Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 4 giugno
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4646/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonino De Francesco, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento, art. 3, comma 3, l. 104/1992, pensione di inabilità, assegno di invalidità, collocamento mirato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 12 settembre 2024, esponeva: Parte_1
-di avere presentato, in data 20 febbraio 2023, domanda alla competente Commissione Medica per ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità, o alla minorazione riconosciuta, in quanto soggetto inabile nella misura del 100%, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità e comunque inabile in misura non inferiore al 74%, ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, nonché ai fini del riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della Legge 104/92 ed il riconoscimento del diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e impossibilitata
- sottoposta a visita medica, la compente Commissione Medica l'aveva riconosciuta “invalido riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88. Percentuale 40%” ed aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma
1, L. 104/92;
- aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n.
4784/2023 R.G., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dei benefici richiesti e il ctu nominato l'aveva riconosciuta invalida civile nella misura pari al 71% e aveva ritenuto sussistenti i requisiti sanitari utili al riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che emergevano incongruenze e notevoli perplessità sia in ordine alla metodologia adottata dal ctu per il rilevamento delle patologie da cui era affetta, sia in relazione alle modalità utilizzate per il calcolo delle stesse.
Osservava, inoltre, che il ctu aveva sminuito la portata delle patologie che inficiavano le sue condizioni di salute.
Rilevava, in particolare, che il consulente aveva sottovalutato l'incidenza invalidante della sindrome cefalalgica e della cardiopatia cronica da cui ella era affetta, evidenziando che tali condizioni le impedivano di orientarsi nello spazio e nel tempo o di articolare i movimenti in modo sincronico.
Evidenziava che tali circostanze, inoltre, avevano determinato uno stato ansioso-depressivo che avrebbe dovuto essere adeguatamente considerato.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente aveva diritto al riconoscimento dello status di invalido civile con grado superiore a quello già accertato, nonché delle condizioni ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 e dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, riconoscendo altresì le condizioni per usufruire dei benefici previsti dalla legge n.
89/1999, con particolare riguardo al collocamento mirato;
chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che ella ricorrente è soggetto inabile nella misura del 100%, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità ed è affetta da infermità tali da determinare una forte riduzione dell'autonomia personale tanto da giustificare quale necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data che risulterà in corso di causa;
in subordine, chiedeva altresì di ritenere e dichiarare che ella ricorrente è soggetto inabile in misura pari o superiore al 74%, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data che risulterà in corso di causa;
chiedeva, inoltre, di ritenere e dichiarare che ella ricorrente è affetta da infermità tali da determinare una forte riduzione dell'autonomia personale tanto da giustificare quale necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della Legge 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data che risulterà in corso di causa;
chiedeva, infine, di ritenere e dichiarare che ella ricorrente ha diritto al collocamento mirato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 89/1999 e, per l'effetto, condannare l' , al pagamento CP_1 della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità civile nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. Instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di accertamento del CP_1
diritto e di condanna al pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 4 giugno 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, della pensione di inabilità, dell'assegno di invalidità o della percentuale sanitaria utile a conseguire l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato (giudizio iscritto al RG n. 4784/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, aveva riconosciuto la ricorrente invalida in misura pari all'71% ed aveva ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 o alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità e della percentuale sanitaria utile necessaria a conseguire l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Parte ricorrente lamenta che il ctu nominato in sede di atp ha sottovalutato la gravità delle patologie da cui è affetta, in particolare la sindrome cefalalgica, la cardiopatia cronica e uno stato ansioso- depressivo.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto la ricorrente affetta da “Deficit visus OD 1/20 con ambliopia OS 7/10 – sindrome ansioso depressiva associata a sindrome cefalalgica con frequenza settimanale – prolasso mitralico lieve con lieve insufficienza valvolare e, dopo avere indicato i codici e le percentuali di invalidità delle patologie, ha concluso ritenendo la ricorrente invalida nella misura pari al 71% ed ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa.
In seguito ai rilievi formulati in sede di atp, il ctu ha rilevato che la ricorrente è “in completa autonomia personale per deambulazione e movimentazione, in grado di eseguire tutti i cambi posturali agevolmente, la stessa possiede una totale capacità di intendere e volere”; ha poi rilevato di avere valutato “l'incidenza invalidante della sindrome cefalagica avvalendosi di tabelle susseguenti al DM 5.2.92, proprio perchè queste ultime non prevedevano tale infermità invalidante, pervenendo alla valutazione definitiva di danno biologico in invalidità civile pari al 71%, superiore del 31 % rispetto alla valutazione della contestata valutazione ”. CP_1
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
5.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili per l'iscrizione nelle liste speciali obbligatorie, con percentuale di invalidità del 71%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20/02/2023), come previsto dal ctu nel procedimento per atp.
6.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili per l'iscrizione nelle liste speciali obbligatorie già in sede di atp, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese del procedimento per atp vengono compensate per quattro quinti e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM CP_1
10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia mentre quelle del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito della lite. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per l'iscrizione nelle Parte_1
liste speciali obbligatorie, con percentuale di invalidità del 71%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20/02/2023);
b) condanna l' al pagamento di un quinto delle spese giudiziali del procedimento per atp che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 350,2 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) compensa tra le parti le spese giudiziali del presente procedimento;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate;
CP_1
e) rigetta per il resto.
Messina, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga