Ordinanza collegiale 11 luglio 2024
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2024, proposto da
EO RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Sauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
per l''ottemperanza
- del giudicato formatosi sulla sentenza n. 911/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo sez. Lavoro in data 29.11.2023, pubblicata in pari data, avente ad oggetto il riconoscimento della c.d. Carta del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2 maggio 2024 e ritualmente depositato, la sig.ra EO RA ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 112 ess. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 911/2023 del 29 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato il diritto della ricorrente di conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente, ora per allora, la Carta elettronica del docente (o altro documento equipollente), accreditando sulla medesima la somma di € 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici, senza maggiorazione di interessi.
1.1. Ha esposto la ricorrente che la predetta sentenza, non appellata dal Ministero soccombente nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata inoltre notificata via pec al Ministero soccombente in data 8 dicembre 2023.
1.2. Il Ministero, tuttavia, è rimasto totalmente inerte.
1.3. Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza n. 911/2023 del Tribunale di Bergamo, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi. Ha chiesto infine la condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, esponendo diffusamente le ragioni del ritardo dell’Amministrazione intimata nel dare esecuzione alla sentenza di cui si discute (a parte le spese legali, già pagate dall’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo), connesse alla serialità del contenzioso, caratterizzato – solo in Lombardia – da migliaia di ricorsi identici, conclusisi con sentenze del giudice del lavoro difficilmente attuabili, allo stato, in assenza di copertura finanziaria; il ritardo sarebbe poi aggravato dalla strategia processuale della gran parte dei ricorrenti (e degli studi legali sottostanti) di proporre ricorsi individuali anziché collettivi, senza mai valutare o segnalare al giudice l’opportunità di una riunione dei relativi procedimenti; il che aumenterebbe a dismisura, non soltanto la quantità di sentenze da eseguire, ma anche i costi del contenzioso a carico del Ministero; alla luce di tutto questo, la difesa erariale ha chiesto la concessione di un termine ragionevole per il completamento della procedura di liquidazione e, in ogni caso, all’esito del giudizio, la compensazione delle spese di lite.
3. La ricorrente ha replicato con note di udienza, ribadendo le proprie deduzioni e richieste e stigmatizzando l’enorme ritardo finora accumulato dal Ministero nel dare esecuzione alla sentenza (circa 7 mesi dalla notifica della sentenza).
4. Con ordinanza collegiale n. 629 dell’11 luglio 2024, la Sezione ha concesso termine di grazia al Ministero resistente per ottemperare alla sentenza per cui è causa entro il 31 dicembre 2024, rinviando per l’ulteriore trattazione all’udienza camerale del 5 febbraio 2025.
5. Successivamente, con note depositate in data 1 febbraio 2025, la difesa di parte ricorrente ha fatto presente che il Ministero ha dato esecuzione alla predetta sentenza, accreditando sul borsellino elettronico del docente l’importo riconosciutole in sentenza, sicchè risulta cessata la materia del contendere. Peraltro, tenuto conto che l’adempimento è avvenuto oltre un anno dopo la notifica della sentenza, ha chiesto la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
6. All’udienza camerale del 5 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Alla luce di quanto dedotto e richiesto dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione dato piena esecuzione alla sentenza azionata nel termine di grazia concesso da questo giudice.
8. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle ragioni esposte dall’Amministrazione resistente a giustificazione del ritardo nel dare esecuzione alla sentenza azionata, legate alla serialità del contenzioso e alle oggettive difficoltà organizzative derivanti dall’enorme mole di pratiche da evadere.
9. Resta a carico del Ministero resistente l’obbligo di restituzione alla parte ricorrente dell’importo del contributo unificato (il cui pagamento è stato documentato in atti), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite;
c) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato, con distrazione dell’avv. Michela Sauro, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO