CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ Consigliere rel.
dott.ssa GEMMA CARLOMUSTO Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 6057 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza di discussione del 26.09.2024, vertente
tra
AVV.TI , elettivamente domiciliati in Parte_1
Roma, Viale B. Buozzi N. 19, presso il proprio studio legale, rappresentati e difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c.;
Ricorrenti
e in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Domenico Parrotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Resistente
Oggetto: liquidazione dei compensi professionali ex art. 14 d.lgs. 150/2011.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente ricorso ha ad oggetto i compensi professionali che gli Avv.ti Parte_1
e Giulia Schininà reclamano in riferimento all'attività giudiziale svolta in favore della
[...] cessionaria di crediti nei confronti di alcune Pubbliche Amministrazioni, Controparte_1 relativamente ai seguenti giudizi:
A)
- Procedimento R.G. n. 45849/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza del
19.03.2015;
- Procedimento R.G. n. 30169/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza del
31.03.2016;
− Procedimento R.G. n. 44493/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza del
30.06.2015;
− Procedimento R.G. n. 41840/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza del
9.03.2015;
− Procedimento R.G. n. 38185/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza del
13.02.2015;
− Procedimento R.G. n. 37837/2014, definito dal Tribunale di Roma con sentenza n.
7881/2016;
− Procedimento R.G. n. 43264/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza n.
5227/2015;
B)
Procedimenti d'appello introdotti a seguito di impugnazione dei provvedimenti resi a definizione dei suddetti procedimenti di primo grado, e segnatamente:
− Procedimento R.G. n. 6524/2016, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
4463/2020;
− Procedimento R.G. n. 3175/2016, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
240/2021;
− Procedimento R.G. n. 2383/2015, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
2246/2020;
− Procedimento R.G. n. 5166/2015, definito dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n.
2699/2020;
− Procedimento R.G. n. 1788/2015, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
5488/2021;
− Procedimento R.G. n. 2384/2015, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
3112/2021;
− Procedimento R.G. n. 1789/2015, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
5743/2019; Per stessa ammissione degli Avv.ti e Schininà, l'attività difensiva da loro prestata nei Parte_1 suindicati procedimenti è consistita:
1) per i giudizi di primo grado:
a) nello studio della controversia;
b) nella redazione dell'atto introduttivo del giudizio;
c) nella partecipazione alla fase istruttoria, con la presenza alle relative udienze;
d) nella fase decisionale;
e) nell'esame delle ordinanze e delle sentenze pronunciate in occasione di tali giudizi;
2) per i giudizi di secondo grado:
f) nella fase di studio della controversia;
g) nella fase introduttiva del giudizio, con conseguente redazione dell'atto introduttivo;
h) nella partecipazione alle udienze (con esclusione di quella di precisazione delle conclusioni);
Per il solo Avv. Giulia Schininà, con riferimento al procedimento n. R.G. 2383/2015, in aggiunta alle attività di cui sopra, anche quella di precisazione delle conclusioni.
Tutto ciò premesso, nel lamentare l'inadempimento della nel pagamento dei Controparte_2 compensi professionali loro spettanti, i ricorrenti hanno chiesto di condannare la predetta al pagamento:
in favore di entrambi, in solido tra loro, della somma di Euro 43.109,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 ed accessori di legge;
in favore del solo Avv. Schininà, dell'ulteriore importo di Euro 1.820,00, oltre interessi legali nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 ed accessori di legge.
Il tutto con vittoria delle spese del presente procedimento.
Costituitasi nel presente procedimento in riassunzione, la “in primis”, ha Controparte_1 eccepito l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda, sia per il mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sia per l'asserito abuso dello strumento processuale, adducendo un indebito frazionamento del credito professionale da parte dei ricorrenti. Inoltre, nel merito, la non ha contestato l'avvenuto espletamento delle attività Controparte_1 difensive in questione, limitandosi non solo a contestare l'ammontare dei compensi richiesti da detti professionisti, ma anche a sostenere l'infondatezza della richiesta con riferimento alla posizione dell'Avv. Schininà, in quanto egli, a differenza di quanto avvenuto con l'Avv. , Parte_1 non avrebbe mai stipulato un contratto di patrocinio con la società; quindi, dopo aver altresì lamentato l'avvenuta strumentale frammentazione del credito, la ha concluso Controparte_1 chiedendo -previo esperimento, da parte della Corte di Appello, di un tentativo di conciliazione della lite sulla scorta della proposta già formulata in favore dei suddetti professionisti- il rigetto del ricorso, ovvero la riduzione della pretesa creditoria azionata dai medesimi. Il tutto con vittoria di spese processuali o, in subordine, con la loro integrale compensazione tra le parti.
Ciò premesso, preliminarmente va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla per il decorso del termine per la notifica dell'atto di riassunzione, avendo i Controparte_2 ricorrenti proceduto tempestivamente al suo rinnovo, come disposto da questa Corte con ordinanza resa all'udienza del 2.05.2024, sicché l'eccepito vizio, a norma dell'art. 164, co. 2, c.p.c., deve intendersi sanato.
Inoltre, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere immediatamente disattesa anche l'eccezione con cui la ha sostenuto di non essere tenuta al versamento di alcun Controparte_1 compenso in favore dell'Avv. Schininà, in quanto, a suo dire, detto professionista non avrebbe mai stato stipulato un contratto di patrocinio, a differenza di quanto invece avvenuto tra la stessa società e l'Avv. . Parte_1
Sul piano fattuale, occorre immediatamente osservare che la ha sempre indicato Controparte_1
l'Avv. Schininà come proprio difensore in tutte le procure speciali conferite in via congiunta ad entrambi i professionisti in vista dell'instaurazione dei giudizi per i quali oggi è chiesta la corresponsione dei compensi professionali, e che nell'ambito di tali procedimenti l'Avv. Schininà ha anche svolto le necessarie attività processuali, presenziando alle udienze e sottoscrivendo gli atti di parte insieme all'Avv. . Parte_1
Ciò premesso, come noto, l'attività professionale dell'avvocato nei confronti del cliente rinviene la propria fonte nel contratto di patrocinio, che è una specie del mandato ex art. 1703 c.c e che, a differenza di quanto previsto dall'art. 83 co. 2 c.p.c. per la procura alle liti, non richiede la forma scritta;
pertanto, l'avvenuto conferimento della procura, congiunto alla redazione scritta di atti processuali ad opera dell'avvocato in rappresentanza della parte, comporta, di regola, il perfezionamento di un correlativo contratto di patrocinio (in tal senso, tra le tante, vedi Cass. n.
13963/2006, n. 2266/2012 e n. 3721/2015), in quanto, una volta rilasciata per iscritto dal cliente la procura, ed una volta intervenuta la sua accettazione da parte del legale (attraverso il concreto esercizio del potere rappresentativo emergente dalla sottoscrizione degli atti difensivi), sussiste un collegamento necessario, funzionale e di contenuto, tra gli atti difensivi posti in essere e la procura, sicché sono rinvenibili tutti i requisiti per l'esistenza del contratto di patrocinio (incontro delle volontà delle parti;
funzione economico-sociale del negozio;
oggetto; forma che rende possibile l'assoggettamento al controllo;
in tal senso, vedi Cass. 2266/2012 e Cass. 3721/2015).
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, a cui questa Corte di merito aderisce, “si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato” (Cass. Sez. VI, ord.
7037/2020).
Con riferimento al caso che ne occupa, la non risulta aver fornito alcuna Controparte_1 dimostrazione circa l'esistenza di un distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato tra i due professionisti, sicché si deve presumere che, con il rilascio della procura in favore di entrambi gli avvocati, la società abbia inteso conferir loro la contitolarità degli incarichi difensivi, circostanza che, per le ragioni già espresse, non può essere inficiata dalla semplice mancata materiale sottoscrizione, anche da parte dell'Avv. Schininà, del contratto di patrocinio sottoscritto dall'Avv.
. Parte_1
Infine dev'essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'asserito abusivo frazionamento del credito.
Infatti, dall'analisi della documentazione in atti, emerge che i ricorrenti instaurarono una pluralità di giudizi (circa duemila procedure giudiziali) nei confronti di varie amministrazioni pubbliche per conto di una serie di clienti (tra cui anche , e che successivamente Controparte_1 Controparte_2 si rese cessionaria “di gran parte delle migliaia di titoli esecutivi patrocinati” dai ricorrenti stessi.
Ne consegue che nel caso di specie i crediti azionati dai ricorrenti risultano fondati su diversi fatti costitutivi e non su un rapporto obbligatorio unitario, sicché deve ritenersi sussistere in capo ai ricorrenti un oggettivo interesse a proporre distinti giudizi. (Cass. n. 25480/2023); inoltre l'attività difensiva posta in essere dai ricorrenti non può neanche essere collegata ad un “medesimo rapporto di durata” in senso storico/fenomenologico, poiché i vari giudizi instaurati dai ricorrenti riguardano non solo soggetti diversi da ma anche situazioni che, seppur Controparte_1 collegate, hanno richiesto una loro trattazione disgiunta a causa della peculiarità dei procedimenti di volta in volta instaurati.
Ne consegue che sussistono tutti presupposti per escludere la configurabilità non solo di un frazionamento del credito, ma anche di un possibile abuso del processo. Nel merito, per quanto concerne la debenza dei compensi reclamati, è documentalmente provato che i ricorrenti abbiano svolto l'attività professionale nei vari giudizi civili per cui è causa, mentre la società resistente non ha dato prova di aver proceduto ad alcuna forma di pagamento dei compensi pattuiti, tanto da essersi limitata a predisporre una semplice proposta conciliativa che i ricorrenti hanno espressamente rifiutato;
in particolare, risulta che la società resistente non ha rispettato né gli accordi raggiunti con i ricorrenti nel gennaio del 2016 (con i quali era stato espressamente pattuito che “i compensi pattuiti devono intendersi comunque maturati in ragione della sola loro liquidazione e/o determinazione, stragiudiziale o giudiziale, e che pertanto qualsiasi causa ostativa all'effettivo pagamento da parte della P.A….non esonera dal dovuto pagamento la parte ad essa tenuta”), sia gli accordi stipulati con i medesimi professionisti nel novembre 2017 (che al punto 6 prevedeva che “i detti pregressi e diversi crediti (…) permangono e sono quindi da onorare indipendentemente da ogni e qualsiasi causa che dovesse rendere inesigibile l'incasso delle somme di cui all'allegato A”).
Riguardo, poi, alla concreta determinazione dei compensi reclamati, dall'esame della documentazione prodotta in telematico a corredo della domanda risulta che l'attività difensiva espletata dagli Avv.ti e Schininà è effettivamente consistita, per i menzionati Parte_1 procedimenti di primo grado, nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo del giudizio, nella partecipazione alla fase istruttoria, nella redazione delle memorie conclusionali e nell'esame delle ordinanze e delle sentenze pronunciate in vista della loro definizione, mentre per i giudizi di appello, nello studio della controversia, nella redazione delle comparse di risposta, e nella partecipazione alle udienze (con esclusione di quella di precisazione delle conclusioni); il solo Avv.
Giulia Schininà, poi, risulta aver provveduto anche a precisare le conclusioni nel procedimento n.
R.G. 2383/2015.
Ciò premesso, in applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, possono essere liquidati ai ricorrenti i compensi professionali nella misura da loro richiesta per ciascun giudizio di primo e di secondo grado, che risulta conforme al valore dei singoli procedimenti ed al relativo scaglione applicabile (in particolare, per tutti i giudizi di primo grado risulta applicato lo scaglione previsto per le cause aventi un valore ricompreso tra 5.201,00 e 26.000,00 Euro;
al contrario, per i giudizi di secondo grado detto scaglione risulta applicato solo per due procedimenti, mentre per i restanti cinque lo scaglione da applicarsi è quello previsto per le cause aventi un valore ricompreso tra
26.001,00 Euro e 52.000,00 Euro).
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la dev'essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore degli Avv.ti e Giulia Schininà, in solido tra loro, Parte_1 al pagamento, a titolo di compensi professionali, della somma di Euro 43.109,00, oltre interessi legali (da corrispondersi, ai sensi del d. lgs. 231/2002, dal dì della costituzione in mora
(25.10.2019) sino all'effettivo soddisfo) ed oneri accessori;
inoltre la dev'essere Controparte_2 condannata anche al pagamento, in favore del solo Avv. Giulia Schininà, dell'ulteriore compenso di 1.820,00 (avendo detto professionista provveduto anche a precisare le conclusioni nel procedimento n. R.G. 2383/2015), oltre interessi legali ai sensi del d.lgs. 231/2002 ed oneri accessori.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate, vengono liquidate -secondo le tabelle vigenti- nel minimo, come da dispositivo, con l'esclusione della voce “decisionale”, trattandosi di attività non espletata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dagli Avv.ti e Schininà Giulia nei Parte_1 confronti della e, per l'effetto: Controparte_1
condanna la al pagamento, in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, per l'attività Controparte_1 professionale da costoro prestata nei giudizi celebratisi dinanzi al Tribunale di Roma, contraddistinti dai nn. R.G. 45849/2014, R.G. 30169/2014, R.G. 44493/2014, R.G. 41840/2014,
R.G. 38185/2014, R.G. 37837/2014, R.G. 43264/2014, nonché nei giudizi celebratisi dinanzi alla
Corte di Appello di Roma e contraddistinti dai n. R.G. 6524/16, R.G. 3175/16, R.G. 2383/15, R.G.
5166/15, R.G. 1788/15, R.G. 2384/15, R.G. 1789/15, della somma di Euro 43.109,0, oltre interessi legali, da corrispondersi ai sensi del d. lgs. 231/2002, ed oneri accessori;
inoltre condanna la al pagamento, in favore del solo Avv. Giulia Schininà, Controparte_1 dell'ulteriore compenso di 1.820,00, oltre interessi legali, da corrispondersi ai sensi del d.lgs.
231/2002, ed oneri accessori;
condanna altresì la al pagamento, in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, delle Controparte_1 spese del presente procedimento, che vengono liquidate in Euro 650,00 per esborsi (ivi compreso il
C.U.) e in Euro 3.261,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 30.10.2024
Il Consigliere rel.
Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ Consigliere rel.
dott.ssa GEMMA CARLOMUSTO Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 6057 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza di discussione del 26.09.2024, vertente
tra
AVV.TI , elettivamente domiciliati in Parte_1
Roma, Viale B. Buozzi N. 19, presso il proprio studio legale, rappresentati e difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c.;
Ricorrenti
e in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Domenico Parrotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Resistente
Oggetto: liquidazione dei compensi professionali ex art. 14 d.lgs. 150/2011.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente ricorso ha ad oggetto i compensi professionali che gli Avv.ti Parte_1
e Giulia Schininà reclamano in riferimento all'attività giudiziale svolta in favore della
[...] cessionaria di crediti nei confronti di alcune Pubbliche Amministrazioni, Controparte_1 relativamente ai seguenti giudizi:
A)
- Procedimento R.G. n. 45849/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza del
19.03.2015;
- Procedimento R.G. n. 30169/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza del
31.03.2016;
− Procedimento R.G. n. 44493/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza del
30.06.2015;
− Procedimento R.G. n. 41840/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza del
9.03.2015;
− Procedimento R.G. n. 38185/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza del
13.02.2015;
− Procedimento R.G. n. 37837/2014, definito dal Tribunale di Roma con sentenza n.
7881/2016;
− Procedimento R.G. n. 43264/2014, definito dal Tribunale di Roma con ordinanza n.
5227/2015;
B)
Procedimenti d'appello introdotti a seguito di impugnazione dei provvedimenti resi a definizione dei suddetti procedimenti di primo grado, e segnatamente:
− Procedimento R.G. n. 6524/2016, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
4463/2020;
− Procedimento R.G. n. 3175/2016, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
240/2021;
− Procedimento R.G. n. 2383/2015, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
2246/2020;
− Procedimento R.G. n. 5166/2015, definito dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n.
2699/2020;
− Procedimento R.G. n. 1788/2015, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
5488/2021;
− Procedimento R.G. n. 2384/2015, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
3112/2021;
− Procedimento R.G. n. 1789/2015, definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
5743/2019; Per stessa ammissione degli Avv.ti e Schininà, l'attività difensiva da loro prestata nei Parte_1 suindicati procedimenti è consistita:
1) per i giudizi di primo grado:
a) nello studio della controversia;
b) nella redazione dell'atto introduttivo del giudizio;
c) nella partecipazione alla fase istruttoria, con la presenza alle relative udienze;
d) nella fase decisionale;
e) nell'esame delle ordinanze e delle sentenze pronunciate in occasione di tali giudizi;
2) per i giudizi di secondo grado:
f) nella fase di studio della controversia;
g) nella fase introduttiva del giudizio, con conseguente redazione dell'atto introduttivo;
h) nella partecipazione alle udienze (con esclusione di quella di precisazione delle conclusioni);
Per il solo Avv. Giulia Schininà, con riferimento al procedimento n. R.G. 2383/2015, in aggiunta alle attività di cui sopra, anche quella di precisazione delle conclusioni.
Tutto ciò premesso, nel lamentare l'inadempimento della nel pagamento dei Controparte_2 compensi professionali loro spettanti, i ricorrenti hanno chiesto di condannare la predetta al pagamento:
in favore di entrambi, in solido tra loro, della somma di Euro 43.109,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 ed accessori di legge;
in favore del solo Avv. Schininà, dell'ulteriore importo di Euro 1.820,00, oltre interessi legali nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 ed accessori di legge.
Il tutto con vittoria delle spese del presente procedimento.
Costituitasi nel presente procedimento in riassunzione, la “in primis”, ha Controparte_1 eccepito l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda, sia per il mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sia per l'asserito abuso dello strumento processuale, adducendo un indebito frazionamento del credito professionale da parte dei ricorrenti. Inoltre, nel merito, la non ha contestato l'avvenuto espletamento delle attività Controparte_1 difensive in questione, limitandosi non solo a contestare l'ammontare dei compensi richiesti da detti professionisti, ma anche a sostenere l'infondatezza della richiesta con riferimento alla posizione dell'Avv. Schininà, in quanto egli, a differenza di quanto avvenuto con l'Avv. , Parte_1 non avrebbe mai stipulato un contratto di patrocinio con la società; quindi, dopo aver altresì lamentato l'avvenuta strumentale frammentazione del credito, la ha concluso Controparte_1 chiedendo -previo esperimento, da parte della Corte di Appello, di un tentativo di conciliazione della lite sulla scorta della proposta già formulata in favore dei suddetti professionisti- il rigetto del ricorso, ovvero la riduzione della pretesa creditoria azionata dai medesimi. Il tutto con vittoria di spese processuali o, in subordine, con la loro integrale compensazione tra le parti.
Ciò premesso, preliminarmente va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla per il decorso del termine per la notifica dell'atto di riassunzione, avendo i Controparte_2 ricorrenti proceduto tempestivamente al suo rinnovo, come disposto da questa Corte con ordinanza resa all'udienza del 2.05.2024, sicché l'eccepito vizio, a norma dell'art. 164, co. 2, c.p.c., deve intendersi sanato.
Inoltre, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere immediatamente disattesa anche l'eccezione con cui la ha sostenuto di non essere tenuta al versamento di alcun Controparte_1 compenso in favore dell'Avv. Schininà, in quanto, a suo dire, detto professionista non avrebbe mai stato stipulato un contratto di patrocinio, a differenza di quanto invece avvenuto tra la stessa società e l'Avv. . Parte_1
Sul piano fattuale, occorre immediatamente osservare che la ha sempre indicato Controparte_1
l'Avv. Schininà come proprio difensore in tutte le procure speciali conferite in via congiunta ad entrambi i professionisti in vista dell'instaurazione dei giudizi per i quali oggi è chiesta la corresponsione dei compensi professionali, e che nell'ambito di tali procedimenti l'Avv. Schininà ha anche svolto le necessarie attività processuali, presenziando alle udienze e sottoscrivendo gli atti di parte insieme all'Avv. . Parte_1
Ciò premesso, come noto, l'attività professionale dell'avvocato nei confronti del cliente rinviene la propria fonte nel contratto di patrocinio, che è una specie del mandato ex art. 1703 c.c e che, a differenza di quanto previsto dall'art. 83 co. 2 c.p.c. per la procura alle liti, non richiede la forma scritta;
pertanto, l'avvenuto conferimento della procura, congiunto alla redazione scritta di atti processuali ad opera dell'avvocato in rappresentanza della parte, comporta, di regola, il perfezionamento di un correlativo contratto di patrocinio (in tal senso, tra le tante, vedi Cass. n.
13963/2006, n. 2266/2012 e n. 3721/2015), in quanto, una volta rilasciata per iscritto dal cliente la procura, ed una volta intervenuta la sua accettazione da parte del legale (attraverso il concreto esercizio del potere rappresentativo emergente dalla sottoscrizione degli atti difensivi), sussiste un collegamento necessario, funzionale e di contenuto, tra gli atti difensivi posti in essere e la procura, sicché sono rinvenibili tutti i requisiti per l'esistenza del contratto di patrocinio (incontro delle volontà delle parti;
funzione economico-sociale del negozio;
oggetto; forma che rende possibile l'assoggettamento al controllo;
in tal senso, vedi Cass. 2266/2012 e Cass. 3721/2015).
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, a cui questa Corte di merito aderisce, “si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato” (Cass. Sez. VI, ord.
7037/2020).
Con riferimento al caso che ne occupa, la non risulta aver fornito alcuna Controparte_1 dimostrazione circa l'esistenza di un distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato tra i due professionisti, sicché si deve presumere che, con il rilascio della procura in favore di entrambi gli avvocati, la società abbia inteso conferir loro la contitolarità degli incarichi difensivi, circostanza che, per le ragioni già espresse, non può essere inficiata dalla semplice mancata materiale sottoscrizione, anche da parte dell'Avv. Schininà, del contratto di patrocinio sottoscritto dall'Avv.
. Parte_1
Infine dev'essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'asserito abusivo frazionamento del credito.
Infatti, dall'analisi della documentazione in atti, emerge che i ricorrenti instaurarono una pluralità di giudizi (circa duemila procedure giudiziali) nei confronti di varie amministrazioni pubbliche per conto di una serie di clienti (tra cui anche , e che successivamente Controparte_1 Controparte_2 si rese cessionaria “di gran parte delle migliaia di titoli esecutivi patrocinati” dai ricorrenti stessi.
Ne consegue che nel caso di specie i crediti azionati dai ricorrenti risultano fondati su diversi fatti costitutivi e non su un rapporto obbligatorio unitario, sicché deve ritenersi sussistere in capo ai ricorrenti un oggettivo interesse a proporre distinti giudizi. (Cass. n. 25480/2023); inoltre l'attività difensiva posta in essere dai ricorrenti non può neanche essere collegata ad un “medesimo rapporto di durata” in senso storico/fenomenologico, poiché i vari giudizi instaurati dai ricorrenti riguardano non solo soggetti diversi da ma anche situazioni che, seppur Controparte_1 collegate, hanno richiesto una loro trattazione disgiunta a causa della peculiarità dei procedimenti di volta in volta instaurati.
Ne consegue che sussistono tutti presupposti per escludere la configurabilità non solo di un frazionamento del credito, ma anche di un possibile abuso del processo. Nel merito, per quanto concerne la debenza dei compensi reclamati, è documentalmente provato che i ricorrenti abbiano svolto l'attività professionale nei vari giudizi civili per cui è causa, mentre la società resistente non ha dato prova di aver proceduto ad alcuna forma di pagamento dei compensi pattuiti, tanto da essersi limitata a predisporre una semplice proposta conciliativa che i ricorrenti hanno espressamente rifiutato;
in particolare, risulta che la società resistente non ha rispettato né gli accordi raggiunti con i ricorrenti nel gennaio del 2016 (con i quali era stato espressamente pattuito che “i compensi pattuiti devono intendersi comunque maturati in ragione della sola loro liquidazione e/o determinazione, stragiudiziale o giudiziale, e che pertanto qualsiasi causa ostativa all'effettivo pagamento da parte della P.A….non esonera dal dovuto pagamento la parte ad essa tenuta”), sia gli accordi stipulati con i medesimi professionisti nel novembre 2017 (che al punto 6 prevedeva che “i detti pregressi e diversi crediti (…) permangono e sono quindi da onorare indipendentemente da ogni e qualsiasi causa che dovesse rendere inesigibile l'incasso delle somme di cui all'allegato A”).
Riguardo, poi, alla concreta determinazione dei compensi reclamati, dall'esame della documentazione prodotta in telematico a corredo della domanda risulta che l'attività difensiva espletata dagli Avv.ti e Schininà è effettivamente consistita, per i menzionati Parte_1 procedimenti di primo grado, nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo del giudizio, nella partecipazione alla fase istruttoria, nella redazione delle memorie conclusionali e nell'esame delle ordinanze e delle sentenze pronunciate in vista della loro definizione, mentre per i giudizi di appello, nello studio della controversia, nella redazione delle comparse di risposta, e nella partecipazione alle udienze (con esclusione di quella di precisazione delle conclusioni); il solo Avv.
Giulia Schininà, poi, risulta aver provveduto anche a precisare le conclusioni nel procedimento n.
R.G. 2383/2015.
Ciò premesso, in applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, possono essere liquidati ai ricorrenti i compensi professionali nella misura da loro richiesta per ciascun giudizio di primo e di secondo grado, che risulta conforme al valore dei singoli procedimenti ed al relativo scaglione applicabile (in particolare, per tutti i giudizi di primo grado risulta applicato lo scaglione previsto per le cause aventi un valore ricompreso tra 5.201,00 e 26.000,00 Euro;
al contrario, per i giudizi di secondo grado detto scaglione risulta applicato solo per due procedimenti, mentre per i restanti cinque lo scaglione da applicarsi è quello previsto per le cause aventi un valore ricompreso tra
26.001,00 Euro e 52.000,00 Euro).
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la dev'essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore degli Avv.ti e Giulia Schininà, in solido tra loro, Parte_1 al pagamento, a titolo di compensi professionali, della somma di Euro 43.109,00, oltre interessi legali (da corrispondersi, ai sensi del d. lgs. 231/2002, dal dì della costituzione in mora
(25.10.2019) sino all'effettivo soddisfo) ed oneri accessori;
inoltre la dev'essere Controparte_2 condannata anche al pagamento, in favore del solo Avv. Giulia Schininà, dell'ulteriore compenso di 1.820,00 (avendo detto professionista provveduto anche a precisare le conclusioni nel procedimento n. R.G. 2383/2015), oltre interessi legali ai sensi del d.lgs. 231/2002 ed oneri accessori.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate, vengono liquidate -secondo le tabelle vigenti- nel minimo, come da dispositivo, con l'esclusione della voce “decisionale”, trattandosi di attività non espletata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dagli Avv.ti e Schininà Giulia nei Parte_1 confronti della e, per l'effetto: Controparte_1
condanna la al pagamento, in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, per l'attività Controparte_1 professionale da costoro prestata nei giudizi celebratisi dinanzi al Tribunale di Roma, contraddistinti dai nn. R.G. 45849/2014, R.G. 30169/2014, R.G. 44493/2014, R.G. 41840/2014,
R.G. 38185/2014, R.G. 37837/2014, R.G. 43264/2014, nonché nei giudizi celebratisi dinanzi alla
Corte di Appello di Roma e contraddistinti dai n. R.G. 6524/16, R.G. 3175/16, R.G. 2383/15, R.G.
5166/15, R.G. 1788/15, R.G. 2384/15, R.G. 1789/15, della somma di Euro 43.109,0, oltre interessi legali, da corrispondersi ai sensi del d. lgs. 231/2002, ed oneri accessori;
inoltre condanna la al pagamento, in favore del solo Avv. Giulia Schininà, Controparte_1 dell'ulteriore compenso di 1.820,00, oltre interessi legali, da corrispondersi ai sensi del d.lgs.
231/2002, ed oneri accessori;
condanna altresì la al pagamento, in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, delle Controparte_1 spese del presente procedimento, che vengono liquidate in Euro 650,00 per esborsi (ivi compreso il
C.U.) e in Euro 3.261,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 30.10.2024
Il Consigliere rel.
Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato