Articolo 537 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 537.
(Indennita' per contributi di avaria comune).

Nel calcolo dell'indennita' dovuta dall'assicuratore per contributi di avaria comune a carico dell'assicurato, si assume come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale l'assicurazione e' stata stipulata. A tale valore deve farsi riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa e' stato oggetto di stima.

L'ammontare del danno da risarcire e' dato dalla quota di contribuzione posta a carico dell'assicurato dal regolamento d'avaria, purche' dell'inizio del procedimento di liquidazione sia stato dato avviso all'assicuratore, prima dell'adunanza di discussione di cui all'articolo 614 o della stipula del chirografo d'avaria, in modo che l'assicuratore medesimo possa intervenire nel procedimento stesso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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