CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
IACOVONE MARIA, Relatore
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 655/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari - Via Demetrio Marin 3 70100
Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03190012411U GIOCHI-LOTTERIE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03200012412U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente illustra le ragioni del ricorso. In particolare riferisce le ragioni che avrebbero portato all'applicazione del comma 945 della finanziaria 2015 (L. 208/2015), ai fini del calcolo dell'imposta di cui in oggetto. Si riporta a giurisprudenza della CGT della Lombardia, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale, così come in atti.
Il rappresentante dell'Ufficio replica, conclude chiedendo la conferma del provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa CGT di 1° grado di Bari nei confronti Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT Puglia Molise e Basilicata, impugnando i seguenti avvisi di accertamento:
1) l 'Avviso di accertamento n. M03190012411U con il quale l'Ufficio ha accertato nei confronti del
Ricorrente la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 per l'anno d'imposta 2019, quantificandola in € 43.607,06, oltre interessi e sanzioni
2) L'Avviso di accertamento n. M03200012412U con il quale l'Ufficio ha accertato nei confronti del ricorrente la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 per l'anno d'imposta 2020, quantificandola in
€ 109.755,31, oltre interessi e sanzioni
Premette il ricorrente che con l'avviso di accertamento impugnato, diversamente da quanto previsto dalla normativa istitutiva dell'Imposta Unica (cfr. D.lgs. 504/98) che incide dal tributo unicamente il bookmaker, la pretesa erariale è stata determinata ai sensi della Legge n. 220/2010, sull'errato assunto che l'attività posta in essere dalla società BE costituisse attività illecita. Per l'effetto, l'Ufficio dei Monopoli ha ritenuto inciso dal tributo sia il bookmaker, in via solidale, sia il titolare del CTD, considerato irragionevolmente obbligato in via principale e, dopo aver illustrato l'oggetto della controversia e il quadro normativo di riferimento, ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
1) La società BE AL Ltd è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64.
2) La società BE AL Ltd è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del
2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento;
3) L'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015.
4) Incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario (art. 56 TFUE) e ai principi costituzionali.
5) Illegittimità dell'Avviso di accertamento per erronea valutazione della documentazione contabile prodotta dal contribuente e conseguente errata quantificazione della base imponibile d'imposta
6) Violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 3, l.
212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza.
La ricorrente ha concluso :
-1 in via pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta (attività illecita);
-2 in via ancora pregiudiziale, attesa la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, disapplicare l'art. 1, comma 644
L. 190/2014 per contrarietà al diritto dell'UE e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato;
3) in via sempre pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale;
4) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di 4.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai seguenti quesiti di diritto che potrebbero presentare il seguente tenore «Se gli artt. 52,
56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011 e, con riferimento all'annualità dal 2015 in poi, anche nell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società BE AL Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con la media – dal 2015 in poi applicato il triplo della base imponibile - della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». “Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 45 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano”
3. sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del
D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
4. nel merito, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di accertamento impugnato per errata valutazione della documentazione contabile prodotta dal contribuente e, pertanto per erronea quantificazione della base imponibile dell'Imposta Unica;
5. nel merito, ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni e per l'effetto disapplicare le sanzioni applicate.
Si è costituita l'ADM che ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.12. 2025, previa relazione del giudice all'uopo delegato, le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Tutte le questioni di cui ai motivi sub 1, sub 2 e sub 4 sono state già da tempo esaminate e ritenute infondate dalla S.C.
Ha affermato la Suprema corte di Cassazione ( cfr Cass. 20946/2025): “la sentenza della Corte Cost. n. 27 del 2018, rispetto all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'art. 3 D.Lgs. n.
504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa di cui all'art. 1, co. 66, lett. b), L. n.
220 del 2010, nel senso che era incerto se la pretesa impositiva potesse rivolgersi anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio;
ma, in generale, ha riconosciuto avere il legislatore, con la suddetta disposizione interpretativa, stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato la configurabilità dell'obbligo, anche nel caso
(come quello in esame) di ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, del versamento del tributo e delle eventuali relative sanzioni, svolgendo anche esse, unitamente ai bookmakers, un'attività gestoria, che costituisce il presupposto dell'imposizione. A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto (di) terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole. L'attività consiste, infatti, nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Ciò che viene in conto, secondo la Corte costituzionale, è che entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse, soggetta ad imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, occupandosi altresì della trasmissione al bookmaker della scommessa, dell'incasso e delle somme giocate, nonché, e decisivamente, del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal medesimo. Nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale (perciò, a differenza di quanto dedotto in ricorso, "funditus" ossequiata dalla sentenza della Corte di giustizia), gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica,
a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (cfr., per tutte, Corte giust. 24 ottobre
2013, causa C-440/12, Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft, punto 47). Il legislatore nazionale ha proceduto a tale valutazione, dichiarando, nell'art. 1, comma 64, L. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca "l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco", in uno al recupero di "base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore".
La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta - come rilevato da Corte giust., 26 febbraio 2020, punto 23 - che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale. In ragione di ciò, la Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri: anzi - come sottolineato dalla
Corte costituzionale nella più volte evocata sentenza n. 27 del 2018 - ad opinare diversamente si giungerebbe ad un'inammissibile discriminazione "a contrario"; la scelta legislativa, invero, "risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione".
In linea con quanto detto, la Corte giust., 26 febbraio 2020, ai punti 17, 26 e 28, in un coerente sviluppo logico, esclude alcun effetto discriminatorio della normativa italiana. Al punto 17, in relazione al bookmaker, stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro;
ma, al punto 24, specifica, in concreto, che, "la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri"; sicché, conclude, "rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la BE AL (nel giudizio 'a quo' parte in causa) non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale". Quanto poi al CTD, il punto 26 ribadisce che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il
CTD che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), L. n.
220 del 2010; ma ciò non toglie - punto 28 - che la situazione del CTD che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del CTD che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
La diversità della situazione è "in re ipsa", per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "... un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti"; e ciò in conformità agli obiettivi, di cui innanzi, esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, ST IO NG e BE AL, punto 66, richiamata da Corte giust., 26 febbraio 2020, punto 18). Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del CTD, di qualsiasi restrizione discriminatoria. Neppure rileva la riconosciuta, in specie dalle
Sezioni Penali di questa medesima Suprema Corte, "peculiare posizione" della contribuente e delle ricevitorie legate al gruppo BE in funzione della discriminazione subita nell'accesso al sistema concessorio.
Invero, il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla contribuente non implica affatto la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica;
anzi, tutt'al contrario, postula proprio la realizzazione del presupposto d'imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma
66, L. n. 220 del 2010, che, come visto, ha disposto che "ai soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998,
n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni".
L'applicabilità in sé e per sé delle suddette previsioni esclude poi che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento basata, segnatamente, sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta.
Quel che rileva è il fatto in sé che essa, per il tramite della ricevitoria, ha realizzato in Italia l'attività di gestione delle scommesse, sicché, per il proprio ambito, ha pienamente integrato il presupposto d'imposta: sotto tale profilo, va fatto richiamo alla sentenza della Corte di giustizia, che ha escluso ogni violazione dei suddetti principi unionali (punti 28, 29 e 30, che testualmente recitano: "(A) differenza dei CTD che trasmettono i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la STParma raccoglie scommesse per conto della BE AL, che ha sede in un altro Stato membro. Essa non si trova quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali. Di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non comporta alcuna restrizione discriminatoria nei confronti della BE AL e non pregiudica, per quanto le riguarda, la libera prestazione dei servizi. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse").
Fondata per quanto di ragione, invece, è la doglianza di cui ai motivi sub 3 e 5 del ricorso. L'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi. Si rileva ulteriormente l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio applicato nel caso di specie l'art. 1, comma 945, della legge 208 del 2015. L'Ufficio dei
Monopoli, ha ignorato tale intervento legislativo ed ha emesso l'odierno avviso di accertamento ai sensi della L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014. Chè infatti la legge di stabilità per il
2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica. Il comma 945 ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”. A seguito della novella legislativa, pertanto, l'imposizione, deve essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico ed esclusivo titolare dell'attività economica, con totale esonero del CTD.
Le imposte devono essere determinate nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 945, della legge 208/2015, ossia sulla base del volume d'affari della società.
L'errore commesso dall'Ufficio nella valutazione della documentazione contabile prodotta dal contribuente, cui ha fatto seguito l'errata ricostruzione della base imponibile dell'Imposta Unica, in violazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 10 del D.L. 98/2011. La richiamata norma dispone che “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici,
l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504” Dalla lettura dell'avviso, si evince che l'Ufficio ha violato il disposto normativo nella misura in cui ha determinato induttivamente la base imponibile, nonostante la documentazione contabile prodotta dal contribuente. Ciononostante, l'Ufficio ha determinato la base imponibile d'imposta in via induttiva, utilizzando i valori medi provinciali ed ignorando la documentazione prodotta. E' evidente la violazione di legge, che emerge da una semplice interpretazione letterale dell'art. 24, comma 10 D.L. 98/2011. La norma, infatti, è applicabile unicamente “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale”, e per tale ipotesi prescrive che la determinazione induttiva della base imponibile sia limitata ai casi in cui si riscontri la “mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici”. Diversamente, la medesima norma impone una determinazione analitica sulla base
“elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate”. A fronte della documentazione prodotta dal contribuente in fase di verifica fiscale, dalla quale emerge inequivocabilmente l'ammontare delle giocate effettuate, non si comprende per quale ragione logica e/o giuridica l'Ufficio abbia determinato induttivamente l'imposta, ottenendo una base imponibile non rispondente all'attività svolta. Si evidenzia, peraltro, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art 2 del D.P.R.
66/2002, in quanto è relativa al tipo di documentazione da rilasciare in occasione della raccolta scommesse di operatori collegati al totalizzatore nazionale. Orbene, la società BE non è collegata al totalizzatore nazionale, per cui l'unica normativa applicabile resta quella richiamata di cui all'art 24, comma 10 D.L.
98/2011. Non è corretta, pertanto, la qualificazione che l'ADM attribuisce alla documentazione prodotta dal
Contribuente, ritenendola assimilabile ad una documentazione del tutto omessa. In un caso analogo a quello di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, con sentenza n. 1134/2022, depositata il 11.10.2022 ha accolto la censura della ricorrente relativa alla illegittimità dell'accertamento induttivo, sul rilievo che “… con il questionario la contribuente era stata invitata genericamente alla produzione della documentazione necessaria per la determinazione del reddito imponibile. La ricorrente, al fine di dimostrare l'effettiva raccolta di scommesse registrata nell'anno 2014 pari ad euro 162.341,60, ha prodotto copia dei report settimanali inviati da BE (cui venivano indicati gli incassi derivanti dalla raccolta delle scommesse, nonché copia delle fatture cui veniva indicato l'importo spettante all'esercente a titolo di commissioni sulla raccolta. Questa Corte condivide l'assunto dell'appellante circa il valore probatorio di tale documentazione: i report indentificano chiaramente il rapporto dare/avere tra le parti contrattuali e sono documenti commerciali (come anche le fatture) e come tali non necessitano della data certa. Dalla estrapolazione dei predetti vengono determinate le commissioni di BE nonché le provvigioni dell'esercente. Né l'Ufficio ha prospettato argomenti idonei a contrastare la validità probatoria della documentazione prodotta”.
Nel caso all'esame di questo Collegio, l'ADM- nelle sue controdeduzioni- afferma che “la documentazione prodotta risulta priva di quell'indispensabile grado di certezza ed univocità in ordine all'attività effettivamente svolta presso il centro di trasmissione dati, tale da precludere a questa Agenzia la corretta ed esatta ricostruzione dell'ammontare delle giocate effettuate da porre alla base della quantificazione della base imponibile utile ai fini del calcolo della imposta unica. Per quanto sopra il metodo di accertamento utilizzato
è stato quello tipico induttivo, in quanto non sono state tenute ed esibite le scritture contabili fornite di certezza e affidabilità, nel senso che sia possibile la verifica con gli strumenti tipici dell'anagrafe tributaria, e con il controllo incrociato con altre fonti, in specie col sistema bancario e con l'operatore estero. La mancata instaurazione di strumenti contabili di affidabilità e di controllo tipici a quelli che gli operatori autorizzati sono tenuti a seguire, impedisce di conferire certezza ai dati e documenti esibiti, per cui è inevitabile il ricorso allo strumento delle presunzioni”. Sennonché dalla lettura del pvc si apprende che la parte verificata aveva esibito varia documentazione (resoconti settimanali, paritari, fatture ecc.) che è stata ritenuta non attendibile perché valevole solo come atti di parte.
Non si coglie il senso dell'obiezione, atteso che la documentazione relativa all'attività svolta da un soggetto privato non può, per sua natura, che provenire, in massima parte, dallo stesso soggetto e, quindi, è inidonea a costituire, ex se, prova certa del contenuto.
L'Ufficio, però, avrebbe dovuto chiarire le ragioni, anche presuntive, dell'inattendibilità di quella documentazione, specificando quali elementi, desunti dalla contabilità della parte o da altri atti in possesso dello stesso Ufficio, rendevano non veritiero il volume d'affari denunciato e più verosimile il metodo di quantificazione adottato.
A fronte di tale difetto di allegazione e prova, deve ritenersi ingiustificato l'accertamento impugnato nella determinazione del quantum, sicché l'avviso va dichiarato illegittimo nella (sola) parte in cui l'Ufficio non si
è attenuto a quanto disposto dall'art. 1, comma 945, l. 208/2015.
L'ADM dovrà, pertanto, ricalcolare l'importo dovuto applicando il metodo di calcolo di cui alla predetta norma.
In tali termini va accolto il ricorso. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
IACOVONE MARIA, Relatore
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 655/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari - Via Demetrio Marin 3 70100
Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03190012411U GIOCHI-LOTTERIE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03200012412U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente illustra le ragioni del ricorso. In particolare riferisce le ragioni che avrebbero portato all'applicazione del comma 945 della finanziaria 2015 (L. 208/2015), ai fini del calcolo dell'imposta di cui in oggetto. Si riporta a giurisprudenza della CGT della Lombardia, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale, così come in atti.
Il rappresentante dell'Ufficio replica, conclude chiedendo la conferma del provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa CGT di 1° grado di Bari nei confronti Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT Puglia Molise e Basilicata, impugnando i seguenti avvisi di accertamento:
1) l 'Avviso di accertamento n. M03190012411U con il quale l'Ufficio ha accertato nei confronti del
Ricorrente la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 per l'anno d'imposta 2019, quantificandola in € 43.607,06, oltre interessi e sanzioni
2) L'Avviso di accertamento n. M03200012412U con il quale l'Ufficio ha accertato nei confronti del ricorrente la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 per l'anno d'imposta 2020, quantificandola in
€ 109.755,31, oltre interessi e sanzioni
Premette il ricorrente che con l'avviso di accertamento impugnato, diversamente da quanto previsto dalla normativa istitutiva dell'Imposta Unica (cfr. D.lgs. 504/98) che incide dal tributo unicamente il bookmaker, la pretesa erariale è stata determinata ai sensi della Legge n. 220/2010, sull'errato assunto che l'attività posta in essere dalla società BE costituisse attività illecita. Per l'effetto, l'Ufficio dei Monopoli ha ritenuto inciso dal tributo sia il bookmaker, in via solidale, sia il titolare del CTD, considerato irragionevolmente obbligato in via principale e, dopo aver illustrato l'oggetto della controversia e il quadro normativo di riferimento, ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
1) La società BE AL Ltd è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64.
2) La società BE AL Ltd è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del
2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento;
3) L'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015.
4) Incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario (art. 56 TFUE) e ai principi costituzionali.
5) Illegittimità dell'Avviso di accertamento per erronea valutazione della documentazione contabile prodotta dal contribuente e conseguente errata quantificazione della base imponibile d'imposta
6) Violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 3, l.
212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza.
La ricorrente ha concluso :
-1 in via pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta (attività illecita);
-2 in via ancora pregiudiziale, attesa la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, disapplicare l'art. 1, comma 644
L. 190/2014 per contrarietà al diritto dell'UE e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato;
3) in via sempre pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio applicato l'art. 1, comma 945 L. 208/2015, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale;
4) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di 4.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai seguenti quesiti di diritto che potrebbero presentare il seguente tenore «Se gli artt. 52,
56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011 e, con riferimento all'annualità dal 2015 in poi, anche nell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società BE AL Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con la media – dal 2015 in poi applicato il triplo della base imponibile - della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». “Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 45 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano”
3. sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del
D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
4. nel merito, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di accertamento impugnato per errata valutazione della documentazione contabile prodotta dal contribuente e, pertanto per erronea quantificazione della base imponibile dell'Imposta Unica;
5. nel merito, ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni e per l'effetto disapplicare le sanzioni applicate.
Si è costituita l'ADM che ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.12. 2025, previa relazione del giudice all'uopo delegato, le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Tutte le questioni di cui ai motivi sub 1, sub 2 e sub 4 sono state già da tempo esaminate e ritenute infondate dalla S.C.
Ha affermato la Suprema corte di Cassazione ( cfr Cass. 20946/2025): “la sentenza della Corte Cost. n. 27 del 2018, rispetto all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'art. 3 D.Lgs. n.
504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa di cui all'art. 1, co. 66, lett. b), L. n.
220 del 2010, nel senso che era incerto se la pretesa impositiva potesse rivolgersi anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio;
ma, in generale, ha riconosciuto avere il legislatore, con la suddetta disposizione interpretativa, stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato la configurabilità dell'obbligo, anche nel caso
(come quello in esame) di ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, del versamento del tributo e delle eventuali relative sanzioni, svolgendo anche esse, unitamente ai bookmakers, un'attività gestoria, che costituisce il presupposto dell'imposizione. A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto (di) terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole. L'attività consiste, infatti, nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Ciò che viene in conto, secondo la Corte costituzionale, è che entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse, soggetta ad imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, occupandosi altresì della trasmissione al bookmaker della scommessa, dell'incasso e delle somme giocate, nonché, e decisivamente, del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal medesimo. Nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale (perciò, a differenza di quanto dedotto in ricorso, "funditus" ossequiata dalla sentenza della Corte di giustizia), gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica,
a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (cfr., per tutte, Corte giust. 24 ottobre
2013, causa C-440/12, Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft, punto 47). Il legislatore nazionale ha proceduto a tale valutazione, dichiarando, nell'art. 1, comma 64, L. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca "l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco", in uno al recupero di "base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore".
La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta - come rilevato da Corte giust., 26 febbraio 2020, punto 23 - che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale. In ragione di ciò, la Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri: anzi - come sottolineato dalla
Corte costituzionale nella più volte evocata sentenza n. 27 del 2018 - ad opinare diversamente si giungerebbe ad un'inammissibile discriminazione "a contrario"; la scelta legislativa, invero, "risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione".
In linea con quanto detto, la Corte giust., 26 febbraio 2020, ai punti 17, 26 e 28, in un coerente sviluppo logico, esclude alcun effetto discriminatorio della normativa italiana. Al punto 17, in relazione al bookmaker, stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro;
ma, al punto 24, specifica, in concreto, che, "la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri"; sicché, conclude, "rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la BE AL (nel giudizio 'a quo' parte in causa) non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale". Quanto poi al CTD, il punto 26 ribadisce che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il
CTD che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), L. n.
220 del 2010; ma ciò non toglie - punto 28 - che la situazione del CTD che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del CTD che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.
La diversità della situazione è "in re ipsa", per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "... un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti"; e ciò in conformità agli obiettivi, di cui innanzi, esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, ST IO NG e BE AL, punto 66, richiamata da Corte giust., 26 febbraio 2020, punto 18). Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del CTD, di qualsiasi restrizione discriminatoria. Neppure rileva la riconosciuta, in specie dalle
Sezioni Penali di questa medesima Suprema Corte, "peculiare posizione" della contribuente e delle ricevitorie legate al gruppo BE in funzione della discriminazione subita nell'accesso al sistema concessorio.
Invero, il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla contribuente non implica affatto la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica;
anzi, tutt'al contrario, postula proprio la realizzazione del presupposto d'imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma
66, L. n. 220 del 2010, che, come visto, ha disposto che "ai soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998,
n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni".
L'applicabilità in sé e per sé delle suddette previsioni esclude poi che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento basata, segnatamente, sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta.
Quel che rileva è il fatto in sé che essa, per il tramite della ricevitoria, ha realizzato in Italia l'attività di gestione delle scommesse, sicché, per il proprio ambito, ha pienamente integrato il presupposto d'imposta: sotto tale profilo, va fatto richiamo alla sentenza della Corte di giustizia, che ha escluso ogni violazione dei suddetti principi unionali (punti 28, 29 e 30, che testualmente recitano: "(A) differenza dei CTD che trasmettono i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la STParma raccoglie scommesse per conto della BE AL, che ha sede in un altro Stato membro. Essa non si trova quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali. Di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non comporta alcuna restrizione discriminatoria nei confronti della BE AL e non pregiudica, per quanto le riguarda, la libera prestazione dei servizi. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse").
Fondata per quanto di ragione, invece, è la doglianza di cui ai motivi sub 3 e 5 del ricorso. L'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi. Si rileva ulteriormente l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio applicato nel caso di specie l'art. 1, comma 945, della legge 208 del 2015. L'Ufficio dei
Monopoli, ha ignorato tale intervento legislativo ed ha emesso l'odierno avviso di accertamento ai sensi della L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014. Chè infatti la legge di stabilità per il
2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica. Il comma 945 ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”. A seguito della novella legislativa, pertanto, l'imposizione, deve essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico ed esclusivo titolare dell'attività economica, con totale esonero del CTD.
Le imposte devono essere determinate nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 945, della legge 208/2015, ossia sulla base del volume d'affari della società.
L'errore commesso dall'Ufficio nella valutazione della documentazione contabile prodotta dal contribuente, cui ha fatto seguito l'errata ricostruzione della base imponibile dell'Imposta Unica, in violazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 10 del D.L. 98/2011. La richiamata norma dispone che “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici,
l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504” Dalla lettura dell'avviso, si evince che l'Ufficio ha violato il disposto normativo nella misura in cui ha determinato induttivamente la base imponibile, nonostante la documentazione contabile prodotta dal contribuente. Ciononostante, l'Ufficio ha determinato la base imponibile d'imposta in via induttiva, utilizzando i valori medi provinciali ed ignorando la documentazione prodotta. E' evidente la violazione di legge, che emerge da una semplice interpretazione letterale dell'art. 24, comma 10 D.L. 98/2011. La norma, infatti, è applicabile unicamente “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale”, e per tale ipotesi prescrive che la determinazione induttiva della base imponibile sia limitata ai casi in cui si riscontri la “mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici”. Diversamente, la medesima norma impone una determinazione analitica sulla base
“elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate”. A fronte della documentazione prodotta dal contribuente in fase di verifica fiscale, dalla quale emerge inequivocabilmente l'ammontare delle giocate effettuate, non si comprende per quale ragione logica e/o giuridica l'Ufficio abbia determinato induttivamente l'imposta, ottenendo una base imponibile non rispondente all'attività svolta. Si evidenzia, peraltro, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art 2 del D.P.R.
66/2002, in quanto è relativa al tipo di documentazione da rilasciare in occasione della raccolta scommesse di operatori collegati al totalizzatore nazionale. Orbene, la società BE non è collegata al totalizzatore nazionale, per cui l'unica normativa applicabile resta quella richiamata di cui all'art 24, comma 10 D.L.
98/2011. Non è corretta, pertanto, la qualificazione che l'ADM attribuisce alla documentazione prodotta dal
Contribuente, ritenendola assimilabile ad una documentazione del tutto omessa. In un caso analogo a quello di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, con sentenza n. 1134/2022, depositata il 11.10.2022 ha accolto la censura della ricorrente relativa alla illegittimità dell'accertamento induttivo, sul rilievo che “… con il questionario la contribuente era stata invitata genericamente alla produzione della documentazione necessaria per la determinazione del reddito imponibile. La ricorrente, al fine di dimostrare l'effettiva raccolta di scommesse registrata nell'anno 2014 pari ad euro 162.341,60, ha prodotto copia dei report settimanali inviati da BE (cui venivano indicati gli incassi derivanti dalla raccolta delle scommesse, nonché copia delle fatture cui veniva indicato l'importo spettante all'esercente a titolo di commissioni sulla raccolta. Questa Corte condivide l'assunto dell'appellante circa il valore probatorio di tale documentazione: i report indentificano chiaramente il rapporto dare/avere tra le parti contrattuali e sono documenti commerciali (come anche le fatture) e come tali non necessitano della data certa. Dalla estrapolazione dei predetti vengono determinate le commissioni di BE nonché le provvigioni dell'esercente. Né l'Ufficio ha prospettato argomenti idonei a contrastare la validità probatoria della documentazione prodotta”.
Nel caso all'esame di questo Collegio, l'ADM- nelle sue controdeduzioni- afferma che “la documentazione prodotta risulta priva di quell'indispensabile grado di certezza ed univocità in ordine all'attività effettivamente svolta presso il centro di trasmissione dati, tale da precludere a questa Agenzia la corretta ed esatta ricostruzione dell'ammontare delle giocate effettuate da porre alla base della quantificazione della base imponibile utile ai fini del calcolo della imposta unica. Per quanto sopra il metodo di accertamento utilizzato
è stato quello tipico induttivo, in quanto non sono state tenute ed esibite le scritture contabili fornite di certezza e affidabilità, nel senso che sia possibile la verifica con gli strumenti tipici dell'anagrafe tributaria, e con il controllo incrociato con altre fonti, in specie col sistema bancario e con l'operatore estero. La mancata instaurazione di strumenti contabili di affidabilità e di controllo tipici a quelli che gli operatori autorizzati sono tenuti a seguire, impedisce di conferire certezza ai dati e documenti esibiti, per cui è inevitabile il ricorso allo strumento delle presunzioni”. Sennonché dalla lettura del pvc si apprende che la parte verificata aveva esibito varia documentazione (resoconti settimanali, paritari, fatture ecc.) che è stata ritenuta non attendibile perché valevole solo come atti di parte.
Non si coglie il senso dell'obiezione, atteso che la documentazione relativa all'attività svolta da un soggetto privato non può, per sua natura, che provenire, in massima parte, dallo stesso soggetto e, quindi, è inidonea a costituire, ex se, prova certa del contenuto.
L'Ufficio, però, avrebbe dovuto chiarire le ragioni, anche presuntive, dell'inattendibilità di quella documentazione, specificando quali elementi, desunti dalla contabilità della parte o da altri atti in possesso dello stesso Ufficio, rendevano non veritiero il volume d'affari denunciato e più verosimile il metodo di quantificazione adottato.
A fronte di tale difetto di allegazione e prova, deve ritenersi ingiustificato l'accertamento impugnato nella determinazione del quantum, sicché l'avviso va dichiarato illegittimo nella (sola) parte in cui l'Ufficio non si
è attenuto a quanto disposto dall'art. 1, comma 945, l. 208/2015.
L'ADM dovrà, pertanto, ricalcolare l'importo dovuto applicando il metodo di calcolo di cui alla predetta norma.
In tali termini va accolto il ricorso. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Spese compensate.