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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4839/2016 R.G, riservata in decisione all'udienza del 16 aprile 2025 e vertente
TRA
( ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di C.F._2 citazione notificato in primo grado, dall'avv. Alberto Galia
APPELLANTI
CONTRO
(CF: ) e (CF: CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della C.F._4 comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Andrea Pelella
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Pa
1. Con citazione ritualmente notificata e hanno Parte_1 Parte_2 interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9826 del 2016, depositata il 12.9.2016, con cui, dichiarata aperta la successione testamentaria di , Persona_1
deceduto in Napoli il 30.10.2004, a) è stato accertato che il patrimonio del de cuius era costituito dall'attivo del conto corrente postale n. 52817749, pari ad € 8.353,09 e che a ciascuno degli eredi spetta una somma pari ad 1/3 del suddetto importo;
b) è stata rigettata
RGn° 4839/2016-sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda la domanda avanzata dagli esponenti per l'accertamento della simulazione dell'atto di vendita, per notar del 21.4.2004, della nuda proprietà dell'immobile in Napoli, Persona_2
Corso San NI n. 870, dissimulante una donazione e/o una liberalità indiretta in favore della coerede e di;
c) è stata, altresì, rigettata la CP_1 Controparte_2 domanda di riduzione della donazione dissimulata, formulata conseguentemente alla domanda di simulazione, siccome lesiva della quota di riserva spettante agli esponenti nella qualità di legittimari.
1.2 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti e CP_1 CP_2
, eccependo l'inammissibilità e/o l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il
[...] rigetto con integrale conferma della statuizione di primo grado.
1.3 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 25.11.2020 la Corte ha riservato, una prima volta, la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali. All'esito il Collegio ha pronunciato sentenza non definitiva n. 1314/2021, con cui ha accolto l'appello in relazione al motivo sub 1) e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 3) della statuizione impugnata, ha dichiarato la natura simulata dell'atto di vendita per notaio del 21.4.2004 Persona_2 dell'immobile in Napoli, al Corso San NI n. 870, siccome dissimulante una donazione in favore di e;
ha, poi, ritenuto sussistente la CP_1 Controparte_2 lesione della quota di riserva dei legittimari odierni appellanti, individuata ai sensi dell'art. 537 c.c.- a norma del quale, allorquando l'eredità si devolve, come nella specie, a favore di più figli (segnatamente e , è loro Parte_1 Parte_2 CP_1
riservata la quota di 2/3, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli- nella misura di 2/9 ciascuno (ovverosia 2/3 diviso per tre). In particolare, quantificato in complessivi €
201.856,09 il valore complessivo di donatum e relictum (segnatamente € 8.353,09 quale attivo giacente sul c/c intestato al de cuius alla data della morte avvenuta il 30.10.2004 ed €
193.503,00 quale valore di mercato dell'immobile donato alla stessa data dell'apertura della successione), la Corte ha accertato che la quota di riserva spettante a ciascuno degli appellanti è di € 44.856,90 e che il valore pervenuto a ciascuno dei legittimari in forza della delazione testamentaria, risultato di soli € 2.784,36 (pari alla distribuzione per tre dell'attivo del conto corrente sopra indicato), è lesivo della quota di riserva come sopra calcolata.
RGn° 4839/2016-sentenza
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
La Corte ha quindi rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo istruttorio, nominando CTU cui ha demandato l'indagine sulla possibilità o meno di reintegrare la quota di riserva lesa mediante separazione in natura, dall'immobile donato, di porzioni dal valore equivalente a detta quota ovvero, in alternativa, procedere alla stima del valore di mercato del bene all'attualità ai fini dello scioglimento della comunione ricostituitasi sull'immobile per effetto della sua riapprensione all'asse ereditario.
1.4 Espletata CTU, la causa è stata nuovamente riservata in decisione in data 14.12.2022, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito degli scritti conclusionali.
1.5 Con sentenza non definitiva n. 1387/2023 l'intestata Corte ha dichiarato la non comoda divisibilità dell'immobile in Napoli, al Corso San NI n. 870, oggetto della donazione dissimulata nell'atto di vendita per notaio del 21.4.2004 in favore di Persona_2 CP_1
e , agli effetti della reintegrazione della quota di riserva spettante a
[...] Controparte_2 [...]
e a;
ha nuovamente rimesso la causa sul ruolo con separata Parte_1 Parte_2
ordinanza per la vendita del suddetto immobile ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.
Il Collegio, facendo propri gli esiti della relazione peritale depositata in data 18.11.2022, ha preliminarmente escluso la praticabilità di una reintegrazione della quota di riserva degli appellanti mediante separazione in natura di porzioni dal valore equivalente alla stessa;
ha, quindi, recepito il valore di stima dell'immobile all'attualità, nella prospettiva che la reintegrazione della quota di riserva dei legittimari lesi- già esclusa, con la succitata sentenza non definitiva, la ricorrenza delle condizioni cui l'art. 560 c.c. subordina la possibilità per i donatari di ritenere l'immobile “compensando” in danaro i legittimari pregiudicati- potesse avvenire soltanto mediante il prelevamento, dal ricavato della vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 720 c.c, di una somma pari al controvalore della legittima a ciascuno di essi spettante ai sensi del succitato art. 537.
Stimato detto valore secondo il metodo cd. sintetico-comparativo in € 235.200,00 e quantificati i costi necessari per il ripristino e/o sanatoria degli abusi riscontrati per un valore complessivo di € 24.000,00, il Collegio ha affermato che la presenza delle superfetazioni riscontrate dal CTU non fosse ostativa alla possibilità giuridica di sciogliere la comunione sull'immobile mediante la sua vendita, secondo le modalità stabilite dall'art. 720 c.c. La Corte ha in proposito richiamato i più recenti arresti della Suprema Corte a
RGn° 4839/2016-sentenza
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Sezioni Unite (Cass. n. 25021/2019; Cass. 8230/2019), con cui, rispettivamente, si è ritenuta applicabile allo scioglimento delle comunioni ereditarie la nullità sancita dagli artt. 17 comma 1 e 40, comma 2 legge 47/1985 (il primo sostanzialmente riprodotto, a seguito della sua abrogazione, nell'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001), e se ne è affermata la natura
“testuale” ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 3. Nel caso di scioglimento di comunioni ereditarie su fabbricati, occorre guardare all'atto di acquisto inter vivos in forza del quale l'immobile è pervenuto al de cuius e in presenza, nell'atto, della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, l'acquisto è valido, a prescindere da ogni ulteriore indagine sulla conformità o meno del “realizzato” a quanto è stato assentito con il titolo abilitativo
L'indagine condotta nella specie alla luce dei principi richiamati ha sortito esito positivo, essendo stata appurata l'originaria regolarità del fabbricato, in quanto costruito anteriormente all'anno 1935, rimanendo ininfluenti, ai fini della sua commerciabilità, le variazioni successive, indipendentemente dalla loro natura essenziale o non essenziale secondo le norme tecniche urbanistiche ed edilizie.
Ferma la possibilità di disporre la vendita al valore di mercato stimato dal CTU, la Corte ha, tuttavia, ritenuto necessario accertare su chi dovesse in concreto ricadere il costo quantificato dall'ausiliario per l'eliminazione degli abusi non sanabili e per la regolarizzazione delle modifiche suscettibili di sanatoria.
Attribuendo a tal fine rilievo al fatto che gli autori delle superfetazioni riscontrate sono stati gli stessi appellati donatari, i quali, successivamente all'apertura della successione, nel corso di lavori di ristrutturazione dell'immobile da essi occupato, hanno apportato le modifiche che lo hanno reso “difforme”, la Corte ha posto a loro carico la conseguente diminuzione di valore facendo applicazione dell'art. 748 c.c., che, seppur dettato in materia di collazione di immobili, è applicabile anche alla riduzione di donazioni, in virtù dell'espresso richiamo ad esso fatto dall'art. 556 c.c.
La disposizione in commento, regolando gli effetti dei miglioramenti o deterioramenti subiti dall'immobile donato, assoggettato a collazione, sancisce, al terzo comma, che il donatario
“..è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile”.
RGn° 4839/2016-sentenza
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In applicazione di tale regola si è affermato che la diminuzione di valore del bene, addebitabile alle trasformazioni abusive di cui sono stati autori gli odierni appellati, debba residuare a carico di questi ultimi, ai quali, nella rispettiva qualità di legittimario ( CP_1
e di donatario non legittimario ( ), va imputata la correlativa
[...] Controparte_2 riduzione del valore della quota di riserva, quanto alla prima, nonché del valore dell'immobile donato, quanto al secondo.
Alla diminuzione pari all'importo dei costi stimati dal CTU (€ 24.000,00) si è ritenuto corrispondere il correlativo aumento delle quote spettanti agli appellanti, nella qualità di legittimari lesi, nella misura di € 12.000,00 in favore di ciascuno di essi.
In conclusione, il Collegio ha determinato la quota di riserva da reintegrare per ciascuno degli appellanti nella misura di € 56.856,00 (€ 44.856,90 + € 12.000,00), disponendo che alla reintegrazione si procedesse mediante prelievo della corrispondente somma dal ricavato della vendita dell'immobile; ha accertato, altresì, spettante a ciascuno degli appellanti il valore di € 2.784,36 a titolo di 1/3 del relictum di € 8.353,09.
La causa è stata nuovamente rimessa in istruttoria con separata ordinanza del 28.3.2023 di delega ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c per la vendita dell'immobile sito in Napoli, Corso San
NI n. 870
1.6 Con relazione depositata in data 20.6.2024 il professionista delegato ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione dell'immobile al prezzo ribassato di € 110.000,00 al terzo tentativo di vendita esperito in data 18.6.2024, a seguito dei primi due tentativi
(segnatamente del 24.10.2023 e del 13.2.2024) andati deserti.
Emesso decreto di trasferimento in data 27.11.2024, all'udienza del 16.4.2025 le parti hanno discusso sul progetto di distribuzione depositato dal professionista delegato in data
7.4.2025. Sulle conclusioni ivi rassegnate la causa è stata riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
2. La causa torna al Collegio per la disamina delle contestazioni sollevate dagli appellanti al progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato nonché per la regolamentazione delle spese di lite, su cui è stata fatta riserva di provvedere all'esito del giudizio.
2.1 Va, in primo luogo, accolta la contestazione sul mancato inserimento, nella quota di ciascuno degli appellanti, del valore di € 2.784,36, che con le precedenti sentenze non
RGn° 4839/2016-sentenza
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda definitive si è accertato spettare a e a titolo di 1/3 del Parte_1 Parte_2 relictum, costituito dalla giacenza, alla data di apertura della successione, dell'attivo di €
8.353,08 sul conto corrente intestato al de cuius e su cui aveva delega ad operare la sola coerede CP_1
2.2 È, altresì, fondata la richiesta degli appellanti di regolamentare le spese del giudizio secondo la regola della soccombenza.
In parziale riforma della statuizione di primo grado, che ha dichiarato che il patrimonio del de cuius era costituito dal solo attivo del conto corrente postale pari ad € 8.353,09, la Corte ha accolto la domanda avanzata dagli attori di primo grado di simulazione dell'atto di vendita per notaio del 21.4.2004 dell'immobile in Napoli, al Corso San Persona_2
NI n. 870, siccome dissimulante una donazione in favore di e CP_1
, nonché la domanda di riduzione della donazione dissimulata. Su entrambi Controparte_2
i capi gli odierni appellati sono, pertanto, risultati integralmente soccombenti all'esito della lite.
Quanto, poi, alle operazioni di vendita disposte una volta accertata la condizione per cui, ai sensi dell'art. 560 c.c., “l'immobile si (debba) lasciare per intero nell'eredità”, si ribadisce che la comunione che si instaura sul bene riappreso è una comunione “sui generis”, finalizzata unicamente alla reintegrazione della quota di riserva lesa, tant'è che l'art. 560
c.c. lascia salvo il diritto del donatario di “conseguire il valore della porzione disponibile”.
La divisione si inserisce, in tal caso, nella stessa azione di riduzione, il cui accoglimento determina l'inefficacia, per il legittimario, della disposizione lesiva e l'instaurarsi, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, di una comunione sugli stessi tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso
(Cass. 39368/2021).
Tale qualificazione ha una immediata ricaduta sul regime delle spese di lite, che non vanno poste a carico della massa in proporzione alle quote dei condividenti, come di regola accade per il giudizio di scioglimento della comunione sul presupposto che si tratti di spese sostenute nell'interesse comune.
RGn° 4839/2016-sentenza
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Posto, cioè, che lo scioglimento della comunione costituisce, nella specie, soltanto lo strumento per conseguire la reintegrazione della quota di riserva lesa, che non sia possibile realizzare mediante la comoda separazione, dall'immobile, di una porzione in natura dal valore corrispondente, l'interesse perseguito è soltanto quello del legittimario vittorioso nell'azione di riduzione, rispetto alla quale risultano correlativamente soccombenti i beneficiari della disposizione lesiva.
Conforto a tale conclusione si ricava dal principio affermato in materia di divisione
“endoesecutiva”. In quel caso la Suprema Corte ha premesso che il criterio di ripartizione delle spese di lite "a carico della massa" (espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione) rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti a pervenire alla divisione, legittimando la deroga al principio della soccombenza, tranne che per le spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione da regolare ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (ex plurimis Cass. 03/05/2024, n.
12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635); ha, poi, evidenziato che tale ratio non ricorre nella divisione c.d. endoesecutiva, in cui lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta un'attività necessaria alla prosecuzione della espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato, sicché le relative spese seguono la regola generale della soccombenza, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo (Cass.
24550/2024).
Venendo, dunque, alla regolamentazione delle singole spese, per i compensi residui del professionista incaricato (€ 8.050,20, al netto dell'acconto già ricevuto di € 2.000,00), sussistono i presupposti per una loro prededuzione ai sensi dell'art. 2770 c.c., secondo cui “i crediti per le spese di giustizia fatte ..per l'espropriazione di beni immobili ..sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi”.
La norma, seppur dettata in materia di espropriazione immobiliare, è pacificamente applicabile alle vendite disposte nell'ambito dei giudizi di scioglimento della comunione in forza del richiamo alla disciplina degli artt. 569 e ss. c.p.c. contenuta nell'art. 788 c.c.
RGn° 4839/2016-sentenza
- 7 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Alla operatività del meccanismo di prededuzione non osta il rilievo che, per effetto dell'incidenza di dette spese, si aggrava l'incapienza parziale delle quote di riserva accertate in capo a ciascun legittimario appellante. L'inconveniente pratico non è, infatti, di per sé ragione per derogare alla natura privilegiata del credito per spese di giustizia sancito dalla disposizione summenzionata, mentre il riequilibrio delle posizioni è soddisfatto ponendo definitivamente tali costi (unitamente all'acconto di € 2.000,00 già corrisposto) a carico degli appellati soccombenti nell'ambito dei rapporti interni tra le parti, rispetto ai quali l'ausiliario deve rimanere indifferente (arg. Cass 17026/2028).
Analogamente devono cedere definitivamente a carico degli appellati soccombenti le spese delle tre CTU espletate nel giudizio (due in primo grado e la terza in appello). E tuttavia, il loro recupero non può avvenire nella forma, propugnata dagli appellanti nelle memorie conclusionali, di una diretta detrazione dei corrispondenti importi dalle quote di spettanza degli appellati, non potendo tali poste assimilarsi a “debiti verso la massa” che i donatari siano tenuti ad imputare alle loro rispettive quote. Inoltre, non è comprovato che tutte le spese di CTU siano state anticipate unilateralmente dai soli odierni appellanti, con conseguente diritto ad ottenerne l'integrale ripetizione, ben potendo darsi il caso che parte di tali esborsi (alcuni dei quali liquidati in primo grado) sia stata corrisposta già dagli appellati.
2.3 Va infine dichiarata inammissibile la domanda nuova, formulata per la prima volta dagli appellanti nelle ultime memorie conclusionali, per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni da deprezzamento dell'immobile quantificabili in € 24.000,00.
Impregiudicato il preliminare rilievo di inammissibilità, va soggiunto, ad abundantiam, che del costo necessario alla eliminazione delle difformità urbanistiche causate dalla trasformazioni unilateralmente apportate all'immobile dai donatari si è già tenuto conto incrementando le quote di spettanza dei legittimari del corrispondente valore ai sensi dell'art. 748 c.c. Il fatto, poi, che il ricavato della vendita sia risultato parzialmente incapiente, lasciando insoddisfatta una parte della quota così incrementata, è conseguenza fisiologica dei ribassi previsti dagli artt. 569 e ss. c.p.c e non è configurabile come “danno” conseguente ad una fattispecie di “illecito” ascrivibile agli appellati.
2.4 In conclusione va approvato il seguente progetto di distribuzione parzialmente modificato rispetto a quello predisposto dal professionista delegato:
RGn° 4839/2016-sentenza
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
FORMAZIONE DEL 110.000,00
PROGETTO DI
DISTRIBUZIONE TOTALE DA
RIPARTIRE
COMPENSI DOVUTI AL
8.050,20
DELEGATO IN
PREDEDUZIONE (a carico della massa)
RESIDUO DA RIPARTIRE 101.949,80
(al lordo delle competenze applicate)
37.439,87 Parte_1
(quota di riserva legittimario 2/9
+euro 12.000,00+€ 2.784,36)
37.439,87 Parte_2
(quota di riserva legittimario 2/9
+euro 12.000,00+€ 2.784,36)
(quota di
22.655,55 CP_1
riserva legittimario 2/9)
TOTALE QUOTE DI RISERVA 97.535,29
RESIDUO DA RIPARTIRE 4.414,51
2.207,25 CP_1
2.207,25 Controparte_2
TOTALE 110.000,00
In sintesi: AVV. CAMILLA
8.050,20
Controparte_3
(professionista delegato)
37.439,87 Parte_1
RGn° 4839/2016-sentenza
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
(quota di riserva legittimario
2/9 +euro 12.000,00)
(quota di
37.439,87 Parte_2
riserva legittimario 2/9 +euro
12.000,00)
(quota di
24.862,80 CP_1 riserva legittimario 2/9 +1/2 quota disponibile, detratti euro
12.000,00)
(1/2
2.207,25 Controparte_2
quota disponibile, detratti euro
12.000,00)
TOTALE 110.000,00
3. I compensi professionali del doppio grado si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 260.000,00, in considerazione della misura della quota di riserva dei legittimari lesi, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
Non si fa luogo al rimborso del contributo unificato del presente grado, del cui esborso non vi è prova.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9826 del 2016, depositata il 12.9.2016, così provvede:
RGn° 4839/2016-sentenza
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1) in parziale riforma della statuizione impugnata, accoglie la domanda di riduzione della donazione dissimulata nell'atto di vendita per notaio del 21.4.2004 Persona_2 dell'immobile in Napoli, al Corso San NI n. 870 e, per l'effetto, approva il progetto di reintegrazione delle quote di riserva degli appellanti e Parte_1 trascritto in parte motiva, mandando al professionista delegato per Parte_2
tutti gli adempimenti conseguenti;
2) condanna e , in solido tra loro, alla refusione, in CP_1 Controparte_2
favore di e , in solido tra loro, delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 500,00 per spese ed €
14.100,00 per compensi nonché per il presente grado in € 14.300,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alberto Galia dichiaratosene anticipatario;
3) pone definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese di
CC.TT.UU di entrambi i gradi come liquidate con separati decreti nonché i compensi del professionista delegato alla vendita (totale lordo € 10.050,20).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
RGn° 4839/2016-sentenza
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4839/2016 R.G, riservata in decisione all'udienza del 16 aprile 2025 e vertente
TRA
( ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di C.F._2 citazione notificato in primo grado, dall'avv. Alberto Galia
APPELLANTI
CONTRO
(CF: ) e (CF: CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della C.F._4 comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Andrea Pelella
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Pa
1. Con citazione ritualmente notificata e hanno Parte_1 Parte_2 interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9826 del 2016, depositata il 12.9.2016, con cui, dichiarata aperta la successione testamentaria di , Persona_1
deceduto in Napoli il 30.10.2004, a) è stato accertato che il patrimonio del de cuius era costituito dall'attivo del conto corrente postale n. 52817749, pari ad € 8.353,09 e che a ciascuno degli eredi spetta una somma pari ad 1/3 del suddetto importo;
b) è stata rigettata
RGn° 4839/2016-sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda la domanda avanzata dagli esponenti per l'accertamento della simulazione dell'atto di vendita, per notar del 21.4.2004, della nuda proprietà dell'immobile in Napoli, Persona_2
Corso San NI n. 870, dissimulante una donazione e/o una liberalità indiretta in favore della coerede e di;
c) è stata, altresì, rigettata la CP_1 Controparte_2 domanda di riduzione della donazione dissimulata, formulata conseguentemente alla domanda di simulazione, siccome lesiva della quota di riserva spettante agli esponenti nella qualità di legittimari.
1.2 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti e CP_1 CP_2
, eccependo l'inammissibilità e/o l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il
[...] rigetto con integrale conferma della statuizione di primo grado.
1.3 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 25.11.2020 la Corte ha riservato, una prima volta, la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali. All'esito il Collegio ha pronunciato sentenza non definitiva n. 1314/2021, con cui ha accolto l'appello in relazione al motivo sub 1) e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 3) della statuizione impugnata, ha dichiarato la natura simulata dell'atto di vendita per notaio del 21.4.2004 Persona_2 dell'immobile in Napoli, al Corso San NI n. 870, siccome dissimulante una donazione in favore di e;
ha, poi, ritenuto sussistente la CP_1 Controparte_2 lesione della quota di riserva dei legittimari odierni appellanti, individuata ai sensi dell'art. 537 c.c.- a norma del quale, allorquando l'eredità si devolve, come nella specie, a favore di più figli (segnatamente e , è loro Parte_1 Parte_2 CP_1
riservata la quota di 2/3, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli- nella misura di 2/9 ciascuno (ovverosia 2/3 diviso per tre). In particolare, quantificato in complessivi €
201.856,09 il valore complessivo di donatum e relictum (segnatamente € 8.353,09 quale attivo giacente sul c/c intestato al de cuius alla data della morte avvenuta il 30.10.2004 ed €
193.503,00 quale valore di mercato dell'immobile donato alla stessa data dell'apertura della successione), la Corte ha accertato che la quota di riserva spettante a ciascuno degli appellanti è di € 44.856,90 e che il valore pervenuto a ciascuno dei legittimari in forza della delazione testamentaria, risultato di soli € 2.784,36 (pari alla distribuzione per tre dell'attivo del conto corrente sopra indicato), è lesivo della quota di riserva come sopra calcolata.
RGn° 4839/2016-sentenza
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
La Corte ha quindi rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo istruttorio, nominando CTU cui ha demandato l'indagine sulla possibilità o meno di reintegrare la quota di riserva lesa mediante separazione in natura, dall'immobile donato, di porzioni dal valore equivalente a detta quota ovvero, in alternativa, procedere alla stima del valore di mercato del bene all'attualità ai fini dello scioglimento della comunione ricostituitasi sull'immobile per effetto della sua riapprensione all'asse ereditario.
1.4 Espletata CTU, la causa è stata nuovamente riservata in decisione in data 14.12.2022, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito degli scritti conclusionali.
1.5 Con sentenza non definitiva n. 1387/2023 l'intestata Corte ha dichiarato la non comoda divisibilità dell'immobile in Napoli, al Corso San NI n. 870, oggetto della donazione dissimulata nell'atto di vendita per notaio del 21.4.2004 in favore di Persona_2 CP_1
e , agli effetti della reintegrazione della quota di riserva spettante a
[...] Controparte_2 [...]
e a;
ha nuovamente rimesso la causa sul ruolo con separata Parte_1 Parte_2
ordinanza per la vendita del suddetto immobile ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.
Il Collegio, facendo propri gli esiti della relazione peritale depositata in data 18.11.2022, ha preliminarmente escluso la praticabilità di una reintegrazione della quota di riserva degli appellanti mediante separazione in natura di porzioni dal valore equivalente alla stessa;
ha, quindi, recepito il valore di stima dell'immobile all'attualità, nella prospettiva che la reintegrazione della quota di riserva dei legittimari lesi- già esclusa, con la succitata sentenza non definitiva, la ricorrenza delle condizioni cui l'art. 560 c.c. subordina la possibilità per i donatari di ritenere l'immobile “compensando” in danaro i legittimari pregiudicati- potesse avvenire soltanto mediante il prelevamento, dal ricavato della vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 720 c.c, di una somma pari al controvalore della legittima a ciascuno di essi spettante ai sensi del succitato art. 537.
Stimato detto valore secondo il metodo cd. sintetico-comparativo in € 235.200,00 e quantificati i costi necessari per il ripristino e/o sanatoria degli abusi riscontrati per un valore complessivo di € 24.000,00, il Collegio ha affermato che la presenza delle superfetazioni riscontrate dal CTU non fosse ostativa alla possibilità giuridica di sciogliere la comunione sull'immobile mediante la sua vendita, secondo le modalità stabilite dall'art. 720 c.c. La Corte ha in proposito richiamato i più recenti arresti della Suprema Corte a
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- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Sezioni Unite (Cass. n. 25021/2019; Cass. 8230/2019), con cui, rispettivamente, si è ritenuta applicabile allo scioglimento delle comunioni ereditarie la nullità sancita dagli artt. 17 comma 1 e 40, comma 2 legge 47/1985 (il primo sostanzialmente riprodotto, a seguito della sua abrogazione, nell'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001), e se ne è affermata la natura
“testuale” ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 3. Nel caso di scioglimento di comunioni ereditarie su fabbricati, occorre guardare all'atto di acquisto inter vivos in forza del quale l'immobile è pervenuto al de cuius e in presenza, nell'atto, della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, l'acquisto è valido, a prescindere da ogni ulteriore indagine sulla conformità o meno del “realizzato” a quanto è stato assentito con il titolo abilitativo
L'indagine condotta nella specie alla luce dei principi richiamati ha sortito esito positivo, essendo stata appurata l'originaria regolarità del fabbricato, in quanto costruito anteriormente all'anno 1935, rimanendo ininfluenti, ai fini della sua commerciabilità, le variazioni successive, indipendentemente dalla loro natura essenziale o non essenziale secondo le norme tecniche urbanistiche ed edilizie.
Ferma la possibilità di disporre la vendita al valore di mercato stimato dal CTU, la Corte ha, tuttavia, ritenuto necessario accertare su chi dovesse in concreto ricadere il costo quantificato dall'ausiliario per l'eliminazione degli abusi non sanabili e per la regolarizzazione delle modifiche suscettibili di sanatoria.
Attribuendo a tal fine rilievo al fatto che gli autori delle superfetazioni riscontrate sono stati gli stessi appellati donatari, i quali, successivamente all'apertura della successione, nel corso di lavori di ristrutturazione dell'immobile da essi occupato, hanno apportato le modifiche che lo hanno reso “difforme”, la Corte ha posto a loro carico la conseguente diminuzione di valore facendo applicazione dell'art. 748 c.c., che, seppur dettato in materia di collazione di immobili, è applicabile anche alla riduzione di donazioni, in virtù dell'espresso richiamo ad esso fatto dall'art. 556 c.c.
La disposizione in commento, regolando gli effetti dei miglioramenti o deterioramenti subiti dall'immobile donato, assoggettato a collazione, sancisce, al terzo comma, che il donatario
“..è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile”.
RGn° 4839/2016-sentenza
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In applicazione di tale regola si è affermato che la diminuzione di valore del bene, addebitabile alle trasformazioni abusive di cui sono stati autori gli odierni appellati, debba residuare a carico di questi ultimi, ai quali, nella rispettiva qualità di legittimario ( CP_1
e di donatario non legittimario ( ), va imputata la correlativa
[...] Controparte_2 riduzione del valore della quota di riserva, quanto alla prima, nonché del valore dell'immobile donato, quanto al secondo.
Alla diminuzione pari all'importo dei costi stimati dal CTU (€ 24.000,00) si è ritenuto corrispondere il correlativo aumento delle quote spettanti agli appellanti, nella qualità di legittimari lesi, nella misura di € 12.000,00 in favore di ciascuno di essi.
In conclusione, il Collegio ha determinato la quota di riserva da reintegrare per ciascuno degli appellanti nella misura di € 56.856,00 (€ 44.856,90 + € 12.000,00), disponendo che alla reintegrazione si procedesse mediante prelievo della corrispondente somma dal ricavato della vendita dell'immobile; ha accertato, altresì, spettante a ciascuno degli appellanti il valore di € 2.784,36 a titolo di 1/3 del relictum di € 8.353,09.
La causa è stata nuovamente rimessa in istruttoria con separata ordinanza del 28.3.2023 di delega ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c per la vendita dell'immobile sito in Napoli, Corso San
NI n. 870
1.6 Con relazione depositata in data 20.6.2024 il professionista delegato ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione dell'immobile al prezzo ribassato di € 110.000,00 al terzo tentativo di vendita esperito in data 18.6.2024, a seguito dei primi due tentativi
(segnatamente del 24.10.2023 e del 13.2.2024) andati deserti.
Emesso decreto di trasferimento in data 27.11.2024, all'udienza del 16.4.2025 le parti hanno discusso sul progetto di distribuzione depositato dal professionista delegato in data
7.4.2025. Sulle conclusioni ivi rassegnate la causa è stata riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
2. La causa torna al Collegio per la disamina delle contestazioni sollevate dagli appellanti al progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato nonché per la regolamentazione delle spese di lite, su cui è stata fatta riserva di provvedere all'esito del giudizio.
2.1 Va, in primo luogo, accolta la contestazione sul mancato inserimento, nella quota di ciascuno degli appellanti, del valore di € 2.784,36, che con le precedenti sentenze non
RGn° 4839/2016-sentenza
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda definitive si è accertato spettare a e a titolo di 1/3 del Parte_1 Parte_2 relictum, costituito dalla giacenza, alla data di apertura della successione, dell'attivo di €
8.353,08 sul conto corrente intestato al de cuius e su cui aveva delega ad operare la sola coerede CP_1
2.2 È, altresì, fondata la richiesta degli appellanti di regolamentare le spese del giudizio secondo la regola della soccombenza.
In parziale riforma della statuizione di primo grado, che ha dichiarato che il patrimonio del de cuius era costituito dal solo attivo del conto corrente postale pari ad € 8.353,09, la Corte ha accolto la domanda avanzata dagli attori di primo grado di simulazione dell'atto di vendita per notaio del 21.4.2004 dell'immobile in Napoli, al Corso San Persona_2
NI n. 870, siccome dissimulante una donazione in favore di e CP_1
, nonché la domanda di riduzione della donazione dissimulata. Su entrambi Controparte_2
i capi gli odierni appellati sono, pertanto, risultati integralmente soccombenti all'esito della lite.
Quanto, poi, alle operazioni di vendita disposte una volta accertata la condizione per cui, ai sensi dell'art. 560 c.c., “l'immobile si (debba) lasciare per intero nell'eredità”, si ribadisce che la comunione che si instaura sul bene riappreso è una comunione “sui generis”, finalizzata unicamente alla reintegrazione della quota di riserva lesa, tant'è che l'art. 560
c.c. lascia salvo il diritto del donatario di “conseguire il valore della porzione disponibile”.
La divisione si inserisce, in tal caso, nella stessa azione di riduzione, il cui accoglimento determina l'inefficacia, per il legittimario, della disposizione lesiva e l'instaurarsi, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, di una comunione sugli stessi tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso
(Cass. 39368/2021).
Tale qualificazione ha una immediata ricaduta sul regime delle spese di lite, che non vanno poste a carico della massa in proporzione alle quote dei condividenti, come di regola accade per il giudizio di scioglimento della comunione sul presupposto che si tratti di spese sostenute nell'interesse comune.
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- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Posto, cioè, che lo scioglimento della comunione costituisce, nella specie, soltanto lo strumento per conseguire la reintegrazione della quota di riserva lesa, che non sia possibile realizzare mediante la comoda separazione, dall'immobile, di una porzione in natura dal valore corrispondente, l'interesse perseguito è soltanto quello del legittimario vittorioso nell'azione di riduzione, rispetto alla quale risultano correlativamente soccombenti i beneficiari della disposizione lesiva.
Conforto a tale conclusione si ricava dal principio affermato in materia di divisione
“endoesecutiva”. In quel caso la Suprema Corte ha premesso che il criterio di ripartizione delle spese di lite "a carico della massa" (espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione) rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti a pervenire alla divisione, legittimando la deroga al principio della soccombenza, tranne che per le spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione da regolare ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (ex plurimis Cass. 03/05/2024, n.
12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635); ha, poi, evidenziato che tale ratio non ricorre nella divisione c.d. endoesecutiva, in cui lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta un'attività necessaria alla prosecuzione della espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato, sicché le relative spese seguono la regola generale della soccombenza, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo (Cass.
24550/2024).
Venendo, dunque, alla regolamentazione delle singole spese, per i compensi residui del professionista incaricato (€ 8.050,20, al netto dell'acconto già ricevuto di € 2.000,00), sussistono i presupposti per una loro prededuzione ai sensi dell'art. 2770 c.c., secondo cui “i crediti per le spese di giustizia fatte ..per l'espropriazione di beni immobili ..sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi”.
La norma, seppur dettata in materia di espropriazione immobiliare, è pacificamente applicabile alle vendite disposte nell'ambito dei giudizi di scioglimento della comunione in forza del richiamo alla disciplina degli artt. 569 e ss. c.p.c. contenuta nell'art. 788 c.c.
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- 7 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Alla operatività del meccanismo di prededuzione non osta il rilievo che, per effetto dell'incidenza di dette spese, si aggrava l'incapienza parziale delle quote di riserva accertate in capo a ciascun legittimario appellante. L'inconveniente pratico non è, infatti, di per sé ragione per derogare alla natura privilegiata del credito per spese di giustizia sancito dalla disposizione summenzionata, mentre il riequilibrio delle posizioni è soddisfatto ponendo definitivamente tali costi (unitamente all'acconto di € 2.000,00 già corrisposto) a carico degli appellati soccombenti nell'ambito dei rapporti interni tra le parti, rispetto ai quali l'ausiliario deve rimanere indifferente (arg. Cass 17026/2028).
Analogamente devono cedere definitivamente a carico degli appellati soccombenti le spese delle tre CTU espletate nel giudizio (due in primo grado e la terza in appello). E tuttavia, il loro recupero non può avvenire nella forma, propugnata dagli appellanti nelle memorie conclusionali, di una diretta detrazione dei corrispondenti importi dalle quote di spettanza degli appellati, non potendo tali poste assimilarsi a “debiti verso la massa” che i donatari siano tenuti ad imputare alle loro rispettive quote. Inoltre, non è comprovato che tutte le spese di CTU siano state anticipate unilateralmente dai soli odierni appellanti, con conseguente diritto ad ottenerne l'integrale ripetizione, ben potendo darsi il caso che parte di tali esborsi (alcuni dei quali liquidati in primo grado) sia stata corrisposta già dagli appellati.
2.3 Va infine dichiarata inammissibile la domanda nuova, formulata per la prima volta dagli appellanti nelle ultime memorie conclusionali, per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni da deprezzamento dell'immobile quantificabili in € 24.000,00.
Impregiudicato il preliminare rilievo di inammissibilità, va soggiunto, ad abundantiam, che del costo necessario alla eliminazione delle difformità urbanistiche causate dalla trasformazioni unilateralmente apportate all'immobile dai donatari si è già tenuto conto incrementando le quote di spettanza dei legittimari del corrispondente valore ai sensi dell'art. 748 c.c. Il fatto, poi, che il ricavato della vendita sia risultato parzialmente incapiente, lasciando insoddisfatta una parte della quota così incrementata, è conseguenza fisiologica dei ribassi previsti dagli artt. 569 e ss. c.p.c e non è configurabile come “danno” conseguente ad una fattispecie di “illecito” ascrivibile agli appellati.
2.4 In conclusione va approvato il seguente progetto di distribuzione parzialmente modificato rispetto a quello predisposto dal professionista delegato:
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- 8 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
FORMAZIONE DEL 110.000,00
PROGETTO DI
DISTRIBUZIONE TOTALE DA
RIPARTIRE
COMPENSI DOVUTI AL
8.050,20
DELEGATO IN
PREDEDUZIONE (a carico della massa)
RESIDUO DA RIPARTIRE 101.949,80
(al lordo delle competenze applicate)
37.439,87 Parte_1
(quota di riserva legittimario 2/9
+euro 12.000,00+€ 2.784,36)
37.439,87 Parte_2
(quota di riserva legittimario 2/9
+euro 12.000,00+€ 2.784,36)
(quota di
22.655,55 CP_1
riserva legittimario 2/9)
TOTALE QUOTE DI RISERVA 97.535,29
RESIDUO DA RIPARTIRE 4.414,51
2.207,25 CP_1
2.207,25 Controparte_2
TOTALE 110.000,00
In sintesi: AVV. CAMILLA
8.050,20
Controparte_3
(professionista delegato)
37.439,87 Parte_1
RGn° 4839/2016-sentenza
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
(quota di riserva legittimario
2/9 +euro 12.000,00)
(quota di
37.439,87 Parte_2
riserva legittimario 2/9 +euro
12.000,00)
(quota di
24.862,80 CP_1 riserva legittimario 2/9 +1/2 quota disponibile, detratti euro
12.000,00)
(1/2
2.207,25 Controparte_2
quota disponibile, detratti euro
12.000,00)
TOTALE 110.000,00
3. I compensi professionali del doppio grado si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 260.000,00, in considerazione della misura della quota di riserva dei legittimari lesi, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
Non si fa luogo al rimborso del contributo unificato del presente grado, del cui esborso non vi è prova.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9826 del 2016, depositata il 12.9.2016, così provvede:
RGn° 4839/2016-sentenza
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1) in parziale riforma della statuizione impugnata, accoglie la domanda di riduzione della donazione dissimulata nell'atto di vendita per notaio del 21.4.2004 Persona_2 dell'immobile in Napoli, al Corso San NI n. 870 e, per l'effetto, approva il progetto di reintegrazione delle quote di riserva degli appellanti e Parte_1 trascritto in parte motiva, mandando al professionista delegato per Parte_2
tutti gli adempimenti conseguenti;
2) condanna e , in solido tra loro, alla refusione, in CP_1 Controparte_2
favore di e , in solido tra loro, delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 500,00 per spese ed €
14.100,00 per compensi nonché per il presente grado in € 14.300,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alberto Galia dichiaratosene anticipatario;
3) pone definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese di
CC.TT.UU di entrambi i gradi come liquidate con separati decreti nonché i compensi del professionista delegato alla vendita (totale lordo € 10.050,20).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
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