Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/05/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
RG. n. 577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro l'ordinanza n. 3704/2024, emessa dal Tribunale di Genova ex art. 702 ter c.p.c. in data 19.04.2024, comunicata dalla Cancelleria con PEC del 22.04.2024, promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Barion e Sergio Natale Moretti, in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Paderno Dugnano (MI), Via Rotondi n. 54
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Andrea e Margherita La ES, come da procura in atti del 13.09.2017 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Novara, Corso Mazzini n. 33
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, previo rigetto di tutte le contrarie eccezioni e domande, accogliere l'appello e, per l'effetto, in annullamento e/o riforma dell'ordinanza impugnata:
1
Chiavari, Via Jacopo Rocca 47/52, meglio censito in catasto al Foglio 13, part. 316, sub. 84, di proprietà esclusiva del sig. per l'effetto, condannare la signora Parte_1 CP_1
a liberare ed a rilasciare immediatamente il medesimo predetto immobile in favore
[...] del sig. per l'effetto condannare la signora al pagamento Controparte_2 Controparte_1
delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA ed anticipazioni, come per Legge' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale e in questa sede, per tutti i motivi meglio esposti in atti;
- in via subordinata, previa conversione del rito (da sommario e ordinario) e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio, se del caso con rinvio al Giudice del primo grado, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 'accertare e dichiarare che la signora , Controparte_1
sine titulo alcuno, ha illegittimamente occupato e sta tuttora illegittimamente occupando
l'immobile sito in Chiavari, Via Jacopo Rocca 47/52, meglio censito in catasto al Foglio 13, part. 316, sub. 84, di proprietà esclusiva del sig. per l'effetto, condannare Parte_1
la signora a liberare ed a rilasciare immediatamente il medesimo predetto Controparte_1 immobile in favore del sig. per l'effetto condannare la signora Controparte_2 CP_1
al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA
[...] ed anticipazioni, come per Legge' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale e in questa sede, per tutti i motivi meglio esposti in atti. in via istruttoria, accertata l'impossibilità, non imputabile, di produrre in precedenza (e, in specie, in primo grado) i documenti qui versati in atti, sub lettere da A) a O), taluni dei quali sopravvenuti e, in ogni caso, tutti indispensabili al fine del decidere, previa -per l'eventualità della conversione del rito (da sommario a ordinario) e/o rinvio al Giudice del primo grado- concessione dei termini ex art. 171-ter, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. o rimessione in termini, ex art.
153, co. 2, c.p.c., autorizzarne la produzione e, comunque, acquisire gli stessi al fascicolo di causa;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Salvis Juribus.”
PER L'APPELLATO
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, sez. II civile, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare nullo o improcedibile l'atto d'appello per tardiva iscrizione a ruolo ex art.165 c.p.c., nonché per tutte le altre ragioni esposte in narrativa.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
- accertare e dichiarare in ogni caso infondato e inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
- in subordine e in ogni caso dichiarare i motivi d'appello integralmente infondati in fatto e diritto;
- dichiarare inammissibili le produzioni documentali indicate (ma neppure allegate) nell'atto di gravame.
Con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto a ruolo in data 26.06.2017, Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di Genova affinché venisse dichiarata Controparte_1 tenuta e condannata al rilascio immediato dell'appartamento sito in Chiavari, via Jacopo
Rocca n. 47/52, di cui il ricorrente era proprietario esclusivo in forza di compravendita immobiliare a rogito dott. del 12.07.2005 e che la resistente aveva Persona_1
occupato sine titulo, riservando a successivo giudizio la domanda di risarcimento per indebita occupazione. In particolare, dopo aver acquistato l'immobile da , Persona_2 che ne aveva disponibilità, l'immobile era stato indebitamente detenuto e occupato dalla resistente, che si rifiutava di liberarlo spontaneamente.
Con memoria di costituzione del 19.09.2017 si costituiva chiedendo: a) Controparte_1
che il ricorso fosse dichiarato inammissibile perché il procedimento ex art. 702 bis non sarebbe compatibile con quello locatizio che il avrebbe dovuto incardinare ex art. Pt_1
447 bis c.p.c.; b) che, nel merito e in via pregiudiziale, il Tribunale dichiarasse prescritta l'azione restitutoria per protratta inattività del presunto proprietario decorsi più di Pt_1
10 anni dall'acquisto: l'atto notarile risale al 12.07.2005 mentre la r.r. del legale del Pt_1 con cui viene contestata per la prima volta la proprietà dell'immobile oggetto di causa è datata 30.10.2015; c) che, nel merito e in via gradata, il Tribunale respingesse la domanda perché la resistente avrebbe avuto titolo e possesso ininterrotto dal 30.06.2004 al momento dell'instaurazione del procedimento (26.06.2017) rivendicando l'esclusiva proprietà dell'appartamento; d) che, in ulteriore subordine al mancato accoglimento delle predette eccezioni, il Tribunale dichiarasse, occorrendo in via riconvenzionale, la nullità o l'annullabilità dell'acquisto a mezzo Notaio in data 12.07.2005 per Pt_1 Per_1
3 inesistenza o illiceità della causa e/o dei motivi comuni, con eventuale sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento perché subordinato al pregiudiziale giudizio penale pendente avanti il Tribunale di Novara;
e) che il ricorrente, oltre alla refusione delle spese di lite, fosse condannato per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La resistente in punto di fatto esponeva: - che sarebbe falso che la stessa occupasse l'immobile senza titolo posto che ella era l'unica effettiva proprietaria dell'appartamento, avendolo occupato senza soluzione di continuità e senza contestazioni dal 30.06.2004, per averlo ereditato da con testamento olografo del 21.04.2004 pubblicato il CP_3
30.06.2004 dal Notaio di Garlasco (PV); -che ella occupava l'immobile dal 2004 Per_3
pagando tutte le spese condominiali e i tributi;
- che dalla ricostruzione dei fatti esposta e debitamente documentata sarebbe stata del tutto priva di qualsiasi riscontro probatorio la pretesa occupazione ab origine “senza titolo”, avendo dovuto più propriamente il rapporto essere qualificato come comodato gratuito, con conseguente Persona_4 inammissibilità del ricorso proposto, posto che l'azione di rilascio avrebbe dovuto essere instaurata con rito del lavoro ex art. 447 bis c.p.c. riguardando comunque un accertamento di natura personale;
- che l'azione restitutoria rivolta al presunto occupante “senza titolo” sarebbe stata, comunque, prescritta per decorrenza del termine di 10 anni dall'acquisto pur truffaldino del - che, specularmente, con una interpretazione estensiva-analogica Pt_1 della fattispecie descritta all'art. 1159 c.c., si sarebbe realizzata la prescrizione acquisitiva a suo favore avendo ella titolo e possesso in buona fede dell'appartamento ultradecennale
(dal 21.10.2004) e per corrispondente non uso e “abbandono” dell'immobile da parte del fin dalla data dell'invalido acquisto (12.7.2005); - che, ad ogni modo, l'atto di Pt_1 trasferimento da a in ragione del quale quest'ultimo avanzava pretese Per_2 Pt_1
sul bene immobile, sarebbe stato comunque da considerarsi nullo per inesistenza o illiceità della causa e comunque per illiceità del motivo comune a entrambe le parti;
- che, a dimostrazione della nullità dell'atto di trasferimento vantato dal la Procura di Pt_1
Novara aveva contestato al (e prima allo stesso deceduto nelle more) il Pt_1 Per_2 reato di riciclaggio (proc. n. 3120/2008 R.G. n.r.); - che all'esito dell'udienza preliminare il
GIP aveva disposto il rinvio a giudizio del - che i fatti che avevano portato al rinvio Pt_1
a giudizio del ricorrente per il predetto capo di imputazione potevano essere così riassunti: il e la di lui madre ES (che all'epoca prestavano una “apparente” assistenza Pt_1 legale e commerciale all'azienda di autotrasporti Germano s.r.l. di proprietà del marito della resistente) convinsero nel 2004 la a cedere fittiziamente l'immobile a “persona di CP_1 fiducia” da loro scelta, Ing. , per sottrarre l'appartamento di Chiavari, Persona_2
4 appena ereditato, all'azione dei creditori della Germano s.r.l., di proprietà del marito, poco dopo fallita. L'accordo prevedeva che non appena il figlio della resistente, , Tes_1 avesse raggiunto la maggiore età il avrebbe dovuto “restituire” l'appartamento Per_2 all'effettiva unica proprietaria, , e per essa al figlio maggiorenne. Pertanto, Controparte_1 la si determinò a “cedere”, fittiziamente e senza corrispettivo, al CP_1 Per_2
l'appartamento con rogito notaio di Novara, alla presenza di e Per_1 Controparte_4
, al prezzo (mai incassato) di € 80.100,00. Pochi mesi dopo, nel luglio 2005, Parte_1 all'insaputa della , l'appartamento fu “ceduto”, senza corrispettivo, al dal CP_1 Pt_1
, prestanome e “amministratore” di diverse società, tutte fallite, controllate di fatto Per_2 da e dal di lei figlio, avv. . Subito dopo l'acquisto, il Controparte_4 Pt_1 Pt_1 provvide a monetizzare il valore dell'immobile autorizzando l'iscrizione di una ipoteca su di esso e a lucrare, in tal modo, la concessione di un mutuo di € 179.000,00 presso la
[...]
, senza provvedere, successivamente, al pagamento delle relative rate all'istituto CP_5 di credito mutuante, finendo così per essere debitore nei confronti di quest'ultimo di una somma pari a € 247.070,97 a titolo di capitale e interessi. La resistente concludeva, pertanto, in fatto deducendo che fosse evidente che il fittizio acquisto del mirasse Pt_1 esclusivamente a riciclare l'immobile per cui è causa, conseguito con gli artifici e raggiri di cui al capo di imputazione sopra specificato e a ottenere insieme al l'erogazione Per_2
del mutuo mai restituito.
Il Tribunale, alla prima udienza del 02.10.2017, ritenuto che non potesse trovare applicazione il rito locatizio giacché le difese delle parti erano, seppur per motivazioni divergenti, incompatibili con l'esistenza di un rapporto di comodato, rinviava la causa per discussione in punto di istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c, per l'asserita sussistenza di un rapporto di pregiudizialità col parallelo giudizio penale.
Il primo giudice , all'esito dell'udienza di discussione sulla domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c., dopo un rinvio affinché la parte istante documentasse meglio l'esistenza del dedotto rapporto di pregiudizialità, disponeva la sospensione del processo.
Il Tribunale di Novara, con sentenza penale n. 1018/2019, previa derubricazione del reato di riciclaggio ipotizzato dalla Procura della Repubblica in truffa aggravata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di in ordine al predetto reato Controparte_6 perché estinto per prescrizione. La Corte d'Appello di Torino, a seguito di appello interposto dal con sentenza n. 1857 del 12.03.2023, confermava la sentenza del Tribunale Pt_1
di Novara.
5 Con ricorso ex art. 297 c.p.c., il riassumeva la presente causa per ottenere la Pt_1 restituzione da parte della dell'immobile deducendo che, essendo stato assolto in CP_1 sede penale dal reato a lui ascritto, il rifiuto della controparte a restituire l'immobile era privo di fondamento e che detta pronuncia avrebbe impedito al Tribunale in sede civile di provvedere.
Parte resistente, con memoria del 22.11.2023, si costituiva nel giudizio riassunto eccependo, in via pregiudiziale, l'estinzione del procedimento per difetto di tempestiva riassunzione nel termine assegnato dal Giudice e, in via gradata, deduceva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
reiterava le eccezioni di inammissibilità della domanda per irritualità del rimedio esperito dovendo trovare applicazione il rito locatizio e di prescrizione acquisitiva;
nel merito deduceva la nullità e annullabilità del titolo di acquisto del ricorrente.
Con ordinanza del 28.02.2024, il Giudice, ritenuta prima facie l'eccezione di estinzione del ricorso per sua tardiva riassunzione inidonea a definire il giudizio, fissava udienza per discussione orale ex art. 702 ter c.p.c. anche nel merito.
All'esito, con ordinanza resa ex 702 ter c.p.c., in questa sede impugnata, il Tribunale rigettava le eccezioni di intervenuta estinzione del processo per tardività della riassunzione,
l'eccezione di improcedibilità per applicazione del rito locatizio, l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria e l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione.
In accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di annullamento ex artt. 1227 e 1349 c.c. dell'atto di compravendita 12/7/2005, così qualificate le questioni inerenti alla validità del titolo di acquisto del rigettava la domanda di rilascio dell'immobile proposta dal Pt_1
ricorrente nei confronti di e lo condannava al pagamento delle spese di Controparte_1
lite. Affermava il Tribunale, richiamati i principi in materia di onere della prova in materia di azione di rivendica e quelli inerenti l'utilizzabilità nell'ambito del processo civile degli atti penali, per quanto non conclusosi con un giudicato destinato a valere come nel processo civile, che sulla base degli atti e delle deposizioni dei testi, il trasferimento dalla al CP_1
fosse stato indotto dalla condotta fraudolenta dei e del “i quali, Per_2 Pt_1 Per_2 convinsero la a trasferire la proprietà dell'immobile al , rappresentandole Per_2 Per_2 che in tal modo l'immobile sarebbe stato messo al riparo da eventuali azioni esecutive dei creditori, per poi procedere, contrariamente a quanto prefigurato alla , a trasferire CP_1
l'immobile al in modo tale che costui (che non ne acquisì mai l'effettivo possesso Pt_1
dal , essendo il possesso rimasto sempre in capo alla ) potesse ottenere Per_2 CP_1
6 iscrivendo ipoteca sul cespite immobiliare un finanziamento di ben € 170.000,00 che mai provvide a restituire alla banca. “ Accertato, pertanto, che il contratto stipulato fra la Sig.ra
ed il Sig. , dante causa del Sig. è stato concluso in conseguenza CP_1 Per_2 Pt_1 di una truffa a danno dell'odierna resistente e che la cessione del 12.07.2005 altro non era che la conseguenza di tale operazione criminosa, si ritiene che l'eccezione di annullamento sia munita di sufficiente fondamento probatorio.”
Ed ancora “Posto che nel caso in specie, il terzo odierno ricorrente ha – secondo le risultanze del processo penale – partecipato alla truffa consumata in danno della parte venditrice si ritiene che anche il suo titolo di acquisto sia suscettibile di annullamento ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c. e che, dunque, l'eccezione riconvenzionale sollevata dalla
meriti accoglimento con conseguente rigetto della domanda di parte ricorrente”. CP_1
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne Parte_1
la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 702 ter c.p.c., in relazione agli artt. 115, 116, 246 c.p.c. e 2697, 2700, 2721, 2725, 2729 c.c. per avere il Tribunale ritenuto fondata l'eccezione riconvenzionale svolta dalla convenuta in comparsa di risposta, circa la validità del titolo di acquisto che il ricorrente aveva posto a fondamento della propria domanda di rilascio, infine rigettata - sulla base della sentenza di proscioglimento del
Tribunale di Novara, n. 1018/2019 -, senza effettuare alcuna rivalutazione critica dei fatti di causa in essa trattati, dando per accertato ciò che, invero, avrebbe dovuto egli stesso accertare, secondo le norme e i principi che regolano il processo civile, dal momento che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile in ordine all'accertamento dei fatti materiali solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ma non nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione.
2) Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 246 c.p.c., da valutarsi anche in relazione agli artt. 115, 116 e 702-ter c.p.c., 2697, 2700, 2721 e 2725 c.c. per il fatto che il Tribunale penale di Novara avesse espressamente riconosciuto di aver fondato la prova dei fatti sulle dichiarazioni delle persone offese ossia della , parte CP_1
convenuta nel presente giudizio, e del di lei marito, ritenute entrambe pienamente attendibili.
Tuttavia, considerato che, nel giudizio civile, a differenza di quanto avviene in sede penale, la parte non può rivestire il ruolo del testimone, a ciò ostando l'art. 246 c.p.c., ne consegue che il Giudice avrebbe dovuto svolgere un accurato esame sulla capacità della e CP_1
7 del di lei marito di poter testimoniare nella presente causa, all'esito del quale non avrebbe potuto che concludere che entrambi fossero titolari di un interesse personale nella causa, suscettibile di implicare il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni da loro rese nel corso del processo penale.
3) Con tale motivo, l'appellante rileva come l'impugnata ordinanza sia meritevole di riforma per avere il Giudice di primo grado passivamente accolto la tesi della truffa perpetrata in danno della resistente anche a opera del ricorrente, senza esperire alcuna attività istruttoria, senza svolgere alcuna (ri)valutazione dei fatti e, specialmente, senza risolvere i numerosi contrasti logici e materiali emersi in sede penale e desumibili dalla medesima decisione del
Tribunale di Novara, peraltro in contrasto con altri giudicati penali, vale a dire quello formatosi sulla sentenza n. 137 del 19.04.2017 di assoluzione piena resa in favore dell'appellante dal GUP presso il medesimo Tribunale, nonché quello reso in favore della di lui madre, , con sentenza GUP di Novara n. 138/2017. Afferma che il Controparte_4
Tribunale avrebbe dovuto convertire il rito, concedere i termini ex art. 183 c.p.c..
4) Con detto motivo l'appellante censura l'impugnata ordinanza in quanto erronea per avere il Tribunale di primo grado avallato e fatto propria una ricostruzione dei fatti e una tesi infondate e prive di pregio, dunque da emendare radicalmente anche nel merito. Al riguardo l'appellante sottolinea come, per quanto emerge in atti, le considerazioni svolte dal Tribunale penale di Novara sui fatti ivi citati sono conseguite a una modifica di imputazione effettuata a processo ormai sostanzialmente esaurito. Era errato: -ritenere che in occasione della prima cessione da alla nessun prezzo venne pagato;
-valorizzare che il Per_2 CP_1
non abbia mai preso possesso dell'immobile; -affermare che egli avrebbe Per_2 ammesso alla di essere consapevole che l'immobile fosse solo formalmente CP_1 intestato al;
-affermare che egli avrebbe ammesso all'Avv. Tateo che voleva Per_2 reintestarsi l'immobile; -valorizzare l'apertura di credito presso la;
Controparte_5 valorizzato le dichiarazioni dell'amministratore di condominio;
travisato la deposizione di
[...]
Pt_2
Si è costituita in giudizio , formulando eccezioni preliminari e contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto in appello e chiedeva il rigetto dell'impugnazione proposta.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 25.09.2024, è stata udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 15.04.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 Preliminarmente vanno respinte le eccezioni sollevate in questa sede dalla parte appellata.
In primo luogo deduce che, non avendo l'appellante non solo prodotto né il fascicolo di primo grado né la copia dell'ordinanza impugnata del 19 aprile 2024 del Tribunale di Genova, ma neppure avendo fornito prova della data di ricezione della comunicazione di cancelleria attestante il deposito dell'ordinanza, non è possibile verificare la tempestività dell'appello.
Premesso – osserva la Corte - che l'omesso deposito di copia del provvedimento appellato non determina l'improcedibilità del gravame e che, invero, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (ex multis, Cass. n. 23713/2016), sia dall'esame del fascicolo di ufficio acquisito telematicamente agli atti, che dalla prod. A della parte appellante svolta con le note scritte 23/9/2023 emerge che l'ordinanza impugnata riporta la data di pubblicazione del 22 aprile 2024, così consentendo la verifica di tempestività dell'appello.
Sotto un secondo profilo, deduce parte appellata che l'appellante avrebbe iscritto a ruolo la causa oltre il decimo giorno dalla notifica dell'appello avvenuta alle ore 23:55 del 22 maggio
2024 all'Avvocato Andrea La ES e che nell'atto principale di deposito è stata inserita copia della notifica indirizzata all'Avv. Margherita La ES che è però tardiva, essendo stata eseguita dopo la mezzanotte e quindi il 23 maggio.
Osserva la Corte che, posto che la notifica dell'appello è avvenuta il 22/5/2020, essa deve ritenersi tempestiva, dovendosi considerare che in caso di più difensori, è sufficiente la rituale notifica del gravame ad uno solo di essi (Cass., Sez. I, 31 agosto 2017, ord. n. 20626), ed emergendo peraltro che anche la notifica al secondo difensore è avvenuta alle ore 00,00 del 22/5/2020.
Inoltre, parte appellata afferma che l'appellante avrebbe dovuto produrre non un file scansionato contenente la notificazione, bensì il file nativo dell'atto, in particolare ex artt.
3- bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994, nonché ex art. 19-bis delle 'specifiche tecniche' date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi
Automatizzati del Ministero della giustizia, ovvero mediante deposito dei file XML delle buste di invio e ricezione. Da ciò deriva la nullità della notifica.
Se tale assunto è vero, tuttavia – osserva la Corte - emerge che parte appellata, unitamente alla propria comparsa di costituzione, ha prodotto copia in .pdf dell'atto di citazione, comprensivo delle due PEC di notifica, ricevute rispettivamente (alle ore 23:55 del 22 maggio 2024) dall'avv. Andrea La ES e (alle ore 00:00 del 22 maggio 2024) dall'avv.
Margherita La ES (cfr. fascicolo di parte appellata). La parte appellata si è costituita
9 in giudizio, ed in comparsa ha espressamente confermato e comprovato di aver ricevuto l'atto in data 22 maggio 2024, di tal chè ogni profilo di irregolarità è stato sanato avendo l'atto raggiunto lo scopo, senza considerare che parte appellata ha prodotto con le note scritte summenzionate i file nativi.
Infine risulta che l'iscrizione a ruolo del presente giudizio è avvenuta in data 3 giugno 2024,
e quindi entro il termine di giorni dieci decorrente dalla notifica avvenuta il 22 maggio 2024
e differito -ex art. 155, co. 4, c.p.c.- dal 2 giugno (domenica, oltre che giorno festivo) al primo giorno non festivo, dunque tempestivamente.
Sempre in via preliminare, ma gradata va respinta l'eccezione di nullità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
La giurisprudenza afferma “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. 13535/18).
Inoltre, “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”.
(Cass. 7675/19).
Nel caso di specie, sono comprensibili quali sono le parti censurate, sulla base del confronto tra l'atto di appello e la sentenza. Analogamente, sono sufficientemente chiare le conseguenze derivanti dalle censure proposte dall'appellante sull'esito del giudizio.
Nel merito, i motivi di cui sopra possono essere esaminati congiuntamente fra loro e, ad avviso della Corte, sono infondati.
10 In primo luogo la Corte rileva che la pronuncia penale di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione pur non avendo alcuna efficacia extrapenale, non è ostativa all'accoglimento, se fondata, della domanda della parte offesa e della parte civile di risarcimento del danno, salva la rivalutazione del fatto da parte del giudice civile (ex multis
Cass. n. 16422/2024). Nel caso in esame, oltretutto, non si tratta di accertare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno, ma di valutare la fondatezza dell'eccezione, così qualificata dal Tribunale senza impugnazione sul punto, e non della domanda, sollevata dalla originaria resistente di nullità e/o annullamento del contratto di Controparte_1 vendita a favore del al solo fine di paralizzare l'azione di rivendicazione proposta Pt_1
nei suoi confronti. Ne consegue che il Tribunale ha fatto buon governo dei principi di cui sopra utilizzando ai fini della decisione la sentenza penale di primo grado resa dal Tribunale di Novara n.1089/19 e quella di appello della Corte di Appello di Torino n. 1857/23.
In secondo luogo, la Corte ribadisce quanto già affermato dal Tribunale in ordine al profilo probatorio, in tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale per cui “il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato…. non sussistendo tra l'altro, in relazione alle sentenze di non doversi procedere – che costituiscono una peculiare species del genus sentenze di proscioglimento, contrapposta all'altra species, rappresentata dalle sentenze di assoluzione
– una norma espressa che ne proclami l'inefficacia agli effetti civili;
norma, invece, esistente in relazione alle sentenze di patteggiamento (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.” (cfr.
Cass. ordinanza n. 2897 del 31/01/2024), di tal chè non essendovi preclusione alcuna ad utilizzare gli atti del processo penale, per quanto non conclusosi con un giudicato destinato ad avere efficacia vincolante nel presente giudizio, il Tribunale ha condivisibilmente valutato gli atti penali.
In terzo luogo, va, affermato, in ordine alla mancata concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc che la Corte Suprema ha statuito che, anche nel giudizio a cognizione ordinaria
– ma nel caso in esame si tratta di procedimento ex art. 702 bis c.p.c. - in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., la richiesta della parte di concessione dei termini ex art. 183, VI° comma c.p.c., n. 3, non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione;
una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per
11 una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. - con l'ordinanza n.
17685 del 31 maggio 2022 - che “Cass. 4767/2016; Cass. 8287/2017; Cass. 7474/2017)”; comunque, se nel corso del giudizio di primo grado la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, VI° comma c.p.c. viene rigettata,” l'eventuale illegittimità di tale diniego deve essere fatta valere dalla parte con l'appello attraverso le allegazioni difensive e
l'introduzione delle richieste istruttorie, data l'impossibilità di rimettere la causa in primo grado e l'obbligo del giudice di pronunciare nel merito”..
Nel caso in esame il procedimento è stato azionato ex art. 702 bis c.p.c. di tal chè la parte avrebbe potuto dedurre prove orali, ove ritenuto, in sede di appello, ed avrebbe altresì potuto produrre documenti fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c. (Cass. n.
46/2021). L'art. 702 quater c.p.c., infine dispone che, in relazione al giudizio sommario di cognizione, in appello “Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”.
Detti documenti pertanto potevano essere prodotti unicamente con l'atto di appello. E' pertanto inammissibile la produzione di cui al doc. B (sentenza GUP Novara n. 138/2017) prodotta solo con le note scritte del 23/9/2024, mentre non risultano articolate istanze di prova orale nel giudizio di appello, di tal chè la causa è decidibile sulla base dei documenti prodotti dalle parti nel primo grado del giudizio, risultando infondato l'assunto di cui al motivo sub 3.
Venendo alle restanti doglianze, parte appellante afferma che il Tribunale avrebbe errato:
1)nel ritenere che in occasione della prima cessione da alla nessun Per_2 CP_1
prezzo venne pagato.
Tale circostanza (quella del mancato pagamento del prezzo) tuttavia – osserva la Corte - è emersa in modo sufficientemente chiaro nel corso dell'indagine penale nonché dalla deposizione del teste , Maresciallo della Guardia di Finanza della Testimone_2
Compagnia di Novara, nel corso del processo penale, il quale ha riferito che dall'esame degli atti è risultato che non vi fu passaggio di denaro, pari ad euro 80.000,00 dalla CP_1 al , che si rese acquirente dell'immobile con atto notarile del 21/10/2004; nessuna Per_2
diversa prova è emersa nel corso del presente giudizio, di tal chè la circostanza può ritenersi provata.
2)Nel valorizzare che il non abbia mai preso possesso dell'immobile e le Per_2 dichiarazioni dell'amministratore del Condominio.
12 La circostanza – osserva la Corte - è stata valorizzata condivisibilmente dal Tribunale sulla base delle emergenze istruttorie (pagamenti documentati da e deposizione CP_1 dell'amministratore in sede penale) a conferma della tesi della resistente CP_7 CP_1
la quale ha in tal modo corroborato il fatto a base del suo assunto che la vendita dell'immobile al fu “fittizia”, essendo la stessa rimasta anche dopo la vendita nel Per_2 possesso dell'immobile, ed avendo continuato a pagare le spese condominiali e le imposte gravanti sull'immobile;
3)nell'affermare che egli avrebbe ammesso alla di essere consapevole che CP_1
l'immobile fosse solo formalmente intestato al , posto che ove mai lo avesse saputo Per_2 mai lo avrebbe acquistato indebitandosi con le banche;
e nell'affermare che egli avrebbe ammesso all'Avv. Tateo che voleva reintestarsi l'immobile.
In realtà -osserva la Corte - tali circostanze – ossia quelle negate dall'appellante - emergono dalla deposizione dell'Avv. Vincenzo Tateo difensore all'epoca dei fatti oggetto di causa della , il quale appreso che l'immobile era intestato al figlio della CP_1 Controparte_4 contattò a mezzo missiva l'appellante, richiedendogli un incontro presso il suo studio e che, in occasione di tale colloquio, lo stesso si era mostrato Controparte_6 disponibile ad intestare nuovamente l'immobile alla , alla condizione che venisse CP_1
saldata la parcella emessa per le competenze professionali dallo stesso svolte, risultando, dunque, perfettamente consapevole che il suo dante causa fosse un intestatario fiduciario dell'immobile, posto che, ove egli avesse acquistato dal l'immobile in buona fede Per_2
pagandone il relativo prezzo, non avrebbe avuto alcuna ragione di subordinare la reintestazione del bene (quindi spogliandosene), al pagamento da parte della della CP_1
ingente somma di euro 250.000,00 reclamata a titolo di prestazioni professionali spettantegli per attività effettivamente svolta.
Osserva la Corte che tale deposizione si pone ad ulteriore conferma dell'assunto della resistente per cui, una volta chiesti chiarimenti a (alla quale faceva capo Controparte_4
uno studio di consulenza legale e commerciale e a cui ella e il marito legale rappresentante di una società poi fallita si erano rivolti) allorchè la venne a sapere che l'immobile CP_1
non era più intestato al , ma al , la madre le Per_2 Parte_1 Controparte_4
riferì che era stato trattenuto a garanzia del pagamento della parcella emessa per euro
250.000,00 a titolo di competenze per gli incarichi professionali svolti a favore della società
Germano e non saldati.
A ciò si aggiunge che dalla lettera 29.12.2004 di inviata a Parte_1 Controparte_1
(doc. 8) e allegata comunicazione dell'amministratore 21.12.2004 (doc. 8 bis), successiva
13 alla fittizia alienazione 21.10.2004 dell'immobile al , , nella Per_2 Parte_1
presunta qualità di legale della , scrive alla propria cliente, per questioni riguardanti CP_1
l'impianto termico del Condominio di Chiavari e la qualifica come proprietaria dell'appartamento (“Suo appartamento”).
Emerge con evidenza che il utilizzò il negozio fiduciario intercorso tra la Pt_1 CP_1 ed il accompagnato dall'impegno di quest'ultimo di ritrasfrerirlo, per impossessarsi, Per_2 in concorso col , e ai danni della , dell'immobile. Per_2 CP_1
4)nell'avere valorizzato l'apertura di credito effettuata presso la , svolta per Controparte_5 conseguire la provvista per pagare l'attività di progettazione e ristrutturazione svolta dal
. Per_2
Tuttavia – osserva la Corte – emerge sotto il profilo di fatto che il 12/7/2005, data della stipula dell'atto di compravendita tra il e il per l'importo di euro Per_2 Pt_1
170.000,00, intervenuto quindi a distanza di circa nove mesi dal primo, Parte_1 ottenne un'apertura di credito ipotecaria presso la suddetta banca;
5)nell'aver completamente travisato la deposizione di il quale ha solo Testimone_3
confermato che ha reperito la provvista necessaria a pagare il Parte_1 Per_2 mediante l'accensione di un finanziamento garantito da ipoteca a suo nome.
Tale deposizione – osserva la Corte - non risulta essere stata travisata ma riportata dal
Tribunale a supporto del quadro probatorio.
Nessun errore ad avviso della Corte è ravvisabile nella ricostruzione del Tribunale che, nel condividere a propria volta la ricostruzione della sentenza penale, ha affermato – con statuizione che non è stata nemmeno specificamente impugnata (pag. 14 e 15 dell'ordinanza impugnata)- che il trasferimento dalla al fosse stato indotto CP_1 Per_2
dalla condotta fraudolenta dei (madre e figlio) e del i quali, convinsero la Pt_1 Per_2
a trasferire la proprietà dell'immobile al , rappresentandole che in tal modo CP_1 Per_2
l'immobile sarebbe stato messo al riparo da eventuali azioni esecutive dei creditori, per poi procedere, contrariamente a quanto prefigurato alla , a trasferire l'immobile al CP_1 in modo tale che costui (che non ne acquisì mai l'effettivo possesso dal , Pt_1 Per_2
essendo il possesso rimasto sempre in capo alla ) potesse appropriarsi del bene, CP_1 mediante l'acquisizione della titolarità formale sottraendolo alla e alla possibilità di CP_1 riacquisirlo dall'intestatario fiduciario e, iscrivendo ipoteca sul cespite immobiliare, ottenere un finanziamento di ben € 170.000,00 garantito dall'appartamento, che mai provvide a restituire alla banca. Certamente, l'appellante ha, quanto meno, concorso nel reato commesso dal , conoscendo la natura fiduciaria della vendita dalla al Per_2 CP_1
14 , e quindi agendo in mala fede nell'intestazione dell'immobile acquisito in Per_2
conseguenza della truffa consumata in danno della venditrice, con conseguente inopponibilità dell'acquisto medesimo alla in forza della proposta eccezione CP_1
riconvenzionale di annullamento ex artt. 1427 e 1439 c.c., come affermato dal Tribunale a pag. 15 della sentenza.
Infine, va considerato, a confutazione dell'appello, che il Tribunale nella ordinanza impugnata non ha menzionato le sentenze n. 137/2027 (la n. 138/2027 non era prodotta) emessa dal Tribunale di Novara in relazione al reato di estorsione a carico di di Parte_3
in quanto il fatto contestato è all'evidenza diverso, oltre che ben più grave, rispetto a
[...] quello riscontrato dal Tribunale di Novara nella sentenza n. 1732/17, di tal chè l'omessa menzione di quanto emerso dalle summenzionate sentenze non consente di escludere la sussistenza del reato di truffa ai danni della riscontrato nella predetta sentenza e CP_1 dal Tribunale nell'ordinanza impugnata.
Ne consegue che l'appello va respinto, meritando conferma la ordinanza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione indicato dal Tribunale.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro l'ordinanza n. 3704/2024, emessa dal Tribunale di Genova ex art. 702 ter c.p.c. in data 19.04.2024 la Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di appello in Parte_1 favore dell'appellata , che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre Controparte_1
spese forfetizzate, iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 17/4/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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