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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/09/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1130 /2021
TRIBUNALE ORDINARIODI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, all'esito dell'udienza del giorno
02.07.2025, tenutasi ex art. 128 e 281 sexies c.p.c. con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute le note di udienza delle parti ritualmente depositate
P.Q.M.
Dopo la lettura delle note di udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Raffaela
Chirco, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1130 del Ruolo Generale del 2021
TRA
I IGg.ri , (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Muccioli Luca Maria ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trapani nella Via Formica n.16, giusta procura in atti
- ATTORI -
CONTRO
La IG.ra , (C.F.: ) CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Bonura Anna Maria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trapani nella Via Poeta Calvino n. 82, giusta procura in atti
– CONVENUTA –
2 OGGETTO: Impugnazione dei testamenti e riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 02.07.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., insistendo nella dichiarazione di cessata materia del contendere, e ordinando al conservatore dei registri immobiliari di disporre la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione su tutti gli immobili per cui è causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere del presente procedimento, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Occorre considerare che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Sotto tale profilo, la sentenza, proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità di acquistare efficacia di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere semmai unicamente sul venire meno dell'interesse a proseguire uno specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su questa ultima circostanza (cfr Cass.S.U. 28 settembre 2000, Cass. 4 giugno 2009 n.12887 e Cass. 17312 del 2015).
3 La cessata materia va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano -come nel caso in esame- al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
Sulla base delle suesposte motivazioni, e avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo, ordina al conservatore dei registri immobiliari di disporre la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione su tutti gli immobili oggetto della materia del contendere.
Le spese di lite, considerato il comportamento processuale conforme al principio di lealtà delle parti, vanno interamente compensate (v. Cass. n.
7273/2016; Cass. n. 22231/2011);
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani nella persona del Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- compensa le spese di lite;
- ordina al conservatore dei registri immobiliari di disporre la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione su tutti gli immobili oggetto della materia del contendere.
Trapani, 22.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaela Chirco
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