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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1241/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1241/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
P. IVA: Parte_1
, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Stefano Gottuso attore
e
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pedrizzi convenuta
e
CP_2
convenuto contumace
OGGETTO: responsabilità del curatore fallimentare – restituzione somme.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Con la presente azione, il curatore del fallimento della Parte_1
chiede accertarsi e dichiararsi, ai sensi degli artt. 34 e 38 L.F., la
[...]
responsabilità solidale di e di per aver Controparte_1 CP_2 quest'ultimo – nel periodo in cui era stato il curatore fallimentare della cooperativa – prelevato le somme di € 10.202,00 e di € 5.000,00 dal conto corrente intestato alla
1 procedura, senza autorizzazione e senza mandato del giudice delegato;
chiede, dunque, condannarsi i convenuti al risarcimento del danno arrecato al patrimonio fallimentare, complessivamente pari ad € 15.202,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai prelievi al soddisfo.
A sostegno della domanda, l'attuale curatore del fallimento – nominato dal giudice delegato in sostituzione del precedente curatore, dr. , il cui mandato era CP_2
stato revocato a causa della grave inerzia e del disinteresse dimostrati nell'espletamento dell'incarico (v. decreto del 19.1.2022, allegato n. 3 al fascicolo di parte attrice) – deduce di aver accertato che, in assenza di autorizzazione del giudice delegato, nel periodo di espletamento dell'incarico, il aveva prelevato dal conto corrente CP_2
intestato alla procedura, acceso presso la Filiale di Amantea della Controparte_1
la somma di € 10.202,00 in data 3.6.2013, tramite bonifico disposto in favore della
[...] con causale “versamento IVA”, e la somma di € 5.000,00 in data Controparte_3
13.8.2013, senza alcuna descrizione in causale;
a seguito di ulteriori accertamenti, il curatore procedente avrebbe altresì constatato che alcun versamento dell'IVA sarebbe stato eseguito in favore dell'Erario e che all'epoca dei fatti sarebbe stato CP_2 amministratore unico e socio per la quota dell'80% del capitale sociale della
[...]
beneficiaria del primo bonifico. A fronte del mancato riscontro – sia Controparte_3
da parte del curatore revocato che da parte dell'istituto di credito presso il quale erano stati effettuati i prelevamenti – delle richieste di esibizione dei mandati di pagamento emessi dal giudice delegato a norma dell'art. 34 legge fall., il nuovo curatore diffidava entrambi i soggetti, odierni convenuti, alla restituzione della complessiva somma di €
15.202,00, poiché prelevata dal conto corrente intestato alla procedura fallimentare in assenza di autorizzazione;
la persistente inadempienza determinava l'attuale curatore del fallimento ad esperire la presente azione giudiziaria.
Si è costituita in giudizio la sola chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea sul presupposto della insussistenza di qualsivoglia responsabilità imputabile all'istituto di credito per i prelievi delle somme depositate sul conto corrente intestato alla curatela, poiché sarebbero stati eseguiti da per scopi CP_2 esclusivamente personali traendo in inganno l'istituto di credito;
pertanto, in via riconvenzionale, la banca ha chiesto di essere manlevata da ogni pregiudizio eventualmente riconosciuto in favore dell'attore, con condanna del solo CP_2
alla restituzione delle somme prelevate.
2 pur regolarmente citato, anche con riguardo alla domanda CP_2
riconvenzionale, non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia (v. dichiarazione di contumacia resa all'udienza del 21.9.2023).
Tanto premesso, la domanda avanzata da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, a tutela della salvaguardia del patrimonio dell'impresa e della sua equa distribuzione tra i creditori, l'art. 34 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con riferimento alle operazioni di prelievo effettuate dal curatore sulle somme depositate su conto corrente intestato alla procedura fallimentare, stabilisce che esse debbano essere eseguite su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
Inoltre, in materia di responsabilità del curatore, il successivo art. 38 prevede che il curatore debba adempiere ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che debba tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, ove annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione;
durante il fallimento, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'attribuire alla responsabilità del curatore fallimentare natura contrattuale «in considerazione della natura del rapporto
(equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale” (v. Cass. n. 13597/2020, in motivazione, che richiama Cass. 16589/2019, 25687/2018, 16214/2007, 5044/2001,
1507/2000, 8716/1996).
Tale orientamento – specifica Cass. n. 13597/2020 – trova conferma nell'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui “la responsabilità nella quale incorre “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta” (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte», potendo «discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice “contatto sociale”, ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento”. “In tal senso” – si legge ancora in pronuncia – “depone
3 anche la riformulazione dell'art. 38 della legge fallimentare, nel senso che «il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio (...) con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico» (laddove il precedente testo prevedeva solo che egli dovesse «adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio») - poiché il passaggio dal paradigma del primo comma dell'art. 1176 cod. civ. (per cui «nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia») a quello del secondo comma (per cui «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata») costituisce una conferma della natura contrattuale della responsabilità, cui
è infatti connaturata la diligenza professionale. Ciò significa che dal curatore si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata
(anche) alla perizia richiesta dall'incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi - a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà - della limitazione di responsabilità contemplata dall'art. 2236 cod. civ. (che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve)”.
La natura contrattuale della responsabilità del curatore rileva ai fini del riparto dell'onere probatorio poiché, com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento (nel caso di specie, il fallimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (nella specie, la verifica dei mandati di pagamento emessi dal giudice delegato, autorizzativi dei prelevamenti effettuati), (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, risulta agli atti che con la sentenza di fallimento n. 4/2008, pronunciata in data 19.6.2008 e pubblicata il 2.7.2008 (allegato n. 2 al fascicolo di parte attrice), il Tribunale di Paola in composizione collegiale dichiarava il fallimento della
” e nominava curatore il dr. Parte_1 CP_2
Dagli estratti del conto corrente n. 101 1002485-9 acceso presso la CP_1 CP_1
filiale di Amantea, intestato al
[...] Controparte_4
risulta ordinata, in data 3.6.2013, la transazione di € 10.202,00 in
[...]
favore di per versamento IVA e, in data 13.8.2013, un Controparte_3
4 prelevamento privo di causale dell'importo di € 5.000,00 (v. estratti conto, allegato n. 4 al fascicolo di parte attrice).
Dalla visura camerale della (v. allegato n. 5 al fascicolo di parte Controparte_3
attrice) risulta che è amministratore unico e socio per l'80% della società, CP_2 in attività dal 2.1.1999, il cui capitale sociale ammonta ad € 10.200,00 di conferimenti in danaro.
Con decreto del 19.1.2022, il Tribunale di Paola in composizione collegiale, preso atto del grave disinteresse dimostrato da rispetto al mantenimento CP_2 dell'incarico di curatore (per non aver egli risposto agli inviti, avanzati dal Tribunale, di relazionare sullo stato della procedura fallimentare e per non aver registrato alcun atto eseguito su sua iniziativa, quanto meno a far data dall'informatizzazione del fascicolo), revocava l'incarico conferito a e lo affidava all'attuale curatore CP_2 [...]
(v. allegato n. 3 al fascicolo di parte attrice). CP_5
Orbene, non può revocarsi in dubbio che le operazioni bancarie su indicate ed oggetto di contestazione siano state eseguite da nel periodo in cui egli era curatore CP_2
del fallimento della cooperativa e, in quanto tale, unico Parte_1
legittimato ad eseguire operazioni sul conto corrente intestato alla procedura (come visto, l'incarico di ha avuto inizio in data 2.7.2008 – data di CP_2
pubblicazione della sentenza di dichiarazione del fallimento della cooperativa e contestuale nomina del curatore – ed è terminato in data 19.1.2022 con il provvedimento di revoca del mandato, mentre le operazioni bancarie oggetto di contestazione sono state eseguite il 3.6.2013 e il 13.8.2013).
D'altra parte, – rimasto contumace – non ha dato prova, come sarebbe CP_2 stato suo onere, dell'esistenza dell'autorizzazione del giudice delegato al compimento delle suddette operazioni bancarie, rappresentata dai mandati di pagamento emessi ex art. 34 legge fall.
Dunque, può dirsi accertata in capo a la responsabilità di cui all'art. 38 CP_2
legge fall., per aver eseguito, in qualità di curatore del fallimento, operazioni di prelievo sulle somme depositate su conto corrente intestato alla procedura fallimentare in assenza dei mandati di pagamento da parte del giudice delegato, così arrecando pregiudizio al bene giuridico rappresentato dall'integrità del patrimonio dell'impresa e dalla sua equa distribuzione tra i creditori.
5 Analoghi profili di responsabilità – sempre di natura contrattuale – devono ascriversi anche all'istituto di credito, in base al combinato disposto dell'art. 34 legge fall., dell'art. 1856 c.c., ai sensi del quale la banca, alla quale è richiesto il grado di diligenza professionale del buon banchiere (bonus argentarius), risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente – nonché dell'art. 131, D.lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), commi 3 e 4, quest'ultimo modificato dall'art. 29, comma 3, D.lgs. n. 136/2024 – secondo cui il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento sottoscritto dal giudice delegato, comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Dalle richiamate disposizioni normative discende l'obbligo giuridico imposto alla banca, in qualità di depositario, di verificare che la sottoscrizione apposta sui mandati di pagamento provenga effettivamente dal giudice delegato, espletando un'attività di comparazione tra la sottoscrizione del documento contenente l'ordine di operazione e la firma depositata;
invero, il soggetto tenuto a predisporne gli accorgimenti relativi all'esecuzione del contratto è il depositario (istituto bancario), il quale ha a disposizione una struttura organizzata, di mezzi e di persone, specificamente deputata alla esecuzione di tali adempimenti per la realizzazione delle obbligazioni previste nel contratto, di natura strumentale e complementare rispetto all'obbligo di custodia e restituzione del denaro affidato (in questo senso, v. Tribunale di Rimini, 29 agosto 2016, n. 1089).
Nel caso di specie, nel formulare la propria tesi difensiva, la banca si è limitata a respingere ogni profilo di responsabilità attribuitole dal curatore fallimentare procedente, sul presupposto che le operazioni bancarie contestate sarebbero state eseguite da per scopi esclusivamente personali, traendo in inganno CP_2
l'istituto di credito.
Tali asserzioni, tuttavia, risultano sprovviste di supporto probatorio, non avendo l'istituto di credito dimostrato, da un lato, di aver richiesto al depositante, al momento degli ordini di prelievo, l'esibizione dei mandati di pagamento emessi dal giudice delegato, provvedendo alle attività di verifica e comparazione delle firme impostogli dalla legge e, dall'altro, la condotta fraudolenta del curatore revocato.
6 Alla luce di quanto precede, la domanda (riconvenzionale) di manleva spiegata dalla banca convenuta nei confronti di nella qualità di curatore del fallimento CP_2
“Cooperativa Madonna del Rosario a.r.l.”, deve essere respinta, perché infondata.
In conclusione, accertata la responsabilità solidale di e della CP_2 [...]
– il primo per aver effettuato operazioni di prelievo delle Controparte_1 somme di € 10.202,00 e di € 5.000,00 dal conto corrente intestato al fallimento della in assenza dei mandati di pagamento emessi dal Parte_1
giudice delegato ai sensi dell'art. 34 legge fall. e la seconda per aver omesso di verificare l'esistenza dei mandati di pagamento autorizzativi delle operazioni – deve disporsi la condanna di e della alla CP_2 Controparte_1 restituzione, in solido, della somma di € 15.202,00 in favore del fallimento, oltre interessi come per legge dai prelievi al soddisfo. La restituzione della predetta somma non inerisce ad una obbligazione risarcitoria per cui dà luogo a un debito non di valore ma di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va provato dal richiedente il quale, nella specie, a tanto non ha provveduto (si argomenta da Cass. n. 5639/2014 e n. 14289/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna dei convenuti, in solido, alla loro rifusione in favore della parte attrice. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della natura e del valore della controversia e della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
Quanto alla domanda formulata dalla banca nei confronti di nulla deve CP_2
essere disposto per le spese poiché il predetto è rimasto contumace e dunque, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (v., per tutte, Cass. n. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna e la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, alla Controparte_1
7 restituzione in favore del in Parte_1
persona del curatore fallimentare, della somma di € 15.202,00, oltre interessi per come indicato in parte motiva;
2. condanna e la in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del in persona del curatore Parte_1
fallimentare, che liquida in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi ed €
5.077,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovute, come per legge;
3. rigetta la domanda proposta dalla , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di nulla per le spese. CP_2
Così deciso in Paola il 12 febbraio 2025.
Il giudice
Maria Grazia Elia
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1241/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
P. IVA: Parte_1
, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Stefano Gottuso attore
e
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pedrizzi convenuta
e
CP_2
convenuto contumace
OGGETTO: responsabilità del curatore fallimentare – restituzione somme.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Con la presente azione, il curatore del fallimento della Parte_1
chiede accertarsi e dichiararsi, ai sensi degli artt. 34 e 38 L.F., la
[...]
responsabilità solidale di e di per aver Controparte_1 CP_2 quest'ultimo – nel periodo in cui era stato il curatore fallimentare della cooperativa – prelevato le somme di € 10.202,00 e di € 5.000,00 dal conto corrente intestato alla
1 procedura, senza autorizzazione e senza mandato del giudice delegato;
chiede, dunque, condannarsi i convenuti al risarcimento del danno arrecato al patrimonio fallimentare, complessivamente pari ad € 15.202,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai prelievi al soddisfo.
A sostegno della domanda, l'attuale curatore del fallimento – nominato dal giudice delegato in sostituzione del precedente curatore, dr. , il cui mandato era CP_2
stato revocato a causa della grave inerzia e del disinteresse dimostrati nell'espletamento dell'incarico (v. decreto del 19.1.2022, allegato n. 3 al fascicolo di parte attrice) – deduce di aver accertato che, in assenza di autorizzazione del giudice delegato, nel periodo di espletamento dell'incarico, il aveva prelevato dal conto corrente CP_2
intestato alla procedura, acceso presso la Filiale di Amantea della Controparte_1
la somma di € 10.202,00 in data 3.6.2013, tramite bonifico disposto in favore della
[...] con causale “versamento IVA”, e la somma di € 5.000,00 in data Controparte_3
13.8.2013, senza alcuna descrizione in causale;
a seguito di ulteriori accertamenti, il curatore procedente avrebbe altresì constatato che alcun versamento dell'IVA sarebbe stato eseguito in favore dell'Erario e che all'epoca dei fatti sarebbe stato CP_2 amministratore unico e socio per la quota dell'80% del capitale sociale della
[...]
beneficiaria del primo bonifico. A fronte del mancato riscontro – sia Controparte_3
da parte del curatore revocato che da parte dell'istituto di credito presso il quale erano stati effettuati i prelevamenti – delle richieste di esibizione dei mandati di pagamento emessi dal giudice delegato a norma dell'art. 34 legge fall., il nuovo curatore diffidava entrambi i soggetti, odierni convenuti, alla restituzione della complessiva somma di €
15.202,00, poiché prelevata dal conto corrente intestato alla procedura fallimentare in assenza di autorizzazione;
la persistente inadempienza determinava l'attuale curatore del fallimento ad esperire la presente azione giudiziaria.
Si è costituita in giudizio la sola chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea sul presupposto della insussistenza di qualsivoglia responsabilità imputabile all'istituto di credito per i prelievi delle somme depositate sul conto corrente intestato alla curatela, poiché sarebbero stati eseguiti da per scopi CP_2 esclusivamente personali traendo in inganno l'istituto di credito;
pertanto, in via riconvenzionale, la banca ha chiesto di essere manlevata da ogni pregiudizio eventualmente riconosciuto in favore dell'attore, con condanna del solo CP_2
alla restituzione delle somme prelevate.
2 pur regolarmente citato, anche con riguardo alla domanda CP_2
riconvenzionale, non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia (v. dichiarazione di contumacia resa all'udienza del 21.9.2023).
Tanto premesso, la domanda avanzata da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, a tutela della salvaguardia del patrimonio dell'impresa e della sua equa distribuzione tra i creditori, l'art. 34 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con riferimento alle operazioni di prelievo effettuate dal curatore sulle somme depositate su conto corrente intestato alla procedura fallimentare, stabilisce che esse debbano essere eseguite su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
Inoltre, in materia di responsabilità del curatore, il successivo art. 38 prevede che il curatore debba adempiere ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che debba tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, ove annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione;
durante il fallimento, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'attribuire alla responsabilità del curatore fallimentare natura contrattuale «in considerazione della natura del rapporto
(equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale” (v. Cass. n. 13597/2020, in motivazione, che richiama Cass. 16589/2019, 25687/2018, 16214/2007, 5044/2001,
1507/2000, 8716/1996).
Tale orientamento – specifica Cass. n. 13597/2020 – trova conferma nell'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui “la responsabilità nella quale incorre “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta” (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte», potendo «discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice “contatto sociale”, ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento”. “In tal senso” – si legge ancora in pronuncia – “depone
3 anche la riformulazione dell'art. 38 della legge fallimentare, nel senso che «il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio (...) con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico» (laddove il precedente testo prevedeva solo che egli dovesse «adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio») - poiché il passaggio dal paradigma del primo comma dell'art. 1176 cod. civ. (per cui «nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia») a quello del secondo comma (per cui «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata») costituisce una conferma della natura contrattuale della responsabilità, cui
è infatti connaturata la diligenza professionale. Ciò significa che dal curatore si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata
(anche) alla perizia richiesta dall'incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi - a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà - della limitazione di responsabilità contemplata dall'art. 2236 cod. civ. (che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve)”.
La natura contrattuale della responsabilità del curatore rileva ai fini del riparto dell'onere probatorio poiché, com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento (nel caso di specie, il fallimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (nella specie, la verifica dei mandati di pagamento emessi dal giudice delegato, autorizzativi dei prelevamenti effettuati), (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, risulta agli atti che con la sentenza di fallimento n. 4/2008, pronunciata in data 19.6.2008 e pubblicata il 2.7.2008 (allegato n. 2 al fascicolo di parte attrice), il Tribunale di Paola in composizione collegiale dichiarava il fallimento della
” e nominava curatore il dr. Parte_1 CP_2
Dagli estratti del conto corrente n. 101 1002485-9 acceso presso la CP_1 CP_1
filiale di Amantea, intestato al
[...] Controparte_4
risulta ordinata, in data 3.6.2013, la transazione di € 10.202,00 in
[...]
favore di per versamento IVA e, in data 13.8.2013, un Controparte_3
4 prelevamento privo di causale dell'importo di € 5.000,00 (v. estratti conto, allegato n. 4 al fascicolo di parte attrice).
Dalla visura camerale della (v. allegato n. 5 al fascicolo di parte Controparte_3
attrice) risulta che è amministratore unico e socio per l'80% della società, CP_2 in attività dal 2.1.1999, il cui capitale sociale ammonta ad € 10.200,00 di conferimenti in danaro.
Con decreto del 19.1.2022, il Tribunale di Paola in composizione collegiale, preso atto del grave disinteresse dimostrato da rispetto al mantenimento CP_2 dell'incarico di curatore (per non aver egli risposto agli inviti, avanzati dal Tribunale, di relazionare sullo stato della procedura fallimentare e per non aver registrato alcun atto eseguito su sua iniziativa, quanto meno a far data dall'informatizzazione del fascicolo), revocava l'incarico conferito a e lo affidava all'attuale curatore CP_2 [...]
(v. allegato n. 3 al fascicolo di parte attrice). CP_5
Orbene, non può revocarsi in dubbio che le operazioni bancarie su indicate ed oggetto di contestazione siano state eseguite da nel periodo in cui egli era curatore CP_2
del fallimento della cooperativa e, in quanto tale, unico Parte_1
legittimato ad eseguire operazioni sul conto corrente intestato alla procedura (come visto, l'incarico di ha avuto inizio in data 2.7.2008 – data di CP_2
pubblicazione della sentenza di dichiarazione del fallimento della cooperativa e contestuale nomina del curatore – ed è terminato in data 19.1.2022 con il provvedimento di revoca del mandato, mentre le operazioni bancarie oggetto di contestazione sono state eseguite il 3.6.2013 e il 13.8.2013).
D'altra parte, – rimasto contumace – non ha dato prova, come sarebbe CP_2 stato suo onere, dell'esistenza dell'autorizzazione del giudice delegato al compimento delle suddette operazioni bancarie, rappresentata dai mandati di pagamento emessi ex art. 34 legge fall.
Dunque, può dirsi accertata in capo a la responsabilità di cui all'art. 38 CP_2
legge fall., per aver eseguito, in qualità di curatore del fallimento, operazioni di prelievo sulle somme depositate su conto corrente intestato alla procedura fallimentare in assenza dei mandati di pagamento da parte del giudice delegato, così arrecando pregiudizio al bene giuridico rappresentato dall'integrità del patrimonio dell'impresa e dalla sua equa distribuzione tra i creditori.
5 Analoghi profili di responsabilità – sempre di natura contrattuale – devono ascriversi anche all'istituto di credito, in base al combinato disposto dell'art. 34 legge fall., dell'art. 1856 c.c., ai sensi del quale la banca, alla quale è richiesto il grado di diligenza professionale del buon banchiere (bonus argentarius), risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente – nonché dell'art. 131, D.lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), commi 3 e 4, quest'ultimo modificato dall'art. 29, comma 3, D.lgs. n. 136/2024 – secondo cui il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento sottoscritto dal giudice delegato, comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Dalle richiamate disposizioni normative discende l'obbligo giuridico imposto alla banca, in qualità di depositario, di verificare che la sottoscrizione apposta sui mandati di pagamento provenga effettivamente dal giudice delegato, espletando un'attività di comparazione tra la sottoscrizione del documento contenente l'ordine di operazione e la firma depositata;
invero, il soggetto tenuto a predisporne gli accorgimenti relativi all'esecuzione del contratto è il depositario (istituto bancario), il quale ha a disposizione una struttura organizzata, di mezzi e di persone, specificamente deputata alla esecuzione di tali adempimenti per la realizzazione delle obbligazioni previste nel contratto, di natura strumentale e complementare rispetto all'obbligo di custodia e restituzione del denaro affidato (in questo senso, v. Tribunale di Rimini, 29 agosto 2016, n. 1089).
Nel caso di specie, nel formulare la propria tesi difensiva, la banca si è limitata a respingere ogni profilo di responsabilità attribuitole dal curatore fallimentare procedente, sul presupposto che le operazioni bancarie contestate sarebbero state eseguite da per scopi esclusivamente personali, traendo in inganno CP_2
l'istituto di credito.
Tali asserzioni, tuttavia, risultano sprovviste di supporto probatorio, non avendo l'istituto di credito dimostrato, da un lato, di aver richiesto al depositante, al momento degli ordini di prelievo, l'esibizione dei mandati di pagamento emessi dal giudice delegato, provvedendo alle attività di verifica e comparazione delle firme impostogli dalla legge e, dall'altro, la condotta fraudolenta del curatore revocato.
6 Alla luce di quanto precede, la domanda (riconvenzionale) di manleva spiegata dalla banca convenuta nei confronti di nella qualità di curatore del fallimento CP_2
“Cooperativa Madonna del Rosario a.r.l.”, deve essere respinta, perché infondata.
In conclusione, accertata la responsabilità solidale di e della CP_2 [...]
– il primo per aver effettuato operazioni di prelievo delle Controparte_1 somme di € 10.202,00 e di € 5.000,00 dal conto corrente intestato al fallimento della in assenza dei mandati di pagamento emessi dal Parte_1
giudice delegato ai sensi dell'art. 34 legge fall. e la seconda per aver omesso di verificare l'esistenza dei mandati di pagamento autorizzativi delle operazioni – deve disporsi la condanna di e della alla CP_2 Controparte_1 restituzione, in solido, della somma di € 15.202,00 in favore del fallimento, oltre interessi come per legge dai prelievi al soddisfo. La restituzione della predetta somma non inerisce ad una obbligazione risarcitoria per cui dà luogo a un debito non di valore ma di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va provato dal richiedente il quale, nella specie, a tanto non ha provveduto (si argomenta da Cass. n. 5639/2014 e n. 14289/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna dei convenuti, in solido, alla loro rifusione in favore della parte attrice. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della natura e del valore della controversia e della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
Quanto alla domanda formulata dalla banca nei confronti di nulla deve CP_2
essere disposto per le spese poiché il predetto è rimasto contumace e dunque, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (v., per tutte, Cass. n. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna e la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, alla Controparte_1
7 restituzione in favore del in Parte_1
persona del curatore fallimentare, della somma di € 15.202,00, oltre interessi per come indicato in parte motiva;
2. condanna e la in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del in persona del curatore Parte_1
fallimentare, che liquida in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi ed €
5.077,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovute, come per legge;
3. rigetta la domanda proposta dalla , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di nulla per le spese. CP_2
Così deciso in Paola il 12 febbraio 2025.
Il giudice
Maria Grazia Elia
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