Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 30
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità dell'operato dell'Ufficio e dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'esenzione IVA non fosse applicabile alle prestazioni rese dal contribuente in quanto il suo diploma di massofisioterapista è stato conseguito dopo il 1999 e la normativa successiva (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) ha natura innovativa, non retroattiva.

  • Rigettato
    Annullamento avviso di accertamento per esenzione IVA

    La Corte ha ritenuto che l'esenzione IVA non fosse applicabile alle prestazioni rese dal contribuente in quanto il suo diploma di massofisioterapista è stato conseguito dopo il 1999 e la normativa successiva (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) ha natura innovativa, non retroattiva.

  • Rigettato
    Omesso previo contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio in quanto l'attività di accertamento era stata preceduta dalla consegna di un processo verbale di constatazione da parte della Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza

    La Corte ha ritenuto che non vi fossero obiettive condizioni di incertezza normativa, poiché la normativa all'epoca dei fatti era chiara nel riconoscere solo le figure formate secondo la legge del 1971.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 30
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 30
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo