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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2)dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere All'udienza celebrata nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc del 15 luglio
2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2393/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 786/2024 emessa in data 24 aprile 2024 dal Tribunale- GL di
Frosinone e vertente tra
Parte_1
(C.F./ P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Annalisa Di
Giulio PEC: ufficio. rlt.camcom.it ; Email_1
-APPELLANTE-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso per Controparte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Giuseppe Catapano c P.E.C. ; Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 22 agosto 2024 la
[...] di ha impugnato la sentenza n. Parte_1 Parte_2
786/2024 emessa dal Tribunale GL di Frosinone il 24 aprile 2024.
Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda del lavoratore, riteneva il diritto di questi a percepire il trattamento economico corrispondente alla categoria C1 del CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti Locali, limitatamente al periodo dal 18 giugno 2015 al 31 agosto 2019, emettendo condanna in suo favore dell'amministrazione convenuta alla corresponsione delle differenze retributive quantificate nella somma di
€ 9.043,53, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei e sino al saldo.
Avverso la sentenza la di illustra i motivi di Parte_1 Parte_2 appello di cui si dirà.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 15 luglio 2025 nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta con esposizione sintetica delle difese e conclusioni, all'esito della Camera di
Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Controparte_1 convenendo in giudizio la di Parte_1 per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni Parte_1 CP_2 riconducibili alla superiore qualifica C5 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie
Locali con connesse differenze retributive dal 2014 al 2019.
Nel contraddittorio con la Camera di Commercio convenuta, il Tribunale, espletata l'istruttoria con l'audizione dei testi e disposta ctu contabile, accoglieva la domanda limitatamente al periodo dal 18 giugno 2015 al 31 agosto 2019 ed affermava il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico corrispondente alla categoria C1 del
CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti Locali, con condanna in suo favore alla corresponsione delle differenze retributive quantificate nella somma di € 9.043,53, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei e sino al saldo.
In particolare, il Tribunale, esaminava le due declaratorie del contratto di comparto del
31 marzo 1999, quella corrispondente all'inquadramento formale da ultimo posseduto, la categoria B, e quella superiore C.
Quindi, rilevava che, dall'escussione dei testimoni, emergeva che l'attività del CP_1 era consistita nel recarsi presso le Aziende vinicole che ne facevano specifica richiesta, su incarico dell'Ente datoriale, per: 1) prelevare i campioni di vino per i quali era stata richiesta la certificazione DOC e DOCG;
2) effettuare la relativa verifica dei registri aziendali;
3) redigere il verbale di prelievo in cui certificava la provenienza del prelievo da sottoporre a valutazione;
4) sottoscrivere il predetto verbale;
5) trasferire i campioni
Pag. 2 di 8 presso i servizi abilitati alle fasi successive dell'attività di certificazione del prodotto.
Osservava sulla base di ciò che si < trattava di una attività di natura ispettiva, perché il ricorrente doveva fare controlli documentali prima di fare il prelievo, relativamente alle giacenze, ai vasi vinari, al contenuto degli stessi, ed effettuava sul posto la verifica della corrispondenza dei dati documentali con quello che veniva riscontrato in loco (così in particolare, la teste . Tale attività - prima di Tes_1 essere affidata all'attore e dopo il pensionamento dell'attore - è stata affidata dall'ente
a personale di categoria C (così i testi e . L'attore ha effettuato in Tes_2 Tes_3 via esclusiva, continuativa ed autonoma la predetta attività per tutto il periodo dedotto in ricorso (così i testi e , effettuando dagli 80 ai 100 Tes_4 Tes_2 prelievi all'anno (così il teste . >>. Tes_2
Concludeva che il prelievo dei campioni, la strumentale verifica dei dati documentali aziendali e la redazione del verbale di prelievo, con la certificazione della provenienza del prelievo da sottoporre a valutazione e l'< istruzione delle pratiche in precedenza descritte, in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo e temporale, rispetto le altre mansioni svolte dall'attore>> erano riconducibili alla categoria C in presenza dei tratti caratterizzanti della declaratoria superiore che richiede il possesso di “approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento”, “contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi” e si concretizzava in una mansione di
“media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili” ed “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile” con con la conseguente cura della “raccolta, elaborazione e analisi dei dati”, “nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo” .
Proponendo impugnazione, la Parte_1 con un unico ed articolato motivo, assume la
[...] mancanza della prova della prevalenza sotto il punto di vista quantitativo, qualitativo e temporale dei compiti alla categoria C.
A tal fine sostiene che il Tribunale, nel riconoscere il diritto alle differenze retributive, avrebbe trascurato di considerare che dalla documentazione depositata in giudizio, in particolare dai fogli di trasferta e dai verbali di prelievo, nonché in base a quanto riferito dai testimoni all'esito della relativa escussione, non sarebbe stato possibile affermare lo svolgimento prevalente di mansioni riconducibili alla categoria superiore,
Pag. 3 di 8 ed anzi, sarebbe stato desumibile il contrario.
In primo luogo, oltre al prelievo dei campioni di vino, il non sarebbe riuscito CP_1
a provare lo svolgimento di altre mansioni non riconducibili al proprio livello di inquadramento, né avrebbe fornito prova di aver svolto i propri compiti assumendosene la responsabilità diretta e con un livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla superiore qualifica rivendicata in quanto il collaborava CP_1 con la funzionaria camerale dott.ssa alla quale era affidata la Persona_1 responsabilità diretta, anche ai sensi della L.n.241/90, dei procedimenti e delle attività afferenti al Servizio agricoltura.
Inoltre, l'attività del prelievo dei campioni di vino, ritenuta più qualificante, sarebbe stata svolta in via sporadica come sarebbe stato desumibile dai fogli di trasferta che dimostrerebbero incarichi sporadici .
In particolare, dall'esame della documentazione prodotta dalla controparte si sarebbe potuto ricavare che negli ultimi 5 anni di servizio presso la preesistente Camera di
Commercio di (18/6/2015 – 31/08/2019), il si sarebbe dedicato a Parte_1 CP_1 questa attività in .37 giornate di lavoro nel 2015 (effettuando in tutto 90 prelievi ), 44 giornate di lavoro nel 2016 (effettuando in tutto 94 prelievi), n.42 giornate di lavoro nel 2017 (effettuando in tutto 96 prelievi) , n.40 giornate di lavoro nel 2018
(effettuando in tutto 91 prelievi) e n.21giornate di lavoro nel 2019 (effettuando in tutto 44 prelievi) . Viceversa, non sarebbe stata offerta alcuna prova di svolgimento di mansioni ascrivibili al livello superiore in riferimento alle restanti giornate lavorative considerato che le giornate lavorative totali di un lavoratore del pubblico impiego in un anno sarebbero 312 (pari a 52 settimane).
In media, l'attività in questione sarebbe stata svolta solo 3 giornate al mese e non
“quasi tutti i giorni” come sostenuto dal lavoratore.
Anche le dichiarazioni dei testimoni, e fra di esse quella della teste avrebbero Tes_2 dovuto essere valutate alla luce di tali emergenze documentali che avrebbero escluso lo svolgimento di mansioni superiori «in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo e temporale, rispetto le altre mansioni svolte dall'attore».
L'appello è infondato.
Va premesso che la produzione documentale effettuata dal lavoratore relativa alle trasferte ed ai prelievi ha lo scopo di documentare, in via meramente indicativa, lo svolgimento di determinate attività, e, dunque, non ha la pretesa di esaurire e rappresentare analiticamente tutte le volte in cui detta attività era svolta, né soprattutto
Pag. 4 di 8 essa può ritenersi capace di individuare, di per sé sola, il reale impatto temporale dell'attività che il svolgeva nell'ufficio denominato “Organismo di Controllo”. CP_1
Come emerso dall'audizione dei testi, infatti, l'originario ricorrente, benché fosse assegnato formalmente all'articolazione interna del Servizio Ottavo denominata
“Agricoltura, credito, imprenditoria femminile”, di fatto operava ed era inserito nell'altro ufficio del medesimo Servizio, denominato “Organismo di Controllo”
(deposizioni dei testi e e, dunque, necessariamente addetto alle attività Tes_2 Tes_3 di detto ufficio .
Non a caso, la che era preposta a quest'ultimo ufficio, asseriva <ll ricorrente Tes_2 lavorava nel mio stesso ufficio>>.
Inoltre, per descrivere le attività affidate al ulteriori rispetto a quelle che CP_1 riguardavano specificamente le richieste delle imprese vinicole finalizzate all'ottenimento o conferma del riconoscimento DOCG o DOC, la stessa affermava che il svolgeva attività di “segreteria tecnica” (<Faceva attività di segreteria CP_1 tecnica >>) ed aveva il compito di segretario supplente nelle Commissioni di degustazione dei vini sostituendola in caso di assenza.
Non solo, dunque, nell'appello non si tiene conto dell'effettiva e reale inserzione del lavoratore nell' ”Organismo di Controllo” e della generale “attività di segreteria tecnica” da questi svolta già di per sé riconducibile al livello C, ma con le censure illustrate in sede di impugnazione, l'appellante mostra di trascurare la natura e le modalità di svolgimento della specifica attività demandata al funzionale all'istruzione CP_1 delle pratiche avviate su richiesta degli imprenditori operanti nel settore vinicolo per il riconoscimento della DOCG o DOC, così come desumibile dall'istruzione probatoria ed in parte anche dalla motivazione del primo giudice.
Va anche precisato che la pura considerazione dell'aspetto quantitativo delle ispezioni presso le aziende nei termini indicati nell'impugnazione, non solo non corrisponde al dato effettivo e reale per quanto si dirà appresso, ma non tiene conto che il dato numerico di 80-100 prelievi annui corrispondeva all'attività media dell'intero ufficio
(<Facevamo dagli 80 ai 100 prelievi l'anno>>v. deposizione svolta Tes_2 prevalentemente o esclusivamente dal CP_1
Si fa questione in questo caso di un' attività che, nelle sue varie esplicazioni, consta nello svolgimento di un'istruttoria in ambito tecnico con la raccolta della documentazione, l'elaborazione ed analisi dei dati da essa ricavabili;
attività che aveva inizio ancor prima che il dipendente si recasse nelle aziende ove procedeva anche al
Pag. 5 di 8 raffronto fra quanto già desunto dai documenti e quanto realmente presente nelle singole aziende per poi essere formalizzata con la redazione del verbale di prelievo in cui egli certificava la provenienza del prelievo da sottoporre a valutazione .
Dunque un'attività che non si esauriva nel ristretto ambito temporale segnato dall'inizio e dalla fine della trasferta per recarsi presso la singola azienda vinicola ed eseguire il sopralluogo ed il prelievo, fase quest'ultima che racchiude le sole attività compiute presso le aziende richiedenti, ma era preceduta da una fase in cui l'istruttoria su base cartacea era avviata, e solo dopo di essa si passava al momento del prelievo ed alle altre attività da compiersi presso le aziende. Ciò si ricava con chiarezza dalla lettura della deposizione del teste che nella struttura della Persona_1 Parte_1 ricopriva il ruolo di responsabile dell'organismo di controllo dei prodotti a
[...]
D.O.P. ovvero la persona che aveva il ruolo di capo reparto che era sovraordinato al
CP_1
Ella, nel descrivere l'attività del spiegava che <si fanno dei controlli CP_1 documentali prima di fare il prelievo, relativo alle giacenze, ai vasi vinari, al contenuto degli stessi. Questa attività di controllo documentale veniva svolta sia da me che dal ricorrente.>>. Dunque, l'attività del prelievo e tutte quelle che facevano da corollario a questa e che avvenivano presso le aziende, erano precedute dall'attività istruttoria che era già avviata in ufficio e poi completata presso l'azienda, come si desume dall'indicazione della che il eseguiva Tes_2 CP_1 corrispondenza dei dati documentali con quello che verificava in loco.>>.
Come si vede, al fine di valutare l'impatto, anche solo temporale, dello svolgimento della più qualificante attività istruttoria non ci si può limitare a considerare il ristretto lasso temporale segnato dall'accesso presso le aziende e dalle attività che si compivano in quell'occasione all'esterno dell'ufficio della Camera di Commercio, dovendo aversi riguardo all'attività precedente, con evidenza effettuata all'interno dell'ufficio e strumentale all'esecuzione dell'accesso.
A tale considerazione se ne aggiunge un'altra, che appare ancor più rilevante, ossia che tutti i testi ascoltati in primo grado, in realtà, nel descrivere l'attività del CP_1 conoscono e sanno riferire solo di quella che egli svolgeva nell'ambito delle competenze dell'Ufficio di Controllo, mentre nessuno riferisce di altre attività riconducibili all'ufficio di formale assegnazione ovvero sotto la direzione del preposto a quell'ufficio.
Anche il teste nonostante il ruolo di Segretario Generale da lui svolto dal Tes_5 dicembre 2017 all'interno della Camera di commercio e, dunque, di vertice della
Pag. 6 di 8 struttura, pur affermando genericamente e quale mera opinione :<Credo abbia svolto anche altre attività inerenti l'ufficio di assegnazione...>>, significativamente non era in grado di descrivere in alcun modo le “altre attività” cui faceva riferimento ma anzi sostenendo di non conoscerle (<< di cui però non ho conoscenza diretta>>)asserto che si poneva in chiara contraddizione con il ruolo di responsabilità che gli era affidato.
Viceversa, il teste , Segretario Generale della Camera di Commercio dal 2002 al Tes_4
2011, riferiva con certezza un unico campo in cui operava il lavoratore dichiarando che
«Il ricorrente in questo periodo era addetto all'attività agricola che consistenza nell'assistere le imprese. In particolare, si recava presso le aziende agricole CP_1 che producevano vino, acquisendo campioni e redigendo verbali di prelievo, finalizzate all'ottenimento o conferma del riconoscimento DOCG o DOC. Aveva la delega per firmare il verbale di prelievo di cui ho parlato. Il verbale e i campioni venivano poi portate alla Dott.ssa che gestiva la fase successiva, Persona_2 con l'inoltro alla Commissione che dava il riconoscimento. Il nominativo di CP_1 fu anche inserito in un elenco regionale di coloro che prelevavano i campioni di vino.
Il titolo e profilo professionale posseduto dal ricorrente era conforme con l'attività da lui svolta....>>.
Ed allora, va qui affermato che il ricorso il criterio della prevalenza si giustifica solo laddove emerga in giudizio lo svolgimento promiscuo di diverse attività o compiti connotati ciascuno da un grado di autonomia e responsabilità di diversa intensità, mentre nel caso tale condizione non è ravvisabile, posto che, in sostanza, le testimonianze consentono di ritenere lo svolgimento dei soli compiti propri dell'Ufficio di Controllo, compiti che, come si dirà, sono tutti ascrivibili alla superiore categoria rivendicata.
Pertanto, in conclusione, il riferimento al criterio della prevalenza non appare appropriato rispetto a quanto emerso nel presente giudizio.
Non va neanche trascurato che all'attività istruttoria in funzione delle procedure di riconoscimento DOC DOCG, e alla generale attività di segreteria tecnica, si affiancava quella di membro, in qualità di segretario supplente della Commissione di degustazione vini, composta di tecnici, come riferito dal teste Tes_2
Si trattava, anche in quest'ultimo caso, di un'attività connotata dal grado di autonomia/responsabilità proprio della categoria C, al pari delle altre incombenze demandate al (come anche la cd segreria tecnica anch'essa intesa ad indicare CP_1 attività di concetto ed istruttoria nell'ambito tecnico) come è ricavabile non solo dalla
Pag. 7 di 8 declaratoria di categoria del 31 marzo 1999 ( che annovera anche mansioni con
<Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi>>) ma anche dalla determina dirigenziale n.85 emanata il 9 marzo 2000 dal Segretario Generale della Camera di Commercio in cui i componenti delle commissioni erano stati ascritti alla categoria C, che si caratterizza per attività svolte nell'ambito di direttive di massima rispetto alla categoria B connotata dallo svolgimento di attività nell'ambito di direttive dettagliate .
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello va disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore dell'appellato che ne ha fatto rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso
[...] depositato in data 22 agosto 2024 nei confronti di con riferimento alla Controparte_1 sentenza n.786/2024 emessa il giorno 24 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Frosinone, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
3000,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe
Catapano.
.3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente (dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2)dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere All'udienza celebrata nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc del 15 luglio
2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2393/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 786/2024 emessa in data 24 aprile 2024 dal Tribunale- GL di
Frosinone e vertente tra
Parte_1
(C.F./ P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Annalisa Di
Giulio PEC: ufficio. rlt.camcom.it ; Email_1
-APPELLANTE-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso per Controparte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Giuseppe Catapano c P.E.C. ; Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 22 agosto 2024 la
[...] di ha impugnato la sentenza n. Parte_1 Parte_2
786/2024 emessa dal Tribunale GL di Frosinone il 24 aprile 2024.
Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda del lavoratore, riteneva il diritto di questi a percepire il trattamento economico corrispondente alla categoria C1 del CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti Locali, limitatamente al periodo dal 18 giugno 2015 al 31 agosto 2019, emettendo condanna in suo favore dell'amministrazione convenuta alla corresponsione delle differenze retributive quantificate nella somma di
€ 9.043,53, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei e sino al saldo.
Avverso la sentenza la di illustra i motivi di Parte_1 Parte_2 appello di cui si dirà.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 15 luglio 2025 nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta con esposizione sintetica delle difese e conclusioni, all'esito della Camera di
Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Controparte_1 convenendo in giudizio la di Parte_1 per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni Parte_1 CP_2 riconducibili alla superiore qualifica C5 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie
Locali con connesse differenze retributive dal 2014 al 2019.
Nel contraddittorio con la Camera di Commercio convenuta, il Tribunale, espletata l'istruttoria con l'audizione dei testi e disposta ctu contabile, accoglieva la domanda limitatamente al periodo dal 18 giugno 2015 al 31 agosto 2019 ed affermava il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico corrispondente alla categoria C1 del
CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti Locali, con condanna in suo favore alla corresponsione delle differenze retributive quantificate nella somma di € 9.043,53, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei e sino al saldo.
In particolare, il Tribunale, esaminava le due declaratorie del contratto di comparto del
31 marzo 1999, quella corrispondente all'inquadramento formale da ultimo posseduto, la categoria B, e quella superiore C.
Quindi, rilevava che, dall'escussione dei testimoni, emergeva che l'attività del CP_1 era consistita nel recarsi presso le Aziende vinicole che ne facevano specifica richiesta, su incarico dell'Ente datoriale, per: 1) prelevare i campioni di vino per i quali era stata richiesta la certificazione DOC e DOCG;
2) effettuare la relativa verifica dei registri aziendali;
3) redigere il verbale di prelievo in cui certificava la provenienza del prelievo da sottoporre a valutazione;
4) sottoscrivere il predetto verbale;
5) trasferire i campioni
Pag. 2 di 8 presso i servizi abilitati alle fasi successive dell'attività di certificazione del prodotto.
Osservava sulla base di ciò che si < trattava di una attività di natura ispettiva, perché il ricorrente doveva fare controlli documentali prima di fare il prelievo, relativamente alle giacenze, ai vasi vinari, al contenuto degli stessi, ed effettuava sul posto la verifica della corrispondenza dei dati documentali con quello che veniva riscontrato in loco (così in particolare, la teste . Tale attività - prima di Tes_1 essere affidata all'attore e dopo il pensionamento dell'attore - è stata affidata dall'ente
a personale di categoria C (così i testi e . L'attore ha effettuato in Tes_2 Tes_3 via esclusiva, continuativa ed autonoma la predetta attività per tutto il periodo dedotto in ricorso (così i testi e , effettuando dagli 80 ai 100 Tes_4 Tes_2 prelievi all'anno (così il teste . >>. Tes_2
Concludeva che il prelievo dei campioni, la strumentale verifica dei dati documentali aziendali e la redazione del verbale di prelievo, con la certificazione della provenienza del prelievo da sottoporre a valutazione e l'< istruzione delle pratiche in precedenza descritte, in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo e temporale, rispetto le altre mansioni svolte dall'attore>> erano riconducibili alla categoria C in presenza dei tratti caratterizzanti della declaratoria superiore che richiede il possesso di “approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento”, “contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi” e si concretizzava in una mansione di
“media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili” ed “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile” con con la conseguente cura della “raccolta, elaborazione e analisi dei dati”, “nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo” .
Proponendo impugnazione, la Parte_1 con un unico ed articolato motivo, assume la
[...] mancanza della prova della prevalenza sotto il punto di vista quantitativo, qualitativo e temporale dei compiti alla categoria C.
A tal fine sostiene che il Tribunale, nel riconoscere il diritto alle differenze retributive, avrebbe trascurato di considerare che dalla documentazione depositata in giudizio, in particolare dai fogli di trasferta e dai verbali di prelievo, nonché in base a quanto riferito dai testimoni all'esito della relativa escussione, non sarebbe stato possibile affermare lo svolgimento prevalente di mansioni riconducibili alla categoria superiore,
Pag. 3 di 8 ed anzi, sarebbe stato desumibile il contrario.
In primo luogo, oltre al prelievo dei campioni di vino, il non sarebbe riuscito CP_1
a provare lo svolgimento di altre mansioni non riconducibili al proprio livello di inquadramento, né avrebbe fornito prova di aver svolto i propri compiti assumendosene la responsabilità diretta e con un livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla superiore qualifica rivendicata in quanto il collaborava CP_1 con la funzionaria camerale dott.ssa alla quale era affidata la Persona_1 responsabilità diretta, anche ai sensi della L.n.241/90, dei procedimenti e delle attività afferenti al Servizio agricoltura.
Inoltre, l'attività del prelievo dei campioni di vino, ritenuta più qualificante, sarebbe stata svolta in via sporadica come sarebbe stato desumibile dai fogli di trasferta che dimostrerebbero incarichi sporadici .
In particolare, dall'esame della documentazione prodotta dalla controparte si sarebbe potuto ricavare che negli ultimi 5 anni di servizio presso la preesistente Camera di
Commercio di (18/6/2015 – 31/08/2019), il si sarebbe dedicato a Parte_1 CP_1 questa attività in .37 giornate di lavoro nel 2015 (effettuando in tutto 90 prelievi ), 44 giornate di lavoro nel 2016 (effettuando in tutto 94 prelievi), n.42 giornate di lavoro nel 2017 (effettuando in tutto 96 prelievi) , n.40 giornate di lavoro nel 2018
(effettuando in tutto 91 prelievi) e n.21giornate di lavoro nel 2019 (effettuando in tutto 44 prelievi) . Viceversa, non sarebbe stata offerta alcuna prova di svolgimento di mansioni ascrivibili al livello superiore in riferimento alle restanti giornate lavorative considerato che le giornate lavorative totali di un lavoratore del pubblico impiego in un anno sarebbero 312 (pari a 52 settimane).
In media, l'attività in questione sarebbe stata svolta solo 3 giornate al mese e non
“quasi tutti i giorni” come sostenuto dal lavoratore.
Anche le dichiarazioni dei testimoni, e fra di esse quella della teste avrebbero Tes_2 dovuto essere valutate alla luce di tali emergenze documentali che avrebbero escluso lo svolgimento di mansioni superiori «in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo e temporale, rispetto le altre mansioni svolte dall'attore».
L'appello è infondato.
Va premesso che la produzione documentale effettuata dal lavoratore relativa alle trasferte ed ai prelievi ha lo scopo di documentare, in via meramente indicativa, lo svolgimento di determinate attività, e, dunque, non ha la pretesa di esaurire e rappresentare analiticamente tutte le volte in cui detta attività era svolta, né soprattutto
Pag. 4 di 8 essa può ritenersi capace di individuare, di per sé sola, il reale impatto temporale dell'attività che il svolgeva nell'ufficio denominato “Organismo di Controllo”. CP_1
Come emerso dall'audizione dei testi, infatti, l'originario ricorrente, benché fosse assegnato formalmente all'articolazione interna del Servizio Ottavo denominata
“Agricoltura, credito, imprenditoria femminile”, di fatto operava ed era inserito nell'altro ufficio del medesimo Servizio, denominato “Organismo di Controllo”
(deposizioni dei testi e e, dunque, necessariamente addetto alle attività Tes_2 Tes_3 di detto ufficio .
Non a caso, la che era preposta a quest'ultimo ufficio, asseriva <ll ricorrente Tes_2 lavorava nel mio stesso ufficio>>.
Inoltre, per descrivere le attività affidate al ulteriori rispetto a quelle che CP_1 riguardavano specificamente le richieste delle imprese vinicole finalizzate all'ottenimento o conferma del riconoscimento DOCG o DOC, la stessa affermava che il svolgeva attività di “segreteria tecnica” (<Faceva attività di segreteria CP_1 tecnica >>) ed aveva il compito di segretario supplente nelle Commissioni di degustazione dei vini sostituendola in caso di assenza.
Non solo, dunque, nell'appello non si tiene conto dell'effettiva e reale inserzione del lavoratore nell' ”Organismo di Controllo” e della generale “attività di segreteria tecnica” da questi svolta già di per sé riconducibile al livello C, ma con le censure illustrate in sede di impugnazione, l'appellante mostra di trascurare la natura e le modalità di svolgimento della specifica attività demandata al funzionale all'istruzione CP_1 delle pratiche avviate su richiesta degli imprenditori operanti nel settore vinicolo per il riconoscimento della DOCG o DOC, così come desumibile dall'istruzione probatoria ed in parte anche dalla motivazione del primo giudice.
Va anche precisato che la pura considerazione dell'aspetto quantitativo delle ispezioni presso le aziende nei termini indicati nell'impugnazione, non solo non corrisponde al dato effettivo e reale per quanto si dirà appresso, ma non tiene conto che il dato numerico di 80-100 prelievi annui corrispondeva all'attività media dell'intero ufficio
(<Facevamo dagli 80 ai 100 prelievi l'anno>>v. deposizione svolta Tes_2 prevalentemente o esclusivamente dal CP_1
Si fa questione in questo caso di un' attività che, nelle sue varie esplicazioni, consta nello svolgimento di un'istruttoria in ambito tecnico con la raccolta della documentazione, l'elaborazione ed analisi dei dati da essa ricavabili;
attività che aveva inizio ancor prima che il dipendente si recasse nelle aziende ove procedeva anche al
Pag. 5 di 8 raffronto fra quanto già desunto dai documenti e quanto realmente presente nelle singole aziende per poi essere formalizzata con la redazione del verbale di prelievo in cui egli certificava la provenienza del prelievo da sottoporre a valutazione .
Dunque un'attività che non si esauriva nel ristretto ambito temporale segnato dall'inizio e dalla fine della trasferta per recarsi presso la singola azienda vinicola ed eseguire il sopralluogo ed il prelievo, fase quest'ultima che racchiude le sole attività compiute presso le aziende richiedenti, ma era preceduta da una fase in cui l'istruttoria su base cartacea era avviata, e solo dopo di essa si passava al momento del prelievo ed alle altre attività da compiersi presso le aziende. Ciò si ricava con chiarezza dalla lettura della deposizione del teste che nella struttura della Persona_1 Parte_1 ricopriva il ruolo di responsabile dell'organismo di controllo dei prodotti a
[...]
D.O.P. ovvero la persona che aveva il ruolo di capo reparto che era sovraordinato al
CP_1
Ella, nel descrivere l'attività del spiegava che <si fanno dei controlli CP_1 documentali prima di fare il prelievo, relativo alle giacenze, ai vasi vinari, al contenuto degli stessi. Questa attività di controllo documentale veniva svolta sia da me che dal ricorrente.>>. Dunque, l'attività del prelievo e tutte quelle che facevano da corollario a questa e che avvenivano presso le aziende, erano precedute dall'attività istruttoria che era già avviata in ufficio e poi completata presso l'azienda, come si desume dall'indicazione della che il eseguiva Tes_2 CP_1 corrispondenza dei dati documentali con quello che verificava in loco.>>.
Come si vede, al fine di valutare l'impatto, anche solo temporale, dello svolgimento della più qualificante attività istruttoria non ci si può limitare a considerare il ristretto lasso temporale segnato dall'accesso presso le aziende e dalle attività che si compivano in quell'occasione all'esterno dell'ufficio della Camera di Commercio, dovendo aversi riguardo all'attività precedente, con evidenza effettuata all'interno dell'ufficio e strumentale all'esecuzione dell'accesso.
A tale considerazione se ne aggiunge un'altra, che appare ancor più rilevante, ossia che tutti i testi ascoltati in primo grado, in realtà, nel descrivere l'attività del CP_1 conoscono e sanno riferire solo di quella che egli svolgeva nell'ambito delle competenze dell'Ufficio di Controllo, mentre nessuno riferisce di altre attività riconducibili all'ufficio di formale assegnazione ovvero sotto la direzione del preposto a quell'ufficio.
Anche il teste nonostante il ruolo di Segretario Generale da lui svolto dal Tes_5 dicembre 2017 all'interno della Camera di commercio e, dunque, di vertice della
Pag. 6 di 8 struttura, pur affermando genericamente e quale mera opinione :<Credo abbia svolto anche altre attività inerenti l'ufficio di assegnazione...>>, significativamente non era in grado di descrivere in alcun modo le “altre attività” cui faceva riferimento ma anzi sostenendo di non conoscerle (<< di cui però non ho conoscenza diretta>>)asserto che si poneva in chiara contraddizione con il ruolo di responsabilità che gli era affidato.
Viceversa, il teste , Segretario Generale della Camera di Commercio dal 2002 al Tes_4
2011, riferiva con certezza un unico campo in cui operava il lavoratore dichiarando che
«Il ricorrente in questo periodo era addetto all'attività agricola che consistenza nell'assistere le imprese. In particolare, si recava presso le aziende agricole CP_1 che producevano vino, acquisendo campioni e redigendo verbali di prelievo, finalizzate all'ottenimento o conferma del riconoscimento DOCG o DOC. Aveva la delega per firmare il verbale di prelievo di cui ho parlato. Il verbale e i campioni venivano poi portate alla Dott.ssa che gestiva la fase successiva, Persona_2 con l'inoltro alla Commissione che dava il riconoscimento. Il nominativo di CP_1 fu anche inserito in un elenco regionale di coloro che prelevavano i campioni di vino.
Il titolo e profilo professionale posseduto dal ricorrente era conforme con l'attività da lui svolta....>>.
Ed allora, va qui affermato che il ricorso il criterio della prevalenza si giustifica solo laddove emerga in giudizio lo svolgimento promiscuo di diverse attività o compiti connotati ciascuno da un grado di autonomia e responsabilità di diversa intensità, mentre nel caso tale condizione non è ravvisabile, posto che, in sostanza, le testimonianze consentono di ritenere lo svolgimento dei soli compiti propri dell'Ufficio di Controllo, compiti che, come si dirà, sono tutti ascrivibili alla superiore categoria rivendicata.
Pertanto, in conclusione, il riferimento al criterio della prevalenza non appare appropriato rispetto a quanto emerso nel presente giudizio.
Non va neanche trascurato che all'attività istruttoria in funzione delle procedure di riconoscimento DOC DOCG, e alla generale attività di segreteria tecnica, si affiancava quella di membro, in qualità di segretario supplente della Commissione di degustazione vini, composta di tecnici, come riferito dal teste Tes_2
Si trattava, anche in quest'ultimo caso, di un'attività connotata dal grado di autonomia/responsabilità proprio della categoria C, al pari delle altre incombenze demandate al (come anche la cd segreria tecnica anch'essa intesa ad indicare CP_1 attività di concetto ed istruttoria nell'ambito tecnico) come è ricavabile non solo dalla
Pag. 7 di 8 declaratoria di categoria del 31 marzo 1999 ( che annovera anche mansioni con
<Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi>>) ma anche dalla determina dirigenziale n.85 emanata il 9 marzo 2000 dal Segretario Generale della Camera di Commercio in cui i componenti delle commissioni erano stati ascritti alla categoria C, che si caratterizza per attività svolte nell'ambito di direttive di massima rispetto alla categoria B connotata dallo svolgimento di attività nell'ambito di direttive dettagliate .
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello va disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore dell'appellato che ne ha fatto rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso
[...] depositato in data 22 agosto 2024 nei confronti di con riferimento alla Controparte_1 sentenza n.786/2024 emessa il giorno 24 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Frosinone, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
3000,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe
Catapano.
.3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente (dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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