Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 100
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano

    La Corte ha ritenuto infondate le questioni relative alla discriminazione nell'accesso al sistema concessorio, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE che esclude restrizioni discriminatorie in questo ambito, in quanto gli Stati membri hanno il potere di valutare le esigenze di tutela degli interessi pubblici, come la prevenzione di turbative dell'ordine sociale e la lotta alla criminalità organizzata.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    La Corte ha ritenuto infondate le questioni relative alla discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE che esclude restrizioni discriminatorie in questo ambito.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario e principi costituzionali

    La Corte ha ritenuto infondate le questioni relative all'incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e i principi costituzionali, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE che esclude restrizioni discriminatorie in questo ambito.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano

    La Corte ha ritenuto infondate le questioni relative alla discriminazione nell'accesso al sistema concessorio, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE che esclude restrizioni discriminatorie in questo ambito, in quanto gli Stati membri hanno il potere di valutare le esigenze di tutela degli interessi pubblici, come la prevenzione di turbative dell'ordine sociale e la lotta alla criminalità organizzata.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    La Corte ha ritenuto infondate le questioni relative alla discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE che esclude restrizioni discriminatorie in questo ambito.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario e principi costituzionali

    La Corte ha ritenuto infondate le questioni relative all'incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e i principi costituzionali, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE che esclude restrizioni discriminatorie in questo ambito.

  • Accolto
    Applicazione dell'art. 1, comma 945 L. 208/2015

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'errata applicazione della normativa fiscale. Ha specificato che l'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta calcolata sui ricavi e che l'Ufficio ha ignorato l'intervento legislativo dell'art. 1, comma 945 della L. 208/2015, emettendo l'avviso di accertamento ai sensi della L. 220/2010 e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014. Ha disposto che le imposte debbano essere determinate applicando il metodo di calcolo di cui alla L. 208/2015, sulla base del volume d'affari della società, con conseguente esonero del CTD.

  • Accolto
    Erronea valutazione della documentazione contabile e errata quantificazione della base imponibile

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'errata valutazione della documentazione contabile e alla conseguente errata quantificazione della base imponibile. Ha evidenziato che l'Ufficio ha determinato induttivamente la base imponibile nonostante la documentazione prodotta dal contribuente, violando l'art. 24, comma 10 del D.L. 98/2011. Ha sottolineato che la norma impone una determinazione analitica sulla base di elementi documentali reperiti, e che l'Ufficio non ha fornito ragioni sufficienti per considerare inattendibile la documentazione prodotta dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 100
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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