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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4236/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 16/01/2025, promossa con ricorso depositato in data
17/07/2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. Parte_1 dom. avv. FERRARO SERGIO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. CP_1 dom. avv. BONISOLLI BARBARA, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 16/01/2025.
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda”.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio concordatario in Bergamo il 06/05/2000 e che si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso da questo Tribunale in data 15/09/2021, all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta in data 13/07/2021. Dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Persona_2
Bergamo il 19.01.2004), oggi entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente autonome.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio, deve darsi atto che all'udienza di comparizione personale tenutasi avanti al giudice delegato il giorno
16/01/2025 le parti – assistite dai loro procuratori – dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie maggiorenni e alla previsione di un assegno divorzile in favore della moglie, accordo che veniva integralmente recepito dal giudice procedente ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c.
Ciò detto, il Tribunale reputa che il contenuto degli accordi raggiunti dalle parti possa essere qui positivamente valutato e integralmente recepito, come riportato in dispositivo, non ravvisandovi contrarietà a norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 06.05.2000 in Bergamo (trascritto nei registri Parte_1 CP_1 degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 2000, atto n. 87, Parte II, Serie A); pagina 2 di 5 2) la casa coniugale, sita a Villa d'Almè (BG) in via San Faustino n.16/B, già di proprietà del signor resta in uso esclusivo allo stesso, che la abiterà unitamente alle Parte_1 figlie nei periodi di sua spettanza;
3) le figlie e entrambe maggiorenni e non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 concordemente tra loro, hanno liberamente espresso, al padre ed alla madre, l'intenzione di non voler avere una collocazione principale ed una secondaria e di voler suddividere il loro tempo di permanenza presso le differenti abitazioni e domicili parentali, nell'equa misura del 50% per ciascun genitore, ovvero in maniera il più possibile eguale tra gli stessi, ma di voler mantenere la residenza, per entrambe, presso la casa familiare di via
San Faustino 16/B in Villa d'Almè;
4) i coniugi provvederanno autonomamente a coprire le spese necessarie al sostentamento delle figlie, nelle modalità appresso specificate:
- spese ordinarie: in ragione della mancanza di una collocazione principale, le spese ordinarie delle figlie ovvero vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare, trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, saranno sostenute da ciascun genitore, per il periodo in cui le figlie permangono presso la propria abitazione.
- spese straordinarie: il padre si fa interamente carico del 100 % delle spese straordinarie per entrambe le figlie (come indicate dal Protocollo AIAF adottato dal Tribunale di
Bergamo, appresso specificate): spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli pagina 3 di 5 accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto pagina 4 di 5 di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
5) il sig. verserà € 1.000,00 mensili, a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente Fineco alla stessa intestato avente le seguenti coordinate bancarie IBAN
[...] a titolo di assegno divorzile, a partire dal 05.01.2025 sino al 05.12.2025, per complessive dodici mensilità;
6) le spese di causa sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 16/01/2025, promossa con ricorso depositato in data
17/07/2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. Parte_1 dom. avv. FERRARO SERGIO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. CP_1 dom. avv. BONISOLLI BARBARA, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 16/01/2025.
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda”.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio concordatario in Bergamo il 06/05/2000 e che si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso da questo Tribunale in data 15/09/2021, all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta in data 13/07/2021. Dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Persona_2
Bergamo il 19.01.2004), oggi entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente autonome.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio, deve darsi atto che all'udienza di comparizione personale tenutasi avanti al giudice delegato il giorno
16/01/2025 le parti – assistite dai loro procuratori – dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie maggiorenni e alla previsione di un assegno divorzile in favore della moglie, accordo che veniva integralmente recepito dal giudice procedente ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c.
Ciò detto, il Tribunale reputa che il contenuto degli accordi raggiunti dalle parti possa essere qui positivamente valutato e integralmente recepito, come riportato in dispositivo, non ravvisandovi contrarietà a norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 06.05.2000 in Bergamo (trascritto nei registri Parte_1 CP_1 degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 2000, atto n. 87, Parte II, Serie A); pagina 2 di 5 2) la casa coniugale, sita a Villa d'Almè (BG) in via San Faustino n.16/B, già di proprietà del signor resta in uso esclusivo allo stesso, che la abiterà unitamente alle Parte_1 figlie nei periodi di sua spettanza;
3) le figlie e entrambe maggiorenni e non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 concordemente tra loro, hanno liberamente espresso, al padre ed alla madre, l'intenzione di non voler avere una collocazione principale ed una secondaria e di voler suddividere il loro tempo di permanenza presso le differenti abitazioni e domicili parentali, nell'equa misura del 50% per ciascun genitore, ovvero in maniera il più possibile eguale tra gli stessi, ma di voler mantenere la residenza, per entrambe, presso la casa familiare di via
San Faustino 16/B in Villa d'Almè;
4) i coniugi provvederanno autonomamente a coprire le spese necessarie al sostentamento delle figlie, nelle modalità appresso specificate:
- spese ordinarie: in ragione della mancanza di una collocazione principale, le spese ordinarie delle figlie ovvero vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare, trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, saranno sostenute da ciascun genitore, per il periodo in cui le figlie permangono presso la propria abitazione.
- spese straordinarie: il padre si fa interamente carico del 100 % delle spese straordinarie per entrambe le figlie (come indicate dal Protocollo AIAF adottato dal Tribunale di
Bergamo, appresso specificate): spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli pagina 3 di 5 accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto pagina 4 di 5 di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
5) il sig. verserà € 1.000,00 mensili, a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente Fineco alla stessa intestato avente le seguenti coordinate bancarie IBAN
[...] a titolo di assegno divorzile, a partire dal 05.01.2025 sino al 05.12.2025, per complessive dodici mensilità;
6) le spese di causa sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 5 di 5