Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 853
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità notifica per indirizzo PEC non registrato

    L'eccezione di nullità della notifica per provenienza da PEC non iscritta in registri è superata dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto quando l'atto viene impugnato nei termini, sanando ogni eventuale vizio. Inoltre, nel caso specifico, l'indirizzo di invio è risultato essere quello ufficiale. La proposizione tempestiva del ricorso sana la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    L'avviso di accertamento relativo all'annualità 2020-2021 è stato notificato in data 26/4/2023 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa. Per l'annualità 2022, l'avviso di accertamento è assorbito nella notifica della cartella di pagamento, in quanto la legge regionale consente l'iscrizione a ruolo senza previa contestazione in caso di omesso versamento del bollo auto.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La prescrizione è triennale. Alla data di notifica dell'atto impugnato (17/7/2024) non era maturato il termine prescrizionale, anche non considerando la sospensione per emergenza sanitaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 853
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 853
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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