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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18046 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56117/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56117/2019 promossa da:
(P.IVA , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Natale Perri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Largo
Colli Albani n. 14, come da procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Francesco Riggio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via san Sotero n. 32, come da ricorso in calce all'ingiunzione di pagamento
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Il difensore di parte opponente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate il 27.10.2025 e la causa è stata, all'esito, trattenuta in decisione – previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riduzione a venti giorni del termine per le conclusionali - all'udienza del 04.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
18826/19, con cui le era stato ingiunto di pagare alla Controparte_1 pagina 1 di 8 l'importo di €18.557,00, oltre interessi e Controparte_1 spese della procedura monitoria, quale asserito credito derivante da un vincolo associativo in essere tra le parti a decorrere dall'anno 1995.
Con un primo motivo parte opponente lamentava “INESISTENZA DI PROVA
DEL CREDITO INGIUNTO. INFONDATEZZA DELLA PRETESA” rilevando che controparte aveva ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di documenti contabili unilateralmente formati e privi, come tali, di efficacia probatoria, senza esplicitare, oltre tutto, i criteri adottati per quantificare il credito.
Con un secondo motivo la soc. sosteneva la non “DEBENZA DELLE Parte_1
SOMME INGIUNTE” osservando, tra l'altro: che tra la soc. coop. e Parte_1
l' il rapporto associativo si era interrotto già dall'anno 2013; che, invero, sin CP_1 dall'anno 2013, di fatto, l' non provvedeva più ad effettuare tutti quegli CP_1 adempimenti e attività previsti e contemplati dallo Statuto, quali ad esempio la convocazione degli (asseriti) soci per le assemblee nonché l'espletamento delle verifiche sui bilanci da parte della Cooperativa opponente etc.; che nel corso del
2013 l'allora Presidente, dott. si era dimesso dall'incarico e nel contempo Per_1 aveva invitato la a interrompere il versamento delle quote associative in Parte_1 quanto il relativo pagamento era divenuto illegittimo e non più dovuto poichè
l' di fatto non effettuava più alcuna attività nell'interesse delle cooperative CP_1 iscritte;
che l' in quel periodo era, evidentemente, in uno stato di totale CP_1 inattività; che controparte tra il 2013 e il 2017 si era ben guardata dall'inoltrare ad essa opponente le richieste di pagamento delle quote associative e aveva, altresì, omesso di adottare il provvedimento di esclusione del socio ex art. 24 c.c.; che solo nel 2018, a seguito della risoluzione di problemi interni, controparte le aveva inviato una prima missiva con la richiesta di pagamento delle quote associative per gli anni dal 2013 al 2016 per l'importo di €18.557,00; di avere esercitato il formale recesso dall'associazione nel 2016, ma di non farne parte di fatto dal 2013.
Con un ultimo motivo la soc. lamentava la “INESATTEZZA DEL Parte_1
CREDITO” deducendo che aveva richiesto il decreto ingiuntivo sulla scorta CP_1 di documentazione di formazione unilaterale e che le somme richieste erano errate, arbitrarie e non dovute.
pagina 2 di 8 La concludeva, all'esito, come segue: “Voglia Parte_2
l'Onorevole Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per le ragioni esposte nel presente atto: - nel Merito: - DICHIARARE ammissibile e fondata la presente opposizione;
- DICHIARARE nullo, infondato ed illegittimo il decreto ingiuntivo N. 16826/19 - R.G. 48407/2019, emesso il 13-20 agosto 2019 dal Tribunale Ordinario di Roma e notificato telematicamente il giorno
20.08.2019 alla società cooperativa - REVOCARE in ogni caso nel merito Parte_1 il decreto ingiuntivo testè descritto, in ragione dell'assoluta insussistenza, infondatezza e inesistenza del credito sul quale è basato il ricorso;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.. a favore del sottoscritto avvocato procuratore antistatario”.
La , costituitasi in Controparte_1 giudizio, contestava integralmente la proposta opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
Ordinario di Roma in persona del G.I. contrariis rejectis così giudicare: In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo di pagamento n. 16826/2019 (R.G. n. 48407/2019) emesso in data 13.8.2019 il
Tribunale Ordinario di Roma, in persona del Giudice dott.ssa V. Belli, ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo di pagamento n. 16826/2019 (R.G. n. 48407/2019) emesso in data 13.8.2019 il Tribunale Ordinario di Roma, in persona del Giudice dott.ssa V. Belli, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, erano respinte le richieste di prova orale articolate dalla sola parte opponente in quanto
“irrilevanti e generiche” e la causa veniva, infine, trattenuta in decisione – previa pagina 3 di 8 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - all'udienza del 04.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Tanto premesso, l''opposizione è parzialmente fondata e deve essere, come tale, accolta nei termini e nei limiti di cui appresso.
E' noto che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di
Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n.
20073/04; Sez. II, n. 9351/07), il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e che graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
E' principio, del pari, pacifico che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ciò posto, venendo alla presente fattispecie e con riferimento al titolo della pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, è pacifico e documentalmente provato: che l'opposta è un'associazione di rappresentanza legalmente riconosciuta del settore cooperativistico che svolge, nei confronti delle cooperative ad essa aderenti, attività di vigilanza e revisione contabile, legalmente obbligatorie ai sensi del D.lg. n. 220/2002; che le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza sono tenute al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi revisionali così come previsto dall'art. 5 dello Statuto dell' (v. all. 3 CP_1 al fascicolo di parte opposta) e dei contributi revisionali da versarsi con le modalità e nella misura determinata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
che la ha esercitato il recesso dal rapporto associativo in Parte_2 essere con la solo nell'anno Controparte_1
2016; che detto rapporto era sorto nell'anno 1995.
Vi è, in sostanza, la prova del titolo (rapporto associativo in essere tra le parti).
pagina 4 di 8 Parte opposta ha, altresì, allegato il parziale inadempimento della società opponente agli obblighi dalla stessa assunti, avuto riguardo all'omesso versamento delle quote associative con riferimento alle annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, per un totale di €18.557,00, il cui pagamento è stato ingiunto in sede monitoria.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche poc'anzi richiamate gravava, quindi, sulla parte opponente la prova del fatto estintivo, costituita dall'avvenuto, integrale adempimento.
Ebbene, la soc. non ha contestato il mancato pagamento delle Parte_1 suddette somme.
Sostiene, peraltro parte opponente che nell'arco di tempo considerato l'associazione sarebbe rimasta inattiva, non avendo provveduto a svolgere le attività previste dallo Statuto, come la convocazione dei soci per le assemblee e l'espletamento delle verifiche sui bilanci e che il rapporto tra le parti si sarebbe in realtà “interrotto” sin dal 2013.
La circostanza da ultimo richiamata è smentita per tabulas dalla nota del
21/12/2015 ricevuta dall' il 12.1.2016, con cui CP_1 Parte_1 [...]
comunicava di recedere, in virtù di una delibera dell'Assemblea dei soci Parte_2 del 9/5/2015, dal vincolo associativo di che trattasi (v. all. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo), oltre che dal contenuto della nota dall'avv. Perri del 19/10/2018 (all.7) nella quale si legge, tra l'altro, che “La mia assistita effettivamente ha operato il recesso formale nell'anno 2016”.
Quanto, poi, all'asserito inadempimento di agli obblighi statutari CP_1 nell'arco di tempo considerato, occorre rilevare – come correttamente sottolineato dalla difesa di parte opposta - che l'inadempimento “…è invocabile soltanto nei rapporti che traggono origine dai contratti di scambio, non anche in tema di contratti associativi, per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività della prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, (sì che i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione)” e che “L'applicazione del rimedio ex art. 1460 c.c. trova infatti il suo ostacolo nella struttura del rapporto associativo (nel quale le prestazioni delle parti convergono ad un unico, comune risultato) per difetto di controprestazioni aventi ciascuna causa nell'altra” (v., tra le altre, Trib. Roma n.
22773/2016 del 7.12.2016).
pagina 5 di 8 In ogni caso, risulta infondata l'affermazione secondo cui dal 2013 non sarebbe stata effettuata “la convocazione degli (asseriti) soci per le assemblee”, avendo parte opposta chiarito che le cooperative associate partecipano alla vita associativa con l'intervento ai Congressi Nazionali che si sono tenuti il penultimo il
24/3/2012 e l'ultimo il 27/11/2017, quando parte opponente aveva cessato il proprio vincolo associativo.
Parte opposta ha, altresì, provato documentalmente di avere sempre svolto l'attività revisionale e di vigilanza nell'interesse di sia per il biennio Parte_1
2013/14, che per il 2015/16, depositando gli attestati di revisione (v. all.ti nn.
8-9 al fascicolo di parte).
Deve, pertanto, ritenersi provato l'obbligo a carico di parte opponente di corrispondere le quote associative relative ai periodi di cui sopra.
In ordine alla determinazione dei relativi importi (altro motivo di opposizione), questa stessa sezione del Tribunale di Roma (n. 22773/16 cit.) ha in passato chiarito che “La determinazione in concreto delle somme dovute esige quindi l'esatta individuazione dello scaglione entro il quale collocare la società debitrice;
l'onere della relativa prova grava sempre sul creditore, al quale spetta dimostrare per intero il titolo su cui si fonda la pretesa. In altre parole il titolo è composto di almeno due distinti atti: la tabella e il documento da cui risulta che la società opponente rientra in un determinato scaglione di valore della produzione”.
Ebbene, parte opposta ha prodotto le tabelle allegate alla copia dei verbali del
Consiglio Generale dell' e i bilanci della cooperativa, evidenziando che CP_1
“Trattasi nel caso di specie, delle quote associative maturate per gli anni dal 2012 al
2016 le quali sono state calcolate sulla base delle deliberazioni assunte annualmente dal Consiglio Generale dell' in data 6 giugno 2013 per l'anno 2013, in data 25 CP_1 settembre 2014 per l'anno 2014, in data 17 settembre 2015 per l'anno 2015 e in data
26 ottobre 2016 per l'anno 2016 (doc.
9-12 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo) e dei bilanci della cooperativa chiusi al 31 dicembre dell'anno 2013 e 2015 (doc. 13-14 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo” e specificando ulteriormente: che “Per quanto riguarda la determinazione dei parametri per il versamento del contributo di revisione questa è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico che emette apposito Decreto con il quale ne fissa, per ogni biennio, l'ammontare in base a tre
pagina 6 di 8 parametri: fatturato, capitale sociale e numero dei soci”; che “Nel caso di specie
l'importo del contributo di revisione oggetto del presente ricorso è stato stabilito dall'art. 3 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 20.1.2015
(doc.15 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) che determina il contributo per il biennio 2015/16, pubblicato sulla G.U.R.I. n.74 del 30/3/2015, da versarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto, e quindi entro il 29/6/2015”; che “I tre parametri del fatturato, capitale sociale e numero dei soci necessari per la determinazione dell'importo del contributo dovuto sono tutti contenuti nei bilanci depositati (doc. 13-14 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo)”.
Sono stati, in definitiva, compiutamente ed esaurientemente indicati i criteri in base ai quali si è pervenuti alla determinazione dell'ammontare delle quote dovute dalla opponente;
criteri che la soc. non ha in alcun modo contestato, Parte_1 limitandosi ad affermazioni generiche ed apodittiche.
Stante, in conclusione, la piena prova della spettanza in capo ad
[...]
del credito dalla stessa azionato in Controparte_1 sede monitoria, l'opposizione proposta dalla soc. dovrà essere respinta, Parte_1 siccome giuridicamente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale, nonché della mancata comparizione di parte opposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e del mancato deposito, da parte della stessa, delle comparse conclusionali e delle repliche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 18826/19;
• condanna parte opponente a rimborsare alla Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi
[...]
€2.536,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Roma, 20.12.2025
pagina 7 di 8 Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56117/2019 promossa da:
(P.IVA , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Natale Perri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Largo
Colli Albani n. 14, come da procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Francesco Riggio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via san Sotero n. 32, come da ricorso in calce all'ingiunzione di pagamento
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Il difensore di parte opponente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate il 27.10.2025 e la causa è stata, all'esito, trattenuta in decisione – previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riduzione a venti giorni del termine per le conclusionali - all'udienza del 04.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
18826/19, con cui le era stato ingiunto di pagare alla Controparte_1 pagina 1 di 8 l'importo di €18.557,00, oltre interessi e Controparte_1 spese della procedura monitoria, quale asserito credito derivante da un vincolo associativo in essere tra le parti a decorrere dall'anno 1995.
Con un primo motivo parte opponente lamentava “INESISTENZA DI PROVA
DEL CREDITO INGIUNTO. INFONDATEZZA DELLA PRETESA” rilevando che controparte aveva ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di documenti contabili unilateralmente formati e privi, come tali, di efficacia probatoria, senza esplicitare, oltre tutto, i criteri adottati per quantificare il credito.
Con un secondo motivo la soc. sosteneva la non “DEBENZA DELLE Parte_1
SOMME INGIUNTE” osservando, tra l'altro: che tra la soc. coop. e Parte_1
l' il rapporto associativo si era interrotto già dall'anno 2013; che, invero, sin CP_1 dall'anno 2013, di fatto, l' non provvedeva più ad effettuare tutti quegli CP_1 adempimenti e attività previsti e contemplati dallo Statuto, quali ad esempio la convocazione degli (asseriti) soci per le assemblee nonché l'espletamento delle verifiche sui bilanci da parte della Cooperativa opponente etc.; che nel corso del
2013 l'allora Presidente, dott. si era dimesso dall'incarico e nel contempo Per_1 aveva invitato la a interrompere il versamento delle quote associative in Parte_1 quanto il relativo pagamento era divenuto illegittimo e non più dovuto poichè
l' di fatto non effettuava più alcuna attività nell'interesse delle cooperative CP_1 iscritte;
che l' in quel periodo era, evidentemente, in uno stato di totale CP_1 inattività; che controparte tra il 2013 e il 2017 si era ben guardata dall'inoltrare ad essa opponente le richieste di pagamento delle quote associative e aveva, altresì, omesso di adottare il provvedimento di esclusione del socio ex art. 24 c.c.; che solo nel 2018, a seguito della risoluzione di problemi interni, controparte le aveva inviato una prima missiva con la richiesta di pagamento delle quote associative per gli anni dal 2013 al 2016 per l'importo di €18.557,00; di avere esercitato il formale recesso dall'associazione nel 2016, ma di non farne parte di fatto dal 2013.
Con un ultimo motivo la soc. lamentava la “INESATTEZZA DEL Parte_1
CREDITO” deducendo che aveva richiesto il decreto ingiuntivo sulla scorta CP_1 di documentazione di formazione unilaterale e che le somme richieste erano errate, arbitrarie e non dovute.
pagina 2 di 8 La concludeva, all'esito, come segue: “Voglia Parte_2
l'Onorevole Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per le ragioni esposte nel presente atto: - nel Merito: - DICHIARARE ammissibile e fondata la presente opposizione;
- DICHIARARE nullo, infondato ed illegittimo il decreto ingiuntivo N. 16826/19 - R.G. 48407/2019, emesso il 13-20 agosto 2019 dal Tribunale Ordinario di Roma e notificato telematicamente il giorno
20.08.2019 alla società cooperativa - REVOCARE in ogni caso nel merito Parte_1 il decreto ingiuntivo testè descritto, in ragione dell'assoluta insussistenza, infondatezza e inesistenza del credito sul quale è basato il ricorso;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.. a favore del sottoscritto avvocato procuratore antistatario”.
La , costituitasi in Controparte_1 giudizio, contestava integralmente la proposta opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
Ordinario di Roma in persona del G.I. contrariis rejectis così giudicare: In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo di pagamento n. 16826/2019 (R.G. n. 48407/2019) emesso in data 13.8.2019 il
Tribunale Ordinario di Roma, in persona del Giudice dott.ssa V. Belli, ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo di pagamento n. 16826/2019 (R.G. n. 48407/2019) emesso in data 13.8.2019 il Tribunale Ordinario di Roma, in persona del Giudice dott.ssa V. Belli, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, erano respinte le richieste di prova orale articolate dalla sola parte opponente in quanto
“irrilevanti e generiche” e la causa veniva, infine, trattenuta in decisione – previa pagina 3 di 8 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - all'udienza del 04.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Tanto premesso, l''opposizione è parzialmente fondata e deve essere, come tale, accolta nei termini e nei limiti di cui appresso.
E' noto che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di
Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n.
20073/04; Sez. II, n. 9351/07), il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e che graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
E' principio, del pari, pacifico che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ciò posto, venendo alla presente fattispecie e con riferimento al titolo della pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, è pacifico e documentalmente provato: che l'opposta è un'associazione di rappresentanza legalmente riconosciuta del settore cooperativistico che svolge, nei confronti delle cooperative ad essa aderenti, attività di vigilanza e revisione contabile, legalmente obbligatorie ai sensi del D.lg. n. 220/2002; che le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza sono tenute al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi revisionali così come previsto dall'art. 5 dello Statuto dell' (v. all. 3 CP_1 al fascicolo di parte opposta) e dei contributi revisionali da versarsi con le modalità e nella misura determinata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
che la ha esercitato il recesso dal rapporto associativo in Parte_2 essere con la solo nell'anno Controparte_1
2016; che detto rapporto era sorto nell'anno 1995.
Vi è, in sostanza, la prova del titolo (rapporto associativo in essere tra le parti).
pagina 4 di 8 Parte opposta ha, altresì, allegato il parziale inadempimento della società opponente agli obblighi dalla stessa assunti, avuto riguardo all'omesso versamento delle quote associative con riferimento alle annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, per un totale di €18.557,00, il cui pagamento è stato ingiunto in sede monitoria.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche poc'anzi richiamate gravava, quindi, sulla parte opponente la prova del fatto estintivo, costituita dall'avvenuto, integrale adempimento.
Ebbene, la soc. non ha contestato il mancato pagamento delle Parte_1 suddette somme.
Sostiene, peraltro parte opponente che nell'arco di tempo considerato l'associazione sarebbe rimasta inattiva, non avendo provveduto a svolgere le attività previste dallo Statuto, come la convocazione dei soci per le assemblee e l'espletamento delle verifiche sui bilanci e che il rapporto tra le parti si sarebbe in realtà “interrotto” sin dal 2013.
La circostanza da ultimo richiamata è smentita per tabulas dalla nota del
21/12/2015 ricevuta dall' il 12.1.2016, con cui CP_1 Parte_1 [...]
comunicava di recedere, in virtù di una delibera dell'Assemblea dei soci Parte_2 del 9/5/2015, dal vincolo associativo di che trattasi (v. all. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo), oltre che dal contenuto della nota dall'avv. Perri del 19/10/2018 (all.7) nella quale si legge, tra l'altro, che “La mia assistita effettivamente ha operato il recesso formale nell'anno 2016”.
Quanto, poi, all'asserito inadempimento di agli obblighi statutari CP_1 nell'arco di tempo considerato, occorre rilevare – come correttamente sottolineato dalla difesa di parte opposta - che l'inadempimento “…è invocabile soltanto nei rapporti che traggono origine dai contratti di scambio, non anche in tema di contratti associativi, per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività della prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, (sì che i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione)” e che “L'applicazione del rimedio ex art. 1460 c.c. trova infatti il suo ostacolo nella struttura del rapporto associativo (nel quale le prestazioni delle parti convergono ad un unico, comune risultato) per difetto di controprestazioni aventi ciascuna causa nell'altra” (v., tra le altre, Trib. Roma n.
22773/2016 del 7.12.2016).
pagina 5 di 8 In ogni caso, risulta infondata l'affermazione secondo cui dal 2013 non sarebbe stata effettuata “la convocazione degli (asseriti) soci per le assemblee”, avendo parte opposta chiarito che le cooperative associate partecipano alla vita associativa con l'intervento ai Congressi Nazionali che si sono tenuti il penultimo il
24/3/2012 e l'ultimo il 27/11/2017, quando parte opponente aveva cessato il proprio vincolo associativo.
Parte opposta ha, altresì, provato documentalmente di avere sempre svolto l'attività revisionale e di vigilanza nell'interesse di sia per il biennio Parte_1
2013/14, che per il 2015/16, depositando gli attestati di revisione (v. all.ti nn.
8-9 al fascicolo di parte).
Deve, pertanto, ritenersi provato l'obbligo a carico di parte opponente di corrispondere le quote associative relative ai periodi di cui sopra.
In ordine alla determinazione dei relativi importi (altro motivo di opposizione), questa stessa sezione del Tribunale di Roma (n. 22773/16 cit.) ha in passato chiarito che “La determinazione in concreto delle somme dovute esige quindi l'esatta individuazione dello scaglione entro il quale collocare la società debitrice;
l'onere della relativa prova grava sempre sul creditore, al quale spetta dimostrare per intero il titolo su cui si fonda la pretesa. In altre parole il titolo è composto di almeno due distinti atti: la tabella e il documento da cui risulta che la società opponente rientra in un determinato scaglione di valore della produzione”.
Ebbene, parte opposta ha prodotto le tabelle allegate alla copia dei verbali del
Consiglio Generale dell' e i bilanci della cooperativa, evidenziando che CP_1
“Trattasi nel caso di specie, delle quote associative maturate per gli anni dal 2012 al
2016 le quali sono state calcolate sulla base delle deliberazioni assunte annualmente dal Consiglio Generale dell' in data 6 giugno 2013 per l'anno 2013, in data 25 CP_1 settembre 2014 per l'anno 2014, in data 17 settembre 2015 per l'anno 2015 e in data
26 ottobre 2016 per l'anno 2016 (doc.
9-12 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo) e dei bilanci della cooperativa chiusi al 31 dicembre dell'anno 2013 e 2015 (doc. 13-14 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo” e specificando ulteriormente: che “Per quanto riguarda la determinazione dei parametri per il versamento del contributo di revisione questa è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico che emette apposito Decreto con il quale ne fissa, per ogni biennio, l'ammontare in base a tre
pagina 6 di 8 parametri: fatturato, capitale sociale e numero dei soci”; che “Nel caso di specie
l'importo del contributo di revisione oggetto del presente ricorso è stato stabilito dall'art. 3 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 20.1.2015
(doc.15 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) che determina il contributo per il biennio 2015/16, pubblicato sulla G.U.R.I. n.74 del 30/3/2015, da versarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto, e quindi entro il 29/6/2015”; che “I tre parametri del fatturato, capitale sociale e numero dei soci necessari per la determinazione dell'importo del contributo dovuto sono tutti contenuti nei bilanci depositati (doc. 13-14 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo)”.
Sono stati, in definitiva, compiutamente ed esaurientemente indicati i criteri in base ai quali si è pervenuti alla determinazione dell'ammontare delle quote dovute dalla opponente;
criteri che la soc. non ha in alcun modo contestato, Parte_1 limitandosi ad affermazioni generiche ed apodittiche.
Stante, in conclusione, la piena prova della spettanza in capo ad
[...]
del credito dalla stessa azionato in Controparte_1 sede monitoria, l'opposizione proposta dalla soc. dovrà essere respinta, Parte_1 siccome giuridicamente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale, nonché della mancata comparizione di parte opposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e del mancato deposito, da parte della stessa, delle comparse conclusionali e delle repliche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 18826/19;
• condanna parte opponente a rimborsare alla Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi
[...]
€2.536,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Roma, 20.12.2025
pagina 7 di 8 Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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