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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 326/2021 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 14.10.2024
vertente tra
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di NA, c.f. in persona del Direttore P.IVA_1
Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede di NA
via Ettore Lombardo Pellegrino n. 103, presso lo studio dell' avv. Arturo Merlo che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato
ricorrente in riassunzione già appellante
e
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
, nata a [...] il [...] C.F. ; nato
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3 a Caltanissetta l'8.5.1966, C.F. nella qualità di eredi dell'ing. CodiceFiscale_3 Per_1
, nata a [...] il [...], C.F. ,
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_4
nato a [...] l'[...] C.F. , CP_5 CodiceFiscale_5 CP_6
nato a [...] il [...] C.F. , nata CodiceFiscale_6 Controparte_7
a FA (CL) il 28.11.1975, C.F. , nella qualità di eredi del geom. CodiceFiscale_7
; Persona_2
nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_8 CodiceFiscale_8 Controparte_9
nata a [...] il [...] C.F. ; nato a [...] CodiceFiscale_9 Controparte_10
(AG) l'1.12.1958 C.F. , nella qualità di eredi dell'ing. e CodiceFiscale_10 Persona_3
gli eredi di , già erede dell'ing. e cioè i signori: CP_11 Persona_3 Controparte_12
nato ad [...] il [...] C.F. ; nato ad [...] il C.F._11 Parte_1
20.3.1975 C.F. e nata a [...] il C.F._12 Parte_2
17.3.1977 C.F. nella qualità di eredi di a sua volta erede C.F._13 CP_11
dell'ing. tutti elettivamente domiciliati in NA via Industriale n.131 presso lo Persona_3
studio dell'avv. Sergio Lionti che li rappresenta e difende rappresentati e difesi sia unitamente che disgiuntamente dall'avv.Marcella Pignatone del Foro di Caltanissetta giusta procura rilasciate su foglio separato;
resistenti in sede di rinvio già appellati
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 881/2021 del 14.10.2020-20.01.2021 con cui la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'Azienda Sanitaria
Provinciale di NA ha annullato la sentenza della Corte di Appello di NA n. 609/2018
emessa in data 8.06.2018 e pubblicata in data 25.06.2018 e rinviato alla medesima Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di NA : “si chiede che Codesta Corte d'Appello adita, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale, voglia dichiarare nullo, annullare e/o revocare il
decreto opposto, con condanna degli appellati a restituire quanto ricevuto in più dall' Pt_3
, per effetto dell'esecutività del D.I. e della sentenza di primo grado rispetto a quelle dalla
[...]
stessa riconosciute e pagate, il tutto con rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese di entrambi i
gradi di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di difesa.”
Per i convenuti in riassunzione: “chiedono il rigetto dell'appello, con condanna al pagamento non
solo di quanto dovuto a titolo di parcella ma anche degli interessi dall'emissione del D.I. e di tutte le
spese legali dei vari gradi non corrisposte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Azienda Sanitaria Provinciale di NA (di seguito proponeva opposizione avverso il decreto n. 1499/09 emesso in data 18-22 settembre 2009, Pt_3
con il quale il Tribunale di NA aveva ingiunto il pagamento in favore dell'ing. , Persona_1
del geom. e degli eredi dell'ing. delle rispettive somme di euro Persona_2 Persona_3
83.417,40, di euro 80.499,91 e di euro 80.499,91 , a titolo di compensi per l'attività svolta dai predetti professionisti quali componenti della Commissione di Collaudo dei lavori di costruzione del nuovo
Parte_4
Deduceva a sostegno dell'opposizione che i compensi erano stati commisurati sull'intero valore dell'opera pubblica — che, però, non era stata mai portata a termine ed era stata abbandonata anche nella programmazione regionale – ed all'importo delle riserve iscritte dall'impresa appaltatrice.
Lamentava che la Commissione di Collaudo aveva ingiustificatamente compiuto l'attività di esame delle riserve, dato che il rapporto con l'impresa appaltatrice era stato definito con transazione del
14.12.1998 e che, dunque, l'attività in questione non aveva più alcuna utilità, essendo state le riserve oggetto della transazione predetta.
Si costituivano gli opposti, che, dato atto del parziale pagamento delle somme ingiunte ( per l'importo di € 15.682,00 comprensivo di IVA e oneri accessori in favore dell'ing. di € 15.682,00, CP_2
comprensivo di IVA e oneri accessori in favore degli eredi dell'ing. ; di € 12.656,98 in Per_3
favore degli eredi del geom. ), osservavano che l'attività svolta era conforme alla normativa Per_2
regionale e che l'Assessorato alla Sanità aveva richiesto che la Commissione di Collaudo redigesse un certificato di fine rapporto e che tanto implicava l'esame delle riserve.
Con sentenza n. 2356/2011 emessa in data 21.12.2011 e pubblicata in data 23.12.2011 il Tribunale
rigettava l'opposizione e condannava l'Azienda al pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che il mancato completamento dell'opera pubblica, imponendo, comunque,
l'esigenza di definire i rapporti con l'impresa appaltatrice, non escludeva lo svolgimento da parte della Commissione di Collaudo di una complessa attività, analoga a quella richiesta nel caso in cui dovesse essere emesso il certificato di collaudo, come emergeva dall'art. 100 R.D. 350/1895.
Riteneva, pertanto, che l'attività nella specie espletata dai collaudatori, compreso l'esame delle riserve, rientrasse nell'oggetto dell'incarico professionale loro conferito ed osservava che la transazione non era equiparabile alla risoluzione definitiva in via contenziosa, al cospetto della quale,
giusta le previsioni dell'art. 91 R.D. cit., le domande dell'appaltatore non andavano analizzate.
Escludeva, infine, che i collaudatori avessero tenuto un comportamento contrario a buona fede,
evidenziando che gli stessi si erano attenuti agli obblighi derivanti dal contratto ed alle specificazioni contenute nella nota n. 2521 del 15.12.2006 dell'Assessorato alla Sanità.
L'impugnazione proposta dall'azienda soccombente veniva rigettata dalla Corte di Appello con sentenza n. 609/2018 pubblicata in data 26.10.2018, con cui l'azienda veniva condannata al pagamento delle spese di lite.
Riteneva la Corte di dover condividere le argomentazioni del primo decidente circa la complessa attività svolta dalla Commissione di Collaudo.
Richiamava, a supporto del convincimento espresso, la nota 2521/ 2006 con cui l'Assessorato
Regionale che aveva finanziato l'opera pubblica , ben 8 anni dopo la transazione aveva sollecitato “l'espletamento dell'incarico di collaudo, mediante la stesura di un verbale di consistenza di quanto
realizzato e la disamina delle riserve iscritte nel conto finale, attività che i professionisti hanno
documentato con la produzione documentale in atti, tra cui la relazione finale del 27 giugno 2007”.
Interposto ricorso per cassazione dall'Azienda Sanitaria Provinciale di NA , con ordinanza n.
881/2021 emessa in data 14.10.2020 e pubblicata in data 20.01.2021 la Corte di legittimità cassava la sentenza e rinviava a questa Corte di merito anche per le spese del giudizio di legittimità.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione riteneva nulla la sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, rilevando che “il meccanismo generico della relatio,
operato con richiamo alla sentenza di primo grado non dà conto dell'iter logico osservato da
quest'ultima ( ossia dalla Corte di Appello) , non permettendo in tal modo, in sede di legittimità, di
cogliere, i passaggi che sostengono la decisione impugnata”.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, con cui l'azienda aveva eccepito la violazione di legge in relazione agli artt. 91 secondo comma c.p.c., 110 e 117 R.D. 350/1895, 1965 e 1966 c.c.,
rilevava che i giudici di appello:
-non avevano affrontato la questione relativa alla “individuazione della fonte dei compensi
rivendicati in monitorio dai collaudatori dell'opera pubblica e computati sull'intero importo dello
stato finale dei lavori nonostante la transazione intervenuta tra le parti e la rinuncia del 90% delle
riserve iscritte da parte dell'appaltatrice”
-avevano obliterato “ il certificato di collaudo, pacificamente in atti non emesso, non essendo stata
realizzata l'opera appaltata, con la cui accettazione, invece, per pacifica giurisprudenza di questa
Corte di cassazione, si perfeziona, per quanto rileva in giudizio, anche la fattispecie generativa del
diritto del collaudatore al compenso”;
- infine, non avevano dato conto del rilievo assunto “dalla nota n. 2521 prot. del 15 dicembre 2006
dell'Assessorato alla Sanità (p. 3 motivazione) con cui si era richiesta alla Commissione di collaudo
la disamina di tutte le riserve iscritte in contabilità per l'emissione di "certificato di fine rapporto" che, intesa solo come confermativa della complessità dell'attività dalla stessa Commissione svolta,
non viene dai giudici di appello poi raccordata alla distinta vicenda dell'appalto e della sua
definizione amministrativa per transazione.”
A seguito della pronuncia del Supremo Collegio, con atto di citazione del 16.04.2021 l' Pt_3
provvedeva alla riassunzione del giudizio.
Si costituivano , e tutti nella qualità di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
eredi dell'ing. ; , e Persona_4 Controparte_4 Controparte_7 CP_5 CP_6
, tutti nella qualità di eredi del geom. ; , e
[...] Persona_2 Controparte_8 Controparte_9
, tutti nella qualità di eredi dell'ing. nonché Controparte_10 Persona_3 Parte_1
e , tutti nella qualità di eredi di , a Controparte_12 Parte_2 CP_11
sua volta erede dell'ing. Per_3
All'udienza dell'1.10.2021, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2022, in cui la causa veniva rinviata per carico di ruolo del relatore.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 31.05.2023 la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, la Corte,
alla scadenza dei termini assegnati, con ordinanza del 23.10.2023 assumeva la causa in decisione,
previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
Con successiva ordinanza del 22.03.2024 la Corte rimetteva la causa sul ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica nei confronti di Controparte_3 Controparte_2 CP_5
, e
[...] Controparte_7 Controparte_9
Quindi, con ordinanza del 14.10.2024 , rilevato che la notifica non era stata eseguita nei confronti di e la Corte, rilevato che ogni questione potesse essere decisa CP_5 Controparte_7
unitamente al merito, assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Va preliminarmente dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio, a seguito della rinnovazione della notifica disposta con ordinanza del 22-25 marzo 2024.
Ed invero, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte nell' ordinanza del 14-15 ottobre 2024, anche nei confronti di e la notifica risulta regolarmente eseguita a mani del CP_5 CP_7
Funzionario dell' i Caltanissetta in data 20 maggio 2024 e, dunque, nel rispetto del termine CP_13
assegnato.
2.- Ciò posto, al fine di inquadrare l'ambito del presente giudizio, vale rammentare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,
c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata,
tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può
comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Cass. 17240/2023)
Nella specie, a fronte del rinvio per vizio di motivazione e per violazione di legge, questa Corte, nel rispetto delle direttive impartite nell'ordinanza del Supremo Collegio, conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere- nei limiti delle questioni devolute con l'atto di appello- anche ulteriori accertamenti giustificati con la sentenza di annullamento e dall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata.
Pur nell'ampiezza di tali poteri, deve, però, ritenersi preclusa alla Corte qualsivoglia valutazione in merito alla dichiarata nullità della sentenza di appello per difetto di motivazione, sulla quale si dilungano i convenuti in riassunzione ( v. comparsa costituzione pagg. 9 ss. sub b).
La questione, infatti, è stata definitivamente affrontata dal Supremo Collegio e non è più esaminabile in questa sede , con conseguente irrilevanza delle argomentazioni sviluppate dai predetti convenuti in riassunzione a sostegno della dedotta erroneità della valutazione.
3.- Essendo la Corte investita del potere di valutare liberamente i fatti già accertati in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, occorre prendere le mosse dai motivi di appello, che fissano i limiti della devoluzione.
Con il primo motivo di gravame, l' lamenta l'erronea interpretazione da parte del Tribunale Pt_3
delle norme giuridiche di riferimento nonché l'erronea ed incompleta valutazione dell'oggetto della controversia relativamente alla congruità dei compensi.
Ribadisce che la transazione del 14 dicembre 1998 aveva chiuso definitivamente il rapporto con l'impresa appaltatrice e che l'attività svolta dieci anni dopo dalla Commissione di Collaudo non solo non aveva più alcuna utilità per l'amministrazione committente ma, peraltro, non trovava rispondenza nella normativa sui LL.PP..
Al riguardo, nel ripercorrere il travagliato iter dell'appalto , deduce :
- che esso era stato interrotto già all'undicesimo SAL e che , all'epoca, i lavori svolti consistevano nell'esecuzione di mere opere di consolidamento del terreno e di parte delle fondazioni;
- che a causa dell'indagine penale a carico dell'impresa appaltatrice, il rapporto contrattuale era stato definito con transazione , anche in considerazione del fatto che la realizzazione dell'opera pubblica era stata abbandonata dalla programmazione regionale;
- che, ciò nonostante, la si era rimessa al lavoro dopo un letargo durato dieci anni CP_14
, commisurando la parcella al valore delle riserve ( 53 miliardi di vecchie lire) e, dunque,
prendendo a riferimento un'attività mai compiuta, anziché i lavori eseguiti.
- che tanto era stato già fatto presente agli stessi collaudatori ( nota prot. 63904
dell'11.11.2008) nonché all'Assessorato della Sanità ed all' Controparte_15
nota prot. 58002 del 17.10.2008);
[...]
- che la nota di replica dell' (nota prot. 3219 del 7.02.2008) era stata riscontrata dal CP_15
D.G. della con nota prot. 29056 del 15.05.2008, che non era stata mai Parte_5
confutata.
Tali circostanze, secondo l'assunto dell'appellante, non erano state prese in considerazione dal
Tribunale, che si era limitato ad affermare che la transazione non aveva precluso alla Commissione
di Collaudo l'esame delle riserve, senza, tuttavia, spiegarne la ragione .
Il primo decidente, inoltre, aveva omesso di considerare che il parametro utilizzato dai professionisti per la redazione della parcella era basato sul valore delle riserve , che, però, per effetto della transazione , erano state ridotte a tre miliardi e 400 milioni di lire.
Parimenti ignorato era stato il pagamento disposto dall'azienda a saldo delle prestazioni,
correttamente rimodulate dall'Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici con deliberazione n. 582
del 9.11.2009 ( eredi euro 12.656,98; ing. euro 15.682,00; geom Per_3 CP_2 Per_2
12.656,98).
3.- Con il secondo motivo di gravame, l' censura la sentenza nella parte in cui il primo Pt_3
decidente aveva ritenuto che, nonostante il mancato rilascio del certificato di collaudo, l'esame delle riserve transatte da parte dei professionisti fosse conforme alla previsione normativa di cui all'art. 91 R.D. 350/ 1895 poiché rispondente alla “necessità di controllo sul corretto esercizio dei poteri
discrezionali , funzionali alla conclusione dell'atto negoziale” .
In proposito, premessa la natura di organo tecnico straordinario dell'amministrazione, assunta dai collaudatori, benchè privati estranei agli uffici tecnici, l'appellante assume che il Tribunale non ha considerato:
- l'art. 117 R.D. cit., che attribuisce all'amministrazione appaltante l'ultima parola anche in ordine al collaudo;
- l'art.91 del medesimo R.D., a mente del quale nell'atto della collaudazione devono essere prese in esame le riserve sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva.
Sostiene, ancora, l'appellante che il collaudo, pur effettuabile nonostante l'inutile decorso del termine di cui all'art. 5 della L. 741/81, serve , in tal caso, unicamente a consentire all'amministrazione l'accettazione e l'utilizzazione dell'opera pubblica, ove realizzata.
Nel caso in esame, esso, invece, aveva costituito un inutile aggravio di attività , totalmente priva di
utilitas per l'amministrazione appaltante, non potendo ritenersi – come, invece aveva fatto il
Tribunale- che i collaudatori, poiché nominati dall'Assessorato finanziatore, avessero il compito di controllare la correttezza della transazione.
Aggiunge l'appellante che, ove l'amministrazione regionale avesse effettivamente inteso effettuare siffatta verifica, avrebbe dovuto farlo autonomamente ed i collaudatori avrebbero dovuto avanzare le loro pretese nei confronti della stessa.
4.- Nel ribadire la fondatezza della pretesa creditizia e confutare le argomentazioni dell' , i Pt_3
convenuti in riassunzione osservano che era stato l'Assessorato Regionale - che aveva finanziato i lavori e nominato la Commissione di Collaudo- a richiedere il collaudo e l'esame delle riserve al fine di verificare la legittimità e regolarità dell'intervenuta transazione e richiamano a sostegno del loro assunto la nota Assessoriale del 15.12.2006 n. 2521 e la nota Assessoriale del 7.2.2008 n. 3212,
commi 12 e 13 - docc. 3 e 4 del fascicolo di parte)
Sotto il profilo del quantum, rilevano che l' importo richiesto era stato ritenuto esatto dall'
[...]
, come già evidenziato nelle deduzioni presentate in sede Controparte_16
monitoria . Nel contestare la dedotta inutilità dell'attività espletata dalla Commissione di Collaudo,
rappresentano, inoltre, che l'impresa appaltatrice aveva impugnato la transazione e che , pertanto,
come prescritto dagli artt.91 e 100 del R.D.n.350/ 1865, sarebbe stato necessario richiedere il parere non solo della D.L. ma anche della Commissione di Collaudo.
5.- Così riassunte le posizioni delle parti, ritiene la Corte che le censure sollevate dall' siano Pt_3
fondate solo in ordine al quantum debeatur.
Giova premettere, in punto di diritto, che , così come ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, la fattispecie generativa del diritto del collaudatore al compenso si perfeziona con l'accettazione del collaudo.
Invero, secondo quanto previsto dalla normativa di cui agli art. 91 e ss. del R.D. 25 maggio 1895, n.
350, il collaudo delle opere pubbliche integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del c.d. certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, e, dall'altro,
l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione.
È da quest'ultimo momento che, pertanto, si perfeziona la fattispecie procedimentale del collaudo di opere pubbliche generativa del diritto del collaudatore al compenso (Cass.n. 1832/2011; Cass. n.
12884/2010; Cass. n. 13427/2008; Cass.SS.UU. 2676/1976)
Anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato che il certificato di collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
ha, altresì, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto e comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore (Cass.n. 16669/2018).
Ebbene, nella specie, è pacifico che, in conseguenza della transazione intervenuta tra le parti il 14.12.1998, l'opera pubblica non sia stata completata ( e, anzi, nel prosieguo, sia pure rimasta fuori dalla programmazione regionale) ed il certificato di collaudo non sia stato emesso.
Nondimeno, ritiene la Corte che, contrariamente all'assunto dell' l'attività posta in essere dai Pt_3
collaudatori non possa ritenersi priva di utilitas né, tantomeno, espletata ingiustificatamente dopo un decennale letargo ma che, piuttosto, detti professionisti– quali organi tecnici straordinari dell'amministrazione che li aveva nominati, ossia dell' Assessorato Regionale – abbiano pienamente rispettato quanto imposto dalla normativa di settore e dall' amministrazione finanziatrice.
Sotto il primo profilo, vale rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 100 primo comma
R.D. cit, il collaudatore è obbligato a redigere una relazione, per esprimere - tra l'altro - le sue deduzioni tanto sul modo con cui furono eseguiti i lavori e le prescrizioni contrattuali quanto sulle modificazioni da introdursi nel conto finale e nella sua definitiva consistenza .
Invero, “ sui dati di fatto, risultanti nel processo verbale di visita, il collaudatore, ponendoli a
confronto con quelli del progetto e dei documenti contabili, farà in apposita relazione le sue
deduzioni circa il modo con cui furono osservate le prescrizioni contrattuali, esponendo, in forma
particolareggiata, colla scorta dei pareri dell'ingegner capo:
a) se l'opera sia o no collaudabile;
b) sotto quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) la liquidazione delle penali e delle multe;
f) il credito liquido dell'appaltatore.”
La valutazione richiesta in punto di collaudabilità dell'opera significa che – come correttamente rappresentato dal Tribunale - “la deve redigere la propria relazione e fare in essa le CP_14
proprie deduzioni circa il modo in cui furono osservate le prescrizioni contrattuali , esponendo, tra
l'altro , quali modificazioni debbano essere introdotte nel conto finale anche quando l'opera non sia collaudabile , concetto nel quale rientra certamente pure il caso in cui l'opera non sia completa”
Del resto, l'art. 106 R.D. cit. prevede che “ove non siavi luogo al collaudo, l'ufficiale collaudatore
ne informa l'autorità che lo ha incaricato del collaudo, trasmettendogli per le ulteriori sue
determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni colle proposte dei provvedimenti di cui al
precedente art. 100”.
Sotto l'altro profilo, va osservato che con nota del 15.12.2006 prot. 2521 (v. doc. 4 fascicolo convenuti in riassunzione), l'Assessorato, richiamate le precedenti note del 2005 e del 2006 relative all'espletamento dell'incarico di collaudo e rimaste senza esito , ha segnalato “l'indifferibile esigenza
di procedere a tali operazioni”
Ha precisato che ,“attesa la mancata funzionalità delle opere, l'espletamento dell'incarico darà
luogo alla stesura di un verbale di consistenza al fine di verificare la corrispondenza delle stesse alle
somme erogate nonché la disamina delle riserve iscritte nel conto finale ”
Ha, infine, diffidato i collaudatori “ad avviare le predette operazioni di collaudo entro il termine
perentorio di 30 giorni” dalla ricezione del sollecito, pena la revoca dell'incarico con tutte le conseguenze collegate.
Alla stregua di tali emergenze documentali, deve ritenersi che i collaudatori non potessero esimersi dall'espletare quell'ulteriore attività, erroneamente definita inutile dall' CP_17
, la mancata realizzazione dell'opera, se precludeva la redazione del certificato di collaudo,
[...]
non esimeva i professionisti sia dalla redazione di un verbale di consistenza di quanto realizzato onde verificarne la corrispondenza alle somme erogate, sia dall'esame delle riserve iscritte, ai fini delle eventuali modificazioni da introdursi nel conto finale.
Ed è significativa, a tal proposito, la nota dell' del 7.02.2008 prot. 3219 Controparte_15
(v. doc. 3 in fascicolo convenuti in riassunzione ), che , nel riscontrare la nota dell' del Pt_3
17.10.2007, ha ritenuto che la Commissione avesse espletato la propria attività conformemente ai dettami del R.D. 350 1895, “operando le dovute correzioni sullo stato finale e rilasciando la propria relazione sulle riserve dell'impresa trascritte nello stato finale, sulle osservazioni dell'impresa e
della direzione dei lavori…” .
Ha, quindi, escluso – con motivazione che la Corte ritiene aderente alle risultanze documentali fin qui esaminate - che l'operato dei professionisti dovesse ritenersi concluso all'11 ° SAL, avendo detta attività avuto termine con l'emissione del certificato di fine rapporto .
Nessuna scelta arbitraria e contraria ai doveri professionali di diligenza risulta, dunque, addebitabile alla Commissione di Collaudo, che ha operato nel rispetto di quanto richiesto dall'Assessorato che l'aveva nominata.
Né, infine, l'espletamento dell'ulteriore attività era preclusa dalla transazione del 1998.
E' certamente corretta la deduzione dell' , secondo cui , giusta quanto previsto dall'art. 91 Pt_3
R.D. cit., ” nell'atto della collaudazione si esaminano inoltre le domande dell'appaltatore, sulle quali
non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via contenziosa, dopoché il collaudatore abbia
verificato che tali domande siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini
e modi stabiliti dal presente regolamento, mentre nessuna altra domanda o riserva potrà, ai sensi
dell'art. 54, essere presa in veruna considerazione”.
Tuttavia, l'applicazione di tale disposizione al caso di specie non comportava che – come sostenuto dall' la transazione intervenuta inter partes precludesse la disamina delle riserve, non potendo Pt_3
l'atto negoziale equipararsi ad una risoluzione definitiva.
Non solo, infatti, come affermato dal primo decidente , solo relativamente alla transazione “può
ipotizzarsi ..la necessità di un controllo sul corretto esercizio dei poteri discrezionali funzionali alla
conclusione dell'atto negoziale” , ma, peraltro, nella specie, come emerge pacificamente dagli atti,
detto atto era stato impugnato dall'impresa appaltatrice, sicchè il rapporto contrattuale non poteva ritenersi definitivamente concluso.
Parte A ciò aggiungasi che detta transazione, secondo quanto risulta dagli atti e non contestato dall' ,
non era stata stipulata in conformità ai dettami della normativa in materia di Lavori Pubblici. Infatti, in base alle contestazioni dell'Assessorato (v. nota del 7.02.2008 doc. 3 ) , l' accertamento del saldo avrebbe dovuto essere determinato dalla Commissione di Collaudo;
sarebbe stato necessario acquisire il parere dell'Organo Tecnico sui conteggi revisionali e quello della Commissione e dello stesso Organo Tecnico sulle riserve.
Deve, pertanto, ritenersi che , sotto il profilo dell'an debeatur, la pretesa creditizia avanzata dai collaudatori fosse fondata, trovando la sua fonte nella nota dell'ente finanziatore del 2006, con cui i professionisti erano stati diffidati all'immediato compimento dell'attività di redazione del certificato finale e di esame delle riserve iscritte nel conto finale e risultando conforme ai dettami del R.D.
350/1895 ed, in particolare , all'art. 100.
§
Resta, a questo punto, da esaminare il profilo del quantum debeatur, oggetto di contestazioni da parte dell'
[...]
che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, il contrasto tra le parti Controparte_18
non verteva esclusivamente sulla legittimità dell'attività relative all'esame delle riserve iscritte dall'impresa ma anche sulla congruità dei compensi.
In proposito, vale osservare che, in tema di liquidazione di compensi per la realizzazione del collaudo,
qualora l'incarico sia stato conferito ad una commissione collaudatrice composta da professionalità
diverse, deve ritenersi che tale incarico abbia carattere unitario e non scindibile, non essendo strutturato quale somma di valutazioni personali e specializzate di ciascun collaudatore, ma quale accertamento tecnico complessivo in base agli strumenti tecnici disponibili.
Ne consegue che a tutti i componenti del collegio deve essere applicata, in ragione della natura prevalentemente ingegneristica delle competenze richieste e in mancanza di una specifica disposizione legislativa o contrattuale al riguardo, la tariffa professionale degli ingegneri, attesa l'omogeneità della funzione esercitata e l'unitarietà delle prestazioni dei componenti, tutte dirette alla realizzazione dell'unico risultato conclusivo (Cass.n. 15682/2013) Ebbene, nella specie, l' non contesta l'utilizzo della detta tariffa quale base per la Pt_3
quantificazione del compenso , ma, piuttosto, il riferimento al valore delle riserve iscritte nel conto finale, benchè le stesse fossero state rinunciate, in sede di transazione, nella misura del 90%.
Neanche tale censura merita accoglimento.
Deve, in primo luogo, osservarsi che la transazione non può assumere rilievo dirimente ai fini dell'individuazione della base di calcolo dei compensi, trattandosi di atto negoziale impugnato e sulla cui sorte nulla le parti hanno allegato.
Va aggiunto che la nota del 2006 imponeva l'esame di tutte le riserve iscritte nello stato finale e che i Collaudatori, nell'espletamento di tale attività, a fronte della somma di £. 53.823.301. 500, richiesta dall'impresa appaltatrice a titolo di riserve, ha ritenuto accoglibile il minor importo di £.
1.065.984.480 (v. nota doc. 3 cit.), conseguentemente operando le dovute correzioni sullo stato finale.
A fronte dell'esame di tutte le riserve iscritte nello stato finale, nessuna censura merita la quantificazione del compenso, basata, appunto, sul detto valore.
Né è sostenibile che gli importi dovessero essere pagati dall'Assessorato che aveva finanziato l'opera e delegato i professionisti al collaudo.
Tale tesi mal si concilia non solo con il pagamento parziale già effettuato dall' ( di cui si dirà Pt_3
infra), ma con con le risultanze documentali ed, in particolare, con l'art. 3 del D.A. 77576 del
23.10.1989, a mente del quale “le spese saranno prelevate dall'importo per competenze tecniche
previste nel progetto”.
Tuttavia, avendo l' destinato ad altri interventi di edilizia sanitaria le somme residuate dal Pt_3
finanziamento (£. 231.443.133) , il compenso non può che gravare sul bilancio aziendale ( v. nota n.
6087 del 31.07.2008).
Merita, però, di essere condivisa la censura volta a far valere i pagamenti parziali effettuati dall' e , peraltro, riconosciuti dagli stessi professionisti (v. comparsa cost. pag. 3) Pt_3 Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo va revocato e l' va condannata al pagamento in favore degli eredi dei collaudatori dei seguenti importi : Pt_3
- in favore degli eredi € 67.734,60 ( € 83.417, 40 –€ 15.682,80); CP_2
- in favore degli eredi € 67.792, 93 (€ 80.449, 91 – € 12.656,98); Per_2
- in favore degli eredi € 67.734,60 ( € 80.499,91 –€ 12.656,98) Per_3
Sui detti importi, spettano gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Restano da regolamentare le spese di lite.
Avendo la sentenza di annullamento disposto che questa Corte provveda anche a quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo il quale “il giudice del
rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese
del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta
l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado” nonché
dell'insegnamento pacifico per cui “il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo
il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte
cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della
pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla
statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del
riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio
della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in
relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003;
9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
In applicazione di tali principi, poiché il parziale accoglimento dell'appello non modifica la soccombenza dell' ( essendo la rideterminazione del quantum dipesa esclusivamente dal Pt_3
pagamento parziale , effettuato medio tempore ), ritiene la Corte che, ferma restando la regolamentazione delle spese di cui alla sentenza di primo grado, occorra rivedere solo quelle delle fasi di impugnazione, che , in ragione dello stesso basilare principio della soccombenza, vanno poste a carico della medesima azienda.
Esse vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014,
come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al
presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua
entrata in vigore” ed applicando i valori prossimi ai minimi, tenuto conto della natura non particolarmente complessa della contesa e della relativa entità delle prestazioni defensionali.
Ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, va tenuto presente il principio secondo cui,
in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato. ( Cass.n. 18166/2023) .
Giova, infine, precisare che , relativamente alle spese del giudizio di appello e di quello di rinvio,
deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività
istruttoria (Cass. n. 8561/2023)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 326/2021 R.G. nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n 881/2021 del 14.10.2020-20.01.2021 con cui la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di NA ha annullato la sentenza della Corte
di Appello di NA n. 609/2018 emessa in data 8.06.2018 e pubblicata in data 25.06.2018 e rinviato alla medesima Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità,
in parziale accoglimento dell'appello, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di
NA, revoca il decreto ingiuntivo opposto condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di
NA a corrispondere : in favore di e Controparte_1 Controparte_3 Parte_6
,tutti nella qualità di eredi di la complessiva somma di €
[...] Persona_1
67.734,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
in favore di , Controparte_4 CP_5
, e tutti nella qualità di eredi di
[...] CP_6 Controparte_7 Persona_2
l'importo complessivo di € 67.792, 93 , oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
in favore di , e , tutti nella qualità di eredi di Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
nonché di , e Persona_3 Controparte_12 Parte_1 Parte_2
[...
, nella qualità di eredi di , quale eredi di la complessiva CP_11 Persona_3
somma di € 67.734,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di NA alla rifusione in favore di , Controparte_1
e , tutti nella qualità di eredi di , di Controparte_3 Parte_6 Persona_1
, e , tutti nella qualità di Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
eredi di , di , e , tutti Persona_2 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
nella qualità di eredi di nonché di , e Persona_3 Controparte_12 Parte_1
nella qualità di eredi di , quale eredi di Parte_2 CP_11 Per_3
delle spese di lite che liquida relativamente al giudizio di appello in complessivi € 7.400,00
[...]
( di cui € 1.500,00 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per quella introduttiva;
€ 2.200,00 per quella di trattazione ed € 2.700,00 per quella decisoria), oltre rimborso rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, IVA e CPA (se dovute); delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi € 4.100,00 ( di cui € 1.800,00 per la fase di studio;
€ 1.300,00 per quella introduttiva;
€ 1.000,00 per quella decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, IVA e CPA (se dovute) e di quelle del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi € 7.400,00 ( di cui € 1.500,00 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per quella introduttiva;
€ 2.200,00 per quella di trattazione ed € 2.700,00 per quella decisoria) rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, IVA e CPA ( se dovute)
Così deciso nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 326/2021 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 14.10.2024
vertente tra
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di NA, c.f. in persona del Direttore P.IVA_1
Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede di NA
via Ettore Lombardo Pellegrino n. 103, presso lo studio dell' avv. Arturo Merlo che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato
ricorrente in riassunzione già appellante
e
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
, nata a [...] il [...] C.F. ; nato
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3 a Caltanissetta l'8.5.1966, C.F. nella qualità di eredi dell'ing. CodiceFiscale_3 Per_1
, nata a [...] il [...], C.F. ,
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_4
nato a [...] l'[...] C.F. , CP_5 CodiceFiscale_5 CP_6
nato a [...] il [...] C.F. , nata CodiceFiscale_6 Controparte_7
a FA (CL) il 28.11.1975, C.F. , nella qualità di eredi del geom. CodiceFiscale_7
; Persona_2
nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_8 CodiceFiscale_8 Controparte_9
nata a [...] il [...] C.F. ; nato a [...] CodiceFiscale_9 Controparte_10
(AG) l'1.12.1958 C.F. , nella qualità di eredi dell'ing. e CodiceFiscale_10 Persona_3
gli eredi di , già erede dell'ing. e cioè i signori: CP_11 Persona_3 Controparte_12
nato ad [...] il [...] C.F. ; nato ad [...] il C.F._11 Parte_1
20.3.1975 C.F. e nata a [...] il C.F._12 Parte_2
17.3.1977 C.F. nella qualità di eredi di a sua volta erede C.F._13 CP_11
dell'ing. tutti elettivamente domiciliati in NA via Industriale n.131 presso lo Persona_3
studio dell'avv. Sergio Lionti che li rappresenta e difende rappresentati e difesi sia unitamente che disgiuntamente dall'avv.Marcella Pignatone del Foro di Caltanissetta giusta procura rilasciate su foglio separato;
resistenti in sede di rinvio già appellati
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 881/2021 del 14.10.2020-20.01.2021 con cui la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'Azienda Sanitaria
Provinciale di NA ha annullato la sentenza della Corte di Appello di NA n. 609/2018
emessa in data 8.06.2018 e pubblicata in data 25.06.2018 e rinviato alla medesima Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di NA : “si chiede che Codesta Corte d'Appello adita, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale, voglia dichiarare nullo, annullare e/o revocare il
decreto opposto, con condanna degli appellati a restituire quanto ricevuto in più dall' Pt_3
, per effetto dell'esecutività del D.I. e della sentenza di primo grado rispetto a quelle dalla
[...]
stessa riconosciute e pagate, il tutto con rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese di entrambi i
gradi di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di difesa.”
Per i convenuti in riassunzione: “chiedono il rigetto dell'appello, con condanna al pagamento non
solo di quanto dovuto a titolo di parcella ma anche degli interessi dall'emissione del D.I. e di tutte le
spese legali dei vari gradi non corrisposte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Azienda Sanitaria Provinciale di NA (di seguito proponeva opposizione avverso il decreto n. 1499/09 emesso in data 18-22 settembre 2009, Pt_3
con il quale il Tribunale di NA aveva ingiunto il pagamento in favore dell'ing. , Persona_1
del geom. e degli eredi dell'ing. delle rispettive somme di euro Persona_2 Persona_3
83.417,40, di euro 80.499,91 e di euro 80.499,91 , a titolo di compensi per l'attività svolta dai predetti professionisti quali componenti della Commissione di Collaudo dei lavori di costruzione del nuovo
Parte_4
Deduceva a sostegno dell'opposizione che i compensi erano stati commisurati sull'intero valore dell'opera pubblica — che, però, non era stata mai portata a termine ed era stata abbandonata anche nella programmazione regionale – ed all'importo delle riserve iscritte dall'impresa appaltatrice.
Lamentava che la Commissione di Collaudo aveva ingiustificatamente compiuto l'attività di esame delle riserve, dato che il rapporto con l'impresa appaltatrice era stato definito con transazione del
14.12.1998 e che, dunque, l'attività in questione non aveva più alcuna utilità, essendo state le riserve oggetto della transazione predetta.
Si costituivano gli opposti, che, dato atto del parziale pagamento delle somme ingiunte ( per l'importo di € 15.682,00 comprensivo di IVA e oneri accessori in favore dell'ing. di € 15.682,00, CP_2
comprensivo di IVA e oneri accessori in favore degli eredi dell'ing. ; di € 12.656,98 in Per_3
favore degli eredi del geom. ), osservavano che l'attività svolta era conforme alla normativa Per_2
regionale e che l'Assessorato alla Sanità aveva richiesto che la Commissione di Collaudo redigesse un certificato di fine rapporto e che tanto implicava l'esame delle riserve.
Con sentenza n. 2356/2011 emessa in data 21.12.2011 e pubblicata in data 23.12.2011 il Tribunale
rigettava l'opposizione e condannava l'Azienda al pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che il mancato completamento dell'opera pubblica, imponendo, comunque,
l'esigenza di definire i rapporti con l'impresa appaltatrice, non escludeva lo svolgimento da parte della Commissione di Collaudo di una complessa attività, analoga a quella richiesta nel caso in cui dovesse essere emesso il certificato di collaudo, come emergeva dall'art. 100 R.D. 350/1895.
Riteneva, pertanto, che l'attività nella specie espletata dai collaudatori, compreso l'esame delle riserve, rientrasse nell'oggetto dell'incarico professionale loro conferito ed osservava che la transazione non era equiparabile alla risoluzione definitiva in via contenziosa, al cospetto della quale,
giusta le previsioni dell'art. 91 R.D. cit., le domande dell'appaltatore non andavano analizzate.
Escludeva, infine, che i collaudatori avessero tenuto un comportamento contrario a buona fede,
evidenziando che gli stessi si erano attenuti agli obblighi derivanti dal contratto ed alle specificazioni contenute nella nota n. 2521 del 15.12.2006 dell'Assessorato alla Sanità.
L'impugnazione proposta dall'azienda soccombente veniva rigettata dalla Corte di Appello con sentenza n. 609/2018 pubblicata in data 26.10.2018, con cui l'azienda veniva condannata al pagamento delle spese di lite.
Riteneva la Corte di dover condividere le argomentazioni del primo decidente circa la complessa attività svolta dalla Commissione di Collaudo.
Richiamava, a supporto del convincimento espresso, la nota 2521/ 2006 con cui l'Assessorato
Regionale che aveva finanziato l'opera pubblica , ben 8 anni dopo la transazione aveva sollecitato “l'espletamento dell'incarico di collaudo, mediante la stesura di un verbale di consistenza di quanto
realizzato e la disamina delle riserve iscritte nel conto finale, attività che i professionisti hanno
documentato con la produzione documentale in atti, tra cui la relazione finale del 27 giugno 2007”.
Interposto ricorso per cassazione dall'Azienda Sanitaria Provinciale di NA , con ordinanza n.
881/2021 emessa in data 14.10.2020 e pubblicata in data 20.01.2021 la Corte di legittimità cassava la sentenza e rinviava a questa Corte di merito anche per le spese del giudizio di legittimità.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione riteneva nulla la sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, rilevando che “il meccanismo generico della relatio,
operato con richiamo alla sentenza di primo grado non dà conto dell'iter logico osservato da
quest'ultima ( ossia dalla Corte di Appello) , non permettendo in tal modo, in sede di legittimità, di
cogliere, i passaggi che sostengono la decisione impugnata”.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, con cui l'azienda aveva eccepito la violazione di legge in relazione agli artt. 91 secondo comma c.p.c., 110 e 117 R.D. 350/1895, 1965 e 1966 c.c.,
rilevava che i giudici di appello:
-non avevano affrontato la questione relativa alla “individuazione della fonte dei compensi
rivendicati in monitorio dai collaudatori dell'opera pubblica e computati sull'intero importo dello
stato finale dei lavori nonostante la transazione intervenuta tra le parti e la rinuncia del 90% delle
riserve iscritte da parte dell'appaltatrice”
-avevano obliterato “ il certificato di collaudo, pacificamente in atti non emesso, non essendo stata
realizzata l'opera appaltata, con la cui accettazione, invece, per pacifica giurisprudenza di questa
Corte di cassazione, si perfeziona, per quanto rileva in giudizio, anche la fattispecie generativa del
diritto del collaudatore al compenso”;
- infine, non avevano dato conto del rilievo assunto “dalla nota n. 2521 prot. del 15 dicembre 2006
dell'Assessorato alla Sanità (p. 3 motivazione) con cui si era richiesta alla Commissione di collaudo
la disamina di tutte le riserve iscritte in contabilità per l'emissione di "certificato di fine rapporto" che, intesa solo come confermativa della complessità dell'attività dalla stessa Commissione svolta,
non viene dai giudici di appello poi raccordata alla distinta vicenda dell'appalto e della sua
definizione amministrativa per transazione.”
A seguito della pronuncia del Supremo Collegio, con atto di citazione del 16.04.2021 l' Pt_3
provvedeva alla riassunzione del giudizio.
Si costituivano , e tutti nella qualità di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
eredi dell'ing. ; , e Persona_4 Controparte_4 Controparte_7 CP_5 CP_6
, tutti nella qualità di eredi del geom. ; , e
[...] Persona_2 Controparte_8 Controparte_9
, tutti nella qualità di eredi dell'ing. nonché Controparte_10 Persona_3 Parte_1
e , tutti nella qualità di eredi di , a Controparte_12 Parte_2 CP_11
sua volta erede dell'ing. Per_3
All'udienza dell'1.10.2021, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2022, in cui la causa veniva rinviata per carico di ruolo del relatore.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 31.05.2023 la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, la Corte,
alla scadenza dei termini assegnati, con ordinanza del 23.10.2023 assumeva la causa in decisione,
previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
Con successiva ordinanza del 22.03.2024 la Corte rimetteva la causa sul ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica nei confronti di Controparte_3 Controparte_2 CP_5
, e
[...] Controparte_7 Controparte_9
Quindi, con ordinanza del 14.10.2024 , rilevato che la notifica non era stata eseguita nei confronti di e la Corte, rilevato che ogni questione potesse essere decisa CP_5 Controparte_7
unitamente al merito, assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Va preliminarmente dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio, a seguito della rinnovazione della notifica disposta con ordinanza del 22-25 marzo 2024.
Ed invero, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte nell' ordinanza del 14-15 ottobre 2024, anche nei confronti di e la notifica risulta regolarmente eseguita a mani del CP_5 CP_7
Funzionario dell' i Caltanissetta in data 20 maggio 2024 e, dunque, nel rispetto del termine CP_13
assegnato.
2.- Ciò posto, al fine di inquadrare l'ambito del presente giudizio, vale rammentare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,
c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata,
tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può
comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Cass. 17240/2023)
Nella specie, a fronte del rinvio per vizio di motivazione e per violazione di legge, questa Corte, nel rispetto delle direttive impartite nell'ordinanza del Supremo Collegio, conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere- nei limiti delle questioni devolute con l'atto di appello- anche ulteriori accertamenti giustificati con la sentenza di annullamento e dall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata.
Pur nell'ampiezza di tali poteri, deve, però, ritenersi preclusa alla Corte qualsivoglia valutazione in merito alla dichiarata nullità della sentenza di appello per difetto di motivazione, sulla quale si dilungano i convenuti in riassunzione ( v. comparsa costituzione pagg. 9 ss. sub b).
La questione, infatti, è stata definitivamente affrontata dal Supremo Collegio e non è più esaminabile in questa sede , con conseguente irrilevanza delle argomentazioni sviluppate dai predetti convenuti in riassunzione a sostegno della dedotta erroneità della valutazione.
3.- Essendo la Corte investita del potere di valutare liberamente i fatti già accertati in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, occorre prendere le mosse dai motivi di appello, che fissano i limiti della devoluzione.
Con il primo motivo di gravame, l' lamenta l'erronea interpretazione da parte del Tribunale Pt_3
delle norme giuridiche di riferimento nonché l'erronea ed incompleta valutazione dell'oggetto della controversia relativamente alla congruità dei compensi.
Ribadisce che la transazione del 14 dicembre 1998 aveva chiuso definitivamente il rapporto con l'impresa appaltatrice e che l'attività svolta dieci anni dopo dalla Commissione di Collaudo non solo non aveva più alcuna utilità per l'amministrazione committente ma, peraltro, non trovava rispondenza nella normativa sui LL.PP..
Al riguardo, nel ripercorrere il travagliato iter dell'appalto , deduce :
- che esso era stato interrotto già all'undicesimo SAL e che , all'epoca, i lavori svolti consistevano nell'esecuzione di mere opere di consolidamento del terreno e di parte delle fondazioni;
- che a causa dell'indagine penale a carico dell'impresa appaltatrice, il rapporto contrattuale era stato definito con transazione , anche in considerazione del fatto che la realizzazione dell'opera pubblica era stata abbandonata dalla programmazione regionale;
- che, ciò nonostante, la si era rimessa al lavoro dopo un letargo durato dieci anni CP_14
, commisurando la parcella al valore delle riserve ( 53 miliardi di vecchie lire) e, dunque,
prendendo a riferimento un'attività mai compiuta, anziché i lavori eseguiti.
- che tanto era stato già fatto presente agli stessi collaudatori ( nota prot. 63904
dell'11.11.2008) nonché all'Assessorato della Sanità ed all' Controparte_15
nota prot. 58002 del 17.10.2008);
[...]
- che la nota di replica dell' (nota prot. 3219 del 7.02.2008) era stata riscontrata dal CP_15
D.G. della con nota prot. 29056 del 15.05.2008, che non era stata mai Parte_5
confutata.
Tali circostanze, secondo l'assunto dell'appellante, non erano state prese in considerazione dal
Tribunale, che si era limitato ad affermare che la transazione non aveva precluso alla Commissione
di Collaudo l'esame delle riserve, senza, tuttavia, spiegarne la ragione .
Il primo decidente, inoltre, aveva omesso di considerare che il parametro utilizzato dai professionisti per la redazione della parcella era basato sul valore delle riserve , che, però, per effetto della transazione , erano state ridotte a tre miliardi e 400 milioni di lire.
Parimenti ignorato era stato il pagamento disposto dall'azienda a saldo delle prestazioni,
correttamente rimodulate dall'Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici con deliberazione n. 582
del 9.11.2009 ( eredi euro 12.656,98; ing. euro 15.682,00; geom Per_3 CP_2 Per_2
12.656,98).
3.- Con il secondo motivo di gravame, l' censura la sentenza nella parte in cui il primo Pt_3
decidente aveva ritenuto che, nonostante il mancato rilascio del certificato di collaudo, l'esame delle riserve transatte da parte dei professionisti fosse conforme alla previsione normativa di cui all'art. 91 R.D. 350/ 1895 poiché rispondente alla “necessità di controllo sul corretto esercizio dei poteri
discrezionali , funzionali alla conclusione dell'atto negoziale” .
In proposito, premessa la natura di organo tecnico straordinario dell'amministrazione, assunta dai collaudatori, benchè privati estranei agli uffici tecnici, l'appellante assume che il Tribunale non ha considerato:
- l'art. 117 R.D. cit., che attribuisce all'amministrazione appaltante l'ultima parola anche in ordine al collaudo;
- l'art.91 del medesimo R.D., a mente del quale nell'atto della collaudazione devono essere prese in esame le riserve sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva.
Sostiene, ancora, l'appellante che il collaudo, pur effettuabile nonostante l'inutile decorso del termine di cui all'art. 5 della L. 741/81, serve , in tal caso, unicamente a consentire all'amministrazione l'accettazione e l'utilizzazione dell'opera pubblica, ove realizzata.
Nel caso in esame, esso, invece, aveva costituito un inutile aggravio di attività , totalmente priva di
utilitas per l'amministrazione appaltante, non potendo ritenersi – come, invece aveva fatto il
Tribunale- che i collaudatori, poiché nominati dall'Assessorato finanziatore, avessero il compito di controllare la correttezza della transazione.
Aggiunge l'appellante che, ove l'amministrazione regionale avesse effettivamente inteso effettuare siffatta verifica, avrebbe dovuto farlo autonomamente ed i collaudatori avrebbero dovuto avanzare le loro pretese nei confronti della stessa.
4.- Nel ribadire la fondatezza della pretesa creditizia e confutare le argomentazioni dell' , i Pt_3
convenuti in riassunzione osservano che era stato l'Assessorato Regionale - che aveva finanziato i lavori e nominato la Commissione di Collaudo- a richiedere il collaudo e l'esame delle riserve al fine di verificare la legittimità e regolarità dell'intervenuta transazione e richiamano a sostegno del loro assunto la nota Assessoriale del 15.12.2006 n. 2521 e la nota Assessoriale del 7.2.2008 n. 3212,
commi 12 e 13 - docc. 3 e 4 del fascicolo di parte)
Sotto il profilo del quantum, rilevano che l' importo richiesto era stato ritenuto esatto dall'
[...]
, come già evidenziato nelle deduzioni presentate in sede Controparte_16
monitoria . Nel contestare la dedotta inutilità dell'attività espletata dalla Commissione di Collaudo,
rappresentano, inoltre, che l'impresa appaltatrice aveva impugnato la transazione e che , pertanto,
come prescritto dagli artt.91 e 100 del R.D.n.350/ 1865, sarebbe stato necessario richiedere il parere non solo della D.L. ma anche della Commissione di Collaudo.
5.- Così riassunte le posizioni delle parti, ritiene la Corte che le censure sollevate dall' siano Pt_3
fondate solo in ordine al quantum debeatur.
Giova premettere, in punto di diritto, che , così come ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, la fattispecie generativa del diritto del collaudatore al compenso si perfeziona con l'accettazione del collaudo.
Invero, secondo quanto previsto dalla normativa di cui agli art. 91 e ss. del R.D. 25 maggio 1895, n.
350, il collaudo delle opere pubbliche integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del c.d. certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, e, dall'altro,
l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione.
È da quest'ultimo momento che, pertanto, si perfeziona la fattispecie procedimentale del collaudo di opere pubbliche generativa del diritto del collaudatore al compenso (Cass.n. 1832/2011; Cass. n.
12884/2010; Cass. n. 13427/2008; Cass.SS.UU. 2676/1976)
Anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato che il certificato di collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
ha, altresì, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto e comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore (Cass.n. 16669/2018).
Ebbene, nella specie, è pacifico che, in conseguenza della transazione intervenuta tra le parti il 14.12.1998, l'opera pubblica non sia stata completata ( e, anzi, nel prosieguo, sia pure rimasta fuori dalla programmazione regionale) ed il certificato di collaudo non sia stato emesso.
Nondimeno, ritiene la Corte che, contrariamente all'assunto dell' l'attività posta in essere dai Pt_3
collaudatori non possa ritenersi priva di utilitas né, tantomeno, espletata ingiustificatamente dopo un decennale letargo ma che, piuttosto, detti professionisti– quali organi tecnici straordinari dell'amministrazione che li aveva nominati, ossia dell' Assessorato Regionale – abbiano pienamente rispettato quanto imposto dalla normativa di settore e dall' amministrazione finanziatrice.
Sotto il primo profilo, vale rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 100 primo comma
R.D. cit, il collaudatore è obbligato a redigere una relazione, per esprimere - tra l'altro - le sue deduzioni tanto sul modo con cui furono eseguiti i lavori e le prescrizioni contrattuali quanto sulle modificazioni da introdursi nel conto finale e nella sua definitiva consistenza .
Invero, “ sui dati di fatto, risultanti nel processo verbale di visita, il collaudatore, ponendoli a
confronto con quelli del progetto e dei documenti contabili, farà in apposita relazione le sue
deduzioni circa il modo con cui furono osservate le prescrizioni contrattuali, esponendo, in forma
particolareggiata, colla scorta dei pareri dell'ingegner capo:
a) se l'opera sia o no collaudabile;
b) sotto quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) la liquidazione delle penali e delle multe;
f) il credito liquido dell'appaltatore.”
La valutazione richiesta in punto di collaudabilità dell'opera significa che – come correttamente rappresentato dal Tribunale - “la deve redigere la propria relazione e fare in essa le CP_14
proprie deduzioni circa il modo in cui furono osservate le prescrizioni contrattuali , esponendo, tra
l'altro , quali modificazioni debbano essere introdotte nel conto finale anche quando l'opera non sia collaudabile , concetto nel quale rientra certamente pure il caso in cui l'opera non sia completa”
Del resto, l'art. 106 R.D. cit. prevede che “ove non siavi luogo al collaudo, l'ufficiale collaudatore
ne informa l'autorità che lo ha incaricato del collaudo, trasmettendogli per le ulteriori sue
determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni colle proposte dei provvedimenti di cui al
precedente art. 100”.
Sotto l'altro profilo, va osservato che con nota del 15.12.2006 prot. 2521 (v. doc. 4 fascicolo convenuti in riassunzione), l'Assessorato, richiamate le precedenti note del 2005 e del 2006 relative all'espletamento dell'incarico di collaudo e rimaste senza esito , ha segnalato “l'indifferibile esigenza
di procedere a tali operazioni”
Ha precisato che ,“attesa la mancata funzionalità delle opere, l'espletamento dell'incarico darà
luogo alla stesura di un verbale di consistenza al fine di verificare la corrispondenza delle stesse alle
somme erogate nonché la disamina delle riserve iscritte nel conto finale ”
Ha, infine, diffidato i collaudatori “ad avviare le predette operazioni di collaudo entro il termine
perentorio di 30 giorni” dalla ricezione del sollecito, pena la revoca dell'incarico con tutte le conseguenze collegate.
Alla stregua di tali emergenze documentali, deve ritenersi che i collaudatori non potessero esimersi dall'espletare quell'ulteriore attività, erroneamente definita inutile dall' CP_17
, la mancata realizzazione dell'opera, se precludeva la redazione del certificato di collaudo,
[...]
non esimeva i professionisti sia dalla redazione di un verbale di consistenza di quanto realizzato onde verificarne la corrispondenza alle somme erogate, sia dall'esame delle riserve iscritte, ai fini delle eventuali modificazioni da introdursi nel conto finale.
Ed è significativa, a tal proposito, la nota dell' del 7.02.2008 prot. 3219 Controparte_15
(v. doc. 3 in fascicolo convenuti in riassunzione ), che , nel riscontrare la nota dell' del Pt_3
17.10.2007, ha ritenuto che la Commissione avesse espletato la propria attività conformemente ai dettami del R.D. 350 1895, “operando le dovute correzioni sullo stato finale e rilasciando la propria relazione sulle riserve dell'impresa trascritte nello stato finale, sulle osservazioni dell'impresa e
della direzione dei lavori…” .
Ha, quindi, escluso – con motivazione che la Corte ritiene aderente alle risultanze documentali fin qui esaminate - che l'operato dei professionisti dovesse ritenersi concluso all'11 ° SAL, avendo detta attività avuto termine con l'emissione del certificato di fine rapporto .
Nessuna scelta arbitraria e contraria ai doveri professionali di diligenza risulta, dunque, addebitabile alla Commissione di Collaudo, che ha operato nel rispetto di quanto richiesto dall'Assessorato che l'aveva nominata.
Né, infine, l'espletamento dell'ulteriore attività era preclusa dalla transazione del 1998.
E' certamente corretta la deduzione dell' , secondo cui , giusta quanto previsto dall'art. 91 Pt_3
R.D. cit., ” nell'atto della collaudazione si esaminano inoltre le domande dell'appaltatore, sulle quali
non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via contenziosa, dopoché il collaudatore abbia
verificato che tali domande siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini
e modi stabiliti dal presente regolamento, mentre nessuna altra domanda o riserva potrà, ai sensi
dell'art. 54, essere presa in veruna considerazione”.
Tuttavia, l'applicazione di tale disposizione al caso di specie non comportava che – come sostenuto dall' la transazione intervenuta inter partes precludesse la disamina delle riserve, non potendo Pt_3
l'atto negoziale equipararsi ad una risoluzione definitiva.
Non solo, infatti, come affermato dal primo decidente , solo relativamente alla transazione “può
ipotizzarsi ..la necessità di un controllo sul corretto esercizio dei poteri discrezionali funzionali alla
conclusione dell'atto negoziale” , ma, peraltro, nella specie, come emerge pacificamente dagli atti,
detto atto era stato impugnato dall'impresa appaltatrice, sicchè il rapporto contrattuale non poteva ritenersi definitivamente concluso.
Parte A ciò aggiungasi che detta transazione, secondo quanto risulta dagli atti e non contestato dall' ,
non era stata stipulata in conformità ai dettami della normativa in materia di Lavori Pubblici. Infatti, in base alle contestazioni dell'Assessorato (v. nota del 7.02.2008 doc. 3 ) , l' accertamento del saldo avrebbe dovuto essere determinato dalla Commissione di Collaudo;
sarebbe stato necessario acquisire il parere dell'Organo Tecnico sui conteggi revisionali e quello della Commissione e dello stesso Organo Tecnico sulle riserve.
Deve, pertanto, ritenersi che , sotto il profilo dell'an debeatur, la pretesa creditizia avanzata dai collaudatori fosse fondata, trovando la sua fonte nella nota dell'ente finanziatore del 2006, con cui i professionisti erano stati diffidati all'immediato compimento dell'attività di redazione del certificato finale e di esame delle riserve iscritte nel conto finale e risultando conforme ai dettami del R.D.
350/1895 ed, in particolare , all'art. 100.
§
Resta, a questo punto, da esaminare il profilo del quantum debeatur, oggetto di contestazioni da parte dell'
[...]
che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, il contrasto tra le parti Controparte_18
non verteva esclusivamente sulla legittimità dell'attività relative all'esame delle riserve iscritte dall'impresa ma anche sulla congruità dei compensi.
In proposito, vale osservare che, in tema di liquidazione di compensi per la realizzazione del collaudo,
qualora l'incarico sia stato conferito ad una commissione collaudatrice composta da professionalità
diverse, deve ritenersi che tale incarico abbia carattere unitario e non scindibile, non essendo strutturato quale somma di valutazioni personali e specializzate di ciascun collaudatore, ma quale accertamento tecnico complessivo in base agli strumenti tecnici disponibili.
Ne consegue che a tutti i componenti del collegio deve essere applicata, in ragione della natura prevalentemente ingegneristica delle competenze richieste e in mancanza di una specifica disposizione legislativa o contrattuale al riguardo, la tariffa professionale degli ingegneri, attesa l'omogeneità della funzione esercitata e l'unitarietà delle prestazioni dei componenti, tutte dirette alla realizzazione dell'unico risultato conclusivo (Cass.n. 15682/2013) Ebbene, nella specie, l' non contesta l'utilizzo della detta tariffa quale base per la Pt_3
quantificazione del compenso , ma, piuttosto, il riferimento al valore delle riserve iscritte nel conto finale, benchè le stesse fossero state rinunciate, in sede di transazione, nella misura del 90%.
Neanche tale censura merita accoglimento.
Deve, in primo luogo, osservarsi che la transazione non può assumere rilievo dirimente ai fini dell'individuazione della base di calcolo dei compensi, trattandosi di atto negoziale impugnato e sulla cui sorte nulla le parti hanno allegato.
Va aggiunto che la nota del 2006 imponeva l'esame di tutte le riserve iscritte nello stato finale e che i Collaudatori, nell'espletamento di tale attività, a fronte della somma di £. 53.823.301. 500, richiesta dall'impresa appaltatrice a titolo di riserve, ha ritenuto accoglibile il minor importo di £.
1.065.984.480 (v. nota doc. 3 cit.), conseguentemente operando le dovute correzioni sullo stato finale.
A fronte dell'esame di tutte le riserve iscritte nello stato finale, nessuna censura merita la quantificazione del compenso, basata, appunto, sul detto valore.
Né è sostenibile che gli importi dovessero essere pagati dall'Assessorato che aveva finanziato l'opera e delegato i professionisti al collaudo.
Tale tesi mal si concilia non solo con il pagamento parziale già effettuato dall' ( di cui si dirà Pt_3
infra), ma con con le risultanze documentali ed, in particolare, con l'art. 3 del D.A. 77576 del
23.10.1989, a mente del quale “le spese saranno prelevate dall'importo per competenze tecniche
previste nel progetto”.
Tuttavia, avendo l' destinato ad altri interventi di edilizia sanitaria le somme residuate dal Pt_3
finanziamento (£. 231.443.133) , il compenso non può che gravare sul bilancio aziendale ( v. nota n.
6087 del 31.07.2008).
Merita, però, di essere condivisa la censura volta a far valere i pagamenti parziali effettuati dall' e , peraltro, riconosciuti dagli stessi professionisti (v. comparsa cost. pag. 3) Pt_3 Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo va revocato e l' va condannata al pagamento in favore degli eredi dei collaudatori dei seguenti importi : Pt_3
- in favore degli eredi € 67.734,60 ( € 83.417, 40 –€ 15.682,80); CP_2
- in favore degli eredi € 67.792, 93 (€ 80.449, 91 – € 12.656,98); Per_2
- in favore degli eredi € 67.734,60 ( € 80.499,91 –€ 12.656,98) Per_3
Sui detti importi, spettano gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Restano da regolamentare le spese di lite.
Avendo la sentenza di annullamento disposto che questa Corte provveda anche a quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo il quale “il giudice del
rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese
del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta
l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado” nonché
dell'insegnamento pacifico per cui “il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo
il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte
cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della
pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla
statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del
riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio
della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in
relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003;
9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
In applicazione di tali principi, poiché il parziale accoglimento dell'appello non modifica la soccombenza dell' ( essendo la rideterminazione del quantum dipesa esclusivamente dal Pt_3
pagamento parziale , effettuato medio tempore ), ritiene la Corte che, ferma restando la regolamentazione delle spese di cui alla sentenza di primo grado, occorra rivedere solo quelle delle fasi di impugnazione, che , in ragione dello stesso basilare principio della soccombenza, vanno poste a carico della medesima azienda.
Esse vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014,
come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al
presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua
entrata in vigore” ed applicando i valori prossimi ai minimi, tenuto conto della natura non particolarmente complessa della contesa e della relativa entità delle prestazioni defensionali.
Ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, va tenuto presente il principio secondo cui,
in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato. ( Cass.n. 18166/2023) .
Giova, infine, precisare che , relativamente alle spese del giudizio di appello e di quello di rinvio,
deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività
istruttoria (Cass. n. 8561/2023)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 326/2021 R.G. nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n 881/2021 del 14.10.2020-20.01.2021 con cui la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di NA ha annullato la sentenza della Corte
di Appello di NA n. 609/2018 emessa in data 8.06.2018 e pubblicata in data 25.06.2018 e rinviato alla medesima Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità,
in parziale accoglimento dell'appello, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di
NA, revoca il decreto ingiuntivo opposto condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di
NA a corrispondere : in favore di e Controparte_1 Controparte_3 Parte_6
,tutti nella qualità di eredi di la complessiva somma di €
[...] Persona_1
67.734,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
in favore di , Controparte_4 CP_5
, e tutti nella qualità di eredi di
[...] CP_6 Controparte_7 Persona_2
l'importo complessivo di € 67.792, 93 , oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
in favore di , e , tutti nella qualità di eredi di Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
nonché di , e Persona_3 Controparte_12 Parte_1 Parte_2
[...
, nella qualità di eredi di , quale eredi di la complessiva CP_11 Persona_3
somma di € 67.734,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di NA alla rifusione in favore di , Controparte_1
e , tutti nella qualità di eredi di , di Controparte_3 Parte_6 Persona_1
, e , tutti nella qualità di Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
eredi di , di , e , tutti Persona_2 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
nella qualità di eredi di nonché di , e Persona_3 Controparte_12 Parte_1
nella qualità di eredi di , quale eredi di Parte_2 CP_11 Per_3
delle spese di lite che liquida relativamente al giudizio di appello in complessivi € 7.400,00
[...]
( di cui € 1.500,00 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per quella introduttiva;
€ 2.200,00 per quella di trattazione ed € 2.700,00 per quella decisoria), oltre rimborso rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, IVA e CPA (se dovute); delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi € 4.100,00 ( di cui € 1.800,00 per la fase di studio;
€ 1.300,00 per quella introduttiva;
€ 1.000,00 per quella decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, IVA e CPA (se dovute) e di quelle del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi € 7.400,00 ( di cui € 1.500,00 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per quella introduttiva;
€ 2.200,00 per quella di trattazione ed € 2.700,00 per quella decisoria) rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, IVA e CPA ( se dovute)
Così deciso nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini