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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1370/2025
TRIBUNALE DI TREVISO
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da c.f. , con l'avv. BARBARO ALESSANDRO;
Parte_1 P.IVA_1 visti i chiarimenti del 24.3.25 e tenuto conto della documentazione integrativa prodotta;
considerato che
deve procedersi agli avvertimenti di cui alla pronuncia di Cassazione, SS.UU., 6.04.2023 n. 9479; rilevato che il ricorso monitorio è stato ritualmente proposto avanti al Tribunale territorialmente competente in ragione della residenza delle parti resistenti, risultante dalla documentazione prodotta;
rilevato, in relazione all'art. 33 comma 2, lettera f) di cui al Codice del Consumo, che la clausola che prevede applicazione spese di recupero stragiudiziale del credito (pari al 15% dell'importo scaduto) non risulta applicata;
considerato che
dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(c.f. ), nonché a (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), in solido tra loro ma quale garante nei termini di cui alla C.F._2 Parte_3 garanzia prestata ex art. 3 del contratto, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 17.316,03;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata;
AVVERTE che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Treviso, 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Marco Saran
TRIBUNALE DI TREVISO
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da c.f. , con l'avv. BARBARO ALESSANDRO;
Parte_1 P.IVA_1 visti i chiarimenti del 24.3.25 e tenuto conto della documentazione integrativa prodotta;
considerato che
deve procedersi agli avvertimenti di cui alla pronuncia di Cassazione, SS.UU., 6.04.2023 n. 9479; rilevato che il ricorso monitorio è stato ritualmente proposto avanti al Tribunale territorialmente competente in ragione della residenza delle parti resistenti, risultante dalla documentazione prodotta;
rilevato, in relazione all'art. 33 comma 2, lettera f) di cui al Codice del Consumo, che la clausola che prevede applicazione spese di recupero stragiudiziale del credito (pari al 15% dell'importo scaduto) non risulta applicata;
considerato che
dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(c.f. ), nonché a (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), in solido tra loro ma quale garante nei termini di cui alla C.F._2 Parte_3 garanzia prestata ex art. 3 del contratto, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 17.316,03;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata;
AVVERTE che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Treviso, 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Marco Saran