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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13/2021 R.G., avente ad oggetto: cessione dei crediti;
TRA già (c.f. ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del Procuratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Davide Arnaldi, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv.to Eugenia Capano come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: cessione del credito.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha conveniva in giudizio Parte_2
dinnanzi al Tribunale di Paola il chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 somma di €258.221,17 per sorte capitale portata dalle fatture indicate in atti, oltre interessi moratori maturati ex art 2 e 5 DLgs 231/02 come novellato dal Dlgs 192/12 e successivi maturandi, interessi anatocistici e di mora, nonché ulteriori somme richieste ex art 6 c.2 DLgs 231/02, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva la cessione di crediti effettuati in suo favore da CP
, e . rispettivamente per sorte capitale;
€ 149,31 a fatture emesse da
[...] CP_3 CP_4 ; € 257.537,59 a fatture emesse da € 534,27 a fatture emesse da Controparte_2 CP_3
.; CP_4
Instava, pertanto, in via principale di accertare e dichiarare il diritto di Parte_2
ad ottenere il pagamento da parte del dei predetti crediti e, per l'effetto, Controparte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento per sorte capitale portata dalle fatture emesse dalle cedenti società e per la fornitura ed altre prestazioni di Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
servizi eseguite in favore del come riepilogate nel prospetto depositato;
gli interessi legali CP_1
maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data della notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; € 840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 21 fatture oggetto di causa;
€ 1.272,40 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui sopra, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1
insoluta già indicata;
interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota
Debito, che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€
1.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 36 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito;
in via CP_1
subordinata chiedeva che fosse accertato e dichiarato il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di CP_1 CP_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per sorte Parte_1 Parte_1
capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; in via ulteriormente subordinata formulava richiesta di condanna del al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_2
importi indicati o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a
[...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di Parte_2
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. il tutto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituiva in giudizio tardivamente il convenuto che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione attiva e nel merito l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, con vittoria di spese competenza del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione, acquisita idonea documentazione, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 12 ter c.p.c. veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche
Ciò posto, venendo all'esame del materiale probatorio in atti, la domanda di parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
Preliminarmente in ordine all'eccepita, da parte attrice, inutilizzabilità dei documenti prodotti dal siccome tardivamente costituitosi occorre osservare che la documentazione Controparte_5
prodotta afferisce a corrispondenza intercorsa tra le parti – doc. nn. 9 e 10 fascicolo di parte convenuta – che danno atto del sostanziale intervenuto pagamento della quasi totalità della parte capitale e risultano datati al 10.1.2024 laddove il termine per la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. spirava al 29.11.2021; ne deriva che attesa la sopravvenienza del documento rispetto alle decadenze istruttorie lo stesso risulta producibile nel presente giudizio.
Ciò posto e passando al merito assume rilievo assorbente e costituisce ragione più liquida idonea a dirimere la controversia la questione – rilevabile d'ufficio - relativa alla nullità per difetto di forma dei contratti sottesi alle cessioni di credito.
In particolare, va rilevato che dagli atti prodotti da parte attrice non sussiste alcun documento comprovante l'impegno di spesa assunto dall'Ente comunale, necessario per la stipulazione di un valido contratto con la pubblica amministrazion.
In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024).
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Ed infatti, l'art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Nel caso specifico, dunque, si rileva come parte attrice non abbia fornito alcuna prova dell'impegno di spesa assunto dal convenuto e necessario ai fini della validità del contratto. CP_1
Inoltre, in mancanza della prova dell'impegno di spesa, non può dirsi rilevante, ai fini della validità del contratto, il fatto che l'Ente non abbia ante causam contestato l'erogazione delle forniture o le fatture asseritamente inoltrate allo stesso.
Tale condotta certamente non è idonea a sanare ex post il vizio di nullità originario sopra evidenziato, in relazione a cui parte attrice, a fronte dell'eccezione avversa, non ha offerto in giudizio alcun elemento di prova, seppur onerata. Né tantomeno l'accettazione tacita delle forniture può integrare gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia.
Inoltre, la somministrazione continuativa di energia non può non considerarsi prestazione inquadrabile nell'ambito dell'appalto pubblico ed al riguardo, parte attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico o alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica.
Così, come già evidenziato, la stessa non ha prodotto insieme al contratto le delibere degli organi di gestione.
In tali ipotesi, invece, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali dell'Ente devono trovare fonte, ai sensi del d. l.gs. 276/2000, in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato. Ne consegue che, in assenza, il rapporto contrattuale, contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.
La conseguenza è che il combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. con gli artt. 49, 151 e
191 del D.lgs. 267/2000 evidenzia come il contratto da cui trae origine la pretesa attorea non può ritenersi valido e vincolante nei confronti del Comune convenuto poiché non contiene la prescritta previsione dell'impegno di spesa e dei mezzi per farvi fronte – tale infatti è il contratto allegato Parte dalla parte di fornitura di gas di prodotto con le note 9.7.2020.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni deve necessariamente concludersi che la
[...] non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini della Parte_2 dimostrazione dell'esistenza e della fondatezza del credito come dedotto in giudizio.
Da ciò deriva, peraltro, che devono ritenersi assorbite tutte le questioni inerenti al preteso pagamento di interessi di mora e/o anatocistici, nonché di ogni altra eventuale e ulteriore somma forfettaria a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
Quanto sin qui osservato, dunque, vale ad escludere la fondatezza della domanda proposta dall'attrice.
Senza tralasciare che l'allegazione in fatto dei crediti azionati è stata compiuta dall'attrice mediante rinvio a dei meri elenchi di fatture, elenchi in cui le fatture sono individuate attraverso l'indicazione del numero e dell'anno, dell'importo e della data di scadenza di ciascuna di esse, di per sé tali da non costituire validi elementi di prova del credito preteso (cfr. Cass. sent. n. 19944/2023).
Ed ancora con specifico riferimento alla fattispecie di cui è causa, il convenuto ha altresì eccepito la mancata accettazione alla cessione dei crediti nonché in ogni caso l'intervenuto pagamento della sorte capitale come da documentazione prodotta ed acquisibile per le considerazioni sopra svolte.
Tale circostanza, nullità del contratto, riveste carattere assorbente rispetto al pur eccepito difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non aver l'ente convenuto prestato il proprio consenso alla cessione dei crediti;
sul punto è sufficiente rilevare che la comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto non è elemento perfezionativo della fattispecie, la cui mancanza da un punto di vista sostanziale determina la mera inefficacia della cessione essendo posta nell'interesse esclusivo del debitore ceduto, laddove il pagamento eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, pur dopo che la cessione, non effettuata nelle forme indicate comunque è liberatorio (v. Cass. n. 15153/2000).
Alla luce di dette argomentazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse della Parte_2
2) CONDANNA parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio che si liquidano in € 10.185,00 per compenso, oltre spese generali, iva e ca come per legge.
Paola, 12.2.2025.
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13/2021 R.G., avente ad oggetto: cessione dei crediti;
TRA già (c.f. ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del Procuratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Davide Arnaldi, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv.to Eugenia Capano come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: cessione del credito.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha conveniva in giudizio Parte_2
dinnanzi al Tribunale di Paola il chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 somma di €258.221,17 per sorte capitale portata dalle fatture indicate in atti, oltre interessi moratori maturati ex art 2 e 5 DLgs 231/02 come novellato dal Dlgs 192/12 e successivi maturandi, interessi anatocistici e di mora, nonché ulteriori somme richieste ex art 6 c.2 DLgs 231/02, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva la cessione di crediti effettuati in suo favore da CP
, e . rispettivamente per sorte capitale;
€ 149,31 a fatture emesse da
[...] CP_3 CP_4 ; € 257.537,59 a fatture emesse da € 534,27 a fatture emesse da Controparte_2 CP_3
.; CP_4
Instava, pertanto, in via principale di accertare e dichiarare il diritto di Parte_2
ad ottenere il pagamento da parte del dei predetti crediti e, per l'effetto, Controparte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento per sorte capitale portata dalle fatture emesse dalle cedenti società e per la fornitura ed altre prestazioni di Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
servizi eseguite in favore del come riepilogate nel prospetto depositato;
gli interessi legali CP_1
maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data della notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; € 840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 21 fatture oggetto di causa;
€ 1.272,40 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui sopra, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1
insoluta già indicata;
interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota
Debito, che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€
1.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 36 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito;
in via CP_1
subordinata chiedeva che fosse accertato e dichiarato il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di CP_1 CP_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per sorte Parte_1 Parte_1
capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; in via ulteriormente subordinata formulava richiesta di condanna del al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_2
importi indicati o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a
[...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di Parte_2
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. il tutto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituiva in giudizio tardivamente il convenuto che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione attiva e nel merito l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, con vittoria di spese competenza del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione, acquisita idonea documentazione, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 12 ter c.p.c. veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche
Ciò posto, venendo all'esame del materiale probatorio in atti, la domanda di parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
Preliminarmente in ordine all'eccepita, da parte attrice, inutilizzabilità dei documenti prodotti dal siccome tardivamente costituitosi occorre osservare che la documentazione Controparte_5
prodotta afferisce a corrispondenza intercorsa tra le parti – doc. nn. 9 e 10 fascicolo di parte convenuta – che danno atto del sostanziale intervenuto pagamento della quasi totalità della parte capitale e risultano datati al 10.1.2024 laddove il termine per la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. spirava al 29.11.2021; ne deriva che attesa la sopravvenienza del documento rispetto alle decadenze istruttorie lo stesso risulta producibile nel presente giudizio.
