Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/04/2023, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2023
N. 00553/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare della omonima Impresa individuale, esercente l’attività di Bar - Pasticceria in Avetrana, sotto l’insegna “-OMISSIS-”, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Brattoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lucia Cesaria Brattoli in Nardo', via Tito Sanasi, n. 18;
contro
Comune di Avetrana, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) della nota provvedimentale prot. n. -OMISSIS- del 13.07.2022, avente ad oggetto “DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO”, con cui il Comune di Avetrana - S.U.A.P. ha negato l'autorizzazione chiesta dalla ricorrente “per l'occupazione (temporanea) di suolo pubblico ed occupazione area (tenda spiovente, tavoli, sedie, vasi, ecc.), da realizzarsi in questo Comune su area pubblica prospiciente l'attività commerciale/artigianale Bar Pasticceria - -OMISSIS- alla -OMISSIS-, distinto in Catasto al Foglio-OMISSIS-” e dei pareri alla stessa presupposti ed, in particolare:
b) del parere sfavorevole espresso dal S.U.A.P. del Comune di Avetrana, “trasmesso con nota -OMISSIS-” (conosciuto solo perché richiamato nel corpo del provvedimento di diniego);
c) del parere sfavorevole del 22.06.2022, espresso dal Comando di Polizia Locale del Comune di Avetrana prot. n. -OMISSIS- in atti al prot. n. -OMISSIS- del 28.06.2022; e, quindi, ancora, ed ove occorra:
d) della comunicazione di avvio del procedimento e contestuale comunicazione dei motivi ostativi (preavviso di diniego) dell’11-13.05.2022, a firma del Responsabile del Servizio, Arch. Egidio Caputo, e del presupposto citato parere prot. n. -OMISSIS-del 03.05.2022 e di quello ivi richiamato prot. n. -OMISSIS- del 13.04.2022;
e) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to L. Brattoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, in qualità di titolare della omonima Impresa individuale, esercente l’attività di Bar - Pasticceria, in Avetrana -OMISSIS-, -OMISSIS- (Vico chiuso al traffico salvo che per i residenti) su cui affaccia l’ingresso secondario dell’esercizio, sotto l’insegna “-OMISSIS-”, con ricorso notificato il 26/07/2022 e depositato in giudizio il 27/07/2022, impugna la nota provvedimentale prot. n. -OMISSIS- del 13.07.2022, avente ad oggetto “DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO”, con cui il Comune di Avetrana - S.U.A.P. le ha negato la chiesta autorizzazione “per l'occupazione (temporanea) di suolo pubblico ed occupazione area (tenda spiovente, tavoli, sedie, vasi, ecc.), da realizzarsi in questo Comune su area pubblica prospiciente l'attività commerciale/artigianale Bar Pasticceria - -OMISSIS- alla -OMISSIS-, distinto in Catasto al Foglio-OMISSIS-”, a seguito di apposita istanza del 14/04/2022, e i pareri alla stessa presupposti ed, in particolare, il parere sfavorevole espresso dal S.U.A.P. del Comune di Avetrana, “trasmesso con nota -OMISSIS-” (richiamato nel corpo del provvedimento di diniego), il parere sfavorevole del 22.06.2022, espresso dal Comando di Polizia Locale del Comune di Avetrana prot. n. -OMISSIS- in atti al prot. n. -OMISSIS- del 28.06.2022, e, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale comunicazione dei motivi ostativi (preavviso di diniego) dell’11-13.05.2022 e il presupposto citato parere prot. n. -OMISSIS-del 03.05.2022 e quello ivi richiamato prot. n. -OMISSIS- del 13.04.2022, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 40 CODICE DELLA STRADA E DELL’ART. 140 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (D.P.R. N. 495/1992 E SS.MM.II.) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIB. DI CC N. 37 DEL 10.08.2007 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’, CONTRADDITTORIETA’ ED ILLEGITTIMITA’ MANIFESTA.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Avetrana.
Ad esito della Camera di Consiglio del 14/09/2022, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 447 del 15/09/2022, ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente e, per l'effetto, sospeso l’efficacia del provvedimento comunale impugnato, ai fini dell’immediato riesame da parte del Comune intimato, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 04/04/2023, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso incentrate sull’eccesso di potere per la contraddittorietà del provvedimento comunale impugnato con le precedenti analoghe autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti dall’A.C. intimata in relazione all’area pubblica de qua, sulla base della medesima normativa legislativa e regolamentare rimasta immutata nel tempo, e sull’illogicità della motivazione esternata dall’A.C., trattandosi, nella specie, di una strada comunale con larghezza, comunque, inferiore a quella di 5,50 metri prevista dal Codice della Strada per il doppio senso di circolazione, che già, quindi, preclude il doppio senso di circolazione, nonché chiusa al traffico veicolare riservato solo ai residenti (3 soggetti), sicché non appare logico argomentare, nella specie, di necessità di istituire un senso unico alternato di circolazione (previsto per altri casi) o di un rischio particolare per la sicurezza della circolazione stradale (anche tenuto conto che nella relazione illustrativa allegata all’istanza di parte ricorrente del 14.04.2022 si legge espressamente che “verrà garantito il passaggio di qualsiasi mezzo considerato che verrà lasciato libero un passaggio di mt. 3,00. IN CASI ECCEZZIONALI QUALORA SI DOVESSERO VERIFICARE SITUAZIONE DI SICUREZZA TRATTANDOSI DI TENDA ESTRAIBILI VERRA’ RIAVVOLTA IMMEDIATAMENTE ED I TAVOLINI E SEDIE IMMEDIATAMENTE RIMOSSI E/O ACCANTONATI GARANTENDO IL PASSAGGIO IMMEDIATO AI MEZZI DI SOCCORSO”), nel mentre il richiamo operato “ai fatti ultimi accaduti in data 30/04/2022” è del tutto generico.
Rilevata, peraltro, l’assenza di controdeduzioni del Comune di Avetrana, che non si è costituito nel presente giudizio.
Ritenuto altresì, sussistente, l’allegato periculum in mora ”.
Il 20/02/2023, il Comune di Avetrana, non costituito tramite difensore nel presente giudizio, ha depositato in atti una relazione istruttoria datata 19/02/2023, nella quale ha svolto (in maniera irrituale) le proprie difese e ha concluso chiedendo di respingere l’avverso ricorso.
Il 03/03/2023, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito, preliminarmente, “ l’inammissibilità della “relazione istruttoria” per violazione dell’art. 83 c.p.c. e dell’art. 22 c.p.a. difettando, in assenza di qualsivoglia procura agli atti di causa, lo jus postulandi in capo al soggetto che ha depositato lo scritto difensivo nell’interesse dell’Amministrazione resistente assumendone la paternità ”, chiedendone l’espunzione dal fascicolo di causa e, nel merito, l’infondatezza delle argomentazioni contenute nello scritto in questione, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 04/04/2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, va accolto, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, fatti salvi i successivi provvedimenti della A.C. intimata.
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente lamenta “ la palese contraddittorietà dell’azione amministrativa che lede evidentemente il legittimo affidamento della ricorrente al buon esisto del procedimento per come consolidatosi nel corso degli anni ”, nonché l’infondatezza e la pretestuosità delle argomentazioni addotte a sostegno del parere sfavorevole del Comando di Polizia Locale del Comune di Avetrana, posto dall’Amministrazione intimata a fondamento del diniego impugnato.
1.1. - Occorre, anzitutto, premettere che il gravato provvedimento comunale di diniego dell’autorizzazione all’occupazione (temporanea) di suolo pubblico è basato sul parere sfavorevole del Comando di Polizia Locale del Comune di Avetrana del 22/06/2022, che conferma in toto il precedente parere del 03/05/2022 (il quale, a sua volta, richiama un precedente parere sfavorevole del 13/04/2022, incentrato, però, sui motivi ostativi alla installazione di una pedana, non più prevista nell’ultima istanza avanzata dalla ricorrente il 14/04/2022, che prevede solo il posizionamento di 4 tavolini e 16 sedie al di sotto di una tenda spiovente avvolgibile), secondo il quale, in particolare, “ Considerando che la suddetta carreggiata di transito è a doppio senso di circolazione, seppur la segnaletica ivi ubicata preveda il divieto di circolazione veicolare, eccetto i residenti, tale ultima evidenza, comunque dimostra come la circolazione veicolare, seppur limitata ai residenti, è prevista. Considerando che nel tratto sopra descritto, ovvero della larghezza della carreggiata di circa metri 4.35 non è rilevabile eventuale stallo di sosta veicolare ove all'interno sarebbe possibile far ricadere 1'eventuale occupazione di suolo pubblico, e considerando il doppio senso di circolazione veicolare in fatto, con restringimento della carreggiata al di sotto dei previsti metri 5.50, si dovrebbe considerare un senso unico alternato, che stante quanto si concretizza , andrebbe disciplinato con Ordinanza e apposizione di idonea segnaletica stradale…In ultima analisi, dovendosi considerare l’interesse dei più e dei terzi, ovvero garantire la sicurezza della circolazione stradale tutta, compresa quella pedonale, considerando anche il potenziale pericolo che potrebbero correre gli avventori che dovessero sedersi ai tavolini per le consumazioni, al passaggio di autoveicoli, anche alla luce dei fatti ultimi accaduti in data 30/04/2022 nella mattinata, il parere di questo scrivente non può che essere sfavorevole ”.
Ciò premesso, il Tribunale, come già segnalato nell’ordinanza cautelare n. 447 del 15/09/2022 (non appellata, e a seguito della quale - peraltro - il Comune intimato non ha provveduto al doveroso immediato riesame dell’istanza autorizzatoria di parte ricorrente pure ivi disposto), ritiene condivisibili le principali censure formulate nel ricorso incentrate sull’eccesso di potere per la contraddittorietà del provvedimento comunale impugnato con le precedenti analoghe autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti dall’A.C. intimata in relazione all’area pubblica de qua , sulla base della medesima normativa legislativa e regolamentare rimasta immutata nel tempo, e sull’illogicità e inadeguatezza della motivazione (per come esternata dall’A.C.), trattandosi, nella specie, di una strada comunale con larghezza, comunque, inferiore a quella di 5,50 metri prevista dal Codice della Strada per il doppio senso di circolazione, che già, quindi, preclude il doppio senso di circolazione, nonché chiusa al traffico veicolare riservato solo ai residenti (tre soggetti), sicché non appare ragionevole argomentare, nella specie, di un rischio particolare per la sicurezza pubblica derivante dalla (limitata) circolazione stradale, anche tenuto conto che nella relazione illustrativa allegata all’istanza di parte ricorrente del 14.04.2022 si legge espressamente che “ verrà garantito il passaggio di qualsiasi mezzo considerato che verrà lasciato libero un passaggio di mt. 3,00. IN CASI ECCEZZIONALI QUALORA SI DOVESSERO VERIFICARE SITUAZIONE DI SICUREZZA TRATTANDOSI DI TENDA ESTRAIBILI VERRA’ RIAVVOLTA IMMEDIATAMENTE ED I TAVOLINI E SEDIE IMMEDIATAMENTE RIMOSSI E/O ACCANTONATI GARANTENDO IL PASSAGGIO IMMEDIATO AI MEZZI DI SOCCORSO ”), nel mentre il richiamo operato (nel suddetto parere del 03/05/2022) “ ai fatti ultimi accaduti in data 30/04/2022 ” è inadeguato in quanto del tutto generico. Né la dedotta assenza di aree per lo “ stallo di sosta veicolare ove all'interno sarebbe possibile far ricadere 1'eventuale occupazione di suolo pubblico ” può ritenersi motivazione idonea a supportare gli atti comunali impugnati, in quanto l’art. 22 del Regolamento Comunale vigente per l’occupazione del suolo pubblico (n. 37/2007) non prevede un divieto di occupare il suolo pubblico nell’ipotesi in cui non siano previste aree di stallo.
1.2. - Di contro, le deduzioni difensive del Comune intimato contenute - in maniera irrituale - nella relazione istruttoria del 19/02/2023 versata in atti il 20/02/2023, sono in primo luogo inammissibili, come correttamente eccepito da parte ricorrente, non essendo il Comune di Avetrana costituito nel presente giudizio a mezzo di un difensore, e - comunque - non appaiono convincenti in considerazione del fatto che, nonostante i rilievi sollevati dal Comune intimato nella suddetta relazione istruttoria, l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico de qua risulta essere stata comunque assentita alla ricorrente (anche) nel periodo precedente l’emergenza da Covid-19, nel 2018 (sia pure a condizione “ che non siano installate nessuna tipologia di strutture ”) e nel 2019, nonché alla stregua delle controdeduzioni svolte da parte ricorrente nella memoria finale del 3/03/2023, incentrate (tra l’altro) sull’inapplicabilità al caso di specie del sopra menzionato art. 22 del Regolamento Comunale vigente per l’occupazione del suolo pubblico (che, come affermato dal medesimo Comune intimato, “ riguarda l’installazione di dehors, che non costituiscono oggetto dell’istanza presentata dalla ricorrente ”), sulla mancata menzione nel provvedimento impugnato e nei pareri ivi richiamati dell’art. 3, comma 7, del suddetto Regolamento (secondo cui “ il Comune può negare la concessione e/o l’autorizzazione in ogni caso lo ritenga, ed in particolare per ragioni di pubblico interesse, nonché a tutela della pubblica incolumità oltre ai casi stabiliti dal presente Regolamento ”), invocato (solo) nella relazione istruttoria del 19/02/2023, nonché sull’assenza di prova idonea con riferimento alle circostanze da ultimo allegate dal Comune intimato, secondo il quale, da un lato, “ Non è assolutamente vero che il traffico in quella stradina sarebbe ridotto ai soli 3 residenti ”, in quanto “ le abitazioni che si affacciano sulla stradina sono molto più di tre ” e, dall’altro lato, “ in entrata ed in uscita da quella stradina transitano mezzi agricoli ingombranti (trattori, trebbiatrici etc) provenienti dalla Masseria privata che chiude il vicolo ”.
2. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, va annullato il provvedimento comunale impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della Autorità Comunale intimata.
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune intimato e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla il provvedimento comunale impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della A.C. intimata.
Condanna il Comune di Avetrana, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.