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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1964/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , con l'avv. Sella Domenico Parte_1 C.F._1
Appellanti contro
(C.F. Controparte_1
in proprio e quale erede di C.F._2 Persona_1
(C.F. ), con l'avv. Bonvicini Massimiliano C.F._3
Appellati
Oggetto: Vendita di cose immobili. Appello avverso la sentenza n. 1810/23 pubblicata in data 27/09/2023 del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito
In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti negli atti di causa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1810/2023 emessa dal Tribunale di
Verona, Sezione III Civile, Giudice Dott. Fabio D'Amore, resa nella causa n.r.g.
4515/2022, depositata in cancelleria in data 27/09/2023, notificata il 27/09/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito: dato atto che l'attore offre il pronto pagamento del prezzo Parte_1 pattuito di € 25.000,00 (e di ogni altro accessorio):
- Pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto definitivo non concluso e, per l'effetto, - Dichiarare – sia pur a fronte dell'oggettivo pagamento del prezzo – che il signor è divenuto pieno ed esclusivo proprietario dei Parte_1 seguenti beni: (terreni privi di fabbricati) - C.T. del Comune di Verona, foglio 44, m.n.
296 e 298 (salvo diversi e più precisi) della estensione di 9957 mq. catastali.
- Condannare, per quanto di necessità, i convenuti e Persona_1 [...]
al rilascio dei terreni in favore del nuovo proprietario. Controparte_1
- Emanare ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge.
- Rifusione di spese e compenso professionale con rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA" e conseguentemente disattendere tutte le domande ed eccezioni formulate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Verona per i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali 15% oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per gli appellati
- rigettare l'appello proposto dal sig. per i motivi esposti in Parte_1 comparsa di costituzione e risposta, essendo infondato in fatto e diritto.
- Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
chiedendo la pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c. della sentenza Persona_1
pag. 2/8 sostitutiva del contratto di compravendita immobiliare non concluso con cui in data
05.01.2022 si impegnava ad acquistare la piena proprietà del terreno Parte_1 censito al Catasto Terreni del Comune di Verona foglio 44 mapp. 296 e 298 per la somma di euro 25.000,00.
Assumeva che i convenuti si erano resi inadempienti agli obblighi assunti con l'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto immobiliare da lui formulata ed avevano poi alienato il terreno oggetto della proposta alla società agricola
[...] di in forza del diritto di prelazione concesso in CP_2 Controparte_3 data 30.6.2005 da a . Controparte_4 Controparte_5
Si costituivano e Controparte_1 Persona_1 contestando la fondatezza della domanda posta nei loro confronti e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Sostenevano di aver accettato la proposta di acquisto formulata da Parte_1 apponendovi tuttavia la condizione che il rogito avvenisse entro il 30.06.2022 in luogo del termine del 30.04.2022 originariamente previsto nella proposta e che controparte non aveva tuttavia accettato quanto proposto dagli stessi con la conseguenza che il contratto preliminare non si era concluso.
Con la sentenza n. 1810/23 il Tribunale di Verona rigettava la domanda attorea e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale affermava che un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta con applicazione delle regole generali stabilite all'art. 1326 c.c. La proposta di acquisto era prevista come irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 c.c., per un periodo di 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione e in data 05.01.2022 Pt_1 si era obbligato ad acquistare da ed eredi di
[...] Persona_1 [...]
il terreno agricolo oggetto di causa per la somma di euro 25.000,00. Il CP_4 termine per la stipula del definitivo era stato fissato in data 30.04.2022, tuttavia, con dichiarazione in calce alla proposta, e Controparte_1 [...]
dichiaravano di accettare con rogito al 30.06.2022. Pertanto, non essendo Per_1
l'accettazione dei convenuti conforme alla proposta, in quanto ne modificava il contenuto con riferimento al termine per la stipula del contratto definitivo, la stessa aveva il valore di controproposta e necessitava dell'accettazione da parte dell'originario pag. 3/8 proponente ai sensi dell'art. 1326 c.c. La prova dell'accettazione da parte di Pt_1
e della sua comunicazione alle controparti non veniva fornita. La dichiarazione
[...] in calce alla controproposta sottoscritta da in data 30.01.2022 con la Parte_1 quale dichiarava di aver ricevuto copia della proposta di acquisto accettata dalla parte venditrice non era sufficiente, poiché riportava una data antecedente alla controproposta e trattandosi di compravendita di beni immobili proposta e accettazione devono avere forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 1350 c.c. Infine rilevava come l'offerta formulata da in data 06.06.2022 di corrispondere una somma aggiuntiva Parte_1 di euro 5.000,00 costituiva un'ulteriore proposta, la quale non era stata accettata da e . Controparte_1 Persona_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1810/23 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di Parte_1 primo grado.
Con comparsa di costituzione si sono costituiti Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Persona_1 impugnata.
In data 09.02.2024 è deceduta e con ricorso ex art. 303 c.p.c. Persona_1 ha riassunto il processo interrotto. Con note del 16.12.2024 si è Parte_1 costituito in proprio e quale erede universale di Controparte_1
. Persona_1
All'udienza del 16 settembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1326
e 1350 c.c., l'errata ricostruzione dei fatti e l'errata valutazione delle risultanze probatorie.
Viene censurata la decisione del giudice di prime cure di ritenere non sussistente la prova dell'avvenuta conclusione del contratto preliminare e in particolare dell'avvenuta accettazione della proposta da parte dell'appellante della controproposta formulata dai pag. 4/8 convenuti con la dichiarazione di data 3.2.2022 stesa in calce alla proposta (“accettiamo con rogito al 30.6.2022”), accettazione consistita nell'avvenuta produzione in giudizio da parte dell'attore della scrittura contenente la controproposta. Secondo l'appellante la produzione in giudizio della scrittura contenente la controproposta doveva ritenersi equipollente alla sottoscrizione da parte di e all'accettazione della stessa Parte_1
e la notifica dell'atto di citazione doveva considerarsi come comunicazione scritta dell'accettazione ai destinatari.
L'appellante rileva che la controproposta formulata in data 03.02.2022 era stata accettata per iscritto da e comunicata anch'essa per iscritto ai Parte_1 destinatari, pertanto, era stata fornita prova dell'avvenuta conclusione del contratto preliminare e l'atto di vendita concluso in data 04.07.2022 fra gli appellati e la
[...] non era opponibile allo stesso Controparte_6 Parte_1
Quanto all'offerta formulata in data 06.06.2022 dallo stesso di corrispondere Pt_1 una somma aggiuntiva di euro 5.000,00 l'appellante rilevava come la stessa costituiva un'offerta a titolo di rimborso spese e non un'ulteriore proposta.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la statuizione sulle spese chiedendo, in ragione dell'accoglimento della domanda, la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite.
Ragioni della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1326 del c.c., secondo cui una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario (cfr. Cassazione civile n.14857/2022) e l'accordo su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo
(cfr. Cassazione civile n. 367/2005).
Osserva il Collegio che nel caso di specie non risulta prova della conclusione del preliminare di vendita posto che la dichiarazione del 03.02.2022 di
[...]
con cui veniva accettata l'offerta con Parte_2 Persona_1
pag. 5/8 indicazione di un rinvio del rogito al 30.06.2022 costituisce una controproposta che necessitava di specifica accettazione da parte del proponente originario.
Né può condividersi l'assunto svolto dal patrocinio dell'appellante secondo cui “la produzione in giudizio della scrittura contenente la controproposta dei convenuti
(accettazione con postilla) è equipollente alla sottoscrizione dell'attore e, dunque, come accettazione della medesima controproposta (intervenuta, comunque, antecedentemente all'eventuale revoca della medesima dai promittenti venditori con l'alienazione del bene a favore di terzi in data 4.7.2022). Laddove, la notifica dello stesso atto di citazione vale come comunicazione scritta dell'accettazione ai destinatari.” (così nell'atto di appello) vieppiù tenuto conto che la giurisprudenza citata sul punto risulta del tutto inconferente neppure attagliandosi al caso di specie (in particolare, si legge nel corpo della sentenza della Cassazione Civile n. 2826/2000 che “la volontà di adesione al contratto, manifestata dalla parte producente, intanto determina l'incontro delle volontà - e si tratta di una condizione insopprimibile - in quanto la produzione intervenga in un giudizio proposto nei confronti dell'altra parte del contratto, che lo ha già sottoscritto e che mantenga ferma la volontà di contrarre. L'incontro delle volontà sul piano sostanziale, infatti, si determina solo se la controparte del processo, che ha già sottoscritto il contratto, al momento della produzione non abbia manifestato la volontà di revoca”).
Come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza “Poiché nella specie non risulta pervenuta ai convenuti alcuna accettazione in forma scritta della controproposta da essi formulata in data 3.2.2022, deve ritenersi caducata anche l'efficacia della proposta di acquisto originariamente formulata dall'attore, dichiarata irrevocabile per 30 giorni dalla sua sottoscrizione.“(cfr. sentenza impugnata). La proposta di Pt_1 contenuta nella originaria proposta di acquisto risultava irrevocabile per 30
[...] giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del 05.01.2022 e la dichiarazione del
03.02.2022 di e avente Controparte_1 Persona_1 valore di controproposta datata 03.02.2022 non risulta esser stata accettata per iscritto dall'appellante sicchè è venuto meno qualunque obbligo tra le parti e l'efficacia della stessa proposta d'acquisto.
Quanto all'offerta formulata da in data 6.6.2022 di corrispondere una Parte_1 somma aggiuntiva di euro 5.000,00 , parte appellante si è limitata sul punto a sostenere pag. 6/8 che la somma fosse stata offerta a titolo di rimborso spese, senza tuttavia nulla provare in merito risultando viceversa che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure , la somma offerta integra un'ulteriore proposta da parte di , Parte_1 proposta non accettata da e Controparte_1 [...]
Per_1
Conclusivamente nel caso di specie non sussiste in atti prova dell'avvenuta accettazione della controproposta da parte di e la vendita in data 04.07.2022 del Parte_1 terreno in favore della società agricola di Controparte_2 Controparte_3 prova non esservi stato l'incontro delle volontà tra le controparti. Il motivo di appello va dunque integralmente rigettato.
Va infine rigettato il secondo motivo d'impugnazione, in relazione alla condanna alle spese, tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, vista la nota spese, secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1810/23 pubblicata in data 27.09.2023 del Tribunale di Verona, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
pag. 7/8 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1964/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , con l'avv. Sella Domenico Parte_1 C.F._1
Appellanti contro
(C.F. Controparte_1
in proprio e quale erede di C.F._2 Persona_1
(C.F. ), con l'avv. Bonvicini Massimiliano C.F._3
Appellati
Oggetto: Vendita di cose immobili. Appello avverso la sentenza n. 1810/23 pubblicata in data 27/09/2023 del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito
In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti negli atti di causa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1810/2023 emessa dal Tribunale di
Verona, Sezione III Civile, Giudice Dott. Fabio D'Amore, resa nella causa n.r.g.
4515/2022, depositata in cancelleria in data 27/09/2023, notificata il 27/09/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito: dato atto che l'attore offre il pronto pagamento del prezzo Parte_1 pattuito di € 25.000,00 (e di ogni altro accessorio):
- Pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto definitivo non concluso e, per l'effetto, - Dichiarare – sia pur a fronte dell'oggettivo pagamento del prezzo – che il signor è divenuto pieno ed esclusivo proprietario dei Parte_1 seguenti beni: (terreni privi di fabbricati) - C.T. del Comune di Verona, foglio 44, m.n.
296 e 298 (salvo diversi e più precisi) della estensione di 9957 mq. catastali.
- Condannare, per quanto di necessità, i convenuti e Persona_1 [...]
al rilascio dei terreni in favore del nuovo proprietario. Controparte_1
- Emanare ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge.
- Rifusione di spese e compenso professionale con rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA" e conseguentemente disattendere tutte le domande ed eccezioni formulate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Verona per i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali 15% oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per gli appellati
- rigettare l'appello proposto dal sig. per i motivi esposti in Parte_1 comparsa di costituzione e risposta, essendo infondato in fatto e diritto.
- Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
chiedendo la pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c. della sentenza Persona_1
pag. 2/8 sostitutiva del contratto di compravendita immobiliare non concluso con cui in data
05.01.2022 si impegnava ad acquistare la piena proprietà del terreno Parte_1 censito al Catasto Terreni del Comune di Verona foglio 44 mapp. 296 e 298 per la somma di euro 25.000,00.
Assumeva che i convenuti si erano resi inadempienti agli obblighi assunti con l'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto immobiliare da lui formulata ed avevano poi alienato il terreno oggetto della proposta alla società agricola
[...] di in forza del diritto di prelazione concesso in CP_2 Controparte_3 data 30.6.2005 da a . Controparte_4 Controparte_5
Si costituivano e Controparte_1 Persona_1 contestando la fondatezza della domanda posta nei loro confronti e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Sostenevano di aver accettato la proposta di acquisto formulata da Parte_1 apponendovi tuttavia la condizione che il rogito avvenisse entro il 30.06.2022 in luogo del termine del 30.04.2022 originariamente previsto nella proposta e che controparte non aveva tuttavia accettato quanto proposto dagli stessi con la conseguenza che il contratto preliminare non si era concluso.
Con la sentenza n. 1810/23 il Tribunale di Verona rigettava la domanda attorea e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale affermava che un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta con applicazione delle regole generali stabilite all'art. 1326 c.c. La proposta di acquisto era prevista come irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 c.c., per un periodo di 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione e in data 05.01.2022 Pt_1 si era obbligato ad acquistare da ed eredi di
[...] Persona_1 [...]
il terreno agricolo oggetto di causa per la somma di euro 25.000,00. Il CP_4 termine per la stipula del definitivo era stato fissato in data 30.04.2022, tuttavia, con dichiarazione in calce alla proposta, e Controparte_1 [...]
dichiaravano di accettare con rogito al 30.06.2022. Pertanto, non essendo Per_1
l'accettazione dei convenuti conforme alla proposta, in quanto ne modificava il contenuto con riferimento al termine per la stipula del contratto definitivo, la stessa aveva il valore di controproposta e necessitava dell'accettazione da parte dell'originario pag. 3/8 proponente ai sensi dell'art. 1326 c.c. La prova dell'accettazione da parte di Pt_1
e della sua comunicazione alle controparti non veniva fornita. La dichiarazione
[...] in calce alla controproposta sottoscritta da in data 30.01.2022 con la Parte_1 quale dichiarava di aver ricevuto copia della proposta di acquisto accettata dalla parte venditrice non era sufficiente, poiché riportava una data antecedente alla controproposta e trattandosi di compravendita di beni immobili proposta e accettazione devono avere forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 1350 c.c. Infine rilevava come l'offerta formulata da in data 06.06.2022 di corrispondere una somma aggiuntiva Parte_1 di euro 5.000,00 costituiva un'ulteriore proposta, la quale non era stata accettata da e . Controparte_1 Persona_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1810/23 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di Parte_1 primo grado.
Con comparsa di costituzione si sono costituiti Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Persona_1 impugnata.
In data 09.02.2024 è deceduta e con ricorso ex art. 303 c.p.c. Persona_1 ha riassunto il processo interrotto. Con note del 16.12.2024 si è Parte_1 costituito in proprio e quale erede universale di Controparte_1
. Persona_1
All'udienza del 16 settembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1326
e 1350 c.c., l'errata ricostruzione dei fatti e l'errata valutazione delle risultanze probatorie.
Viene censurata la decisione del giudice di prime cure di ritenere non sussistente la prova dell'avvenuta conclusione del contratto preliminare e in particolare dell'avvenuta accettazione della proposta da parte dell'appellante della controproposta formulata dai pag. 4/8 convenuti con la dichiarazione di data 3.2.2022 stesa in calce alla proposta (“accettiamo con rogito al 30.6.2022”), accettazione consistita nell'avvenuta produzione in giudizio da parte dell'attore della scrittura contenente la controproposta. Secondo l'appellante la produzione in giudizio della scrittura contenente la controproposta doveva ritenersi equipollente alla sottoscrizione da parte di e all'accettazione della stessa Parte_1
e la notifica dell'atto di citazione doveva considerarsi come comunicazione scritta dell'accettazione ai destinatari.
L'appellante rileva che la controproposta formulata in data 03.02.2022 era stata accettata per iscritto da e comunicata anch'essa per iscritto ai Parte_1 destinatari, pertanto, era stata fornita prova dell'avvenuta conclusione del contratto preliminare e l'atto di vendita concluso in data 04.07.2022 fra gli appellati e la
[...] non era opponibile allo stesso Controparte_6 Parte_1
Quanto all'offerta formulata in data 06.06.2022 dallo stesso di corrispondere Pt_1 una somma aggiuntiva di euro 5.000,00 l'appellante rilevava come la stessa costituiva un'offerta a titolo di rimborso spese e non un'ulteriore proposta.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la statuizione sulle spese chiedendo, in ragione dell'accoglimento della domanda, la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite.
Ragioni della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1326 del c.c., secondo cui una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario (cfr. Cassazione civile n.14857/2022) e l'accordo su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo
(cfr. Cassazione civile n. 367/2005).
Osserva il Collegio che nel caso di specie non risulta prova della conclusione del preliminare di vendita posto che la dichiarazione del 03.02.2022 di
[...]
con cui veniva accettata l'offerta con Parte_2 Persona_1
pag. 5/8 indicazione di un rinvio del rogito al 30.06.2022 costituisce una controproposta che necessitava di specifica accettazione da parte del proponente originario.
Né può condividersi l'assunto svolto dal patrocinio dell'appellante secondo cui “la produzione in giudizio della scrittura contenente la controproposta dei convenuti
(accettazione con postilla) è equipollente alla sottoscrizione dell'attore e, dunque, come accettazione della medesima controproposta (intervenuta, comunque, antecedentemente all'eventuale revoca della medesima dai promittenti venditori con l'alienazione del bene a favore di terzi in data 4.7.2022). Laddove, la notifica dello stesso atto di citazione vale come comunicazione scritta dell'accettazione ai destinatari.” (così nell'atto di appello) vieppiù tenuto conto che la giurisprudenza citata sul punto risulta del tutto inconferente neppure attagliandosi al caso di specie (in particolare, si legge nel corpo della sentenza della Cassazione Civile n. 2826/2000 che “la volontà di adesione al contratto, manifestata dalla parte producente, intanto determina l'incontro delle volontà - e si tratta di una condizione insopprimibile - in quanto la produzione intervenga in un giudizio proposto nei confronti dell'altra parte del contratto, che lo ha già sottoscritto e che mantenga ferma la volontà di contrarre. L'incontro delle volontà sul piano sostanziale, infatti, si determina solo se la controparte del processo, che ha già sottoscritto il contratto, al momento della produzione non abbia manifestato la volontà di revoca”).
Come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza “Poiché nella specie non risulta pervenuta ai convenuti alcuna accettazione in forma scritta della controproposta da essi formulata in data 3.2.2022, deve ritenersi caducata anche l'efficacia della proposta di acquisto originariamente formulata dall'attore, dichiarata irrevocabile per 30 giorni dalla sua sottoscrizione.“(cfr. sentenza impugnata). La proposta di Pt_1 contenuta nella originaria proposta di acquisto risultava irrevocabile per 30
[...] giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del 05.01.2022 e la dichiarazione del
03.02.2022 di e avente Controparte_1 Persona_1 valore di controproposta datata 03.02.2022 non risulta esser stata accettata per iscritto dall'appellante sicchè è venuto meno qualunque obbligo tra le parti e l'efficacia della stessa proposta d'acquisto.
Quanto all'offerta formulata da in data 6.6.2022 di corrispondere una Parte_1 somma aggiuntiva di euro 5.000,00 , parte appellante si è limitata sul punto a sostenere pag. 6/8 che la somma fosse stata offerta a titolo di rimborso spese, senza tuttavia nulla provare in merito risultando viceversa che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure , la somma offerta integra un'ulteriore proposta da parte di , Parte_1 proposta non accettata da e Controparte_1 [...]
Per_1
Conclusivamente nel caso di specie non sussiste in atti prova dell'avvenuta accettazione della controproposta da parte di e la vendita in data 04.07.2022 del Parte_1 terreno in favore della società agricola di Controparte_2 Controparte_3 prova non esservi stato l'incontro delle volontà tra le controparti. Il motivo di appello va dunque integralmente rigettato.
Va infine rigettato il secondo motivo d'impugnazione, in relazione alla condanna alle spese, tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, vista la nota spese, secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1810/23 pubblicata in data 27.09.2023 del Tribunale di Verona, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
pag. 7/8 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
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