del rogito (dove ben sarebbe stata possibile l'indicazione della suddetta società) la pratica per il conseguimento del finanziamento avrebbe dovuto riguardare la predetta società;
- Dalla visura camerale, è risultato che la Parte 3 è stata costituita successivamente al preliminare nel mese di febbraio 2017 con un capitale versato di € 3.000,00;
Inizialmente e sino al marzo 2018, il legale rappresentante è stato Persona 1 (a cui è
poi subentrato il Pt 1 ) proprietario delle quote unitamente a Persona 3 e Parte_4
Org_2[...] questi ultimi anche componenti di
7 RE BBLICA ITALIANA PU
Le comunicazioni provenienti dalla banca (presso cui è stata aperta la pratica per la concessione del finanziamento) si sono limitate a rendere noto l'esito negativo della richiesta senza invero specificare alcunchè di ulteriore;
È certo che era stato richiesto il bilancio provvisorio della sola Org_2 nonché
informazioni sulle pregresse esperienze lavorative del Per 1 quanto alla prima, la richiesta è stata evidentemente motivata dal fatto che i soci Per 3 e Parte 4
comparivano anche nella Parte_3 mentre il Per 1 è risultato inizialmente (e certamente all'epoca della richiesta di finanziamento) il legale rappresentante della predetta società;
Agli atti di causa, però, non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuta trasmissione
-
all'istituto di credito di tale documentazione a nulla valendo la e-mail dello studio Serafini
circa il bagaglio di esperienze professionali dei soggetti coinvolti;
Non può sottacersi che la pratica di finanziamento ha riguardato un importo assai considerevole (almeno € 700.000,00) a fronte dell'assenza di prova circa la possibilità della società di far fronte all'obbligo di restituzione della sorte capitale e degli interessi avendo un capitale sociale versato di appena € 3.000,00, non avendo dato prova dell'espletamento della propria attività;
Il Pt 1 inoltre non ha dimostrato neppure di essersi adoperato in prima persona per -
conseguire il finanziamento;
CP 2Le conversazioni intercorse con devono ritenersi del tutto ininfluenti
-
facendo riferimento all'accesso di un architetto che però non ha alcuna incidenza con la richiesta di finanziamento essendo al contrario più verosimile che trattasi di attività strettamente afferente al rilascio del titolo autorizzativo per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
Il quadro così come tratteggiato, pertanto, deve ritenersi certamente tale per ritenere che l'odierno appellante ha tenuto un comportamento contrario a buona fede.
Tale canone di condotta infatti impone ad una parte di attivarsi nella fase esecutiva del contratto
(tale principio proprio perché di portata generale ben può trovare applicazione anche in sede di accordo preliminare) per preservare l'affidamento che la controparte ha maturato in ordine al buon esito dell'affare.
80 RE BBLICA ITALIANA PU
Risulta in ogni caso di sin troppa chiara evidenza che il comportamento che in concreto può essere richiesto concerne il compimento di quanto sia necessario, con il solo limite dell'impossibilità sopravvenuta (in quanto tale non imputabile), per la corretta esecuzione del contratto.
Orbene, tale livello minimo di impegno richiesto al Pt 1 non può ritenersi assolto alla luce delle considerazioni sin qui svolte.
Esso, volendo scendere ancor più nel dettaglio, non può ritenersi raggiunto dalla semplice presentazione all'istituto di credito di una pratica per la concessione del finanziamento.
L'assenza della violazione della buona fede postula la dimostrazione che l'esito negativo della pratica è stato il frutto di fattori non direttamente ascrivibili al Pt 1 (il quale, per esempio avrebbe potuto individuare un altro soggetto o procedere in prima persona avendo comunque sottoscritto il preliminare).
Non vale, infine, nell'ottica di un diverso inquadramento dei fatti, la circostanza che le parti nell'accordo integrativo del 1 agosto 2017, hanno espressamente riconosciuto in favore dello stesso
Pt 1 la facoltà di recesso ad nutum.
L'operatività di tale clausola è comunque subordinata al rispetto del criterio generale della buona fede poiché, opinando in senso contrario, si potrebbe pervenire al risultato, non giustificabile in diritto, di approntare uno strumento di tutela in favore di una parte che è venuta meno ad un obbligo precipuo immanente all'esecuzione del contratto.
Per queste ragioni, quindi, il primo motivo deve essere rigettato.
3.2. A non diverse conclusioni, seppur chiaramente mediante un diverso percorso argomentativo, deve pervenirsi anche per quanto attiene al secondo motivo incentrato, come peraltro già anticipato, sulla mancata ammissione delle prove orali richieste dal Pt 1 nel corso del primo grado, istanza ritualmente reiterata anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Come noto, il profilo dell'ammissione dei mezzi di prova involge il più ampio e delicato tema della ammissibilità della circostanza dedotta ed anche della sua rilevanza ai fini della decisione.
Nella fattispecie, è proprio tale vaglio (che afferisce propriamente al merito) che deve ritenersi negativo.
Passando, infatti, in rapida rassegna i singoli capitoli è possibile affermare quanto segue.
La prova per interpello (trattasi nello specifico dei capitoli 1-12) è preordinata a favorire la confessione della parte a cui l'interrogatorio è stato deferito, mentre quelli articolati dal Pt 1
9 RE PU BLICA ITALIANA
riguardano circostanze non contestate o comunque già documentate per tabulas (quali la richiesta di finanziamento alla banca, la pratica in favore di Parte_3 la composizione societaria) oppure ノ
del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Tanto vale per i capitoli 4 e 5 relativi all'accesso dell'architetto all'interno dell'immobile trattandosi di attività più direttamente finalizzata all'espletamento delle pratiche edilizia per la ristrutturazione del bene.
La prova testimoniale è stata articolata su più livelli. Ai professionisti Persona 4 (capitoli 13-14),
Tes 2 (capitoli 15-22), CP 5 (capitoli 23-25), Tes 3 (capitoli 26-27), Parte_4 (28-32) è stato chiesto di riferire su aspetti della vicenda in ordine ai quali, essendovi peraltro idonea produzione documentale, non vi è stata contestazione.
Al dott. Serafini, nello specifico (per quanto riguarda i capitoli 34-50) sono state pacificamente richieste delle valutazioni (si veda per tutti il capitolo 46) in quanto tali inammissibili.
I capitoli di prova a cui avrebbe dovuto rispondere il dott. Tes 1 vertono su aspetti inerenti la fase iniziale della richiesta di finanziamento (profilo sul quale non vi è dubbio alcuno anche alla luce delle produzioni documentali). Anche il capitolo n. 55 ( del seguente tenore “Per quale motivo la domanda di leasing non ha ottenuto l'approvazione da parte dell'istituto bancario?"), non deve essere ammesso non avendo dimostrato l'appellante l'avvenuto inoltro della documentazione richiesta dalla banca.
Tes 4 (il n. Del tutto irrilevanti, infine, ai fini della decisione il capitolo di prova per il teste
Testimone 5 ha effettuato un sopralluogo presso 33 "Vero che con il Pt 1 e la Sig.ra
Colonna di Pescara) per studiare sul posto la l'immobile dei P_ (ubicato in Via Vitt. disposizione delle scrivanie della che sarebbe stata nominata in sede di stipula del Parte_3
definitivo?").
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il motivo deve essere rigettato.
3.3. Se il terzo profilo di doglianza risulta assorbito dal rigetto del primo motivo, è possibile passare subito allo scrutinio del quarto motivo con il quale, in estrema sintesi, l'appellante ha lamentato l'omessa pronunzia del giudice di prime cure sul diritto di recesso esercitato, a suo dire, in assenza dei presupposti, dai fratelli P_
Anche in tal caso, però, la prospettazione del Pt 1 non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa.
1
10
0 REPUBBLICA ITALIANA
Come noto, all'interno del panorama normativo possono individuarsi due modalità di recesso: legale e convenzionale.
All'interno del primo genus, deve ricondursi l'ipotesi disciplinata dall'art. 1385 cod civ per la cui applicazione è sufficiente che vi sia stata la corresponsione della caparra (confirmatoria) ed alla stessa deve essere attribuita la funzione di modalità predefinita di risarcimento del danno da inadempimento (con l'unica differenza della diversa quantificazione della caparra a seconda della parte inadempiente).
Per tale ragione, le argomentazioni svolte dall'appellante sull'indispensabilità dell'indicazione di un termine essenziale e della preventiva (prima del recesso) diffida ad adempiere non possono essere condivise.
Resta piuttosto da verificare (trattandosi di un requisito indispensabile per il corretto esercizio del recesso) la gravità dell'inadempimento da valutarsi secondo le coordinate ermeneutiche tratteggiate dalla giurisprudenza e quindi sia in termini oggettivi che soggettivi.
Tale profilo deve certamente ritenersi sussistente nel caso di specie in quanto in difetto del finanziamento (pacificamente indicato come unico mezzo di procacciamento della provvista necessaria per il pagamento del prezzo dell'immobile) non sarebbe stato possibile il perfezionamento dell'effetto traslativo.
3.4. L'esito del gravame principale (che, in definitiva, deve essere rigettato) non può comportare alcuna modifica delle spese sia del monitorio che della fase cautelare.
Quanto al primo è infatti sufficiente osservare che il decreto ingiuntivo è stato revocato e disposto il trattenimento della sola caparra confirmatoria in favore dei CP 2 il Pt 1 ha avuto diritto alla restituzione della sola somma di € 20.000,00 corrisposta alle controparti a titolo di acconto.
Con riferimento al giudizio cautelare, definito in prima istanza ed all'esito dell'interposto reclamo, con un provvedimento di rigetto della tutela d'urgenza invocata dai promittenti alienanti, deve farsi applicazione del principio ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“In tema di spese giudiziali civili, il principio della soccombenza, in forza del quale si attribuisce l'onere di pagamento delle spese, deve essere apprezzato in base all'esito finale della lite, alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi o i vari gradi del giudizio, sicché non può considerarsi (nemmeno in minima parte) soccombente la parte la cui
111 1 RE BBLICA ITALIANA PU
domanda sia stata integralmente accolta, pur dopo (e nonostante) il rigetto di una istanza cautelare formulata in corso di causa" (cfr Cass Civ, Sez III, 17.11.2022 n. 33925).
Ne deriva quindi il rigetto anche dell'ultimo motivo di appello principale.
4. I promittenti alienanti hanno spiegato impugnazione incidentale (dovendosi qualificare tale) la richiesta di modifica del capo delle spese di lite che, facendo leva sull'esistenza di una soccombenza prevalente, dovevano essere poste a carico della controparte.
Valgono, in definitiva, le medesime argomentazioni sopra svolte e quindi, dovendosi avere riguardo all'esito complessivo della lite, la compensazione deve ritenersi corretta.
Ne discende il rigetto anche del gravame incidentale.
5. Un discorso a parte merita la richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal Pt 1 presso i RR.II. dell' ufficio provinciale di Pescara in data 07/03/2018 al n. Organizzazione_3
,
430 di formalità.
La garanzia è stata fondata sul decreto ingiuntivo n. 299/18, dichiarato provvisoriamente esecutivo ma, come anticipato, revocato all'esito del giudizio di primo grado.
Non ricorrono ulteriori condizioni per la conservazione della garanzia avendo pacificamente provveduto i Per_2 alla restituzione (dando in tal modo spontanea esecuzione alla pronunzia di primo grado) della somma di € 20.000,00 in effetti non ricompresa nella caparra confirmatoria.
In conclusione, quindi, va pronunziata la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal Pt 1
presso i RR.II. dell' Organizzazione_3 ufficio provinciale di Pescara in data 07/03/2018 al n. '
430 di formalità.
6. Le spese del presente grado, alla luce della soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.
7. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante principale e gli
12 RE BBLICA ITALIANA PU
appellanti incidentali sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1438/21 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello principale;
b) Rigetta l'appello incidentale;
c) Compensa integralmente le spese del presente grado;
Pt 1 presso i RR.II. d) Ordina la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal ufficio provinciale di Pescara in data 07/03/2018 al n. dell' Organizzazione_3 '
430 di formalità.
e) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 25 gennaio 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
13 RE PU BBLICA ITALIANA