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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Penello, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che nata nel 1935, è affetta Controparte_1
da “disturbo neuro cognitivo maggiore (demenza)” con “compromissione di tutti gli item cognitivi e
una grave compromissione dal punto di vista funzionale, con conseguente totale dipendenza sul
piano assistenziale. Alla CDR (…) riporta punteggio di CDR = 4 Demenza moto grave (severo deficit del linguaggio e della comprensione, problemi nel riconoscere i famigliari, richiede molta
assistenza per cura personale, incontinenza urinaria o doppia nessuna funzione domestica
conservata, non è in grado di uscire di casa, è incapace di risolvere problemi e dare giudizi). Non è
in gradi di compiere atti di ordinaria estraordinaria amministrazione senza l'assistenza di terza
persona. Non è in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere e alle modalità di gestione
del quotidiano, non è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato alle cure. Il
disturbo in atto causa un'infermità mentale abituale, è irreversibile e non passibile di remissione.
Si ravvisano le condizioni per la nomina di un tutore, in quanto totalmente incapace di intendere e
volere” (cfr. certificato rilasciato dal dott. , specialista in psichiatria, in data Persona_1
05.05.2025).
Ascoltata all'udienza del 07.03.2025, l'interdicenda non ha risposto ad alcuna delle domande che le sono state poste, limitandosi a pronunciare frasi sconnesse.
Occorre valutare, ora, quale strumento risulti più adeguato per garantire un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale e di Cassazione.
La Corte di Cassazione, (cfr. tra le altre, Cass. Civ., n. 13584\06 e Cass. Civ., n. 22332/2011) e la
Corte Costituzionale (sentenza n. 440\2005), hanno premesso l'assoluta necessità di “perimetrare” i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del codice Civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.
Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata),
ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2,3,e 4 della
Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.
Il tutore (art 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Quello del tutore è un ruolo eccezionale perché a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è
consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale),
che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e\o volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.
Da questa premessa discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un'adeguata collocazione (art 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c.d. progetto personalizzato) coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che per quanto sopra detto deve ritenersi viziata).
È
per questi motivi
che il primo atto della tutela consiste nell'acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicazioni per la collocazione del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona;
il tutore deve operare nell'ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice
Tutelare (si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocazione in struttura). Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art.591 c.p. abbandono di persona incapace).
L'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile “presa in carico”).
Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp.att. c.c.,
e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es.
residenzialità protratte).
La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il
quid iuris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 cc, in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi.
Nella specie, come accertato dalla documentazione medica versata in atti e dall'esame giudiziale reso, non sarebbe in grado di provvedere autonomamente alla gestione Controparte_1
della propria quotidianità; non sarebbe capace di garantirsi un'assistenza adeguata, individuare una collocazione adeguata né di rilasciare un consenso informato;
un amministratore o un curatore non potrebbe sostituirsi a nelle scelte terapeutiche ma neppure nella gestione Controparte_1
di ogni atto di natura patrimoniale come, invece, nella specie, necessita. Ritiene, pertanto il Collegio come proprio in applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze debba concludersi che,
nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l'interdizione sia l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, risultando lo strumento della amministrazione di sostegno a tali fini,
strutturalmente inadeguato soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale.
Quanto alla nomina del tutore, in assenza di parenti che si siano resi disponibili a ricoprire l'incarico e tenuto conto dell'indicazione fornita dal ricorrente, ritiene il Collegio di nominare tutore l'Avv. ROBERTO PENELLO, amico di famiglia, e protutore il ricorrente, fratello dell'interdicenda
Parte_1
Attesa la natura e l'esito della controversia sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, respinta ogni diversa istanza, così provvede;
pronuncia l'interdizione nei confronti di nata a [...] il Controparte_1
26.11.1935;
nomina tutore della medesima l'Avv. ROBERTO PENELLO;
nomina protutore della medesima il fratello Parte_1
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Savona in data 23.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Mele dott. Alberto Princiotta