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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 356/2023
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'avv. CARPINELLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“La parte attrice, come rappresentata e difesa, precisa, richiamando le conclusioni come formulate nel ricorso per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c. chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler pronunciare Sentenza di separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI
pagina 1 di 8 I figli minorenni e engono affidati in via esclusiva Persona_1 Controparte_2
alla madre dato il disinteresse del padre nei confronti dei medesimi, e l'irreperibilità del Sig. CP_1
con collocazione e residenza anagrafica in Torino, via Testona n. 8.
[...]
1) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori verrà presa dalla madre tenendo conto delle capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
2) Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minorenni, previo accordo con la madre e comunque nel rispetto dei desideri, degli impegni dei minori.
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORENNI
1) Il signor dovrà corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Controparte_1
bancario, in favore della signora la somma di € 600,00 mensili a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie, con automatica indicizzazione annuale
ISTAT.
2) Gli assegni familiari e l'assegno unico per i figli competeranno alla signora Parte_1
nella misura del 100%.
[...]
3) I figli saranno a carico della signora ella misura del 100%. Parte_1
4) Le detrazioni fiscali per i figli competeranno alla madre.
SPESE STRAORDINARIE
1) Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche delle figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
2) Le spese mediche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) visite e cure specialistiche (es: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari privati (es: logopedia e fisioterapia) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale.
3) Le spese mediche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari, visite ed esami specialistici qualora non vengano erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o siano prescritti con urgenza ed effettuati privatamente e d) farmaci prescritti.
4) Le spese scolastiche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d)
pagina 2 di 8 gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private ed f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
5) Le spese scolastiche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico ed e) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche nonché le pertinenti attrezza ture oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dai figli;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) acquisto di mezzi di locomozione.
7) Spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
f) spese per il conseguimento della patente (contenute nel minimo). I coniugi però si impegnano a confrontarsi preventivamente sulla scelta della scuola guida e sulle decisioni collegate alla frequentazione (es: modalità di pagamento, numero di guide, etc…).
8) Con riferimento alle spese da concordarsi tra le parti, si considererà raggiunto l'accordo laddove la comunicazione, effettuata a mezzo e-mail o sms, con cui l'un genitore le comunicherà all'altro, venga riscontrata positivamente dal genitore destinatario dell'e-mail o sms ovvero non ottenga alcun riscontro entro 5 giorni dal ricevimento. 9) Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il 20 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Il pagamento del 50% delle succitate spese straordinarie (da sostenersi nell'interesse dei figli) avverrà con versamento del dovuto da effettuarsi vuoi direttamente in favore del creditore, vuoi in favore del genitore che abbia anticipato l'intera somma.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
1) La casa coniugale sita in Torino, via Testona n. 8 viene assegnata alla signora Parte_1
unitamente al mobilio e alle suppellettili ivi presenti. Con contestuale richiesta di
[...]
pagina 3 di 8 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Con richiesta di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali e di assistenza legale, con distrazione a favore dell'Erario essendo la parte attrice ammessa al Patrocinio a spese dello Stato. Con richiesta di rinuncia ai termini ex art.
190 c.p.c.”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 27/09/2006, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Torino (Atto 00499 Uff.
1 Parte 1 Anno 2006; v. Doc. n. 3, 4).
Dall'unione tra i coniugi sono nati tre figli: nata a [...] il 25 agosto Persona_2
2002; nato a [...] il [...]; ata Parte_2 Controparte_2
a La AD (Peru') il 7 luglio 2010.
Con ricorso depositato il 09/01/2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che il marito era tornato in
Marocco, suo paese di origine, a far data dal 2019.
Chiedeva quindi l'affidamento super-esclusivo dei figli minori, un contributo al mantenimento dei figli minori pari a € 600,00 (oltre al 100% dell'assegno unico), l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente, con ordinanza del 13.12.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, senza assumere alcun provvedimento provvisorio ed urgente.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'espletamento di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali di Torino, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.12.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente osserva il Collegio che, nel caso di specie, gli elementi complessivamente raccolti in atti e le risultanze della indagine sociale condotta dai servizi territoriali, hanno consentito di acquisire pagina 4 di 8 elementi complessivamente sufficienti ed esaustivi onde addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Peraltro, nonostante l'età dei minori (prossimi al compimento dei 15 e dei 17 anni), si conferma l'inopportunità della loro intervista processuale, neppure richiesta dalla parte, in quanto da ritenersi, nella vicenda in esame, contraria al loro interesse oltreché emotivamente dolorosa e non necessaria ai fini della decisione, anche tenuto conto delle risultanze - versate in atti – della indagine sociale svolta.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento dei minori, sul collocamento, sull'assegnazione della casa e sul regime di visita
Deve essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, odierna ricorrente.
