TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1226 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GRAZIA DI GAETA;
Parte_1
parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIO SANSO'; CP_1
parte resistente
nonché contro
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, chiedeva che, a modifica Parte_1 decreto del Tribunale di Nocera Inferiore depositato in data 04.07.2023, l'assegno di mantenimento per il figlio fosse aumentato ad €. 300,00 e che, al contempo, il resistente fosse tenuto a corrispondere la somma mensile di €. 250,00 per il canone di locazione dell'immobile in cui si era trasferita a vivere insieme al figlio minore;
inoltre, chiedeva che l'assegno unico le fosse interamente corrisposto e che il resistente venisse ammonito per i comportamenti controllati tenuti nei confronti del figlio. Da ultimo, chiedeva che il libretto di risparmio fosse cointestato. A sostegno della domanda, deduceva che: a) dal mese di agosto del 2022 era in stato di disoccupazione;
b) che il resistente aveva preteso di continuare a vivere nella casa coniugale e che, dunque, era stata costretta a locare un immobile ove si era trasferita a vivere con il minore;
c) che, nonostante quanto concordato tra le parti, il resistente non le aveva corrisposto l'assegno unico e che la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento era giustificata dall'aumento delle esigenze di vita del minore;
d) che quest'ultimo non aveva mai rispettato le modalità di esercizio del diritto di visita del figlio concordate con il ricorso congiunto.
Con memoria difensiva depositata in data 03.01.2025, si costituiva in CP_1 giudizio e chiedeva il rigetto dell'avverso dedotto, deducendo l'inesistenza dei “giustificati motivi” idonei a fondare la domanda di modifica delle condizioni in precedenza stabilite. Al contempo, chiedeva che il diritto di visita del minore fosse diversamente regolamentato. In particolare, deduceva che: a) la ricorrente era in stato di disoccupazione dall'agosto del 2022
e, dunque, già prima che le parti proponessero il ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento del minore;
b) che, già a quella data, la ricorrente aveva preso in locazione un immobile per trasferirsi con il figlio;
c) non si era mai opposto al versamento alla ricorrente della metà dell'assegno unico mentre si opponeva – poiché inammissibile – alla domanda di contestazione del libretto per il minore;
d) non aveva mai tenuto comportamenti ossessivi e controllanti nei confronti del figlio.
Tanto premesso in punto di fatto, va ribadita l'inammissibilità delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte ricorrente in data 02.02.2025, poiché – oltre ad essere delle memorie non autorizzate – sono stati depositati documenti.
Sul punto, va ribadito che l'art. 127 ter c.p.c. consente che con le note vengano presentate “le sole istanze e/o conclusioni”, in tal modo significando che non è consentita né la produzione di nuovi documenti né tantomeno il deposito di memorie che costituiscono delle vere e proprie memorie al di fuori dei termini segnati dall'art. 473 bis 17 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va ribadita l'inammissibilità della domanda della ricorrente di contestazione del libretto di risparmio poiché tale domanda – non essendo connessa con l'oggetto del presente giudizio – va proposta nell'ambito di un giudizio ordinario.
Ciò posto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi
(cfr. Cassazione civile sez. I, 03/02/2017, n.2953).
Di conseguenza, la modifica delle condizioni resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulle condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia divorzio (cfr. Tribunale
Salerno, sez. I, 23/03/2013). Ciò perché i provvedimenti in questione nei procedimenti di separazione e divorzio sono quindi inidonei al giudicato e soggetti alla clausola rebus sic stantibus, con la conseguenza che sono modificabili se emergono nuove circostanze rispetto al momento in cui è stato adottato il provvedimento di cui si chiede la modifica.
Nel caso di specie, la domanda non può essere accolta, in quanto la ricorrente non ha provato un effettivo peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Invero, emerge che la ricorrente era già disoccupata ad agosto del 2022 e, dunque, tale circostanza non era sopravvenuta rispetto al deposito del ricorso congiunto (deposito effettuato il 22.12.2022) nonché, più in generale, rispetto al decreto del Tribunale di Nocera
Inferiore (depositato in data 04.07.2023), con il quale venivano recepite le condizioni delle parti.
Analogamente, la ricorrente viveva in un immobile locato per il quale corrispondeva il canone mensile di €. 250,00 e tale circostanza, già esistente al momento del ricorso congiunto, non può essere fatta successivamente valere né per giustificare una richiesta di modifica né tantomeno per chiedere che il canone sia posto a carico del resistente.
Quanto poi all'assegno unico, il ha rinunciato a tale emolumento con il ricorso CP_1 congiunto e, pertanto, in assenza di sopravvenienze incidenti sulla sua situazione economica, non può essere accolta la domanda formulata dal predetto di ripartire tale somma tra le parti nella misura del 50%. Né tantomeno può essere accolta la domanda della di attribuire l'assegno Parte_1 unico per intero a sé, poiché – avendo il Tribunale recepito integralmente le condizioni contenute nel ricorso congiunto con il decreto del 04.07.2023 – la predetta ha già un titolo per ottenere la corresponsione integrale di tale emolumento.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, non vi è prova dei comportamenti ossessivi del genitore nei confronti del figlio.
Né tantomeno si reputa idoneo modificare gli orari di esercizio del diritto di visita nel senso richiesto dal padre, poiché la regolamentazione delle visite concordata dalle parti in sede di ricorso congiunto è più che idonea a garantire il diritto del minore alla c.d. “bigenitorialità”.
Sarebbe invece auspicabile che le parti intraprendano un percorso di mediazione familiare, essendo evidente che la conflittualità tra loro è ricollegata alla gestione ordinaria del minore e solo la partecipazione a tale percorso potrebbe aiutarle nel senso indicato.
Pertanto, anche la domanda del resistente va rigettata.
Alla luce della reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta tutte le domande;
2. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire