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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2074/2024 R.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Giuseppe Turano per parte ricorrente e dall'avv. Aldo Zagarese per parte resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Vincenzo Di Pede Presidente
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2074/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento di minore e relativo mantenimento”, vertente tra:
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Turano;
- ricorrente -
1 e
( ), rappresentato e difeso atto Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Aldo Zagarese;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 1.11.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che dal 2017 e fino al 2022 aveva instaurato una convivenza more uxorio con e che da detta relazione, in data 20.7.2018, era nato , Controparte_1 Persona_1
attualmente frequentante la classe 1^ della scuola elementare e riconosciuto da ambo i genitori;
ha, poi, riferito che detto rapporto era stato sempre caratterizzato da un elevato grado di conflittualità, così invocando l'affidamento super-esclusivo (ovvero, in subordine, quello esclusivo) del predetto minore in proprio favore, con collocamento presso di lei e disciplina del diritto di visita del padre, con obbligo - a carico di quest'ultimo - di concorrere al mantenimento della prole.
Con comparsa depositata il 5.2.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha documentato l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti.
Ed infatti, gli odierni contendenti - anche in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza - hanno concordemente dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo, così sottoponendo al vaglio dell'intestato Tribunale le condizioni che di seguito si trascrivono:
“a) il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla madre con collocamento Persona_1
presso di essa nella abitazione condotta in locazione dalla medesima, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore
17,00 in periodi non scolastici) sino alle ore 18,30 della successiva domenica sera nonché un giorno infrasettimanale (nella 3 settimana in cui non è prevista la visita del week-end), di regola il mercoledì, dall'uscita da scuola (o dalle 17 in periodi non scolastici), sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10,00; una settimana durante le vacanze natalizie e due giorni consecutivi durante le festività pasquali ad anni alterni;
15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel periodo che verrà concordato con congruo anticipo;
il padre trascorrerà con i genitori, le festività, in maniera alterna ( a titolo esemplificativo: se Natale con uno, Capodanno con altro);
2 b) Resta salva la possibilità, per il minore, di trascorrere del tempo con il padre, ogni qualvolta ne faccia richiesta ovvero esprima desiderio in tal senso;
c) il , al momento, stante le precarie condizioni economiche, verserà il 50 % delle Controparte_1
spese straordinarie, tutte previamente concordate fra le parti, concedendo la piena attribuzione dell'assegno unico direttamente alla salvo corrispondere somme di denaro in Parte_1
favore del figlio, ogni qualvolta ne abbia la disponibilità;
d) in ogni caso, il minore , non potrà allontanarsi dal luogo di residenza senza il Persona_1
previo consenso del padre, ed entrambi i genitori dovranno rilasciare il consenso per il rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti ai fini dell'espatrio e per viaggi di qualsiasi natura, così come resta inteso tra la parti che le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione
e alla salute del figlio, sono comunque prese di comune accordo tra i genitori”.
Ritiene questo Tribunale che la domanda congiuntamente avanzata dalle parti sia fondata e meriti, quindi, pieno accoglimento, risultando la regolamentazione testé trascritta - proposta di comune accordo dalle parti e dai rispettivi procuratori - non contraria a norme imperative ed apparendo conforme agli interessi della prole.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite, in ragione dell'accordo sopravvenuto si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2074/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 01/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Vincenzo Di Pede
3
Proc. n. 2074/2024 R.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Giuseppe Turano per parte ricorrente e dall'avv. Aldo Zagarese per parte resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Vincenzo Di Pede Presidente
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2074/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento di minore e relativo mantenimento”, vertente tra:
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Turano;
- ricorrente -
1 e
( ), rappresentato e difeso atto Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Aldo Zagarese;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 1.11.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che dal 2017 e fino al 2022 aveva instaurato una convivenza more uxorio con e che da detta relazione, in data 20.7.2018, era nato , Controparte_1 Persona_1
attualmente frequentante la classe 1^ della scuola elementare e riconosciuto da ambo i genitori;
ha, poi, riferito che detto rapporto era stato sempre caratterizzato da un elevato grado di conflittualità, così invocando l'affidamento super-esclusivo (ovvero, in subordine, quello esclusivo) del predetto minore in proprio favore, con collocamento presso di lei e disciplina del diritto di visita del padre, con obbligo - a carico di quest'ultimo - di concorrere al mantenimento della prole.
Con comparsa depositata il 5.2.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha documentato l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti.
Ed infatti, gli odierni contendenti - anche in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza - hanno concordemente dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo, così sottoponendo al vaglio dell'intestato Tribunale le condizioni che di seguito si trascrivono:
“a) il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla madre con collocamento Persona_1
presso di essa nella abitazione condotta in locazione dalla medesima, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore
17,00 in periodi non scolastici) sino alle ore 18,30 della successiva domenica sera nonché un giorno infrasettimanale (nella 3 settimana in cui non è prevista la visita del week-end), di regola il mercoledì, dall'uscita da scuola (o dalle 17 in periodi non scolastici), sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10,00; una settimana durante le vacanze natalizie e due giorni consecutivi durante le festività pasquali ad anni alterni;
15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel periodo che verrà concordato con congruo anticipo;
il padre trascorrerà con i genitori, le festività, in maniera alterna ( a titolo esemplificativo: se Natale con uno, Capodanno con altro);
2 b) Resta salva la possibilità, per il minore, di trascorrere del tempo con il padre, ogni qualvolta ne faccia richiesta ovvero esprima desiderio in tal senso;
c) il , al momento, stante le precarie condizioni economiche, verserà il 50 % delle Controparte_1
spese straordinarie, tutte previamente concordate fra le parti, concedendo la piena attribuzione dell'assegno unico direttamente alla salvo corrispondere somme di denaro in Parte_1
favore del figlio, ogni qualvolta ne abbia la disponibilità;
d) in ogni caso, il minore , non potrà allontanarsi dal luogo di residenza senza il Persona_1
previo consenso del padre, ed entrambi i genitori dovranno rilasciare il consenso per il rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti ai fini dell'espatrio e per viaggi di qualsiasi natura, così come resta inteso tra la parti che le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione
e alla salute del figlio, sono comunque prese di comune accordo tra i genitori”.
Ritiene questo Tribunale che la domanda congiuntamente avanzata dalle parti sia fondata e meriti, quindi, pieno accoglimento, risultando la regolamentazione testé trascritta - proposta di comune accordo dalle parti e dai rispettivi procuratori - non contraria a norme imperative ed apparendo conforme agli interessi della prole.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite, in ragione dell'accordo sopravvenuto si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2074/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 01/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Vincenzo Di Pede
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