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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3578 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Francione, presso il cui studio sito in Pisa, località Ghezzano, Via G. Carducci n. 51, elettivamente domicilia;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Alessandro Righetti, presso il cui studio sito in Modena, Via del Taglio, 16, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.12.2024, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del
[...] matrimonio celebrato in Pistoia il 12.09.1987;
Nell'udienza del giorno 17 aprile 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla docum entazione prodott a si evince che la separazione è stata omologat a dal
Tribunale di Latina in dat a 7.03.2002 e che lo stato di separazione si è prot ratt o
1 ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materi ale e spiritual e non può che risolversi negativam ente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dalla cui unione sono nati in data 08.03.1989 e in data Per_1 CP_2
02.04.2003, hanno chiesto che fosse pronunci ato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“1) Revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, l'assegno mensile di Lire 1.000.000 stabilito in sede di separazione in favore della Sig.ra per il CP_1 CP_1 mantenimento della figlia, , in ragione del venir meno dei presupposti per cui Persona_2 era stato concesso in sede di separazione personale;
2) Le spese legali relative al presente procedimento restano tra le parti integralmente compensate ed i rispettivi procuratori e difensori sottoscrivono il presente atto anche ai fini dell'art. 68 L.P.F.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvol ti il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del mat rimonio celebrato in Pistoia il 12.09.1987 e trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 57, part e I, dell'anno 1987, tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.05.1964;
2) dispone che lo scioglimento del mat rimonio sia disciplinato alle condizioni riportate nel precedent e punto 3) della parte motiva;
3) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) dichiara compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del ………
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
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