Ciò posto e passando al merito assume rilievo assorbente e costituisce ragione più liquida idonea a dirimere la controversia la questione – rilevabile d'ufficio - relativa alla nullità per difetto di forma dei contratti sottesi alle cessioni di credito.
In particolare, va rilevato che dagli atti prodotti da parte attrice non sussiste alcun documento comprovante l'impegno di spesa assunto dall'Ente comunale, necessario per la stipulazione di un valido contratto con la pubblica amministrazion.
In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024).
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Ed infatti, l'art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Nel caso specifico, dunque, si rileva come parte attrice non abbia fornito alcuna prova dell'impegno di spesa assunto dal convenuto e necessario ai fini della validità del contratto. CP_1
Inoltre, in mancanza della prova dell'impegno di spesa, non può dirsi rilevante, ai fini della validità del contratto, il fatto che l'Ente non abbia ante causam contestato l'erogazione delle forniture o le fatture asseritamente inoltrate allo stesso.
Tale condotta certamente non è idonea a sanare ex post il vizio di nullità originario sopra evidenziato, in relazione a cui parte attrice, a fronte dell'eccezione avversa, non ha offerto in giudizio alcun elemento di prova, seppur onerata. Né tantomeno l'accettazione tacita delle forniture può integrare gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia.
Inoltre, la somministrazione continuativa di energia non può non considerarsi prestazione inquadrabile nell'ambito dell'appalto pubblico ed al riguardo, parte attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico o alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica.
Così, come già evidenziato, la stessa non ha prodotto insieme al contratto le delibere degli organi di gestione.
In tali ipotesi, invece, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali dell'Ente devono trovare fonte, ai sensi del d. l.gs. 276/2000, in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato. Ne consegue che, in assenza, il rapporto contrattuale, contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.
La conseguenza è che il combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. con gli artt. 49, 151 e
191 del D.lgs. 267/2000 evidenzia come il contratto da cui trae origine la pretesa attorea non può ritenersi valido e vincolante nei confronti del Comune convenuto poiché non contiene la prescritta previsione dell'impegno di spesa e dei mezzi per farvi fronte – tale infatti è il contratto allegato Parte dalla parte di fornitura di gas di prodotto con le note 9.7.2020.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni deve necessariamente concludersi che la
[...] non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini della Parte_2 dimostrazione dell'esistenza e della fondatezza del credito come dedotto in giudizio.
Da ciò deriva, peraltro, che devono ritenersi assorbite tutte le questioni inerenti al preteso pagamento di interessi di mora e/o anatocistici, nonché di ogni altra eventuale e ulteriore somma forfettaria a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
Quanto sin qui osservato, dunque, vale ad escludere la fondatezza della domanda proposta dall'attrice.
Senza tralasciare che l'allegazione in fatto dei crediti azionati è stata compiuta dall'attrice mediante rinvio a dei meri elenchi di fatture, elenchi in cui le fatture sono individuate attraverso l'indicazione del numero e dell'anno, dell'importo e della data di scadenza di ciascuna di esse, di per sé tali da non costituire validi elementi di prova del credito preteso (cfr. Cass. sent. n. 19944/2023).
Ed ancora con specifico riferimento alla fattispecie di cui è causa, il convenuto ha altresì eccepito la mancata accettazione alla cessione dei crediti nonché in ogni caso l'intervenuto pagamento della sorte capitale come da documentazione prodotta ed acquisibile per le considerazioni sopra svolte.
Tale circostanza, nullità del contratto, riveste carattere assorbente rispetto al pur eccepito difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non aver l'ente convenuto prestato il proprio consenso alla cessione dei crediti;
sul punto è sufficiente rilevare che la comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto non è elemento perfezionativo della fattispecie, la cui mancanza da un punto di vista sostanziale determina la mera inefficacia della cessione essendo posta nell'interesse esclusivo del debitore ceduto, laddove il pagamento eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, pur dopo che la cessione, non effettuata nelle forme indicate comunque è liberatorio (v. Cass. n. 15153/2000).
Alla luce di dette argomentazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse della Parte_2
2) CONDANNA parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio che si liquidano in € 10.185,00 per compenso, oltre spese generali, iva e ca come per legge.
Paola, 12.2.2025.
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI