Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 505/2022 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 12
febbraio 2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Parte_1
Raitè del Foro di Como e dall'Avv.to Giovanni Branca del Foro di
Brescia, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del presente giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
Giovanni Runggaldier del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cremona n.
621/2021 pubblicata il 22.11.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI DELLE
PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 621/2021 pubblicata il 22.11.2021 il Tribunale
di Cremona condannava a pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 9.785,00=, oltre a interessi e spese.
interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione.
Resisteva . Controparte_1
Nelle more del processo il rinunciava agli atti del Parte_1
giudizio di appello, con dichiarazione sottoscritta personalmente e notificata alla controparte.
La a sua volta accettava la rinuncia, sempre con CP_1
dichiarazione sottoscritta personalmente e ritualmente notificata alla controparte.
Entrambe le parti sollecitavano, quindi, la pronuncia di estinzione del processo.
La Corte, preso atto della ritualità della rinuncia e dell'accettazione, non può che dichiarare l'estinzione del processo.
Le spese di lite, come da concorde richiesta delle parti, possono essere interamente compensate.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il processo a spese di lite compensate. - 3 -
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti