Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Giudice Filomena Albano
Maria Vittoria Caprara Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4856/2024, introdotta da Parte 1 AREZZO (AR), 09/04/1966), con il patrocinio dell'avv. LIBERTI
CRISTINA;
E
Controparte 1 (ROMA (RM), 10/01/1968), con il patrocinio dell'avv. LIBERTI CRISTINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte 1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29/06/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Roma, Via Tina Modotti, 22 resta assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto ed il marito se ne è già allontanato in data 01.01.2024, d'intesa con la moglie medesima. Attualmente il Sig. Pt 1 imora in Roma, in Via Panfilo Castaldi 9, presso la residenza di un amico.
3. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento ma, ai fini degli accordi intercorsi tra i coniugi ed ai fini di giungere ad una separazione consensuale, il Sig. Pt_1
[...] i impegna inderogabilmente e senza condizione alcuna a trasferire, a titolo gratuito, ed a favore della Sig.ra Controparte_1 la quota del 50% di Sua proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Tina Modotti, 22, censita al Catasto di Roma al Foglio 876, Particella 552, subalterno 32. Il predetto trasferimento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento di omologazione concesso dal Tribunale Ordinario di Roma presso un Notaio di fiducia scelto dal Sig. Parte 1 che provvederà anche ad accollarsi gli eventuali oneri fiscali e le spese notarili relative all'atto in parola.
4. I figli maggiorenni Per 1 e Per 2 , studenti, non sono economicamente autosufficienti e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocati, prevalentemente, presso la madre e nella casa familiare di Roma, Via Tina Modotti, 22.
Atteso il rapporto sereno che sussiste tra i figli ed i genitori, il padre potrà vedere, ed avere
Quanto alle ferie estive, ed alle vacanze natalizie e pasquali, nonché a tutte le rimanenti festività, i coniugi si impegnano ad accordarsi tra Loro di volta in volta, avuto riguardo ciascuno alle proprie ferie, nonché alle esigenze ed ai desideri dei figli. I coniugi, inoltre, concordano che in caso in cui uno dei due abbia difficoltà nell'organizzare la gestione dei figli, si potrà rivolgere all'altro preferendolo sempre rispetto all'ausilio di soggetti terzi.
I coniugi si danno reciprocamente atto che manterranno un giusto margine di elasticità anche in ordine all'educazione dei figli, tenendo in debito conto i loro desideri e sempre nel loro migliore interesse e benessere.
5. A titolo di contributo al mantenimento dei figli Per 1 e Per 2 il Sig. Pt 1 i impegna a corrispondere alla Sig.ra CP 1 l'importo mensile di complessivi Euro 1.000,00 (mille/
00), da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e con decorrenza dal giorno in cui il Sig. Pt 1 allontanato dalla casa coniugale (ovvero dalla data del 01.01.2024), sul seguente c.c. bancario (IBAN: [...]X22).
Qualora i figli ne facciano espressa richiesta, considerata la maggiore età, i coniugi sin d'ora si accordano sulla circostanza che il Sig. Pt 1 otrà versare, pro-quota, il contributo al mantenimento direttamente a Loro favore, fermo restando che i medesimi dovranno proporzionalmente partecipare nelle spese di gestione della casa familiare congiuntamente con la madre, Sig.ra CP_1
Il predetto contributo al mantenimento comprende tutte le spese di ordinaria amministrazione, mentre non comprende tutte le c.d. “spese straordinarie" - come indicate nel Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Roma, noto alle parti - che dovranno essere affrontate nella misura del 50% (cinquanta per cento) per ciascuno. In caso di spese straordinarie debitamente documentate e concordate, dovrà essere - vicendevolmente
- versata la metà dell'importo necessario tramite bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato, entro e non oltre giorni 10 (dieci). Il Sig. Parte 1 si impegna, altresì, a corrispondere autonomamente le spese relative al Corso di Specializzazione in Osteopatia per il figlio Per_2 per l'importo annuale di Euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00), oltre alle spese aggiuntive relative alle specializzazioni e sino al termine degli studi.
6. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: Parte 1 AREZZO (AR), dichiara la separazione personale dei coniugi 09/04/1966) e (ROMA (RM), 10/01/1968), che hanno contratto Controparte 1 matrimonio in Roma in data 29/06/2000, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 778, Parte 2, Serie A 04 Anno 2000, alle condizioni di cui in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice estensore
Maria Vittoria Caprara
Il Presidente
Marta Tenzi