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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2782/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2782/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , nata in data [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata alla via Discesa
Gradoni Porta Marina, n° 8, presso lo studio dell'Avv. Celia Marco (C.F.: ), C.F._2 che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e ivi CP_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliata alla via Discesa Gradoni
Porta Marina, n° 8, presso lo studio dell'Avv. Celia Marco (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in forza di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il giorno 6 giugno 2024, adiva il Tribunale di Catanzaro, al fine Parte_1 di ottenere la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio CP_1
(trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 1999, n. 60, parte II, serie A), in data
29.08.1999, a Palmi (RC), premettendo che dalla loro unione erano nate le figlie Per_1
(27.02.2002) e (28.01.2004), entrambe maggiorenni e studentesse, non economicamente Per_2 autosufficienti.
Rappresentava che, con il passare degli anni, la vita matrimoniale si era rilevata intollerabile, al punto tale da imporre la richiesta di separazione personale giudiziale.
In data 7 ottobre 2024, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di CP_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi e dichiarava che nelle more del procedimento i coniugi avevano raggiunto un accordo, allegato in atti, per trasformare la procedura da giudiziale a consensuale.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale, così censita al NCEU del Comune di Catanzaro al foglio nr. 78, p.lla 395 sub
10 e sub 16 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, è assegnata al Sig. e l'altro CP_1 coniuge se ne allontanerà entro 90 giorni.
3. I ricorrenti continueranno a pagare nella misura del 50% ciascuno le rate del mutuo acceso presso la per l'acquisto della casa coniugale, oltre a tutte le altre spese già in essere. Parte_2
4. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
5. Le figlie e resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso il Per_1 Per_2 padre.
6. La Sig.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alle figlie l'assegno Parte_1 di €. 50,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di Gennaio 2025: importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
7. La Sig.ra si impegna inoltre a rimborsare a la quota del 50% delle Parte_1 CP_1 eventuali spese straordinarie sostenute per le figlie in conformità del "Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del
Tribunale di Catanzaro" 8. Tutte le spese extra assegno per il mantenimento ordinario, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
9. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
10. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno) e salvo che le stesse vengano versate direttamente sui conti delle figlie ormai maggiorenni”.
All'esito dell'udienza del 6.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata in data [...] a [...], e (C.F.: C.F._1 CP_1 ), nato il [...] a [...], che contrassero matrimonio in data C.F._3
29.08.1999 a Palmi (RC), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 1999, n. 60, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palmi (RC), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2782/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , nata in data [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata alla via Discesa
Gradoni Porta Marina, n° 8, presso lo studio dell'Avv. Celia Marco (C.F.: ), C.F._2 che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e ivi CP_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliata alla via Discesa Gradoni
Porta Marina, n° 8, presso lo studio dell'Avv. Celia Marco (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in forza di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il giorno 6 giugno 2024, adiva il Tribunale di Catanzaro, al fine Parte_1 di ottenere la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio CP_1
(trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 1999, n. 60, parte II, serie A), in data
29.08.1999, a Palmi (RC), premettendo che dalla loro unione erano nate le figlie Per_1
(27.02.2002) e (28.01.2004), entrambe maggiorenni e studentesse, non economicamente Per_2 autosufficienti.
Rappresentava che, con il passare degli anni, la vita matrimoniale si era rilevata intollerabile, al punto tale da imporre la richiesta di separazione personale giudiziale.
In data 7 ottobre 2024, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di CP_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi e dichiarava che nelle more del procedimento i coniugi avevano raggiunto un accordo, allegato in atti, per trasformare la procedura da giudiziale a consensuale.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale, così censita al NCEU del Comune di Catanzaro al foglio nr. 78, p.lla 395 sub
10 e sub 16 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, è assegnata al Sig. e l'altro CP_1 coniuge se ne allontanerà entro 90 giorni.
3. I ricorrenti continueranno a pagare nella misura del 50% ciascuno le rate del mutuo acceso presso la per l'acquisto della casa coniugale, oltre a tutte le altre spese già in essere. Parte_2
4. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
5. Le figlie e resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso il Per_1 Per_2 padre.
6. La Sig.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alle figlie l'assegno Parte_1 di €. 50,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di Gennaio 2025: importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
7. La Sig.ra si impegna inoltre a rimborsare a la quota del 50% delle Parte_1 CP_1 eventuali spese straordinarie sostenute per le figlie in conformità del "Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del
Tribunale di Catanzaro" 8. Tutte le spese extra assegno per il mantenimento ordinario, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
9. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
10. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno) e salvo che le stesse vengano versate direttamente sui conti delle figlie ormai maggiorenni”.
All'esito dell'udienza del 6.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata in data [...] a [...], e (C.F.: C.F._1 CP_1 ), nato il [...] a [...], che contrassero matrimonio in data C.F._3
29.08.1999 a Palmi (RC), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 1999, n. 60, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palmi (RC), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Maria Concetta Belcastro