Articolo 2 della Legge 27 maggio 1999, n. 198
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 giugno 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli ed agli accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto rispettivamente da ciascuno degli atti stessi.
Entrata in vigore il 26 giugno 1999