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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
1/07/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. D'ARCANGELO RAFFAELE
- Ricorrente -
contro
CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore rappr. e dif. Dall'avv BARUSI NILLA, CP_3 Controparte_2
[...]
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24/03/2021 la ricorrente, premettendo di essere titolare di pensione di invalidità in quanto "affetto da "marcato deficit della deambulazione con entesoartrite reumatoide sieronegativa indifferenziata ..con poliartrosi, ipertensione arteriosa, diabete melito 31 invalido ultrassenssantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) grave 100%"," chiedeva riconoscersi il diritto alla maggiorazione del proprio trattamento pensionistico con l'integrazione prevista dall'art. 38, comma 4, della legge n. 448/2001 così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020.
Si è costituito l' CP_1, eccependo il superamento dei limiti reddituali della ricorrente e del proprio coniuge.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. Pt 2 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. Pt_2 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015,
sempre in tema di motivazione, in ordine al criterio della "ragione più liquida", in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a Controparte_4
28 MAGGIO 2014 N° 12002).
***
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Oggetto della presente controversia è il diritto della ricorrente ad ottenere la maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448 del 2001 estesa, in forza del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ed a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, anche ai soggetti maggiorenni ma che non avevano raggiunto il requisito anagrafico richiesto.
L'art. 38 della legge n. 448 del 2001, relativamente alle condizioni di assegnazione di tale incremento così dispone “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente".
Dunque, il dato normativo richiede uno specifico e determinato requisito reddituale per il riconoscimento della ricostituzione reddituale per la maggiorazione della pensione.
La Suprema Corte ha chiarito che "In tema di prestazioni pensionistiche, il riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448 del 2001 presuppone che il reddito individuale del pensionato non superi il limite previsto nonché, ove tale requisito sia sussistente, che neppure il cumulo di esso con il reddito del coniuge superi l'importo complessivo della cifra rappresentata dal cumulo del reddito individuale con l'ammontare annuo dell'assegno sociale, giacché anche in difetto di uno solo di tali requisiti l'incremento non spetta;
ciò è conforme alla lettera della norma, che tra i limiti di reddito pone la disgiunzione "né" con ruolo additivo, ed
è coerente, altresì, con lo scopo del beneficio, diretto a garantire a "soggetti disagiati" un reddito mensile pari ad euro 516,46 (cosiddetto "incremento al milione") (cfr. Cass.
n. 4585 del 22/03/2012). Tanto premesso, sulla base della documentazione depositata in atti, risulta pacificamente che il reddito della pensione della richiedente ammonta ad euro 4.875,00
e quello (netto) del coniuge, relativo solo a reddito di pensione, è di euro 12.900,00.
Pertanto, la sommatoria dei due redditi comporta un reddito familiare pari a euro
17.775,00, dunque superiore al limite complessivo di euro 14.447,42 euro, quale previsto per l'anno 2020 ai fini dell'erogazione del beneficio in questione (si veda, a tal fine, la tabella allegata al fascicolo di parte convenuta).
Considerato che tali redditi da pensione sono stati gli unici computati dall'ente (e di cui risultano titolari i coniugi) nel calcolo del reddito familiare, risulta inconferente il richiamo all'art. 10 del TUIR proposto da parte ricorrente, per il quale la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili ivi indicati (quali, tra gli altri, le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali, ecc).
Ciò in quanto, se per un verso la presente controversia non attiene alla determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, per altro verso, non v'è dubbio che un simile onere di specifica indicazione di quali redditi si dovevano dedurre gravasse sul ricorrente, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere (art. 2697, comma 1, c.c.).
Per tali motivi, la domanda è infondata.
Le spese, ai sensi dell'art 152 c.p.c., risultano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Taranto, 3 luglio 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
1/07/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. D'ARCANGELO RAFFAELE
- Ricorrente -
contro
CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore rappr. e dif. Dall'avv BARUSI NILLA, CP_3 Controparte_2
[...]
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24/03/2021 la ricorrente, premettendo di essere titolare di pensione di invalidità in quanto "affetto da "marcato deficit della deambulazione con entesoartrite reumatoide sieronegativa indifferenziata ..con poliartrosi, ipertensione arteriosa, diabete melito 31 invalido ultrassenssantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) grave 100%"," chiedeva riconoscersi il diritto alla maggiorazione del proprio trattamento pensionistico con l'integrazione prevista dall'art. 38, comma 4, della legge n. 448/2001 così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020.
Si è costituito l' CP_1, eccependo il superamento dei limiti reddituali della ricorrente e del proprio coniuge.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. Pt 2 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. Pt_2 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015,
sempre in tema di motivazione, in ordine al criterio della "ragione più liquida", in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a Controparte_4
28 MAGGIO 2014 N° 12002).
***
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Oggetto della presente controversia è il diritto della ricorrente ad ottenere la maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448 del 2001 estesa, in forza del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ed a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, anche ai soggetti maggiorenni ma che non avevano raggiunto il requisito anagrafico richiesto.
L'art. 38 della legge n. 448 del 2001, relativamente alle condizioni di assegnazione di tale incremento così dispone “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente".
Dunque, il dato normativo richiede uno specifico e determinato requisito reddituale per il riconoscimento della ricostituzione reddituale per la maggiorazione della pensione.
La Suprema Corte ha chiarito che "In tema di prestazioni pensionistiche, il riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448 del 2001 presuppone che il reddito individuale del pensionato non superi il limite previsto nonché, ove tale requisito sia sussistente, che neppure il cumulo di esso con il reddito del coniuge superi l'importo complessivo della cifra rappresentata dal cumulo del reddito individuale con l'ammontare annuo dell'assegno sociale, giacché anche in difetto di uno solo di tali requisiti l'incremento non spetta;
ciò è conforme alla lettera della norma, che tra i limiti di reddito pone la disgiunzione "né" con ruolo additivo, ed
è coerente, altresì, con lo scopo del beneficio, diretto a garantire a "soggetti disagiati" un reddito mensile pari ad euro 516,46 (cosiddetto "incremento al milione") (cfr. Cass.
n. 4585 del 22/03/2012). Tanto premesso, sulla base della documentazione depositata in atti, risulta pacificamente che il reddito della pensione della richiedente ammonta ad euro 4.875,00
e quello (netto) del coniuge, relativo solo a reddito di pensione, è di euro 12.900,00.
Pertanto, la sommatoria dei due redditi comporta un reddito familiare pari a euro
17.775,00, dunque superiore al limite complessivo di euro 14.447,42 euro, quale previsto per l'anno 2020 ai fini dell'erogazione del beneficio in questione (si veda, a tal fine, la tabella allegata al fascicolo di parte convenuta).
Considerato che tali redditi da pensione sono stati gli unici computati dall'ente (e di cui risultano titolari i coniugi) nel calcolo del reddito familiare, risulta inconferente il richiamo all'art. 10 del TUIR proposto da parte ricorrente, per il quale la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili ivi indicati (quali, tra gli altri, le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali, ecc).
Ciò in quanto, se per un verso la presente controversia non attiene alla determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, per altro verso, non v'è dubbio che un simile onere di specifica indicazione di quali redditi si dovevano dedurre gravasse sul ricorrente, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere (art. 2697, comma 1, c.c.).
Per tali motivi, la domanda è infondata.
Le spese, ai sensi dell'art 152 c.p.c., risultano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Taranto, 3 luglio 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)