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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2184 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1 Grazia Galeotti, presso cui elettivamente domicilia, alla via Carlo Poma n. 32, in Mantova (MN)
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, dall'avv. Marcella CP_1 C.F._2
Gennari, presso cui elettivamente domicilia, alla via Garibaldi n. 26, in Castiglione delle Stiviere (MN)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.04.2025 le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “1) Disporsi l'affido condiviso della figlia minore Persona_1 (nata a [...], il [...], C.F. ) ad entrambi i genitori, con
[...] C.F._3 sua collocazione prevalente presso la madre e facoltà del padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo avviso alla madre, ed almeno una volta alla settimana. 2) Disporsi che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN: [...], rivalutabile annualmente secondo indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla data dell'emanando decreto. 3) Disporsi che il sig. sostenga, in via esclusiva ed integrale, le spese CP_1 straordinarie della figlia minore (comprese quelle per la baby-sitter e, comunque, secondo il protocollo del Tribunale adito trascritto di seguito). 4) Per l'ipotesi in cui la sig.ra
[...]
si trasferisca unitamente alla figlia minore in Riva Del Garda (TN), come già ipotizzato e Pt_1 soltanto a decorrere da tale effettivo trasferimento, le parti convengono, sin d'ora, che il sig.
le corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la maggior CP_1 somma mensile di € 250,00 entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN: [...], rivalutabile annualmente secondo indici istat a decorrere dall'anno successivo a tale eventuale trasferimento, mentre le spese straordinarie della medesima figlia andranno equamente sostenute dai genitori secondo il protocollo del Tribunale adito. 5) Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per la figlia venga percepito Per_1 interamente dalla madre, con decorrenza immediata. 6) Spese e compensi professionali del procedimento integralmente compensati tra le parti.”
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in data 06.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, premesso che dal rapporto sentimentale con Parte_1 il resistente è nata una figlia, nata a [...] il [...], e che, essendo divenuta la Persona_1 convivenza difficile e problematica, la stessa è stata interrotta e la signora ha lasciato la Pt_1 casa familiare unitamente alla figlia minorenne, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, porsi un onere di corresponsione di un assegno di mantenimento in Persona_1 favore della figlia a carico del padre, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il resistente, costituendosi in giudizio, si è opposto alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minorenne, al quantum dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e alla ripartizione delle spese straordinarie.
All'udienza del 08.04.2025, le parti hanno raggiunto un accordo e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della figlia, per quanto concerne il suo diritto di visita e al mantenimento, tenuto conto delle esigenze della stessa e delle rispettive capacità economiche dei genitori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accordo intercorso tra le parti, ricorrano i motivi per l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 sua collocazione prevalente presso la madre e facoltà del padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo avviso alla madre, ed almeno una volta alla settimana;
2. pone in capo a l'onere di corrispondere a , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN: [...], rivalutabile annualmente secondo indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla data dell'emananda sentenza;
3. dispone che il sig. sosterrà, in via esclusiva ed integrale, le spese straordinarie CP_1 della figlia minore, comprese quelle per la baby-sitter e, comunque, secondo il protocollo del
Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
4. dà atto che, nel caso in cui la sig.ra si trasferisca unitamente alla figlia minore Parte_1 in Riva Del Garda (TN), come già ipotizzato e soltanto a decorrere da tale effettivo trasferimento, le parti convengono, sin d'ora, che il sig. corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia minore, la maggior somma mensile di € 250,00 entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN: [...], rivalutabile annualmente secondo indici istat a decorrere dall'anno successivo a tale eventuale trasferimento, mentre le spese straordinarie della medesima figlia andranno equamente sostenute dai genitori secondo il protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
5. dà atto che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per la figlia venga Per_1 percepito interamente dalla madre, con decorrenza immediata;
6. spese e compensi professionali del procedimento integralmente compensati tra le parti.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 10.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola