Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 596/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. dell'11/4/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott.ssa Benedetta Rossella Setta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.g. 596/2017 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leone Arturo, Berti Arnoaldi Alessandro e D'aragona Marco, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D'Aragona Marco
APPELLANTE
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Siniscalco Paolo e Musio Antonio, elettivamente domiciliato presso i predetti difensori
APPELLATA
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Come note scritte in sostituzione di udienza depositate ex art. 127ter c.p.c. che si intendono qui ripetute e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 596/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo in data 6/4/2017 e regolarmente notificata in data 27/3/2017, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di /2016, depositata in data 27/9/2016, non notificata, con la quale accoglieva la domanda avanzata da dichiarando, ai sensi dell'art. 1418, primo comma c.c., la nullità Parte_2 dei contratti di partecipazione alla lotteria istantanea “Nuovo Maxi Miliardario”,
“€500 Milioni Super Cash”, “Nuovo Turista per sempre”, “Turista per sempre” e “Nuovo Miliardario” per asserita violazione della norma imperativa di cui all'art. 7, comma 5 del Decreto Balduzzi, e ordinava la restituzione della somma di € 3.290,00, oltre interessi della domanda.
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, citava Controparte_1 in giudizio al fine di ottenere la nullità, o in alternativa Parte_1
l'annullabilità per vizio del consenso, dei contratti di gioco di lotteria istantanea
“Nuovo Maxi Miliardario”, “€500 Milioni Super Cash”, “Nuovo Turista per sempre”, “Turista per sempre” e “Nuovo Miliardario” per non aver inserito le informazioni di cui all'art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, sostenendo si trattasse di una norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c.; in via subordinata, chiedeva l'accertamento e la condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., per non aver fornito le necessarie informazione al fine di una consapevole conclusione del contratto.
Si costituiva la quale eccepiva: in via preliminare, il Parte_1 difetto di legittimazione attiva sul presupposto che il possesso del biglietto della lotteria perdente non indicava la titolarità e la legittimazione ad agire in giudizio, in quanto non provava la sua qualità di contraente;
nel merito, che alcuna violazione dell'art. 7, comma 5 del Decreto Balduzzi si era configurata, in primo luogo, perché il contratto di gioco aveva una natura aleatoria e il regolamento di lotteria istantanea, affisso in ciascuna ricevitoria, informava il cliente della natura e dei rischi del contratto;
in secondo luogo, il Decreto Balduzzi non era applicabile per i contratti di gioco per cui è causa, in particolare con riguardo al contratto di gioco “Turista per sempre”, in quanto antecedenti all'entrata in vigore dello stesso;
nonché, dalla dimensione dei biglietti della lotteria emessi all'epoca, non potevano essere inserite tali informazioni, per cui si faceva direttamente rinvio al sito web, rinvio che rendeva conoscibile le condizioni contrattuali;
in terzo luogo, la norma di cui all'art. 7, comma 5, prescrive un dovere di informazione che incombeva sul giocatore e, pertanto non era qualificabile come una norma imperativa;
che alcuna condizione per l'annullabilità dei contratti di gioco sussisteva, in quanto vi erano tutti i presupposti, in fase precontrattuale, per il giocatore per conoscere l'alea e le possibilità di vincita, e, sul punto, l'art. 22 del Codice del Consumo non prescrive, in caso di omesse informazione, né la nullità e né l'annullabilità; che
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infondata era altresì la domanda subordinata del risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
Il Giudice di primo grado rigettava, in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di in quanto il possesso dei tagliandi, Controparte_1 prodotti dall'attrice, identificava il titolare del diritto ad incassare la vincita e, di conseguenza, la legittimazione a far valere i diritti ad esso connessi.
Nel merito, rilevava la natura imperativa dell'art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012 e L. n. 189/2012, in quanto si poneva a tutela di un interesse generale, quale, in particolare, il diritto alla salute, e ne derivava, inoltre, l'obbligo inderogabile di inserire nel retro dei tagliandi le probabilità di vincita. Evidenziava, inoltre, la sussistenza della possibilità di inserire, successivamente all'entrata in vigore del Decreto Balduzzi, tale informazione, senza operare alcun rinvio, di cui le parti convenute risultavano essere inadempienti. Pertanto, accoglieva la domanda rilevando la sussistenza della violazione dell'art. 7, comma 5 del Decreto Balduzzi e dichiarando quindi la nullità dei contratti di gioco per violazione della norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c., disponendo, dunque, la restituzione dell'indebita somma di € 3.290,00.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, deduceva l'appellante: che il giudice di prime cure era incorso in vizio di errata e contraddittoria ricostruzione del fatto, nella misura in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, poiché il semplice possesso dei tagliandi non poteva valere a fondare la legittimazione attiva dell'attore; che il giudice di primo grado aveva omesso di valutare l'inapplicabilità del decreto Balduzzi ai contratti di gioco in quanto non vi è prova della data certa di acquisto dei tagliandi, e, in ogni caso, erano stati emessi prima dell'entrata in vigore della testo normativo;
che il Giudice di Pace adito aveva fornito un'errata interpretazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012, poiché, in primo luogo, il precetto ivi contenuto non può essere interpretato come norma di validità, avendo esso ad oggetto semplici obblighi informativi, ed in quanto, poi, proprio relativamente a tale versante, le informazioni relative alle probabilità di vincita erano state rese note dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale, la cui indicazione era puntualmente riportata sullo stesso tagliando da gioco;
che l'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012 è qualificabile come una norma di comportamento, da cui consegue la responsabilità dell'autore e non anche la nullità; che era stato violato l'art. 22 del Codice del Consumo, quale principio informatore a carico del cliente;
che, in ogni caso, l'obbligo informativo era stato soddisfatto con l'inserimento del rinvio al sito web;
reiterava, infine, le eccezione relative all'infondatezza della domanda avente a oggetto il risarcimento 4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 596/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
del danno da responsabilità precontrattuale, già articolate con la comparsa di costituzione di primo grado.
Concludeva, pertanto, l'appellante per la riforma della sentenza impugnata ed il consequenziale rigetto della domanda articolata in primo grado, con obbligo dell'appellata alla restituzione delle percepite in forza della sentenza appellata, vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 6/7/2017, si costituiva contestando le deduzioni dell'appellante e, sul presupposto Controparte_1 della correttezza della pronuncia di prime cure, ne chiedeva la conferma, con conseguente rigetto del proposto appello;
in particolare, deduceva l'appellata che sussisteva la propria legittimazione attiva, essendo, in proposito, sufficiente il possesso del titolo regolarmente provato in primo grado;
contestava, nel merito, i motivi di gravame articolati dall'appellante, evidenziando che la norma dell'art. 7 citata è da considerarsi norma imperativa, in quanto volta alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, e, dunque, il mancato rispetto della stessa non poteva che condurre alla nullità del titolo, con conseguente diritto alle restituzioni, e, in via subordinata, reiterava la domanda di accertamento dell'annullabilità per vizio del consenso dei contratti di gioco, nonché la domanda di risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. per responsabilità precontrattuale.
Concludeva, pertanto, l'appellata per il rigetto del gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, dopo aver valutato l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e 348ter, a seguito di una serie di rinvii, mutato il magistrato, la causa, all'udienza del 11/4/2025, veniva decisa ai sensi dell'art. 352, ultimo comma c.p.c. e dell'art. 281sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n. 9936/2014). Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica dee soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia
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processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014).
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento con integrale riforma della sentenza n. 914/2016 del Giudice di Pace di Agropoli.
Giova, innanzitutto, precisare che, ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la fondamentale divergenza che caratterizza i differenti effetti scaturenti dal mancato rispetto di norme imperative, a seconda che esse siano norme imperative di validità o norme imperative di comportamento.
Ed infatti, è necessario sgombrare il campo da dubbi circa la suddetta distinzione, che pare essere stata foriera di incongruenze interpretative nell'ambito della sentenza di primo grado e delle difese articolate dall'odierno appellato Controparte_1
La qualificazione di una norma come norma imperativa, invero, non comporta, di per sé, che la sanzione prevista per la relativa violazione sia la nullità del contratto nel cui ambito essa sia stata perpetrata, giacché ciò che rileva sul punto è, in verità, la qualifica della norma imperativa come norma di validità o norma di comportamento.
Solo la violazione delle prime, in particolare, comporta la configurabilità dell'ipotesi contemplata dall'art. 1418, comma 1 c.c., di nullità cd. “virtuale”, pur in assenza di un'espressa sanzione che sancisca esplicitamente la configurabilità della più grave forma di patologia negoziale, nel qual caso, come noto, è dato discorrere di nullità cd. “testuale”. Per contro, la violazione di norme di comportamento è foriera solo ed esclusivamente di responsabilità in capo al contraente che abbia posto in essere la relativa violazione.
La distinzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, a partire dalla nota pronuncia, resa dalle Sezioni Unite, n. 26724 del 19/12/2007 – che, nell'attribuire valenza costituzionale al principio di buona fede, ha, comunque, ribadito la natura di norma di condotta delle disposizioni che di essa sono espressione, salvi i casi puntualmente previsti dalla legge, facendone discendere, quale sanzione per il comportamento di esse violativo, la sola responsabilità, contrattuale o precontrattuale, della parte che quella violazione ha perpetrato – sino ai tempi più recenti, quando la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative,
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unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità” (Cass., sez. III, 31/5/2021, n. 15099).
La giurisprudenza citata, più in dettaglio, si è occupata della tematica proprio in relazione agli obblighi informativi (inerenti ai contratti di intermediazione finanziaria), espressamente statuendo che “la violazione dei doveri di informazione del cliente (…) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto (…); in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del contratto” (Cass., sez. un., n. 26724/07 cit.).
In altri termini, la violazione di obblighi informativi, proprio in quanto violazione di una norma, per quanto imperativa, di condotta, qual è il dovere di comportamento secondo buona fede, non può, in assenza di un'espressa previsione di nullità testuale, condurre alla declaratoria di nullità virtuale del contratto, ma può essere foriera di responsabilità precontrattuale per la parte che detta violazione abbia posto in essere.
Ha, dunque, certamente errato il Giudice di Pace nel ritenere che la presunta violazione dell'art. 7, comma 5 del D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, potesse condurre alla nullità dei contratti stipulati tra l'attore e le odierne appellanti, sul presupposto che tale norma avesse carattere imperativo.
Per quanto, infatti, sia innegabile la valenza imperativa di detta norma, ne è altrettanto evidente la natura di condotta, giacché scaturente dal generale obbligo di buona fede, che permea i rapporti negoziali, proprio in considerazione del fatto che tali obblighi informativi afferiscono all'esplicitazione, da un lato, dei rischi che il gioco comporta per la salute delle persone, e delle probabilità di vincita, dall'altro, quale espressione diretta di trasparenza, in quanto precipitato immediato della correttezza contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo, in un caso analogo a quello attualmente al vaglio del Tribunale, di precisare che “L'obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare
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che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa” (Cass., sez. VI-III, n. 26999/2021).
Orbene, il piano dell'analisi avrebbe dovuto, già in primo grado, essere spostato sulla configurabilità della responsabilità delle odierne appellanti, ai sensi dell'art. 1337 c.c., eccepita da , seppur in via subordinata, nel giudizio di CP_1 prime cure e ribadita nel corso del giudizio di gravame;
di conseguenza, il principio devolutivo che governa il processo d'appello impone al Tribunale di vagliare compiutamente l'eccezione regolarmente reiterata.
Sul punto, in via del tutto preliminare, è opportuno evidenziare che gli obblighi informativi imposti dal più volte citato art. 7 si considerano correttamente adempiuti anche se, pur in assenza dell'indicazione, sul tagliando stesso, delle probabilità percentuali di vincita e degli avvisi sulla nocività del gioco, sia ivi riportato il sito internet, consultando il quale è possibile reperire le medesime informazioni.
Ebbene, anche sotto tale profilo, la domanda articolata già in primo grado dall'odierno appellato è infondata e non può trovare accoglimento.
In proposito, è appena il caso di ricordare che la responsabilità precontrattuale, in quanto ancorata ai criteri probatori che regolano l'illecito aquiliano, comporta che l'onus probandi sulla relativa configurabilità sia a carico di colui che si pretende danneggiato, il quale è tenuto a provare la sussistenza della condotta illecita, il danno concretamente subito ed il nesso eziologico che avvince i due precitati elementi e che si sostanzia, nello specifico caso della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi informativi, stante la natura omissiva della stessa, nella dimostrazione che, qualora il danneggiante avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, il danneggiato non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso – ma non può certo essere questo il caso per evidenti ragioni date dalla natura del contratto da gioco – a condizioni diverse.
Ebbene, nel caso di specie risultano totalmente manchevoli, tanto la prova della condotta illecita perpetrata, quanto quella del nesso causale, nei termini innanzi specificati.
L'appellato, infatti, ha evidenziato, nella descrizione dei tagliandi, che questi contenevano un rinvio al sito web, in cui poter reperire le informazioni relative alla probabilità di vincita (cfr. atto di citazione, nel fascicolo di primo grado, alla pag. 5).
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In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che, stante la produzione in giudizio dei tagliandi per cui è causa, si evince la sussistenza del rinvio al sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it, in cui poter reperire le informazioni in merito alle probabilità di vincita. Pertanto, è assolutamente dirimente la motivazione che il giudice di prime cure ha fornito in merito;
ed infatti, nel voler affermare l'inidoneità della condotta posta in essere dall'odierna appellante, il Giudice di Pace ha testualmente affermato, in parte motiva, che “Nei tagliandi prodotti nel presente giudizio, infatti, compare solo la possibilità del rinvio alla consultazione del sito web;
è evidente che l'omessa indicazione della probabilità di vincita costituisca una palese violazione delle prescrizioni dettate in materia dalla legge al fine di tutelare i diritti del consumatore” (cfr. pag. n. 3 della sentenza impugnata).
Il giudice di primo grado, dunque, aveva constatato la sussistenza dell'indicazione del sito web e non l'aveva, errando, ritenuta sufficiente al corretto adempimento degli obblighi informativi imposti.
Non è, dunque, provata la sussistenza della condotta illecita, ritenendosi, come già precisato, sufficiente il richiamo al sito sul quale reperire le informazioni da fornire al contraente, ma nemmeno è provato – e, a ben vedere, più a monte, nemmeno allegato – il nesso eziologico nei termini visti.
L'appello deve, quindi, trovare accoglimento e, per l'effetto, deve essere integralmente riformata la sentenza di prime cure, nella misura in cui aveva accolto la domanda e condannato le odierne appellanti alla restituzione di € 3.290,00 a favore dell'odierno appellato.
Le spese di lite, considerata la sussistenza di orientamenti non uniformi dei giudici di merito fino all'intervento della Cassazione del 2021, militano per la compensazione delle spese di lite del doppio grado di lite.
Allo stato non può essere accolta la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in difetto di prova in ordine alla corresponsione di somme.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado n. 914/2016, rigetta la domanda articolata in primo grado da Controparte_1
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- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, relativamente al primo ed al secondo grado di giudizio.
Così deciso in data 18/4/2025.
Il Giudice
Dott. Benedetta Rossella Setta
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