L'affidamento monogenitoriale con attribuzione alla sig.ra anche Parte_1
delle decisioni di maggior interesse per i figli, nel caso di specie, risulta invero giustificato alla luce della relazione sociale del 02.12.2024, dalla quale emerge un costante atteggiamento di disinteresse materiale ed affettivo del padre verso i figli.
A quanto consta, il sig. on vede i figli dal 2019 (allorquando gli stessi si sono Controparte_1
recati in Marocco) e si limita a sentirli telefonicamente una o due volte al mese. Gli insegnanti dei minori, contattati dagli operatori dei Servizi, hanno riferito di non avere mai avuto contatti con il resistente;
per contro, la madre è sempre apparsa molto presente. Ancora, il sig. CP_1
on ha risposto alla convocazione per il colloquio in videochiamata con gli operatori dei
[...]
Servizi.
Nel caso di specie, dunque, l'affidamento esclusivo risulta essere la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive dei minori, per i quali la madre rappresenta la figura di riferimento, in quanto unico genitore ad occuparsi del loro accudimento e delle loro esigenze.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per Parte_1
pagina 5 di 8 l'educazione e gestione della prole con un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per i figli siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve disporsi che i figli mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, cui resta dunque assegnata la casa coniugale.
Quanto al regime di visita padre-minori, ritiene il Collegio che, avuto riguardo all'età degli stessi
(prossimi al compimento dei 15 e dei 17 anni) e non ravvisandosi alcun pregiudizio, detti incontri dovranno essere rimessi alla volontà dei minori (“Si ritiene, alla luce degli elementi raccolti, che i minori appaiono sereni e adeguatamente supportati dagli adulti di riferimento presenti nella loro quotidianità. Quindi si reputa che la situazione non abbia necessità di interventi da parte del servizio scrivente. La presenza del padre nella loro vita appare marginale ma, in ogni caso, il rapporto padre/figli non sembra modificabile allo stato attuale”, v. relazione del 02.12.2024).
Con riferimento agli aspetti economici, tenuto conto che la madre si occupa integralmente ed in via esclusiva dell'accudimento e del mantenimento diretto dei minori, stante la pressoché insussistenza dei rapporti con il padre e considerato che la condizione di contumacia del genitore tenuto a provvedere non può precludere la determinazione di un contributo per il mantenimento della prole, dovendosi in tal caso fare riferimento anzitutto alle informazioni fornite dal genitore costituito
(prendendosi quindi a riferimento la capacità generica del genitore di procurarsi un reddito, desumibile anche dal tipo di attività svolta -nello specifico, autotrasportatore- nel corso della convivenza coniugale;
v. Cass 14.7.2010 n. 16551), considerato che la ricorrente svolge attività di colf con reddito annuo di € 10.341,00 annuo (v. doc. n. 9), deve essere posto a carico del padre un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo. Deve altresì attribuirsi integralmente alla sig.ra , Parte_1
genitore collocatario a cui è riservato l'affido super esclusivo dei minori, l'assegno unico universale
INPS (v. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01).
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente contumace.
pagina 6 di 8 Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, con la precisazione che non viene liquidata la fase istruttoria non avendo la ricorrente depositato memorie ex art. 183 co 6
c.p.c:
Fase studio € 900,00
Fase introduttiva € 700,00
Fase decisoria € 1.500,00
Totale € 3.100,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
Affida i figli minori in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando Parte_1
alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Assegna la casa coniugale, sita in Torino, via Testona n. 8, con tutti gli arredi ivi presenti, a
[...]
; Parte_1
Dispone che ossa vedere i minori secondo il gradimento degli stessi;
Controparte_1
Dispone che orrisponda a , a decorrere Controparte_1 Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno di euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal
SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
pagina 7 di 8 Dispone che alla sig.ra sia attribuito integralmente (100%) Parte_1
l'assegno unico universale INPS;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.100,00, oltre esborsi, spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 356/2023
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'avv. CARPINELLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“La parte attrice, come rappresentata e difesa, precisa, richiamando le conclusioni come formulate nel ricorso per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c. chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler pronunciare Sentenza di separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI
pagina 1 di 8 I figli minorenni e engono affidati in via esclusiva Persona_1 Controparte_2
alla madre dato il disinteresse del padre nei confronti dei medesimi, e l'irreperibilità del Sig. CP_1
con collocazione e residenza anagrafica in Torino, via Testona n. 8.
[...]
1) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori verrà presa dalla madre tenendo conto delle capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
2) Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minorenni, previo accordo con la madre e comunque nel rispetto dei desideri, degli impegni dei minori.
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORENNI
1) Il signor dovrà corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Controparte_1
bancario, in favore della signora la somma di € 600,00 mensili a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie, con automatica indicizzazione annuale
ISTAT.
2) Gli assegni familiari e l'assegno unico per i figli competeranno alla signora Parte_1
nella misura del 100%.
[...]
3) I figli saranno a carico della signora ella misura del 100%. Parte_1
4) Le detrazioni fiscali per i figli competeranno alla madre.
SPESE STRAORDINARIE
1) Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche delle figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
2) Le spese mediche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) visite e cure specialistiche (es: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari privati (es: logopedia e fisioterapia) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale.
3) Le spese mediche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari, visite ed esami specialistici qualora non vengano erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o siano prescritti con urgenza ed effettuati privatamente e d) farmaci prescritti.
4) Le spese scolastiche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d)
pagina 2 di 8 gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private ed f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
5) Le spese scolastiche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico ed e) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche nonché le pertinenti attrezza ture oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dai figli;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) acquisto di mezzi di locomozione.
7) Spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
f) spese per il conseguimento della patente (contenute nel minimo). I coniugi però si impegnano a confrontarsi preventivamente sulla scelta della scuola guida e sulle decisioni collegate alla frequentazione (es: modalità di pagamento, numero di guide, etc…).
8) Con riferimento alle spese da concordarsi tra le parti, si considererà raggiunto l'accordo laddove la comunicazione, effettuata a mezzo e-mail o sms, con cui l'un genitore le comunicherà all'altro, venga riscontrata positivamente dal genitore destinatario dell'e-mail o sms ovvero non ottenga alcun riscontro entro 5 giorni dal ricevimento. 9) Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il 20 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Il pagamento del 50% delle succitate spese straordinarie (da sostenersi nell'interesse dei figli) avverrà con versamento del dovuto da effettuarsi vuoi direttamente in favore del creditore, vuoi in favore del genitore che abbia anticipato l'intera somma.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
1) La casa coniugale sita in Torino, via Testona n. 8 viene assegnata alla signora Parte_1
unitamente al mobilio e alle suppellettili ivi presenti. Con contestuale richiesta di
[...]
pagina 3 di 8 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Con richiesta di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali e di assistenza legale, con distrazione a favore dell'Erario essendo la parte attrice ammessa al Patrocinio a spese dello Stato. Con richiesta di rinuncia ai termini ex art.
190 c.p.c.”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 27/09/2006, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Torino (Atto 00499 Uff.
1 Parte 1 Anno 2006; v. Doc. n. 3, 4).
Dall'unione tra i coniugi sono nati tre figli: nata a [...] il 25 agosto Persona_2
2002; nato a [...] il [...]; ata Parte_2 Controparte_2
a La AD (Peru') il 7 luglio 2010.
Con ricorso depositato il 09/01/2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che il marito era tornato in
Marocco, suo paese di origine, a far data dal 2019.
Chiedeva quindi l'affidamento super-esclusivo dei figli minori, un contributo al mantenimento dei figli minori pari a € 600,00 (oltre al 100% dell'assegno unico), l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente, con ordinanza del 13.12.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, senza assumere alcun provvedimento provvisorio ed urgente.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'espletamento di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali di Torino, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.12.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente osserva il Collegio che, nel caso di specie, gli elementi complessivamente raccolti in atti e le risultanze della indagine sociale condotta dai servizi territoriali, hanno consentito di acquisire pagina 4 di 8 elementi complessivamente sufficienti ed esaustivi onde addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Peraltro, nonostante l'età dei minori (prossimi al compimento dei 15 e dei 17 anni), si conferma l'inopportunità della loro intervista processuale, neppure richiesta dalla parte, in quanto da ritenersi, nella vicenda in esame, contraria al loro interesse oltreché emotivamente dolorosa e non necessaria ai fini della decisione, anche tenuto conto delle risultanze - versate in atti – della indagine sociale svolta.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento dei minori, sul collocamento, sull'assegnazione della casa e sul regime di visita
Deve essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, odierna ricorrente.
L'affidamento monogenitoriale con attribuzione alla sig.ra anche Parte_1
delle decisioni di maggior interesse per i figli, nel caso di specie, risulta invero giustificato alla luce della relazione sociale del 02.12.2024, dalla quale emerge un costante atteggiamento di disinteresse materiale ed affettivo del padre verso i figli.
A quanto consta, il sig. on vede i figli dal 2019 (allorquando gli stessi si sono Controparte_1
recati in Marocco) e si limita a sentirli telefonicamente una o due volte al mese. Gli insegnanti dei minori, contattati dagli operatori dei Servizi, hanno riferito di non avere mai avuto contatti con il resistente;
per contro, la madre è sempre apparsa molto presente. Ancora, il sig. CP_1
on ha risposto alla convocazione per il colloquio in videochiamata con gli operatori dei
[...]
Servizi.
Nel caso di specie, dunque, l'affidamento esclusivo risulta essere la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive dei minori, per i quali la madre rappresenta la figura di riferimento, in quanto unico genitore ad occuparsi del loro accudimento e delle loro esigenze.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per Parte_1
pagina 5 di 8 l'educazione e gestione della prole con un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per i figli siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve disporsi che i figli mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, cui resta dunque assegnata la casa coniugale.
Quanto al regime di visita padre-minori, ritiene il Collegio che, avuto riguardo all'età degli stessi
(prossimi al compimento dei 15 e dei 17 anni) e non ravvisandosi alcun pregiudizio, detti incontri dovranno essere rimessi alla volontà dei minori (“Si ritiene, alla luce degli elementi raccolti, che i minori appaiono sereni e adeguatamente supportati dagli adulti di riferimento presenti nella loro quotidianità. Quindi si reputa che la situazione non abbia necessità di interventi da parte del servizio scrivente. La presenza del padre nella loro vita appare marginale ma, in ogni caso, il rapporto padre/figli non sembra modificabile allo stato attuale”, v. relazione del 02.12.2024).
Con riferimento agli aspetti economici, tenuto conto che la madre si occupa integralmente ed in via esclusiva dell'accudimento e del mantenimento diretto dei minori, stante la pressoché insussistenza dei rapporti con il padre e considerato che la condizione di contumacia del genitore tenuto a provvedere non può precludere la determinazione di un contributo per il mantenimento della prole, dovendosi in tal caso fare riferimento anzitutto alle informazioni fornite dal genitore costituito
(prendendosi quindi a riferimento la capacità generica del genitore di procurarsi un reddito, desumibile anche dal tipo di attività svolta -nello specifico, autotrasportatore- nel corso della convivenza coniugale;
v. Cass 14.7.2010 n. 16551), considerato che la ricorrente svolge attività di colf con reddito annuo di € 10.341,00 annuo (v. doc. n. 9), deve essere posto a carico del padre un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo. Deve altresì attribuirsi integralmente alla sig.ra , Parte_1
genitore collocatario a cui è riservato l'affido super esclusivo dei minori, l'assegno unico universale
INPS (v. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01).
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente contumace.
pagina 6 di 8 Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, con la precisazione che non viene liquidata la fase istruttoria non avendo la ricorrente depositato memorie ex art. 183 co 6
c.p.c:
Fase studio € 900,00
Fase introduttiva € 700,00
Fase decisoria € 1.500,00
Totale € 3.100,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
Affida i figli minori in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando Parte_1
alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Assegna la casa coniugale, sita in Torino, via Testona n. 8, con tutti gli arredi ivi presenti, a
[...]
; Parte_1
Dispone che ossa vedere i minori secondo il gradimento degli stessi;
Controparte_1
Dispone che orrisponda a , a decorrere Controparte_1 Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno di euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal
SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
pagina 7 di 8 Dispone che alla sig.ra sia attribuito integralmente (100%) Parte_1
l'assegno unico universale INPS;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.100,00, oltre esborsi, spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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