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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/12/2024, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
RG n. 1298/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1298 dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.9.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. alla sola parte costituita decorrenti dal 7.10.2024, vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annunziata Morgani ad Avezzano, via G. Garibaldi n. 117 dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi con domanda di addebito della separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per parte ricorrente, come da note per l'udienza del 17.9.2024: “Tanto quanto sopra premesso ed esposto, la ricorrente , come in epigrafe difesa e rappresentata, chiedendo la conferma delle condizioni Parte_1 provvisorie ed urgenti assunte dal Giudice Dott. M. Cervellino e, reiterando tutto quanto domandato con il
Ricorso introduttivo,
CHIEDE
All'Imo Tribunale adito di Voler accogliere le seguenti domande e conclusioni:
1. si dichiari la separazione personale dei coniugi e per ragioni Parte_1 Controparte_1 addebitabili a quest'ultimo, per la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio così come dedotto in narrativa;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. la casa coniugale sita in San Giovanni di Sante Marie (AQ), in via della Costa n. 7, con i relativi arredi viene assegnata alla moglie , dove attualmente risiede e di cui è proprietaria, la quale tornerà Parte_1 nella sua completa disponibilità;
4. con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria il 26.10.2020 , deducendo di aver contratto Parte_1 matrimonio a Roma con il 20.10.1985 e che dall'unione sono nati due figli, Controparte_1 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente e l'assegnazione della casa coniugale sita in San Giovanni di Sante Marie, di sua proprietà.
A fondamento della sua domanda, ha dedotto che l'affectio coniugalis è venuto meno a causa dell'incompatibilità caratteriale ma, in particolare, in seguito alla scoperta, nel novembre 2019, delle molestie sessuali perpetrate negli anni, in danno dei figli, dal resistente.
seppur ritualmente notiziato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, Controparte_1 non si è costituito in giudizio né è comparso alla prima udienza di comparizione dinanzi al
Presidente il quale, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.9.2024 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per la sola parte costituita, decorrenti dal 17.10.2024.
2 2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso, con ogni evidenza, che la coppia non è più convivente dalla fine del 2019.
Si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.
3. Venendo ad esaminare le ulteriori domande articolate dalla sola parte costituita, la domanda di addebito della separazione a è fondata e deve trovare accoglimento. Controparte_1
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/12/2021,
n. 40795).
Grava, dunque, sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza mentre è, al contrario, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'insussistenza del fatto lesivo ad egli addebitabile o l'insussistenza del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/02/2012, n. 2059).
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che non è sufficiente la generica prova di condotte che, eventualmente, possono integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte danneggiata ad un'autonoma azione nelle relative sedi competenti, ma occorre fornire la prova del comportamento tenuto dall'altro coniuge che, lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, o in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, si riveli contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. e sia cosciente, volontario e causa determinante la crisi coniugale (cfr. Tribunale
Napoli, Sez. I, sentenza 22/09/2023, n. 8640).
Parte ricorrente, in particolare, pur chiarendo che il rapporto coniugale è stato caratterizzato, negli anni, da numerosi contrasti e incomprensioni, ha posto a fondamento della volontà di addivenire alla separazione personale dei coniugi la scoperta, avvenuta nel 2019, della condotta molesta posta
3 in essere dal nei confronti dei figli e entrambi vittime di atteggiamenti ambigui CP_1 Per_1 Per_2
e di molestie sessuali da parte del loro padre nell'infanzia e nell'età adolescenziale.
Ebbene, tale domanda domanda deve trovare accoglimento avendo, la ricorrente, compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, ovvero i figli e Per_2 Per_1
è emerso che è venuta a conoscenza delle attenzioni sessuali che il padre mostrava Parte_1 nei confronti dei figli solo nel novembre 2019, in seguito alla confessione di e che, Per_2 conseguentemente a tale scoperta, sia la ricorrente che i figli seguono un percorso psicologico.
Peraltro, a nulla rileva che il rapporto coniugale fosse connotato, da sempre, da un'accesa conflittualità (cfr. dichiarazioni teste all'udienza del 17.11.2022: “il loro è stato un Testimone_1 matrimonio fittizio, stavano insieme, ma non erano una vera famiglia, parlavano male l'uno dell'altro con noi
e litigavano e passavano anche alle mani tra di loro”) posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare
l'addebito della separazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30.04.2024, n. 11631); occorre, infatti, distinguere tra l'esistenza di un rapporto definibile come difficile o addirittura conflittuale e la vera e propria situazione d'intollerabilità della convivenza, che a differenza del primo stato di difficoltà relazionale è causa della separazione.
Nel caso che ci occupa pare, infatti, credibile che la gravità delle accuse mosse nei confronti nel sig.
, da egli neppure negate (come risulta dal file audio prodotto dalla ricorrente) possa aver CP_1 reso intollerabile la prosecuzione della convivenza nonostante le difficoltà relazionali dei coniugi, rappresentate in giudizio dalla teste escussa ed esistenti per tutta la durata dell'unione matrimoniale.
La domanda di addebito della separazione deve, pertanto, essere accolta.
3.3. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, peraltro proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, la stessa deve dichiararsi inammissibile non sussistendo, nel caso de quo, le ragioni giustificative di tale pronuncia.
Si rammenti, infatti, che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in
4 cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione, soprattutto se, come nel caso che ci occupa, non sono neppure conviventi con il genitore.
In altri termini, l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, in quanto essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli;
tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare la domanda di assegnazione della casa coniugale deve, quindi, ritenersi inammissibile per assenza dei presupposti di legge (cfr. Tribunale Pisa sez. I, 29.09.2023, n. 1197).
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii, ai parametri medi per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa. Deve essere ordinato il pagamento in favore dello
Stato, stante l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così Controparte_1 provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
17.7.1957) e (nato a [...] il [...]) con addebito in capo a Controparte_1 Controparte_1
DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Roma per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 01252, serie A07, parte II dell'anno 1985;
CONDANNA al pagamento della somma di euro 7.616,00, oltre rimborso Controparte_1 forfetario, CPA e IVA come per legge in favore dello Stato stante l'ammissione al patrocinio della parte vittoriosa.
Così deciso in Avezzano, il 5.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1298 dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.9.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. alla sola parte costituita decorrenti dal 7.10.2024, vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annunziata Morgani ad Avezzano, via G. Garibaldi n. 117 dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi con domanda di addebito della separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per parte ricorrente, come da note per l'udienza del 17.9.2024: “Tanto quanto sopra premesso ed esposto, la ricorrente , come in epigrafe difesa e rappresentata, chiedendo la conferma delle condizioni Parte_1 provvisorie ed urgenti assunte dal Giudice Dott. M. Cervellino e, reiterando tutto quanto domandato con il
Ricorso introduttivo,
CHIEDE
All'Imo Tribunale adito di Voler accogliere le seguenti domande e conclusioni:
1. si dichiari la separazione personale dei coniugi e per ragioni Parte_1 Controparte_1 addebitabili a quest'ultimo, per la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio così come dedotto in narrativa;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. la casa coniugale sita in San Giovanni di Sante Marie (AQ), in via della Costa n. 7, con i relativi arredi viene assegnata alla moglie , dove attualmente risiede e di cui è proprietaria, la quale tornerà Parte_1 nella sua completa disponibilità;
4. con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria il 26.10.2020 , deducendo di aver contratto Parte_1 matrimonio a Roma con il 20.10.1985 e che dall'unione sono nati due figli, Controparte_1 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente e l'assegnazione della casa coniugale sita in San Giovanni di Sante Marie, di sua proprietà.
A fondamento della sua domanda, ha dedotto che l'affectio coniugalis è venuto meno a causa dell'incompatibilità caratteriale ma, in particolare, in seguito alla scoperta, nel novembre 2019, delle molestie sessuali perpetrate negli anni, in danno dei figli, dal resistente.
seppur ritualmente notiziato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, Controparte_1 non si è costituito in giudizio né è comparso alla prima udienza di comparizione dinanzi al
Presidente il quale, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.9.2024 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per la sola parte costituita, decorrenti dal 17.10.2024.
2 2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso, con ogni evidenza, che la coppia non è più convivente dalla fine del 2019.
Si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.
3. Venendo ad esaminare le ulteriori domande articolate dalla sola parte costituita, la domanda di addebito della separazione a è fondata e deve trovare accoglimento. Controparte_1
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/12/2021,
n. 40795).
Grava, dunque, sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza mentre è, al contrario, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'insussistenza del fatto lesivo ad egli addebitabile o l'insussistenza del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/02/2012, n. 2059).
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che non è sufficiente la generica prova di condotte che, eventualmente, possono integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte danneggiata ad un'autonoma azione nelle relative sedi competenti, ma occorre fornire la prova del comportamento tenuto dall'altro coniuge che, lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, o in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, si riveli contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. e sia cosciente, volontario e causa determinante la crisi coniugale (cfr. Tribunale
Napoli, Sez. I, sentenza 22/09/2023, n. 8640).
Parte ricorrente, in particolare, pur chiarendo che il rapporto coniugale è stato caratterizzato, negli anni, da numerosi contrasti e incomprensioni, ha posto a fondamento della volontà di addivenire alla separazione personale dei coniugi la scoperta, avvenuta nel 2019, della condotta molesta posta
3 in essere dal nei confronti dei figli e entrambi vittime di atteggiamenti ambigui CP_1 Per_1 Per_2
e di molestie sessuali da parte del loro padre nell'infanzia e nell'età adolescenziale.
Ebbene, tale domanda domanda deve trovare accoglimento avendo, la ricorrente, compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, ovvero i figli e Per_2 Per_1
è emerso che è venuta a conoscenza delle attenzioni sessuali che il padre mostrava Parte_1 nei confronti dei figli solo nel novembre 2019, in seguito alla confessione di e che, Per_2 conseguentemente a tale scoperta, sia la ricorrente che i figli seguono un percorso psicologico.
Peraltro, a nulla rileva che il rapporto coniugale fosse connotato, da sempre, da un'accesa conflittualità (cfr. dichiarazioni teste all'udienza del 17.11.2022: “il loro è stato un Testimone_1 matrimonio fittizio, stavano insieme, ma non erano una vera famiglia, parlavano male l'uno dell'altro con noi
e litigavano e passavano anche alle mani tra di loro”) posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare
l'addebito della separazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30.04.2024, n. 11631); occorre, infatti, distinguere tra l'esistenza di un rapporto definibile come difficile o addirittura conflittuale e la vera e propria situazione d'intollerabilità della convivenza, che a differenza del primo stato di difficoltà relazionale è causa della separazione.
Nel caso che ci occupa pare, infatti, credibile che la gravità delle accuse mosse nei confronti nel sig.
, da egli neppure negate (come risulta dal file audio prodotto dalla ricorrente) possa aver CP_1 reso intollerabile la prosecuzione della convivenza nonostante le difficoltà relazionali dei coniugi, rappresentate in giudizio dalla teste escussa ed esistenti per tutta la durata dell'unione matrimoniale.
La domanda di addebito della separazione deve, pertanto, essere accolta.
3.3. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, peraltro proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, la stessa deve dichiararsi inammissibile non sussistendo, nel caso de quo, le ragioni giustificative di tale pronuncia.
Si rammenti, infatti, che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in
4 cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione, soprattutto se, come nel caso che ci occupa, non sono neppure conviventi con il genitore.
In altri termini, l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, in quanto essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli;
tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare la domanda di assegnazione della casa coniugale deve, quindi, ritenersi inammissibile per assenza dei presupposti di legge (cfr. Tribunale Pisa sez. I, 29.09.2023, n. 1197).
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii, ai parametri medi per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa. Deve essere ordinato il pagamento in favore dello
Stato, stante l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così Controparte_1 provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
17.7.1957) e (nato a [...] il [...]) con addebito in capo a Controparte_1 Controparte_1
DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Roma per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 01252, serie A07, parte II dell'anno 1985;
CONDANNA al pagamento della somma di euro 7.616,00, oltre rimborso Controparte_1 forfetario, CPA e IVA come per legge in favore dello Stato stante l'ammissione al patrocinio della parte vittoriosa.
Così deciso in Avezzano, il 5.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr. Leopoldo Sciarrillo
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