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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/09/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 248/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli ConIGliere
Dott.ssa Alessandra Burra ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 248/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
con l'Avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano;
Parte_1
- APPELLANTE -
CONTRO con gli Avv.ti Matteo di Pumpo e Andreea Ioana Rus del Foro di Roma;
CP_1
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Udine n. 871/2023, pubblicata in data 05.10.2023, e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Udine n.
678/2024, pubblicata in data 12.06.2024 - R.G. 3069/2021
Causa iscritta a ruolo il 17.07.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, siccome inammissibili ed infondate, così giudicare: in via principale: riformare per tutte le ragioni esposte la sentenza non definitiva del Tribunale di Udine n. 871/2023, pubblicata in data 5.10.2023, e la sentenza definitiva del Tribunale di Udine n. 678/2024, pubblicata in data 12.6.2024 all'esito del giudizio iscritto a R.G. 3069/2021, e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate in primo grado da (i) in via principale Parte_1 respingere, in quanto inammissibili ed infondate per le ragioni in atti, tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 15.9.2021; (ii) in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità di parte attrice per fatto e colpa alla stessa imputabili, ridurre anche in via equitativa il risarcimento che dovesse essere riconosciuto in suo favore, nella misura indicata in atti e comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
nonché, per l'effetto, disporre la restituzione dell'importo di € 125.437,03 pagato da in data 9.9.2024 in esecuzione Parte_1 della sentenza del Tribunale di Udine n. 678/2024 del 12.6.2024 o, in subordine, dell'importo pari alla differenza tra quanto pagato da in data 9.9.2024 e quanto, Parte_1 all'esito del presente giudizio di appello, dovesse essere riconosciuto in favore di per CP_1
i titoli per cui è causa, in entrambi i casi con maggiorazione degli interessi legali dalla data del pagamento (9.9.2024) al saldo;
in ogni caso, sempre in via principale: respingere, in quanto inammissibile ed infondato, l'appello incidentale promosso da con la comparsa di CP_1 costituzione in data 22 gennaio 2025; in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.” La appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni Pt_1 nuove della controparte.
Per parte appellata e appellante incidentale:
In via principale: rigettare l'impugnazione proposta da e, in Parte_1 ogni caso, respingere tutte le domande ed istanze formulate ex adverso stante l'infondatezza delle doglianze sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare tutte le statuizioni delle sentenze di primo grado e qui di seguito riportate: “pronuncia[va] la risoluzione, per inadempimento della Banca convenuta, dei contratti di acquisto di strumenti finanziari elencati nella motivazione, al punto 3” e con successiva sentenza definitiva n. 678 del 12/06/2024 “1) condanna[va] la banca convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, erede della IG.ra mediante Per_1 pagamento dell'importo di € 79.250,28, aumentato per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalle date di esecuzione dei singoli acquisti di titoli dei quali è stata pronunciata la risoluzione per inadempimento sino a quella di pubblicazione della presente sentenza, nonché per gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma via via rivalutata, con le medesime decorrenze sino al saldo;
2) pone[va] definitivamente a carico della banca convenuta il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di data odierna;
3) condanna[va] la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in € 786,00 per esborsi e in € 14.100,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo”. In via incidentale subordinata: accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 23 TUF e 37 Reg n. 16190/2007 nonché erronea CP_2 valutazione della documentazione contrattuale e delle risultanze probatorie in relazione al contratto quadro e, quindi, condannare a restituire in favore del IG. Parte_1 uro 128.390,11, a titolo di restituzione dell'indebito, ovvero la maggiore o minore somma CP_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via ulteriormente subordinata: accogliere le conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni come di seguito riportate: “In via principale: accertare e dichiarare la nullità,
l'inesistenza e l'inefficacia del presunto contratto relativo ai servizi di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, per violazione del requisito di forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 23, comma 1, T.U.F., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di obbligazioni subordinate (trasformate in azioni ordinarie) e azioni ordinarie descritte in atti;
accertare e dichiarare la mancanza dei relativi ordini di acquisto direttamente impartiti dalla IG.ra (di cui il IG. è erede) a Per_1 CP_1 [...]
a margine delle Operazioni e per l'effetto, accertare e dichiarare la Parte_1 nullità delle singole operazioni descritte in atti;
accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento nonché per le operazioni concluse fuori sede per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7, T.UF. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti;
accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 septies Codice del Consumo, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti, e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, condannare a restituire in favore del IG. euro Parte_1 CP_1
128.390,11, a titolo di restituzione dell'indebito, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di
[...] per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, Parte_1 buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole operazioni, previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 (artt. 27, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 53 e
55), dall'art. 21 del T.U.F., dal Codice del Consumo e/o dagli artt. 1176, 1175 cod. civ., accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di Parte_1 per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob n. 16190/2007 in tema di adeguatezza e, in mero subordine, di appropriatezza delle operazioni;
e, per l'ulteriore e conseguente effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per la prestazione di servizi di investimento e/o dei successivi ordini di acquisto di obbligazioni subordinate TI (trasformate in azioni ordinarie) oltre che di azioni ordinarie meglio descritte in atti, e condannare Parte_1 al risarcimento del danno quantificato in euro 128.390,11 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini d'acquisto in parola per conflitto di interesse ex art. 1395 cod. civ. e, per l'effetto, condannare Parte_1 al pagamento della somma di euro 128.390,11, ovvero alla maggiore o minore somma
[...] che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e/o, in ogni caso, condannare al risarcimento del danno per violazione degli Parte_1 obblighi informativi nella misura di euro 128.390,11, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
In ogni caso: condannare alla rifusione delle spese di giudizio Parte_1 di secondo grado nonché quelle della fase inibitoria e confermare la statuizione di condanna alle spese legali della sentenza di primo grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 14.09.2021 quale erede di , ha convenuto in Parte_2 Persona_2 giudizio rappresentando che la Banca aveva proceduto Parte_1 all'acquisto di titoli obbligazionari subordinati, nonché di azioni ordinarie, emessi da BPS, per conto della IG.ra , nata a [...] il [...] (doc. 1). Le operazioni erano Persona_2 state regolate sul c/c n. 12023.50 all'epoca intestato alla IG.ra , collegato al deposito Persona_2 titoli n. 566696. In data 19.12.2020 la IG.ra era deceduta ed alla stessa era succeduto il IG. Per_1
(doc. 2). CP_1
Ha proseguito l'attore riferendo che il deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale di
BPS aveva portato alla forzosa conversione di alcune obbligazioni subordinate di BPS (comprese quelle della IG.ra in azioni ordinarie di BPS. A seguito della conversione forzosa delle Per_1 obbligazioni subordinate in azioni BPS, la de cuius si era ritrovata a detenere ulteriori azioni della
Pt_1
Per effetto delle operazioni di acquisto poste in essere da BPS il IG. ha lamentato di CP_1 avere riportato un danno complessivo che ammontava ad Euro 128.390,11.
Ha evidenziato l'attore che, prima di agire in giudizio in data 30.08.2021 aveva inviato alla Pt_1 formale richiesta di consegna di tutta la documentazione contrattuale inerente agli investimenti effettuati, ai sensi dell'art. 119, comma IV del D.lgs. n. 385 del 1993 (doc. 3), istanza che, tuttavia, non aveva avuto seguito.
Tanto premesso in fatto, l'attore ha formulato le seguenti doglianze.
1.1 Mancanza di un valido contratto per la prestazione di servizi di investimento e accessori.
Dal mancato invio della documentazione richiesta ex art. 119 T.U.B. era emersa l'assenza di un contratto per la prestazione dei servizi di investimento e accessori tra la e la IG.ra Pt_1 Per_1
1.2 Nullità delle operazioni finanziarie di investimento per assenza degli ordini di investimento.
Ha proseguito l'attore rappresentando che gli acquisti di azioni ordinarie BPS erano nulli perchè avvenuti in mancanza di specifici ordini impartiti alla Banca dalla IG.ra Per_1
1.3 Nullità delle operazioni finanziarie di investimento - mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 30 T.U.F.
Ha rappresentato l'attore che la non aveva indicato la clausola di recesso anticipato per la Pt_1 presunta contrattualistica, nonché per le operazioni concluse fuori sede ex art. 30 T.U.F, pertanto, il rapporto per la prestazione dei servizi di investimento era nullo ex art. 30, comma 7 del T.U.F..
1.4 Mancata indicazione della “clausola di recesso” ex art. 67 codice del consumo.
L'attore, premesso:
- che la IG.ra aveva posto in essere le operazioni oggetto di causa quale “consumatore”; Per_1
- che la presunta contrattualistica intercorsa tra la e la IG.ra non era mai stata scambiata Pt_1 Per_1 presso la filiale della bensì per mezzo di tecniche di commercializzazione a distanza, che erano Pt_1 da ricondursi alla più ampia fattispecie dell'offerta fuori sede ex art. 30 T.U.F.; ha rappresentato che nel caso di specie erano state omesse le informazioni previste dagli artt. 67 quater, sexies e 67 septies del Codice del Consumo, con conseguente nullità del contratto.
1.5 Violazione degli obblighi informativi, di diligenza, correttezza e trasparenza
L'attore ha contestato che la aveva dato corso alle operazioni di investimento senza avere Pt_1 fornito preventivamente tutte le necessarie informazioni in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza ed al rischio insito in tali titoli in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell'art. 21 del
T.U.F; degli artt. 27, 28, comma II, lett. d), 31 e 34 del Regolamento n. 16190/07. CP_2
La aveva omesso di informare la IG. che i valori mobiliari emessi erano stati Pt_1 Per_1 interessati, sia nel periodo antecedente le operazioni oggetto di causa che nel periodo successivo, da un costante calo del loro valore parallelamente all'emergere della critica situazione economico- patrimoniale di BPS e che le obbligazioni erano anche affette, all'epoca degli acquisti (e.g.
29/02/2016), da notevoli problemi di liquidità.
A fronte del peggioramento delle condizioni degli investimenti della IG.ra la non Per_1 Pt_1 aveva fornito informazioni circa il rischio via via crescente dei titoli in parola e dunque, non aveva messo né la IG.ra né il IG. nella condizione di poter compiere consapevoli e Per_1 CP_1 pronte scelte di disinvestimento, in violazione dell'art. 34, comma 6, del Regolamento Consob
16190/07 e dell'art. 36 del Regolamento Consob 20307/2018.
1.6 Responsabilità di BPS per le violazioni in materia di manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate.
Ha rappresentato l'attore che BPS, a partire dall'anno 2007, aveva diffuso sul mercato false informazioni con il fine di celare le crescenti problematiche interne, con conseguente responsabilità aquiliana nei confronti degli investitori (v. sul punto ex multis, Cass. 11 giugno 2010, n.14056). La decisione di acquistare titoli emessi da BPS, in presenza di un quadro informativo corretto e completo, sarebbe stata in realtà indirizzata verso strumenti finanziari più sicuri ed emessi da altri emittenti. L'affidamento fatto su tali, alterate, informazioni diffuse al mercato legittimava l'attore ad agire nei confronti di BPS anche per responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 114, 154- ter e 181 del D.Lgs. 58/1998 – T.U.F. Quanto al nesso causale tra danno subìto e le false informazioni rilasciate al mercato di cui sopra, l'attore ha evidenziato che i prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Banca erano assolutamente collegati ed influenzati dai bilanci e dalle comunicazioni ufficiali rilasciate da in quegli anni, poi rivelatisi assolutamente inveritieri. Parte_1
1.7 Violazione delle norme dettate in tema di conflitto di interessi.
Ha rappresentato l'attore che era evidente che BPS non aveva in alcun modo operato per identificare e gestire il conflitto d'interessi che caratterizzava le operazioni di investimento eseguite e, di conseguenza, non aveva informato la IG. ed il IG. della esistenza di tale Per_1 CP_1 interesse in conflitto.
1.8 Violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al regolamento consob n. 16190/2007 in tema di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti.
L'attore ha rappresentato che BPS aveva proceduto all'esecuzione degli investimenti senza aver mai profilato la IG.ra e, altresì, senza aver mai eseguito una preventiva valutazione di Per_1 adeguatezza (o, in mero subordine, di appropriatezza) delle operazioni oggetto di causa rispetto al profilo della stessa, violando dunque le disposizioni dettate dagli artt. 39 e 40 del Regolamento
16190/2007. CP_2
Ha sottolineato l'attore che l'età anagrafica della IG.ra classe 1927, ottantanovenne nel 2016, Per_1 era di per sé elemento che avrebbe dovuto portare la Banca a tenere una condotta ancor più rigorosa.
In ragione della mancanza di informazioni complete, affidabili ed aggiornate la si sarebbe Pt_1 dovuta astenere dal prestare i servizi (art. 39, comma 6, Regolamento n. 16190/07). CP_2
La aveva, altresì, omesso di fare presente alla IG. i rischi connessi alla mancata Pt_1 Per_1 diversificazione del rischio e non aveva valutato l'appropriatezza delle operazioni rispetto alle conoscenze ed esperienze della IG. Per_1
L'attore ha concluso chiedendo, in via principale: - accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza e l'inefficacia del presunto contratto quadro per violazione del requisito di forma scritta richiesta ad substantiam e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di obbligazioni subordinate e azioni ordinarie descritte in atti;
- accertare e dichiarare la mancanza dei relativi ordini di acquisto direttamente impartiti dalla IG.ra a e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle Per_1 Parte_1 singole operazioni descritte in atti;
- accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento nonché per le operazioni concluse fuori sede per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7, T.UF. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti;
- accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 septies Codice del Consumo, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti, e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, condannare a Parte_1 restituire in favore del IG. Euro 128.390,11, a titolo di restituzione dell'indebito, ovvero CP_1 la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Si è costituita eccependo in via preliminare l'inammissibilità Parte_1 per intervenuta prescrizione delle domande svolte da parte attrice.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree per i seguenti motivi.
2.1 Inammissibilità ed improponibilità delle domande avversarie
a) Sulle domande di nullità per mancanza del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto titoli.
La convenuta ha rappresentato che in data 15 ottobre 2021 la aveva trasmesso all'attore la Pt_1 documentazione richiesta, dalla quale risultava che la IG.ra aveva sottoscritto in data 27 Per_1 febbraio 2002 con l'allora (poi divenuta fusa Controparte_3 Controparte_4 per incorporazione in ) un contratto quadro di deposito e custodia Parte_1 titoli con annessi servizi di investimento per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (doc. 3), contenente peraltro la profilazione dell'investitore.
Successivamente, in data 5 maggio 2008, la IG.ra aveva sottoscritto con Per_1 Controparte_4 un nuovo contratto quadro di deposito e custodia titoli e servizi di investimento, con mandato alla negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e prestito di strumenti finanziari (doc. 4), mandato successivamente integrato nell'anno 2011 (doc. 5).
Con riferimento al predetto rapporto di deposito titoli, la IG.ra nell'anno 2010 aveva conferito Per_1 delega al figlio a compiere in nome e per conto della stessa ogni operazione avente ad CP_1 oggetto strumenti finanziari presso gli sportelli della banca e con l'utilizzo di canali telematici (quali
Internet Banking e Mobile Banking) dal medesimo intrattenuti (doc. 6).
Nell'ambito del predetto rapporto negoziale erano stati impartiti i singoli ordini di investimento, dimessi dalla convenuta sub docc. 7-14, con conseguente infondatezza della domanda di nullità delle singole operazioni di investimento per mancanza degli ordini di acquisto.
Ha ulteriormente osservato la convenuta che era pacifico che la IG.ra aveva ricevuto Per_1 nell'immediatezza degli acquisti effettuati anche gli estratti aggiornati della situazione periodica degli strumenti finanziari, atteso che tali documenti relativi al 2016 erano stati prodotti dalla stessa parte attrice (cfr. doc. 1 di controparte), che evidentemente, pur avendoli ricevuti e detenuti sin dal 2016, non li aveva mai contestati, dando definitivamente per rato e valido l'operato dell'Intermediario.
b) Sulle domande di nullità del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento per omessa indicazione della clausola di recesso ai sensi dell'art. 30, c. 7, TUF e dell'art. 67 septies decie,s c. 4, Codice del Consumo.
La convenuta ha rappresentato che nel contratto quadro del 5 maggio 2008 (doc. 4) era contenuta la clausola di recesso sub art. 4 delle Condizioni Giuridiche della Sezione “Servizi di Investimento”.
La clausola di recesso era contenuta anche all'art.11 delle condizioni generali di contratto del mandato per la conclusione di operazioni di prestito di strumenti finanziari sottoscritto nel 2011 (doc. 5).
Parte attrice, inoltre, non aveva provato che il contratto fosse stato concluso presso il proprio domicilio o, comunque, fuori dai locali dell'Intermediario (e ciò per la semplice ragione che i contratti e gli ordini erano stati firmati in filiale), né aveva provato di avere agito quale “consumatore”.
c) In merito alle domande subordinate (i) di responsabilità della per violazione degli obblighi Pt_1 informativi di diligenza, correttezza e trasparenza prima, durante e dopo l'esecuzione degli ordini di acquisto e (ii) di annullabilità di questi ultimi per conflitto di interesse (con conseguenti domande risolutorie, risarcitorie e restitutorie), la ha, preliminarmente, osservato che dovevano essere Pt_1 trattate in modo distinto le questioni inerenti alle obbligazioni subordinate rispetto a quelle inerenti alle azioni.
Quanto alle obbligazioni subordinate, la ha evidenziato che non rientravano tra gli strumenti Pt_1 complessi, infatti, non erano incluse nell'apposito elenco di cui alla Comunicazione n. 0097966 del
22.12.2014, disponibile sul sito istituzionale della CP_2
Ha, quindi, ricordato la convenuta che in ragione del D.M. 27 luglio 2017, i titoli obbligazionari erano stati forzosamente convertiti in azioni BPS ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto n. 236/2017, con cui era stato disposto il cd. “burden-sharing”.
Il Decreto n. 237 aveva circoscritto la tutela offerta all'investitore che aveva subito la conversione
“forzosa” ad ipotesi ben delimitate, che non ricorrevano nel caso di specie. Inoltre, poiché la conversione dei Titoli in azioni aveva comportato l'esecuzione di un aumento di capitale della trovava applicazione l'art. 2379-ter, comma 2, c.c.. Pt_1
La ha concluso che, essendo la conversione stata operata ex lege, non vi era alcuna possibilità Pt_1 di ristabilire lo status quo ante, sicché le domande avversarie di nullità/annullamento/risoluzione dovevano essere per ciò solo dichiarate improponibili e/o inammissibili.
2.2 In ogni caso: infondatezza delle domande avversarie
a) Il rapporto negoziale dedotto in giudizio e le operazioni di investimento
La ha ribadito che il contratto di intermediazione mobiliare che aveva preceduto gli ordini di Pt_1 acquisto di cui era causa (il c.d. “contratto quadro”) esisteva ed era stato sottoscritto dalla IG.ra nel 2002 e nel 2008, con periodiche integrazioni. Per_1
Con il contratto del 2002 la IG.ra aveva, altresì, sottoscritto il modulo di profilazione Per_1 all'epoca integrato nel contratto e confermato di avere ricevuto il “Documento sui Rischi Generali degli Investimenti” (doc. 3), mentre con il contratto del 2008 aveva dichiarato di conoscere ed approvare le condizioni generali relative ai Servizi di Investimento e confermato di aver ricevuto e preso visione della “Nota informativa” (doc. 4); nel 2011 aveva ricevuto ulteriore aggiornamento in ordine ai “Rischi Generali degli Investimenti in Strumenti finanziari” (doc. 5).
La Banca aveva poi provveduto ad aggiornare la profilazione della Cliente sottoponendole la compilazione del questionario MIFID (doc. 21).
La convenuta ha rilevato che la composizione del portafoglio della IG.ra nel corso del Per_1 rapporto negoziale confermava come la stessa fosse un investitore con una approfondita esperienza, che disponeva di considerevoli risorse finanziarie e che era ben in grado di discernere le implicazioni connesse al tipo di investimento prescelto, essendo pure disposta ad assumere un rischio alto pur di ottenere rendimenti vantaggiosi (cfr. estratti dal 2010 al 2015, sub docc. 2227).
La defunta aveva potuto contare certamente sulle indicazioni e la guida del figlio, odierno attore, già dipendente della Banca, con funzioni di Gestore Titoli, che era stato delegato dalla a compiere Per_1 ogni operazione avente ad oggetto strumenti finanziari a far data dal 6.12.2010 (cfr. doc. 6).
Era in questo contesto che la IG.ra o il figlio per lei, aveva eseguito le 8 operazioni di Per_1 investimento, a distanza ravvicinata e nell'arco di soli 4 mesi nell'anno 2016.
Ha evidenziato la Banca che, in un contesto variegato di ripetuti acquisti ad alto rischio, tipici dell'investitore esperto alla ricerca del maggior profitto, in quei mesi del 2016 la cliente aveva acquistato titoli per un controvalore di molto inferiore a quello nominale, di fatto mostrando spiccate doti speculative.
In occasione del primo acquisto, in data 29.2.2016 (cfr. doc. 10), la aveva fornito una Pt_1 dettagliata scheda finanziaria del prodotto acquistato, in cui risultavano espressamente indicate le informazioni relative a tipologia, classe di rischio - indicato come “5 ELEVATO” - stato di liquidità, valore e modalità di smobilizzo dello strumento.
Nella stessa scheda era stata espressamente riportata l'avvertenza che l'operazione era eseguita in conflitto di interesse perché avente ad oggetto un titolo emesso dalla medesima Banca e che, in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina sul bail-in, le obbligazioni subordinate rappresentavano lo strumento finanziario con la più elevata classe di rischio, subito dopo le azioni.
Pertanto, a fronte della compiuta informativa fornita dalla in sede di primo acquisto, secondo Pt_1 la convenuta la decisione dell'attore di acquistare a distanza di poche settimane altre obbligazioni subordinate (cfr. docc. 11, 13 e 14), anziché disfarsene rispondeva ad una libera scelta di investimento e speculazione, alla quale controparte non aveva inteso venire meno neppure nei mesi successivi, nonostante la periodica informativa della sul relativo andamento (docc. 28-29). Pt_1
b) Sull'adempimento degli obblighi informativi da parte dell'Intermediario e sulla pretesa deviazione informativa riguardante la situazione della Banca.
La convenuta ha ribadito di avere sempre agito nel pieno rispetto dei propri doveri di intermediario.
Con riferimento alle obbligazioni subordinate la natura subordinata del titolo era stata chiaramente indicata con la IGla “SUB” nella scheda titolo sub doc. 10.
L'acquisto delle obbligazioni e delle azioni per cui era causa era stato eseguito nel 2016 in un'epoca di generale andamento negativo dei mercati ed in cui era palese e manifesta da tempo la situazione di grave crisi finanziaria e patrimoniale di PS, come emergeva dagli articoli di stampa relativi al periodo 2011-2017 (doc. 30).
Quanto alla lamentata omessa comunicazione dei reali risultati di bilancio dell'emittente, la convenuta ha osservato che il giudizio aveva ad oggetto l'accertamento della pretesa responsabilità dell'intermediario per aver venduto titoli divenuti meno lucrativi rispetto alle aspettative, senza le dovute informative sulle operazioni di investimento e sulla relativa appropriatezza rispetto al profilo di rischio dell'investitore, pertanto, su BPS intermediario non poteva farsi ricadere anche il “rischio emittente”, che era connesso ad eventi ed informazioni di bilancio che riguardavano appunto la società offerente, l'unica alla quale poteva essere addebitato il danno da pretese false informazioni sociali.
In particolare, secondo la convenuta sarebbe stato onere dell'attore dimostrare che, a causa della mancata informazione, i titoli BPS erano stati acquistati per un controvalore più alto di quello effettivo e che sussisteva il nesso di causalità tra la situazione di deviazione informativa e l'acquisto dei titoli e che i titoli non erano stati venduti prima del venir meno dell'affermata alterazione informativa.
In ogni caso le false informazioni avrebbero potuto, in ipotesi, rilevare solo con riferimento all'acquisto di azioni della e non delle obbligazioni subordinate, in quanto solo la Pt_1 remunerazione del capitale di rischio (connessa alle azioni) dipendeva dal risultato di gestione raggiunto, mentre le obbligazioni davano diritto al rimborso del capitale e alla corresponsione di un interesse indipendentemente dal risultato di gestione dell'impresa.
Infine, era pacifico che allorché gli acquisti erano stati effettuati (tra febbraio e luglio del 2016), il disvelamento delle notizie cui aveva fatto riferimento l'attore era già avvenuto e, dunque, non aveva potuto incidere, falsandolo, sul valore delle azioni.
c) Sulla pretesa responsabilità della per manipolazione dei mercati finanziari, sulle Pt_1 conseguenze delle false comunicazioni sociali addebitate agli esponenti di PS, sulla condotta di e e sulla responsabilità amministrativa dell'Ente. Pt_3 Per_3
La convenuta ha osservato che si trattava di eventuali profili di responsabilità che avrebbero potuto riguardare PS quale emittente, per ciò solo inammissibili nel presente giudizio che riguardava la responsabilità della medesima quale Intermediario. Pt_1
In ogni caso, parte attrice non aveva allegato, né si era offerta di dimostrare che le lamentate false comunicazioni sociali avrebbero influito “in modo sensibile” sul prezzo dei titoli di cui si controverte: anzi, dai documenti agli atti risultava che nel caso di specie tutti gli strumenti finanziari erano stati acquistati ad un prezzo ampiamente inferiore al loro valore nominale.
Quanto alle vicende penali che avevano coinvolto i vertici di BPS, la convenuta ha contestato che l'attore non aveva provato l'esistenza del nesso di causalità tra gli eventi accertati in sede penale e l'acquisto dei titoli per cui era causa.
d) In ultimo, la convenuta ha contestato l'esistenza stessa del danno lamentato dalla controparte, così come la quantificazione e la prova dello stesso.
Ha ribadito la convenuta che parte attrice aveva conosciuto e consapevolmente accettato i rischi inerenti alle operazioni compiute sin dal momento in cui aveva effettuato gli investimenti, tutti risalenti al momento di maggiore tensione finanziaria dell'Istituto emittente, tra febbraio e luglio
2016, con conseguente corresponsabilità ex art. 1227 c.c..
3. Con sentenza non definitiva del 05.10.2023 il Tribunale di Udine, preso atto che la convenuta aveva rinunciato alla eccezione di incompetenza del Tribunale, ha pronunciato la risoluzione per inadempimento della contratti di acquisto di strumenti finanziari come specificati dalla Parte_1 convenuta nella comparsa di risposta ed ha condannato la al risarcimento del danno in favore Pt_1 dell'attore, erede della IG.ra da liquidarsi nel prosieguo del giudizio. Per_1
Il Tribunale ha precisato che le operazioni oggetto di contestazione erano state individuate dall'attore mediante richiamo al doc. 1 allegato alla citazione ed erano state specificate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, specificazione non contestata dall'attore. In relazione a tutte le operazioni elencate la convenuta aveva prodotto il testo delle conferme di esecuzione indirizzate alla IG.ra solo per l'acquisto di obbligazioni subordinate eseguito il Per_1
29.2.2016, era stato prodotto anche l'ordine di acquisto sottoscritto dalla IG.ra Tre Per_1 operazioni -quelle del 20.4.2016, del 7.7.2016, del 29.7.2016- erano state eseguite mediante utilizzo del servizio di home banking da parte del IG. come dallo stesso riconosciuto in sede CP_1 di interrogatorio formale. Infatti, già in data 06.12.2010 il IG. era stato delegato dalla CP_1 madre ad operare sul suo deposito titoli anche mediante i canali telematici.
Dal doc. 40 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. attorea risultava che il IG. CP_1 dall'1.2.1979 era stato dipendente, senza soluzione di continuità, dapprima della Controparte_5
, poi della divenuta e indi di
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
, come quadro di secondo livello, cessando dal servizio il 31.12.2010; la convenuta aveva
[...] esposto che il IG. aveva svolto le mansioni di “Gestore Titoli”, circostanza non contestata CP_1 dall'attore.
Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto infondate le domande attoree svolte in via principale.
a) Quanto alla domanda di accertamento della nullità, inesistenza e inefficacia del contratto per la prestazione di servizi di investimento e accessori, la aveva assolto all'onere di provare la Pt_1 sussistenza del contratto quadro stipulato in forma scritta.
b) Quanto alla asserita inesistenza degli ordini di investimento, premesso che per gli ordini non era prescritta a pena di nullità la forma scritta, il Tribunale ha rilevato che era stata raggiunta in giudizio la prova che tali ordini erano stati inoltrati alla Banca.
c) Quanto alla asserita nullità delle operazioni di investimento per mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 30 TUF ed ex art. 67 del Codice del Consumo, l'attore non aveva minimamente assolto all'onere a suo carico di allegare in modo specifico che gli investimenti erano stati sollecitati con le modalità presupposte dalla norma invocata;
mentre, con riferimento alle tre operazioni che il IG. aveva ammesso di aver personalmente eseguito a mezzo del servizio di home banking, CP_1 la negoziazione di ordini impartiti dal cliente mediante strumenti informatici di comunicazione a distanza con le credenziali assegnate non integrava un'offerta fuori sede.
Il richiamo all'art. 67 septies decies del D.L.vo n. 206/2005 non era pertinente, atteso che l'art. 67 duodecies escludeva espressamente dall'ambito di applicazione del recesso i servizi finanziari riguardanti valori mobiliari, il cui andamento dei prezzi dipendeva da fluttuazioni del mercato finanziario.
d) Quanto alla asserita nullità degli ordini di investimento per l'assenza di un contratto di
“multicanalità integrata”, il Tribunale, premesso che tale motivo di nullità era stato prospettato dall'attore nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., ha osservato che la IG.ra aveva Per_1 sottoscritto (doc. 6 della convenuta) specifica autorizzazione al figlio suo delegato ad operare sul deposito titoli a lei intestato, inerente alla esecuzione di qualsiasi operazione avente a oggetto strumenti finanziari anche con utilizzo di canali telematici.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto fondate le domande subordinate di risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi di diligenza, correttezza e trasparenza, nonché di risarcimento del danno.
In primo luogo, il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta sul presupposto dell'applicabilità all'azione risarcitoria e a quella di annullamento del termine di prescrizione quinquennale, da intendersi esteso anche alle conseguenti domande risarcitorie e restitutorie.
Il Tribunale ha rilevato che l'attore aveva lamentato l'inadempimento della agli obblighi Pt_1 informativi, di diligenza e correttezza gravanti a suo carico relativamente alle azioni e obbligazioni oggetto delle operazioni dedotte in giudizio, alle quali l'odierna convenuta aveva dato corso senza preventivamente notiziare l'investitore in ordine alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza e al rischio dei titoli. Si trattava, dunque, di inadempimenti che si ponevano a valle del contratto, relativi a singole operazioni di investimento compiute in esecuzione del contratto di prestazioni di servizi finanziari, in relazione ai quali, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, poteva prospettarsi la responsabilità contrattuale ed eventualmente la risoluzione del contratto.
Poiché il dies a quo di decorrenza del termine era da individuarsi nel momento dell'acquisto dei titoli, trattandosi di operazioni compiute nel 2016, il termine prescrizionale decennale delle azioni di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno non era maturato.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il contratto quadro di riferimento aveva ad oggetto il solo servizio di negoziazione su strumenti finanziari, collegato al contratto di deposito titoli e custodia, pertanto era eIGibile dall'intermediario, oltre all'adempimento degli obblighi di fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti e di fornire una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati (art. 31), la sola assunzione di informazioni volte a valutare l'appropriatezza dell'investimento (artt. 41-42), ma non la valutazione di adeguatezza (art. 39-40).
Il Tribunale ha osservato che in materia di violazione degli obblighi informativi l'orientamento della
Suprema Corte era alquanto rigoroso, essendosi ritenuto privo di alcuna rilevanza il profilo di rischio dell'investitore, la sua buona conoscenza del mercato finanziario e la sua esperienza in materia ai fini dell'esclusione della gravità dell'inadempimento, perché le informazioni da trasmettere al cliente dovevano essere concrete e specifiche in riferimento a ogni singolo prodotto d'investimento e le stesse andavano comunque fornite indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitore e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario l'investitore poteva selezionare le operazioni secondo lui con maggiori probabilità di successo (così Cass. n. 15709/2019, Cass. n. 8333/2018).
Sempre il giudice di legittimità aveva evidenziato che “l'accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale non elimina gli obblighi informativi dell'intermediario ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l'esperienza dell'investitore e le sue scelte devono orientare la selettività delle informazioni da fornire, dirigendosi verso quelle specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell'investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d'investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto” (Cass. n. 10286/2018; Cass. n. 29353/2018).
Nel caso di specie, secondo il Tribunale la convenuta non aveva adempiuto agli obblighi informativi specifici, di natura attiva e passiva, gravanti a suo carico nei confronti della IG.ra cliente al Per_1 dettaglio nata nel 1927. Infatti, l'ultima “profilatura” della cliente risaliva al 4.3.2011, in quanto il questionario del 20.4.2016 (doc. 43 convenuta) non recava la sottoscrizione della IG.ra Ne Per_1 conseguiva che la convenuta avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Consob 2007, informare la cliente di trovarsi nell'impossibilità di valutare l'appropriatezza.
Con riferimento agli acquisti di azioni, non erano stati prodotti gli ordini di acquisto e non era stata provata alcuna preventiva informativa specifica. In relazione alle obbligazioni subordinate, la mera indicazione, nella scheda dello strumento finanziario fornita preventivamente alla prima operazione, del codice dello strumento accompagnato dall'abbreviazione SUB non poteva dare conto delle specifiche e complesse caratteristiche del titolo e del livello di rischio nell'ipotesi di applicazione dello strumento del bail in.
Il Tribunale ha ritenuto gli inadempimenti accertati di non scarsa importanza alla luce dei consolidati principi espressi da giudice di legittimità in ordine alla centralità degli obblighi informativi ed alla necessità di un'informazione tanto più concreta e specifica quanto più elevata fosse la rischiosità dell'investimento e all'irrilevanza dell'invocata propensione al rischio, specie in assenza di un'aggiornata acquisizione di informazioni.
Il giudice di prime cure ha, quindi, rilevato che l'intervenuta estinzione del contratto quadro, conseguente al decesso della mandante IG.ra precludeva l'adozione di una statuizione Per_1 risolutoria rispetto al contratto quadro, che aveva ormai cessato la sua efficacia.
Quanto al danno allegato dall'attore, il Tribunale, premesso che secondo la Cassazione
“l'inadempimento agli obblighi informativi determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento”, ha osservato che l'intermediario era onerato della prova contraria, che doveva consistere nella “sussistenza di sopravvenienze che risultino in sé idonee a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa”, senza che tale prova contraria potesse essere integrata dalla propensione al rischio dell'investitore desunta dalle sue scelte pregresse (così Cass., , ord. n. 19322/2023; Cass. n. 7288/2023), prova che, nel caso di specie, la convenuta non aveva fornito, essendosi limitata a richiamare pregressi acquisti azionari e la reiterazione delle operazioni - che però erano tutte avvenute presso la convenuta nel perdurare dell'inadempimento degli obblighi informativi- e la pregressa esperienza del IG. comunque cessato dal servizio presso CP_1 [...] già il 31.12.2010. CP_4
Il Tribunale, pertanto, ha pronunciato la risoluzione, per inadempimento della dei contratti di Pt_1 acquisto di strumenti finanziari elencati nella motivazione al punto 3, sopra riportati, ed ha condannato la convenuta al risarcimento del danno in favore di disponendo la CP_1 rimessione della causa in istruttoria per la relativa liquidazione.
4. Con sentenza definitiva emessa il 10.06.2024 il Tribunale, all'esito della esperita c.t.u, ha condannato la al risarcimento del danno in favore dell'attore, erede della IG.ra Pt_1 Per_1 mediante pagamento dell'importo di € 79.250,28, aumentato per la rivalutazione secondo gli indici
ISTAT dalle date di esecuzione dei singoli acquisti di titoli dei quali era stata pronunciata la risoluzione per inadempimento sino a quella di pubblicazione della sentenza, nonché per gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma via via rivalutata, con le medesime decorrenze sino al saldo.
Al consulente tecnico era stato assegnato il seguente quesito: “letti gli atti e i documenti della causa, letta la sentenza non definitiva, eseguiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, precisati i prezzi di acquisto, da parte della IG.ra dei titoli oggetto delle operazioni di investimento elencate al Per_1 punto 3 della motivazione della sentenza, indichi il consulente il valore dei titoli oggetto delle operazioni in questione alle date del 25.10.2017 e a quella della domanda giudiziale (15.9.2021)”.
Ha osservato il Tribunale che i titoli oggetto dei contratti di acquisto dei quali era stata dichiarata la risoluzione erano stati acquistati per controvalori inferiori a quelli nominali, pagando un prezzo complessivo di € 93.036,85. Alla data della domanda giudiziale (15.9.2021), il valore medio di borsa dei titoli in questione era pari a € 11.689,96, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio. La IG.ra inoltre, aveva riscosso “cedole” per complessivi € 2.096,61. Per_1
Poiché la convenuta aveva eccepito, ai sensi dell'art. 1227 c. 2 c.c., il concorso colposo dell'investitrice nella causazione del danno, sottolineando che nonostante in data 25.10.2017 avesse comunicato l'ammissione delle nuove azioni burden alla quotazione nella Borsa Italiana, tuttavia l'investitrice non aveva inteso vendere i titoli, il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato, che, alla data del 25.10.2017, il valore medio dei titoli era pari a € 50.341,45. Sul punto, tuttavia, il giudice di prime cure ha rilevato che, come affermato dal giudice di legittimità,
l'intermediario rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge non poteva invocare l'attenuazione della sua responsabilità prevista dall'art. 1227 c.c., per non avere l'investitore, dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto, condiviso i suoi suggerimenti di disinvestimento o diversificazione dell'investimento, in quanto tale condotta non comportava un'esposizione volontaria ad un rischio, né violava una regola di comune prudenza (così Cass., sez. I civ., 23.3.2023, n. 8353; Cass., sez. I civ., 28.2.2018, n. 4727 a pag. 8 della motivazione;
Cass., sez.
I civ., 31.8.2015, n. 17333). Tale principio di diritto appariva a fortiori valido nel caso di specie, nel quale la convenuta aveva fatto appello, non già a specifiche postume indicazioni impartite alla cliente, ma esclusivamente al comunicato prodotto sub doc. 39, relativo al ritorno in Borsa dei titoli di
[...]
, verosimilmente reperibile sul sito della banca convenuta e della e Parte_1 CP_2 forse pubblicato sulla stampa specializzata (senza che peraltro di ciò risultasse prova documentale).
Conclusivamente, il Tribunale ha ritenuto che la convenuta doveva essere condannata al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidato nella misura di € 79.250,28, da aumentare per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalle date dei singoli acquisti dei titoli sino a quella di pubblicazione della sentenza per gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma via via rivalutata, con le medesime decorrenze sino al saldo.
5. ha proposto tempestivo appello avverso entrambe le Parte_1 sentenze emesse dal Tribunale di Udine.
5.1 Primo motivo di appello. Violazione di legge in tema di prescrizione.
L'appellante ha rappresentato che gli inadempimenti dell'intermediario agli obblighi di informazione si collocavano in un momento antecedente alle singole operazioni di acquisto e dunque non potevano operare come causa di risoluzione delle stesse ai sensi dell'art. 1435 c.c..
Secondo l'appellante, trattandosi di responsabilità precontrattuale in tema di intermediazione finanziaria, la stessa era soggetta al termine di prescrizione di cinque anni dalla data in cui era stato effettuato l'ordine: pertanto, nella specie, trattandosi di ordini di acquisto effettuati tra il 10 febbraio e il 29 luglio 2016 ed essendo stato il giudizio introdotto con atto di citazione notificato il 15 settembre
2021, il termine di prescrizione era a quella data certamente decorso.
5.2 Secondo motivo di appello. Violazione da parte del giudice di primo grado delle previsioni in materia di adempimento agli obblighi informativi e travisamento dei fatti e delle prove assunte in giudizio.
L'appellante ha rappresentato che il IGnor aveva contestato l'inadempimento di PS CP_1 rispetto agli obblighi informativi a suo carico quale intermediario senza mai specificamente allegare le circostanze in cui si sarebbe concretizzata l'assenza di informativa lamentata e senza prendere posizione rispetto alla dettagliata replica in fatto e documentale fornita dalla Pt_1
Infatti, nel caso specifico, il IGnor (i) aveva rivestito sino al 1° gennaio 2011 le funzioni CP_1 di gestore titoli all'interno della (ii) aveva dichiarato che la madre non era in grado, per l'età, Pt_1 di utilizzare modalità home banking per l'acquisto di titoli;
(iii) aveva effettuato direttamente gli acquisti di titoli tramite piattaforma internet banking;
(iv) aveva preso (preventiva) visione dell'informativa relativa alle caratteristiche e alla natura dei titoli oggetto di acquisto. Circostanze incontroverse in quanto emerse dalla istruttoria orale: in primo luogo dalle dichiarazioni rese dal IGnor in sede di interrogatorio formale, il quale aveva riferito: “confermo di aver CP_1 personalmente impartito le disposizioni in questione a mezzo delle credenziali di accesso al conto titoli della IG.ra in mio possesso;
la IG.ra non era in grado per l'età di operare a Per_1 Per_1 mezzo Internet” (cfr. verbale udienza del 13.3.2023); quindi dalle dichiarazioni del teste , Tes_1 dipendete della Banca, il quale aveva riferito: “preciso che prima di poter concludere a mezzo di home banking l'operazione di sottoscrizione dei titoli, il sistema informatico propone l'informativa sulle caratteristiche dei titoli e sulla rischiosità dell'investimento in questione;
a quanto mi risulta, la procedura informatica prevede che sia data conferma di lettura dell'informativa per consentire il perfezionamento dell'operazione a mezzo home banking. […] La procedura informatica che ho descritto, per il cui buon fine è necessaria la conferma di presa visione dell'informativa, è una procedura di generale applicazione da parte di nei confronti di Parte_1 tutta la propria clientela” (cfr. verbale udienza del 17.4.2023).
L'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva totalmente omesso di valutare queste decisive circostanze, limitandosi a dare generico rilievo alla mancata sottoscrizione del rinnovo del
Questionario Mifid in coincidenza con l'acquisto dei titoli.
In particolare, il Tribunale aveva omesso qualsiasi valutazione rispetto al fatto che, a parte il primo acquisto di obbligazioni subordinate del 29.2.2016 – in relazione al quale era stata fornita una dettagliata scheda finanziaria contenente specifiche informazioni che già delineavano il quadro dei possibili scenari successivi e che il giudice di primo grado aveva completamente frainteso (cfr. doc.
10, pag. 3) – tutti gli acquisti di azioni e gli acquisti di obbligazioni subordinate successivi al
29.2.2016 (tutte obbligazioni della stessa specie e categoria del 29.2.2016, ossia le BPS 08/18 TV
SUB) erano stati effettuati direttamente dall'investitore mediante piattaforma internet banking senza assumere dall'intermediario specifiche e dettagliate informazioni sugli strumenti finanziari e dimostrando, tramite la ripetuta (nell'arco di quattro mesi) esecuzione di ben sette ordini di acquisto
(al netto di quello citato del 29.2.2016) di azioni e di obbligazioni subordinate, la specifica volontà di procedere con l'acquisto di titoli esposti, per loro stessa natura, alle fluttuazioni del mercato, come nel caso delle azioni, e di titoli che, per le indicazioni fornite dalla in sede di primo acquisto Pt_1 del 29.2.2016 (oltre che per le notizie di pubblico dominio nel periodo), erano esposti alla possibile conversione in capitale di rischio, e addirittura all'azzeramento del loro valore, come nel caso delle obbligazioni subordinate. Le modalità di acquisto dei titoli per cui era causa – acquisti, peraltro, non eseguiti dall'anziana IG.ra ma dall'odierno appellato, che aveva poi agito in giudizio quale Per_1 erede della madre – dimostravano la piena consapevolezza dell'investitore della natura e dei rischi degli investimenti effettuati e la pervicace volontà di acquisirne la maggiore disponibilità a buon prezzo, sfruttando il momento di tensione finanziaria in cui l'investitore medio era, invece, indotto a vendere gli stessi titoli, per evitare il rischio di perdite o, quanto meno, riuscire a contenere le perdite.
Il Tribunale, inoltre, aveva completamente omesso di considerare che, quale cliente della Banca,
l'investitore aveva già ricevuto l'estratto titoli al 31.12.2015 (cfr. doc. 27, pagg. 1315), nel quale risultava evidenziato che “Con l'applicazione del "bail-in", in caso di crisi bancarie, gli azionisti, obbligazionisti ed i creditori delle Passività Ammissibili potrebbero essere esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di modificare la scadenza delle obbligazioni e delle Passività Ammissibili, l'importo degli interessi pagabili e/o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio”.
Oltre al fatto che, in occasione del primo acquisto di obbligazioni subordinate del 29.2.2016, era stata fornita una dettagliata scheda finanziaria contenente specifiche informazioni che già delineavano il quadro dei possibili scenari successivi e che le medesime informazioni valevano per tutti i successivi acquisti di obbligazioni subordinate, perché della stessa specie e categoria (BPS 08/18 TV SUB).
L'appellante ha riprodotto graficamente il contenuto della scheda citata, di cui alla pag. 3 del doc. 10: Secondo l'appellante la scheda titolo sottoscritta dal cliente sopra riportata evidenziava:
- la natura subordinata delle obbligazioni acquistate, riportando il suffisso “SUB” nella indicazione del codice identificativo dello strumento finanziario;
- le caratteristiche del titolo acquistato, ovvero che si trattava di titolo emesso dalla stessa
[...]
, negoziato fuori mercato regolamentato e, soprattutto, appartenente alla Parte_1 classe di rischio più alta, “05=ELEVATO”; - la precisazione delle conseguenze dell'eventuale applicazione della disciplina del bail-in e della gerarchia dei titoli esposti al maggior rischio di riduzione o azzeramento del valore;
- la sussistenza di un conflitto di interesse, per essere lo strumento finanziario “emesso da una società del Gruppo Montepaschi”, o meglio dalla stessa (banca Parte_1 notoriamente esposta, nel 2016, al rischio di dissesto).
Secondo l'appellante le informazioni fornite dalla in sede di primo acquisto delle obbligazioni Pt_1 subordinate erano complete e dettagliate e restavano valide per gli acquisti effettuati, a poche settimane di distanza, tramite internet banking di altre obbligazioni di specie analoga.
Ha proseguito l'appellante evidenziando che quanto alle azioni era da tempo nota al mercato e ai clienti all'epoca degli acquisti (tra febbraio e luglio 2016) la situazione di difficoltà e tensione finanziaria in cui la emittente si trovava in conseguenza di circostanze che erano state oggetto Pt_1 anche di indagini in sede penale.
Quindi, se controparte si era determinata all'acquisto di titoli PS nel 2016, lo aveva fatto in modo del tutto consapevole e nulla le era dovuto a titolo risarcitorio.
Riassumendo, l'appellante ha evidenziato che:
- le parti avevano stipulato un contratto di negoziazione, trasmissione e ricezione ordini;
- nell'ambito dei servizi c.d. “esecutivi” le informazioni iniziali fornite dall'intermediario esaurivano gli obblighi informativi a suo carico;
- i titoli azionari PS e le obbligazioni subordinate non costituivano strumenti finanziari complessi, essi risultavano appropriati rispetto al complessivo profilo di rischio e, d'altra parte, diversamente non ne sarebbe stato consentito dal sistema informatico l'acquisto tramite internet banking;
- gli acquisti erano intervenuti su esclusiva iniziativa del cliente, dotato di conoscenze specifiche (il figlio dell'investitrice, delegato ad operare sul suo rapporto titoli e gestore titoli della stessa Banca
PS - doc. 40 - sino al 1° gennaio 2011), senza che fossero mai stati sollecitati dalla Pt_1
- la aveva fornito un quadro informativo corretto e completo e, pur non essendone onerata, Pt_1 aveva puntualmente informato la cliente anche del successivo andamento degli investimenti, consentendo di valutare la possibilità di procedere alla vendita;
- per tutte le ragioni viste, non solo non ricorreva alcun inadempimento di PS, ma – se pure, in tesi, avesse dovuto ritenersi che la non avesse correttamente adempiuto ad oneri a proprio carico – Pt_1 non ricorreva un inadempimento grave e idoneo a determinare la risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli per cui era causa.
5.3. Terzo motivo di appello. Violazione da parte del giudice di primo grado delle norme in materia di ripartizione dell'onere della prova in materia di risarcimento del danno. Ha lamentato l'appellante che il giudice di primo grado aveva compiuto una grave violazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, prestando adesione ad un recente orientamento della
Corte di legittimità (Cass. n. 7288/2023 e n. 19332/2023) che, partendo dal concetto di presunzione di responsabilità in materia di contratti di intermediazione finanziaria era, addirittura, arrivata a teorizzare quello di presunzione di danno, con onere a carico dell'intermediario della prova contraria.
Le apodittiche conclusioni alle quali erano giunte le pronunce citate non erano state condivise dal più recente intervento della Suprema Corte (sentenza Sez. Prima n. 8550/2024), che aveva fatto di nuovo applicazione degli ordinari e generali principi di riparto dell'onere della prova, ben riassunti in materia di intermediazione finanziaria dalla precedente Cass. 10111/2018, per la quale spettava all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario non solo allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, ma anche e soprattutto di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno (Cass. n. 8550/2024; Cass. 10111/2018; Cass. 17138/2016).
Il IG. invece, non aveva allegato né provato come dall'acquisto di azioni della CP_1 Pt_1 potesse farsi discendere una pretesa risarcitoria per il fatto, del tutto prevedibile, di una loro possibile diminuzione di valore e ancor più evidente e prevedibile in ragione degli scenari già limpidi nei primi mesi del 2016, allorché la controparte aveva deciso autonomamente di effettuare gli investimenti.
Al contempo, non era stato provato il nesso di causalità con riguardo all'acquisto di obbligazioni subordinate ed alla loro successiva conversione in azioni e perdita di valore, essendo ogni nesso eliso per l'intervento straordinario della normativa statuale che aveva imposto la conversione.
In ogni caso, il nesso era stato interrotto dalla successiva manifesta volontà dell'appellato di mantenere l'investimento anche successivamente alla conversione ed alla ammissione alla quotazione e negoziazione in Borsa, non avendo controparte dato seguito ad alcuna vendita al fine, quanto meno, di contenere la perdita di valore dell'investimento.
Aveva, pertanto, errato il giudice di primo grado nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno per il solo fatto della ritenuta inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, ritenendo che la non avesse fornito “adeguata” prova contraria, ma si fosse soltanto limitata a Pt_1 richiamare precedenti acquisti di titoli azionati da parte della IG.ra la reiterazione delle Per_1 operazioni di investimento negli stessi titoli (avvenuta nell'arco del ristretto periodo di 4 mesi nel corso del 2016) e la pregressa esperienza professionale del IGnor (sottolineando, al CP_1 proposito, che la stessa era comunque cessata al 31.12.2010).
L'appellante ha, in particolare, osservato che non si comprendeva come, a distanza di soli 5 anni dalla cessazione del servizio, il IG. avesse potuto perdere conoscenza delle nozioni in materia CP_1 di investimenti finanziari acquisite lungo un'esperienza lavorativa durata oltre 30 anni nel ruolo di
Quadro Direttivo (cfr. doc. 40 cit.): la totale autonomia dell'investitore nell'esecuzione delle reiterate operazioni di acquisto e la sofisticata conoscenza degli strumenti finanziari, derivante dalla lunga attività lavorativa dell' – se non escludeva la responsabilità dell'intermediario – certamente CP_1 escludeva il nesso di causalità rispetto al danno lamentato.
In ultimo, la ha evidenziato che controparte non aveva mai provato la continuità del possesso Pt_1 dei titoli di cui aveva lamentato la diminuzione di valore ovvero la attuale detenzione dei titoli e, in ultima analisi, la sussistenza di un danno.
5.4 Quarto motivo di appello. Violazione di legge in tema di concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. e travisamento dei fatti.
L'appellante ha ribadito che, quanto alle obbligazioni subordinate, il preteso e ipotetico danno sarebbe stato comunque ascrivibile a interventi normativi che avevano determinato la conversione delle obbligazioni in azioni, eventualità di cui controparte era consapevole già prima dell'acquisto dei titoli e che, comunque, escludevano qualsivoglia nesso di causa tra il preteso danno lamentato e la condotta della Pt_1
Anche secondo la Suprema Corte (Cass. n. 29864/2011), la non poteva rispondere del Pt_1
“potenziale” pregiudizio subito dall'investitore a partire dal momento in cui lo stesso avesse avuto conoscenza (o comunque avrebbe dovuto avere conoscenza, utilizzando l'ordinaria diligenza) dell'incremento dei rischi connaturati all'investimento.
Pertanto, in un caso in cui, come in quello di specie, controparte aveva consapevolmente effettuato investimenti che avrebbero potuto determinare una perdita di valore o, addirittura, un azzeramento del capitale, in quanto tutti risalenti a data successiva all'introduzione della normativa del bail-in, la condotta dell'investitore doveva essere valutata ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. determinando il rigetto della domanda risarcitoria.
In ogni caso, la condotta dell'investitore avrebbe dovuto essere valutata, quanto meno ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., atteso che la cliente era stata messa nelle condizioni di valutare non solo di non acquistare azioni e/o obbligazioni di PS, ma anche di procedere alla successiva vendita nel corso del 2016, contenendo la progressiva perdita di valore dei titoli.
Analogo discorso valeva, in generale, per le azioni PS che, al più tardi al momento della riammissione dei titoli alla quotazione in Borsa (25 ottobre 2017), controparte avrebbe potuto procedere a disfarsi, usando l'ordinaria diligenza.
Aveva, pertanto, errato il giudice di prime cure nel non considerare, ai fini della quantificazione del danno, che il valore delle azioni da detrarre da quello dell'originario investimento (pari al prezzo complessivo di € 93.036,85) fosse quello delle azioni PS al momento della riammissione alla quotazione in Borsa il 25 ottobre 2017 (€ 50.341,45, come indicato dal CTU) ed, aveva, invece assunto come parametro di riferimento il valore delle azioni al momento dell'introduzione della domanda il 15 settembre 2021 (€ 11.689,96), ossia quando – a distanza di ben 4 anni e senza alcuna preventiva contestazione – il IG. aveva deciso di lamentare un danno. CP_1
Ha, quindi, concluso l'appellante che, nella denegata ipotesi di conferma della pronuncia risarcitoria in favore dell' il danno doveva essere diminuito in ragione del concorso di colpa di CP_1 quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., utilizzando quale corretto parametro quello del valore delle azioni di PS alla data del 25 ottobre 2017, con ultima quotazione a chiusura di giornata pari ad €
4,55 ad azione, per un totale nel caso in esame di € 50.341,45.
5.5 Quinto motivo di appello. Inammissibilità ed infondatezza della ulteriore domanda di annullabilità degli ordini di acquisto, non esaminata dal giudice di primo grado.
Ha osservato l'appellante che il Tribunale, accogliendo la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto, non aveva esaminato la domanda svolta dall'attore in via ulteriormente subordinata, di annullabilità degli ordini di acquisto per preteso conflitto di interesse ex art. 1395 c.c., con conseguente condanna della al pagamento del medesimo importo chiesto in via principale e in Pt_1 via subordinata. La domanda era inammissibile, in quanto pacificamente prescritta.
In ogni caso, era anche del tutto infondata, non ricorrendone i presupposti, giacché non ricorreva alcuna ipotesi di contratto concluso dalla parte (in questo caso, la con sé stessa, trattandosi di Pt_1 contratti conclusi dalla con l'investitore. Pt_1
5.6 Sesto motivo di appello. In caso di riforma delle sentenze impugnate: revoca della condanna alla rifusione delle spese legali e di CTU e conseguenze restitutorie.
Ha rappresentato l'appellante che alla riforma delle sentenze di primo grado doveva conseguire anche la riforma del dispositivo di condanna della al pagamento delle spese di lite e di consulenza Pt_1 tecnica d'ufficio, in ragione del principio della soccombenza, nonché la condanna dell'appellato alla restituzione di tutte le somme che dovessero essere nel frattempo pagate da PS al IG. in CP_1 esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Udine del 12 giugno 2024.
6. Si è tempestivamente costituito chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo CP_1 appello incidentale subordinato per i seguenti motivi.
6.1. Inammissibilità ed infondatezza del primo motivo di appello.
Ha rappresentato l'appellato che i vizi informativi configuravano una responsabilità contrattuale della i singoli ordini di investimento erano stati eseguiti dall'appellante in virtù della stipula di un Pt_1 contratto quadro e, quindi, nell'ambito di un rapporto contrattuale già esistente.
6.2 Inammissibilità e infondatezza del secondo motivo di appello. Secondo l'appellato il motivo di appello era inammissibile poiché non rispettava i criteri di specificità imposti dalla normativa vigente: PS aveva lamentato violazioni ma, poi, nella parte motiva si leggeva che “Il Tribunale ha totalmente omesso di valutare queste decisive circostanze […] il
Tribunale ha omesso qualsiasi valutazione […] Il Tribunale ha completamente omesso di considerare
[…] Oltre al fatto – pure tempestivamente rilevato dalla e ignorato dal giudice di primo Pt_1 grado” (pag. 18, 19 e 20 atto di appello avversario).
Il Tribunale di Udine aveva accertato che PS non aveva adempiuto “agli obblighi informativi specifici, di natura attiva e passiva, gravanti a suo carico nei confronti della IG.ra cliente Per_1 al dettaglio nata nel 1927” sia sotto il profilo degli obblighi passivi (questionario non sottoscritto e, quindi, mancata acquisizione delle informazioni così come prescritto dalla normativa vigente) sia sotto il profilo degli obblighi attivi, inadempimenti ritenuti di non scarsa importanza.
Nell'atto di appello non si riscontrava alcuna specifica censura su quanto accertato dal giudice di prime cure, essendosi PS solo lamentata che quest'ultimo non aveva considerato le risultanze della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale. Invece, il Tribunale di Udine aveva ritenuto che la non avesse assolto all'onere probatorio circa il suo adempimento agli obblighi informativi Pt_1 proprio alla luce delle risultanze istruttorie nonché della documentazione ex adverso depositata.
Il “rilievo alla mancata sottoscrizione del rinnovo del questionario Mifid” era tutt'altro che generico, atteso che, come accertato dal giudice di primo grado e rispetto al quale non vi erano censure, “la convenuta avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 2007, informare la cliente CP_2 di trovarsi nell'impossibilità di valutare l'appropriatezza” (pag. 17 sent. n. 871/2023, All. B).
Secondo il convenuto appellato tale violazione dell'art. 42 Reg. n. 16190/2007 non era in CP_2 alcun modo inficiata dalle dichiarazioni del IG. (pag. 18 atto di appello), né da quelle del IG. Tes_1 che aveva confermato di avere impartito gli ordini de quibus. CP_1
Il Tribunale aveva anche esaminato la scheda finanziaria fornita in occasione del primo acquisto di obbligazioni rilevando che “in relazione alle obbligazioni subordinate, la mera indicazione, nella scheda dello strumento finanziario fornita preventivamente alla prima operazione, del codice dello strumento accompagnato dall'abbreviazione SUB, seguita dall'indicazione del “gruppo strumento” come “obbligazioni italiane” non poteva certo dare conto delle specifiche e complesse caratteristiche del titolo e del livello di rischio nell'ipotesi di applicazione dello strumento del bail in” (All. B).
Quanto all'estratto titoli del 31/12/2015 allegato sub doc. 27 dalla l'appellante ha ribadito che Pt_1 tale documento non era stato ricevuto. In ogni caso, anche nella lettera del 31/12/2015 sub doc. 27
PS aveva omesso di indicare la natura subordinata dei titoli “BPS 10/20 5.6”.
L'appellato ha sottolineato che le sole informazioni contenute e ricavabili nel documento erano del tutto carenti riguardo al “rischio specifico” insito nelle obbligazioni emesse da PS. Con riguardo, invece, agli acquisti delle azioni, come sopra evidenziato, il Tribunale di Udine aveva accertato l'assenza di “alcuna preventiva informativa specifica”.
Secondo l'appellato a nulla rilevava che lo stesso, che aveva eseguito gli ordini di investimento tramite home banking, fosse stato dipendente di PS, atteso che era “cessato dal servizio presso
già il 31/12/2010” e, cioè, oltre sei anni prima del primo ordine di acquisto di Controparte_4 azioni del 10/02/2016. Né rilevava che le operazioni fossero avvenute in un arco temporale ristretto perché “la reiterazione delle operazioni” era avvenuta presso la “nel perdurare Pt_1 dell'inadempimento degli obblighi informativi”.
6.3 Infondatezza del terzo motivo di appello.
Quanto all'onere della prova del danno, l'appellato ha evidenziato che la “pretesa risarcitoria” discendeva dagli “inadempimenti ascrivibili alla convenuta” attesa la loro “non scarsa importanza, alla luce dei consolidati principi espressi dal giudice di legittimità e sopra richiamati in ordine alla centralità degli obblighi informativi e alla necessità di un'informazione tanto più concreta e specifica quanto più elevata sia la rischiosità dell'investimento e all'irrilevanza dell'invocata propensione al rischio” (pag. 17 sent. n. 871/2023 All. B).
Ha osservato l'appellato che, se era vero che lo stesso aveva lavorato “nel quadro direttivo” della
Banca, tuttavia, le operazioni di investimento erano state eseguite sul rapporto intestato alla IG.ra ottantanovenne e cliente al dettaglio. Quindi, era in relazione a quest'ultima che PS Per_1 avrebbe dovuto adempiere ai propri obblighi.
Inoltre, la prova dell'assenza di nesso di causalità, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il cliente non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale contemplate dalla normativa di settore, non poteva consistere nella dimostrazione della diretta conoscenza dei rischi connessi agli investimenti effettuati o della possibilità di procurarsi
“aliunde” le informazioni non fornite dall'intermediario, dal momento che lo speciale rapporto d'intermediazione implicava necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite, che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di accontentarsi esclusivamente delle informazioni in suo possesso o di assumerne direttamente da altra fonte (cfr. Corte di Cass., ord. n.
8394/2016; ord. n. 8089/2016; ord. n. 18771/2023).
In merito alla sentenza n. 8550/2024 della Corte di Cassazione, l'appellato ha evidenziato che con tale sentenza la Corte aveva ribadito i medesimi principi richiamati dal Tribunale.
Nella sentenza, infatti, si leggeva testualmente che “la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6 del d. lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica e circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento, rivelatosi poi pregiudizievole”.
Tale pronuncia richiamava l'ordinanza n. 10111/2018 citata dall'appellante nella quale si leggeva che
“l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito «con la specifica diligenza richiesta» (Cass. n. 3773/2009). Spetta dunque in primo luogo all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziario è tenuto, con conseguente collocazione a carico dello stesso intermediario finanziario dell'onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto.
Dopo di che grava sul cliente investitore l'onere della prova del nesso di causalità tra
l'inadempimento e il danno: onere della prova la cui osservanza, versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del «più probabile che non», attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioé, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, sì da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa (Cass. n. 12544/2017), riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo
a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 c.c.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (Cass. n. 17194/2016)”.
Secondo l'appellato sulla base di tali principi di diritto il Tribunale di Udine aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni subìti dall'odierno appellato, compiendo il giudizio prognostico sulla base dell'inadempimento di PS agli obblighi informativi nei confronti dell'intestataria del rapporto, IG.ra “cliente al dettaglio nata nel 1927”. Per_1
6.4 Infondatezza del quarto motivo di appello. Con il quarto motivo di appello, PS aveva dedotto la violazione dell'art. 1227 cod. civ. richiamandosi alla comunicazione dd. 25.10.2017 di ammissione delle nuove azioni burden alla quotazione in Borsa (doc. 39). Ha replicato l'appellato evidenziando che, tuttavia, la non aveva Pt_1 conIGliato al IG. di vendere. CP_1
Sul punto giudice di primo grado aveva correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale più recente e consolidato della Corte di legittimità, secondo il quale “In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento ad operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza” (pag. 10 sent. n.
678/2024 e Corte di Cass., ord. n. 8353/2023).
Nel caso di specie, comunque, PS non aveva suggerito alcun disinvestimento all'odierno appellato, pertanto, non vi erano i presupposti fattuali e giuridici per ritenere sussistente un concorso di colpa nella causazione del danno subìto dal IG. ex art. 1227 cod. civ.. CP_1
6.5 Appello incidentale subordinato.
Il IG. ha proposto appello incidentale subordinato in relazione al rigetto della domanda di CP_1 nullità del contratto quadro.
6.5.1. Primo motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt.
23 t.u.f. e 37 reg. Consob n. 16190/2007, nonché erronea valutazione della documentazione contrattuale e delle risultanze probatorie in relazione al contratto quadro.
Il IG. ha lamentato che per dimostrare l'esistenza di un valido contratto regolativo CP_1 dell'ordine di investimento oggetto di giudizio, PS avrebbe dovuto produrre un contratto completo di tutte le condizioni ex art. 23 TUF e 37 Reg. n. 16190/2007. CP_2
La sola produzione della dichiarazione di ricevimento del contratto non consentiva di verificarne il contenuto e, quindi, non assolveva alla funzione di provare il rispetto dell'onere di forma scritta.
Ha proseguito il IG. evidenziando che PS aveva prodotto solo un presunto contratto CP_1 quadro dell'1/12/2008 (doc. 3 avversario) che, in alcun modo, poteva configurarsi quale valido contratto per la prestazione di servizi di investimento, poiché privo di “testo contrattuale”, “servizi investimento base composto da 28 pagine”, “nota informativa composta da 23 pagine”, “allegato prestazione di servizi di investimento – mandato” e “presente allegato composto da n. 1 pagina” (doc.
3 avversario). Ha proseguito il IG. rilevando che in atti vi era un mero contratto di deposito e custodia Parte_4 titoli sottoscritto il 27/02/2002 con l'allora ed un ulteriore contratto Controparte_3 di deposito e custodia titoli sottoscritto il 05/05/2008 con entrambi intestati alla Controparte_4 IG.ra e portanti il n. 676264, nonché un ulteriore documento denominato “documento di Per_1 sintesi e mandato” (cfr. docc. 3, 4 e 5 avversari).
Quanto al documento n. 3 di controparte del 27/02/2002 nella versione prodotta in giudizio da PS, tale documento era affetto da nullità sopravvenuta e superato in quanto relativo al periodo antecedente l'entrata in vigore della normativa MiFID (2004/39/CE) di novembre 2007, ovvero quella vigente al momento dell'operatività contestata (compresa tra il febbraio ed il novembre 2016).
In particolare, dopo l'entrata in vigore nel 2007 del Regolamento 16190/2007 in attuazione della
Direttiva UE (2004/39/CE), la avrebbe dovuto provvedere a sottoscrivere con la IG.ra Pt_1 Per_1 un nuovo e valido contratto quadro o, comunque, adeguare il vecchio contratto alla nuova disciplina.
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò era stato effettuato dall'appellante; infatti i successivi documenti contrattuali prodotti dalla (docc. 4, 5 e 41 avversari) non potevano considerarsi come validi Pt_1 contratti quadro, in quanto incompleti.
Ha, ancora, evidenziato il IG. che il documento n. 3 riportava la sottoscrizione della IG.ra CP_1 esclusivamente su alcune delle pagine, tra l'altro pressoché illeggibili. Per_1
Quanto al documento n. 4 di controparte, invece, si leggeva che lo stesso (cfr. pag. 6 – doc. 4 controparte) era costituito da un fascicolo denominato “SERVIZI DI ” di 24 Parte_5 pagine, comprensivo di documento di sintesi, condizioni generali relative al rapporto Banca-cliente, condizioni giuridiche e Regolamento: tuttavia tali sezioni non si rinvenivano nel documento prodotto.
Inoltre, della “Nota informativa” richiamata nel citato documento, che si componeva “di 17 pagine, unite tra loro a mezzo di spillatura metallica”, PS aveva prodotto una sola pagina, il frontespizio,
l'unica firmata dalla IG.ra e datata 24.10.2008, peraltro priva di alcun riferimento al n. dossier Per_1 titoli a lei intestato.
Di tutta la documentazione della quale si componeva il contratto del 5/5/2008 (doc. 4 avversario) la
Banca aveva prodotto unicamente il “documento di sintesi e mandato” (cfr. doc. 5 avversario) per dimostrare di aver consegnato alla IG.ra le “condizioni generali di contratto”. Tale Per_1 documento, tuttavia, riportava la data del 19.12.2011, successiva di oltre tre anni rispetto alla data di sottoscrizione da parte della IG.ra del contratto del 5/5/2008, il che provava l'estraneità di Per_1 detto documento rispetto al contratto del 5/5/2008. Il documento di sintesi, inoltre, non era stato sottoscritto dalla IG.ra (e nemmeno dal figlio erede IG. e non era ricollegabile in Per_1 CP_1 alcun modo al contratto prodotto da PS (doc. 4 avversario), non essendo presente la suo interno alcun riferimento al n. 676264 presente nel contratto del 5/5/2008; né tantomeno il documento di sintesi era ricollegabile all'operatività contestata, non essendo lì presente nemmeno alcun riferimento al n. dossier titoli relativo al rapporto oggetto del presente giudizio.
Quanto al documento n. 5 dimesso dalla banca, il IG. ha contestato che era costituito da Parte_4 un “mandato generale per la conclusione di operazioni di prestito di strumenti finanziari”, privo di data e relativo ad un diverso rapporto intrattenuto dalla IG.ra con PS. Per_1
In ultimo, all'interno del documento n. 5 prodotto da controparte vi era un “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, privo di data e di sottoscrizione da parte della IG.ra e, dunque, anch'esso non ricollegabile in alcun modo all'operatività contestata. Per_1
La nullità dei contratti quadro travolgeva anche gli ordini di investimento.
Il Tribunale di Udine, dunque, avrebbe dovuto accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per violazione degli artt. 23 TUF e 37 Reg. n. 16190/2007 nonché per indeterminatezza del CP_2 proprio oggetto ex artt. 1325 e 1346 cod. civ..
6.5.2. Secondo motivo. Riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le domande, eccezioni e difese formulate dal IG. nel giudizio di primo grado. CP_1
L'appellante, nella denegata venisse accolto uno dei motivi di appello proposto dalla ai sensi Pt_1 dell'art. 346 cod. proc. civ., ha dichiarato di riproporre tutte le domande giudiziali formulate nel giudizio di primo grado e dichiarate assorbite dalla sentenza n. 678/2024 e non espressamente riportate nell'atto di appello, nonché le istanze istruttorie come formulate in atti.
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
7. Prima di esaminare i motivi dell'appello principale, è opportuno premettere la ricostruzione del rapporto intercorso tra la e la IG. come accertato in base alla documentazione dimessa Pt_1 Per_1 dalle parti ed in base alla istruttoria svolta in primo grado mediante l'interrogatorio formale del IG.
e l'esame del teste . CP_1 Testimone_2
La IG.ra , nata il [...] e deceduta il 19.12.2020 (v. certificato di morte doc. 2 Persona_2 attoreo), della quale è figlio ed erede (v. dichiarazione sostitutiva di notorietà dd. CP_1
29.12.2020 doc. 2 attoreo), in data 27.02.2002 aveva sottoscritto con l'allora Controparte_3
, filiale di Bertiolo (UD), un contratto quadro di deposito, custodia e amministrazione
[...] titoli con annessi servizi di investimento per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari avente numero identificativo 566696, contratto dimesso dalla convenuta Pt_1 sub doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Nel contratto la IG. aveva dato atto di avere ricevuto il documento sui rischi generali degli Per_1 investimenti;
aveva dichiarato di avere un'alta esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
di avere una propensione al rischio molto alta e che i propri obiettivi di investimento erano “prevalenza di rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi e con presenza di redditività”; non aveva fornito informazioni in merito alla propria situazione finanziaria.
In data 05.05.2008 la IG. aveva sottoscritto con l'allora succeduta alla Per_1 Controparte_4
un nuovo contratto quadro n. 119 di deposito, custodia e Controparte_3 amministrazione titoli con annessi servizi di investimento per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, avente sempre numero identificativo 566696, contratto dimesso dalla convenuta sub doc. 4 allegato alla comparsa di risposta. Pt_1
Le parti avevano espressamente stabilito che questo secondo contratto sostituiva il precedente contratto, tranne che per le condizioni economiche, che rimanevano inalterate.
Nel contratto del 05.05.2008 la IG. aveva dichiarato di avere ricevuto copia del documento Per_1 di sintesi -servizi di investimento base, delle condizioni generali relative al rapporto banca cliente-, nonché delle norme che regolavano il servizio di deposito e custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari;
infine, di essersi avvalsa del diritto di informazione contrattuale di cui alla “Nota informativa” ricevuta in pari data.
Contestualmente, la IG. aveva sottoscritto la dichiarazione della Banca che le comunicava di Per_1 averla classificata come “cliente al dettaglio”, alla luce delle informazioni rese dalla medesima, la quale aveva dichiarato di avere una esperienza media, di conoscere i seguenti strumenti finanziari: obbligazionari complessi, derivati e fondi/sicav/GPM/Gpf semplici;
infine, quanto agli obiettivi di investimento e di propensione al rischio, di avere una propensione al rischio discreta in relazione alla redditività e rivalutazione del capitale con investimenti su strumenti finanziari sia in euro che in divisa estera. La IG. anche in questo caso, aveva scelto di non fornire informazioni sulla propria Per_1 situazione finanziaria.
Infine, la IG. si era impegnata a comunicare alla Banca eventuali variazioni tali da influire Per_1 sulla profilazione assegnatale, circostanza, quest'ultima, non verificatasi, non avendo l'attore neppure allegato che le condizioni intellettive e cognitive della madre fossero mutate con l'avanzare dell'età.
In data 06.12.2010 la IG. aveva trasmesso alla delega scritta a favore del figlio Per_1 Pt_1
a compiere in nome e per conto della stessa in relazione al predetto rapporto di deposito CP_1 titoli qualsiasi operazione avente ad oggetto strumenti finanziari sia presso gli sportelli della Pt_1 che mediante canali telematici (delega dimessa dalla convenuta sub doc. 6 allegato alla comparsa di risposta).
In data 04.03.2011 la IG. aveva compilato il questionario MIFID rispondendo Per_1 compiutamente alle domande. In data 19.12.2011, infine, le parti avevano integrato il contratto quadro mediante la sottoscrizione di un nuovo mandato alla negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, dimesso da parte convenuta sub doc. 5 allegato alla comparsa di risposta.
Per quanto di interesse nella presente vicenda, all'art. 8 del contratto di mandato le parti avevano stabilito che la era autorizzata a concludere operazioni anche con sé stessa;
mentre all'art. 11 Pt_1 avevano disciplinato la facoltà di recesso stabilendo che il cliente poteva recedere dal mandato in qualunque momento, mediante comunicazione da effettuarsi con lettera A.R. e che il recesso dal mandato non comportava recesso dal contratto n. 119 566696, mentre il recesso da tale ultimo contratto comportava il recesso anche dal mandato.
Nel contesto di tale rapporto, il IG. quale delegato della IG. aveva eseguito le CP_1 Per_1 otto operazioni oggetto della domanda attorea, indicate dalla a pagina 22 della comparsa di Pt_1 risposta, risultanti dai documenti dimessi dalla sub nn. 7 a 14, non contestati dall'attore ed in Pt_1 parte riconosciute dal medesimo in sede di interrogatorio formale: CP_1
- in data 10/2/2016 acquisto di AZIONI codice titolo 5092160 titolo BPS AOR RAGG codice ISIN
[...], quantità oggetto di acquisto 16.000,000 per un controvalore di € 8.616,00 (doc. 7);
- in data 11/2/2016 acquisto di AZIONI codice titolo 5092160 titolo BPS AOR RAGG codice ISIN
[...], quantità oggetto di acquisto 26.000,000 per un controvalore di € 13.520,00 (doc. 8);
- in data 13/2/2016 acquisto di AZIONI codice titolo 5092160 titolo BPS AOR RAGG codice ISIN
[...], quantità oggetto di acquisto 10.600,000 per un controvalore di € 4.924,76 (doc. 9);
- in data 29/2/2016 acquisto di SUBORDINATE codice tiolo 4352580 titolo BPS 08/2018 TV SUB codice ISIN [...], quantità oggetto di acquisto 50.000,00 per un controvalore di € 36.000,00
(doc. 10);
- in data 20/4/2016 acquisto di SUBORDINATE codice titolo 4352580 titolo BPS 08/2018 TV
SUB codice ISIN [...], quantità oggetto di acquisto 19.000,00 per un controvalore di €
15.105,00 (doc. 11);
- in data 28/6/2016 acquisto di AZIONI codice titolo 5092160 titolo BPS AOR RAGG codice ISIN
[...], quantità oggetto di acquisto 8.860,00 per un controvalore di € 3.551,09 (doc. 12);
- in data 6/7/2016 acquisto di SUBORDINATE codice titolo 4352580 titolo BPS 08/2018 TV SUB codice ISIN [...], quantità oggetto di acquisto 15.000,00 per un controvalore di € 10.650,00
(doc. 13);
- in data 29/7/2016 acquisto di SUBORDINATE codice titolo 4352580 titolo BPS 08/2018 TV
SUB codice ISIN [...], quantità oggetto di acquisto 1.000,00 per un controvalore di €
670,00 (doc. 14). In sede di interrogatorio il IG. aveva dichiarato: “presa visione dal monitor collegato al CP_1 computer del giudice delle comunicazioni relative alle disposizioni via internet sul conto titoli intestato alla IG.ra prodotte dalla società convenuta come documenti 11, 13, 14 Persona_2 allegati alla comparsa di risposta, confermo di aver personalmente impartito le disposizioni in questione a mezzo delle credenziali di accesso al conto titoli della IG.ra in mio possesso;
la Per_1 IG.ra non era in grado per l'età di operare a mezzo Internet”. Per_1
Con riferimento alle medesime operazioni, il teste , dipendente della con Testimone_2 Pt_1 mansioni di responsabile della filiale di Bertiolo alla data della testimonianza, aveva dichiarato:
“preciso che in relazione al conto della IG.ra sul quale il figlio era delegato Per_1 CP_1 ad operare, le credenziali per l'utilizzo del servizio di home banking erano state concesse personalmente al IG. in quanto delegato ad operare sul conto”; quindi, presa visione CP_1 delle comunicazioni prodotte dalla banca convenuta sub doc. 11, 13 14 allegati alla comparsa di risposta, ha riferito che: “si tratta delle comunicazioni che vengono inviate alla correntista a seguito delle disposizioni eseguite a mezzo di home banking;
trattasi di operazioni che hanno ad oggetto obbligazioni subordinate, come evidenziato dal codice del titolo ivi riportato;
preciso che prima di poter concludere a mezzo di home banking l'operazione di sottoscrizione dei titoli, il sistema informatico propone l'informativa sulle caratteristiche dei titoli e sulla rischiosità dell'investimento in questione;
a quanto mi risulta, la procedura informatica prevede che sia data conferma di lettura dell'informativa per consentire il perfezionamento dell'operazione a mezzo home banking. All'epoca delle operazioni ero sempre dipendente di ma lavoravo presso altra filiale e sono Parte_1 stato trasferito a Bertiolo dall'ottobre 2016; venni a conoscenza di queste operazioni soltanto dopo la promozione della causa da parte del IG. in quanto l'ufficio legale ci chiese la CP_1 documentazione relativa alle operazioni in questione. La procedura informatica che ho descritto, per il cui buon fine è necessaria la conferma di presa visione dell'informativa, è una procedura di generale applicazione da parte di nei confronti di tutta la propria Parte_1 clientela”.
È, infine, emerso che il IG. era stato dipendente dal 01.02.1979 fino al 31.12.2010 CP_1 dapprima della , poi della divenuta Pt_1 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
e indi di , come quadro di secondo livello (v. doc. 40 convenuta), Parte_1 con funzioni di “Gestore Titoli”, circostanza non contestata dall'attore.
Tanto premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
7.1. Con il primo motivo di appello la ha rappresentato che erroneamente il Tribunale aveva Pt_1 rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto del IG. di chiedere la CP_1 risoluzione degli ordini di acquisto per inadempimento e del correlativo diritto al risarcimento del danno essendo decorsi cinque anni dalla data di esecuzione degli ordini.
Secondo l'appellante la violazione degli obblighi di informazione, in quanto comportamento antecedente alla esecuzione degli ordini, avrebbe natura di responsabilità precontrattuale soggetta al termine di prescrizione di cinque anni.
Il motivo di appello è infondato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario nella esecuzione degli ordini impartiti dai clienti ha natura contrattuale, conseguentemente all'azione di risoluzione e di risarcimento per inadempimento si applica il termine di prescrizione decennale, che, nel caso di specie, non è spirato essendo gli ordini oggetto della domanda stati tutti inoltrati nell'anno 2016 (v. Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, (ud. 28/11/2024, dep. 12/12/2024), n.32226 per la quale “È escluso, così, che - guardando al singolo "ordine" di investimento - la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'area della responsabilità precontrattuale: una tale conclusione potrebbe sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che attengono al singolo strumento finanziario) si delineino solo nella fase che precede la conclusione del contratto diretto alla negoziazione del titolo (l'"ordine" di investimento). Per
contro
- lo si è visto - la disciplina legislativa e regolamentare dà ragione di come
l'obbligo, da parte dell'intermediario, di rappresentare all'investitore le connotazioni specifiche dell'operazione finanziaria si collochi anche nello stadio successivo, allorquando, cioè, l'"ordine" è stato impartito e si tratti di darvi esecuzione: prima di dar corso al contratto di negoziazione oramai concluso l'intermediario deve "sempre" assicurarsi che l'investitore sia stato adeguatamente informato dell'operazione da compiersi, provvedendo a fornire le indicazioni che si mostrino ancora necessarie in vista di tale risultato e rispondendo, in caso contrario, delle conseguenze della propria condotta omissiva”).
7.2. Con il secondo motivo di appello la ha rappresentato che il IGnor aveva Pt_1 CP_1 contestato l'inadempimento di PS rispetto agli obblighi informativi a suo carico quale intermediario, limitandosi unicamente a richiamare la normativa vigente e la giurisprudenza in materia, lamentando la pretesa mancanza di informativa in ordine alla natura e ai rischi dei titoli acquistati, senza tuttavia mai specificamente allegare le circostanze in cui si sarebbe concretizzata l'assenza di informativa lamentata e senza prendere posizione rispetto alla dettagliata replica in fatto e documentale fornita dalla Pt_1
Ritiene la Corte che la doglianza sia infondata.
Come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale, l'orientamento della giurisprudenza in materia di obblighi informativi è particolarmente rigoroso. Anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che “Questa Corte si è soffermata, in molteplici occasioni (cfr. tra le più recenti ed esaustive, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
10111 del 2018; Cass. n. 33353 del 2018; Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n. 19891 del 2022; Cass.
n. 35787 del 2022; Cass. n. 7288 del 2023; Cass. n. 7932 del 2023; Cass. n. 12990 del 2023), sul tema degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario in applicazione dell'art. 21 e
23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in combinato disposto con gli artt. 28 e 29 del regolamento
n. 11522 del 1998, esaminando l'argomento e pervenendo ad esiti interpretativi univoci e CP_2 consolidati, sotto i due distinti aspetti: a) dell'identificazione della latitudine degli obblighi informativi medesimi;
b) dell'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamenti l'inadempimento di detti obblighi.
3.1.1. - Sotto il promo profilo, anzitutto è consolidato il principio per cui l'informativa che
l'intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell'investimento per cui è richiesta la sua intermediazione: la prima informativa deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare;
le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per
l'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza).
3.1.1.1. - Quanto alla prima informativa - oggetto di un obbligo c.d. attivo, previsto dall'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998 e nell'art. 28, comma 2, Reg. n. 11522 del 1998 - sono CP_2 consolidati i principi per cui: (i) l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa la natura dei prodotti finanziari richiesti, i caratteri propri dell'emittente e la sua solvibilità, in funzione della valutazione consapevole dell'investitore della propria scelta in termini di rischio - rendimento;
(ii) ricorre un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (Cass., n. 15936/2018), non essendone l'intermediario esonerato neppure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, poiché permane in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (Cass. n. 18153/2020), dato che l'obbligo informativo in questione seguita a risponde all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo - informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass. n. 35789 del 2022); (iii) "la responsabilità dell'intermediario (non) è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione. … 3.1.2. Sotto il secondo profilo, dell'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamenti
l'inadempimento di detti obblighi, si sono consolidati i seguenti principi: (i) spetta all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali
l'intermediario finanziario è tenuto, mentre spetta all'intermediario finanziario l'onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto” (così Cassazione civile sez. I, 14/02/2025, (ud. 29/01/2025, dep. 14/02/2025), n.3759, v. anche Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, (ud. 28/11/2024, dep.
12/12/2024), n.32226).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto allegato dall'appellante, il IG. ha CP_1 puntualmente contestato che la non aveva fornito le informazioni necessarie in merito alle Pt_1 azioni ed obbligazioni oggetto degli ordini di acquisto.
Nell'atto di citazione al paragrafo 5 rubricato “VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI”
l'attore ha rappresentato che “Le operazioni oggetto di causa in titoli obbligazionari subordinati
BPS 08/18 TV SUB (ISIN: [...]), convertiti poi forzosamente in azioni BPS (ISIN:
[...]), oltre che in azioni ordinarie BPS sono avvenute in assenza di essenziali informazioni che BPS avrebbe dovuto rilasciare alla IG.ra (di cui il IG. è erede) Per_1 CP_1 riguardo gli strumenti finanziari negoziati. Invero, la ha dato corso alle operazioni di Pt_1 investimento qui contestate, senza aver fornito preventivamente allo scrivente tutte le necessarie informazioni in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza ed al rischio insito in tali titoli, negando così il diritto del risparmiatore ad una scelta consapevole e informata, in violazione dei precetti di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltreché dell'art. 21 del T.U.F. L'Intermediario ha violato altresì l'art. 27 del Regolamento Consob n. 16190/07, e quanto prescritto dall'art. 28, comma secondo, lett. d). Le previsioni di cui sopra, violate dalla Banca, sono poi specificate nel dettaglio dai successivi articoli del Regolamento Consob n. 16190/07 e, in particolare, dagli artt. 31 e 34. Nel caso in specie, BPS, in sede di esecuzione degli investimenti, non ha fornito alla IG.ra (di Per_1 cui è erede) alcun quadro informativo (né di portata generale né dettagliato e CP_1 finalisticamente differenziato come richiesto dalla normativa di settore in tema di obblighi di informativa c.d. 'attiva') riguardante le operazioni oggetto di contestazione. … La in Pt_1 particolare:
- non ha informato la IG.ra … della natura subordinata Upper Tier II dei titoli né della loro Per_1 elevata complessità e delle loro insite fonti di rischio. Con riguardo alle obbligazioni
[...], per le quali la Convenuta non ha mai fornito alla IG.ra alcuna Per_1 informazione, la Banca ha sottaciuto alla IG.ra (e poi al IG. in qualità di erede) Per_1 CP_1 che: (i) erano obbligazioni subordinate Upper Tier II;
(ii) erano strumenti particolarmente complessi;
erano strumenti illiquidi.
In particolare, le obbligazioni in parola rientravano sotto il prestito obbligazionario “
[...]
TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER ii 2008 Parte_1
- 2018I” (cfr. Prospetto dell'11/04/2008). Tali titoli, strumenti ibridi di patrimonializzazione, sono stati emessi in data 15 maggio 2008 per un ammontare complessivo di Euro 2.000.000.000,00 con valore nominale, non frazionabile, di Euro 1.000,00.
Le cedole, semestrali, sono di natura variabile essendo infatti ancorate all'andamento del tasso
Euribor a 6 mesi, rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare, maggiorato di 250 punti base. Il conteggio dei giorni è basato su quelli effettivamente trascorsi
(“ACT/ACT ICMA”). …
- non ha informato la IG.ra … precedentemente agli acquisti delle azioni ordinarie BPS Per_1
(ISIN: [...]), l'assoluta volatilità e l'elevatissimo rischio insito in operazioni di acquisto che avessero per oggetto tali titoli della Banca;
…
- non ha fornito informazioni sulla natura dell'emittente BPS, né tantomeno un'informazione specifica e dettagliata in merito al c.d. “rischio emittente”…
- non ha fornito alla IG.ra (di cui il IG. è erede) alcuna informazione corretta in Per_1 CP_1 merito alla natura non liquida delle obbligazioni BPS;
- alla data dell'11 aprile 2008, procedeva alla pubblicazione Pt_1 Parte_1 rispettivamente del “Prospetto” per il prestito obbligazionario Upper Tier II [...]: tale documento non è mai stato consegnato da BPS alla IG.ra prima di porre in essere le Per_1
Operazioni (né dopo) né la Convenuta ha mai rielaborato e sintetizzato le informazioni in essi contenute al fine di garantire alla IG.ra una scelta di investimento informata e consapevole Per_1 prescritta dalla normativa di settore.
La omettendo la consegna alla IG.ra il “Prospetto”, mancava completamente di Pt_1 Per_1 veicolare importanti informazioni sui “Rischi associati alle Obbligazioni” quali, fra i tanti:
- la “Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento finanziario”, - i “Rischi relativi alla subordinazione degli strumenti finanziari”,
- il “Rischio di postergazione del pagamento del capitale”,
- il “Rischio di sospensione del pagamento degli interessi/capitale”,
- il “Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale”,
- il “Rischio di tasso e di prezzo”,
- il “Rischio di non allineamento dei livelli di quotazione relativi ai Credit
Default Swap e lo spread di emissione”,
- il “Rischio di liquidità”,
- il “Rischio correlato alle variazioni del rating della Banca”,
- il “Rischio connesso al conflitto di interessi relativo ad operazioni della
Banca”,
- il “Rischio correlato al Tasso Euribor 6 Mesi” (f. 12 ss. atto di citazione in primo grado).
A fronte di tale analitico elenco di informazioni omesse, parte appellante non ne ha contestato la pertinenza rispetto alle azioni ed obbligazioni oggetto degli ordini e, soprattutto, non ha fornito, come era proprio onere, la prova di avere adempiuto al proprio obbligo informativo attivo.
Infatti, come già osservato dal Tribunale, con riferimento alle azioni la si è limitata a produrre Pt_1 le comunicazioni di avvenuta esecuzione degli ordini, quindi, alcuna informazione preventiva era stata fornita.
Con riferimento alle obbligazioni subordinate la ha prodotto una scheda dello strumento Pt_1 finanziario, riprodotta nell'atto di appello (v. sopra), consegnata in occasione della prima operazione, contenente dati meramente identificativi del prodotto (ovvero il “Codice Strumento: 4352580-
BPS.08/18 TV SUB – Codice ISIN: [...] – Ente Emittente Strumento:
[...]
Tipologia Strumento: OBBLIG. E TIT. STATO – Gruppo Strumento: Parte_1
OBBL. – Sede di esecuzione: I.s. DDT (INTERNALIZZATORE SISTEMATICO DEAL CP_6
DONE TRADING”), dati che sono di uso esclusivamente interno alla Banca, trattandosi di codici, ma priva di alcuna informazione relativamente i) alle principali caratteristiche delle obbligazioni (ad es. la natura complessa o meno dello strumento, le modalità e tempistiche di disinvestimento, la stessa natura subordinata delle obbligazioni che non può dirsi essere evidenziata dalla indicazione della IGla
SUB riportata a fianco del codice strumento, trattandosi all'evidenza di IGla comprensibile solo per gli addetti ai lavori), ii) ai principali rischi dello strumento (essendosi la limitata a fornire le Pt_1 sole informazioni inerenti al meccanismo del bail in), ii) ai costi dello strumento;
nonché priva delle principali informazioni relative all'emittente, tenuto anche conto che la agiva in conflitto di Pt_1 interessi. L'inadempimento della non è di scarsa importanza atteso che l'appellante ha completamente Pt_1 disatteso di fornire alla cliente ogni e qualsiasi informazione preventiva che, come sopra osservato, era dovuta con riferimento ai prodotti in concreto oggetto di negoziazione, essendo irrilevanti le precedenti operazioni compiute dalla IG. nel corso degli anni. Per_1
La carenza di informazioni non è supplita neppure dalla circostanza che gli ordini erano stati emessi dall'odierno appellato, quale mandatario della IG. atteso che il IG. era stato Per_1 CP_1 dipendente della banca fino al 31.12.2010 (data di cessazione dal servizio), pertanto, nel 2016 epoca delle operazioni contestate il IG. non poteva avere, e comunque non è stato dimostrato CP_1 che avesse, cognizione delle caratteristiche specifiche dei prodotti oggetto degli ordini.
In ultimo, la Corte osserva che le dichiarazioni rese dal teste sopra riportate non dimostrano Tes_1
l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi da parte della atteso che a fronte della Pt_1 affermazione del teste per il quale la procedura di accettazione degli ordini on line presuppone la preventiva conferma di lettura della informativa sulle caratteristiche dei titoli e sulla rischiosità dell'investimento, la non ha dimesso la copia della informativa “caricata” on line, non Pt_1 consentendo, quindi, di apprezzarne il contenuto.
Infine, la circostanza che le informazioni devono essere consegnate al cliente in relazione alla singola concreta operazione esclude qualunque rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'inadempimento nel quale è incorsa la di eventuali informazioni in precedenza divulgate al pubblico dalla Pt_1 medesima Pt_1
L'infondatezza delle doglianze inerenti alla violazione degli obblighi informativi relativi allo strumento finanziario ed alla contestata sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno (v. oltre), rende superfluo esaminare il motivo di appello concernente la violazione dell'art. 42 del regolamento in punto omessa valutazione della adeguatezza delle operazioni, profilo CP_2 contestato dall'appellante al punto II.4 del secondo motivo di appello, tenuto conto della autonomia dei due profili (v. sul punto la sentenza della Corte di Cassazione già citata per la quale “è consolidato il principio per cui l'informativa che l'intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che
l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell'investimento per cui è richiesta la sua intermediazione”).
7.3. Con il terzo motivo di appello la ha contestato la violazione da parte del Tribunale delle Pt_1 norme in materia di ripartizione dell'onere della prova in punto risarcimento danno.
La Corte ritiene che il motivo di appello sia infondato.
Quanto al nesso causale tra l'inadempimento della ed il danno subito dall'odierno appellato, Pt_1 la Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato che in merito al “riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamenti l'inadempimento di detti obblighi
[informativi], si sono consolidati i seguenti principi: … (ii) grava, poi, sull'investitore la prova del danno, avendo in proposito chiarito questa Corte (da Cass. n. 29353 del 2018, in motivazione) che
"... in presenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. È dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario (Cass. n. 29864/2011) […]" (considerazioni del tutto analoghe anche in Cass. n. 16127 del 2020, Cass. n. 25343 del 2021, Cass. nn. 7932 e 12990 del 2023); (iii) grava sull' investitore - che agisca per il risarcimento del danno - l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sulla banca ed il danno lamentato dall'investitore, tema sul quale Cass. n. 33596 del 2021 ha opportunamente puntualizzato che "questa Corte, dopo aver numerose volte affermato che l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento degli obblighi informativi ed il danno grava sull'investitore, ha più di recente ritenuto che detto inadempimento faccia sorgere una presunzione di sussistenza del nesso di causalità: "Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato
e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); anche in quest'ultima prospettiva, tuttavia, la banca può vincere la presunzione offrendo prova contraria, quantunque essa non possa essere desunta esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi". Conclusioni, queste, rinvenibili, in termini assolutamente analoghi, anche nelle precedenti Cass. n. 24142 del 2018, Cass. nn. 30532 e 31497 del 2021, nonché nelle successive Cass. n. 35789 del 2022 e Cass. nn. 7932, 12990 e 19322 del 2023, a testimonianza, dunque, di un indirizzo interpretativo, sullo specifico tema, ormai sostanzialmente stabilizzatosi (così Cass. 32226/2024)” (Cassazione civile sez. I, 14/02/2025, (ud.
29/01/2025, dep. 14/02/2025), n.3759, sopra già citata).
Nel caso di specie l'appellante, al fine di vincere la presunzione di sussistenza del nesso causale, si è limitata a richiamare i pregressi investimenti effettuati dalla IG. ma non ha provato che tali Per_1 investimenti avessero avuto ad oggetto prodotti analoghi a quelli oggetto di causa.
La novità dell'investimento impedisce di attribuire rilevanza, al fine di escludere il nesso causale, all'elevata propensione al rischio dimostrata in passato dalla IG. ed alla pregressa esperienza Per_1 in materia del mandatario IG. in quanto dipendente della banca atteso che, come già CP_1 osservato, al momento dell'invio degli ordini lo stesso era in pensione da oltre cinque anni e la Banca non ha neppure allegato che avesse mantenuto contatti con suoi ex colleghi tuttora in servizio.
In ultimo, la ha evidenziato che controparte non aveva mai provato la continuità del possesso Pt_1 dei titoli di cui aveva lamentato la diminuzione di valore – come eccepito in primo grado e ignorato dal Tribunale – ovvero la attuale detenzione dei titoli.
La doglianza è inammissibile in quanto non è stata sollevata tempestivamente dalla nella Pt_1 comparsa di costituzione e risposta;
anche in occasione della prima udienza di trattazione del
15.02.2022 la nulla aveva eccepito, come nulla aveva eccepito nella prima memoria ex art. Pt_1
183, comma VI, c.p.c..
7.4. Con il quarto motivo di appello rubricato “Violazione di legge in tema di concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. e travisamento dei fatti” l'appellante ha formulato le seguenti doglianze.
a) Quanto alle obbligazioni subordinate ha evidenziato che il preteso e ipotetico danno (se provato) sarebbe stato comunque ascrivibile a interventi normativi che avevano determinato la conversione delle obbligazioni in azioni, eventualità di cui controparte era consapevole già prima dell'acquisto dei titoli (sapendo bene di acquistare obbligazioni subordinate, come tali potenzialmente convertibili in capitale di rischio) e che, comunque, escludevano qualsivoglia nesso di causa tra il preteso danno lamentato e la condotta della Pt_1
Il motivo di appello è infondato.
Come sopra già osservato la non aveva messo a conoscenza la IG. della natura Pt_1 Per_1 subordinata delle obbligazioni, non essendo sufficiente a tal fine la mera indicazione “Codice
Strumento: 4352580-BPS.08/18 TV SUB” contenuta nella scheda “informativa” dimessa dalla
Banca sub doc. 10; inoltre, aveva completamente disatteso il proprio obbligo informativo, non consentendo alla cliente di valutare il grado di rischio del proprio investimento anche in relazione all'eventuale applicazione della disciplina del bail in. b) In subordine, l'appellante ha rappresentato che la condotta dell'investitore avrebbe dovuto essere valutata, quanto meno ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., atteso che la IG. era stata Per_1 messa nelle condizioni di valutare di procedere alla successiva vendita delle obbligazioni subordinate nel corso del 2016, contenendo la progressiva perdita di valore dei titoli.
Analogamente, anche con riguardo alle azioni PS la IG. al più tardi al momento della Per_1 riammissione dei titoli alla quotazione in Borsa (25 ottobre 2017), avrebbe potuto procedere a disfarsi dei titoli, usando l'ordinaria diligenza, avendo piena conoscenza dei rischi connessi alle fluttuazioni di Borsa, soprattutto per azioni, come quelle acquistate, di un soggetto emittente che stava attraversando una lunga e tormentata crisi finanziaria.
Il motivo di appello è infondato.
Il concorso di colpa del danneggiato non è stato provato dalla appellante, la quale si è limitata genericamente ad allegare che la IG. sarebbe stata consapevole della necessità di procedere Per_1 alla vendita dei titoli senza tuttavia fornire prova di tale circostanza;
correttamente, pertanto, ai fini della quantificazione del danno è stato calcolato il valore dei titoli al momento della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
In ogni caso, come già rilevato dal giudice di prime cure, la Corte di Cassazione ha chiarito che
“L'intermediario che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge non può, infatti, invocare l'attenuazione della sua responsabilità prevista dall'art. 1227 c.c. per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che tale condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza (Cass. n. 17333 del
2015; Cass. n. 4727 del 2018, in motiv.). Occorre, peraltro, ribadire, quanto al rapporto fra violazione degli obblighi informativi e produzione del danno, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno (Cass. n. 26064 del 2017, par. 17; Cass.
n. 8394 del 2016; Cass. 9892 del 2016)” (così Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 22/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8353).
L'infondatezza dei motivi di appello sopra esaminati rende superfluo l'esame del quinto motivo di appello, avente ad oggetto la domanda svolta in primo grado solo in via subordinata dal IG. CP_1 di annullabilità degli ordini di acquisto per preteso conflitto di interesse ex art. 1395 c.c., non esaminata dal Tribunale in quanto, appunto, svolta solo in via subordinata, e del sesto motivo di appello, svolto dalla per il caso di riforma delle sentenze appellate. Pt_1 Analogamente, il rigetto dell'appello principale, esonera la Corte dall'esaminare l'appello incidentale subordinato proposto dal IG. CP_1
Per le svolte considerazioni, le sentenze impugnate vanno integralmente confermate.
Dato l'esito del giudizio, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza (valori medi fase introduttiva, fase di studio, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 14.317,00, oltre al
15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'appello, dichiara assorbito l'appello incidentale subordinato e, per l'effetto, conferma le impugnate sentenze del Tribunale di Udine n. 871/2023 del 05.10.2023 e n. 678/2024 del 12.06.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi € 14.317,00 per CP_1 compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di conIGlio del 17.09.2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli ConIGliere
Dott.ssa Alessandra Burra ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 248/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
con l'Avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano;
Parte_1
- APPELLANTE -
CONTRO con gli Avv.ti Matteo di Pumpo e Andreea Ioana Rus del Foro di Roma;
CP_1
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Udine n. 871/2023, pubblicata in data 05.10.2023, e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Udine n.
678/2024, pubblicata in data 12.06.2024 - R.G. 3069/2021
Causa iscritta a ruolo il 17.07.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, siccome inammissibili ed infondate, così giudicare: in via principale: riformare per tutte le ragioni esposte la sentenza non definitiva del Tribunale di Udine n. 871/2023, pubblicata in data 5.10.2023, e la sentenza definitiva del Tribunale di Udine n. 678/2024, pubblicata in data 12.6.2024 all'esito del giudizio iscritto a R.G. 3069/2021, e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate in primo grado da (i) in via principale Parte_1 respingere, in quanto inammissibili ed infondate per le ragioni in atti, tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 15.9.2021; (ii) in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità di parte attrice per fatto e colpa alla stessa imputabili, ridurre anche in via equitativa il risarcimento che dovesse essere riconosciuto in suo favore, nella misura indicata in atti e comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
nonché, per l'effetto, disporre la restituzione dell'importo di € 125.437,03 pagato da in data 9.9.2024 in esecuzione Parte_1 della sentenza del Tribunale di Udine n. 678/2024 del 12.6.2024 o, in subordine, dell'importo pari alla differenza tra quanto pagato da in data 9.9.2024 e quanto, Parte_1 all'esito del presente giudizio di appello, dovesse essere riconosciuto in favore di per CP_1
i titoli per cui è causa, in entrambi i casi con maggiorazione degli interessi legali dalla data del pagamento (9.9.2024) al saldo;
in ogni caso, sempre in via principale: respingere, in quanto inammissibile ed infondato, l'appello incidentale promosso da con la comparsa di CP_1 costituzione in data 22 gennaio 2025; in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.” La appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni Pt_1 nuove della controparte.
Per parte appellata e appellante incidentale:
In via principale: rigettare l'impugnazione proposta da e, in Parte_1 ogni caso, respingere tutte le domande ed istanze formulate ex adverso stante l'infondatezza delle doglianze sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare tutte le statuizioni delle sentenze di primo grado e qui di seguito riportate: “pronuncia[va] la risoluzione, per inadempimento della Banca convenuta, dei contratti di acquisto di strumenti finanziari elencati nella motivazione, al punto 3” e con successiva sentenza definitiva n. 678 del 12/06/2024 “1) condanna[va] la banca convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, erede della IG.ra mediante Per_1 pagamento dell'importo di € 79.250,28, aumentato per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalle date di esecuzione dei singoli acquisti di titoli dei quali è stata pronunciata la risoluzione per inadempimento sino a quella di pubblicazione della presente sentenza, nonché per gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma via via rivalutata, con le medesime decorrenze sino al saldo;
2) pone[va] definitivamente a carico della banca convenuta il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di data odierna;
3) condanna[va] la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in € 786,00 per esborsi e in € 14.100,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo”. In via incidentale subordinata: accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 23 TUF e 37 Reg n. 16190/2007 nonché erronea CP_2 valutazione della documentazione contrattuale e delle risultanze probatorie in relazione al contratto quadro e, quindi, condannare a restituire in favore del IG. Parte_1 uro 128.390,11, a titolo di restituzione dell'indebito, ovvero la maggiore o minore somma CP_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via ulteriormente subordinata: accogliere le conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni come di seguito riportate: “In via principale: accertare e dichiarare la nullità,
l'inesistenza e l'inefficacia del presunto contratto relativo ai servizi di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, per violazione del requisito di forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 23, comma 1, T.U.F., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di obbligazioni subordinate (trasformate in azioni ordinarie) e azioni ordinarie descritte in atti;
accertare e dichiarare la mancanza dei relativi ordini di acquisto direttamente impartiti dalla IG.ra (di cui il IG. è erede) a Per_1 CP_1 [...]
a margine delle Operazioni e per l'effetto, accertare e dichiarare la Parte_1 nullità delle singole operazioni descritte in atti;
accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento nonché per le operazioni concluse fuori sede per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7, T.UF. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti;
accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 septies Codice del Consumo, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti, e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, condannare a restituire in favore del IG. euro Parte_1 CP_1
128.390,11, a titolo di restituzione dell'indebito, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di
[...] per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, Parte_1 buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole operazioni, previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 (artt. 27, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 53 e
55), dall'art. 21 del T.U.F., dal Codice del Consumo e/o dagli artt. 1176, 1175 cod. civ., accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di Parte_1 per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob n. 16190/2007 in tema di adeguatezza e, in mero subordine, di appropriatezza delle operazioni;
e, per l'ulteriore e conseguente effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per la prestazione di servizi di investimento e/o dei successivi ordini di acquisto di obbligazioni subordinate TI (trasformate in azioni ordinarie) oltre che di azioni ordinarie meglio descritte in atti, e condannare Parte_1 al risarcimento del danno quantificato in euro 128.390,11 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini d'acquisto in parola per conflitto di interesse ex art. 1395 cod. civ. e, per l'effetto, condannare Parte_1 al pagamento della somma di euro 128.390,11, ovvero alla maggiore o minore somma
[...] che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e/o, in ogni caso, condannare al risarcimento del danno per violazione degli Parte_1 obblighi informativi nella misura di euro 128.390,11, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
In ogni caso: condannare alla rifusione delle spese di giudizio Parte_1 di secondo grado nonché quelle della fase inibitoria e confermare la statuizione di condanna alle spese legali della sentenza di primo grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 14.09.2021 quale erede di , ha convenuto in Parte_2 Persona_2 giudizio rappresentando che la Banca aveva proceduto Parte_1 all'acquisto di titoli obbligazionari subordinati, nonché di azioni ordinarie, emessi da BPS, per conto della IG.ra , nata a [...] il [...] (doc. 1). Le operazioni erano Persona_2 state regolate sul c/c n. 12023.50 all'epoca intestato alla IG.ra , collegato al deposito Persona_2 titoli n. 566696. In data 19.12.2020 la IG.ra era deceduta ed alla stessa era succeduto il IG. Per_1
(doc. 2). CP_1
Ha proseguito l'attore riferendo che il deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale di
BPS aveva portato alla forzosa conversione di alcune obbligazioni subordinate di BPS (comprese quelle della IG.ra in azioni ordinarie di BPS. A seguito della conversione forzosa delle Per_1 obbligazioni subordinate in azioni BPS, la de cuius si era ritrovata a detenere ulteriori azioni della
Pt_1
Per effetto delle operazioni di acquisto poste in essere da BPS il IG. ha lamentato di CP_1 avere riportato un danno complessivo che ammontava ad Euro 128.390,11.
Ha evidenziato l'attore che, prima di agire in giudizio in data 30.08.2021 aveva inviato alla Pt_1 formale richiesta di consegna di tutta la documentazione contrattuale inerente agli investimenti effettuati, ai sensi dell'art. 119, comma IV del D.lgs. n. 385 del 1993 (doc. 3), istanza che, tuttavia, non aveva avuto seguito.
Tanto premesso in fatto, l'attore ha formulato le seguenti doglianze.
1.1 Mancanza di un valido contratto per la prestazione di servizi di investimento e accessori.
Dal mancato invio della documentazione richiesta ex art. 119 T.U.B. era emersa l'assenza di un contratto per la prestazione dei servizi di investimento e accessori tra la e la IG.ra Pt_1 Per_1
1.2 Nullità delle operazioni finanziarie di investimento per assenza degli ordini di investimento.
Ha proseguito l'attore rappresentando che gli acquisti di azioni ordinarie BPS erano nulli perchè avvenuti in mancanza di specifici ordini impartiti alla Banca dalla IG.ra Per_1
1.3 Nullità delle operazioni finanziarie di investimento - mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 30 T.U.F.
Ha rappresentato l'attore che la non aveva indicato la clausola di recesso anticipato per la Pt_1 presunta contrattualistica, nonché per le operazioni concluse fuori sede ex art. 30 T.U.F, pertanto, il rapporto per la prestazione dei servizi di investimento era nullo ex art. 30, comma 7 del T.U.F..
1.4 Mancata indicazione della “clausola di recesso” ex art. 67 codice del consumo.
L'attore, premesso:
- che la IG.ra aveva posto in essere le operazioni oggetto di causa quale “consumatore”; Per_1
- che la presunta contrattualistica intercorsa tra la e la IG.ra non era mai stata scambiata Pt_1 Per_1 presso la filiale della bensì per mezzo di tecniche di commercializzazione a distanza, che erano Pt_1 da ricondursi alla più ampia fattispecie dell'offerta fuori sede ex art. 30 T.U.F.; ha rappresentato che nel caso di specie erano state omesse le informazioni previste dagli artt. 67 quater, sexies e 67 septies del Codice del Consumo, con conseguente nullità del contratto.
1.5 Violazione degli obblighi informativi, di diligenza, correttezza e trasparenza
L'attore ha contestato che la aveva dato corso alle operazioni di investimento senza avere Pt_1 fornito preventivamente tutte le necessarie informazioni in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza ed al rischio insito in tali titoli in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell'art. 21 del
T.U.F; degli artt. 27, 28, comma II, lett. d), 31 e 34 del Regolamento n. 16190/07. CP_2
La aveva omesso di informare la IG. che i valori mobiliari emessi erano stati Pt_1 Per_1 interessati, sia nel periodo antecedente le operazioni oggetto di causa che nel periodo successivo, da un costante calo del loro valore parallelamente all'emergere della critica situazione economico- patrimoniale di BPS e che le obbligazioni erano anche affette, all'epoca degli acquisti (e.g.
29/02/2016), da notevoli problemi di liquidità.
A fronte del peggioramento delle condizioni degli investimenti della IG.ra la non Per_1 Pt_1 aveva fornito informazioni circa il rischio via via crescente dei titoli in parola e dunque, non aveva messo né la IG.ra né il IG. nella condizione di poter compiere consapevoli e Per_1 CP_1 pronte scelte di disinvestimento, in violazione dell'art. 34, comma 6, del Regolamento Consob
16190/07 e dell'art. 36 del Regolamento Consob 20307/2018.
1.6 Responsabilità di BPS per le violazioni in materia di manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate.
Ha rappresentato l'attore che BPS, a partire dall'anno 2007, aveva diffuso sul mercato false informazioni con il fine di celare le crescenti problematiche interne, con conseguente responsabilità aquiliana nei confronti degli investitori (v. sul punto ex multis, Cass. 11 giugno 2010, n.14056). La decisione di acquistare titoli emessi da BPS, in presenza di un quadro informativo corretto e completo, sarebbe stata in realtà indirizzata verso strumenti finanziari più sicuri ed emessi da altri emittenti. L'affidamento fatto su tali, alterate, informazioni diffuse al mercato legittimava l'attore ad agire nei confronti di BPS anche per responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 114, 154- ter e 181 del D.Lgs. 58/1998 – T.U.F. Quanto al nesso causale tra danno subìto e le false informazioni rilasciate al mercato di cui sopra, l'attore ha evidenziato che i prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Banca erano assolutamente collegati ed influenzati dai bilanci e dalle comunicazioni ufficiali rilasciate da in quegli anni, poi rivelatisi assolutamente inveritieri. Parte_1
1.7 Violazione delle norme dettate in tema di conflitto di interessi.
Ha rappresentato l'attore che era evidente che BPS non aveva in alcun modo operato per identificare e gestire il conflitto d'interessi che caratterizzava le operazioni di investimento eseguite e, di conseguenza, non aveva informato la IG. ed il IG. della esistenza di tale Per_1 CP_1 interesse in conflitto.
1.8 Violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al regolamento consob n. 16190/2007 in tema di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti.
L'attore ha rappresentato che BPS aveva proceduto all'esecuzione degli investimenti senza aver mai profilato la IG.ra e, altresì, senza aver mai eseguito una preventiva valutazione di Per_1 adeguatezza (o, in mero subordine, di appropriatezza) delle operazioni oggetto di causa rispetto al profilo della stessa, violando dunque le disposizioni dettate dagli artt. 39 e 40 del Regolamento
16190/2007. CP_2
Ha sottolineato l'attore che l'età anagrafica della IG.ra classe 1927, ottantanovenne nel 2016, Per_1 era di per sé elemento che avrebbe dovuto portare la Banca a tenere una condotta ancor più rigorosa.
In ragione della mancanza di informazioni complete, affidabili ed aggiornate la si sarebbe Pt_1 dovuta astenere dal prestare i servizi (art. 39, comma 6, Regolamento n. 16190/07). CP_2
La aveva, altresì, omesso di fare presente alla IG. i rischi connessi alla mancata Pt_1 Per_1 diversificazione del rischio e non aveva valutato l'appropriatezza delle operazioni rispetto alle conoscenze ed esperienze della IG. Per_1
L'attore ha concluso chiedendo, in via principale: - accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza e l'inefficacia del presunto contratto quadro per violazione del requisito di forma scritta richiesta ad substantiam e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di obbligazioni subordinate e azioni ordinarie descritte in atti;
- accertare e dichiarare la mancanza dei relativi ordini di acquisto direttamente impartiti dalla IG.ra a e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle Per_1 Parte_1 singole operazioni descritte in atti;
- accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento nonché per le operazioni concluse fuori sede per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7, T.UF. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti;
- accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 septies Codice del Consumo, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni descritte in atti, e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, condannare a Parte_1 restituire in favore del IG. Euro 128.390,11, a titolo di restituzione dell'indebito, ovvero CP_1 la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Si è costituita eccependo in via preliminare l'inammissibilità Parte_1 per intervenuta prescrizione delle domande svolte da parte attrice.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree per i seguenti motivi.
2.1 Inammissibilità ed improponibilità delle domande avversarie
a) Sulle domande di nullità per mancanza del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto titoli.
La convenuta ha rappresentato che in data 15 ottobre 2021 la aveva trasmesso all'attore la Pt_1 documentazione richiesta, dalla quale risultava che la IG.ra aveva sottoscritto in data 27 Per_1 febbraio 2002 con l'allora (poi divenuta fusa Controparte_3 Controparte_4 per incorporazione in ) un contratto quadro di deposito e custodia Parte_1 titoli con annessi servizi di investimento per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (doc. 3), contenente peraltro la profilazione dell'investitore.
Successivamente, in data 5 maggio 2008, la IG.ra aveva sottoscritto con Per_1 Controparte_4 un nuovo contratto quadro di deposito e custodia titoli e servizi di investimento, con mandato alla negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e prestito di strumenti finanziari (doc. 4), mandato successivamente integrato nell'anno 2011 (doc. 5).
Con riferimento al predetto rapporto di deposito titoli, la IG.ra nell'anno 2010 aveva conferito Per_1 delega al figlio a compiere in nome e per conto della stessa ogni operazione avente ad CP_1 oggetto strumenti finanziari presso gli sportelli della banca e con l'utilizzo di canali telematici (quali
Internet Banking e Mobile Banking) dal medesimo intrattenuti (doc. 6).
Nell'ambito del predetto rapporto negoziale erano stati impartiti i singoli ordini di investimento, dimessi dalla convenuta sub docc. 7-14, con conseguente infondatezza della domanda di nullità delle singole operazioni di investimento per mancanza degli ordini di acquisto.
Ha ulteriormente osservato la convenuta che era pacifico che la IG.ra aveva ricevuto Per_1 nell'immediatezza degli acquisti effettuati anche gli estratti aggiornati della situazione periodica degli strumenti finanziari, atteso che tali documenti relativi al 2016 erano stati prodotti dalla stessa parte attrice (cfr. doc. 1 di controparte), che evidentemente, pur avendoli ricevuti e detenuti sin dal 2016, non li aveva mai contestati, dando definitivamente per rato e valido l'operato dell'Intermediario.
b) Sulle domande di nullità del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento per omessa indicazione della clausola di recesso ai sensi dell'art. 30, c. 7, TUF e dell'art. 67 septies decie,s c. 4, Codice del Consumo.
La convenuta ha rappresentato che nel contratto quadro del 5 maggio 2008 (doc. 4) era contenuta la clausola di recesso sub art. 4 delle Condizioni Giuridiche della Sezione “Servizi di Investimento”.
La clausola di recesso era contenuta anche all'art.11 delle condizioni generali di contratto del mandato per la conclusione di operazioni di prestito di strumenti finanziari sottoscritto nel 2011 (doc. 5).
Parte attrice, inoltre, non aveva provato che il contratto fosse stato concluso presso il proprio domicilio o, comunque, fuori dai locali dell'Intermediario (e ciò per la semplice ragione che i contratti e gli ordini erano stati firmati in filiale), né aveva provato di avere agito quale “consumatore”.
c) In merito alle domande subordinate (i) di responsabilità della per violazione degli obblighi Pt_1 informativi di diligenza, correttezza e trasparenza prima, durante e dopo l'esecuzione degli ordini di acquisto e (ii) di annullabilità di questi ultimi per conflitto di interesse (con conseguenti domande risolutorie, risarcitorie e restitutorie), la ha, preliminarmente, osservato che dovevano essere Pt_1 trattate in modo distinto le questioni inerenti alle obbligazioni subordinate rispetto a quelle inerenti alle azioni.
Quanto alle obbligazioni subordinate, la ha evidenziato che non rientravano tra gli strumenti Pt_1 complessi, infatti, non erano incluse nell'apposito elenco di cui alla Comunicazione n. 0097966 del
22.12.2014, disponibile sul sito istituzionale della CP_2
Ha, quindi, ricordato la convenuta che in ragione del D.M. 27 luglio 2017, i titoli obbligazionari erano stati forzosamente convertiti in azioni BPS ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto n. 236/2017, con cui era stato disposto il cd. “burden-sharing”.
Il Decreto n. 237 aveva circoscritto la tutela offerta all'investitore che aveva subito la conversione
“forzosa” ad ipotesi ben delimitate, che non ricorrevano nel caso di specie. Inoltre, poiché la conversione dei Titoli in azioni aveva comportato l'esecuzione di un aumento di capitale della trovava applicazione l'art. 2379-ter, comma 2, c.c.. Pt_1
La ha concluso che, essendo la conversione stata operata ex lege, non vi era alcuna possibilità Pt_1 di ristabilire lo status quo ante, sicché le domande avversarie di nullità/annullamento/risoluzione dovevano essere per ciò solo dichiarate improponibili e/o inammissibili.
2.2 In ogni caso: infondatezza delle domande avversarie
a) Il rapporto negoziale dedotto in giudizio e le operazioni di investimento
La ha ribadito che il contratto di intermediazione mobiliare che aveva preceduto gli ordini di Pt_1 acquisto di cui era causa (il c.d. “contratto quadro”) esisteva ed era stato sottoscritto dalla IG.ra nel 2002 e nel 2008, con periodiche integrazioni. Per_1
Con il contratto del 2002 la IG.ra aveva, altresì, sottoscritto il modulo di profilazione Per_1 all'epoca integrato nel contratto e confermato di avere ricevuto il “Documento sui Rischi Generali degli Investimenti” (doc. 3), mentre con il contratto del 2008 aveva dichiarato di conoscere ed approvare le condizioni generali relative ai Servizi di Investimento e confermato di aver ricevuto e preso visione della “Nota informativa” (doc. 4); nel 2011 aveva ricevuto ulteriore aggiornamento in ordine ai “Rischi Generali degli Investimenti in Strumenti finanziari” (doc. 5).
La Banca aveva poi provveduto ad aggiornare la profilazione della Cliente sottoponendole la compilazione del questionario MIFID (doc. 21).
La convenuta ha rilevato che la composizione del portafoglio della IG.ra nel corso del Per_1 rapporto negoziale confermava come la stessa fosse un investitore con una approfondita esperienza, che disponeva di considerevoli risorse finanziarie e che era ben in grado di discernere le implicazioni connesse al tipo di investimento prescelto, essendo pure disposta ad assumere un rischio alto pur di ottenere rendimenti vantaggiosi (cfr. estratti dal 2010 al 2015, sub docc. 2227).
La defunta aveva potuto contare certamente sulle indicazioni e la guida del figlio, odierno attore, già dipendente della Banca, con funzioni di Gestore Titoli, che era stato delegato dalla a compiere Per_1 ogni operazione avente ad oggetto strumenti finanziari a far data dal 6.12.2010 (cfr. doc. 6).
Era in questo contesto che la IG.ra o il figlio per lei, aveva eseguito le 8 operazioni di Per_1 investimento, a distanza ravvicinata e nell'arco di soli 4 mesi nell'anno 2016.
Ha evidenziato la Banca che, in un contesto variegato di ripetuti acquisti ad alto rischio, tipici dell'investitore esperto alla ricerca del maggior profitto, in quei mesi del 2016 la cliente aveva acquistato titoli per un controvalore di molto inferiore a quello nominale, di fatto mostrando spiccate doti speculative.
In occasione del primo acquisto, in data 29.2.2016 (cfr. doc. 10), la aveva fornito una Pt_1 dettagliata scheda finanziaria del prodotto acquistato, in cui risultavano espressamente indicate le informazioni relative a tipologia, classe di rischio - indicato come “5 ELEVATO” - stato di liquidità, valore e modalità di smobilizzo dello strumento.
Nella stessa scheda era stata espressamente riportata l'avvertenza che l'operazione era eseguita in conflitto di interesse perché avente ad oggetto un titolo emesso dalla medesima Banca e che, in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina sul bail-in, le obbligazioni subordinate rappresentavano lo strumento finanziario con la più elevata classe di rischio, subito dopo le azioni.
Pertanto, a fronte della compiuta informativa fornita dalla in sede di primo acquisto, secondo Pt_1 la convenuta la decisione dell'attore di acquistare a distanza di poche settimane altre obbligazioni subordinate (cfr. docc. 11, 13 e 14), anziché disfarsene rispondeva ad una libera scelta di investimento e speculazione, alla quale controparte non aveva inteso venire meno neppure nei mesi successivi, nonostante la periodica informativa della sul relativo andamento (docc. 28-29). Pt_1
b) Sull'adempimento degli obblighi informativi da parte dell'Intermediario e sulla pretesa deviazione informativa riguardante la situazione della Banca.
La convenuta ha ribadito di avere sempre agito nel pieno rispetto dei propri doveri di intermediario.
Con riferimento alle obbligazioni subordinate la natura subordinata del titolo era stata chiaramente indicata con la IGla “SUB” nella scheda titolo sub doc. 10.
L'acquisto delle obbligazioni e delle azioni per cui era causa era stato eseguito nel 2016 in un'epoca di generale andamento negativo dei mercati ed in cui era palese e manifesta da tempo la situazione di grave crisi finanziaria e patrimoniale di PS, come emergeva dagli articoli di stampa relativi al periodo 2011-2017 (doc. 30).
Quanto alla lamentata omessa comunicazione dei reali risultati di bilancio dell'emittente, la convenuta ha osservato che il giudizio aveva ad oggetto l'accertamento della pretesa responsabilità dell'intermediario per aver venduto titoli divenuti meno lucrativi rispetto alle aspettative, senza le dovute informative sulle operazioni di investimento e sulla relativa appropriatezza rispetto al profilo di rischio dell'investitore, pertanto, su BPS intermediario non poteva farsi ricadere anche il “rischio emittente”, che era connesso ad eventi ed informazioni di bilancio che riguardavano appunto la società offerente, l'unica alla quale poteva essere addebitato il danno da pretese false informazioni sociali.
In particolare, secondo la convenuta sarebbe stato onere dell'attore dimostrare che, a causa della mancata informazione, i titoli BPS erano stati acquistati per un controvalore più alto di quello effettivo e che sussisteva il nesso di causalità tra la situazione di deviazione informativa e l'acquisto dei titoli e che i titoli non erano stati venduti prima del venir meno dell'affermata alterazione informativa.
In ogni caso le false informazioni avrebbero potuto, in ipotesi, rilevare solo con riferimento all'acquisto di azioni della e non delle obbligazioni subordinate, in quanto solo la Pt_1 remunerazione del capitale di rischio (connessa alle azioni) dipendeva dal risultato di gestione raggiunto, mentre le obbligazioni davano diritto al rimborso del capitale e alla corresponsione di un interesse indipendentemente dal risultato di gestione dell'impresa.
Infine, era pacifico che allorché gli acquisti erano stati effettuati (tra febbraio e luglio del 2016), il disvelamento delle notizie cui aveva fatto riferimento l'attore era già avvenuto e, dunque, non aveva potuto incidere, falsandolo, sul valore delle azioni.
c) Sulla pretesa responsabilità della per manipolazione dei mercati finanziari, sulle Pt_1 conseguenze delle false comunicazioni sociali addebitate agli esponenti di PS, sulla condotta di e e sulla responsabilità amministrativa dell'Ente. Pt_3 Per_3
La convenuta ha osservato che si trattava di eventuali profili di responsabilità che avrebbero potuto riguardare PS quale emittente, per ciò solo inammissibili nel presente giudizio che riguardava la responsabilità della medesima quale Intermediario. Pt_1
In ogni caso, parte attrice non aveva allegato, né si era offerta di dimostrare che le lamentate false comunicazioni sociali avrebbero influito “in modo sensibile” sul prezzo dei titoli di cui si controverte: anzi, dai documenti agli atti risultava che nel caso di specie tutti gli strumenti finanziari erano stati acquistati ad un prezzo ampiamente inferiore al loro valore nominale.
Quanto alle vicende penali che avevano coinvolto i vertici di BPS, la convenuta ha contestato che l'attore non aveva provato l'esistenza del nesso di causalità tra gli eventi accertati in sede penale e l'acquisto dei titoli per cui era causa.
d) In ultimo, la convenuta ha contestato l'esistenza stessa del danno lamentato dalla controparte, così come la quantificazione e la prova dello stesso.
Ha ribadito la convenuta che parte attrice aveva conosciuto e consapevolmente accettato i rischi inerenti alle operazioni compiute sin dal momento in cui aveva effettuato gli investimenti, tutti risalenti al momento di maggiore tensione finanziaria dell'Istituto emittente, tra febbraio e luglio
2016, con conseguente corresponsabilità ex art. 1227 c.c..
3. Con sentenza non definitiva del 05.10.2023 il Tribunale di Udine, preso atto che la convenuta aveva rinunciato alla eccezione di incompetenza del Tribunale, ha pronunciato la risoluzione per inadempimento della contratti di acquisto di strumenti finanziari come specificati dalla Parte_1 convenuta nella comparsa di risposta ed ha condannato la al risarcimento del danno in favore Pt_1 dell'attore, erede della IG.ra da liquidarsi nel prosieguo del giudizio. Per_1
Il Tribunale ha precisato che le operazioni oggetto di contestazione erano state individuate dall'attore mediante richiamo al doc. 1 allegato alla citazione ed erano state specificate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, specificazione non contestata dall'attore. In relazione a tutte le operazioni elencate la convenuta aveva prodotto il testo delle conferme di esecuzione indirizzate alla IG.ra solo per l'acquisto di obbligazioni subordinate eseguito il Per_1
29.2.2016, era stato prodotto anche l'ordine di acquisto sottoscritto dalla IG.ra Tre Per_1 operazioni -quelle del 20.4.2016, del 7.7.2016, del 29.7.2016- erano state eseguite mediante utilizzo del servizio di home banking da parte del IG. come dallo stesso riconosciuto in sede CP_1 di interrogatorio formale. Infatti, già in data 06.12.2010 il IG. era stato delegato dalla CP_1 madre ad operare sul suo deposito titoli anche mediante i canali telematici.
Dal doc. 40 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. attorea risultava che il IG. CP_1 dall'1.2.1979 era stato dipendente, senza soluzione di continuità, dapprima della Controparte_5
, poi della divenuta e indi di
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
, come quadro di secondo livello, cessando dal servizio il 31.12.2010; la convenuta aveva
[...] esposto che il IG. aveva svolto le mansioni di “Gestore Titoli”, circostanza non contestata CP_1 dall'attore.
Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto infondate le domande attoree svolte in via principale.
a) Quanto alla domanda di accertamento della nullità, inesistenza e inefficacia del contratto per la prestazione di servizi di investimento e accessori, la aveva assolto all'onere di provare la Pt_1 sussistenza del contratto quadro stipulato in forma scritta.
b) Quanto alla asserita inesistenza degli ordini di investimento, premesso che per gli ordini non era prescritta a pena di nullità la forma scritta, il Tribunale ha rilevato che era stata raggiunta in giudizio la prova che tali ordini erano stati inoltrati alla Banca.
c) Quanto alla asserita nullità delle operazioni di investimento per mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 30 TUF ed ex art. 67 del Codice del Consumo, l'attore non aveva minimamente assolto all'onere a suo carico di allegare in modo specifico che gli investimenti erano stati sollecitati con le modalità presupposte dalla norma invocata;
mentre, con riferimento alle tre operazioni che il IG. aveva ammesso di aver personalmente eseguito a mezzo del servizio di home banking, CP_1 la negoziazione di ordini impartiti dal cliente mediante strumenti informatici di comunicazione a distanza con le credenziali assegnate non integrava un'offerta fuori sede.
Il richiamo all'art. 67 septies decies del D.L.vo n. 206/2005 non era pertinente, atteso che l'art. 67 duodecies escludeva espressamente dall'ambito di applicazione del recesso i servizi finanziari riguardanti valori mobiliari, il cui andamento dei prezzi dipendeva da fluttuazioni del mercato finanziario.
d) Quanto alla asserita nullità degli ordini di investimento per l'assenza di un contratto di
“multicanalità integrata”, il Tribunale, premesso che tale motivo di nullità era stato prospettato dall'attore nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., ha osservato che la IG.ra aveva Per_1 sottoscritto (doc. 6 della convenuta) specifica autorizzazione al figlio suo delegato ad operare sul deposito titoli a lei intestato, inerente alla esecuzione di qualsiasi operazione avente a oggetto strumenti finanziari anche con utilizzo di canali telematici.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto fondate le domande subordinate di risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi di diligenza, correttezza e trasparenza, nonché di risarcimento del danno.
In primo luogo, il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta sul presupposto dell'applicabilità all'azione risarcitoria e a quella di annullamento del termine di prescrizione quinquennale, da intendersi esteso anche alle conseguenti domande risarcitorie e restitutorie.
Il Tribunale ha rilevato che l'attore aveva lamentato l'inadempimento della agli obblighi Pt_1 informativi, di diligenza e correttezza gravanti a suo carico relativamente alle azioni e obbligazioni oggetto delle operazioni dedotte in giudizio, alle quali l'odierna convenuta aveva dato corso senza preventivamente notiziare l'investitore in ordine alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza e al rischio dei titoli. Si trattava, dunque, di inadempimenti che si ponevano a valle del contratto, relativi a singole operazioni di investimento compiute in esecuzione del contratto di prestazioni di servizi finanziari, in relazione ai quali, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, poteva prospettarsi la responsabilità contrattuale ed eventualmente la risoluzione del contratto.
Poiché il dies a quo di decorrenza del termine era da individuarsi nel momento dell'acquisto dei titoli, trattandosi di operazioni compiute nel 2016, il termine prescrizionale decennale delle azioni di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno non era maturato.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il contratto quadro di riferimento aveva ad oggetto il solo servizio di negoziazione su strumenti finanziari, collegato al contratto di deposito titoli e custodia, pertanto era eIGibile dall'intermediario, oltre all'adempimento degli obblighi di fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti e di fornire una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati (art. 31), la sola assunzione di informazioni volte a valutare l'appropriatezza dell'investimento (artt. 41-42), ma non la valutazione di adeguatezza (art. 39-40).
Il Tribunale ha osservato che in materia di violazione degli obblighi informativi l'orientamento della
Suprema Corte era alquanto rigoroso, essendosi ritenuto privo di alcuna rilevanza il profilo di rischio dell'investitore, la sua buona conoscenza del mercato finanziario e la sua esperienza in materia ai fini dell'esclusione della gravità dell'inadempimento, perché le informazioni da trasmettere al cliente dovevano essere concrete e specifiche in riferimento a ogni singolo prodotto d'investimento e le stesse andavano comunque fornite indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitore e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario l'investitore poteva selezionare le operazioni secondo lui con maggiori probabilità di successo (così Cass. n. 15709/2019, Cass. n. 8333/2018).
Sempre il giudice di legittimità aveva evidenziato che “l'accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale non elimina gli obblighi informativi dell'intermediario ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l'esperienza dell'investitore e le sue scelte devono orientare la selettività delle informazioni da fornire, dirigendosi verso quelle specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell'investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d'investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto” (Cass. n. 10286/2018; Cass. n. 29353/2018).
Nel caso di specie, secondo il Tribunale la convenuta non aveva adempiuto agli obblighi informativi specifici, di natura attiva e passiva, gravanti a suo carico nei confronti della IG.ra cliente al Per_1 dettaglio nata nel 1927. Infatti, l'ultima “profilatura” della cliente risaliva al 4.3.2011, in quanto il questionario del 20.4.2016 (doc. 43 convenuta) non recava la sottoscrizione della IG.ra Ne Per_1 conseguiva che la convenuta avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Consob 2007, informare la cliente di trovarsi nell'impossibilità di valutare l'appropriatezza.
Con riferimento agli acquisti di azioni, non erano stati prodotti gli ordini di acquisto e non era stata provata alcuna preventiva informativa specifica. In relazione alle obbligazioni subordinate, la mera indicazione, nella scheda dello strumento finanziario fornita preventivamente alla prima operazione, del codice dello strumento accompagnato dall'abbreviazione SUB non poteva dare conto delle specifiche e complesse caratteristiche del titolo e del livello di rischio nell'ipotesi di applicazione dello strumento del bail in.
Il Tribunale ha ritenuto gli inadempimenti accertati di non scarsa importanza alla luce dei consolidati principi espressi da giudice di legittimità in ordine alla centralità degli obblighi informativi ed alla necessità di un'informazione tanto più concreta e specifica quanto più elevata fosse la rischiosità dell'investimento e all'irrilevanza dell'invocata propensione al rischio, specie in assenza di un'aggiornata acquisizione di informazioni.
Il giudice di prime cure ha, quindi, rilevato che l'intervenuta estinzione del contratto quadro, conseguente al decesso della mandante IG.ra precludeva l'adozione di una statuizione Per_1 risolutoria rispetto al contratto quadro, che aveva ormai cessato la sua efficacia.
Quanto al danno allegato dall'attore, il Tribunale, premesso che secondo la Cassazione
“l'inadempimento agli obblighi informativi determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento”, ha osservato che l'intermediario era onerato della prova contraria, che doveva consistere nella “sussistenza di sopravvenienze che risultino in sé idonee a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa”, senza che tale prova contraria potesse essere integrata dalla propensione al rischio dell'investitore desunta dalle sue scelte pregresse (così Cass., , ord. n. 19322/2023; Cass. n. 7288/2023), prova che, nel caso di specie, la convenuta non aveva fornito, essendosi limitata a richiamare pregressi acquisti azionari e la reiterazione delle operazioni - che però erano tutte avvenute presso la convenuta nel perdurare dell'inadempimento degli obblighi informativi- e la pregressa esperienza del IG. comunque cessato dal servizio presso CP_1 [...] già il 31.12.2010. CP_4
Il Tribunale, pertanto, ha pronunciato la risoluzione, per inadempimento della dei contratti di Pt_1 acquisto di strumenti finanziari elencati nella motivazione al punto 3, sopra riportati, ed ha condannato la convenuta al risarcimento del danno in favore di disponendo la CP_1 rimessione della causa in istruttoria per la relativa liquidazione.
4. Con sentenza definitiva emessa il 10.06.2024 il Tribunale, all'esito della esperita c.t.u, ha condannato la al risarcimento del danno in favore dell'attore, erede della IG.ra Pt_1 Per_1 mediante pagamento dell'importo di € 79.250,28, aumentato per la rivalutazione secondo gli indici
ISTAT dalle date di esecuzione dei singoli acquisti di titoli dei quali era stata pronunciata la risoluzione per inadempimento sino a quella di pubblicazione della sentenza, nonché per gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma via via rivalutata, con le medesime decorrenze sino al saldo.
Al consulente tecnico era stato assegnato il seguente quesito: “letti gli atti e i documenti della causa, letta la sentenza non definitiva, eseguiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, precisati i prezzi di acquisto, da parte della IG.ra dei titoli oggetto delle operazioni di investimento elencate al Per_1 punto 3 della motivazione della sentenza, indichi il consulente il valore dei titoli oggetto delle operazioni in questione alle date del 25.10.2017 e a quella della domanda giudiziale (15.9.2021)”.
Ha osservato il Tribunale che i titoli oggetto dei contratti di acquisto dei quali era stata dichiarata la risoluzione erano stati acquistati per controvalori inferiori a quelli nominali, pagando un prezzo complessivo di € 93.036,85. Alla data della domanda giudiziale (15.9.2021), il valore medio di borsa dei titoli in questione era pari a € 11.689,96, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio. La IG.ra inoltre, aveva riscosso “cedole” per complessivi € 2.096,61. Per_1
Poiché la convenuta aveva eccepito, ai sensi dell'art. 1227 c. 2 c.c., il concorso colposo dell'investitrice nella causazione del danno, sottolineando che nonostante in data 25.10.2017 avesse comunicato l'ammissione delle nuove azioni burden alla quotazione nella Borsa Italiana, tuttavia l'investitrice non aveva inteso vendere i titoli, il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato, che, alla data del 25.10.2017, il valore medio dei titoli era pari a € 50.341,45. Sul punto, tuttavia, il giudice di prime cure ha rilevato che, come affermato dal giudice di legittimità,
l'intermediario rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge non poteva invocare l'attenuazione della sua responsabilità prevista dall'art. 1227 c.c., per non avere l'investitore, dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto, condiviso i suoi suggerimenti di disinvestimento o diversificazione dell'investimento, in quanto tale condotta non comportava un'esposizione volontaria ad un rischio, né violava una regola di comune prudenza (così Cass., sez. I civ., 23.3.2023, n. 8353; Cass., sez. I civ., 28.2.2018, n. 4727 a pag. 8 della motivazione;
Cass., sez.
I civ., 31.8.2015, n. 17333). Tale principio di diritto appariva a fortiori valido nel caso di specie, nel quale la convenuta aveva fatto appello, non già a specifiche postume indicazioni impartite alla cliente, ma esclusivamente al comunicato prodotto sub doc. 39, relativo al ritorno in Borsa dei titoli di
[...]
, verosimilmente reperibile sul sito della banca convenuta e della e Parte_1 CP_2 forse pubblicato sulla stampa specializzata (senza che peraltro di ciò risultasse prova documentale).
Conclusivamente, il Tribunale ha ritenuto che la convenuta doveva essere condannata al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidato nella misura di € 79.250,28, da aumentare per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalle date dei singoli acquisti dei titoli sino a quella di pubblicazione della sentenza per gli interessi al tasso legale, calcolati sulla somma via via rivalutata, con le medesime decorrenze sino al saldo.
5. ha proposto tempestivo appello avverso entrambe le Parte_1 sentenze emesse dal Tribunale di Udine.
5.1 Primo motivo di appello. Violazione di legge in tema di prescrizione.
L'appellante ha rappresentato che gli inadempimenti dell'intermediario agli obblighi di informazione si collocavano in un momento antecedente alle singole operazioni di acquisto e dunque non potevano operare come causa di risoluzione delle stesse ai sensi dell'art. 1435 c.c..
Secondo l'appellante, trattandosi di responsabilità precontrattuale in tema di intermediazione finanziaria, la stessa era soggetta al termine di prescrizione di cinque anni dalla data in cui era stato effettuato l'ordine: pertanto, nella specie, trattandosi di ordini di acquisto effettuati tra il 10 febbraio e il 29 luglio 2016 ed essendo stato il giudizio introdotto con atto di citazione notificato il 15 settembre
2021, il termine di prescrizione era a quella data certamente decorso.
5.2 Secondo motivo di appello. Violazione da parte del giudice di primo grado delle previsioni in materia di adempimento agli obblighi informativi e travisamento dei fatti e delle prove assunte in giudizio.
L'appellante ha rappresentato che il IGnor aveva contestato l'inadempimento di PS CP_1 rispetto agli obblighi informativi a suo carico quale intermediario senza mai specificamente allegare le circostanze in cui si sarebbe concretizzata l'assenza di informativa lamentata e senza prendere posizione rispetto alla dettagliata replica in fatto e documentale fornita dalla Pt_1
Infatti, nel caso specifico, il IGnor (i) aveva rivestito sino al 1° gennaio 2011 le funzioni CP_1 di gestore titoli all'interno della (ii) aveva dichiarato che la madre non era in grado, per l'età, Pt_1 di utilizzare modalità home banking per l'acquisto di titoli;
(iii) aveva effettuato direttamente gli acquisti di titoli tramite piattaforma internet banking;
(iv) aveva preso (preventiva) visione dell'informativa relativa alle caratteristiche e alla natura dei titoli oggetto di acquisto. Circostanze incontroverse in quanto emerse dalla istruttoria orale: in primo luogo dalle dichiarazioni rese dal IGnor in sede di interrogatorio formale, il quale aveva riferito: “confermo di aver CP_1 personalmente impartito le disposizioni in questione a mezzo delle credenziali di accesso al conto titoli della IG.ra in mio possesso;
la IG.ra non era in grado per l'età di operare a Per_1 Per_1 mezzo Internet” (cfr. verbale udienza del 13.3.2023); quindi dalle dichiarazioni del teste , Tes_1 dipendete della Banca, il quale aveva riferito: “preciso che prima di poter concludere a mezzo di home banking l'operazione di sottoscrizione dei titoli, il sistema informatico propone l'informativa sulle caratteristiche dei titoli e sulla rischiosità dell'investimento in questione;
a quanto mi risulta, la procedura informatica prevede che sia data conferma di lettura dell'informativa per consentire il perfezionamento dell'operazione a mezzo home banking. […] La procedura informatica che ho descritto, per il cui buon fine è necessaria la conferma di presa visione dell'informativa, è una procedura di generale applicazione da parte di nei confronti di Parte_1 tutta la propria clientela” (cfr. verbale udienza del 17.4.2023).
L'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva totalmente omesso di valutare queste decisive circostanze, limitandosi a dare generico rilievo alla mancata sottoscrizione del rinnovo del
Questionario Mifid in coincidenza con l'acquisto dei titoli.
In particolare, il Tribunale aveva omesso qualsiasi valutazione rispetto al fatto che, a parte il primo acquisto di obbligazioni subordinate del 29.2.2016 – in relazione al quale era stata fornita una dettagliata scheda finanziaria contenente specifiche informazioni che già delineavano il quadro dei possibili scenari successivi e che il giudice di primo grado aveva completamente frainteso (cfr. doc.
10, pag. 3) – tutti gli acquisti di azioni e gli acquisti di obbligazioni subordinate successivi al
29.2.2016 (tutte obbligazioni della stessa specie e categoria del 29.2.2016, ossia le BPS 08/18 TV
SUB) erano stati effettuati direttamente dall'investitore mediante piattaforma internet banking senza assumere dall'intermediario specifiche e dettagliate informazioni sugli strumenti finanziari e dimostrando, tramite la ripetuta (nell'arco di quattro mesi) esecuzione di ben sette ordini di acquisto
(al netto di quello citato del 29.2.2016) di azioni e di obbligazioni subordinate, la specifica volontà di procedere con l'acquisto di titoli esposti, per loro stessa natura, alle fluttuazioni del mercato, come nel caso delle azioni, e di titoli che, per le indicazioni fornite dalla in sede di primo acquisto Pt_1 del 29.2.2016 (oltre che per le notizie di pubblico dominio nel periodo), erano esposti alla possibile conversione in capitale di rischio, e addirittura all'azzeramento del loro valore, come nel caso delle obbligazioni subordinate. Le modalità di acquisto dei titoli per cui era causa – acquisti, peraltro, non eseguiti dall'anziana IG.ra ma dall'odierno appellato, che aveva poi agito in giudizio quale Per_1 erede della madre – dimostravano la piena consapevolezza dell'investitore della natura e dei rischi degli investimenti effettuati e la pervicace volontà di acquisirne la maggiore disponibilità a buon prezzo, sfruttando il momento di tensione finanziaria in cui l'investitore medio era, invece, indotto a vendere gli stessi titoli, per evitare il rischio di perdite o, quanto meno, riuscire a contenere le perdite.
Il Tribunale, inoltre, aveva completamente omesso di considerare che, quale cliente della Banca,
l'investitore aveva già ricevuto l'estratto titoli al 31.12.2015 (cfr. doc. 27, pagg. 1315), nel quale risultava evidenziato che “Con l'applicazione del "bail-in", in caso di crisi bancarie, gli azionisti, obbligazionisti ed i creditori delle Passività Ammissibili potrebbero essere esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di modificare la scadenza delle obbligazioni e delle Passività Ammissibili, l'importo degli interessi pagabili e/o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio”.
Oltre al fatto che, in occasione del primo acquisto di obbligazioni subordinate del 29.2.2016, era stata fornita una dettagliata scheda finanziaria contenente specifiche informazioni che già delineavano il quadro dei possibili scenari successivi e che le medesime informazioni valevano per tutti i successivi acquisti di obbligazioni subordinate, perché della stessa specie e categoria (BPS 08/18 TV SUB).
L'appellante ha riprodotto graficamente il contenuto della scheda citata, di cui alla pag. 3 del doc. 10: Secondo l'appellante la scheda titolo sottoscritta dal cliente sopra riportata evidenziava:
- la natura subordinata delle obbligazioni acquistate, riportando il suffisso “SUB” nella indicazione del codice identificativo dello strumento finanziario;
- le caratteristiche del titolo acquistato, ovvero che si trattava di titolo emesso dalla stessa
[...]
, negoziato fuori mercato regolamentato e, soprattutto, appartenente alla Parte_1 classe di rischio più alta, “05=ELEVATO”; - la precisazione delle conseguenze dell'eventuale applicazione della disciplina del bail-in e della gerarchia dei titoli esposti al maggior rischio di riduzione o azzeramento del valore;
- la sussistenza di un conflitto di interesse, per essere lo strumento finanziario “emesso da una società del Gruppo Montepaschi”, o meglio dalla stessa (banca Parte_1 notoriamente esposta, nel 2016, al rischio di dissesto).
Secondo l'appellante le informazioni fornite dalla in sede di primo acquisto delle obbligazioni Pt_1 subordinate erano complete e dettagliate e restavano valide per gli acquisti effettuati, a poche settimane di distanza, tramite internet banking di altre obbligazioni di specie analoga.
Ha proseguito l'appellante evidenziando che quanto alle azioni era da tempo nota al mercato e ai clienti all'epoca degli acquisti (tra febbraio e luglio 2016) la situazione di difficoltà e tensione finanziaria in cui la emittente si trovava in conseguenza di circostanze che erano state oggetto Pt_1 anche di indagini in sede penale.
Quindi, se controparte si era determinata all'acquisto di titoli PS nel 2016, lo aveva fatto in modo del tutto consapevole e nulla le era dovuto a titolo risarcitorio.
Riassumendo, l'appellante ha evidenziato che:
- le parti avevano stipulato un contratto di negoziazione, trasmissione e ricezione ordini;
- nell'ambito dei servizi c.d. “esecutivi” le informazioni iniziali fornite dall'intermediario esaurivano gli obblighi informativi a suo carico;
- i titoli azionari PS e le obbligazioni subordinate non costituivano strumenti finanziari complessi, essi risultavano appropriati rispetto al complessivo profilo di rischio e, d'altra parte, diversamente non ne sarebbe stato consentito dal sistema informatico l'acquisto tramite internet banking;
- gli acquisti erano intervenuti su esclusiva iniziativa del cliente, dotato di conoscenze specifiche (il figlio dell'investitrice, delegato ad operare sul suo rapporto titoli e gestore titoli della stessa Banca
PS - doc. 40 - sino al 1° gennaio 2011), senza che fossero mai stati sollecitati dalla Pt_1
- la aveva fornito un quadro informativo corretto e completo e, pur non essendone onerata, Pt_1 aveva puntualmente informato la cliente anche del successivo andamento degli investimenti, consentendo di valutare la possibilità di procedere alla vendita;
- per tutte le ragioni viste, non solo non ricorreva alcun inadempimento di PS, ma – se pure, in tesi, avesse dovuto ritenersi che la non avesse correttamente adempiuto ad oneri a proprio carico – Pt_1 non ricorreva un inadempimento grave e idoneo a determinare la risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli per cui era causa.
5.3. Terzo motivo di appello. Violazione da parte del giudice di primo grado delle norme in materia di ripartizione dell'onere della prova in materia di risarcimento del danno. Ha lamentato l'appellante che il giudice di primo grado aveva compiuto una grave violazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, prestando adesione ad un recente orientamento della
Corte di legittimità (Cass. n. 7288/2023 e n. 19332/2023) che, partendo dal concetto di presunzione di responsabilità in materia di contratti di intermediazione finanziaria era, addirittura, arrivata a teorizzare quello di presunzione di danno, con onere a carico dell'intermediario della prova contraria.
Le apodittiche conclusioni alle quali erano giunte le pronunce citate non erano state condivise dal più recente intervento della Suprema Corte (sentenza Sez. Prima n. 8550/2024), che aveva fatto di nuovo applicazione degli ordinari e generali principi di riparto dell'onere della prova, ben riassunti in materia di intermediazione finanziaria dalla precedente Cass. 10111/2018, per la quale spettava all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario non solo allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, ma anche e soprattutto di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno (Cass. n. 8550/2024; Cass. 10111/2018; Cass. 17138/2016).
Il IG. invece, non aveva allegato né provato come dall'acquisto di azioni della CP_1 Pt_1 potesse farsi discendere una pretesa risarcitoria per il fatto, del tutto prevedibile, di una loro possibile diminuzione di valore e ancor più evidente e prevedibile in ragione degli scenari già limpidi nei primi mesi del 2016, allorché la controparte aveva deciso autonomamente di effettuare gli investimenti.
Al contempo, non era stato provato il nesso di causalità con riguardo all'acquisto di obbligazioni subordinate ed alla loro successiva conversione in azioni e perdita di valore, essendo ogni nesso eliso per l'intervento straordinario della normativa statuale che aveva imposto la conversione.
In ogni caso, il nesso era stato interrotto dalla successiva manifesta volontà dell'appellato di mantenere l'investimento anche successivamente alla conversione ed alla ammissione alla quotazione e negoziazione in Borsa, non avendo controparte dato seguito ad alcuna vendita al fine, quanto meno, di contenere la perdita di valore dell'investimento.
Aveva, pertanto, errato il giudice di primo grado nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno per il solo fatto della ritenuta inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, ritenendo che la non avesse fornito “adeguata” prova contraria, ma si fosse soltanto limitata a Pt_1 richiamare precedenti acquisti di titoli azionati da parte della IG.ra la reiterazione delle Per_1 operazioni di investimento negli stessi titoli (avvenuta nell'arco del ristretto periodo di 4 mesi nel corso del 2016) e la pregressa esperienza professionale del IGnor (sottolineando, al CP_1 proposito, che la stessa era comunque cessata al 31.12.2010).
L'appellante ha, in particolare, osservato che non si comprendeva come, a distanza di soli 5 anni dalla cessazione del servizio, il IG. avesse potuto perdere conoscenza delle nozioni in materia CP_1 di investimenti finanziari acquisite lungo un'esperienza lavorativa durata oltre 30 anni nel ruolo di
Quadro Direttivo (cfr. doc. 40 cit.): la totale autonomia dell'investitore nell'esecuzione delle reiterate operazioni di acquisto e la sofisticata conoscenza degli strumenti finanziari, derivante dalla lunga attività lavorativa dell' – se non escludeva la responsabilità dell'intermediario – certamente CP_1 escludeva il nesso di causalità rispetto al danno lamentato.
In ultimo, la ha evidenziato che controparte non aveva mai provato la continuità del possesso Pt_1 dei titoli di cui aveva lamentato la diminuzione di valore ovvero la attuale detenzione dei titoli e, in ultima analisi, la sussistenza di un danno.
5.4 Quarto motivo di appello. Violazione di legge in tema di concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. e travisamento dei fatti.
L'appellante ha ribadito che, quanto alle obbligazioni subordinate, il preteso e ipotetico danno sarebbe stato comunque ascrivibile a interventi normativi che avevano determinato la conversione delle obbligazioni in azioni, eventualità di cui controparte era consapevole già prima dell'acquisto dei titoli e che, comunque, escludevano qualsivoglia nesso di causa tra il preteso danno lamentato e la condotta della Pt_1
Anche secondo la Suprema Corte (Cass. n. 29864/2011), la non poteva rispondere del Pt_1
“potenziale” pregiudizio subito dall'investitore a partire dal momento in cui lo stesso avesse avuto conoscenza (o comunque avrebbe dovuto avere conoscenza, utilizzando l'ordinaria diligenza) dell'incremento dei rischi connaturati all'investimento.
Pertanto, in un caso in cui, come in quello di specie, controparte aveva consapevolmente effettuato investimenti che avrebbero potuto determinare una perdita di valore o, addirittura, un azzeramento del capitale, in quanto tutti risalenti a data successiva all'introduzione della normativa del bail-in, la condotta dell'investitore doveva essere valutata ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. determinando il rigetto della domanda risarcitoria.
In ogni caso, la condotta dell'investitore avrebbe dovuto essere valutata, quanto meno ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., atteso che la cliente era stata messa nelle condizioni di valutare non solo di non acquistare azioni e/o obbligazioni di PS, ma anche di procedere alla successiva vendita nel corso del 2016, contenendo la progressiva perdita di valore dei titoli.
Analogo discorso valeva, in generale, per le azioni PS che, al più tardi al momento della riammissione dei titoli alla quotazione in Borsa (25 ottobre 2017), controparte avrebbe potuto procedere a disfarsi, usando l'ordinaria diligenza.
Aveva, pertanto, errato il giudice di prime cure nel non considerare, ai fini della quantificazione del danno, che il valore delle azioni da detrarre da quello dell'originario investimento (pari al prezzo complessivo di € 93.036,85) fosse quello delle azioni PS al momento della riammissione alla quotazione in Borsa il 25 ottobre 2017 (€ 50.341,45, come indicato dal CTU) ed, aveva, invece assunto come parametro di riferimento il valore delle azioni al momento dell'introduzione della domanda il 15 settembre 2021 (€ 11.689,96), ossia quando – a distanza di ben 4 anni e senza alcuna preventiva contestazione – il IG. aveva deciso di lamentare un danno. CP_1
Ha, quindi, concluso l'appellante che, nella denegata ipotesi di conferma della pronuncia risarcitoria in favore dell' il danno doveva essere diminuito in ragione del concorso di colpa di CP_1 quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., utilizzando quale corretto parametro quello del valore delle azioni di PS alla data del 25 ottobre 2017, con ultima quotazione a chiusura di giornata pari ad €
4,55 ad azione, per un totale nel caso in esame di € 50.341,45.
5.5 Quinto motivo di appello. Inammissibilità ed infondatezza della ulteriore domanda di annullabilità degli ordini di acquisto, non esaminata dal giudice di primo grado.
Ha osservato l'appellante che il Tribunale, accogliendo la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto, non aveva esaminato la domanda svolta dall'attore in via ulteriormente subordinata, di annullabilità degli ordini di acquisto per preteso conflitto di interesse ex art. 1395 c.c., con conseguente condanna della al pagamento del medesimo importo chiesto in via principale e in Pt_1 via subordinata. La domanda era inammissibile, in quanto pacificamente prescritta.
In ogni caso, era anche del tutto infondata, non ricorrendone i presupposti, giacché non ricorreva alcuna ipotesi di contratto concluso dalla parte (in questo caso, la con sé stessa, trattandosi di Pt_1 contratti conclusi dalla con l'investitore. Pt_1
5.6 Sesto motivo di appello. In caso di riforma delle sentenze impugnate: revoca della condanna alla rifusione delle spese legali e di CTU e conseguenze restitutorie.
Ha rappresentato l'appellante che alla riforma delle sentenze di primo grado doveva conseguire anche la riforma del dispositivo di condanna della al pagamento delle spese di lite e di consulenza Pt_1 tecnica d'ufficio, in ragione del principio della soccombenza, nonché la condanna dell'appellato alla restituzione di tutte le somme che dovessero essere nel frattempo pagate da PS al IG. in CP_1 esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Udine del 12 giugno 2024.
6. Si è tempestivamente costituito chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo CP_1 appello incidentale subordinato per i seguenti motivi.
6.1. Inammissibilità ed infondatezza del primo motivo di appello.
Ha rappresentato l'appellato che i vizi informativi configuravano una responsabilità contrattuale della i singoli ordini di investimento erano stati eseguiti dall'appellante in virtù della stipula di un Pt_1 contratto quadro e, quindi, nell'ambito di un rapporto contrattuale già esistente.
6.2 Inammissibilità e infondatezza del secondo motivo di appello. Secondo l'appellato il motivo di appello era inammissibile poiché non rispettava i criteri di specificità imposti dalla normativa vigente: PS aveva lamentato violazioni ma, poi, nella parte motiva si leggeva che “Il Tribunale ha totalmente omesso di valutare queste decisive circostanze […] il
Tribunale ha omesso qualsiasi valutazione […] Il Tribunale ha completamente omesso di considerare
[…] Oltre al fatto – pure tempestivamente rilevato dalla e ignorato dal giudice di primo Pt_1 grado” (pag. 18, 19 e 20 atto di appello avversario).
Il Tribunale di Udine aveva accertato che PS non aveva adempiuto “agli obblighi informativi specifici, di natura attiva e passiva, gravanti a suo carico nei confronti della IG.ra cliente Per_1 al dettaglio nata nel 1927” sia sotto il profilo degli obblighi passivi (questionario non sottoscritto e, quindi, mancata acquisizione delle informazioni così come prescritto dalla normativa vigente) sia sotto il profilo degli obblighi attivi, inadempimenti ritenuti di non scarsa importanza.
Nell'atto di appello non si riscontrava alcuna specifica censura su quanto accertato dal giudice di prime cure, essendosi PS solo lamentata che quest'ultimo non aveva considerato le risultanze della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale. Invece, il Tribunale di Udine aveva ritenuto che la non avesse assolto all'onere probatorio circa il suo adempimento agli obblighi informativi Pt_1 proprio alla luce delle risultanze istruttorie nonché della documentazione ex adverso depositata.
Il “rilievo alla mancata sottoscrizione del rinnovo del questionario Mifid” era tutt'altro che generico, atteso che, come accertato dal giudice di primo grado e rispetto al quale non vi erano censure, “la convenuta avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 2007, informare la cliente CP_2 di trovarsi nell'impossibilità di valutare l'appropriatezza” (pag. 17 sent. n. 871/2023, All. B).
Secondo il convenuto appellato tale violazione dell'art. 42 Reg. n. 16190/2007 non era in CP_2 alcun modo inficiata dalle dichiarazioni del IG. (pag. 18 atto di appello), né da quelle del IG. Tes_1 che aveva confermato di avere impartito gli ordini de quibus. CP_1
Il Tribunale aveva anche esaminato la scheda finanziaria fornita in occasione del primo acquisto di obbligazioni rilevando che “in relazione alle obbligazioni subordinate, la mera indicazione, nella scheda dello strumento finanziario fornita preventivamente alla prima operazione, del codice dello strumento accompagnato dall'abbreviazione SUB, seguita dall'indicazione del “gruppo strumento” come “obbligazioni italiane” non poteva certo dare conto delle specifiche e complesse caratteristiche del titolo e del livello di rischio nell'ipotesi di applicazione dello strumento del bail in” (All. B).
Quanto all'estratto titoli del 31/12/2015 allegato sub doc. 27 dalla l'appellante ha ribadito che Pt_1 tale documento non era stato ricevuto. In ogni caso, anche nella lettera del 31/12/2015 sub doc. 27
PS aveva omesso di indicare la natura subordinata dei titoli “BPS 10/20 5.6”.
L'appellato ha sottolineato che le sole informazioni contenute e ricavabili nel documento erano del tutto carenti riguardo al “rischio specifico” insito nelle obbligazioni emesse da PS. Con riguardo, invece, agli acquisti delle azioni, come sopra evidenziato, il Tribunale di Udine aveva accertato l'assenza di “alcuna preventiva informativa specifica”.
Secondo l'appellato a nulla rilevava che lo stesso, che aveva eseguito gli ordini di investimento tramite home banking, fosse stato dipendente di PS, atteso che era “cessato dal servizio presso
già il 31/12/2010” e, cioè, oltre sei anni prima del primo ordine di acquisto di Controparte_4 azioni del 10/02/2016. Né rilevava che le operazioni fossero avvenute in un arco temporale ristretto perché “la reiterazione delle operazioni” era avvenuta presso la “nel perdurare Pt_1 dell'inadempimento degli obblighi informativi”.
6.3 Infondatezza del terzo motivo di appello.
Quanto all'onere della prova del danno, l'appellato ha evidenziato che la “pretesa risarcitoria” discendeva dagli “inadempimenti ascrivibili alla convenuta” attesa la loro “non scarsa importanza, alla luce dei consolidati principi espressi dal giudice di legittimità e sopra richiamati in ordine alla centralità degli obblighi informativi e alla necessità di un'informazione tanto più concreta e specifica quanto più elevata sia la rischiosità dell'investimento e all'irrilevanza dell'invocata propensione al rischio” (pag. 17 sent. n. 871/2023 All. B).
Ha osservato l'appellato che, se era vero che lo stesso aveva lavorato “nel quadro direttivo” della
Banca, tuttavia, le operazioni di investimento erano state eseguite sul rapporto intestato alla IG.ra ottantanovenne e cliente al dettaglio. Quindi, era in relazione a quest'ultima che PS Per_1 avrebbe dovuto adempiere ai propri obblighi.
Inoltre, la prova dell'assenza di nesso di causalità, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il cliente non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale contemplate dalla normativa di settore, non poteva consistere nella dimostrazione della diretta conoscenza dei rischi connessi agli investimenti effettuati o della possibilità di procurarsi
“aliunde” le informazioni non fornite dall'intermediario, dal momento che lo speciale rapporto d'intermediazione implicava necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite, che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di accontentarsi esclusivamente delle informazioni in suo possesso o di assumerne direttamente da altra fonte (cfr. Corte di Cass., ord. n.
8394/2016; ord. n. 8089/2016; ord. n. 18771/2023).
In merito alla sentenza n. 8550/2024 della Corte di Cassazione, l'appellato ha evidenziato che con tale sentenza la Corte aveva ribadito i medesimi principi richiamati dal Tribunale.
Nella sentenza, infatti, si leggeva testualmente che “la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6 del d. lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica e circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento, rivelatosi poi pregiudizievole”.
Tale pronuncia richiamava l'ordinanza n. 10111/2018 citata dall'appellante nella quale si leggeva che
“l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito «con la specifica diligenza richiesta» (Cass. n. 3773/2009). Spetta dunque in primo luogo all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziario è tenuto, con conseguente collocazione a carico dello stesso intermediario finanziario dell'onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto.
Dopo di che grava sul cliente investitore l'onere della prova del nesso di causalità tra
l'inadempimento e il danno: onere della prova la cui osservanza, versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del «più probabile che non», attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioé, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, sì da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa (Cass. n. 12544/2017), riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo
a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 c.c.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (Cass. n. 17194/2016)”.
Secondo l'appellato sulla base di tali principi di diritto il Tribunale di Udine aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni subìti dall'odierno appellato, compiendo il giudizio prognostico sulla base dell'inadempimento di PS agli obblighi informativi nei confronti dell'intestataria del rapporto, IG.ra “cliente al dettaglio nata nel 1927”. Per_1
6.4 Infondatezza del quarto motivo di appello. Con il quarto motivo di appello, PS aveva dedotto la violazione dell'art. 1227 cod. civ. richiamandosi alla comunicazione dd. 25.10.2017 di ammissione delle nuove azioni burden alla quotazione in Borsa (doc. 39). Ha replicato l'appellato evidenziando che, tuttavia, la non aveva Pt_1 conIGliato al IG. di vendere. CP_1
Sul punto giudice di primo grado aveva correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale più recente e consolidato della Corte di legittimità, secondo il quale “In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento ad operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza” (pag. 10 sent. n.
678/2024 e Corte di Cass., ord. n. 8353/2023).
Nel caso di specie, comunque, PS non aveva suggerito alcun disinvestimento all'odierno appellato, pertanto, non vi erano i presupposti fattuali e giuridici per ritenere sussistente un concorso di colpa nella causazione del danno subìto dal IG. ex art. 1227 cod. civ.. CP_1
6.5 Appello incidentale subordinato.
Il IG. ha proposto appello incidentale subordinato in relazione al rigetto della domanda di CP_1 nullità del contratto quadro.
6.5.1. Primo motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt.
23 t.u.f. e 37 reg. Consob n. 16190/2007, nonché erronea valutazione della documentazione contrattuale e delle risultanze probatorie in relazione al contratto quadro.
Il IG. ha lamentato che per dimostrare l'esistenza di un valido contratto regolativo CP_1 dell'ordine di investimento oggetto di giudizio, PS avrebbe dovuto produrre un contratto completo di tutte le condizioni ex art. 23 TUF e 37 Reg. n. 16190/2007. CP_2
La sola produzione della dichiarazione di ricevimento del contratto non consentiva di verificarne il contenuto e, quindi, non assolveva alla funzione di provare il rispetto dell'onere di forma scritta.
Ha proseguito il IG. evidenziando che PS aveva prodotto solo un presunto contratto CP_1 quadro dell'1/12/2008 (doc. 3 avversario) che, in alcun modo, poteva configurarsi quale valido contratto per la prestazione di servizi di investimento, poiché privo di “testo contrattuale”, “servizi investimento base composto da 28 pagine”, “nota informativa composta da 23 pagine”, “allegato prestazione di servizi di investimento – mandato” e “presente allegato composto da n. 1 pagina” (doc.
3 avversario). Ha proseguito il IG. rilevando che in atti vi era un mero contratto di deposito e custodia Parte_4 titoli sottoscritto il 27/02/2002 con l'allora ed un ulteriore contratto Controparte_3 di deposito e custodia titoli sottoscritto il 05/05/2008 con entrambi intestati alla Controparte_4 IG.ra e portanti il n. 676264, nonché un ulteriore documento denominato “documento di Per_1 sintesi e mandato” (cfr. docc. 3, 4 e 5 avversari).
Quanto al documento n. 3 di controparte del 27/02/2002 nella versione prodotta in giudizio da PS, tale documento era affetto da nullità sopravvenuta e superato in quanto relativo al periodo antecedente l'entrata in vigore della normativa MiFID (2004/39/CE) di novembre 2007, ovvero quella vigente al momento dell'operatività contestata (compresa tra il febbraio ed il novembre 2016).
In particolare, dopo l'entrata in vigore nel 2007 del Regolamento 16190/2007 in attuazione della
Direttiva UE (2004/39/CE), la avrebbe dovuto provvedere a sottoscrivere con la IG.ra Pt_1 Per_1 un nuovo e valido contratto quadro o, comunque, adeguare il vecchio contratto alla nuova disciplina.
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò era stato effettuato dall'appellante; infatti i successivi documenti contrattuali prodotti dalla (docc. 4, 5 e 41 avversari) non potevano considerarsi come validi Pt_1 contratti quadro, in quanto incompleti.
Ha, ancora, evidenziato il IG. che il documento n. 3 riportava la sottoscrizione della IG.ra CP_1 esclusivamente su alcune delle pagine, tra l'altro pressoché illeggibili. Per_1
Quanto al documento n. 4 di controparte, invece, si leggeva che lo stesso (cfr. pag. 6 – doc. 4 controparte) era costituito da un fascicolo denominato “SERVIZI DI ” di 24 Parte_5 pagine, comprensivo di documento di sintesi, condizioni generali relative al rapporto Banca-cliente, condizioni giuridiche e Regolamento: tuttavia tali sezioni non si rinvenivano nel documento prodotto.
Inoltre, della “Nota informativa” richiamata nel citato documento, che si componeva “di 17 pagine, unite tra loro a mezzo di spillatura metallica”, PS aveva prodotto una sola pagina, il frontespizio,
l'unica firmata dalla IG.ra e datata 24.10.2008, peraltro priva di alcun riferimento al n. dossier Per_1 titoli a lei intestato.
Di tutta la documentazione della quale si componeva il contratto del 5/5/2008 (doc. 4 avversario) la
Banca aveva prodotto unicamente il “documento di sintesi e mandato” (cfr. doc. 5 avversario) per dimostrare di aver consegnato alla IG.ra le “condizioni generali di contratto”. Tale Per_1 documento, tuttavia, riportava la data del 19.12.2011, successiva di oltre tre anni rispetto alla data di sottoscrizione da parte della IG.ra del contratto del 5/5/2008, il che provava l'estraneità di Per_1 detto documento rispetto al contratto del 5/5/2008. Il documento di sintesi, inoltre, non era stato sottoscritto dalla IG.ra (e nemmeno dal figlio erede IG. e non era ricollegabile in Per_1 CP_1 alcun modo al contratto prodotto da PS (doc. 4 avversario), non essendo presente la suo interno alcun riferimento al n. 676264 presente nel contratto del 5/5/2008; né tantomeno il documento di sintesi era ricollegabile all'operatività contestata, non essendo lì presente nemmeno alcun riferimento al n. dossier titoli relativo al rapporto oggetto del presente giudizio.
Quanto al documento n. 5 dimesso dalla banca, il IG. ha contestato che era costituito da Parte_4 un “mandato generale per la conclusione di operazioni di prestito di strumenti finanziari”, privo di data e relativo ad un diverso rapporto intrattenuto dalla IG.ra con PS. Per_1
In ultimo, all'interno del documento n. 5 prodotto da controparte vi era un “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, privo di data e di sottoscrizione da parte della IG.ra e, dunque, anch'esso non ricollegabile in alcun modo all'operatività contestata. Per_1
La nullità dei contratti quadro travolgeva anche gli ordini di investimento.
Il Tribunale di Udine, dunque, avrebbe dovuto accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per violazione degli artt. 23 TUF e 37 Reg. n. 16190/2007 nonché per indeterminatezza del CP_2 proprio oggetto ex artt. 1325 e 1346 cod. civ..
6.5.2. Secondo motivo. Riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le domande, eccezioni e difese formulate dal IG. nel giudizio di primo grado. CP_1
L'appellante, nella denegata venisse accolto uno dei motivi di appello proposto dalla ai sensi Pt_1 dell'art. 346 cod. proc. civ., ha dichiarato di riproporre tutte le domande giudiziali formulate nel giudizio di primo grado e dichiarate assorbite dalla sentenza n. 678/2024 e non espressamente riportate nell'atto di appello, nonché le istanze istruttorie come formulate in atti.
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
7. Prima di esaminare i motivi dell'appello principale, è opportuno premettere la ricostruzione del rapporto intercorso tra la e la IG. come accertato in base alla documentazione dimessa Pt_1 Per_1 dalle parti ed in base alla istruttoria svolta in primo grado mediante l'interrogatorio formale del IG.
e l'esame del teste . CP_1 Testimone_2
La IG.ra , nata il [...] e deceduta il 19.12.2020 (v. certificato di morte doc. 2 Persona_2 attoreo), della quale è figlio ed erede (v. dichiarazione sostitutiva di notorietà dd. CP_1
29.12.2020 doc. 2 attoreo), in data 27.02.2002 aveva sottoscritto con l'allora Controparte_3
, filiale di Bertiolo (UD), un contratto quadro di deposito, custodia e amministrazione
[...] titoli con annessi servizi di investimento per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari avente numero identificativo 566696, contratto dimesso dalla convenuta Pt_1 sub doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Nel contratto la IG. aveva dato atto di avere ricevuto il documento sui rischi generali degli Per_1 investimenti;
aveva dichiarato di avere un'alta esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
di avere una propensione al rischio molto alta e che i propri obiettivi di investimento erano “prevalenza di rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi e con presenza di redditività”; non aveva fornito informazioni in merito alla propria situazione finanziaria.
In data 05.05.2008 la IG. aveva sottoscritto con l'allora succeduta alla Per_1 Controparte_4
un nuovo contratto quadro n. 119 di deposito, custodia e Controparte_3 amministrazione titoli con annessi servizi di investimento per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, avente sempre numero identificativo 566696, contratto dimesso dalla convenuta sub doc. 4 allegato alla comparsa di risposta. Pt_1
Le parti avevano espressamente stabilito che questo secondo contratto sostituiva il precedente contratto, tranne che per le condizioni economiche, che rimanevano inalterate.
Nel contratto del 05.05.2008 la IG. aveva dichiarato di avere ricevuto copia del documento Per_1 di sintesi -servizi di investimento base, delle condizioni generali relative al rapporto banca cliente-, nonché delle norme che regolavano il servizio di deposito e custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari;
infine, di essersi avvalsa del diritto di informazione contrattuale di cui alla “Nota informativa” ricevuta in pari data.
Contestualmente, la IG. aveva sottoscritto la dichiarazione della Banca che le comunicava di Per_1 averla classificata come “cliente al dettaglio”, alla luce delle informazioni rese dalla medesima, la quale aveva dichiarato di avere una esperienza media, di conoscere i seguenti strumenti finanziari: obbligazionari complessi, derivati e fondi/sicav/GPM/Gpf semplici;
infine, quanto agli obiettivi di investimento e di propensione al rischio, di avere una propensione al rischio discreta in relazione alla redditività e rivalutazione del capitale con investimenti su strumenti finanziari sia in euro che in divisa estera. La IG. anche in questo caso, aveva scelto di non fornire informazioni sulla propria Per_1 situazione finanziaria.
Infine, la IG. si era impegnata a comunicare alla Banca eventuali variazioni tali da influire Per_1 sulla profilazione assegnatale, circostanza, quest'ultima, non verificatasi, non avendo l'attore neppure allegato che le condizioni intellettive e cognitive della madre fossero mutate con l'avanzare dell'età.
In data 06.12.2010 la IG. aveva trasmesso alla delega scritta a favore del figlio Per_1 Pt_1
a compiere in nome e per conto della stessa in relazione al predetto rapporto di deposito CP_1 titoli qualsiasi operazione avente ad oggetto strumenti finanziari sia presso gli sportelli della Pt_1 che mediante canali telematici (delega dimessa dalla convenuta sub doc. 6 allegato alla comparsa di risposta).
In data 04.03.2011 la IG. aveva compilato il questionario MIFID rispondendo Per_1 compiutamente alle domande. In data 19.12.2011, infine, le parti avevano integrato il contratto quadro mediante la sottoscrizione di un nuovo mandato alla negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, dimesso da parte convenuta sub doc. 5 allegato alla comparsa di risposta.
Per quanto di interesse nella presente vicenda, all'art. 8 del contratto di mandato le parti avevano stabilito che la era autorizzata a concludere operazioni anche con sé stessa;
mentre all'art. 11 Pt_1 avevano disciplinato la facoltà di recesso stabilendo che il cliente poteva recedere dal mandato in qualunque momento, mediante comunicazione da effettuarsi con lettera A.R. e che il recesso dal mandato non comportava recesso dal contratto n. 119 566696, mentre il recesso da tale ultimo contratto comportava il recesso anche dal mandato.
Nel contesto di tale rapporto, il IG. quale delegato della IG. aveva eseguito le CP_1 Per_1 otto operazioni oggetto della domanda attorea, indicate dalla a pagina 22 della comparsa di Pt_1 risposta, risultanti dai documenti dimessi dalla sub nn. 7 a 14, non contestati dall'attore ed in Pt_1 parte riconosciute dal medesimo in sede di interrogatorio formale: CP_1
- in data 10/2/2016 acquisto di AZIONI codice titolo 5092160 titolo BPS AOR RAGG codice ISIN
[...], quantità oggetto di acquisto 16.000,000 per un controvalore di € 8.616,00 (doc. 7);
- in data 11/2/2016 acquisto di AZIONI codice titolo 5092160 titolo BPS AOR RAGG codice ISIN
[...], quantità oggetto di acquisto 26.000,000 per un controvalore di € 13.520,00 (doc. 8);
- in data 13/2/2016 acquisto di AZIONI codice titolo 5092160 titolo BPS AOR RAGG codice ISIN
[...], quantità oggetto di acquisto 10.600,000 per un controvalore di € 4.924,76 (doc. 9);
- in data 29/2/2016 acquisto di SUBORDINATE codice tiolo 4352580 titolo BPS 08/2018 TV SUB codice ISIN [...], quantità oggetto di acquisto 50.000,00 per un controvalore di € 36.000,00
(doc. 10);
- in data 20/4/2016 acquisto di SUBORDINATE codice titolo 4352580 titolo BPS 08/2018 TV
SUB codice ISIN [...], quantità oggetto di acquisto 19.000,00 per un controvalore di €
15.105,00 (doc. 11);
- in data 28/6/2016 acquisto di AZIONI codice titolo 5092160 titolo BPS AOR RAGG codice ISIN
[...], quantità oggetto di acquisto 8.860,00 per un controvalore di € 3.551,09 (doc. 12);
- in data 6/7/2016 acquisto di SUBORDINATE codice titolo 4352580 titolo BPS 08/2018 TV SUB codice ISIN [...], quantità oggetto di acquisto 15.000,00 per un controvalore di € 10.650,00
(doc. 13);
- in data 29/7/2016 acquisto di SUBORDINATE codice titolo 4352580 titolo BPS 08/2018 TV
SUB codice ISIN [...], quantità oggetto di acquisto 1.000,00 per un controvalore di €
670,00 (doc. 14). In sede di interrogatorio il IG. aveva dichiarato: “presa visione dal monitor collegato al CP_1 computer del giudice delle comunicazioni relative alle disposizioni via internet sul conto titoli intestato alla IG.ra prodotte dalla società convenuta come documenti 11, 13, 14 Persona_2 allegati alla comparsa di risposta, confermo di aver personalmente impartito le disposizioni in questione a mezzo delle credenziali di accesso al conto titoli della IG.ra in mio possesso;
la Per_1 IG.ra non era in grado per l'età di operare a mezzo Internet”. Per_1
Con riferimento alle medesime operazioni, il teste , dipendente della con Testimone_2 Pt_1 mansioni di responsabile della filiale di Bertiolo alla data della testimonianza, aveva dichiarato:
“preciso che in relazione al conto della IG.ra sul quale il figlio era delegato Per_1 CP_1 ad operare, le credenziali per l'utilizzo del servizio di home banking erano state concesse personalmente al IG. in quanto delegato ad operare sul conto”; quindi, presa visione CP_1 delle comunicazioni prodotte dalla banca convenuta sub doc. 11, 13 14 allegati alla comparsa di risposta, ha riferito che: “si tratta delle comunicazioni che vengono inviate alla correntista a seguito delle disposizioni eseguite a mezzo di home banking;
trattasi di operazioni che hanno ad oggetto obbligazioni subordinate, come evidenziato dal codice del titolo ivi riportato;
preciso che prima di poter concludere a mezzo di home banking l'operazione di sottoscrizione dei titoli, il sistema informatico propone l'informativa sulle caratteristiche dei titoli e sulla rischiosità dell'investimento in questione;
a quanto mi risulta, la procedura informatica prevede che sia data conferma di lettura dell'informativa per consentire il perfezionamento dell'operazione a mezzo home banking. All'epoca delle operazioni ero sempre dipendente di ma lavoravo presso altra filiale e sono Parte_1 stato trasferito a Bertiolo dall'ottobre 2016; venni a conoscenza di queste operazioni soltanto dopo la promozione della causa da parte del IG. in quanto l'ufficio legale ci chiese la CP_1 documentazione relativa alle operazioni in questione. La procedura informatica che ho descritto, per il cui buon fine è necessaria la conferma di presa visione dell'informativa, è una procedura di generale applicazione da parte di nei confronti di tutta la propria Parte_1 clientela”.
È, infine, emerso che il IG. era stato dipendente dal 01.02.1979 fino al 31.12.2010 CP_1 dapprima della , poi della divenuta Pt_1 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
e indi di , come quadro di secondo livello (v. doc. 40 convenuta), Parte_1 con funzioni di “Gestore Titoli”, circostanza non contestata dall'attore.
Tanto premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
7.1. Con il primo motivo di appello la ha rappresentato che erroneamente il Tribunale aveva Pt_1 rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto del IG. di chiedere la CP_1 risoluzione degli ordini di acquisto per inadempimento e del correlativo diritto al risarcimento del danno essendo decorsi cinque anni dalla data di esecuzione degli ordini.
Secondo l'appellante la violazione degli obblighi di informazione, in quanto comportamento antecedente alla esecuzione degli ordini, avrebbe natura di responsabilità precontrattuale soggetta al termine di prescrizione di cinque anni.
Il motivo di appello è infondato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario nella esecuzione degli ordini impartiti dai clienti ha natura contrattuale, conseguentemente all'azione di risoluzione e di risarcimento per inadempimento si applica il termine di prescrizione decennale, che, nel caso di specie, non è spirato essendo gli ordini oggetto della domanda stati tutti inoltrati nell'anno 2016 (v. Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, (ud. 28/11/2024, dep. 12/12/2024), n.32226 per la quale “È escluso, così, che - guardando al singolo "ordine" di investimento - la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'area della responsabilità precontrattuale: una tale conclusione potrebbe sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che attengono al singolo strumento finanziario) si delineino solo nella fase che precede la conclusione del contratto diretto alla negoziazione del titolo (l'"ordine" di investimento). Per
contro
- lo si è visto - la disciplina legislativa e regolamentare dà ragione di come
l'obbligo, da parte dell'intermediario, di rappresentare all'investitore le connotazioni specifiche dell'operazione finanziaria si collochi anche nello stadio successivo, allorquando, cioè, l'"ordine" è stato impartito e si tratti di darvi esecuzione: prima di dar corso al contratto di negoziazione oramai concluso l'intermediario deve "sempre" assicurarsi che l'investitore sia stato adeguatamente informato dell'operazione da compiersi, provvedendo a fornire le indicazioni che si mostrino ancora necessarie in vista di tale risultato e rispondendo, in caso contrario, delle conseguenze della propria condotta omissiva”).
7.2. Con il secondo motivo di appello la ha rappresentato che il IGnor aveva Pt_1 CP_1 contestato l'inadempimento di PS rispetto agli obblighi informativi a suo carico quale intermediario, limitandosi unicamente a richiamare la normativa vigente e la giurisprudenza in materia, lamentando la pretesa mancanza di informativa in ordine alla natura e ai rischi dei titoli acquistati, senza tuttavia mai specificamente allegare le circostanze in cui si sarebbe concretizzata l'assenza di informativa lamentata e senza prendere posizione rispetto alla dettagliata replica in fatto e documentale fornita dalla Pt_1
Ritiene la Corte che la doglianza sia infondata.
Come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale, l'orientamento della giurisprudenza in materia di obblighi informativi è particolarmente rigoroso. Anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che “Questa Corte si è soffermata, in molteplici occasioni (cfr. tra le più recenti ed esaustive, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
10111 del 2018; Cass. n. 33353 del 2018; Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n. 19891 del 2022; Cass.
n. 35787 del 2022; Cass. n. 7288 del 2023; Cass. n. 7932 del 2023; Cass. n. 12990 del 2023), sul tema degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario in applicazione dell'art. 21 e
23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in combinato disposto con gli artt. 28 e 29 del regolamento
n. 11522 del 1998, esaminando l'argomento e pervenendo ad esiti interpretativi univoci e CP_2 consolidati, sotto i due distinti aspetti: a) dell'identificazione della latitudine degli obblighi informativi medesimi;
b) dell'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamenti l'inadempimento di detti obblighi.
3.1.1. - Sotto il promo profilo, anzitutto è consolidato il principio per cui l'informativa che
l'intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell'investimento per cui è richiesta la sua intermediazione: la prima informativa deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare;
le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per
l'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza).
3.1.1.1. - Quanto alla prima informativa - oggetto di un obbligo c.d. attivo, previsto dall'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998 e nell'art. 28, comma 2, Reg. n. 11522 del 1998 - sono CP_2 consolidati i principi per cui: (i) l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa la natura dei prodotti finanziari richiesti, i caratteri propri dell'emittente e la sua solvibilità, in funzione della valutazione consapevole dell'investitore della propria scelta in termini di rischio - rendimento;
(ii) ricorre un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (Cass., n. 15936/2018), non essendone l'intermediario esonerato neppure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, poiché permane in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (Cass. n. 18153/2020), dato che l'obbligo informativo in questione seguita a risponde all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo - informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass. n. 35789 del 2022); (iii) "la responsabilità dell'intermediario (non) è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione. … 3.1.2. Sotto il secondo profilo, dell'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamenti
l'inadempimento di detti obblighi, si sono consolidati i seguenti principi: (i) spetta all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali
l'intermediario finanziario è tenuto, mentre spetta all'intermediario finanziario l'onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto” (così Cassazione civile sez. I, 14/02/2025, (ud. 29/01/2025, dep. 14/02/2025), n.3759, v. anche Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, (ud. 28/11/2024, dep.
12/12/2024), n.32226).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto allegato dall'appellante, il IG. ha CP_1 puntualmente contestato che la non aveva fornito le informazioni necessarie in merito alle Pt_1 azioni ed obbligazioni oggetto degli ordini di acquisto.
Nell'atto di citazione al paragrafo 5 rubricato “VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI”
l'attore ha rappresentato che “Le operazioni oggetto di causa in titoli obbligazionari subordinati
BPS 08/18 TV SUB (ISIN: [...]), convertiti poi forzosamente in azioni BPS (ISIN:
[...]), oltre che in azioni ordinarie BPS sono avvenute in assenza di essenziali informazioni che BPS avrebbe dovuto rilasciare alla IG.ra (di cui il IG. è erede) Per_1 CP_1 riguardo gli strumenti finanziari negoziati. Invero, la ha dato corso alle operazioni di Pt_1 investimento qui contestate, senza aver fornito preventivamente allo scrivente tutte le necessarie informazioni in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza ed al rischio insito in tali titoli, negando così il diritto del risparmiatore ad una scelta consapevole e informata, in violazione dei precetti di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltreché dell'art. 21 del T.U.F. L'Intermediario ha violato altresì l'art. 27 del Regolamento Consob n. 16190/07, e quanto prescritto dall'art. 28, comma secondo, lett. d). Le previsioni di cui sopra, violate dalla Banca, sono poi specificate nel dettaglio dai successivi articoli del Regolamento Consob n. 16190/07 e, in particolare, dagli artt. 31 e 34. Nel caso in specie, BPS, in sede di esecuzione degli investimenti, non ha fornito alla IG.ra (di Per_1 cui è erede) alcun quadro informativo (né di portata generale né dettagliato e CP_1 finalisticamente differenziato come richiesto dalla normativa di settore in tema di obblighi di informativa c.d. 'attiva') riguardante le operazioni oggetto di contestazione. … La in Pt_1 particolare:
- non ha informato la IG.ra … della natura subordinata Upper Tier II dei titoli né della loro Per_1 elevata complessità e delle loro insite fonti di rischio. Con riguardo alle obbligazioni
[...], per le quali la Convenuta non ha mai fornito alla IG.ra alcuna Per_1 informazione, la Banca ha sottaciuto alla IG.ra (e poi al IG. in qualità di erede) Per_1 CP_1 che: (i) erano obbligazioni subordinate Upper Tier II;
(ii) erano strumenti particolarmente complessi;
erano strumenti illiquidi.
In particolare, le obbligazioni in parola rientravano sotto il prestito obbligazionario “
[...]
TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER ii 2008 Parte_1
- 2018I” (cfr. Prospetto dell'11/04/2008). Tali titoli, strumenti ibridi di patrimonializzazione, sono stati emessi in data 15 maggio 2008 per un ammontare complessivo di Euro 2.000.000.000,00 con valore nominale, non frazionabile, di Euro 1.000,00.
Le cedole, semestrali, sono di natura variabile essendo infatti ancorate all'andamento del tasso
Euribor a 6 mesi, rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare, maggiorato di 250 punti base. Il conteggio dei giorni è basato su quelli effettivamente trascorsi
(“ACT/ACT ICMA”). …
- non ha informato la IG.ra … precedentemente agli acquisti delle azioni ordinarie BPS Per_1
(ISIN: [...]), l'assoluta volatilità e l'elevatissimo rischio insito in operazioni di acquisto che avessero per oggetto tali titoli della Banca;
…
- non ha fornito informazioni sulla natura dell'emittente BPS, né tantomeno un'informazione specifica e dettagliata in merito al c.d. “rischio emittente”…
- non ha fornito alla IG.ra (di cui il IG. è erede) alcuna informazione corretta in Per_1 CP_1 merito alla natura non liquida delle obbligazioni BPS;
- alla data dell'11 aprile 2008, procedeva alla pubblicazione Pt_1 Parte_1 rispettivamente del “Prospetto” per il prestito obbligazionario Upper Tier II [...]: tale documento non è mai stato consegnato da BPS alla IG.ra prima di porre in essere le Per_1
Operazioni (né dopo) né la Convenuta ha mai rielaborato e sintetizzato le informazioni in essi contenute al fine di garantire alla IG.ra una scelta di investimento informata e consapevole Per_1 prescritta dalla normativa di settore.
La omettendo la consegna alla IG.ra il “Prospetto”, mancava completamente di Pt_1 Per_1 veicolare importanti informazioni sui “Rischi associati alle Obbligazioni” quali, fra i tanti:
- la “Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento finanziario”, - i “Rischi relativi alla subordinazione degli strumenti finanziari”,
- il “Rischio di postergazione del pagamento del capitale”,
- il “Rischio di sospensione del pagamento degli interessi/capitale”,
- il “Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale”,
- il “Rischio di tasso e di prezzo”,
- il “Rischio di non allineamento dei livelli di quotazione relativi ai Credit
Default Swap e lo spread di emissione”,
- il “Rischio di liquidità”,
- il “Rischio correlato alle variazioni del rating della Banca”,
- il “Rischio connesso al conflitto di interessi relativo ad operazioni della
Banca”,
- il “Rischio correlato al Tasso Euribor 6 Mesi” (f. 12 ss. atto di citazione in primo grado).
A fronte di tale analitico elenco di informazioni omesse, parte appellante non ne ha contestato la pertinenza rispetto alle azioni ed obbligazioni oggetto degli ordini e, soprattutto, non ha fornito, come era proprio onere, la prova di avere adempiuto al proprio obbligo informativo attivo.
Infatti, come già osservato dal Tribunale, con riferimento alle azioni la si è limitata a produrre Pt_1 le comunicazioni di avvenuta esecuzione degli ordini, quindi, alcuna informazione preventiva era stata fornita.
Con riferimento alle obbligazioni subordinate la ha prodotto una scheda dello strumento Pt_1 finanziario, riprodotta nell'atto di appello (v. sopra), consegnata in occasione della prima operazione, contenente dati meramente identificativi del prodotto (ovvero il “Codice Strumento: 4352580-
BPS.08/18 TV SUB – Codice ISIN: [...] – Ente Emittente Strumento:
[...]
Tipologia Strumento: OBBLIG. E TIT. STATO – Gruppo Strumento: Parte_1
OBBL. – Sede di esecuzione: I.s. DDT (INTERNALIZZATORE SISTEMATICO DEAL CP_6
DONE TRADING”), dati che sono di uso esclusivamente interno alla Banca, trattandosi di codici, ma priva di alcuna informazione relativamente i) alle principali caratteristiche delle obbligazioni (ad es. la natura complessa o meno dello strumento, le modalità e tempistiche di disinvestimento, la stessa natura subordinata delle obbligazioni che non può dirsi essere evidenziata dalla indicazione della IGla
SUB riportata a fianco del codice strumento, trattandosi all'evidenza di IGla comprensibile solo per gli addetti ai lavori), ii) ai principali rischi dello strumento (essendosi la limitata a fornire le Pt_1 sole informazioni inerenti al meccanismo del bail in), ii) ai costi dello strumento;
nonché priva delle principali informazioni relative all'emittente, tenuto anche conto che la agiva in conflitto di Pt_1 interessi. L'inadempimento della non è di scarsa importanza atteso che l'appellante ha completamente Pt_1 disatteso di fornire alla cliente ogni e qualsiasi informazione preventiva che, come sopra osservato, era dovuta con riferimento ai prodotti in concreto oggetto di negoziazione, essendo irrilevanti le precedenti operazioni compiute dalla IG. nel corso degli anni. Per_1
La carenza di informazioni non è supplita neppure dalla circostanza che gli ordini erano stati emessi dall'odierno appellato, quale mandatario della IG. atteso che il IG. era stato Per_1 CP_1 dipendente della banca fino al 31.12.2010 (data di cessazione dal servizio), pertanto, nel 2016 epoca delle operazioni contestate il IG. non poteva avere, e comunque non è stato dimostrato CP_1 che avesse, cognizione delle caratteristiche specifiche dei prodotti oggetto degli ordini.
In ultimo, la Corte osserva che le dichiarazioni rese dal teste sopra riportate non dimostrano Tes_1
l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi da parte della atteso che a fronte della Pt_1 affermazione del teste per il quale la procedura di accettazione degli ordini on line presuppone la preventiva conferma di lettura della informativa sulle caratteristiche dei titoli e sulla rischiosità dell'investimento, la non ha dimesso la copia della informativa “caricata” on line, non Pt_1 consentendo, quindi, di apprezzarne il contenuto.
Infine, la circostanza che le informazioni devono essere consegnate al cliente in relazione alla singola concreta operazione esclude qualunque rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'inadempimento nel quale è incorsa la di eventuali informazioni in precedenza divulgate al pubblico dalla Pt_1 medesima Pt_1
L'infondatezza delle doglianze inerenti alla violazione degli obblighi informativi relativi allo strumento finanziario ed alla contestata sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno (v. oltre), rende superfluo esaminare il motivo di appello concernente la violazione dell'art. 42 del regolamento in punto omessa valutazione della adeguatezza delle operazioni, profilo CP_2 contestato dall'appellante al punto II.4 del secondo motivo di appello, tenuto conto della autonomia dei due profili (v. sul punto la sentenza della Corte di Cassazione già citata per la quale “è consolidato il principio per cui l'informativa che l'intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che
l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell'investimento per cui è richiesta la sua intermediazione”).
7.3. Con il terzo motivo di appello la ha contestato la violazione da parte del Tribunale delle Pt_1 norme in materia di ripartizione dell'onere della prova in punto risarcimento danno.
La Corte ritiene che il motivo di appello sia infondato.
Quanto al nesso causale tra l'inadempimento della ed il danno subito dall'odierno appellato, Pt_1 la Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato che in merito al “riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamenti l'inadempimento di detti obblighi
[informativi], si sono consolidati i seguenti principi: … (ii) grava, poi, sull'investitore la prova del danno, avendo in proposito chiarito questa Corte (da Cass. n. 29353 del 2018, in motivazione) che
"... in presenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. È dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario (Cass. n. 29864/2011) […]" (considerazioni del tutto analoghe anche in Cass. n. 16127 del 2020, Cass. n. 25343 del 2021, Cass. nn. 7932 e 12990 del 2023); (iii) grava sull' investitore - che agisca per il risarcimento del danno - l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sulla banca ed il danno lamentato dall'investitore, tema sul quale Cass. n. 33596 del 2021 ha opportunamente puntualizzato che "questa Corte, dopo aver numerose volte affermato che l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento degli obblighi informativi ed il danno grava sull'investitore, ha più di recente ritenuto che detto inadempimento faccia sorgere una presunzione di sussistenza del nesso di causalità: "Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato
e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); anche in quest'ultima prospettiva, tuttavia, la banca può vincere la presunzione offrendo prova contraria, quantunque essa non possa essere desunta esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi". Conclusioni, queste, rinvenibili, in termini assolutamente analoghi, anche nelle precedenti Cass. n. 24142 del 2018, Cass. nn. 30532 e 31497 del 2021, nonché nelle successive Cass. n. 35789 del 2022 e Cass. nn. 7932, 12990 e 19322 del 2023, a testimonianza, dunque, di un indirizzo interpretativo, sullo specifico tema, ormai sostanzialmente stabilizzatosi (così Cass. 32226/2024)” (Cassazione civile sez. I, 14/02/2025, (ud.
29/01/2025, dep. 14/02/2025), n.3759, sopra già citata).
Nel caso di specie l'appellante, al fine di vincere la presunzione di sussistenza del nesso causale, si è limitata a richiamare i pregressi investimenti effettuati dalla IG. ma non ha provato che tali Per_1 investimenti avessero avuto ad oggetto prodotti analoghi a quelli oggetto di causa.
La novità dell'investimento impedisce di attribuire rilevanza, al fine di escludere il nesso causale, all'elevata propensione al rischio dimostrata in passato dalla IG. ed alla pregressa esperienza Per_1 in materia del mandatario IG. in quanto dipendente della banca atteso che, come già CP_1 osservato, al momento dell'invio degli ordini lo stesso era in pensione da oltre cinque anni e la Banca non ha neppure allegato che avesse mantenuto contatti con suoi ex colleghi tuttora in servizio.
In ultimo, la ha evidenziato che controparte non aveva mai provato la continuità del possesso Pt_1 dei titoli di cui aveva lamentato la diminuzione di valore – come eccepito in primo grado e ignorato dal Tribunale – ovvero la attuale detenzione dei titoli.
La doglianza è inammissibile in quanto non è stata sollevata tempestivamente dalla nella Pt_1 comparsa di costituzione e risposta;
anche in occasione della prima udienza di trattazione del
15.02.2022 la nulla aveva eccepito, come nulla aveva eccepito nella prima memoria ex art. Pt_1
183, comma VI, c.p.c..
7.4. Con il quarto motivo di appello rubricato “Violazione di legge in tema di concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. e travisamento dei fatti” l'appellante ha formulato le seguenti doglianze.
a) Quanto alle obbligazioni subordinate ha evidenziato che il preteso e ipotetico danno (se provato) sarebbe stato comunque ascrivibile a interventi normativi che avevano determinato la conversione delle obbligazioni in azioni, eventualità di cui controparte era consapevole già prima dell'acquisto dei titoli (sapendo bene di acquistare obbligazioni subordinate, come tali potenzialmente convertibili in capitale di rischio) e che, comunque, escludevano qualsivoglia nesso di causa tra il preteso danno lamentato e la condotta della Pt_1
Il motivo di appello è infondato.
Come sopra già osservato la non aveva messo a conoscenza la IG. della natura Pt_1 Per_1 subordinata delle obbligazioni, non essendo sufficiente a tal fine la mera indicazione “Codice
Strumento: 4352580-BPS.08/18 TV SUB” contenuta nella scheda “informativa” dimessa dalla
Banca sub doc. 10; inoltre, aveva completamente disatteso il proprio obbligo informativo, non consentendo alla cliente di valutare il grado di rischio del proprio investimento anche in relazione all'eventuale applicazione della disciplina del bail in. b) In subordine, l'appellante ha rappresentato che la condotta dell'investitore avrebbe dovuto essere valutata, quanto meno ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., atteso che la IG. era stata Per_1 messa nelle condizioni di valutare di procedere alla successiva vendita delle obbligazioni subordinate nel corso del 2016, contenendo la progressiva perdita di valore dei titoli.
Analogamente, anche con riguardo alle azioni PS la IG. al più tardi al momento della Per_1 riammissione dei titoli alla quotazione in Borsa (25 ottobre 2017), avrebbe potuto procedere a disfarsi dei titoli, usando l'ordinaria diligenza, avendo piena conoscenza dei rischi connessi alle fluttuazioni di Borsa, soprattutto per azioni, come quelle acquistate, di un soggetto emittente che stava attraversando una lunga e tormentata crisi finanziaria.
Il motivo di appello è infondato.
Il concorso di colpa del danneggiato non è stato provato dalla appellante, la quale si è limitata genericamente ad allegare che la IG. sarebbe stata consapevole della necessità di procedere Per_1 alla vendita dei titoli senza tuttavia fornire prova di tale circostanza;
correttamente, pertanto, ai fini della quantificazione del danno è stato calcolato il valore dei titoli al momento della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
In ogni caso, come già rilevato dal giudice di prime cure, la Corte di Cassazione ha chiarito che
“L'intermediario che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge non può, infatti, invocare l'attenuazione della sua responsabilità prevista dall'art. 1227 c.c. per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che tale condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza (Cass. n. 17333 del
2015; Cass. n. 4727 del 2018, in motiv.). Occorre, peraltro, ribadire, quanto al rapporto fra violazione degli obblighi informativi e produzione del danno, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno (Cass. n. 26064 del 2017, par. 17; Cass.
n. 8394 del 2016; Cass. 9892 del 2016)” (così Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 22/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8353).
L'infondatezza dei motivi di appello sopra esaminati rende superfluo l'esame del quinto motivo di appello, avente ad oggetto la domanda svolta in primo grado solo in via subordinata dal IG. CP_1 di annullabilità degli ordini di acquisto per preteso conflitto di interesse ex art. 1395 c.c., non esaminata dal Tribunale in quanto, appunto, svolta solo in via subordinata, e del sesto motivo di appello, svolto dalla per il caso di riforma delle sentenze appellate. Pt_1 Analogamente, il rigetto dell'appello principale, esonera la Corte dall'esaminare l'appello incidentale subordinato proposto dal IG. CP_1
Per le svolte considerazioni, le sentenze impugnate vanno integralmente confermate.
Dato l'esito del giudizio, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza (valori medi fase introduttiva, fase di studio, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro 14.317,00, oltre al
15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'appello, dichiara assorbito l'appello incidentale subordinato e, per l'effetto, conferma le impugnate sentenze del Tribunale di Udine n. 871/2023 del 05.10.2023 e n. 678/2024 del 12.06.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi € 14.317,00 per CP_1 compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di conIGlio del 17.09.2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli