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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3245/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3245/2015 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R.CAMPANA 10 64100 TERAMOpresso il difensore avv. OLIVIERI GIUSEPPE
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. TRACANNA SANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI GERMANESI N. 2 66100 CHIETIpresso il difensore avv. TRACANNA SANDRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
[...] presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettie memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si oppone al precetto a lui intimato da con cartella di Parte_1 CP_1 pagamento numero 1082006001 4661139000 del 2006 in quanto il credito dell'Agenzia delle entrate è inesistente stante la somma a credito del ricorrente per le imposte dell'anno 2002. in esito a dichiarazione del terzo pignorato, arma dei Carabinieri, la somma fu assegnata al pignorante.
Invoca la prescrizione.afferma che essendo il pignoramento intervenuto su stipendio su cui gran parte è stata ceduta volontariamente per prestiti come quota globale la quota ceduta e pignorava superava di molto la quota legale. l'ente impositore afferma che trattandosi di debito Irpef ogni eccezione sulla sussistenza del credito avrebbe dovuto essere posta dinanzi alla competente allora commissione tributaria provinciale;
la cartella quanto alla regolarità formale non è stata attaccata dal ricorrente. La cartella è stata regolarmente notificata e pertanto il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. Non trova applicazione l'art. 72 ter in quanto il terzo pignorato non è filiale di Banca o ufficio postale dove viene accreditato lo stipendio ma l'arma dei Carabinieri.
L'assegnazione è già sulla sola differenza tra le somme già cedute e la metà dello stipendio, nel limite massimo del decimo. Va quindi confermata l'assegnazione come a suo tempo disposta del giudice della esecuzione. Nessun incombente istruttorio è stato richiesto e pertanto fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come ha affermato la Cassazione a Sezioni Unite, 11989/17, presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, sicché, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia che non sia il giudice civile. Invero, in sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia. Pertanto la giurisdizione bene è stata individuata in questo Giudice dall'opponente. Venendo al merito, ovviamente la cartella, non opposta, preclude al Giudice, il cui esame verte sulla regolarità del titolo, di appurare se effettivamente sia ingiusta perché a suo tempo le imposte dirette sono state pagate dall'opponente; egli avrebbe dovuto fare ricorso, una volta raggiunto dall'atto che accertava la dedotta evasione, dinanzi alla competente Giustizia Tributaria;
qui il titolo è consolidato. Per quanto attiene la prescrizione maturata tra notifica originaria della cartella e pignoramento ( si invoca la prescrizione quinquennale, e sono passati sette anni ) È però noto che la prestazione tributaria, stante la autonomia dei singoli periodi di imposta e della relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. (v. Cass. n. 2941 del 2007). Per cui, in tema Irpef, bene ha ritenuto non decorsa la prescrizione , decennale, in ordine ai tributi richiesti. Per quanto infine attiene il sopraggiunto limite alla pignorabilità, valgono le considerazioni, qui richiamate, dal Giudice della Esecuzione nella ordinanza che ha revocato la disposta sospensione;
non consta che in concreto tali termini siano stati superati, qui richiamata la ordinanza del G E del 18 giugno 2015, sempre rispettata in sede di esecuzione, che stabilisce i limiti entro i quali l'assegnazione mese per mese ha efficacia;
non specificamente contestata quanto ai criteri ivi indicati, sia attuali che futuri. Ne consegue pertanto che la opposizione va respinta, con spese.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Respinge la opposizione e condanna l'opponente alle spese di lite, che liquida in euro 2540 per compensi, oltre esborsi, accessori e 15% rimborso forfettario.
Teramo, 18 Gennaio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3245/2015 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R.CAMPANA 10 64100 TERAMOpresso il difensore avv. OLIVIERI GIUSEPPE
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. TRACANNA SANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI GERMANESI N. 2 66100 CHIETIpresso il difensore avv. TRACANNA SANDRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
[...] presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettie memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si oppone al precetto a lui intimato da con cartella di Parte_1 CP_1 pagamento numero 1082006001 4661139000 del 2006 in quanto il credito dell'Agenzia delle entrate è inesistente stante la somma a credito del ricorrente per le imposte dell'anno 2002. in esito a dichiarazione del terzo pignorato, arma dei Carabinieri, la somma fu assegnata al pignorante.
Invoca la prescrizione.afferma che essendo il pignoramento intervenuto su stipendio su cui gran parte è stata ceduta volontariamente per prestiti come quota globale la quota ceduta e pignorava superava di molto la quota legale. l'ente impositore afferma che trattandosi di debito Irpef ogni eccezione sulla sussistenza del credito avrebbe dovuto essere posta dinanzi alla competente allora commissione tributaria provinciale;
la cartella quanto alla regolarità formale non è stata attaccata dal ricorrente. La cartella è stata regolarmente notificata e pertanto il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. Non trova applicazione l'art. 72 ter in quanto il terzo pignorato non è filiale di Banca o ufficio postale dove viene accreditato lo stipendio ma l'arma dei Carabinieri.
L'assegnazione è già sulla sola differenza tra le somme già cedute e la metà dello stipendio, nel limite massimo del decimo. Va quindi confermata l'assegnazione come a suo tempo disposta del giudice della esecuzione. Nessun incombente istruttorio è stato richiesto e pertanto fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come ha affermato la Cassazione a Sezioni Unite, 11989/17, presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, sicché, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia che non sia il giudice civile. Invero, in sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia. Pertanto la giurisdizione bene è stata individuata in questo Giudice dall'opponente. Venendo al merito, ovviamente la cartella, non opposta, preclude al Giudice, il cui esame verte sulla regolarità del titolo, di appurare se effettivamente sia ingiusta perché a suo tempo le imposte dirette sono state pagate dall'opponente; egli avrebbe dovuto fare ricorso, una volta raggiunto dall'atto che accertava la dedotta evasione, dinanzi alla competente Giustizia Tributaria;
qui il titolo è consolidato. Per quanto attiene la prescrizione maturata tra notifica originaria della cartella e pignoramento ( si invoca la prescrizione quinquennale, e sono passati sette anni ) È però noto che la prestazione tributaria, stante la autonomia dei singoli periodi di imposta e della relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. (v. Cass. n. 2941 del 2007). Per cui, in tema Irpef, bene ha ritenuto non decorsa la prescrizione , decennale, in ordine ai tributi richiesti. Per quanto infine attiene il sopraggiunto limite alla pignorabilità, valgono le considerazioni, qui richiamate, dal Giudice della Esecuzione nella ordinanza che ha revocato la disposta sospensione;
non consta che in concreto tali termini siano stati superati, qui richiamata la ordinanza del G E del 18 giugno 2015, sempre rispettata in sede di esecuzione, che stabilisce i limiti entro i quali l'assegnazione mese per mese ha efficacia;
non specificamente contestata quanto ai criteri ivi indicati, sia attuali che futuri. Ne consegue pertanto che la opposizione va respinta, con spese.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Respinge la opposizione e condanna l'opponente alle spese di lite, che liquida in euro 2540 per compensi, oltre esborsi, accessori e 15% rimborso forfettario.
Teramo, 18 Gennaio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3